Articolo 23 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
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1 luglio 1940
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20 dicembre 1941
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31 dicembre 1949
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10 maggio 1984
Art. 23.

Sovraintende alla Cassa un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto e, in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presidenti dell'Istituto stesso e composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

b) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

c) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione;

d) il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, il direttore capo della divisione competente del Ministero delle corporazioni, il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
(4) (8) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio D.L. 3 ottobre 1941, n. 1345 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 1942, n. 1160 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' chiamato a far parte del Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati, di cui all'art. 23 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, il direttore del Lavoro e del Segretariato delle consulte corporative del Ministero dell'Africa Italiana". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1949, n. 948 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' chiamato a far parte del Comitato preposto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, di cui all' art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653 , un rappresentante del Ministero del tesoro". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984