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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2719 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/05/2025, vertente TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
SIMONE CORRADO, unitamente all'avv. DE SIMONE CHIARA;
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato in CP_1 C.F._1
PIAZZA SAN GIOVANNI, 47 - 03043 CASSINO, presso lo studio dell'avv. MARROCCO GIOVANNI ANTONIO, che lo rappresenta e difende con procura in atti,
E
(c.f. Controparte_2
), non costituito. P.IVA_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza - sentenza del G.E. del Tribunale di Cassino in data 4 febbraio 2022, con la quale è stato definito con declinatoria di competenza il procedimento N. 738/2021 R.G.E., ad oggetto pignoramento presso terzi, limitatamente alla omessa pronuncia sulle spese del procedimento stesso.
Conclusioni dell'appellante: “in accoglimento delle domande avanzate dal e considerato che il giudice dell'esecuzione del Parte_1
Tribunale di Cassino, nell'accogliere l'eccezione sollevata dallo stesso volta a declaratoria d'incompetenza dello stesso G.E., con Pt_1
r.g. n. 1 ordinanza del 04.02.2022 rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Latina, giudice nel cui Circondario ha sede il omettendo di Parte_1 provvedere sulle spese della fase di giudizio svolta innanzi a sé, liquidare sia le spese e compensi della procedura esecutiva mobiliare, sia le spese del presente giudizio d'appello, per le quali si riserva il deposito di notula, ponendo le une e le altre a carico del creditore procedente avv. CP_1 ed emanando ogni ulteriore e conseguente statuizione”.
[...]
Conclusioni dell'appellata: “-in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le motivazioni esplicitate al punto sub 1 del presente atto, ovvero per insussistenza della legittimazione attiva del Parte_1
-ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le motivazioni esplicitate al punto sub 2 del presente atto non rivestendo l'ordinanza emessa dal G.E. natura decisoria;
-nel merito, rigettare l'appello proposto ed ogni avversaria domanda e richiesta perché infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di gravame, ricondurre il compenso richiesto nei parametri previsti dal D.M.
55/2014 per lo scaglione ricompreso tra € 5.201 ed € 26.000 e, quindi, alla liquidazione della sola fase introduttiva. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile: il Tribunale di Cassino - Giudice delle esecuzioni mobiliari nel procedimento N. 738/2021 R.G.E. (pignoramento presso terzi, il Pt_1 per credito dell'avv.Messore verso il in epigrafe), in CP_2 accoglimento della eccezione sollevata dal ai sensi Parte_1 dell'art. 26 bis c.p.c. e conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con ordinanza 04.02.2022 ha dichiarato “la propria incompetenza “ratione territori” essendo esclusivamente competente il
Tribunale di Latina, nel cui Circondario ha sede la Casa Comunale di
”. Parte_1
Con la stessa ordinanza il G.E., attesa l'eccezione sollevata dai difensori del ha dichiarato la propria incompetenza “ratione territori” Pt_1
[rectius: funzionale] ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c. in sintonia con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
r.g. n. 2 Deve opportunamente considerarsi che tali difensori avevano sollevato
l'eccezione con memoria di costituzione e difesa trasmessa con atto su pct del 27 ottobre 2021, con la quale rappresentavano che ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., <<allorquando debitrice sia una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 413, comma 5, c.p.c., per l'espropriazione forzata dei crediti è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2719 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/05/2025, vertente TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
SIMONE CORRADO, unitamente all'avv. DE SIMONE CHIARA;
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato in CP_1 C.F._1
PIAZZA SAN GIOVANNI, 47 - 03043 CASSINO, presso lo studio dell'avv. MARROCCO GIOVANNI ANTONIO, che lo rappresenta e difende con procura in atti,
E
(c.f. Controparte_2
), non costituito. P.IVA_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza - sentenza del G.E. del Tribunale di Cassino in data 4 febbraio 2022, con la quale è stato definito con declinatoria di competenza il procedimento N. 738/2021 R.G.E., ad oggetto pignoramento presso terzi, limitatamente alla omessa pronuncia sulle spese del procedimento stesso.
Conclusioni dell'appellante: “in accoglimento delle domande avanzate dal e considerato che il giudice dell'esecuzione del Parte_1
Tribunale di Cassino, nell'accogliere l'eccezione sollevata dallo stesso volta a declaratoria d'incompetenza dello stesso G.E., con Pt_1
r.g. n. 1 ordinanza del 04.02.2022 rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Latina, giudice nel cui Circondario ha sede il omettendo di Parte_1 provvedere sulle spese della fase di giudizio svolta innanzi a sé, liquidare sia le spese e compensi della procedura esecutiva mobiliare, sia le spese del presente giudizio d'appello, per le quali si riserva il deposito di notula, ponendo le une e le altre a carico del creditore procedente avv. CP_1 ed emanando ogni ulteriore e conseguente statuizione”.
[...]
Conclusioni dell'appellata: “-in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le motivazioni esplicitate al punto sub 1 del presente atto, ovvero per insussistenza della legittimazione attiva del Parte_1
-ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le motivazioni esplicitate al punto sub 2 del presente atto non rivestendo l'ordinanza emessa dal G.E. natura decisoria;
-nel merito, rigettare l'appello proposto ed ogni avversaria domanda e richiesta perché infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di gravame, ricondurre il compenso richiesto nei parametri previsti dal D.M.
55/2014 per lo scaglione ricompreso tra € 5.201 ed € 26.000 e, quindi, alla liquidazione della sola fase introduttiva. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile: il Tribunale di Cassino - Giudice delle esecuzioni mobiliari nel procedimento N. 738/2021 R.G.E. (pignoramento presso terzi, il Pt_1 per credito dell'avv.Messore verso il in epigrafe), in CP_2 accoglimento della eccezione sollevata dal ai sensi Parte_1 dell'art. 26 bis c.p.c. e conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con ordinanza 04.02.2022 ha dichiarato “la propria incompetenza “ratione territori” essendo esclusivamente competente il
Tribunale di Latina, nel cui Circondario ha sede la Casa Comunale di
”. Parte_1
Con la stessa ordinanza il G.E., attesa l'eccezione sollevata dai difensori del ha dichiarato la propria incompetenza “ratione territori” Pt_1
[rectius: funzionale] ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c. in sintonia con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
r.g. n. 2 Deve opportunamente considerarsi che tali difensori avevano sollevato
l'eccezione con memoria di costituzione e difesa trasmessa con atto su pct del 27 ottobre 2021, con la quale rappresentavano che ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., <
Latina, nel cui Circondario ricade il territorio comunale. Solo con ordinanza 04.02.2022 il G.E. dichiarava la propria incompetenza, spogliandosi della procedura e rimettendo le parti innanzi al “Tribunale di Latina, nel cui Circondario ha sede la Casa Comunale di ”.». Parte_1
All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso[…] “….visti gli atti della procedura e preso atto delle note depositate dal , in Parte_1 applicazione dell'art. 26 bis del codice di rito ed alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, dichiara la propria incompetenza “ratione territori”, essendo esclusivamente competente il
Tribunale di Latina, nel cui Circondario ha Sede la casa comunale di
; invita le parti a riassumere nei termini di legge dinanzi Parte_1 all'indicato Tribunale;
si comunichi. Cassino, lì 4-02-22. Il g.e.”. Il ha proposto appello. Pt_1 Parte_1
ha resistito al gravame. CP_1
Il è rimasto Controparte_2 contumace.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 07/05/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene unico motivo: tale ordinanza, ancorché corretta e condivisibile quanto alla declinatoria della competenza, sarebbe tuttavia erronea nella parte in cui omette di regolare le spese del procedimento, sulle quali per la verità nemmeno si sofferma, immotivatamente discostandosi dalla nota e consolidata giurisprudenza, che si richiamava, alla luce delle considerazioni esposte.
r.g. n. 3 L'appello è fondato. Deve al riguardo considerarsi che l'ordinanza con la quale venga accolta l'eccezione di incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile possiede nota natura decisoria.
Ciò comporta due distinte conseguenze:
1)- la prima, che essa non è ricorribile per Cassazione ma è ordinariamente appellabile;
2)- la seconda, che il giudice il quale abbia declinato la competenza è tenuto a statuire sulle spese del procedimento.
In proposito afferma la S.C. (sez. sesta, ordinanza 05.11.2021, n. 32003):
“La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, afferma che l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass. ord. 26.06.2019, n.
17187; Cass. ord. 8.6.2016, n. 11764)”.
L'annotata pronuncia n. 32003/21 aggiunge che “tale decisione”, e cioè la declinatoria di competenza, “chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass. ord. 17.03.2017, n. 7010; Cass. ord. 18.10.2011, n. 21565)”.
Trattasi di orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato, fra le altre, dall'ordinanza della S.C., sez. sesta, 09.04.2018, n. 8611, la quale precisa che la forma del provvedimento (ordinanza declinatoria di competenza, invece che sentenza) non è rilevante, giacché “è alla natura sostanziale e non alla forma del provvedimento giurisdizionale che occorre avere riferimento, atteso che il provvedimento risulta idoneo a definire il giudizio rivestendo pertanto i caratteri della decisorietà e definitività".
D'altra parte, una volta che si ammetta la translatio judicii anche nelle procedure esecutive, è giocoforza, essendosi il giudice a quo “spogliato" della procedura, individuare nell'appello il rimedio impugnatorio proponibile avverso il provvedimento che, declinando la competenza, erroneamente non abbia provveduto sulle spese della procedura, ovvero r.g. n. 4 abbia rimesso alla successiva fase, dinanzi ad altro giudice dichiarato competente, tale liquidazione.
L'impugnato provvedimento risulta pertanto violativo dei principii affermati dalla Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente precisato che il giudice che si dichiari incompetente è tenuto a provvedere sulle spese della fase di giudizio svolta innanzi a sé, pronuncia in difetto della quale il provvedimento è ordinariamente gravabile innanzi alla Corte territoriale.
Venendo alle spese da liquidare, occorre anzitutto considerare che il avendo anche ricevuto notifica (v. il provvedimento del G.E. Pt_1
10.09.2021) delle “critiche” sollevate dal creditore procedente in ordine alla dichiarazione resa quale terzo pignorato, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 27.10.2021, per cui in accoglimento del gravame va effettuata liquidazione, in riforma sul punto della ordinanza dichiarativa della territoriale incompetenza, delle spese della fase del giudizio in favore della parte costituita ed eccipiente, limitate alla fase di costituzione e trattazione del procedimento esecutivo presso terzi (sulla base dei valori minimi previsti nel D.M. di riferimento, attesa la natura e semplicità del procedimento), avente un valore di euro 138 mila (valore del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo, vedi Cass.12513/03), che si liquidano pertanto come da dispositivo, unitamente alle spese del presente appello.
Le spese del grado seguono infatti la soccombenza e si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, tenuto conto che il valore effettivo della controversia è inferiore ad euro 5.200,00, concernendo solo le spese di lite,
e che non può essere posta a carico del soccombente la quota del c.u. eccedente, ex art.92 cm.1 c.p.c., quanto previsto a tale titolo (euro 147,00).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...] avverso l'ordinanza resa tra Controparte_2 le parti dal Tribunale di Cassino di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed a parziale riforma della impugnata ordinanza, condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 del Comune terzo pignorato, liquidate per il primo grado di giudizio in euro
1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
b) condanna l'appellato Messore avv. al rimborso, in favore di CP_1
r.g. n. 5 parte appellante, delle spese di lite del giudizio del presente grado, che si liquidano in euro 147,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 09/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6 Conseguentemente, avendo il la propria sede presso Parte_1 la Casa Comunale, la competenza esclusiva è riservata al Tribunale di
Latina, nel cui Circondario ricade il territorio comunale. Solo con ordinanza 04.02.2022 il G.E. dichiarava la propria incompetenza, spogliandosi della procedura e rimettendo le parti innanzi al “Tribunale di Latina, nel cui Circondario ha sede la Casa Comunale di ”.». Parte_1
All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso[…] “….visti gli atti della procedura e preso atto delle note depositate dal , in Parte_1 applicazione dell'art. 26 bis del codice di rito ed alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, dichiara la propria incompetenza “ratione territori”, essendo esclusivamente competente il
Tribunale di Latina, nel cui Circondario ha Sede la casa comunale di
; invita le parti a riassumere nei termini di legge dinanzi Parte_1 all'indicato Tribunale;
si comunichi. Cassino, lì 4-02-22. Il g.e.”. Il ha proposto appello. Pt_1 Parte_1
ha resistito al gravame. CP_1
Il è rimasto Controparte_2 contumace.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 07/05/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene unico motivo: tale ordinanza, ancorché corretta e condivisibile quanto alla declinatoria della competenza, sarebbe tuttavia erronea nella parte in cui omette di regolare le spese del procedimento, sulle quali per la verità nemmeno si sofferma, immotivatamente discostandosi dalla nota e consolidata giurisprudenza, che si richiamava, alla luce delle considerazioni esposte.
r.g. n. 3 L'appello è fondato. Deve al riguardo considerarsi che l'ordinanza con la quale venga accolta l'eccezione di incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile possiede nota natura decisoria.
Ciò comporta due distinte conseguenze:
1)- la prima, che essa non è ricorribile per Cassazione ma è ordinariamente appellabile;
2)- la seconda, che il giudice il quale abbia declinato la competenza è tenuto a statuire sulle spese del procedimento.
In proposito afferma la S.C. (sez. sesta, ordinanza 05.11.2021, n. 32003):
“La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, afferma che l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass. ord. 26.06.2019, n.
17187; Cass. ord. 8.6.2016, n. 11764)”.
L'annotata pronuncia n. 32003/21 aggiunge che “tale decisione”, e cioè la declinatoria di competenza, “chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass. ord. 17.03.2017, n. 7010; Cass. ord. 18.10.2011, n. 21565)”.
Trattasi di orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato, fra le altre, dall'ordinanza della S.C., sez. sesta, 09.04.2018, n. 8611, la quale precisa che la forma del provvedimento (ordinanza declinatoria di competenza, invece che sentenza) non è rilevante, giacché “è alla natura sostanziale e non alla forma del provvedimento giurisdizionale che occorre avere riferimento, atteso che il provvedimento risulta idoneo a definire il giudizio rivestendo pertanto i caratteri della decisorietà e definitività".
D'altra parte, una volta che si ammetta la translatio judicii anche nelle procedure esecutive, è giocoforza, essendosi il giudice a quo “spogliato" della procedura, individuare nell'appello il rimedio impugnatorio proponibile avverso il provvedimento che, declinando la competenza, erroneamente non abbia provveduto sulle spese della procedura, ovvero r.g. n. 4 abbia rimesso alla successiva fase, dinanzi ad altro giudice dichiarato competente, tale liquidazione.
L'impugnato provvedimento risulta pertanto violativo dei principii affermati dalla Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente precisato che il giudice che si dichiari incompetente è tenuto a provvedere sulle spese della fase di giudizio svolta innanzi a sé, pronuncia in difetto della quale il provvedimento è ordinariamente gravabile innanzi alla Corte territoriale.
Venendo alle spese da liquidare, occorre anzitutto considerare che il avendo anche ricevuto notifica (v. il provvedimento del G.E. Pt_1
10.09.2021) delle “critiche” sollevate dal creditore procedente in ordine alla dichiarazione resa quale terzo pignorato, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 27.10.2021, per cui in accoglimento del gravame va effettuata liquidazione, in riforma sul punto della ordinanza dichiarativa della territoriale incompetenza, delle spese della fase del giudizio in favore della parte costituita ed eccipiente, limitate alla fase di costituzione e trattazione del procedimento esecutivo presso terzi (sulla base dei valori minimi previsti nel D.M. di riferimento, attesa la natura e semplicità del procedimento), avente un valore di euro 138 mila (valore del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo, vedi Cass.12513/03), che si liquidano pertanto come da dispositivo, unitamente alle spese del presente appello.
Le spese del grado seguono infatti la soccombenza e si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, tenuto conto che il valore effettivo della controversia è inferiore ad euro 5.200,00, concernendo solo le spese di lite,
e che non può essere posta a carico del soccombente la quota del c.u. eccedente, ex art.92 cm.1 c.p.c., quanto previsto a tale titolo (euro 147,00).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...] avverso l'ordinanza resa tra Controparte_2 le parti dal Tribunale di Cassino di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed a parziale riforma della impugnata ordinanza, condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 del Comune terzo pignorato, liquidate per il primo grado di giudizio in euro
1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
b) condanna l'appellato Messore avv. al rimborso, in favore di CP_1
r.g. n. 5 parte appellante, delle spese di lite del giudizio del presente grado, che si liquidano in euro 147,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 09/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6