TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/08/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3203/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Federico
Fiore, ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 3203 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Titoli di credito ”
Tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiberio Baroni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via F. Crispi n. 18, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attore-opponente
e
(C.F. , e per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, V.lo S. Bernardino n. 5A, come da procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre allegata alla comparsa di Persona_1 costituzione e risposta
Convenuta-opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 629/2022 emesso dall'intestato Tribunale il
16/04/2022, pubblicato il 20/04/2022 e notificato il 23/05/2022, su istanza di
[...]
quale cessionaria del credito originariamente in capo a Controparte_1 CP_3
(in seguito , per l'importo di euro 5.948,46, oltre interessi e
[...] CP_4 spese del monitorio, a titolo di rate scadute e non pagate del finanziamento n.
6138027177, stipulato in data 18/03/2003.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente dopo aver sostenuto di aver corrisposto l'integrale pagamento del bene acquistato tramite finanziamento, e di aver negato che le cessioni del credito intervenute nel tempo gli siano mai state notificate, ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta.
Ha poi disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla raccomandata con cui, nel 2016, avrebbe notificato la cessione del credito e contestualmente Controparte_1 diffidato l'opponente al pagamento del residuo, e, conseguentemente, ha eccepito la prescrizione del credito azionato, tenuto anche conto che la data di pagamento dell'ultima rata è quella del 31/01/2012, termine dal quale inizierebbe a decorrere la prescrizione decennale.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della Società e, per Controparte_1
l'effetto, revocare, dichiarare inefficace e/o comunque nullo il decreto ingiuntivo opposto;
In via cautelare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva per le ragioni tutte di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente riportate sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 629/2022 emesso il
5.05.2022 dal Tribunale Ordinario di Perugia e notificato il 26.05.2022;
pagina 2 di 10 nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla in quanto il proprio credito risulta prescritto e per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione.
Con vittoria di spese ed onorari”.
1.2 Si è costituita in giudizio e per essa, la mandataria Controparte_1
ribadendo la propria titolarità attiva del credito, versando Controparte_2 in atti, a supporto di ciò, l'elenco dei crediti ceduti dai quali risulterebbe anche il credito per cui è causa. Ha poi contestato l'eccezione di prescrizione dei crediti avversaria, sull'assunto che, nell'ambito dei contratti di apertura di linea di credito utilizzabile mediante carta ad uso cd. revolving, la prescrizione inizierebbe a decorrere dal passaggio a sofferenza del rapporto e che la notifica alla residenza del debitore ha validamente interrotto la prescrizione, essendo stata sottoscritta dal soggetto che ritira la notifica per conto del destinatario. Ha poi dedotto che l'attestazione da parte del messo notificatore fa piena prova fino a querela di falso dell'avvenuta notifica. L'opposta ha, pertanto richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “……In via preliminare:
1. Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di Parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti di Parte opponente della somma di € 5.948,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
pagina 3 di 10 1.3 Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza riservata del 27.1.2023, è stato disposto l'esperimento della procedura di mediazione, il cui esito è stato negativo. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 22/07/2025, fissata per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
L'opponente ha – tra l'altro – evidenziato (senza tuttavia allegare alcunché) di aver inviato alla creditrice una offerta stragiudiziale a definizione della vicenda e di non aver ricevuto riscontro, e ha chiesto che tale condotta venga valutata ai fini delle spese di lite.
***** In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano
pagina 4 di 10 incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Anzitutto, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva – rectius titolarità attiva – di per non avere l'intimante prodotto copia della Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del credito, né dei contratti di cessione.
A fronte di un'eccezione specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione dei crediti in blocco non è sufficiente ad attestare che proprio ed anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, è onere della cessionaria dimostrare che il credito azionato è stato dalla stessa effettivamente acquistato, mediante operazione di cartolarizzazione, dall'originario creditore o da altra cessionaria che ha, a sua volta, acquistato quel credito dall'originario creditore, dandone prova documentale.
Nella specie, in sede monitoria, è stato prodotto, oltre al contratto di finanziamento e all'estratto conto di gli atti di cessione tra a CP_4 CP_4 Controparte_5
e l'atto di fusione tra quest'ultima e la quale ha poi ceduto il credito Controparte_6
a ( doc.ti 5, 6, 7 del fascicolo monitorio). Controparte_7
Con la comparsa di costituzione e risposta, l'opposta ha poi versato in atti l'elenco dei crediti ceduti allegato all'atto di cessione, tra i quali risulta quello per cui è causa ( doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta), oltre all'atto di cessione di ramo d'azienda ( doc.ti 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta) intervenuto tra e (ora per effetto di Controparte_7 Controparte_1 Controparte_1 cambio di denominazione), cui è allegato l'elenco dei crediti ceduti ( doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta), e di cui è stata data comunicazione in Gazzetta
Ufficiale ed è stata data pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese ( doc.ti 8 e 9 fascicolo dell'opposta opposta).
pagina 5 di 10 Da tale documentazione, ivi compresi gli atti di cessione di volta in volta intervenuti, oltre che dalla detenzione in capo alla società opposta dei titoli legittimanti tale credito, emerge come il credito oggetto di causa sia nella titolarità dell'odierna opposta.
L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
Nel merito, l'opponente ha sostenuto di aver corrisposto “l'integrale pagamento del bene acquistato tramite il finanziamento”.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella fase di opposizione, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., ex multis, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311;
Cass. Civ. 14 aprile 1999, n. 3671) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre all'opponente, cui compete la posizione sostanziale di convenuto, spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa avversaria.
Nella specie, a fronte della produzione dell'estratto conto integrale depositato da parte opposta ( doc. 10 del fascicolo monitorio), dal quale risulta l'inadempimento di l'opponente non ha offerto alcuna prova documentale del Parte_1
pagina 6 di 10 preteso pagamento del finanziamento, come sarebbe stato invece suo onere, né ha in alcun modo contestato le risultanze dell'estratto conto.
Sotto tale profilo, la prova per testi articolata dall'opponente non è stata ammessa, non solo in quanto oltremodo generica e valutativa, ma anche perché Parte_1 avrebbe potuto agevolmente offrire la prova documentale dell'estinzione
[...] del finanziamento mediante pagamento integrale delle rate, mentre tale carenza non poteva essere sopperita mediante l'escussione di un teste.
L'opponente ha poi disconosciuto la sottoscrizione apposta alla raccomandata del
2016, con cui aveva notificato la cessione del credito e Controparte_1 contestualmente diffidato l'opponente al pagamento del residuo, e, conseguentemente, ha eccepito la prescrizione del credito azionato, tenuto conto che la prescrizione decennale iniziava a decorrere dalla data di pagamento dell'ultima rata, ossia, nella specie, il 31/01/2012.
Anche tale doglianza è infondata.
L'opponente, infatti, lamenta che non avrebbe ricevuto Parte_1
“personalmente” alcuna raccomandata e che la sottoscrizione sarebbe difforme dalla propria.
Anzitutto, ai fini del disconoscimento, l'opponente richiama il doc. 8 del fascicolo monitorio, che tuttavia non presenta alcuna sottoscrizione riferibile a Parte_1 trattandosi della comunicazione di avvenuta cessione del credito e messa in mora da parte dell'istituto di credito.
L'opponente, pertanto, non ha disconosciuto la propria sottoscrizione nei modi di rito, ossia specificatamente, mediante indicazione del documento cui si riferisce il disconoscimento (in tal senso cfr. Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 1537 del 22/01/2018 (Rv. 647080 - 01), secondo cui “Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca.
pagina 7 di 10 La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”, e Cass. Sez.
2-Ordinanza n. 27039 del
21/09/2023).
In ogni caso, poi, non rileva che la raccomandata con cui è stata interrotta la prescrizione non sarebbe stata notificata personalmente all'opponente, atteso che la notifica a mezzo del servizio postale è validamente eseguita qualora l'atto sia stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del destinatario, a nulla rilevando che chi lo abbia preso in consegna abbia apposto una firma in ipotesi illeggibile.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che “In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cfr. Cass Ordinanza 16289/15;Cass. Ordinanza
30318/2019).
Nella specie, la raccomandata in oggetto è stata spedita all'indirizzo di residenza dell'opponente, in TT (PG), Via Dei Monasteri n. 33, con la conseguenza che la diffida deve ritenersi correttamente notificata con la raccomandata del 18/08/2016 richiamandosi la condivisibile giurisprudenza di merito secondo la quale “…essendo la messa in mora un mero atto giuridico, è sufficiente che l'intimazione di pagamento pervenga nella sfera di conoscenza dell'opponente per produrre la messa in mora del debitore. Pertanto, una volta dimostrato che la lettera di messa in mora è pervenuta al domicilio del convenuto, era onere di quest'ultimo fornire la prova di non averne avuto notizia senza colpa (art. 1335 c.c.). A tal fine non è sufficiente il disconoscimento della firma del convenuto-debitore apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata in messa in mora. Infatti, essendo la raccomandata pervenuta all'indirizzo del convenuto, la cartolina avrebbe potuto venire validamente firmata anche da persona diversa dal convenuto, rinvenuta presso il suo domicilio. Si
pagina 8 di 10 deve infatti presumere che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario, essendo pervenuto all'indirizzo dello stesso e non essendovi prova di una mancata ed incolpevole conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.» (Tribunale Milano sez. X,
13.02.2009, n. 1967, in Giustizia a Milano 2009, 3, 22), ciò a maggior ragione nel caso di specie ove il plico è stato recapitato proprio all'indirizzo indicato finanche nell'atto di opposizione come quello di residenza della opponente…” (Tribunale Nola ordinanza 30.11.2021).
Ne deriva che il credito non è prescritto, avendo tale atto validamente interrotto la prescrizione decennale.
Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e l'opposizione rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente ex dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa, ai valori minimi, in considerazione del valore della controversia (euro 5.948,46), più prossimo allo scaglione inferiore (da euro 1.100,00 a euro 5.200,00).
Si rileva, da ultimo, che la mancata adesione da parte dell'opposta ad eventuali proposte transattive formulate dall'opponente non può avere nella specie ripercussioni sulle spese di lite, tenuto conto che tale circostanza è rimasta indimostrata, e che, in ogni caso, una siffatta conseguenza è prevista unicamente in caso di immotivato rifiuto della proposta conciliativa dal giudice o di mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo n. 629/2022 emesso da questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e per essa, la mandataria delle spese di lite che liquida, in Controparte_2
pagina 9 di 10 assenza di notula, in euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Perugia, 21 agosto 2025
Il Giudice
Federico Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Federico
Fiore, ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 3203 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Titoli di credito ”
Tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/08/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiberio Baroni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via F. Crispi n. 18, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attore-opponente
e
(C.F. , e per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, V.lo S. Bernardino n. 5A, come da procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre allegata alla comparsa di Persona_1 costituzione e risposta
Convenuta-opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 629/2022 emesso dall'intestato Tribunale il
16/04/2022, pubblicato il 20/04/2022 e notificato il 23/05/2022, su istanza di
[...]
quale cessionaria del credito originariamente in capo a Controparte_1 CP_3
(in seguito , per l'importo di euro 5.948,46, oltre interessi e
[...] CP_4 spese del monitorio, a titolo di rate scadute e non pagate del finanziamento n.
6138027177, stipulato in data 18/03/2003.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente dopo aver sostenuto di aver corrisposto l'integrale pagamento del bene acquistato tramite finanziamento, e di aver negato che le cessioni del credito intervenute nel tempo gli siano mai state notificate, ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta.
Ha poi disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla raccomandata con cui, nel 2016, avrebbe notificato la cessione del credito e contestualmente Controparte_1 diffidato l'opponente al pagamento del residuo, e, conseguentemente, ha eccepito la prescrizione del credito azionato, tenuto anche conto che la data di pagamento dell'ultima rata è quella del 31/01/2012, termine dal quale inizierebbe a decorrere la prescrizione decennale.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della Società e, per Controparte_1
l'effetto, revocare, dichiarare inefficace e/o comunque nullo il decreto ingiuntivo opposto;
In via cautelare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva per le ragioni tutte di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente riportate sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 629/2022 emesso il
5.05.2022 dal Tribunale Ordinario di Perugia e notificato il 26.05.2022;
pagina 2 di 10 nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla in quanto il proprio credito risulta prescritto e per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione.
Con vittoria di spese ed onorari”.
1.2 Si è costituita in giudizio e per essa, la mandataria Controparte_1
ribadendo la propria titolarità attiva del credito, versando Controparte_2 in atti, a supporto di ciò, l'elenco dei crediti ceduti dai quali risulterebbe anche il credito per cui è causa. Ha poi contestato l'eccezione di prescrizione dei crediti avversaria, sull'assunto che, nell'ambito dei contratti di apertura di linea di credito utilizzabile mediante carta ad uso cd. revolving, la prescrizione inizierebbe a decorrere dal passaggio a sofferenza del rapporto e che la notifica alla residenza del debitore ha validamente interrotto la prescrizione, essendo stata sottoscritta dal soggetto che ritira la notifica per conto del destinatario. Ha poi dedotto che l'attestazione da parte del messo notificatore fa piena prova fino a querela di falso dell'avvenuta notifica. L'opposta ha, pertanto richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “……In via preliminare:
1. Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di Parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti di Parte opponente della somma di € 5.948,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
pagina 3 di 10 1.3 Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza riservata del 27.1.2023, è stato disposto l'esperimento della procedura di mediazione, il cui esito è stato negativo. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 22/07/2025, fissata per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
L'opponente ha – tra l'altro – evidenziato (senza tuttavia allegare alcunché) di aver inviato alla creditrice una offerta stragiudiziale a definizione della vicenda e di non aver ricevuto riscontro, e ha chiesto che tale condotta venga valutata ai fini delle spese di lite.
***** In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano
pagina 4 di 10 incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Anzitutto, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva – rectius titolarità attiva – di per non avere l'intimante prodotto copia della Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del credito, né dei contratti di cessione.
A fronte di un'eccezione specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione dei crediti in blocco non è sufficiente ad attestare che proprio ed anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, è onere della cessionaria dimostrare che il credito azionato è stato dalla stessa effettivamente acquistato, mediante operazione di cartolarizzazione, dall'originario creditore o da altra cessionaria che ha, a sua volta, acquistato quel credito dall'originario creditore, dandone prova documentale.
Nella specie, in sede monitoria, è stato prodotto, oltre al contratto di finanziamento e all'estratto conto di gli atti di cessione tra a CP_4 CP_4 Controparte_5
e l'atto di fusione tra quest'ultima e la quale ha poi ceduto il credito Controparte_6
a ( doc.ti 5, 6, 7 del fascicolo monitorio). Controparte_7
Con la comparsa di costituzione e risposta, l'opposta ha poi versato in atti l'elenco dei crediti ceduti allegato all'atto di cessione, tra i quali risulta quello per cui è causa ( doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta), oltre all'atto di cessione di ramo d'azienda ( doc.ti 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta) intervenuto tra e (ora per effetto di Controparte_7 Controparte_1 Controparte_1 cambio di denominazione), cui è allegato l'elenco dei crediti ceduti ( doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta), e di cui è stata data comunicazione in Gazzetta
Ufficiale ed è stata data pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese ( doc.ti 8 e 9 fascicolo dell'opposta opposta).
pagina 5 di 10 Da tale documentazione, ivi compresi gli atti di cessione di volta in volta intervenuti, oltre che dalla detenzione in capo alla società opposta dei titoli legittimanti tale credito, emerge come il credito oggetto di causa sia nella titolarità dell'odierna opposta.
L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
Nel merito, l'opponente ha sostenuto di aver corrisposto “l'integrale pagamento del bene acquistato tramite il finanziamento”.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella fase di opposizione, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., ex multis, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311;
Cass. Civ. 14 aprile 1999, n. 3671) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre all'opponente, cui compete la posizione sostanziale di convenuto, spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa avversaria.
Nella specie, a fronte della produzione dell'estratto conto integrale depositato da parte opposta ( doc. 10 del fascicolo monitorio), dal quale risulta l'inadempimento di l'opponente non ha offerto alcuna prova documentale del Parte_1
pagina 6 di 10 preteso pagamento del finanziamento, come sarebbe stato invece suo onere, né ha in alcun modo contestato le risultanze dell'estratto conto.
Sotto tale profilo, la prova per testi articolata dall'opponente non è stata ammessa, non solo in quanto oltremodo generica e valutativa, ma anche perché Parte_1 avrebbe potuto agevolmente offrire la prova documentale dell'estinzione
[...] del finanziamento mediante pagamento integrale delle rate, mentre tale carenza non poteva essere sopperita mediante l'escussione di un teste.
L'opponente ha poi disconosciuto la sottoscrizione apposta alla raccomandata del
2016, con cui aveva notificato la cessione del credito e Controparte_1 contestualmente diffidato l'opponente al pagamento del residuo, e, conseguentemente, ha eccepito la prescrizione del credito azionato, tenuto conto che la prescrizione decennale iniziava a decorrere dalla data di pagamento dell'ultima rata, ossia, nella specie, il 31/01/2012.
Anche tale doglianza è infondata.
L'opponente, infatti, lamenta che non avrebbe ricevuto Parte_1
“personalmente” alcuna raccomandata e che la sottoscrizione sarebbe difforme dalla propria.
Anzitutto, ai fini del disconoscimento, l'opponente richiama il doc. 8 del fascicolo monitorio, che tuttavia non presenta alcuna sottoscrizione riferibile a Parte_1 trattandosi della comunicazione di avvenuta cessione del credito e messa in mora da parte dell'istituto di credito.
L'opponente, pertanto, non ha disconosciuto la propria sottoscrizione nei modi di rito, ossia specificatamente, mediante indicazione del documento cui si riferisce il disconoscimento (in tal senso cfr. Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 1537 del 22/01/2018 (Rv. 647080 - 01), secondo cui “Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca.
pagina 7 di 10 La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”, e Cass. Sez.
2-Ordinanza n. 27039 del
21/09/2023).
In ogni caso, poi, non rileva che la raccomandata con cui è stata interrotta la prescrizione non sarebbe stata notificata personalmente all'opponente, atteso che la notifica a mezzo del servizio postale è validamente eseguita qualora l'atto sia stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del destinatario, a nulla rilevando che chi lo abbia preso in consegna abbia apposto una firma in ipotesi illeggibile.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che “In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cfr. Cass Ordinanza 16289/15;Cass. Ordinanza
30318/2019).
Nella specie, la raccomandata in oggetto è stata spedita all'indirizzo di residenza dell'opponente, in TT (PG), Via Dei Monasteri n. 33, con la conseguenza che la diffida deve ritenersi correttamente notificata con la raccomandata del 18/08/2016 richiamandosi la condivisibile giurisprudenza di merito secondo la quale “…essendo la messa in mora un mero atto giuridico, è sufficiente che l'intimazione di pagamento pervenga nella sfera di conoscenza dell'opponente per produrre la messa in mora del debitore. Pertanto, una volta dimostrato che la lettera di messa in mora è pervenuta al domicilio del convenuto, era onere di quest'ultimo fornire la prova di non averne avuto notizia senza colpa (art. 1335 c.c.). A tal fine non è sufficiente il disconoscimento della firma del convenuto-debitore apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata in messa in mora. Infatti, essendo la raccomandata pervenuta all'indirizzo del convenuto, la cartolina avrebbe potuto venire validamente firmata anche da persona diversa dal convenuto, rinvenuta presso il suo domicilio. Si
pagina 8 di 10 deve infatti presumere che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario, essendo pervenuto all'indirizzo dello stesso e non essendovi prova di una mancata ed incolpevole conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.» (Tribunale Milano sez. X,
13.02.2009, n. 1967, in Giustizia a Milano 2009, 3, 22), ciò a maggior ragione nel caso di specie ove il plico è stato recapitato proprio all'indirizzo indicato finanche nell'atto di opposizione come quello di residenza della opponente…” (Tribunale Nola ordinanza 30.11.2021).
Ne deriva che il credito non è prescritto, avendo tale atto validamente interrotto la prescrizione decennale.
Per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e l'opposizione rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente ex dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa, ai valori minimi, in considerazione del valore della controversia (euro 5.948,46), più prossimo allo scaglione inferiore (da euro 1.100,00 a euro 5.200,00).
Si rileva, da ultimo, che la mancata adesione da parte dell'opposta ad eventuali proposte transattive formulate dall'opponente non può avere nella specie ripercussioni sulle spese di lite, tenuto conto che tale circostanza è rimasta indimostrata, e che, in ogni caso, una siffatta conseguenza è prevista unicamente in caso di immotivato rifiuto della proposta conciliativa dal giudice o di mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo n. 629/2022 emesso da questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e per essa, la mandataria delle spese di lite che liquida, in Controparte_2
pagina 9 di 10 assenza di notula, in euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Perugia, 21 agosto 2025
Il Giudice
Federico Fiore
pagina 10 di 10