CA
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SE ON Presidente dott. Lorenzo GO ConSIliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 228/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 20.01.2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Fondata Parte_1 C.F._1
n. 5, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Fabio Mario Mazzoni (C.F.:
; PEC: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) in persona ONroparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Via ONroparte_2
pagina 1 di 20 Aurelio Saffi n.10, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Daniele Sciarrillo (C.F.
PEC: che la rappresenta e C.F._3 Email_2
difende come da delega in atti.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Intermediazione finanziaria – ONratti di Borsa
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, previo rigetto delle tesi e difese avversarie nonché dell'appello incidentale avversario svolto nella comparsa di costituzione e risposta di data
04.05.2023 siccome infondato in fatto e diritto, in parziale riforma dell'LA sentenza del
Tribunale di Milano n. 5531/2022 pubblicata il 22/06/2022 all'esito del giudizio R.G.
17566/2016, non notificata e con conferma dei capi non oggetto di impugnazione:
1. nel merito, accertati i presupposti di applicabilità dell'art. 1284 co. 4 c.c., per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3 tempore, al pagamento degli interessi legali, sulla somma capitale di €. 238.639,88, da calcolare al saggio di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. dalla data di cessazione del vincolo contrattuale (21/03/2014) al giorno antecedente la proposizione della domanda giudiziale e al saggio determinato secondo la procedura di cui al comma 4 dell'ars 1284 dalla data della domanda al saggio determinato secondo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data di proposizione della domanda (10/3/2016) al saldo effettivo.
2. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio ex D.M. Giustizia n.
55/2014 come modificato ex D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali e previdenziali di legge.”
Per ONroparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale revocare e/o riformare la sentenza di 1^ grado in epigrafe poiché illegittima e infondata in fatto
e in diritto e, per l'effetto, condannare la SI.ra (C.F. ), CP_4 C.F._1
pagina 2 di 20 al pagamento a favore di della somma di € 267.836,74, oltre interessi ONroparte_1 legali ex comma 4, art. 1284 c.c., dall'1/7/2022 al saldo, nonché dell'ulteriore importo di €
122.224,70, oltre interessi legali ex comma 4, art. 1284 c.c. dal 2/1/2023 al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Si rifiuta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso dedotte.”
Vicende processuali
1) La SI.ra conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Parte_2 CP_1
società fiduciaria per azioni chiedendo la risoluzione del contratto di mandato stipulato con la medesima e la condanna della convenuta al pagamento in favore di essa attrice, anche in restituzione di quanto dalla stessa affidato alla convenuta, della somma di euro 358.976,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice deduceva:
- di aver stipulato, nel 1988, con la (in cui l'allora marito dell'attrice, CP_1 CP_5
, rivestiva il ruolo di direttore), un contratto denominato “mandato fiduciario n. 72”,
[...]
ON avente ad oggetto l'amministrazione fiduciaria dei beni conferiti dalla alla società ai sensi della L. 1966/1939: rilevava, al riguardo, che al momento della stipula non erano state impartite particolari disposizioni, sì che il mandato si sarebbe dovuto considerarsi totalmente discrezionale;
- di aver effettuato, tra il 1997 e il 2000, diversi versamenti in favore della società convenuta ma di non aver mai ricevuto quietanze dei versamenti effettuati alla società fiduciaria che, con comunicazioni dilazionate nel tempo, si limitava ad informare l'attrice in merito all'andamento della gestione patrimoniale (docc.
1-12 all. atto di citazione, fascicolo primo grado appellante principale);
- di aver ricevuto, in data 30.3.2001, una comunicazione della che dava atto che il CP_1
“controvalore dei titoli e/o valori in amministrazione fiduciaria per suo conto presso la nostra
Società ammonta a L. 512.378.970”;
- di non aver effettuato ulteriori versamenti e, non avendo ricevuto altre comunicazioni o aggiornamenti dalla società, di avere interrogato, sul punto, il marito che l'aveva rassicurata;
pagina 3 di 20 - di aver ricevuto un'ultima comunicazione in data 20.08.2010, con cui la società convenuta dichiarava che il controvalore dei titoli e/o valori ammontava ad euro 358.976,77;
- di aver appreso dal marito – dopo la cessazione della collaborazione di quest'ultimo con la
, avvenuta nel 2012 – che i propri risparmi erano andati persi;
CP_1
- di aver inviato alla società convenuta, in data 10.03.2014, una raccomandata con cui comunicava la decisione di risolvere il contratto e chiedeva il rendiconto della gestione fiduciaria, oltre all'immediata restituzione del “controvalore esistente” (doc. 13 all. atto di citazione in primo grado appellante principale);
- di non aver ricevuto alcun rendiconto né alcuna restituzione dalla società fiduciaria;
- di essere venuta successivamente a conoscenza di una missiva, risalente al 2014, con cui la accusava il di aver consegnato ai clienti “false rendicontazioni relative CP_1 CP_5
a gestioni patrimoniali non più in essere da tempo in quanto da indebitamente CP_5 malversate […] redatte su carta intestata originale della o su carta recante timbri di CP_1
”. ONroparte_1
L'attrice rivendicava il proprio diritto al rendiconto e alla restituzione della somma riportata nell'ultima missiva del 20 agosto 2010 che indicava un controvalore delle somme affidate per ON l'importo di € 358.976,77 (doc. 12 fascicolo primo grado .
2) Si costituiva in giudizio la convenuta società fiduciaria per azioni la quale, CP_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice. In particolare, la società convenuta:
- eccepiva, anzitutto, l'intervenuta prescrizione del credito, a fronte dell'inidoneità della lettera di contestazione del 10.03.2014 (ricevuta il successivo 21.03.2014) ad interrompere il decorso del termine prescrizionale: in particolare, la società rilevava come, a fronte della titolarità in capo all'attrice di tre mandati fiduciari (nn. 68, 71 e 72), la lettera di recesso della ON SI.ra non contenendo l'indicazione del numero di mandato oggetto di contestazione, non sarebbe stata idonea a individuare il rapporto che la cliente intendeva risolvere;
- eccepiva l'estinzione del contratto di mandato n. 72 a seguito di rinuncia della convenuta ex art. 1722 comma 1 n. 3 c.c., espressa in data 4 ottobre 2005 ai sensi dell'art. A ultimo comma del predetto mandato;
- eccepiva l'inesistenza del credito vantato dall'attrice, che non era stato, peraltro, provato documentalmente;
pagina 4 di 20 - rilevava, sul punto, come gli unici documenti a sostegno delle pretese attoree fossero delle lettere asseritamente rilasciate dalla fiduciaria e infondatamente qualificate come riconoscimenti di debito (docc.
1-12 cit.); tali missive dovevano considerarsi false, in quanto i) smentite dalla documentazione contabile versata in atti dalla società (estratti conto emessi dalla fiduciaria e relative scritture contabili;
estratti conto emessi da istituto di CP_6 credito deSInato dalla stessa attrice nel contratto di mandato n. 72 ai sensi dell'art. C del medesimo) e rappresentative di situazioni e/o operazioni finanziarie del tutto infondate;
ii) sottoscritte da soggetti non riconducibili ad alcun rappresentante, delegato e/o organo rappresentativo della società identificabile nella visura storica societaria relativa al periodo compreso tra il marzo 1999 e l'agosto 2010; iii) non tutte riferibili al mandato n. 72; iv) successive, per la maggior parte, alla chiusura del mandato, ed aventi date che non coincidevano con le cadenze periodiche di chiusura contabile del conto corrente deposito presso la CP_6
- rilevava come, dall'esame dei documenti ex adverso prodotti, dal totale dei versamenti pervenuti sul mandato n. 72 e da quanto prospettato dall'attrice nell'atto di citazione, si sarebbe realizzato, nell'arco di nove anni, un rendimento complessivo del 230%, pari ad una media annua del 25,5%: un risultato da ritenersi manifestamente spropositato ed inverosimile,
a fronte del fatto che la società era una fiduciaria c.d. “statica”, la cui attività consisteva nella mera intestazione di beni, con esclusione di qualsiasi attività di gestione patrimoniale;
- escludeva l'assoggettamento della società alla normativa relativa alla responsabilità delle
S.I.M. e alle relative modalità di gestione dei patrimoni dei clienti, come previsto anche dall'art. 199 TUF, non essendo la una società fiduciaria di gestione patrimoniale o CP_1
che svolgeva attività di intermediazione mobiliare;
- eccepiva di aver trattenuto la corrispondenza – tra cui copia del contratto e documentazione relativa al rapporto fiduciario – presso la propria sede, come previsto dall'art. G del mandato: ON pertanto, rilevava come, laddove la si fosse recata presso la sede per ritirare i documenti relativi al mandato n. 72, la società le avrebbe consegnato i rendiconti emessi;
- riteneva infondate le deduzioni relative:
i) alla rivalutazione monetaria sulla somma richiesta, avendo il preteso debito natura di obbligazione di valuta con causale restitutoria;
pagina 5 di 20 ii) alla richiesta avversaria di rendere il conto dell'esecuzione del mandato fiduciario, avendo la convenuta sempre emesso rendiconti periodici trattenuti presso la propria sede;
iii) alle istanze istruttorie svolte dalla controparte, ritenute generiche e manifestamente esplorative;
- deduceva come il legame familiare tra la cliente e il soggetto che aveva assunto CP_5
ON diversi ruoli ed incarichi all'interno della società fiduciaria, avrebbe consentito alla SI.ra di avere accesso alle questioni relative al rapporto fiduciario e ai documenti personali del marito.
3) Con sentenza n. 5531/2022 pubblicata in data 22 giugno 2022, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla SI.ra , così decideva: Parte_2
“- dichiara l'intervenuta estinzione per revoca del mandato fiduciario n. 72 in data 21.3.2014;
- condanna la società a pagare a ONroparte_3 [...]
la somma di euro 238.639,88, oltre interessi legali dal 21.3.2014; Parte_2
- compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3 e, per l'effetto,
- condanna la società a rimborsare a ONroparte_3 [...]
la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro 14.621,00, Parte_2
di cui euro 14.258,00 per compenso ed euro 363,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.”
Il giudice di primo grado, in motivazione, escludeva, anzitutto, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, a fronte del fatto che:
- il contratto di mandato fiduciario n. 72, allegato dalla società convenuta alla propria comparsa di costituzione e risposta (doc. 4) e non contestato dall'attrice, prevedeva un mandato fiduciario a tempo indeterminato per l'amministrazione fiduciaria di titoli e/o valori affidati, o di quelli in sostituzione o in aggiunta;
- non era stata offerta alcuna prova dell'asserita intervenuta risoluzione del mandato in data
4.10.2005, non risultando agli atti prodotta alcuna rinuncia della convenuta comunicata alla
ON cliente
- anche a voler ritenere che il mandato si fosse già risolto nel 2005, il primo atto interruttivo valido della prescrizione decennale sarebbe stata la comunicazione del 10 marzo 2014, ricevuta in data 21 marzo 2014 (doc. 13), che, pur omettendo l'indicazione del numero di ON mandato, esprimeva inequivocabilmente sia l'intenzione della di risolvere il contratto in pagina 6 di 20 essere sia la pretesa della stessa all'immediata liquidazione del controvalore esistente, nonché la richiesta di un prospetto riepilogativo della gestione.
Con riferimento alle lettere prodotte dall'attrice recanti i rendiconti del controvalore di titoli e/o valori in amministrazione fiduciaria prodotti (docc. n. 1-12), rilevava che, dalle deposizioni testimoniali rese in corso di istruttoria dal e da altri dipendenti della , CP_5 CP_1
soltanto il doc. n. 3 risultava effettivamente riferibile alla società convenuta, mentre gli altri documenti erano frutto di falsificazioni da parte del CP_5
Con riferimento alla documentazione prodotta dalla convenuta , relativa a CP_1
disposizioni di bonifico, prelievo o emissione di assegni in ipotesi provenienti dalla parte attrice, rilevava che detta documentazione non era del tutto attendibile per il fatto che l'attrice aveva disconosciuto tutte le singole operazioni in uscita ad eccezione di quelle documentate ON sub doc. 6 convenuta, consistente in n. 17 disposizioni a firma della effettuate dal
12/12/1988 al 28/5/1996. L'inattendibilità di detta documentazione era confermata dalla testimonianza resa dal he aveva riferito di aver presentato “alla CP_5 ONroparte_3
false disposizioni, impartite dai clienti fiducianti, apponendovi firme apocrife difformi
[...]
dallo specimen, al fine di prelevare e conseguentemente monetizzare il patrimonio dei mandati fiduciari affidatigli in gestione, per distrarlo a suo beneficio” e inoltre avrebbe presentato “brevi manu, ai fiducianti false rappresentazioni del valore del patrimonio, attraverso la produzione di rendicontazione contraffatta, riportante utili difformi rispetto alle risultanze ufficiali, utilizzando carta intestata e timbro della non ONroparte_3
conformi al format, al fine di ingenerare la convinzione che i mandati fossero ancora in essere”.
Richiamando le motivazioni rese dal Tribunale di Milano in causa analoga, afferente la medesima vicenda illecita che aveva visto quale protagonista il e la CP_5 CP_1
(sentenza n. 2713/22), riteneva che, comunque, la parte convenuta dovesse rispondere dell'operato del in base al principio dell'apparenza (per il fatto che, all'epoca CP_5 dell'affidamento dell'incarico fiduciario, nel 1988, il era stato direttore della CP_5
e, dunque, rappresentante legale della società, essendo rimasto tale sino al giugno CP_1
1994; che inoltre, il aveva continuato, dopo tale data, a svolgere un rapporto di CP_5
consulenza e collaborazione esterna con la società e a spendere il nome di questa, che lo pagina 7 di 20 aveva lasciato nelle condizioni di farlo, rendendo così a sé opponibili gli impegni assunti con i clienti, in virtù del principio dell'affidamento dei terzi di buona fede e dell'apparenza).
Riteneva, pertanto, che “in considerazione della condotta del comunque riferibile CP_5 alla società convenuta, questa è tenuta a restituire all'attrice le somme alla stessa affidate in forza del mandato fiduciario”.
Rilevava come la revoca di cui alla lettera del 10 marzo 2014 avesse prodotto effetti assimilabili a quelli della risoluzione, con conseguente obbligo del fiduciario di mettere a disposizione del fiduciante i beni di cui questi aveva fatto richiesta. ON Escludeva, peraltro, che la somma da restituire alla fiduciante fosse quella individuata dall'attrice come da comunicazione prodotta sub doc. 12, quantificata nell'importo di euro
358.976,77 (pari al controvalore di titoli e valori alla data del 31 luglio 2010), a fronte della già attestata contraffazione del documento citato.
Rilevava, piuttosto, come dalla documentazione in atti emergesse la prova del versamento,
ON mediante nove disposizioni della in favore della , della somma di complessive CP_1 lire 554.071.250, da cui occorreva sottrarre l'importo di lire 92.000.000, pari alle 17 disposizioni a debito firmate dall'attrice e non disconosciute, prodotte sub doc. 6 dalla convenuta.
ON Conseguentemente, accertava il diritto della alla restituzione della somma complessiva di lire 462.071.250, pari ad euro 238.639,88: su tale somma spettavano “gli interessi dalla data dell'estinzione (21.3.2014)” mentre non spettava la rivalutazione “trattandosi di debito di valuta”.
4) Avverso tale sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la SI.ra CP_4 la quale, deducendo un unico motivo di gravame, con cui ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla richiesta di interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., ha chiesto, previa riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento degli interessi legali da determinarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 dalla data della cessazione del vincolo contrattuale
(21/3/2014) al giorno antecedente la proposizione della domanda giudiziale, ed ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 dalla data della domanda giudiziale (e, pertanto, dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 10.03.2016) sino all'effettivo saldo.
5) Si è costituita in giudizio l'LA società fiduciaria per azioni, chiedendo il CP_1
rigetto del gravame avversario per sua inammissibilità e infondatezza in fatto e in diritto.
pagina 8 di 20 La parte LA ha, altresì, proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante principale al pagamento della somma ON di € 267.836,74, versata alla SI.ra in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex comma 4 dell'art. 1284 c.c., dall'1.07.2022 al saldo, nonché dell'ulteriore importo di € 122.224,70, oltre interessi legali ex comma 4, art.1284 c.c., dal 2.01.2023 al saldo.
In particolare, la parte LA, in via di appello incidentale, ha dedotto i seguenti otto motivi di gravame:
1. Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla condanna risarcitoria emessa in assenza di domanda giudiziale.
2. Illegittimità della sentenza per violazione degli artt.101 e 112 cpc, in relazione alle modalità di determinazione delle somme oggetto di condanna sotto il profilo di una condanna risarcitoria in assenza di domanda giudiziale.
3. Infondatezza del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
4. Illegittimità e infondatezza dell'utilizzo delle false missive prodotte dall'attrice.
5. Inattendibilità delle scritture contabili prodotte dalla fiduciaria e irrilevanza degli illeciti posti in essere dal CP_5
6. Infondatezza dell'accertamento dei presunti versamenti della cliente.
7. Illegittimità e infondatezza dell'accertamento della pretesa inefficacia degli addebiti transitati nel mandato fiduciario “fatta eccezione per quelle di cui al doc. n. 6 della convenuta”.
8. Condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
6) La causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
Motivi della decisione
7) La Corte ritiene opportuno procedere, in primo luogo, all'esame dell'appello proposto in via incidentale dall'LA . CP_1
7.1) La società fiduciaria ha avanzato otto profili di censura della sentenza di primo grado, che si prestano ad una trattazione congiunta.
pagina 9 di 20 L'LA , con il primo motivo di appello incidentale, ha censurato la decisione del CP_1
Tribunale di Milano nella parte in cui, attesa la natura risarcitoria della condanna, fondata sull'accertata responsabilità della società per la condotta illecita dell'ex dipendente CP_5 non ha considerato che l'attrice non aveva spiegato alcuna domanda risarcitoria, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello incidentale è stato, poi, censurato il mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
In particolare, l'appellante incidentale ha lamentato come la missiva del 10 marzo 2014 – con ON cui la aveva comunicato la propria decisione di risolvere il contratto, chiedendo il rendiconto della gestione fiduciaria e l'immediata restituzione del “controvalore esistente” ON (doc. 13 primo grado – sarebbe stata inidonea ad interrompere la prescrizione, non indicando la stessa il numero del mandato fiduciario cui si riferiva.
Secondo la parte LA tale missiva avrebbe potuto spiegare effetto interruttivo, al più, rispetto al saldo finale del mandato fiduciario, saldo che, però, non corrisponderebbe a quello determinato dalla sentenza di primo grado, rappresentando tale ultimo importo la mera sommatoria dei supposti versamenti della mandante con detrazione degli atti di disposizione prodotti dalla fiduciaria. ON Ne deriverebbe l'estinzione per prescrizione del credito preteso dalla
La , con il secondo motivo di appello incidentale, ha altresì lamentato l'erronea CP_1
ON quantificazione, da parte del giudice di primo grado, delle somme dovute alla cliente
Da un lato, l'illegittimità della determinazione deriverebbe dal fatto che l'attrice non aveva proposto l'azione per chiedere la restituzione delle somme versate sul mandato fiduciario, previa deduzione degli atti di disposizione, ma per ottenere la restituzione del presunto saldo attivo del mandato fiduciario, pari al controvalore dei titoli ivi depositati sulla base delle 12 missive allegate all'atto di citazione, missive falsificate dal e, come tali, dichiarate CP_5
inutilizzabili dal giudice di primo grado.
Proprio con riferimento alle 12 missive citate, l'LA , con il proprio quarto CP_1
motivo di appello incidentale, ha lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale di Milano, pur riconoscendo la contraffazione delle sottoscrizioni ivi apposte, ne avrebbe, comunque, ammesso la rilevanza ai fini pagina 10 di 20 dell'accertamento della condotta illecita del direttore e consulente della società CP_5 fiduciaria: sul punto, la società ha nuovamente eccepito che, non avendo l'attrice, odierna appellante principale, fondato la propria azione sull'illiceità della condotta del dipendente infedele, non avrebbe neppure potuto giovarsi dell'ammissione, da parte del della CP_5
falsificazione delle attestazioni di controvalore. ON Dall'altro lato, l'illegittimità della determinazione delle somme dovute alla cliente deriverebbe del fatto che le operazioni a credito della fiduciante, elencate in sentenza e poste dal giudice a fondamento della condanna restitutoria, fosse stata indicata per la prima volta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., ovvero nell'ultimo atto difensivo prima del deposito della sentenza: si sarebbe trattato, pertanto, di allegazioni tardive e sottratte al contraddittorio delle parti.
La parte LA, con il proprio sesto motivo, ha, quindi, lamentato che tali versamenti, peraltro, non avrebbero costituito conferimenti della cliente, ma piuttosto investimenti in strumenti finanziari man mano effettuati in esecuzione del mandato che, come tali, non avrebbero dovuto essere oggetto di restituzione.
Sotto diverso e ulteriore profilo, la parte LA ha dedotto, con il proprio settimo motivo di appello, l'erroneità della valutazione di parziale inattendibilità della documentazione prodotta in primo grado, rilevando, in particolare, come la somma liquidata dal giudice di primo grado sarebbe stata determinata detraendo dalla sommatoria dei versamenti alla fiduciaria esclusivamente gli importi di cui alle n. 17 disposizioni di cui al doc. 6, le uniche a non essere
ON state disconosciute dalla nell'ambito del primo grado di giudizio.
Al riguardo, l'appellante ha eccepito l'inammissibilità ex art. 115 c.p.c. del disconoscimento formulato da controparte all'udienza del 17 gennaio 2016 rispetto alle operazioni di addebito, ON stante la generica indicazione del relativo oggetto: la aveva infatti dichiarato di disconoscere “tutte le singole operazioni di uscita per prelievi, bonifici o emissioni assegni […] fatta eccezione per quelle di cui al doc. 6 della convenuta”: anche a voler ritenere ammissibile tale disconoscimento, secondo la parte LA, lo stesso sarebbe stato smentito dall'istanza avanzata ex art. 186ter c.p.c. per lire 231.058.306 (€ 119.331,66), pari al saldo del mandato al 31 maggio 2001 da parte dell'attrice, che avrebbe in tal modo fatto proprie le risultanze delle scritture contabili sino a tale data.
pagina 11 di 20 La parte LA ha, peraltro, dedotto, con il proprio quinto motivo di appello, che la ON consegna dei rendiconti falsi (docc.
1-12 primo grado e la riferita predisposizione di false disposizioni di pagamento da parte dei clienti (doc. 6 primo grado ) non avrebbero CP_1 inciso sull'attendibilità delle scritture contabili depositate dalla fiduciaria, su cui era stato riportato l'andamento del mandato fiduciario sulla base di una sequenza di operazioni in dare e in avere il cui saldo avrebbe smentito quello oggetto della domanda attorea.
In conclusione, la ha chiesto di tenere conto, ai fini della determinazione della CP_1
ON somma da restituire alla cliente di tutti gli addebiti transitati sul mandato quali risultanti dalle scritture contabili della società ed illegittimamente escluse dal giudice di primo grado.
L'appellante incidentale ha, infine, chiesto, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto, la condanna dell'appellante principale alla restituzione degli importi versati in esecuzione della statuizione di primo grado.
ON 7.2) La SI.ra ha preso posizione sull'appello incidentale svolto dalla società CP_1 nella propria comparsa conclusionale. In particolare, l'appellante principale, nonché LA in via incidentale:
- ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non essendovi chiara indicazione delle parti della sentenza censurate né delle circostanze in cui si sostanzierebbero le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di riconoscere valenza interruttiva alla lettera del 10 marzo 2014, nonostante la mancata indicazione del numero di mandato;
- ha ribadito la pretestuosità della prospettazione avversaria nella parte in cui ha contestato l'an e il quantum della pretesa restitutoria, a fronte dell'assenza di una specifica domanda ON risarcitoria da parte della trovando la domanda spiegata in primo grado valida causa petendi nel recesso dal contratto di mandato fiduciario;
- ha escluso la fondatezza della tesi di controparte sull'inutilizzabilità delle attestazioni falsificate, in quanto redatte, sottoscritte e consegnate all'attrice dal ella sua veste CP_5
di rappresentante della società fiduciaria. Il Tribunale avrebbe correttamente valutato la valenza delle scritture esibite in giudizio, costituenti piena prova del rapporto fiduciario intercorrente tra le parti e idonee a fondare la pretesa restitutoria dell'attrice: in tal senso, ha rilevato la corrispondenza tra gran parte delle attestazioni accusate di falsità e le risultanze pagina 12 di 20 riconosciute della contabilità interna, corrispondenza che avrebbe fondato l'incolpevole affidamento del cliente;
- ha escluso che il giudice di primo grado avrebbe determinato il quantum riconosciuto alla
ON computando operazioni a credito indicate per la prima volta negli scritti conclusivi, essendosi l'attrice limitata, nella propria memoria di replica, a riepilogare il contenuto della documentazione versata agli atti del giudizio sin dall'atto introduttivo;
- ha contestato le argomentazioni della controparte in merito all'inammissibilità del ON disconoscimento effettuato dalla delle singole operazioni in uscita sul mandato fiduciario di cui all'udienza del 17 novembre 2016 e in merito al fatto che tale disconoscimento sarebbe stato smentito dall'istanza ex art. 186 ter avanzata dall'esponente, fondata unicamente sulla parte di annotazioni contabili avversarie (sub docc. 1-2-3 fascicolo primo grado ) che CP_1
trovavano riscontro in quelle in possesso della fiduciante (docc. 27-28 fascicolo primo grado
ON : sul punto, ha ritenuto corretta la valutazione della documentazione in atti offerta dal
Tribunale che aveva decurtato unicamente le 17 disposizioni a debito non disconosciute dalla
ON
tutte, peraltro, precedenti alle attestazioni di giacenza sub docc.
1-12 in primo grado.
7.3) Ad avviso della Corte l'appello incidentale promosso dalla deve ritenersi CP_1
infondato.
Deve, anzitutto, condividersi la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che la pretesa ON restitutoria azionata dall'attrice SI.ra cliente della società fiduciaria dal 1988, trovi fondamento nella revoca del mandato (con conseguente scioglimento del relativo rapporto) posta in essere dalla predetta fiduciante con lettera del 10 marzo 2014, ricevuta dalla fiduciaria il 21 marzo 2014, cui il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto valenza interruttiva della prescrizione.
ON Invero, nella suddetta lettera, l'avvocato della SI.ra aveva comunicato “la risoluzione del contratto di amministrazione fiduciaria in essere con la [Vostra] Società”, chiedendo altresì'
“l'immediata liquidazione del controvalore esistente”: detta missiva – riconducibile al disposto di cui all'art. 1723 c.c. in tema di revoca del mandato – esprime “inequivocabilmente sia
l'intenzione dell'attrice di risolvere in quel momento il contratto di amministrazione fiduciaria in essere sia […] una richiesta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituire in mora il
pagina 13 di 20 soggetto obbligato”, come già osservato dal giudice di primo grado (cfr. p. 9 sentenza primo grado).
Peraltro, a fronte delle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio, non residuano dubbi in merito al fatto che detta comunicazione dovesse riferirsi al rapporto di mandato n. 72, pur non essendo questo espressamente menzionato nella missiva.
Infatti, con riferimento agli altri mandati di cui l'odierna appellante principale sarebbe risultata titolare presso la società , deve rilevarsi che, con riferimento al mandato n. 68, la CP_1
ON SI.ra avesse già da tempo rinunciato ai propri diritti su detto rapporto, come debitamente documentato, in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., mediante la produzione di una lettera, datata 6 giugno 2014, con cui l'odierna LA incidentale dichiarava di “non avere nulla a pretendere da […] per nessun titolo, ragione o causa ONroparte_7
nessuno escluso, con riferimento al mandato n. 68 aperto presso in data ONroparte_1
11/26.4.1988 e relativo conto di appoggio n. 39134/00”; che, invece, relativamente al mandato n. 71, la società non ha fornito alcuna prova in merito alla titolarità di tale CP_1
ON ulteriore rapporto fiduciario in capo alla SI.ra avendo la stessa omesso di offrire agli atti del giudizio il documento contenente l'intesa contrattuale.
Va, quindi, detto che, alla luce della volontà revocatoria/risolutoria espressa nella citata comunicazione del 10 marzo 2014, non può che discendere una pronuncia di condanna restitutoria e non già risarcitoria (pacificamente nemmeno richiesta dalla parte attrice),
ON derivando l'accoglimento della pretesa della SI.ra proprio dall'intervenuta revoca del mandato fiduciario, e, ciò, in conformità alla domanda formulata in primo grado dalla SI.ra
ON
ove era stata espressamente richiesta la condanna della convenuta al CP_1 pagamento di somme in favore dell'attrice “anche in restituzione di quanto dalla stessa affidato alla convenuta”.
Sotto tale profilo, la valorizzazione, da parte del giudice di primo grado, delle dodici missive prodotte sub docc. 1-12, contraffatte dal per sua stessa ammissione, è stata CP_5 semplicemente svolta per affermare la riferibilità delle condotte dell'ex dipendente alla società fiduciaria di cui lo stesso ha avuto per lungo tempo la rappresentanza.
È, del resto, pacifico, in quanto non contestato dalla società LA, che il CP_5
- dal 1982 sino al 1994 aveva rivestito la carica di direttore della (e proprio in tale CP_1
ON periodo, nel 1988, era intervenuto il conferimento del mandato dalla alla società);
pagina 14 di 20 - dal 1994 al 1966 aveva svolto l'attività di consulente esterno della;
CP_1
- dal 1996 al 2009 aveva svolto il ruolo di segretario del ConSIlio di Amministrazione della società fiduciaria;
- dalla fine del 2009 alla fine del 2012 aveva riassunto l'incarico di consulente esterno della
. CP_1
Le missive prodotte sub docc.
1-12 coprono un arco temporale che va dal 16 marzo 1999 al
20 agosto 2010, periodo in cui il era impegnato con la società sia direttamente CP_5
(sino al 2009, quale segretario del CdA della ) che indirettamente (in qualità di CP_1
consulente esterno della fiduciaria).
Ciò considerato, deve condividersi la pronuncia di primo grado nella parte in cui, richiamandosi alle motivazioni rese dallo stesso Tribunale di Milano in causa analoga, ha invocato il principio dell'apparenza del diritto che consente “al giudice di valorizzare circostanze obiettive da cui emerga, oltre alla buona fede del terzo, anche la condotta colposa della società rappresentata” (p. 12 sentenza primo grado).
Va, sul punto, rilevato come, a fronte dell'acclarato e prolungato rapporto intercorso tra la e il rapporto di dipendenza sino al 1994, e di consulenza/collaborazione CP_1 CP_5
esterna sino al 2012), la società appellante in via incidentale abbia omesso di provare di
“avere compiuto il benché minimo controllo di quanto operato da ei rapporti con la CP_5
clientela a lui affidata, anche dopo la dismissione della carica che gli conferiva la legale rappresentanza della società, non premurandosi neppure di dare formale comunicazione di cessazione del mandato nel momento in cui dalla documentazione in possesso della società risultava l'asserito e non provato “azzeramento” del conto, che evidentemente la CP_1 non verificava e di cui non ha provato di avere dato alcuna notizia” ai clienti (p. 12-13 ibidem). ON Deve, inoltre, rimarcarsi come l'accoglimento della domanda restitutoria della SI.ra – e, in particolare, la determinazione del quantum dovuto a fronte della revoca del mandato – si sia basata non già sulle missive falsificate dal come, peraltro, chiarito dallo stesso CP_5
Tribunale, che ha ritenuto, “richiamando quanto sopra detto con riferimento alla documentazione in atti prodotta sia dall'attrice sia dalla convenuta, che la somma da restituire non possa essere quella richiesta dall'attrice [riferentesi all'importo di cui al doc. sub 12] poiché risultante da un documento contraffatto” – cfr. p. 15 sentenza primo grado), quanto pagina 15 di 20 piuttosto sui versamenti pacificamente effettuati dalla fiduciante e risultanti dagli atti del giudizio.
Rispetto a tali versamenti non possono essere accolte le censure di tardività della relativa indicazione lamentate nell'impugnazione incidentale.
Invero, la doglianza di parte LA, secondo cui i suddetti versamenti sarebbero stati ON indicati dalla soltanto con la memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c., è smentita dalla documentazione offerta agli atti del giudizio da entrambe le parti.
Lo stesso giudice si è premurato, infatti, di indicare specificamente i documenti da cui emergevano i nove versamenti, che trovano quindi conforto sia nella produzione dell'appellante, che nella produzione dell'LA (cfr. p. 15 della sentenza di primo grado).
Invero, il Tribunale di Milano ha rilevato come “dalla documentazione in atti emerge la prova che l'attrice ha affidato alla le seguenti somme: CP_1
- lire 86.000.000 al momento della stipulazione del contratto di mandato fiduciario 72 in data
13.7.88 (v. doc. n. 4 convenuta);
- lire 60.000.000 in data 28.07.1999 (v. doc. n. 2 attrice e doc. n. 1 pagina 85 e doc. n. 2 pagina 213 convenuta);
- lire 60.000.000 in data 0.12.1999 (v. doc. n. 3 attrice e doc n. 1 pagina 88 e doc. n. 2 pagina 197 convenuta);
- lire 60.000.000 in data 19.04.2000 (v. doc. n. 4 attrice e 2 pagina 241 convenuta);
- lire 50.000.000 in data 3.08.2000 (v. doc. n. 6 attrice e doc. n. 01 pagina 95 convenuta);
- lire 20.000.000 in data 17.11.1994 (v. doc. n. 1 pagina 42 e doc. n. 2 pagina 89 convenuta);
- lire 3.071.250 in data 14.11.1997 (v. doc. n. 1 pagina 66 e doc. n. 2 pagina 149 convenuta);
- lire 35.000.000 in data 29.04.1998 (v. doc. n. 1 pagina 71);
- lire 180.000.000 in data 23.09.2001 (v. doc. n. 1 pagina 107).”
Non possono trovare accoglimento neppure le ulteriori prospettazioni dell'appellante incidentale in merito al fatto che i citati versamenti costituissero investimenti in strumenti finanziari effettuati in esecuzione del mandato e all'invalidità del disconoscimento formulato all'udienza del 17 gennaio 2016, doglianze viziate da genericità e non accompagnate da adeguato riscontro probatorio.
pagina 16 di 20 ON Deve essere pertanto confermata la condanna della società alla restituzione alla SI.ra delle somme versate in virtù del rapporto fiduciario, rapporto da cui la stessa fiduciante è receduta con missiva del 10 marzo 2014.
8) Passando all'esame dell'appello principale, la Corte rileva quanto segue. ON 8.1) Con l'unico motivo di gravame addotto, la SI.ra ha lamentato la violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla richiesta al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., per non essersi il Tribunale pronunciato sulla qualificazione giuridica
– e conseguente determinazione – di detti interessi, pur avendo l'attrice esplicitamente sempre chiesto sin dall'atto in citazione in primo grado il riconoscimento degli interessi ed avendo la stessa poi anche precisato, in comparsa conclusionale, di aver diritto agli interessi al tasso di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 1284 c.c. “Il tutto oltre rivalutazione … ed interessi, da calcolare al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla messa in mora (10.3.2014) alla data di notifica dell'atto di citazione (9.3.2016) e, successivamente fino al saldo, al tasso di cui ON all'art. 1284 comma 4 c.c.” (cfr. pag. 48 - conclusionale di primo grado .
Dall'omessa specificazione della misura degli interessi legali era, del resto, conseguito il mancato pagamento, da parte della , degli interessi al saggio di cui all'art. 1284 CP_1 comma 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo (pari ad euro 120.075,73), sì che, a fronte di una condanna al pagamento dell'importo di euro 238.639,88 per sorte capitale, la convenuta soccombente, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, si era limitata al pagamento della complessiva “minor” somma di euro 267.836,74. ON La SI.ra ha quindi chiesto il riconoscimento degli interessi legali, da applicarsi sulla somma capitale di euro 238.639,88 e da determinarsi al saggio di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. dalla data della cessazione del vincolo contrattuale (21/3/2014) al giorno antecedente la proposizione della domanda giudiziale, ed al saggio di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale (e, pertanto, dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 10.03.2016) sino all'effettivo saldo.
8.2) La parte LA ha contestato l'ammissibilità dell'unico motivo di appello CP_1
ON svolto dalla controparte, rilevando come la non avesse dedotto né in quale modo il giudice di prime cure avrebbe errato nel non prevedere la debenza degli interessi di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., né le pretese violazioni di legge della motivazione.
pagina 17 di 20 Nel merito, la società fiduciaria ha escluso in ogni caso la fondatezza della prospettazione ON dell'appellante a fronte della natura risarcitoria del credito liquidato in favore della SI.ra che emergerebbe dal richiamo, in motivazione, delle condotte illecite del (e della CP_5
conseguente responsabilità della società) a fondamento del riconoscimento della somma dovuta all'attrice.
8.3) Ad avviso della Corte tale motivo di appello è fondato.
Va richiamato che il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, a fronte
ON dell'accertamento della revoca del mandato, ha riconosciuto il diritto della SI.ra alla restituzione della complessiva somma di euro 238.639,88 e degli interessi legali dalla data dell'estinzione del rapporto (avvenuta, appunto, il 21 marzo 2014), escludendo espressamente la (pur richiesta) rivalutazione sul rilievo che si trattava di debito di valuta ma senza specificare se tali interessi legali fossero dovuti nella misura di cui al primo o al quarto comma dell'art. 1284 c.c. ON Sul punto, deve, peraltro, rilevarsi come la SI.ra avesse chiesto, nelle conclusioni del proprio atto di citazione, il riconoscimento degli “interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”, per poi chiarire, in sede di comparsa conclusionale, che tale richiesta era intesa al riconoscimento degli interessi ex art. 1284 co. 1 e co. 4 c.c.
ON Ad avviso della Corte la domanda giudiziale di interessi svolta dalla SI.ra è sufficiente ai fini del riconoscimento degli interessi legali per entrambe le previsioni di cui all'art. 1284 c.c., non sembrando che debba richiedersi, a tal fine, la specifica richiesta della parte, trattandosi di questioni che attengono alla qualificazione della domanda ed al riconoscimento dei presupposti previsti (per i diversi tipi di interesse) dalla norma di cui all'art. 1284 commi 1 e 4
c.c., la cui valutazione è rimessa all'esercizio del potere di accertamento proprio del giudice della cognizione.
Tanto considerato, va, quindi, detto che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti applicativi per il riconoscimento degli interessi maggiorati al saggio del quarto comma dell'art. 1284 c.c.,
a fronte della natura contrattuale della fonte dell'obbligazione e della mancata determinazione convenzionale della misura degli interessi, sì che tali interessi ben possono essere ON riconosciuti in favore della parte appellante SI.ra
Va peraltro rilevato come entrambe le parti abbiano richiamato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi, proprio nell'ambito della vicenda per cui è causa,
pagina 18 di 20 sul rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. del Tribunale di Milano secondo cui “se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 12449/2024).
Tale pronuncia, espressamente relativa ai limiti del giudice dell'esecuzione rispetto al titolo esecutivo, non è certo ostativa al riconoscimento, in questa sede di impugnazione, degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c.
Sul punto, invero, la Suprema Corte di Cassazione, pur escludendo la possibilità per il creditore di conseguire, in sede di esecuzione forzata, il pagamento degli interessi maggiorati
– a fronte del divieto del giudice dell'esecuzione di integrare il titolo esecutivo che sia stato sul punto silente – affida la relativa integrazione al rimedio impugnatorio, correttamente esperito dall'appellante principale innanzi a questa Corte.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello proposto.
9) Per le considerazioni svolte, fermo il rigetto dell'appello incidentale, con conseguente ON conferma del diritto della SI.ra alla restituzione dell'importo capitale di euro 238.639,88, in accoglimento dell'appello principale, dandosi atto che l'LA ha debitamente CP_1 documentato di aver già provveduto al pagamento dell'importo di euro 267.836,74 (doc. n. 4),
l'LA , in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere CP_1 condannata al pagamento degli interessi legali, maturati sull'importo capitale di euro
238.639,88, da determinarsi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della risoluzione del contratto di mandato e contestuale messa in mora (21 marzo 2014) alla data della domanda giudiziale (10 marzo 2016), ed al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
10) Le spese del grado, regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante incidentale.
pagina 19 di 20 La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore individuato in € 120.000,00 – complessità media), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto dall'appellante e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5531/2022, pubblicata in data 22 giugno
2022, condanna l'LA al pagamento ONroparte_1
degli interessi legali, sulla somma capitale di euro 238.639,88, da calcolarsi al saggio di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. dalla data di cessazione del vincolo contrattuale (21.03.2014) al giorno antecedente la proposizione della domanda giudiziale, ed al saggio determinato secondo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data di proposizione della domanda (10.03.2016) al saldo effettivo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall'LA ONroparte_1
[...]
3) condanna l'LA a rimborsare ONroparte_1 all'appellante e spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi euro 11.156,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'LA dell'ulteriore importo a titolo di contributo ONroparte_1 unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 12.12.2024. il ConSIliere estensore Il Presidente
Lorenzo GO SE ON
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SE ON Presidente dott. Lorenzo GO ConSIliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 228/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 20.01.2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Fondata Parte_1 C.F._1
n. 5, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Fabio Mario Mazzoni (C.F.:
; PEC: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) in persona ONroparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Via ONroparte_2
pagina 1 di 20 Aurelio Saffi n.10, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Daniele Sciarrillo (C.F.
PEC: che la rappresenta e C.F._3 Email_2
difende come da delega in atti.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Intermediazione finanziaria – ONratti di Borsa
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, previo rigetto delle tesi e difese avversarie nonché dell'appello incidentale avversario svolto nella comparsa di costituzione e risposta di data
04.05.2023 siccome infondato in fatto e diritto, in parziale riforma dell'LA sentenza del
Tribunale di Milano n. 5531/2022 pubblicata il 22/06/2022 all'esito del giudizio R.G.
17566/2016, non notificata e con conferma dei capi non oggetto di impugnazione:
1. nel merito, accertati i presupposti di applicabilità dell'art. 1284 co. 4 c.c., per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3 tempore, al pagamento degli interessi legali, sulla somma capitale di €. 238.639,88, da calcolare al saggio di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. dalla data di cessazione del vincolo contrattuale (21/03/2014) al giorno antecedente la proposizione della domanda giudiziale e al saggio determinato secondo la procedura di cui al comma 4 dell'ars 1284 dalla data della domanda al saggio determinato secondo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data di proposizione della domanda (10/3/2016) al saldo effettivo.
2. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio ex D.M. Giustizia n.
55/2014 come modificato ex D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali e previdenziali di legge.”
Per ONroparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale revocare e/o riformare la sentenza di 1^ grado in epigrafe poiché illegittima e infondata in fatto
e in diritto e, per l'effetto, condannare la SI.ra (C.F. ), CP_4 C.F._1
pagina 2 di 20 al pagamento a favore di della somma di € 267.836,74, oltre interessi ONroparte_1 legali ex comma 4, art. 1284 c.c., dall'1/7/2022 al saldo, nonché dell'ulteriore importo di €
122.224,70, oltre interessi legali ex comma 4, art. 1284 c.c. dal 2/1/2023 al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Si rifiuta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso dedotte.”
Vicende processuali
1) La SI.ra conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la Parte_2 CP_1
società fiduciaria per azioni chiedendo la risoluzione del contratto di mandato stipulato con la medesima e la condanna della convenuta al pagamento in favore di essa attrice, anche in restituzione di quanto dalla stessa affidato alla convenuta, della somma di euro 358.976,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice deduceva:
- di aver stipulato, nel 1988, con la (in cui l'allora marito dell'attrice, CP_1 CP_5
, rivestiva il ruolo di direttore), un contratto denominato “mandato fiduciario n. 72”,
[...]
ON avente ad oggetto l'amministrazione fiduciaria dei beni conferiti dalla alla società ai sensi della L. 1966/1939: rilevava, al riguardo, che al momento della stipula non erano state impartite particolari disposizioni, sì che il mandato si sarebbe dovuto considerarsi totalmente discrezionale;
- di aver effettuato, tra il 1997 e il 2000, diversi versamenti in favore della società convenuta ma di non aver mai ricevuto quietanze dei versamenti effettuati alla società fiduciaria che, con comunicazioni dilazionate nel tempo, si limitava ad informare l'attrice in merito all'andamento della gestione patrimoniale (docc.
1-12 all. atto di citazione, fascicolo primo grado appellante principale);
- di aver ricevuto, in data 30.3.2001, una comunicazione della che dava atto che il CP_1
“controvalore dei titoli e/o valori in amministrazione fiduciaria per suo conto presso la nostra
Società ammonta a L. 512.378.970”;
- di non aver effettuato ulteriori versamenti e, non avendo ricevuto altre comunicazioni o aggiornamenti dalla società, di avere interrogato, sul punto, il marito che l'aveva rassicurata;
pagina 3 di 20 - di aver ricevuto un'ultima comunicazione in data 20.08.2010, con cui la società convenuta dichiarava che il controvalore dei titoli e/o valori ammontava ad euro 358.976,77;
- di aver appreso dal marito – dopo la cessazione della collaborazione di quest'ultimo con la
, avvenuta nel 2012 – che i propri risparmi erano andati persi;
CP_1
- di aver inviato alla società convenuta, in data 10.03.2014, una raccomandata con cui comunicava la decisione di risolvere il contratto e chiedeva il rendiconto della gestione fiduciaria, oltre all'immediata restituzione del “controvalore esistente” (doc. 13 all. atto di citazione in primo grado appellante principale);
- di non aver ricevuto alcun rendiconto né alcuna restituzione dalla società fiduciaria;
- di essere venuta successivamente a conoscenza di una missiva, risalente al 2014, con cui la accusava il di aver consegnato ai clienti “false rendicontazioni relative CP_1 CP_5
a gestioni patrimoniali non più in essere da tempo in quanto da indebitamente CP_5 malversate […] redatte su carta intestata originale della o su carta recante timbri di CP_1
”. ONroparte_1
L'attrice rivendicava il proprio diritto al rendiconto e alla restituzione della somma riportata nell'ultima missiva del 20 agosto 2010 che indicava un controvalore delle somme affidate per ON l'importo di € 358.976,77 (doc. 12 fascicolo primo grado .
2) Si costituiva in giudizio la convenuta società fiduciaria per azioni la quale, CP_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice. In particolare, la società convenuta:
- eccepiva, anzitutto, l'intervenuta prescrizione del credito, a fronte dell'inidoneità della lettera di contestazione del 10.03.2014 (ricevuta il successivo 21.03.2014) ad interrompere il decorso del termine prescrizionale: in particolare, la società rilevava come, a fronte della titolarità in capo all'attrice di tre mandati fiduciari (nn. 68, 71 e 72), la lettera di recesso della ON SI.ra non contenendo l'indicazione del numero di mandato oggetto di contestazione, non sarebbe stata idonea a individuare il rapporto che la cliente intendeva risolvere;
- eccepiva l'estinzione del contratto di mandato n. 72 a seguito di rinuncia della convenuta ex art. 1722 comma 1 n. 3 c.c., espressa in data 4 ottobre 2005 ai sensi dell'art. A ultimo comma del predetto mandato;
- eccepiva l'inesistenza del credito vantato dall'attrice, che non era stato, peraltro, provato documentalmente;
pagina 4 di 20 - rilevava, sul punto, come gli unici documenti a sostegno delle pretese attoree fossero delle lettere asseritamente rilasciate dalla fiduciaria e infondatamente qualificate come riconoscimenti di debito (docc.
1-12 cit.); tali missive dovevano considerarsi false, in quanto i) smentite dalla documentazione contabile versata in atti dalla società (estratti conto emessi dalla fiduciaria e relative scritture contabili;
estratti conto emessi da istituto di CP_6 credito deSInato dalla stessa attrice nel contratto di mandato n. 72 ai sensi dell'art. C del medesimo) e rappresentative di situazioni e/o operazioni finanziarie del tutto infondate;
ii) sottoscritte da soggetti non riconducibili ad alcun rappresentante, delegato e/o organo rappresentativo della società identificabile nella visura storica societaria relativa al periodo compreso tra il marzo 1999 e l'agosto 2010; iii) non tutte riferibili al mandato n. 72; iv) successive, per la maggior parte, alla chiusura del mandato, ed aventi date che non coincidevano con le cadenze periodiche di chiusura contabile del conto corrente deposito presso la CP_6
- rilevava come, dall'esame dei documenti ex adverso prodotti, dal totale dei versamenti pervenuti sul mandato n. 72 e da quanto prospettato dall'attrice nell'atto di citazione, si sarebbe realizzato, nell'arco di nove anni, un rendimento complessivo del 230%, pari ad una media annua del 25,5%: un risultato da ritenersi manifestamente spropositato ed inverosimile,
a fronte del fatto che la società era una fiduciaria c.d. “statica”, la cui attività consisteva nella mera intestazione di beni, con esclusione di qualsiasi attività di gestione patrimoniale;
- escludeva l'assoggettamento della società alla normativa relativa alla responsabilità delle
S.I.M. e alle relative modalità di gestione dei patrimoni dei clienti, come previsto anche dall'art. 199 TUF, non essendo la una società fiduciaria di gestione patrimoniale o CP_1
che svolgeva attività di intermediazione mobiliare;
- eccepiva di aver trattenuto la corrispondenza – tra cui copia del contratto e documentazione relativa al rapporto fiduciario – presso la propria sede, come previsto dall'art. G del mandato: ON pertanto, rilevava come, laddove la si fosse recata presso la sede per ritirare i documenti relativi al mandato n. 72, la società le avrebbe consegnato i rendiconti emessi;
- riteneva infondate le deduzioni relative:
i) alla rivalutazione monetaria sulla somma richiesta, avendo il preteso debito natura di obbligazione di valuta con causale restitutoria;
pagina 5 di 20 ii) alla richiesta avversaria di rendere il conto dell'esecuzione del mandato fiduciario, avendo la convenuta sempre emesso rendiconti periodici trattenuti presso la propria sede;
iii) alle istanze istruttorie svolte dalla controparte, ritenute generiche e manifestamente esplorative;
- deduceva come il legame familiare tra la cliente e il soggetto che aveva assunto CP_5
ON diversi ruoli ed incarichi all'interno della società fiduciaria, avrebbe consentito alla SI.ra di avere accesso alle questioni relative al rapporto fiduciario e ai documenti personali del marito.
3) Con sentenza n. 5531/2022 pubblicata in data 22 giugno 2022, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla SI.ra , così decideva: Parte_2
“- dichiara l'intervenuta estinzione per revoca del mandato fiduciario n. 72 in data 21.3.2014;
- condanna la società a pagare a ONroparte_3 [...]
la somma di euro 238.639,88, oltre interessi legali dal 21.3.2014; Parte_2
- compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3 e, per l'effetto,
- condanna la società a rimborsare a ONroparte_3 [...]
la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro 14.621,00, Parte_2
di cui euro 14.258,00 per compenso ed euro 363,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.”
Il giudice di primo grado, in motivazione, escludeva, anzitutto, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, a fronte del fatto che:
- il contratto di mandato fiduciario n. 72, allegato dalla società convenuta alla propria comparsa di costituzione e risposta (doc. 4) e non contestato dall'attrice, prevedeva un mandato fiduciario a tempo indeterminato per l'amministrazione fiduciaria di titoli e/o valori affidati, o di quelli in sostituzione o in aggiunta;
- non era stata offerta alcuna prova dell'asserita intervenuta risoluzione del mandato in data
4.10.2005, non risultando agli atti prodotta alcuna rinuncia della convenuta comunicata alla
ON cliente
- anche a voler ritenere che il mandato si fosse già risolto nel 2005, il primo atto interruttivo valido della prescrizione decennale sarebbe stata la comunicazione del 10 marzo 2014, ricevuta in data 21 marzo 2014 (doc. 13), che, pur omettendo l'indicazione del numero di ON mandato, esprimeva inequivocabilmente sia l'intenzione della di risolvere il contratto in pagina 6 di 20 essere sia la pretesa della stessa all'immediata liquidazione del controvalore esistente, nonché la richiesta di un prospetto riepilogativo della gestione.
Con riferimento alle lettere prodotte dall'attrice recanti i rendiconti del controvalore di titoli e/o valori in amministrazione fiduciaria prodotti (docc. n. 1-12), rilevava che, dalle deposizioni testimoniali rese in corso di istruttoria dal e da altri dipendenti della , CP_5 CP_1
soltanto il doc. n. 3 risultava effettivamente riferibile alla società convenuta, mentre gli altri documenti erano frutto di falsificazioni da parte del CP_5
Con riferimento alla documentazione prodotta dalla convenuta , relativa a CP_1
disposizioni di bonifico, prelievo o emissione di assegni in ipotesi provenienti dalla parte attrice, rilevava che detta documentazione non era del tutto attendibile per il fatto che l'attrice aveva disconosciuto tutte le singole operazioni in uscita ad eccezione di quelle documentate ON sub doc. 6 convenuta, consistente in n. 17 disposizioni a firma della effettuate dal
12/12/1988 al 28/5/1996. L'inattendibilità di detta documentazione era confermata dalla testimonianza resa dal he aveva riferito di aver presentato “alla CP_5 ONroparte_3
false disposizioni, impartite dai clienti fiducianti, apponendovi firme apocrife difformi
[...]
dallo specimen, al fine di prelevare e conseguentemente monetizzare il patrimonio dei mandati fiduciari affidatigli in gestione, per distrarlo a suo beneficio” e inoltre avrebbe presentato “brevi manu, ai fiducianti false rappresentazioni del valore del patrimonio, attraverso la produzione di rendicontazione contraffatta, riportante utili difformi rispetto alle risultanze ufficiali, utilizzando carta intestata e timbro della non ONroparte_3
conformi al format, al fine di ingenerare la convinzione che i mandati fossero ancora in essere”.
Richiamando le motivazioni rese dal Tribunale di Milano in causa analoga, afferente la medesima vicenda illecita che aveva visto quale protagonista il e la CP_5 CP_1
(sentenza n. 2713/22), riteneva che, comunque, la parte convenuta dovesse rispondere dell'operato del in base al principio dell'apparenza (per il fatto che, all'epoca CP_5 dell'affidamento dell'incarico fiduciario, nel 1988, il era stato direttore della CP_5
e, dunque, rappresentante legale della società, essendo rimasto tale sino al giugno CP_1
1994; che inoltre, il aveva continuato, dopo tale data, a svolgere un rapporto di CP_5
consulenza e collaborazione esterna con la società e a spendere il nome di questa, che lo pagina 7 di 20 aveva lasciato nelle condizioni di farlo, rendendo così a sé opponibili gli impegni assunti con i clienti, in virtù del principio dell'affidamento dei terzi di buona fede e dell'apparenza).
Riteneva, pertanto, che “in considerazione della condotta del comunque riferibile CP_5 alla società convenuta, questa è tenuta a restituire all'attrice le somme alla stessa affidate in forza del mandato fiduciario”.
Rilevava come la revoca di cui alla lettera del 10 marzo 2014 avesse prodotto effetti assimilabili a quelli della risoluzione, con conseguente obbligo del fiduciario di mettere a disposizione del fiduciante i beni di cui questi aveva fatto richiesta. ON Escludeva, peraltro, che la somma da restituire alla fiduciante fosse quella individuata dall'attrice come da comunicazione prodotta sub doc. 12, quantificata nell'importo di euro
358.976,77 (pari al controvalore di titoli e valori alla data del 31 luglio 2010), a fronte della già attestata contraffazione del documento citato.
Rilevava, piuttosto, come dalla documentazione in atti emergesse la prova del versamento,
ON mediante nove disposizioni della in favore della , della somma di complessive CP_1 lire 554.071.250, da cui occorreva sottrarre l'importo di lire 92.000.000, pari alle 17 disposizioni a debito firmate dall'attrice e non disconosciute, prodotte sub doc. 6 dalla convenuta.
ON Conseguentemente, accertava il diritto della alla restituzione della somma complessiva di lire 462.071.250, pari ad euro 238.639,88: su tale somma spettavano “gli interessi dalla data dell'estinzione (21.3.2014)” mentre non spettava la rivalutazione “trattandosi di debito di valuta”.
4) Avverso tale sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la SI.ra CP_4 la quale, deducendo un unico motivo di gravame, con cui ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla richiesta di interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., ha chiesto, previa riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento degli interessi legali da determinarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 dalla data della cessazione del vincolo contrattuale
(21/3/2014) al giorno antecedente la proposizione della domanda giudiziale, ed ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 dalla data della domanda giudiziale (e, pertanto, dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 10.03.2016) sino all'effettivo saldo.
5) Si è costituita in giudizio l'LA società fiduciaria per azioni, chiedendo il CP_1
rigetto del gravame avversario per sua inammissibilità e infondatezza in fatto e in diritto.
pagina 8 di 20 La parte LA ha, altresì, proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante principale al pagamento della somma ON di € 267.836,74, versata alla SI.ra in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex comma 4 dell'art. 1284 c.c., dall'1.07.2022 al saldo, nonché dell'ulteriore importo di € 122.224,70, oltre interessi legali ex comma 4, art.1284 c.c., dal 2.01.2023 al saldo.
In particolare, la parte LA, in via di appello incidentale, ha dedotto i seguenti otto motivi di gravame:
1. Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla condanna risarcitoria emessa in assenza di domanda giudiziale.
2. Illegittimità della sentenza per violazione degli artt.101 e 112 cpc, in relazione alle modalità di determinazione delle somme oggetto di condanna sotto il profilo di una condanna risarcitoria in assenza di domanda giudiziale.
3. Infondatezza del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
4. Illegittimità e infondatezza dell'utilizzo delle false missive prodotte dall'attrice.
5. Inattendibilità delle scritture contabili prodotte dalla fiduciaria e irrilevanza degli illeciti posti in essere dal CP_5
6. Infondatezza dell'accertamento dei presunti versamenti della cliente.
7. Illegittimità e infondatezza dell'accertamento della pretesa inefficacia degli addebiti transitati nel mandato fiduciario “fatta eccezione per quelle di cui al doc. n. 6 della convenuta”.
8. Condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
6) La causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
Motivi della decisione
7) La Corte ritiene opportuno procedere, in primo luogo, all'esame dell'appello proposto in via incidentale dall'LA . CP_1
7.1) La società fiduciaria ha avanzato otto profili di censura della sentenza di primo grado, che si prestano ad una trattazione congiunta.
pagina 9 di 20 L'LA , con il primo motivo di appello incidentale, ha censurato la decisione del CP_1
Tribunale di Milano nella parte in cui, attesa la natura risarcitoria della condanna, fondata sull'accertata responsabilità della società per la condotta illecita dell'ex dipendente CP_5 non ha considerato che l'attrice non aveva spiegato alcuna domanda risarcitoria, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello incidentale è stato, poi, censurato il mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
In particolare, l'appellante incidentale ha lamentato come la missiva del 10 marzo 2014 – con ON cui la aveva comunicato la propria decisione di risolvere il contratto, chiedendo il rendiconto della gestione fiduciaria e l'immediata restituzione del “controvalore esistente” ON (doc. 13 primo grado – sarebbe stata inidonea ad interrompere la prescrizione, non indicando la stessa il numero del mandato fiduciario cui si riferiva.
Secondo la parte LA tale missiva avrebbe potuto spiegare effetto interruttivo, al più, rispetto al saldo finale del mandato fiduciario, saldo che, però, non corrisponderebbe a quello determinato dalla sentenza di primo grado, rappresentando tale ultimo importo la mera sommatoria dei supposti versamenti della mandante con detrazione degli atti di disposizione prodotti dalla fiduciaria. ON Ne deriverebbe l'estinzione per prescrizione del credito preteso dalla
La , con il secondo motivo di appello incidentale, ha altresì lamentato l'erronea CP_1
ON quantificazione, da parte del giudice di primo grado, delle somme dovute alla cliente
Da un lato, l'illegittimità della determinazione deriverebbe dal fatto che l'attrice non aveva proposto l'azione per chiedere la restituzione delle somme versate sul mandato fiduciario, previa deduzione degli atti di disposizione, ma per ottenere la restituzione del presunto saldo attivo del mandato fiduciario, pari al controvalore dei titoli ivi depositati sulla base delle 12 missive allegate all'atto di citazione, missive falsificate dal e, come tali, dichiarate CP_5
inutilizzabili dal giudice di primo grado.
Proprio con riferimento alle 12 missive citate, l'LA , con il proprio quarto CP_1
motivo di appello incidentale, ha lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale di Milano, pur riconoscendo la contraffazione delle sottoscrizioni ivi apposte, ne avrebbe, comunque, ammesso la rilevanza ai fini pagina 10 di 20 dell'accertamento della condotta illecita del direttore e consulente della società CP_5 fiduciaria: sul punto, la società ha nuovamente eccepito che, non avendo l'attrice, odierna appellante principale, fondato la propria azione sull'illiceità della condotta del dipendente infedele, non avrebbe neppure potuto giovarsi dell'ammissione, da parte del della CP_5
falsificazione delle attestazioni di controvalore. ON Dall'altro lato, l'illegittimità della determinazione delle somme dovute alla cliente deriverebbe del fatto che le operazioni a credito della fiduciante, elencate in sentenza e poste dal giudice a fondamento della condanna restitutoria, fosse stata indicata per la prima volta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., ovvero nell'ultimo atto difensivo prima del deposito della sentenza: si sarebbe trattato, pertanto, di allegazioni tardive e sottratte al contraddittorio delle parti.
La parte LA, con il proprio sesto motivo, ha, quindi, lamentato che tali versamenti, peraltro, non avrebbero costituito conferimenti della cliente, ma piuttosto investimenti in strumenti finanziari man mano effettuati in esecuzione del mandato che, come tali, non avrebbero dovuto essere oggetto di restituzione.
Sotto diverso e ulteriore profilo, la parte LA ha dedotto, con il proprio settimo motivo di appello, l'erroneità della valutazione di parziale inattendibilità della documentazione prodotta in primo grado, rilevando, in particolare, come la somma liquidata dal giudice di primo grado sarebbe stata determinata detraendo dalla sommatoria dei versamenti alla fiduciaria esclusivamente gli importi di cui alle n. 17 disposizioni di cui al doc. 6, le uniche a non essere
ON state disconosciute dalla nell'ambito del primo grado di giudizio.
Al riguardo, l'appellante ha eccepito l'inammissibilità ex art. 115 c.p.c. del disconoscimento formulato da controparte all'udienza del 17 gennaio 2016 rispetto alle operazioni di addebito, ON stante la generica indicazione del relativo oggetto: la aveva infatti dichiarato di disconoscere “tutte le singole operazioni di uscita per prelievi, bonifici o emissioni assegni […] fatta eccezione per quelle di cui al doc. 6 della convenuta”: anche a voler ritenere ammissibile tale disconoscimento, secondo la parte LA, lo stesso sarebbe stato smentito dall'istanza avanzata ex art. 186ter c.p.c. per lire 231.058.306 (€ 119.331,66), pari al saldo del mandato al 31 maggio 2001 da parte dell'attrice, che avrebbe in tal modo fatto proprie le risultanze delle scritture contabili sino a tale data.
pagina 11 di 20 La parte LA ha, peraltro, dedotto, con il proprio quinto motivo di appello, che la ON consegna dei rendiconti falsi (docc.
1-12 primo grado e la riferita predisposizione di false disposizioni di pagamento da parte dei clienti (doc. 6 primo grado ) non avrebbero CP_1 inciso sull'attendibilità delle scritture contabili depositate dalla fiduciaria, su cui era stato riportato l'andamento del mandato fiduciario sulla base di una sequenza di operazioni in dare e in avere il cui saldo avrebbe smentito quello oggetto della domanda attorea.
In conclusione, la ha chiesto di tenere conto, ai fini della determinazione della CP_1
ON somma da restituire alla cliente di tutti gli addebiti transitati sul mandato quali risultanti dalle scritture contabili della società ed illegittimamente escluse dal giudice di primo grado.
L'appellante incidentale ha, infine, chiesto, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto, la condanna dell'appellante principale alla restituzione degli importi versati in esecuzione della statuizione di primo grado.
ON 7.2) La SI.ra ha preso posizione sull'appello incidentale svolto dalla società CP_1 nella propria comparsa conclusionale. In particolare, l'appellante principale, nonché LA in via incidentale:
- ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non essendovi chiara indicazione delle parti della sentenza censurate né delle circostanze in cui si sostanzierebbero le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di riconoscere valenza interruttiva alla lettera del 10 marzo 2014, nonostante la mancata indicazione del numero di mandato;
- ha ribadito la pretestuosità della prospettazione avversaria nella parte in cui ha contestato l'an e il quantum della pretesa restitutoria, a fronte dell'assenza di una specifica domanda ON risarcitoria da parte della trovando la domanda spiegata in primo grado valida causa petendi nel recesso dal contratto di mandato fiduciario;
- ha escluso la fondatezza della tesi di controparte sull'inutilizzabilità delle attestazioni falsificate, in quanto redatte, sottoscritte e consegnate all'attrice dal ella sua veste CP_5
di rappresentante della società fiduciaria. Il Tribunale avrebbe correttamente valutato la valenza delle scritture esibite in giudizio, costituenti piena prova del rapporto fiduciario intercorrente tra le parti e idonee a fondare la pretesa restitutoria dell'attrice: in tal senso, ha rilevato la corrispondenza tra gran parte delle attestazioni accusate di falsità e le risultanze pagina 12 di 20 riconosciute della contabilità interna, corrispondenza che avrebbe fondato l'incolpevole affidamento del cliente;
- ha escluso che il giudice di primo grado avrebbe determinato il quantum riconosciuto alla
ON computando operazioni a credito indicate per la prima volta negli scritti conclusivi, essendosi l'attrice limitata, nella propria memoria di replica, a riepilogare il contenuto della documentazione versata agli atti del giudizio sin dall'atto introduttivo;
- ha contestato le argomentazioni della controparte in merito all'inammissibilità del ON disconoscimento effettuato dalla delle singole operazioni in uscita sul mandato fiduciario di cui all'udienza del 17 novembre 2016 e in merito al fatto che tale disconoscimento sarebbe stato smentito dall'istanza ex art. 186 ter avanzata dall'esponente, fondata unicamente sulla parte di annotazioni contabili avversarie (sub docc. 1-2-3 fascicolo primo grado ) che CP_1
trovavano riscontro in quelle in possesso della fiduciante (docc. 27-28 fascicolo primo grado
ON : sul punto, ha ritenuto corretta la valutazione della documentazione in atti offerta dal
Tribunale che aveva decurtato unicamente le 17 disposizioni a debito non disconosciute dalla
ON
tutte, peraltro, precedenti alle attestazioni di giacenza sub docc.
1-12 in primo grado.
7.3) Ad avviso della Corte l'appello incidentale promosso dalla deve ritenersi CP_1
infondato.
Deve, anzitutto, condividersi la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che la pretesa ON restitutoria azionata dall'attrice SI.ra cliente della società fiduciaria dal 1988, trovi fondamento nella revoca del mandato (con conseguente scioglimento del relativo rapporto) posta in essere dalla predetta fiduciante con lettera del 10 marzo 2014, ricevuta dalla fiduciaria il 21 marzo 2014, cui il giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto valenza interruttiva della prescrizione.
ON Invero, nella suddetta lettera, l'avvocato della SI.ra aveva comunicato “la risoluzione del contratto di amministrazione fiduciaria in essere con la [Vostra] Società”, chiedendo altresì'
“l'immediata liquidazione del controvalore esistente”: detta missiva – riconducibile al disposto di cui all'art. 1723 c.c. in tema di revoca del mandato – esprime “inequivocabilmente sia
l'intenzione dell'attrice di risolvere in quel momento il contratto di amministrazione fiduciaria in essere sia […] una richiesta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituire in mora il
pagina 13 di 20 soggetto obbligato”, come già osservato dal giudice di primo grado (cfr. p. 9 sentenza primo grado).
Peraltro, a fronte delle risultanze istruttorie del primo grado di giudizio, non residuano dubbi in merito al fatto che detta comunicazione dovesse riferirsi al rapporto di mandato n. 72, pur non essendo questo espressamente menzionato nella missiva.
Infatti, con riferimento agli altri mandati di cui l'odierna appellante principale sarebbe risultata titolare presso la società , deve rilevarsi che, con riferimento al mandato n. 68, la CP_1
ON SI.ra avesse già da tempo rinunciato ai propri diritti su detto rapporto, come debitamente documentato, in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., mediante la produzione di una lettera, datata 6 giugno 2014, con cui l'odierna LA incidentale dichiarava di “non avere nulla a pretendere da […] per nessun titolo, ragione o causa ONroparte_7
nessuno escluso, con riferimento al mandato n. 68 aperto presso in data ONroparte_1
11/26.4.1988 e relativo conto di appoggio n. 39134/00”; che, invece, relativamente al mandato n. 71, la società non ha fornito alcuna prova in merito alla titolarità di tale CP_1
ON ulteriore rapporto fiduciario in capo alla SI.ra avendo la stessa omesso di offrire agli atti del giudizio il documento contenente l'intesa contrattuale.
Va, quindi, detto che, alla luce della volontà revocatoria/risolutoria espressa nella citata comunicazione del 10 marzo 2014, non può che discendere una pronuncia di condanna restitutoria e non già risarcitoria (pacificamente nemmeno richiesta dalla parte attrice),
ON derivando l'accoglimento della pretesa della SI.ra proprio dall'intervenuta revoca del mandato fiduciario, e, ciò, in conformità alla domanda formulata in primo grado dalla SI.ra
ON
ove era stata espressamente richiesta la condanna della convenuta al CP_1 pagamento di somme in favore dell'attrice “anche in restituzione di quanto dalla stessa affidato alla convenuta”.
Sotto tale profilo, la valorizzazione, da parte del giudice di primo grado, delle dodici missive prodotte sub docc. 1-12, contraffatte dal per sua stessa ammissione, è stata CP_5 semplicemente svolta per affermare la riferibilità delle condotte dell'ex dipendente alla società fiduciaria di cui lo stesso ha avuto per lungo tempo la rappresentanza.
È, del resto, pacifico, in quanto non contestato dalla società LA, che il CP_5
- dal 1982 sino al 1994 aveva rivestito la carica di direttore della (e proprio in tale CP_1
ON periodo, nel 1988, era intervenuto il conferimento del mandato dalla alla società);
pagina 14 di 20 - dal 1994 al 1966 aveva svolto l'attività di consulente esterno della;
CP_1
- dal 1996 al 2009 aveva svolto il ruolo di segretario del ConSIlio di Amministrazione della società fiduciaria;
- dalla fine del 2009 alla fine del 2012 aveva riassunto l'incarico di consulente esterno della
. CP_1
Le missive prodotte sub docc.
1-12 coprono un arco temporale che va dal 16 marzo 1999 al
20 agosto 2010, periodo in cui il era impegnato con la società sia direttamente CP_5
(sino al 2009, quale segretario del CdA della ) che indirettamente (in qualità di CP_1
consulente esterno della fiduciaria).
Ciò considerato, deve condividersi la pronuncia di primo grado nella parte in cui, richiamandosi alle motivazioni rese dallo stesso Tribunale di Milano in causa analoga, ha invocato il principio dell'apparenza del diritto che consente “al giudice di valorizzare circostanze obiettive da cui emerga, oltre alla buona fede del terzo, anche la condotta colposa della società rappresentata” (p. 12 sentenza primo grado).
Va, sul punto, rilevato come, a fronte dell'acclarato e prolungato rapporto intercorso tra la e il rapporto di dipendenza sino al 1994, e di consulenza/collaborazione CP_1 CP_5
esterna sino al 2012), la società appellante in via incidentale abbia omesso di provare di
“avere compiuto il benché minimo controllo di quanto operato da ei rapporti con la CP_5
clientela a lui affidata, anche dopo la dismissione della carica che gli conferiva la legale rappresentanza della società, non premurandosi neppure di dare formale comunicazione di cessazione del mandato nel momento in cui dalla documentazione in possesso della società risultava l'asserito e non provato “azzeramento” del conto, che evidentemente la CP_1 non verificava e di cui non ha provato di avere dato alcuna notizia” ai clienti (p. 12-13 ibidem). ON Deve, inoltre, rimarcarsi come l'accoglimento della domanda restitutoria della SI.ra – e, in particolare, la determinazione del quantum dovuto a fronte della revoca del mandato – si sia basata non già sulle missive falsificate dal come, peraltro, chiarito dallo stesso CP_5
Tribunale, che ha ritenuto, “richiamando quanto sopra detto con riferimento alla documentazione in atti prodotta sia dall'attrice sia dalla convenuta, che la somma da restituire non possa essere quella richiesta dall'attrice [riferentesi all'importo di cui al doc. sub 12] poiché risultante da un documento contraffatto” – cfr. p. 15 sentenza primo grado), quanto pagina 15 di 20 piuttosto sui versamenti pacificamente effettuati dalla fiduciante e risultanti dagli atti del giudizio.
Rispetto a tali versamenti non possono essere accolte le censure di tardività della relativa indicazione lamentate nell'impugnazione incidentale.
Invero, la doglianza di parte LA, secondo cui i suddetti versamenti sarebbero stati ON indicati dalla soltanto con la memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c., è smentita dalla documentazione offerta agli atti del giudizio da entrambe le parti.
Lo stesso giudice si è premurato, infatti, di indicare specificamente i documenti da cui emergevano i nove versamenti, che trovano quindi conforto sia nella produzione dell'appellante, che nella produzione dell'LA (cfr. p. 15 della sentenza di primo grado).
Invero, il Tribunale di Milano ha rilevato come “dalla documentazione in atti emerge la prova che l'attrice ha affidato alla le seguenti somme: CP_1
- lire 86.000.000 al momento della stipulazione del contratto di mandato fiduciario 72 in data
13.7.88 (v. doc. n. 4 convenuta);
- lire 60.000.000 in data 28.07.1999 (v. doc. n. 2 attrice e doc. n. 1 pagina 85 e doc. n. 2 pagina 213 convenuta);
- lire 60.000.000 in data 0.12.1999 (v. doc. n. 3 attrice e doc n. 1 pagina 88 e doc. n. 2 pagina 197 convenuta);
- lire 60.000.000 in data 19.04.2000 (v. doc. n. 4 attrice e 2 pagina 241 convenuta);
- lire 50.000.000 in data 3.08.2000 (v. doc. n. 6 attrice e doc. n. 01 pagina 95 convenuta);
- lire 20.000.000 in data 17.11.1994 (v. doc. n. 1 pagina 42 e doc. n. 2 pagina 89 convenuta);
- lire 3.071.250 in data 14.11.1997 (v. doc. n. 1 pagina 66 e doc. n. 2 pagina 149 convenuta);
- lire 35.000.000 in data 29.04.1998 (v. doc. n. 1 pagina 71);
- lire 180.000.000 in data 23.09.2001 (v. doc. n. 1 pagina 107).”
Non possono trovare accoglimento neppure le ulteriori prospettazioni dell'appellante incidentale in merito al fatto che i citati versamenti costituissero investimenti in strumenti finanziari effettuati in esecuzione del mandato e all'invalidità del disconoscimento formulato all'udienza del 17 gennaio 2016, doglianze viziate da genericità e non accompagnate da adeguato riscontro probatorio.
pagina 16 di 20 ON Deve essere pertanto confermata la condanna della società alla restituzione alla SI.ra delle somme versate in virtù del rapporto fiduciario, rapporto da cui la stessa fiduciante è receduta con missiva del 10 marzo 2014.
8) Passando all'esame dell'appello principale, la Corte rileva quanto segue. ON 8.1) Con l'unico motivo di gravame addotto, la SI.ra ha lamentato la violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla richiesta al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., per non essersi il Tribunale pronunciato sulla qualificazione giuridica
– e conseguente determinazione – di detti interessi, pur avendo l'attrice esplicitamente sempre chiesto sin dall'atto in citazione in primo grado il riconoscimento degli interessi ed avendo la stessa poi anche precisato, in comparsa conclusionale, di aver diritto agli interessi al tasso di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 1284 c.c. “Il tutto oltre rivalutazione … ed interessi, da calcolare al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla messa in mora (10.3.2014) alla data di notifica dell'atto di citazione (9.3.2016) e, successivamente fino al saldo, al tasso di cui ON all'art. 1284 comma 4 c.c.” (cfr. pag. 48 - conclusionale di primo grado .
Dall'omessa specificazione della misura degli interessi legali era, del resto, conseguito il mancato pagamento, da parte della , degli interessi al saggio di cui all'art. 1284 CP_1 comma 4 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo (pari ad euro 120.075,73), sì che, a fronte di una condanna al pagamento dell'importo di euro 238.639,88 per sorte capitale, la convenuta soccombente, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, si era limitata al pagamento della complessiva “minor” somma di euro 267.836,74. ON La SI.ra ha quindi chiesto il riconoscimento degli interessi legali, da applicarsi sulla somma capitale di euro 238.639,88 e da determinarsi al saggio di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. dalla data della cessazione del vincolo contrattuale (21/3/2014) al giorno antecedente la proposizione della domanda giudiziale, ed al saggio di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale (e, pertanto, dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 10.03.2016) sino all'effettivo saldo.
8.2) La parte LA ha contestato l'ammissibilità dell'unico motivo di appello CP_1
ON svolto dalla controparte, rilevando come la non avesse dedotto né in quale modo il giudice di prime cure avrebbe errato nel non prevedere la debenza degli interessi di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., né le pretese violazioni di legge della motivazione.
pagina 17 di 20 Nel merito, la società fiduciaria ha escluso in ogni caso la fondatezza della prospettazione ON dell'appellante a fronte della natura risarcitoria del credito liquidato in favore della SI.ra che emergerebbe dal richiamo, in motivazione, delle condotte illecite del (e della CP_5
conseguente responsabilità della società) a fondamento del riconoscimento della somma dovuta all'attrice.
8.3) Ad avviso della Corte tale motivo di appello è fondato.
Va richiamato che il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, a fronte
ON dell'accertamento della revoca del mandato, ha riconosciuto il diritto della SI.ra alla restituzione della complessiva somma di euro 238.639,88 e degli interessi legali dalla data dell'estinzione del rapporto (avvenuta, appunto, il 21 marzo 2014), escludendo espressamente la (pur richiesta) rivalutazione sul rilievo che si trattava di debito di valuta ma senza specificare se tali interessi legali fossero dovuti nella misura di cui al primo o al quarto comma dell'art. 1284 c.c. ON Sul punto, deve, peraltro, rilevarsi come la SI.ra avesse chiesto, nelle conclusioni del proprio atto di citazione, il riconoscimento degli “interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”, per poi chiarire, in sede di comparsa conclusionale, che tale richiesta era intesa al riconoscimento degli interessi ex art. 1284 co. 1 e co. 4 c.c.
ON Ad avviso della Corte la domanda giudiziale di interessi svolta dalla SI.ra è sufficiente ai fini del riconoscimento degli interessi legali per entrambe le previsioni di cui all'art. 1284 c.c., non sembrando che debba richiedersi, a tal fine, la specifica richiesta della parte, trattandosi di questioni che attengono alla qualificazione della domanda ed al riconoscimento dei presupposti previsti (per i diversi tipi di interesse) dalla norma di cui all'art. 1284 commi 1 e 4
c.c., la cui valutazione è rimessa all'esercizio del potere di accertamento proprio del giudice della cognizione.
Tanto considerato, va, quindi, detto che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti applicativi per il riconoscimento degli interessi maggiorati al saggio del quarto comma dell'art. 1284 c.c.,
a fronte della natura contrattuale della fonte dell'obbligazione e della mancata determinazione convenzionale della misura degli interessi, sì che tali interessi ben possono essere ON riconosciuti in favore della parte appellante SI.ra
Va peraltro rilevato come entrambe le parti abbiano richiamato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi, proprio nell'ambito della vicenda per cui è causa,
pagina 18 di 20 sul rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. del Tribunale di Milano secondo cui “se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 12449/2024).
Tale pronuncia, espressamente relativa ai limiti del giudice dell'esecuzione rispetto al titolo esecutivo, non è certo ostativa al riconoscimento, in questa sede di impugnazione, degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c.
Sul punto, invero, la Suprema Corte di Cassazione, pur escludendo la possibilità per il creditore di conseguire, in sede di esecuzione forzata, il pagamento degli interessi maggiorati
– a fronte del divieto del giudice dell'esecuzione di integrare il titolo esecutivo che sia stato sul punto silente – affida la relativa integrazione al rimedio impugnatorio, correttamente esperito dall'appellante principale innanzi a questa Corte.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello proposto.
9) Per le considerazioni svolte, fermo il rigetto dell'appello incidentale, con conseguente ON conferma del diritto della SI.ra alla restituzione dell'importo capitale di euro 238.639,88, in accoglimento dell'appello principale, dandosi atto che l'LA ha debitamente CP_1 documentato di aver già provveduto al pagamento dell'importo di euro 267.836,74 (doc. n. 4),
l'LA , in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere CP_1 condannata al pagamento degli interessi legali, maturati sull'importo capitale di euro
238.639,88, da determinarsi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della risoluzione del contratto di mandato e contestuale messa in mora (21 marzo 2014) alla data della domanda giudiziale (10 marzo 2016), ed al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
10) Le spese del grado, regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante incidentale.
pagina 19 di 20 La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore individuato in € 120.000,00 – complessità media), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto dall'appellante e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5531/2022, pubblicata in data 22 giugno
2022, condanna l'LA al pagamento ONroparte_1
degli interessi legali, sulla somma capitale di euro 238.639,88, da calcolarsi al saggio di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. dalla data di cessazione del vincolo contrattuale (21.03.2014) al giorno antecedente la proposizione della domanda giudiziale, ed al saggio determinato secondo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data di proposizione della domanda (10.03.2016) al saldo effettivo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall'LA ONroparte_1
[...]
3) condanna l'LA a rimborsare ONroparte_1 all'appellante e spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi euro 11.156,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'LA dell'ulteriore importo a titolo di contributo ONroparte_1 unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 12.12.2024. il ConSIliere estensore Il Presidente
Lorenzo GO SE ON
pagina 20 di 20