Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2024, proposto da
CE RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Virginia Nicotera e Raffaella Crocitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 71/2024 - RG n. 939/2023 emessa dal Tribunale di Palmi in data 19.01.2024, notificata all’Amministrazione soccombente con attestazione di conformità di titolo esecutivo, mai appellata e quindi passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 maggio 2024 e depositato il 6 giugno 2024, il sig. CE RI ha agito, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, aveva condannato l’Asp di Reggio Calabria al pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive, della somma complessiva di “ 9.284,44 euro, oltre interessi legali dalla … pronuncia al saldo ”.
1.1. A fondamento della domanda ha dedotto, e comprovato con pertinente documentazione, che il titolo azionato veniva notificato all’Asp debitrice con attestazione di conformità ex artt. 475 e 479 c.p.c. in data 22.01.2024, acquistando, inoltre, autorità di giudicato per mancata impugnazione, per come attestato dalla Cancelleria del giudice procedente in data 8.05.2024. Ciò nonostante l’Asp ometteva di darvi spontanea esecuzione e, pertanto, con il presente ricorso ha chiesto al Tribunale di emettere le opportune disposizioni attuative per l’esecuzione del giudicato in parola, ordinando all’Asp il compimento degli atti necessari a darvi piena esecuzione, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite e con nomina, sin da adesso, di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
2. L’Asp di Reggio Calabria, benchè ritualmente intimata, non si è costituita ed alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
3. In via preliminare il Collegio rileva che il titolo per la cui esecuzione si agisce è stato notificato all’Amministrazione debitrice, in copia conforme ai sensi dei novellati artt. 475 e 479 c.p.c., in epoca successiva all’entrata in vigore (in data 1°.03.2023) degli artt. 3, comma 34, lett. e) e 26, comma 2, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; sicché deve ritenersi utilmente decorso alla data di notificazione del ricorso, avvenuta il 27.05.2024, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, co. 1, D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni delle sentenze aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. E ciò in quanto a seguito dell’anzidetta modifica normativa non può più ritenersi condizione necessaria per la proposizione dell’azione d’ottemperanza (e, più in generale, per procedere ad esecuzione forzata) la spedizione del titolo in forma esecutiva, stante l’avvenuta abolizione dell’adempimento formale in questione (cfr. TAR Reggio Calabria, sent. nn. 756 e 757/2024).
4. Tanto chiarito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4.1. Rileva, in primo luogo, il Collegio come la sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si tratta, alla stregua delle evidenze documentali di causa, sia stata ritualmente notificata all’ASP debitrice presso la sede reale in data 22.01.2024.
Osserva, inoltre, che la formazione del giudicato (come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria l’8.05.2024) rende incontestabile l’entità del credito vantato dal ricorrente e che il contegno processuale inerte dell’Amministrazione intimata non ha offerto elementi di prova in merito all’eventuale adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo qui azionato.
Rileva, infine, come già osservato, l’avvenuta osservanza delle formalità procedurali previste dall’art. 14, co. 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, poiché il titolo esecutivo è stato notificato all’Asp di Reggio Calabria in copia conforme appunto nell’anzidetta data e, decorso ampiamente il termine dilatorio di legge alla data di notificazione del ricorso, avvenuta il 27.05.2024, la stessa non risulta avere adempiuto alla propria obbligazione.
5. Ritiene, pertanto, il Collegio che vada affermato l’obbligo dell’Asp di Reggio Calabria di ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza n. 71/2024 del Tribunale di Palmi – Sez. Lavoro.
Deve, pertanto, essere ordinato all’Asp di Reggio Calabria di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ente cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario, o al funzionario eventualmente delegato, e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’Azienda Sanitaria intimata.
Una volta espletato il mandato, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata e documentata relazione su tutti gli adempimenti effettuati.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il Collegio delega, fin d’ora, il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come sopra concessi.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Azienda stessa;
- condanna la predetta Amministrazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore delle avvocatesse Raffaella Crocitti e Virginia Nicotera
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’Asp di Reggio Calabria, ancorché non costituita, ed al Prefetto di Reggio Calabria in qualità di nominato Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO