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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Cabato Giudice aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 352/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 14.11.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), ambedue rappresentati e difesi dall' Avv. Sandro C.F._2
D'Ovidio (C.F.: ) e con egli elett.te dom.ti in 00135 - Roma C.F._3
alla Via Trionfale n. 7032, presso e nello Studio Avv. Giorgio Franciosa, giusta procura in atti;
APPELLANTI
1 E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Fondi, in Via San Bartolomeo, C.F._5
43, presso lo studio dell'Avvocato Maria Letizia Bortone, C.F: C.F._6
che li rappresenta, assiste e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
Nonché
APPELLATA CONTUMACE CP_3
Avverso
Sentenza del Tribunale di Latina n. 1960/2019
Oggetto: vendita di cose immobili
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio la al fine di accertare l'inadempimento da parte di CP_3
quest'ultima alle obbligazioni assunte nell'atto di compravendita per Notar del Per_1
24/05/2004, rep. 31234 – racc. 8350, avendo trasferito agli attori e CP_1 CP_2
una porzione di immobile che con sentenza n. 309/2009 del Tribunale di Terracina era stata dichiarata di proprietà nella misura del 50% di ON
. Per tale motivo, chiedevano di dichiarare il loro diritto ad ottenere la garanzia
[...]
per l'evizione e di condannare la al risarcimento del danno subito per un CP_3
totale di euro 200.000,00.
Si costituiva nel precedente grado di giudizio la la quale domandava CP_3
preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_4
al fine di essere manlevata da quest'ultima e, nel merito, di rigettare la domanda
[...]
attorea in quanto infondata.
La convenuta veniva autorizzata dal Giudice a chiamare in causa la Controparte_4
nonché e .
[...] Parte_2 Parte_1
Si costituivano dunque e , i quali Parte_2 Parte_1
domandavano in via preliminare di dichiarare inammissibile la chiamata in causa
2 Contr posta in essere nei loro confronti dalla essendo quest'ultima carente di legittimazione a tale incombente e di dichiarare il procedimento inammissibile e comunque improcedibile, non essendo passata in giudicato la sentenza n. 309/2009 del Tribunale di Terracina. Nel merito domandavano di dichiarare la nullità della domanda giudiziale per eccessiva genericità dei presupposti e, comunque, la totale infondatezza e temerarietà della lite. In subordine, domandavano di accertarsi che nulla ad alcuno è dai coniugi – dovuto, stante l'intervenuta Pt_1 Parte_2
prescrizione di ogni tipo di azione nei loro confronti.
La rimaneva contumace nel precedente grado di giudizio. Controparte_4
Contr Con la sentenza impugnata, il Giudice ha condannato la al pagamento, in favore degli attori della somma di euro 16.200,00 riconoscendo in capo a questi ultimi un diritto alla riduzione del prezzo dell'immobile, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, e condannato la Controparte_4 [...]
e al pagamento di tutti gli importi versati da Parte_1 Parte_2 [...]
in dipendenza della sentenza. CP_3
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e Parte_1 [...]
i quali domandavano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_2
della sentenza impugnata, in via preliminare di dichiarare l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa ad nonché di dichiarare Controparte_4
inammissibile o infondata la domanda di manleva spiegata da nei loro CP_3
confronti; sempre in via preliminare domandavano poi di dichiarare la nullità dei capi
3° e 4° della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda di manleva presentata dagli odierni appellanti e di dichiarare la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, essendosi pronunciato il GOT sulla domanda di riduzione del prezzo mai formulata dagli attori. Nel merito, gli appellanti domandavano di dichiarare nulla la sentenza poiché i coniugi – CP_1
avevano abusivamente immutato i luoghi di causa, azzerando in questo CP_2
modo il valore commerciale degli stessi. In subordine, gli appellanti domandavano di dichiarare prescritta la domanda di manleva nei loro confronti e, in ulteriore subordine, di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 1438 c.c.
3 Si costituivano nel presente grado di giudizio e , Controparte_1 Controparte_2
i quali domandavano in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello per mancata integrazione del contraddittorio, non avendo gli appellanti notificato l'atto di appello alla nel merito di rigettare l'appello con Controparte_4
conseguente conferma della sentenza impugnata e, in subordine, di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa di decisione del giudizio dai medesimi incardinato dinanzi alla Suprema Corte.
Con l'ordinanza emessa in data 27 maggio 2020, la Corte rigettava l'istanza di sospensione di efficacia esecutiva della sentenza impugnata mentre rimetteva al merito la decisione sull'eccezione sollevata da parte appellata relativa alla mancata integrazione del contraddittorio poiché direttamente strumentale al primo motivo di appello.
All'udienza del 6 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di appello, l'appellante ha formulato 8 motivi di appello:
1- inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa ad e conseguente inesistenza e/o nullità dell'intero Controparte_4
procedimento che ne è seguito, sentenza inclusa;
2- inammissibilità ed infondatezza della domanda di manleva spiegata da CP_3
nei confronti dei coniugi – per violazione degli artt. 1485 s.s.; Pt_1 Parte_2
3 – nullità dei capi 3° e 4° della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. derivante dalla mancata pronuncia del Giudice sull'eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado;
4 – nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per essersi il Giudice pronunciato sulla domanda di riduzione del prezzo mai effettivamente formulata dagli attori;
5 – infondatezza dell'azione di risarcimento dei danni formulata dagli attori in primo grado;
6 – improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 1483 c.c. e seguenti;
4 7 – Prescrizione della domanda di manleva formulata nei confronti degli odierni appellanti, dovuta al fatto che la vendita da parte di questi ultimi era avvenuta 19 anni prima dell'instaurazione del primo grado;
8 – richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
Pur essendo l'appello stato affidato a otto motivi ritiene la Corte che possa farsi applicazione del principio della ragione più liquida. (“ex plurimis Cass. 12002/2014:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Si devono pertanto analizzare il primo e il quarto motivo di appello, poiché la decisione sugli stessi assorbe la decisione sugli ulteriori motivi di appello.
Sostiene l'appellante che la notifica dell'atto di chiamata in causa eseguita da
[...]
ad doveva ritenersi nulla ex art. 160 c.p.c. ed anzi CP_3 Controparte_4
inesistente, poiché la società chiamata in causa risultava estinta e cancellata già da un decennio al momento dell'instaurazione del giudizio. Da ciò ne discende, a detta dell'appellante, la nullità dell'intero procedimento e della sentenza, poiché svoltisi nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Risulta dagli atti che la è stata cancellata in data Controparte_4
7/05/2002 come si evince dalla visura camerale depositata in atti, dunque molti anni prima rispetto all'instaurazione del primo grado di giudizio.
Si deve dunque richiamare il principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 12.03.2013, n. 6070, per il quale: “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio;
pertanto, qualora
5 l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.” .
In senso conforme, tra le tante, valga ricordare ad esempio Sez. 5, n. 32304 del
26/09/2019, secondo cui “questa Corte è ferma nel ritenere che, con affermazioni estensibili tanto alle società di capitali, che a società di persone, associazioni non riconosciute e cooperative, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio ex art.
382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiché
l'inesistenza della società è rilevabile anche d'ufficio”(Cass., Sez. V, nn. 5736/16,
20252/15, 21188/14) [e] non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto”.
Si deve in tal sede rilevare che la chiamata in causa è stata notificata dalla CP_3
presso l'ultima sede sociale della al Sig. Controparte_4 CP_5
, allora liquidatore della società. Sulla base dell'orientamento sopra riportato,
[...]
la notifica è stata eseguita nei confronti di un soggetto privo di capacità processuale, non potendo più il liquidatore rappresentare in giudizio un soggetto giuridico ormai inesistente da oltre un decennio. Al fine di poter validamente proseguire il presente
Contr giudizio nei confronti del liquidatore, tra l'altro, la avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di una responsabilità imputabile al liquidatore, circostanza del tutto sfornita di prova.
Da ciò ne deriva che la notifica della chiamata in causa è da considerarsi inesistente, poiché eseguita nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.
6 Oltretutto l'azione non sarebbe potuta essere esperita neanche nei confronti del in proprio quale ex socio della atteso che il CP_5 Controparte_4
fenomeno successorio del trasferimento delle obbligazioni della società estinta ai soci è limitato a quanto riscosso dai soci in sede di riparto in seguito alla liquidazione della società, riparto del quale non è stata data alcuna prova nel presente giudizio dovendosi peraltro rilevare che la società estinta era una s.r.l. e quindi i soci fin dall'inizio avevano responsabilità limitata per i debiti sociali. (vedi Sentenza sezioni unite 6070 /2013).
A ciò si aggiunga che la sentenza è stata pronunciata nei confronti della e non di in proprio, da ciò derivandone che è stata Controparte_4 Controparte_5
pronunciata una condanna nei confronti di un soggetto giuridico inesistente da ciò discendendo una causa di nullità della sentenza impugnata.
Per tali motivi, la domanda di manleva nei confronti della società estinta doveva ritenersi inammissibile, da ciò derivandone l'accoglimento del primo motivo di appello.
La domanda di manleva, pertanto, era proponibile esclusivamente nei confronti dei sig.ri e . Pt_1 Parte_2
A tal proposito, si deve dunque valutare la fondatezza della domanda di manleva promossa nei confronti degli odierni appellanti.
Dalla documentazione depositata in atti, emerge come non vi sia corrispondenza tra l'immobile venduto da e alla e l'immobile Pt_1 Parte_2 Controparte_4
Contr venduto dalla ai sigg.ri e Non si può dunque ravvisare una CP_2 CP_1
responsabilità degli appellanti per aver venduto un immobile di proprietà parzialmente altrui, poiché non è chiaro come e quanto l'immobile sia mutato nel corso del tempo.
Le descrizioni contenute negli atti notarili succedutisi nel tempo sono completamente differenti, in particolare per quel che riguarda le porzioni di fabbricato distinte al MU particella 719 sub. 3, che già nel secondo atto di vendita per notar del Per_3
12.05.2000 risulta ampliata rispetto all'atto di vendita per notar del Per_1
21.07.1993.
7 Al fine di dimostrare un'eventuale responsabilità degli appellanti, sarebbe stato opportuno provare che il fabbricato venduto dagli stessi corrispondesse esattamente
Contr a quello venduto dalla circostanza che è invece rimasta sfornita di prova. La
CTU espletata nel precedente grado di giudizio, difatti, ha avuto il solo scopo di quantificare il danno subito dai sigg.ri e come conseguenza CP_1 CP_2
dell'acquisto di un bene parzialmente altrui, senza tuttavia entrare nel merito circa le mutazioni subite dal fabbricato nel corso del tempo.
Non è chiaro, dunque, se la responsabilità della vendita di cosa altrui possa imputarsi agli odierni appellanti, poiché non risulta dimostrato che l'atto di compravendita posto in essere dagli stessi ricomprendesse già le porzioni di fabbricato che sono state dichiarate in sentenza di proprietà altrui. Non risultano utili a tale scopo nemmeno gli atti notarili depositati in atti, poiché proprio dagli stessi emerge una differenza notevole nella descrizione del fabbricato.
Per tale motivo, pur essendo ammissibile la domanda di manleva formulata nei confronti degli odierni appellanti, deve comunque dichiararsi infondata, da ciò discendendone che la sola deve essere condannata al risarcimento dei CP_3
danni subiti da e . CP_1 CP_2
I restanti motivi di appello sono assorbiti dalla presente decisione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1960 dell'anno 2019, Parte_2
ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a) Accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e in riforma della sentenza impugnata:
a. dichiara inammissibile la domanda di manleva spiegata in primo grado nei confronti della Controparte_4
b. dichiara infondata la domanda di manleva spiegata nei confronti di e , con conseguente Parte_1 Parte_2
8 condanna della sola al pagamento di euro 16.200,00 a titolo CP_3
di risarcimento del danno;
b) condanna le parti appellate costituite al pagamento in favore degli appellanti delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro
3.966,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge.
c) Condanna le parti appellate costituite al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 2000,00 oltre euro 500 per spese, oltre
IVA CPA e spese generali come per legge.
Roma, li 22 aprile 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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