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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3316/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA STEFANO, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. STEFANI JACOPO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“La sig.ra confermando integralmente il contenuto del ricorso congiunto, Pt_1
ribadisce la volontà di non volersi riconciliare con il coniuge, intendendo al contrario definire la posizione e rinunciando, in funzione di ciò, alla comparizione personale delle parti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni condivise tutte come già precisate.
Il Sig. , confermando integralmente il contenuto del ricorso congiunto, è a CP_1
rinunciare alla comparizione personale delle parti, insistendo, di contro, per
l'accoglimento delle conclusioni condivise tutte come già precisate e non ritenendo che possano esservi spazi per una riconciliazione con la Sig.ra ” Pt_1
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito civile, in data 31.05.2014 a Casier, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 4, Parte I, Ufficio 1, anno 2014, del medesimo
Comune; che da tale unione nascevano i figli minori a Venezia (VE) il Persona_1
02.06.2018 e a Venezia (VE) il 12.02.2022; che gli stessi ponevano la Persona_2
residenza familiare presso l'immobile sito in Chirignago (VE), via Ladinia 35 (VE), in esclusiva proprietà della signora Pt_1 Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi in termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti rispettivamente in data 18 e 24.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale ubicata nel comune di Chirignago (VE), via Ladinia 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse dei Parte_1
figli minori ivi stabilmente conviventi, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Adottarsi il seguente piano genitoriale per i figli minori:
a) ed restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione, impegnandosi essi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito di vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali,
continuando la scuola e lo poro abitudini come è attualmente in atto.
b) Essi restano collocati prevalentemente presso la madre;
c) Il padre potrà esercitare il diritto di visita nel seguente modo:
- I fine settimana saranno alternati tra la madre e il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- Il padre nel fine settimana di pertinenza potrà decidere un giorno di pernotto scegliendolo tra il mercoledì o il giovedì, mentre nel fine settimana non di pertinenza per il padre due giorni con pernotto da comunicarsi con debito preavviso.
- Durante le festività di Natale i genitori si alterneranno i periodi: 24/12 – 31/12 mattina e
31/12 pomeriggio 6/1, mentre per le altre festività i genitori divideranno tutti i periodi a metà alternandoli;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà a disposizione due settimane di vacanze esclusive.
d) Il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 550,00 mensili, che sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
e) Il sig. assume altresì obbligo di provvedere al pagamento della mensa e della CP_1
palestra del figlio della retta dell'asilo e dei buoni pasto della figlia;
per i Per_1 Per_2
soli mesi estivi di luglio e agosto assume altresì carico di versare alla madre un bonus di euro
50 per ciascun mese, oltre alla somma di euro 100 per il centro estivo della figlia.
f) Salvo quanto sopra, tutte le altre spese straordinarie dei figli restano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio indicato dal relativo protocollo del
Tribunale di Venezia:
g) Alla madre verrà corrisposto integralmente l'assegno unico per i figli cui il padre rinuncia in suo favore.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3316/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA STEFANO, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. STEFANI JACOPO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“La sig.ra confermando integralmente il contenuto del ricorso congiunto, Pt_1
ribadisce la volontà di non volersi riconciliare con il coniuge, intendendo al contrario definire la posizione e rinunciando, in funzione di ciò, alla comparizione personale delle parti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni condivise tutte come già precisate.
Il Sig. , confermando integralmente il contenuto del ricorso congiunto, è a CP_1
rinunciare alla comparizione personale delle parti, insistendo, di contro, per
l'accoglimento delle conclusioni condivise tutte come già precisate e non ritenendo che possano esservi spazi per una riconciliazione con la Sig.ra ” Pt_1
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito civile, in data 31.05.2014 a Casier, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 4, Parte I, Ufficio 1, anno 2014, del medesimo
Comune; che da tale unione nascevano i figli minori a Venezia (VE) il Persona_1
02.06.2018 e a Venezia (VE) il 12.02.2022; che gli stessi ponevano la Persona_2
residenza familiare presso l'immobile sito in Chirignago (VE), via Ladinia 35 (VE), in esclusiva proprietà della signora Pt_1 Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi in termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti rispettivamente in data 18 e 24.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis.51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale ubicata nel comune di Chirignago (VE), via Ladinia 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse dei Parte_1
figli minori ivi stabilmente conviventi, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Adottarsi il seguente piano genitoriale per i figli minori:
a) ed restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione, impegnandosi essi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito di vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali,
continuando la scuola e lo poro abitudini come è attualmente in atto.
b) Essi restano collocati prevalentemente presso la madre;
c) Il padre potrà esercitare il diritto di visita nel seguente modo:
- I fine settimana saranno alternati tra la madre e il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- Il padre nel fine settimana di pertinenza potrà decidere un giorno di pernotto scegliendolo tra il mercoledì o il giovedì, mentre nel fine settimana non di pertinenza per il padre due giorni con pernotto da comunicarsi con debito preavviso.
- Durante le festività di Natale i genitori si alterneranno i periodi: 24/12 – 31/12 mattina e
31/12 pomeriggio 6/1, mentre per le altre festività i genitori divideranno tutti i periodi a metà alternandoli;
durante le vacanze estive ciascun genitore avrà a disposizione due settimane di vacanze esclusive.
d) Il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 550,00 mensili, che sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
e) Il sig. assume altresì obbligo di provvedere al pagamento della mensa e della CP_1
palestra del figlio della retta dell'asilo e dei buoni pasto della figlia;
per i Per_1 Per_2
soli mesi estivi di luglio e agosto assume altresì carico di versare alla madre un bonus di euro
50 per ciascun mese, oltre alla somma di euro 100 per il centro estivo della figlia.
f) Salvo quanto sopra, tutte le altre spese straordinarie dei figli restano a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio indicato dal relativo protocollo del
Tribunale di Venezia:
g) Alla madre verrà corrisposto integralmente l'assegno unico per i figli cui il padre rinuncia in suo favore.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero