Sentenza 28 gennaio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 28/01/2012, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2012, proposto da:
Ditta Ristorazione “La Veloce”, rappresentato e difeso dagli avv. Demetrio Verbaro e Alfredo Gualtieri, con domicilio presso Alfredo Gualtieri, in Catanzaro, Via Vittorio Veneto 48;
contro
- Comune di Stefanaconi, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Manfrida, con domicilio presso CO AR, in Catanzaro, Via Bellavista, 2 Vico 5°;
- Ministero dell’Interno (Prefettura di Vibo Valentia), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G. Da Fiore 34;
per l’annullamento
a) della deliberazione di Giunta del Comune di Stafanoconi n. 82 del 22 novembre 2011; b) della comunicazione prot. n. 4639 del 25 novembre 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Stefanaconi e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorso è manifestamente fondato e, pertanto, può essere definito con sentenza in forma semplificata (art. 60 cod. proc. amm.);
- sul punto sono state sentite le parti, anche in ordine all’integrità del contraddittorio e alla completezza dell’istruttoria;
- la ricorrente impugna: a) la deliberazione di Giunta del Comune di Stafanoconi n. 82 del 22 novembre 2011; b) la comunicazione prot. n. 4639 del 25 novembre 2011;
- nel ricorso si espone che: a) la questione controversia costituisce una mera duplicazione di quella già decisa da questo Tribunale con sentenza n. 1574 del 15 dicembre 2011; b) la ditta di cui il ricorrente è titolare ha partecipato all’appalto biennale per il servizio mensa per gli alunni delle scuole materne indetto dal Comune di Stefanaconi, risultando aggiudicataria provvisoria; c) con nota prot. n. 4639 del 25 novembre 20001 il Comune ha comunicato alla ditta che, con delibera di Giunta n. 82 del 22 novembre 2011, era stato deciso di non procedere all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto per “ragioni di interesse pubblico”; d) a seguito di accesso agli atti, la ditta ha avuto contezza del fatto che la Prefettura aveva evidenziato alcune circostanze ostative all’aggiudicazione definitiva (cioè che OR MA è fratello non convivente di soggetto sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ed è stato amministratore unico di una società che gestisce un complesso di proprietà di una società legata ad un soggetto pluripregiudicato, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ed elemento di spicco della criminalità di Briatico);
- con il primo motivo di gravame (“insussistenza dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di motivazione”) si osserva che: a) le situazioni evidenziate nell’informativa prefettizia sono di minimo spessore e assolutamente inconducenti; b) il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori elementi, non costituisce un requisito sufficiente per ritenere integrato il tentativo di infiltrazione mafiosa; c) in ogni caso, i precedenti del fratello del ricorrente risalgono ad oltre venti anni addietro e si riferiscono al reato di detenzione illecita di stupefacenti; d) OR MA è stato, ma non è più, amministratore unico della società che gestisce il complesso di una società legata ad un soggetto pluripregiudicato, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ed elemento di spicco della criminalità di Briatico; e) in ogni caso il collegamento in questo è insussistente, in quanto “di terzo livello”; f) la circostanza di cui si tratta è stata sempre ritenuta ininfluente dall’Amministrazione, come risulta dal fatto che in passato la ditta ha sempre conseguito il rilascio del certificato antimafia ed ha potuto liberamente contrattare con la Pubblica Amministrazione; g) la società, inoltre, fu autorizzata a gestire il complesso quando il Comune di Briatico, dopo essere stato sciolto per infiltrazioni mafiose, era amministrato da commissario prefettizi; h) l’informativa prefettizia non è motivata in modo adeguato;
con il secondo motivo di gravame (“violazione dell’art. 1-septies d.l. n. 629/1982, convertito in legge n. 726/1982, omessa motivazione, omessa valutazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, violazione dei principi generali in materia”) si osserva che: a) il provvedimento del Comune è assolutamente immotivato, contenendo solo un generico e imprecisato riferimento a “ragioni di interesse pubblico”; b) in presenza di un’informativa atipica, l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare una specifica valutazione delle circostanze del caso e di dar conto delle sue determinazioni attraverso apposita motivazione; c) l’automatismo della decisione del Comune non può giustificarsi in forza del “protocollo di legalità” da questa stipulato con il Prefetto di Vibo Valentia nell’anno 2004; d) attraverso una più approfondita istruttoria, l’Amministrazione Municipale avrebbe potuto considerare la non ininfluente circostanza che la ditta è abituale contraente di tutti gli enti pubblici del circondario;
- con il terzo motivo di gravame (“omessa comunicazione di avvio e omessa partecipazione al procedimento”) si osserva che, nel caso di procedimento a seguito di informativa atipica (cui segue una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione), non può essere preclusa la partecipazione procedimentale del soggetto interessato;
- il Comune, costituitosi in giudizio, eccepisce l’improcedibilità del ricorso, osservando che, a differenza di quello annullato con sentenza n. 1574 del 15 dicembre 2011, il nuovo provvedimento si fonda su una diversa informativa prefettizia emessa in data 17 gennaio 2012 ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 490/1994, cioè su un’informativa interdittiva, rispetto alla quale la decisione dell’Amministrazione Comunale risulta vincolata, di talché parte ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità da una pronuncia di merito;
- in realtà i provvedimenti impugnati risalgono al mese di novembre 2011 e si fondano sugli stessi elementi di fatto evidenziati dalla Prefettura e posti a base della nota del Comune dell’8 novembre 2011, annullata con sentenza di questo Tribunale n. 1574/2011;
- la Prefettura, peraltro, ha versato agli atti del processo una nuova informativa trasmessa all’Amministrazione nel mese di gennaio 2012;
- tale informativa risulta ininfluente ai fini della definizione del presente giudizio, in quanto, appunto, successiva rispetto ai provvedimenti impugnati (ed emanati sulla base dell’informativa precedente);
- ne consegue che il presente ricorso non è improcedibile, in quanto, attraverso l’annullamento dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente soddisfa il proprio interesse all’aggiudicazione definitiva del contratto, mentre, per quanto concerne la successiva informativa prefettizia in data 17 gennaio 2012, il relativo procedimento è ancora “in itinere” e parte ricorrente potrà, se del caso, contestare in sede giurisdizionale eventuali provvedimenti sfavorevoli che il Comune dovesse adottare;
- nel merito devono, quindi, confermarsi le valutazioni già espresse da questo Tribunale su fattispecie sostanzialmente identica con sentenza n. 1574/2011, alle cui motivazioni si rimanda;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) accoglie il ricorso in epigrafe e annulla i provvedimenti impugnati; b) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.250,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
MA Luciano Calveri, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2012
IL SEGRETARIO