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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 81/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 10.1.2024 da
(avv. Dei Fiori) Parte_1
contro (difesa interna) e CP_1 CP_2
Motivi della decisione Il giudizio si è estinto. A seguito dell'omessa rituale notifica del ricorso introduttivo a e CP_1
, ne è stata autorizzata la rinnovazione all'udienza del 28.1.2025 CP_2
“nel termine perentorio del 28.2.2025”, fissando nuova udienza all'8.4.2025. A quest'ultima udienza, non essendo stata effettuata notifica all CP_2
è stata richiesta nuova autorizzazione alla rinotifica che, non avendo l'opponente rispettato il termine perentorio già fissato, non è stata però autorizzata. Ulteriore richiesta, nelle note per l'udienza del 5.11.2025, di
“rimessione in termini per la rinnovazione della notifica”all' CP_1 parimenti non autorizzata in quanto tardiva e comunque priva della dimostrazione di eventi idonei a consentire tale rimessione in termini. Da ciò il provvedimento di estinzione. Volendosi comunque esaminare per completezza il merito dell'impugnazione nei confronti dell' va detto che l'opposizione, CP_1 come proposta avverso l'intimazione di pagamento n.012 2023 9003601888 per i 4 avvisi di addebito sottesi, non è fondata. Risulta infatti la rituale notifica degli avvisi, avvenuta rispettivamente alle date del 3.1.2018, del 15.12.2018, del 13.1.2020 e del 2.11.2021. Ed invero una volta che come qui l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario così come risultante dalla prodotta visura residenze, sorge presunzione ex art.1335 cc che esso sia entrato nella legale sfera di conoscenza del soggetto;
con la precisazione che tale presunzione può esser vinta solo da prova contraria che è onere di esso destinatario fornire e che nella fattispecie concreta non è stata neanche articolata. Ed infatti il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si è prefisso di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche CP_3 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. nn. 21847/2025; 31369/2024). Tenuto conto di quanto precede, va rilevato che in questa sede non possono giammai esser fatti valere vizi degli atti presupposti in quanto le relative doglianze avrebbero dovute esser mosse nei confronti degli stessi nel termine di legge dalla relativa notifica. Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza.
PQM
dichiara estinto il giudizio;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell delle spese di CP_1
lite, liquidate in €800,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 10.1.2024 da
(avv. Dei Fiori) Parte_1
contro (difesa interna) e CP_1 CP_2
Motivi della decisione Il giudizio si è estinto. A seguito dell'omessa rituale notifica del ricorso introduttivo a e CP_1
, ne è stata autorizzata la rinnovazione all'udienza del 28.1.2025 CP_2
“nel termine perentorio del 28.2.2025”, fissando nuova udienza all'8.4.2025. A quest'ultima udienza, non essendo stata effettuata notifica all CP_2
è stata richiesta nuova autorizzazione alla rinotifica che, non avendo l'opponente rispettato il termine perentorio già fissato, non è stata però autorizzata. Ulteriore richiesta, nelle note per l'udienza del 5.11.2025, di
“rimessione in termini per la rinnovazione della notifica”all' CP_1 parimenti non autorizzata in quanto tardiva e comunque priva della dimostrazione di eventi idonei a consentire tale rimessione in termini. Da ciò il provvedimento di estinzione. Volendosi comunque esaminare per completezza il merito dell'impugnazione nei confronti dell' va detto che l'opposizione, CP_1 come proposta avverso l'intimazione di pagamento n.012 2023 9003601888 per i 4 avvisi di addebito sottesi, non è fondata. Risulta infatti la rituale notifica degli avvisi, avvenuta rispettivamente alle date del 3.1.2018, del 15.12.2018, del 13.1.2020 e del 2.11.2021. Ed invero una volta che come qui l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario così come risultante dalla prodotta visura residenze, sorge presunzione ex art.1335 cc che esso sia entrato nella legale sfera di conoscenza del soggetto;
con la precisazione che tale presunzione può esser vinta solo da prova contraria che è onere di esso destinatario fornire e che nella fattispecie concreta non è stata neanche articolata. Ed infatti il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si è prefisso di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche CP_3 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. nn. 21847/2025; 31369/2024). Tenuto conto di quanto precede, va rilevato che in questa sede non possono giammai esser fatti valere vizi degli atti presupposti in quanto le relative doglianze avrebbero dovute esser mosse nei confronti degli stessi nel termine di legge dalla relativa notifica. Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza.
PQM
dichiara estinto il giudizio;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell delle spese di CP_1
lite, liquidate in €800,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti