Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Manlio Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Ristuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Cavour 17;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
- della Delibera n. -OMISSIS- del 13.12.2023 di “Sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno nei confronti della sig.ra -OMISSIS-”, notificata in pari data;
- della delibera OCF prot. n. -OMISSIS- del 25.01.2024 recante “Non accoglimento dell'istanza di riesame della delibera n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2023 nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-”, notificata in pari data;
- di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale, anche endoprocedimentale, tra cui la lettera del 27/09/2023 (prot. n. -OMISSIS-), notificata all'interessata in pari data, recante la comunicazione di avvio del procedimento cautelare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari;
Viste le memorie del 9 gennaio 2026 dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari e del 15 gennaio 2026 della parte ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa CA NT YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’odierno ricorso la Sig.ra -OMISSIS- è insorta avverso il provvedimento con il quale l’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (di seguito anche “OCF”) ne aveva disposto in via cautelare la sospensione dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per il periodo di un anno, in ragione della pendenza di un procedimento penale per il reato di truffa incardinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, per il quale era stato emesso in data 11 novembre 2019 decreto di citazione a giudizio;
- l’OCF si è costituito in giudizio al fine di ottenere il rigetto del gravame;
- all’esito della discussione della domanda cautelare, in data 12 marzo 2024, il ricorso veniva cancellato dal ruolo della camera di consiglio;
- con memoria depositata in data 9 gennaio 2026 la parte resistente ha dato atto che “ con dispositivo depositato in udienza in data 11 novembre 2024 il Giudice Unico del Tribunale Penale di -OMISSIS- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della dott.ssa -OMISSIS- per intervenuta prescrizione dei reati ad ella ascritti. Di conseguenza OCF ha provveduto ad aggiornare sull’Albo lo status della ricorrente revocando la dicitura ‘sospesa’ ” e che “ La d.ssa -OMISSIS- risulta a tutt’oggi regolarmente iscritta all’Albo ”;
- in data 15 gennaio 2026 la parte ricorrente ha depositato a sua volta memoria, corredata da documentazione, con la quale ha chiesto al giudice l’adozione di una declaratoria di “cessazione della materia del contendere” con compensazione delle spese di lite (rispetto a quest’ultima richiesta l’OCF ha prestato adesione con atto del 20 gennaio 2026), in ragione del provvedimento del 13 novembre 2024, prot. n. -OMISSIS-, con il quale il resistente Organismo ha deliberato che “ Con riferimento alla comunicazione del 12 novembre 2024 (prot. n. -OMISSIS-) con cui veniva trasmesso il dispositivo della sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di -OMISSIS- che ha disposto di non doversi procedere nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- per estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione, si informa che a partire dalla data odierna è stato disposto l’aggiornamento dello stato della consulente sull’Albo unico dei consulenti finanziari ”;
- all’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- non vi sono gli estremi per adottare una pronuncia ai sensi dell’art. 34, co. 5 cod. proc. amm., contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, atteso che la cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento nel merito della pretesa avanzata e la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale ad essa sotteso ad opera delle successive determinazioni assunte dalla PU Amministrazione (cfr. recente Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2026, n. 850), ossia, in altri termini, il conseguimento del bene della vita anelato per effetto di una successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (così Cons. Stato, sez. VII, 2 dicembre 2025, n. 9490; Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615), laddove nel caso di specie l’amministrazione, con il sopravvenuto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2024, si è limitata a prendere atto della sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice penale per il reato ascritto alla ricorrente e a disporre conseguentemente l’aggiornamento del relativo stato sull’Albo unico dei consulenti finanziari (con revoca della dicitura “sospesa”) a partire dalla medesima data del 13 settembre 2024, fermi restando gli effetti medio tempore prodotti dalla misura cautelare adottata con il gravato provvedimento;
- viceversa, la determinazione da ultimo intervenuta costituisce il presupposto per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm., rappresentando una circostanza di fatto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione dell’impugnativa e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. Cons. Stato, n. 850/2026, cit.);
- di talché il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- l’esito in rito del presente contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite, preso atto peraltro anche dell’adesione espressa sul punto dalla parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
CA NT YR, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NT YR | AN MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.