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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1942 /2020 R.G.
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità Extracontrattuale
vertente tra
(C.F. ), TE C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PIPOLA STEFANIA per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VIOLANO SERENA per mandato in atti
Conclusioni delle parti:
Come da verbale di causa del 18.11.24.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. TE
conveniva in giudizio il chiedendo
[...] Controparte_1
l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'ente convenuto per i danni subiti a seguito di una caduta avvenuta in data 20/10/2017, verso le ore 9:30, in , Via Francesco De Sanctis. CP
L'attore assumeva di essere caduto rovinosamente in una buca posta al di sotto del marciapiede che costeggia la , mentre Controparte_2
scendeva dallo stesso. Deduceva che la buca era impossibile da vedere, coperta da fitto fogliame e non segnalata, configurando una vera e propria insidia. A seguito della caduta, riportava un trauma distorsivo alla caviglia destra con frattura della base del V metatarso, con una prognosi iniziale di
30 giorni, poi prorogata di ulteriori 20 giorni . Allegava una consulenza di parte del Dott. del 13/12/2017 che attestava postumi Persona_1
“algo-funzionali” e un danno biologico del 5%, in forza della quale l'attore quantificava il danno complessivo in € 8.749,17., invocando la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 CP
c.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio il con comparsa Controparte_1
di risposta depositata in data 05/11/2020, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Eccepiva, in sintesi: la carenza di prova del nesso eziologico tra la presunta condizione del marciapiede e l'evento dannoso;
l'assenza di intervento delle autorità competenti o del servizio 118 nell'immediatezza del fatto;
l'irrilevanza delle sole dichiarazioni attoree non suffragate da altri elementi;
l'insussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. per i beni demaniali soggetti a uso ordinario e diretto dei cittadini che rendono impossibile un controllo costante;
la mancata prova di un'omissione colposa nella manutenzione;
la colpa esclusiva o concorrente dell'attore per disattenzione e mancata adozione delle normali cautele, stante la visibilità e prevedibilità del pericolo e la frequenza di dislivelli sui marciapiedi;
l'esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c. per assenza di insidia e per condotta imprudente dell'attore. In subordine, chiedeva di contenere il risarcimento e di dichiarare il concorso di colpa dell'attore.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Veniva altresì espletata prova per testi (Sigg. e Testimone_1
per parte attrice;
Sigg. , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e per parte convenuta). Veniva altresì disposta ed espletata Testimone_5
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale sulla persona dell'attore, affidata alla Dott.ssa , che depositava la propria Persona_2
relazione in data 27/11/2023.
All'udienza del 18/11/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica .
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha allegato di essere caduto a causa di una buca presente sul marciapiede, occultata da fogliame. La dinamica del sinistro è stata confermata dai testi escussi per parte attrice. Il Sig. ha Testimone_1
dichiarato di aver accompagnato il Sig. in banca e di averlo TE
visto cadere in una buca sottostante il marciapiede, precisando che la stessa era ricoperta da foglie e riconoscendo i luoghi dalle fotografie prodotte . Anche la Sig.ra ha confermato di aver visto Testimone_2
il Sig. a terra, con le gambe su una buca coperta di foglie e TE
sottostante un gradino, e che l'attore veniva sollevato in quanto non riusciva a camminare autonomamente .
Le contestazioni del convenuto circa il mancato intervento delle forze dell'ordine o del 118 nell'immediatezza non sono di per sé idonee a sminuire il valore probatorio delle testimonianze rese, che questo Giudice ritiene attendibili quanto alla verificazione del fatto storico della caduta nelle circostanze di luogo e di tempo indicate.
La CTU medico-legale espletata dalla Dott.ssa ha, Persona_2
inoltre, riconosciuto la compatibilità eziologica tra l'evento traumatico descritto (caduta accidentale con trauma distorsivo della caviglia destra) e le lesioni diagnosticate (frattura della base del V metatarso destro), confermando il nesso causale tra la caduta e il danno alla persona subito dall'attore.
Pertanto, può ritenersi provato che il Sig. sia caduto a causa di TE
una anomalia (buca/disconnessione) presente sul marciapiede in Via
Francesco De Sanctis e che tale caduta gli abbia cagionato le lesioni oggetto di causa.
Va poi osservato che l'azione proposta è da sussumere alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., relativa ai danni da cose in custodia, norma che sancisce una presunzione di responsabilità a carico di colui che ha il controllo e la vigilanza su un determinato bene, laddove quest'ultimo sia risultato causa dell'altrui danno, salva in ogni caso la prova liberatoria del fortuito.
La giurisprudenza ha al riguardo chiarito che la responsabilità sopra menzionata sussiste anche quando i danni subiti da terzi dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente esterno (cfr. ex plurimis
Cass. 26 maggio 1993, n. 5925), salvo il caso in cui l'imprevedibilità o imponderabilità del fattore causale estrinseco abbia di fatto impedito al custode ogni possibilità di concreto intervento (cfr. Cass. 19 febbraio
2008, n. 4279).
La disposizione in commento dunque, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento. A tale onere va anteposto quello generale incombente sempre su parte attrice, fissato dalla Cassazione nel noto principio secondo il quale “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Cassazione civile, sez. III, 27 Giugno
2018, n. 16904).
Nella fattispecie il convenuto ha sostanzialmente contestato il CP
proprio difetto di titolarità passiva, sostenendo che l'area teatro del sinistro fosse di proprietà e gestione o comunque che la CP_3
caduta sia avvenuta su un residuo di cemento di piloni utilizzati per delimitare l'area privata da quella pubblica.
La questione della titolarità della custodia dell'area è cruciale. Dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle testimonianze, è emersa una situazione complessa circa la qualificazione giuridica del tratto di marciapiede. Il teste , amministratore del condominio Testimone_3
"Edilpanoramico" adiacente, ha dichiarato di non poter affermare con certezza se l'area fosse pubblica o privata, confermando una annosa questione in merito. Tuttavia, ha precisato che il aveva CP
provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce pedonali e zebrature) proprio nell'area in questione e che il aveva CP
autorizzato il condominio a porre delimitazioni per limitare il parcheggio a soggetti estranei. Fondamentale è la sua affermazione secondo cui la delimitazione della proprietà privata (con paletti parapedonali, non un cancello) sarebbe ubicata "dopo l'area teatro del sinistro" .
Il teste , dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha Testimone_4
sostenuto che il residuo di cemento su cui sarebbe caduto l'attore fosse la base di preesistenti piloni delimitanti l'area privata . Il Vice Comandante della Polizia Municipale, ha riferito di contenziosi Testimone_5
sull'area per la difficoltà di delimitare il pubblico dal privato e che attualmente l'area della caduta è delimitata come privata .
Parte attrice ha prodotto, in sede di comparsa conclusionale, una comunicazione dell'UTC del Comune di del 2004 che CP
qualificherebbe la traversa come "strada privata aperta al pubblico" . Il convenuto ne ha eccepito la tardività. Ritiene questo Giudice che, indipendentemente dall'ammissibilità di tale documento (la cui valutazione non è dirimente ai fini della presente decisione, potendosi pervenire alle medesime conclusioni sulla base delle altre risultanze), la responsabilità del sussista. CP
Infatti, anche qualora si trattasse di area formalmente privata, la sua pacifica e costante destinazione ad uso pubblico (marciapiede adiacente a strada pubblica e antistante un istituto bancario, utilizzato indiscriminatamente dalla collettività per il passaggio pedonale) radica in capo al un obbligo di vigilanza e controllo ai fini della sicurezza CP
della circolazione, assimilabile alla custodia ex art. 2051 c.c.
In tali casi, l'obbligo di sorveglianza, manutenzione e custodia, grava sull'Ente. Infatti ove un'area, ancorché di proprietà privata, venga utilizzata per il pubblico transito dalla collettività, il si assume CP
anche l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non venga trascurata. Ciò costituisce un preciso dovere della
P.A., integrando gli estremi della colpa, determinandone, altresì, la responsabilità per gli eventuali danni causati a terzi dell'area, non essendo rilevante la circostanza che la manutenzione spetti al proprietario dell'area medesima (Tribunale|Potenza|Civile|Sentenza|15 marzo 2021| n. 294).
Infatti, la presenza di attività commerciali aperte al pubblico nonché la specifica caratteristica dell'intera area, con il marciapiede adiacente a strada pubblica e antistante un istituto bancario , portano inequivocabilmente a ritenere che tale spazio sia di uso pubblico, ossia aperto al pubblico transito ed utilizzato indistintamente dalla collettività e non solo dai condomini.
In tali casi, l'obbligo di sorveglianza, manutenzione e custodia, grava comunque sull'Ente proprietario della strada.
Infatti ove un'area, ancorché di proprietà privata, venga utilizzata per il pubblico transito dalla collettività, il si assume anche l'obbligo di CP
accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non venga trascurata. Ciò costituisce un preciso dovere della P.A., integrando gli estremi della colpa, determinandone, altresì, la responsabilità per gli eventuali danni, non essendo rilevante la circostanza che la manutenzione spetti al proprietario dell'area medesima.
È jus receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio per il quale "E' in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato.
Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione" (Cass. Ord. 7 febbraio 2017 n. 3216).
In altri termini, è custode ex articolo 2051 c.c., chi " di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione" (Cass. n. 4279/08, n. 11016/11, n.
1769/12), per cui la speciale responsabilità ex articolo 2051 c.c. va ricercata nella circostanza che il custode "ha il potere di governo sulla cosa" (Cass. SS.UU. n. 9449/16).
Il rapporto di "custodia" postula l'effettivo potere sulla cosa" e, quindi, non solo la sua disponibilità giuridica ma, insieme ad essa, la disponibilità materiale (Cass. n. 15096/13), alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del "custode", rilevante ai sensi dell'articolo 2051 c.c., ossia di colui che - come detto - ha "il potere di governo" della cosa, "da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto" con essa (Cass. n. 15779/06).
Non quindi la proprietà o la situazione di fatto (possesso) della cosa, ma il potere di governo della stessa costituisce l'elemento identificativo del soggetto titolare degli obblighi custodiali/manutentivi la cui inosservanza
è fonte della relativa responsabilità.
Dall'applicazione dei suesposti principi consegue l'accolgimento della domanda nei confronti del . Controparte_1
Ciò detto, va precisato che in materia di risarcimento dei danni provocati da cose in custodia è onere del danneggiato fornire la prova non solo dell'evento lesivo ma altresì del nesso causale fra il danno sofferto e la res custodita (cfr. ex plurimis Cass. 15 luglio 2011, n. 15389).
L'art. 2051 c.c. non esonera infatti l'attore dalla dimostrazione degli elementi oggettivi della fattispecie, limitandosi soltanto a porre a carico del custode la prova liberatoria del fortuito, intesa come riferibilità esclusiva dell'evento a circostanze estranee alla propria sfera di controllo, compresa la condotta imprudente della vittima (Cass. 16 gennaio 2009, n.
993).
Gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria conducono a valutare, oltre alla pericolosità in sé della cosa, anche il comportamento del danneggiato.
Infatti, "La causa esterna può essere rappresentata anche dall'atto dello stesso danneggiato: "quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario e l'evento dannoso" (C. Cass.
Sez. III, 13/1/2015).
E' noto infatti che il fatto colposo del danneggiato può da solo escludere del tutto il nesso di causalità andando ad integrare il fortuito ovvero, anche quando ciò non avvenga, rileva ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., essendo il c.d. concorso di colpa applicabile anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.
Si sono espresse in tal senso anche le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Sent.13/1/2005, n. 564): affermando che "In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno;
al riguardo - una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito - costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., comma 2)”.
Nel caso di specie, l'attore ha allegato, e i testi hanno confermato, che la buca era occultata da un "fitto fogliame" . Tale circostanza assume rilievo, in quanto un'anomalia del manto stradale non visibile perché coperta da fogliame può costituire un'insidia, rendendo meno prevedibile il pericolo per il pedone. La presenza di una buca coperta da acqua piovana non esclude il nesso di causalità, costituendo un evento normale e prevedibile che aggraverebbe gli effetti di un vizio di manutenzione; analogo ragionamento può farsi per la copertura con fogliame, che è onere del custode rimuovere o segnalare.
Il convenuto sostiene che l'attore avrebbe scelto un punto di discesa dal marciapiede anomalo e più pericoloso, e che la presenza stessa di fogliame avrebbe dovuto indurlo a maggiore cautela. Dalle fotografie in atti e dalla descrizione dei luoghi, non emerge con chiarezza che il punto di discesa scelto dall'attore fosse intrinsecamente e manifestamente più pericoloso di altri immediatamente adiacenti e più sicuri, né che la sua condotta sia stata talmente abnorme da risultare imprevedibile.
Tuttavia, non si può escludere del tutto una certa quota di disattenzione da parte del Sig. . È principio generale che l'utente della strada sia TE
tenuto ad un dovere di ragionevole cautela .
Quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente di quest'ultimo nel dinamismo causale del danno. Scendere da un marciapiede, anche in assenza di pericoli evidenti, richiede un minimo di attenzione allo stato dei luoghi. La presenza di fogliame, se da un lato può occultare un'insidia, dall'altro potrebbe suggerire una maggiore prudenza nel procedere.
Inoltre, nella fattispecie in esame, le foto depositate in atti, dimostrano in modo inequivoco l'esistenza uno spazio di movimento sufficiente ad evitare l'insidia
Considerate le circostanze del caso concreto – la presenza della buca, la sua copertura con fogliame che ne riduceva la visibilità, ma anche il generale dovere di cautela gravante sul pedone – si ritiene equo ravvisare un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, che si stima nella misura del 50%. Tale percentuale appare congrua a bilanciare la responsabilità del per la mancata manutenzione e segnalazione CP
dell'insidia con il contributo causale della condotta dell'attore, che avrebbe potuto e dovuto usare una maggiore accortezza.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa , le cui Persona_2
conclusioni appaiono logiche, motivate e scevre da vizi, ha accertato quanto segue:
Danno biologico permanente: 2% (due per cento).
Inabilità temporanea parziale: 30 giorni al 75%; 15 giorni al 50%; 8 giorni al 25%.
Spese mediche congrue e documentate: € 105,00.
Le conclusioni del C.T.U., adeguatamente supportate dagli accertamenti diagnostici eseguiti e da logiche argomentazioni scientifiche, sono condivise dal Tribunale che le fa proprie ritenendole idonee a fondare la decisione in ordine alla valutazione dei postumi residuati al l'attore verosimilmente ricollegabili al sinistro di causa.
Occorre dunque procedere alla quantificazione/monetizzazione del danno non patrimoniale.
A tal scopo, occorrendo individuare un idoneo criterio di liquidazione del danno in questione, reputa lo scrivente Giudice - nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa - di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell' sono stati costantemente ritenuti anche presso questo CP_4
Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili, in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di
Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto "punto", così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea), individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il
"danno morale" ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi
Cass. , sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09;
Cass., sez.III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez.III, 8.5.2012,
n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. n.23778,
7.11.2014 ed ancora Cass.. sez. I II, n.336 ,13.1.2016).
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa
Suprema Corte, per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti, qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi
Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408, e, più recentemente, Cass., sez.VI,
14.1.2013, n. 134, Cass., sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass., sez.III,
n.20895, 15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016).
All'applicazione di tali tabelle è vincolato il giudice anche quando – come nel caso di specie - la quantificazione operata da parte attrice sia stata effettuata per un importo inferiore in applicazione della normativa o calcoli sbagliati.
Va infatti applicato il prncipio che prevede che “Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo”. ( Cass., L, n. 20707 del 10/8/2018 nonché Cass., 6 -L n. 19455 del 20/7/2018; Cass., L, n. 20707 del 10/8/2018).
L'uso di tali tabelle deve ritenersi altresì idoneo a garantire l'integrale risarcimento degli aspetti dinamico-relazionali conseguenti al pregiudizio psico-fisico subito dalla vittima.
Ed infatti, come detto, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale fatte proprie dalla giurisprudenza milanese è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo e della “sofferenza soggettiva interiore”.
Nel caso in esame non si ravvisa un decorso eccezionale del sinistro o una peculiarità del caso concreto, sicché il punto medio corrispondente alla lesione subita dalla vittima è sufficiente a coprire integralmente il pregiudizio non patrimoniale subito dall'attrice.
Va infine quantificato il pregiudizio biologico temporaneo come calcolato dal c.t.u.
Tale voce di danno, sempre secondo le tabelle milanesi, va determinata applicando un indice di adeguamento per ciascun giorno di ITA entro i margini (minimi e massimi) ivi previsti. Nel caso di specie viene dunque attribuito un valore di €. 115,00, che si ritiene coerente con le caratteristiche del caso concreto.
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando in via equitativa i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale subito dall'att ore, deve ritenersi pari ad €. 6.400,00, somma già rivalutata all'attualità, e calcolata come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni
A) INVALIDITÀ PERMANENTE
Punto base danno non patrimoniale € 1.850,45
Percentuale di invalidità permanente 2%
TOTALE EURO €. 2.720,00
B) INABILITÀ TEMPORANEA
Indennità € 115,00 EURO
ITP 75% 30 2.587,50
ITP 50% 15 862,50
ITP 25% 8 230,00
TOTALE EURO 3.680,00
TOTALE A + B 6.400,00
A tale somma va aggiunto il danno patrimoniale relativo a spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, pari ad €.105,00, ragion per cui il danno complessivo ammonta ad Euro 6.505,00.
Il convenuto dovrà dunque rispondere del danno in Controparte_1 questione nella misura del 50%, stante l'accertato concorso di colpa del sig. , e dunque per €.3.252,5. TE A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c., stimato equo da questo Tribunale, calcolati sull a predetta somma, devalutata alla data del sinistro (20.10.2017) e poi rivalutate anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulle somme complessive così ottenute decorreranno interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.) dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite, compensate nella misura del 50%, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda vanno poste - per il principio di soccombenza - per la residua parte a carico del e Controparte_1
sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1,00 a € 5.200,00, in base al decisum), della natura e complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in persona del
GOP Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Accerta e dichiara la responsabilità concorrente del signor e del TE CP
, in persona del sindaco pro-tempore, nella causazione
[...]
del sinistro occorso in data 20.10.2017 oggetto di causa, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna parte.
2. Per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
sindaco pro-tempore a risarcire in favore di TE
, la somma complessiva di €.€.3.252,5, oltre interessi al
[...]
tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
3. Compensa nella misura del 50% le spese di lite e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
pro-tempore, alla refusione in favore di TE
, della residua parte che liquida nella già ridotta misura
[...] di €.1.276,00 per compensi ed €. 132,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge.
4. Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna di esse.
Così deciso il 18/06/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale