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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 312 R.G. V.G. delle cause dell'anno 2024
TRA
c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche in Parte_1 P.IVA_1
via disgiunta, dagli avv.ti Giuseppe Iannaccone, Daniela Carloni e Concetta D'Arrigo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, al C.so G. Matteotti n.11, giusta procura allegata all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
E
1 in persona dell' rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Rucco, ed CP_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce, alla Via G. D'Annunzio n.73, come da mandato in atti;
-RECLAMATA-
NONCHÈ
in persona del l.r.p.t., COroparte_3
-RECLAMATA CONTUMACE-
E
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
All'udienza del 13/2/2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato dal Collegio e, acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/05/24, ai sensi degli artt. 97, commi 1-7, e 54, co.1, CCII, CP_1
in persona del l.r.p.t., chiedeva al Tribunale di Lecce – a tutela e garanzia della continuità
[...]
diretta e della sostenibilità del piano di ristrutturazione aziendale – la sospensione del contratto dell'08.04.2011, di cessione a (pro-solvendo e a garanzia del pagamento dei ratei Parte_1
del finanziamento a medio termine di Euro 5.300.000,00 ottenuto a luglio 2009) dei crediti
COr presenti e futuri che avrebbe maturato nei confronti del sino al 29 novembre 2025, CP_1
ordinando in via cautelare al (quale debitore ceduto) di versare il corrispettivo della CP_3
vendita di energia elettrica direttamente a CP_1
A fondamento della domanda, la ricorrente evidenziava: 1) che, in conseguenza del deposito della domanda prenotativa (ex art. 44 ccii), era decaduta dal beneficio del termine nei confronti CP_1
di per il contratto di finanziamento stipulato a luglio 2009, con conseguente Parte_1
cristallizzazione dell'intero credito (già scaduto e a scadere) pari a circa euro 2.400.000 da soddisfare in moneta concordataria;
2) che questo comporta la sopravvenuta non operatività della
2 collegata cessione di credito pro solvendo e a garanzia, intercorsa tra la stessa banca finanziatrice-
creditrice e la società finanziata cedente ( ; 3) che il contratto di cessione pro solvendo CP_1
e a garanzia, in virtù del diretto collegamento con il contratto di finanziamento (intercorso tra le medesime parti), è comunque soggetto alla disciplina prevista dall'art. 97 ccii, poiché il rapporto negoziale intercorso tra le parti rientra nella categoria dei “contratti pendenti”, ai sensi del comma
14, e deve essere oggetto di sospensione (ai sensi dei commi 1 e 7) in quanto la riscossione dei crediti da parte della banca finanziatrice-cessionaria interferisce e ostacola il progetto di risanamento e di superamento della crisi;
4) che, in adempimento del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 97 ccii, l'indennizzo dovuto alla cessionaria a fronte della Parte_1
sospensione del contratto di cessione, veniva determinato nella somma forfettaria di euro
200.000,00 (pari a circa n. 4 mensilità del finanziamento).
Costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda proposta da Parte_1 CP_1
evidenziando che: a) la cessione del credito in garanzia dà luogo alla trasmissione immediata, in favore del cessionario, del credito che ne costituisce l'oggetto, con la conseguenza che
CO legittimamente aveva percepito e stava percependo i contributi della a Parte_1
decurtazione del proprio credito verso il mutuatario;
b) la norma di cui all'art. 97 CCI è applicabile ai contratti (“pendenti”) ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali, da entrambe le parti, alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, mentre non trova applicazione quando il contraente in bonis abbia già interamente eseguito la propria prestazione ed invece l'altro, in concordato, non abbia ancora adempiuto;
c)
nel caso di specie, premesso che il contratto di mutuo era strettamente ed indissolubilmente collegato al contratto di cessione dei crediti, la aveva già interamente esaurito la propria CP_4
prestazione negoziale (versando la somma finanziata), per cui doveva ritenersi inammissibile la richiesta di sospensione formulata dalla ricorrente.
Con decreto n. 67-1/2024, in data 16/7/2024, il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale,
acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, disponeva la sospensione del contratto
3 di cessione (per notar , sottoscritto l'8 aprile 2011 tra e Persona_1 CP_1 CP_5
(oggi , e registrato in Palermo in data 8 aprile 2011 al n. 6569/1T, fino
[...] Parte_1
alla scadenza del termine per il deposito del piano;
confermava l'indennizzo di euro 200.000
quantificato dalla ricorrente ex art. 97, c. 3, CCII;
ordinava al quale debitore ceduto) CP_3
di versare, come da convenzione intercorsa con il corrispettivo della vendita di CP_1
energia elettrica a CP_1
In particolare, il Tribunale:
- osservava che, ai sensi dell'art. 97, comma 1 CCII, “i contratti ineseguiti o non
compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del
deposito della domanda di accesso al concordato preventivo” possono essere oggetto di sospensione su istanza del debitore, quando la loro prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione;
- richiamava il disposto dell'art. 97, comma 14, CCII nonché l'orientamento giurisprudenziale -sviluppatosi sotto la vigenza dell'art. 169-bis L.F.- secondo cui il contratto bancario “di anticipazione” è un “contratto pendente” “e, quindi, sospendibile,
nel caso in cui la banca -pur avendo erogato il credito all'imprenditore- non abbia ancora
provveduto all'incasso”;
- rilevava che, in questi casi, la banca non esaurisce “le sue obbligazioni mediante la mera
anticipazione dell'importo del credito, dovendo completare la prestazione di incasso in
virtù del mandato conferito, dare esecuzione alla compensazione e garantire un
comportamento diligente nella gestione dei rapporti continuando a garantire un servizio
di cassa entro il limite dell'importo pattuito”;
COr CO
- concludeva che, nel caso di specie, veva “il compito … di riscuotere dal le
somme dovute”, compito che, a giudizio del Tribunale, rientrava tra le prestazioni principali di cui all'art. 97, comma 1, CCII, “sicché l'operazione negoziale intercorsa tra
4 le parti va qualificata come contratto “pendente” ed è soggetta alla disciplina di cui
all'art. 97, c. 1 CCII”.
Avverso detto decreto, in persona del l.r.p.t., proponeva reclamo ex art. 97, co.5, Parte_1
e 124 CCII, con atto depositato in data 2/08/2024, per i motivi di seguito esposti.
in persona dell'A.U. p.t., costituendosi, instava per il rigetto dell'avverso reclamo CP_1
con vittoria delle spese del gravame.
Ancorché ritualmente citato non si costituiva, restando contumace. CP_3
Il P.G., con parere reso in data 13/08/2024, concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 13/2/2025 il Collegio, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, il reclamante deduce “erroneità e/o illegittimità
del decreto laddove ha ritenuto applicabile l'art. 97 CCII al COratto di Finanziamento ed alla
Cessione Crediti”.
Segnatamente evidenzia che per “contratto pendente” debba intendersi un negozio che, al momento della presentazione dell'istanza da parte del soggetto in concordato, sia ancora ineseguito o non completamente eseguito da “entrambe le parti contraenti” nelle sue prestazioni principali.
Rileva comesulla scorta di tale principio, codificato nel primo comma dell'art. 97 CCII, debba ritenersi pacifico che un contratto di finanziamento non possa essere oggetto di sospensione o scioglimento tutte le volte in cui l'erogazione del finanziamento medesimo -come nel caso di specie- sia integralmente avvenuta ad opera del soggetto finanziatore, e residui soltanto l'obbligo di restituzione di quanto mutuato da parte del soggetto finanziato.
Tale principio trova integrale applicazione ove la richiesta di sospensione/scioglimento, anziché
riferirsi al contratto di finanziamento, sia rivolta soltanto ad un contratto di cessione di crediti accessorio al primo. Ed infatti, in tali casi, è pacifico che i due negozi giuridici (finanziamento e
5 cessione crediti) non possano essere considerati separatamente ed in modo autonomo, poiché il contratto di cessione di crediti è strettamente collegato al contratto di finanziamento, in forza di un nesso sinallagmatico voluto dalle parti, e ravvisabile soltanto considerando il contratto di cessione di crediti in uno con il contratto di finanziamento.
Pertanto, tutte le volte in cui la banca ha esaurito la propria prestazione negoziale, erogando
il finanziamento, la richiesta di sospensione/scioglimento, ancorché rivolta alla sola annessa
cessione di crediti, non può essere accolta in ragione della suddetta unicità del complessivo
rapporto negoziale.
2. Il motivo non è meritevole di essere accolto.
Preliminare ad ogni valutazione, è la necessità di individuare l'ambito di operatività della norma di cui all'art. 97 CCII, la quale autorizza il debitore ammesso alla procedura concordataria a chiedere l'autorizzazione a sospendere un contratto pendente.
La questione de qua è riconducibile al dibattito che ha portato il legislatore a modificare nel 2015
la rubrica - da "COratti in corso di esecuzione" in "COratti pendenti" - e, soprattutto, il tenore del primo comma dell'art. 169-bis legge fall., chiarendo che deve trattarsi di «contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso» (s'intende) «da entrambe le parti», come si legge nell'incipit dell'analogo art. 72 legge fall., cui il legislatore ha evidentemente voluto uniformare il testo della norma in disamina.
Invero, una parte minoritaria di dottrina e giurisprudenza, ha sostenuto che, a differenza del fallimento, nel concordato preventivo dovrebbero ritenersi "pendenti", non solo i contratti bilaterali ineseguiti o parzialmente eseguiti da entrambe le parti, ma anche quelli unilaterali con obbligazioni ineseguite da una sola delle parti.
Secondo l'orientamento maggioritario, invece, i contratti pendenti nel concordato preventivo sarebbero solo quelli a prestazioni corrispettive che, nel momento in cui una delle parti presenti il ricorso ex art. 161 legge fall., per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo,
risultino ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti.
6 Tra i vari argomenti addotti a favore di quest'ultima tesi sono stati richiamati: a) l'argomento normativo, avendo la Relazione al d.l. 27 giugno 2015, n. 83 esplicitato l'intento di dare all'espressione "contratti pendenti", la stessa estensione di quella contenuta nell'art. 72 legge fall.,
sostituendola alla locuzione "contratti in corso di esecuzione", proprio per porre fine ai dubbi interpretativi sulla possibilità di sciogliere anche i contratti già interamente eseguiti da una delle parti;
b) l'argomento storico, per cui a un enunciato normativo deve essere attribuito lo stesso significato tradizionalmente e costantemente attribuito in passato agli analoghi enunciati regolatori della stessa materia, a tal fine constatandosi che, con l'espressione "contratti pendenti"
(e relative varianti lessicali), sono stati sempre designati i rapporti contrattuali bilaterali, in tutto o in parte ineseguiti da entrambe le parti al tempo del fallimento di una di esse;
c) l'argomento sistematico, in base al quale, se un rapporto contrattuale pendente con obbligazioni ineseguite da una sola delle parti, è assoggettato alle disposizioni di cui agli artt. 42 e 52 legge fall., quello stesso rapporto non può essere ricompreso tra quelli bilaterali, cui si applicano le regole di cui all'art. 72 legge fall.; d) l'argomento "prospettico", avendo il legislatore della riforma organica delle procedure concorsuali, dettato una disciplina sui contratti pendenti nel concordato preventivo che li definisce espressamente «contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali, da entrambi i contraenti, alla data del deposito della domanda di concordato» (art. 97, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio
2019 n. 14 - di seguito CCII la cui entrata in vigore è stata differita dal 14 agosto 2020 al 1
settembre 2021).
La tesi maggioritaria è stata avallata dalla S.C. (Cass. 11524/2020 e Cass.26568/2020), attraverso un condivisibile percorso argomentativo, così sintetizzabile: «a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 10 lett. a), D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 6
agosto 2015 n. 22 132, con il quale la locuzione “in corso di esecuzione”, presente nella rubrica dell'art. 169 bis legge fall., è stata sostituita da quella "pendenti", il legislatore ha voluto in modo inequivocabile ricondurre la nozione di contratti "pendenti", di cui all'art. 169 bis legge fall. a
7 quella di "rapporti pendenti "di cui all'art. 72 comma 1, legge fall., con la conseguenza che deve
farsi riferimento a fattispecie negoziali che non abbiano avuto compiuta esecuzione da
entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di concordato
preventivo»; «se è pur vero che l'art. 169 bis legge fall. non contiene un espresso richiamo ad
“entrambe le parti”, tuttavia l'utilizzo di una locuzione identica a quella della rubrica dell'art. 72
legge fall., non fa residuare alcun dubbio in ordine alla intenzione del legislatore, rivelata,
peraltro, dalla relazione alla legge di conversione, inequivocabile sul punto»; «dunque, alla luce anche della chiara formulazione legislativa (confermata anche all'art. 97 del nuovo Codice della
Crisi d'impresa e dell'insolvenza, che fa espresso riferimento ad "entrambe le parti"), l'art. 169
bis legge fall., non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria obbligazione».
La citata pronunzia ha altresì chiarito che, mentre a fronte di un contratto con immediata efficacia traslativa (come nell'ipotesi - ivi scrutinata - di cessione di credito a scopo di garanzia pro solvendo) gli effetti dell'operazione negoziale si esauriscono al momento del perfezionamento dell'accordo sicché «non si pone neppure la questione della "pendenza" del singolo contratto di anticipazione bancaria» - nel caso, invece, di contratto di «anticipazione bancaria con mandato all'incasso e patto di compensazione, non può parimenti ritenersi "pendente" la singola operazione di anticipazione, avendo la con l'erogazione della somma al cliente, già CP_4
compiutamente eseguito la propria prestazione», senza che a diversa conclusione possa indurre la presenza di una “prestazione aggiuntiva” rientrante nel sinallagma contrattuale, quale «la previsione a favore della di un mandato all'incasso, con patto di compensazione», CP_4
trattandosi di un mandato in rem propriam «esclusivamente finalizzato a realizzare la funzione di garanzia», sicché la banca ha solo l'onere, non già l'obbligo giuridico, di incassare presso il terzo il credito del cliente;
e, comunque, «anche ove si volesse ritenere che l'attività di incasso dei crediti del cliente verso i terzi, rientrasse tra le obbligazioni della banca, si tratterebbe comunque
8 di una prestazione di natura accessoria, non idonea ad incidere sulla nozione di compiuta esecuzione della prestazione a norma dell'art. 72 legge fall.».
Tale ultima precisazione, si pone in linea di continuità con la pertinente giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale ha più volte statuito che «ai fini dell'art. 72 legge fallimentare, per stabilire se al momento della dichiarazione di fallimento il contratto non sia stato eseguito da entrambe le parti, occorre avere riguardo alle obbligazioni fondamentali che a ciascuna di esse derivano dal negozio e non anche alle prestazioni accessorie» (la stessa Cass. 11524/2020
richiama Cass. n.3708/1983, «non disattesa da sentenze successive» e a sua volta conforme a
Cass. nn. 1007/1981, 2336/1975, 2248/1975, 3422/1974).
Detta riferita continuità si è inequivocabilmente proiettata nella norma di cui all'art. 97 del CCII,
la quale prevede, nella prima parte del decimo comma, che «salvo quanto previsto dall'art. 91,
comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo,
proseguono anche durante il concordato».
Non va poi trascurato (cfr., al riguardo, Cass.n.26568/2020) che nella recente "Direttiva (UE)
2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare
l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Dir.
(UE) 2017/1132" - entrata in vigore il 17 luglio 2019 e da recepire in linea di massima entro il
17 luglio 2021 - non è dato rinvenire una disposizione analoga all'art. 169-bis legge fall., che
consenta al debitore quantomeno la sospensione, se non anche lo scioglimento, dai contratti in
corso; e ciò nonostante il Titolo II della direttiva disciplini in modo analitico i «Quadri di
ristrutturazione preventiva» con riguardo ai concordati in continuità aziendale, che pure
dovrebbero offrire opportunità maggiori (a corrispondente detrimento dei creditori) rispetto ai
concordati meramente liquidatori, come quello per cui è causa.
9 Ciò per un verso testimonia la cautela del legislatore unionale nell'estendere oltremodo il
sacrificio dei diritti dei terzi nell'ambito delle pur favorite soluzioni di risanamento delle imprese,
per altro verso induce a interpretare restrittivamente e rigorosamente i maggiori "spiragli"
lasciati aperti dalla normativa nazionale, in linea con il cd. obbligo di interpretazione conforme
che deriva dal principio di leale cooperazione ex art. 4, par. 3, T.U.E..
Le direttive invero, pur non essendo (come noto) direttamente applicabili negli ordinamenti
nazionali - per esserne forme e mezzi di attuazione rimessi alla discrezionalità degli Stati membri
(art. 288, par. 3, T.F.U.E.) - generano, sin dalla loro entrata in vigore, non solo l'obbligo del
legislatore nazionale di astenersi dall'adottare misure che possano compromettere il
conseguimento dei risultati perseguiti (cd. stand stil/), ma anche l'obbligo degli organi
giurisdizionali di interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla loro lettera e ratio,
obbligo gradualmente esteso dalle norme di recepimento all'intero diritto nazionale, anteriore o
successivo (cd. interpretazione conforme o adeguatrice), se non altro con riferimento ai principi
stabiliti dalla direttiva in modo preciso e incondizionato (cfr., ex multis, Corte Giust. 10 aprile
1984, e 13 novembre 1990, Marleasing;
5 ottobre 2004, Pfeiffer;
22 Per_2 Per_3
novembre 2005, Mangold;
15 aprile 2008, Impact;
19 gennaio 2010, Kücükdeveci; Cass. Sez. U,
27310/2008).
Le superiori considerazioni inducono a ritenere che, ove entrambi i contraenti non abbiano adempiuto la propria prestazione debba trovare applicazione l'art. 97 CCII.
Ed invero, posto che la richiesta di sospensione, non riguarda il contratto di finanziamento, ma la cessione del credito - vincolata a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma oggetto del finanziamento - il contratto di cessione del credito deve ritenersi ancora pendente con riferimento alle prestazioni di entrambe le parti: ciò in quanto il debitore/cedente
(IU) è tenuto a non ostacolare la cessione, in adempimento dell'obbligo di garanzia prestato con il contratto di finanziamento ed accettare che i pagamenti del suo debitore – con funzione
10 liberatoria - avvengano in favore del cessionario;
il creditore/cessionario ( è tenuto ad Parte_1
CO accettare i pagamenti che volta per volta vengono eseguiti dal debitore ceduto ( in esecuzione degli accordi intervenuti fra le parti con la cessione, imputando tali pagamenti a deconto del debito derivante dal contratto di finanziamento.
In altri termini, – in adempimento del contratto di finanziamento, ovvero a garanzia del CP_1
rimborso delle relative rate – ha ceduto, in favore dell'istituto erogatore ( , i crediti Parte_1
CO vantati nei confronti del proprio debitore ( , e maturati via via che incassava dallo stesso la controprestazione delle forniture di energia.
Non è pertanto revocabile in dubbio che il caso di specie, si collochi nell'ambito di applicabilità
dei commi 1 e 14 dell'art. 97 CCII,
3. La novità delle questioni trattate induce a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in persona del l.r.p.t., con atto depositato il 2/8/2024, avverso il Parte_1
decreto n. 67-1/2024 del Tribunale di Lecce, in data 16/7/2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) spese compensate;
3) dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228
(legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 13
marzo 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
11 Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott. Riccardo Mele
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 312 R.G. V.G. delle cause dell'anno 2024
TRA
c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche in Parte_1 P.IVA_1
via disgiunta, dagli avv.ti Giuseppe Iannaccone, Daniela Carloni e Concetta D'Arrigo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, al C.so G. Matteotti n.11, giusta procura allegata all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
E
1 in persona dell' rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Rucco, ed CP_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce, alla Via G. D'Annunzio n.73, come da mandato in atti;
-RECLAMATA-
NONCHÈ
in persona del l.r.p.t., COroparte_3
-RECLAMATA CONTUMACE-
E
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
All'udienza del 13/2/2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato dal Collegio e, acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/05/24, ai sensi degli artt. 97, commi 1-7, e 54, co.1, CCII, CP_1
in persona del l.r.p.t., chiedeva al Tribunale di Lecce – a tutela e garanzia della continuità
[...]
diretta e della sostenibilità del piano di ristrutturazione aziendale – la sospensione del contratto dell'08.04.2011, di cessione a (pro-solvendo e a garanzia del pagamento dei ratei Parte_1
del finanziamento a medio termine di Euro 5.300.000,00 ottenuto a luglio 2009) dei crediti
COr presenti e futuri che avrebbe maturato nei confronti del sino al 29 novembre 2025, CP_1
ordinando in via cautelare al (quale debitore ceduto) di versare il corrispettivo della CP_3
vendita di energia elettrica direttamente a CP_1
A fondamento della domanda, la ricorrente evidenziava: 1) che, in conseguenza del deposito della domanda prenotativa (ex art. 44 ccii), era decaduta dal beneficio del termine nei confronti CP_1
di per il contratto di finanziamento stipulato a luglio 2009, con conseguente Parte_1
cristallizzazione dell'intero credito (già scaduto e a scadere) pari a circa euro 2.400.000 da soddisfare in moneta concordataria;
2) che questo comporta la sopravvenuta non operatività della
2 collegata cessione di credito pro solvendo e a garanzia, intercorsa tra la stessa banca finanziatrice-
creditrice e la società finanziata cedente ( ; 3) che il contratto di cessione pro solvendo CP_1
e a garanzia, in virtù del diretto collegamento con il contratto di finanziamento (intercorso tra le medesime parti), è comunque soggetto alla disciplina prevista dall'art. 97 ccii, poiché il rapporto negoziale intercorso tra le parti rientra nella categoria dei “contratti pendenti”, ai sensi del comma
14, e deve essere oggetto di sospensione (ai sensi dei commi 1 e 7) in quanto la riscossione dei crediti da parte della banca finanziatrice-cessionaria interferisce e ostacola il progetto di risanamento e di superamento della crisi;
4) che, in adempimento del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 97 ccii, l'indennizzo dovuto alla cessionaria a fronte della Parte_1
sospensione del contratto di cessione, veniva determinato nella somma forfettaria di euro
200.000,00 (pari a circa n. 4 mensilità del finanziamento).
Costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda proposta da Parte_1 CP_1
evidenziando che: a) la cessione del credito in garanzia dà luogo alla trasmissione immediata, in favore del cessionario, del credito che ne costituisce l'oggetto, con la conseguenza che
CO legittimamente aveva percepito e stava percependo i contributi della a Parte_1
decurtazione del proprio credito verso il mutuatario;
b) la norma di cui all'art. 97 CCI è applicabile ai contratti (“pendenti”) ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali, da entrambe le parti, alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, mentre non trova applicazione quando il contraente in bonis abbia già interamente eseguito la propria prestazione ed invece l'altro, in concordato, non abbia ancora adempiuto;
c)
nel caso di specie, premesso che il contratto di mutuo era strettamente ed indissolubilmente collegato al contratto di cessione dei crediti, la aveva già interamente esaurito la propria CP_4
prestazione negoziale (versando la somma finanziata), per cui doveva ritenersi inammissibile la richiesta di sospensione formulata dalla ricorrente.
Con decreto n. 67-1/2024, in data 16/7/2024, il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale,
acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, disponeva la sospensione del contratto
3 di cessione (per notar , sottoscritto l'8 aprile 2011 tra e Persona_1 CP_1 CP_5
(oggi , e registrato in Palermo in data 8 aprile 2011 al n. 6569/1T, fino
[...] Parte_1
alla scadenza del termine per il deposito del piano;
confermava l'indennizzo di euro 200.000
quantificato dalla ricorrente ex art. 97, c. 3, CCII;
ordinava al quale debitore ceduto) CP_3
di versare, come da convenzione intercorsa con il corrispettivo della vendita di CP_1
energia elettrica a CP_1
In particolare, il Tribunale:
- osservava che, ai sensi dell'art. 97, comma 1 CCII, “i contratti ineseguiti o non
compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del
deposito della domanda di accesso al concordato preventivo” possono essere oggetto di sospensione su istanza del debitore, quando la loro prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione;
- richiamava il disposto dell'art. 97, comma 14, CCII nonché l'orientamento giurisprudenziale -sviluppatosi sotto la vigenza dell'art. 169-bis L.F.- secondo cui il contratto bancario “di anticipazione” è un “contratto pendente” “e, quindi, sospendibile,
nel caso in cui la banca -pur avendo erogato il credito all'imprenditore- non abbia ancora
provveduto all'incasso”;
- rilevava che, in questi casi, la banca non esaurisce “le sue obbligazioni mediante la mera
anticipazione dell'importo del credito, dovendo completare la prestazione di incasso in
virtù del mandato conferito, dare esecuzione alla compensazione e garantire un
comportamento diligente nella gestione dei rapporti continuando a garantire un servizio
di cassa entro il limite dell'importo pattuito”;
COr CO
- concludeva che, nel caso di specie, veva “il compito … di riscuotere dal le
somme dovute”, compito che, a giudizio del Tribunale, rientrava tra le prestazioni principali di cui all'art. 97, comma 1, CCII, “sicché l'operazione negoziale intercorsa tra
4 le parti va qualificata come contratto “pendente” ed è soggetta alla disciplina di cui
all'art. 97, c. 1 CCII”.
Avverso detto decreto, in persona del l.r.p.t., proponeva reclamo ex art. 97, co.5, Parte_1
e 124 CCII, con atto depositato in data 2/08/2024, per i motivi di seguito esposti.
in persona dell'A.U. p.t., costituendosi, instava per il rigetto dell'avverso reclamo CP_1
con vittoria delle spese del gravame.
Ancorché ritualmente citato non si costituiva, restando contumace. CP_3
Il P.G., con parere reso in data 13/08/2024, concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 13/2/2025 il Collegio, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, il reclamante deduce “erroneità e/o illegittimità
del decreto laddove ha ritenuto applicabile l'art. 97 CCII al COratto di Finanziamento ed alla
Cessione Crediti”.
Segnatamente evidenzia che per “contratto pendente” debba intendersi un negozio che, al momento della presentazione dell'istanza da parte del soggetto in concordato, sia ancora ineseguito o non completamente eseguito da “entrambe le parti contraenti” nelle sue prestazioni principali.
Rileva comesulla scorta di tale principio, codificato nel primo comma dell'art. 97 CCII, debba ritenersi pacifico che un contratto di finanziamento non possa essere oggetto di sospensione o scioglimento tutte le volte in cui l'erogazione del finanziamento medesimo -come nel caso di specie- sia integralmente avvenuta ad opera del soggetto finanziatore, e residui soltanto l'obbligo di restituzione di quanto mutuato da parte del soggetto finanziato.
Tale principio trova integrale applicazione ove la richiesta di sospensione/scioglimento, anziché
riferirsi al contratto di finanziamento, sia rivolta soltanto ad un contratto di cessione di crediti accessorio al primo. Ed infatti, in tali casi, è pacifico che i due negozi giuridici (finanziamento e
5 cessione crediti) non possano essere considerati separatamente ed in modo autonomo, poiché il contratto di cessione di crediti è strettamente collegato al contratto di finanziamento, in forza di un nesso sinallagmatico voluto dalle parti, e ravvisabile soltanto considerando il contratto di cessione di crediti in uno con il contratto di finanziamento.
Pertanto, tutte le volte in cui la banca ha esaurito la propria prestazione negoziale, erogando
il finanziamento, la richiesta di sospensione/scioglimento, ancorché rivolta alla sola annessa
cessione di crediti, non può essere accolta in ragione della suddetta unicità del complessivo
rapporto negoziale.
2. Il motivo non è meritevole di essere accolto.
Preliminare ad ogni valutazione, è la necessità di individuare l'ambito di operatività della norma di cui all'art. 97 CCII, la quale autorizza il debitore ammesso alla procedura concordataria a chiedere l'autorizzazione a sospendere un contratto pendente.
La questione de qua è riconducibile al dibattito che ha portato il legislatore a modificare nel 2015
la rubrica - da "COratti in corso di esecuzione" in "COratti pendenti" - e, soprattutto, il tenore del primo comma dell'art. 169-bis legge fall., chiarendo che deve trattarsi di «contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data di presentazione del ricorso» (s'intende) «da entrambe le parti», come si legge nell'incipit dell'analogo art. 72 legge fall., cui il legislatore ha evidentemente voluto uniformare il testo della norma in disamina.
Invero, una parte minoritaria di dottrina e giurisprudenza, ha sostenuto che, a differenza del fallimento, nel concordato preventivo dovrebbero ritenersi "pendenti", non solo i contratti bilaterali ineseguiti o parzialmente eseguiti da entrambe le parti, ma anche quelli unilaterali con obbligazioni ineseguite da una sola delle parti.
Secondo l'orientamento maggioritario, invece, i contratti pendenti nel concordato preventivo sarebbero solo quelli a prestazioni corrispettive che, nel momento in cui una delle parti presenti il ricorso ex art. 161 legge fall., per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo,
risultino ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti.
6 Tra i vari argomenti addotti a favore di quest'ultima tesi sono stati richiamati: a) l'argomento normativo, avendo la Relazione al d.l. 27 giugno 2015, n. 83 esplicitato l'intento di dare all'espressione "contratti pendenti", la stessa estensione di quella contenuta nell'art. 72 legge fall.,
sostituendola alla locuzione "contratti in corso di esecuzione", proprio per porre fine ai dubbi interpretativi sulla possibilità di sciogliere anche i contratti già interamente eseguiti da una delle parti;
b) l'argomento storico, per cui a un enunciato normativo deve essere attribuito lo stesso significato tradizionalmente e costantemente attribuito in passato agli analoghi enunciati regolatori della stessa materia, a tal fine constatandosi che, con l'espressione "contratti pendenti"
(e relative varianti lessicali), sono stati sempre designati i rapporti contrattuali bilaterali, in tutto o in parte ineseguiti da entrambe le parti al tempo del fallimento di una di esse;
c) l'argomento sistematico, in base al quale, se un rapporto contrattuale pendente con obbligazioni ineseguite da una sola delle parti, è assoggettato alle disposizioni di cui agli artt. 42 e 52 legge fall., quello stesso rapporto non può essere ricompreso tra quelli bilaterali, cui si applicano le regole di cui all'art. 72 legge fall.; d) l'argomento "prospettico", avendo il legislatore della riforma organica delle procedure concorsuali, dettato una disciplina sui contratti pendenti nel concordato preventivo che li definisce espressamente «contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali, da entrambi i contraenti, alla data del deposito della domanda di concordato» (art. 97, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio
2019 n. 14 - di seguito CCII la cui entrata in vigore è stata differita dal 14 agosto 2020 al 1
settembre 2021).
La tesi maggioritaria è stata avallata dalla S.C. (Cass. 11524/2020 e Cass.26568/2020), attraverso un condivisibile percorso argomentativo, così sintetizzabile: «a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 10 lett. a), D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 6
agosto 2015 n. 22 132, con il quale la locuzione “in corso di esecuzione”, presente nella rubrica dell'art. 169 bis legge fall., è stata sostituita da quella "pendenti", il legislatore ha voluto in modo inequivocabile ricondurre la nozione di contratti "pendenti", di cui all'art. 169 bis legge fall. a
7 quella di "rapporti pendenti "di cui all'art. 72 comma 1, legge fall., con la conseguenza che deve
farsi riferimento a fattispecie negoziali che non abbiano avuto compiuta esecuzione da
entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di concordato
preventivo»; «se è pur vero che l'art. 169 bis legge fall. non contiene un espresso richiamo ad
“entrambe le parti”, tuttavia l'utilizzo di una locuzione identica a quella della rubrica dell'art. 72
legge fall., non fa residuare alcun dubbio in ordine alla intenzione del legislatore, rivelata,
peraltro, dalla relazione alla legge di conversione, inequivocabile sul punto»; «dunque, alla luce anche della chiara formulazione legislativa (confermata anche all'art. 97 del nuovo Codice della
Crisi d'impresa e dell'insolvenza, che fa espresso riferimento ad "entrambe le parti"), l'art. 169
bis legge fall., non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria obbligazione».
La citata pronunzia ha altresì chiarito che, mentre a fronte di un contratto con immediata efficacia traslativa (come nell'ipotesi - ivi scrutinata - di cessione di credito a scopo di garanzia pro solvendo) gli effetti dell'operazione negoziale si esauriscono al momento del perfezionamento dell'accordo sicché «non si pone neppure la questione della "pendenza" del singolo contratto di anticipazione bancaria» - nel caso, invece, di contratto di «anticipazione bancaria con mandato all'incasso e patto di compensazione, non può parimenti ritenersi "pendente" la singola operazione di anticipazione, avendo la con l'erogazione della somma al cliente, già CP_4
compiutamente eseguito la propria prestazione», senza che a diversa conclusione possa indurre la presenza di una “prestazione aggiuntiva” rientrante nel sinallagma contrattuale, quale «la previsione a favore della di un mandato all'incasso, con patto di compensazione», CP_4
trattandosi di un mandato in rem propriam «esclusivamente finalizzato a realizzare la funzione di garanzia», sicché la banca ha solo l'onere, non già l'obbligo giuridico, di incassare presso il terzo il credito del cliente;
e, comunque, «anche ove si volesse ritenere che l'attività di incasso dei crediti del cliente verso i terzi, rientrasse tra le obbligazioni della banca, si tratterebbe comunque
8 di una prestazione di natura accessoria, non idonea ad incidere sulla nozione di compiuta esecuzione della prestazione a norma dell'art. 72 legge fall.».
Tale ultima precisazione, si pone in linea di continuità con la pertinente giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale ha più volte statuito che «ai fini dell'art. 72 legge fallimentare, per stabilire se al momento della dichiarazione di fallimento il contratto non sia stato eseguito da entrambe le parti, occorre avere riguardo alle obbligazioni fondamentali che a ciascuna di esse derivano dal negozio e non anche alle prestazioni accessorie» (la stessa Cass. 11524/2020
richiama Cass. n.3708/1983, «non disattesa da sentenze successive» e a sua volta conforme a
Cass. nn. 1007/1981, 2336/1975, 2248/1975, 3422/1974).
Detta riferita continuità si è inequivocabilmente proiettata nella norma di cui all'art. 97 del CCII,
la quale prevede, nella prima parte del decimo comma, che «salvo quanto previsto dall'art. 91,
comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo,
proseguono anche durante il concordato».
Non va poi trascurato (cfr., al riguardo, Cass.n.26568/2020) che nella recente "Direttiva (UE)
2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare
l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Dir.
(UE) 2017/1132" - entrata in vigore il 17 luglio 2019 e da recepire in linea di massima entro il
17 luglio 2021 - non è dato rinvenire una disposizione analoga all'art. 169-bis legge fall., che
consenta al debitore quantomeno la sospensione, se non anche lo scioglimento, dai contratti in
corso; e ciò nonostante il Titolo II della direttiva disciplini in modo analitico i «Quadri di
ristrutturazione preventiva» con riguardo ai concordati in continuità aziendale, che pure
dovrebbero offrire opportunità maggiori (a corrispondente detrimento dei creditori) rispetto ai
concordati meramente liquidatori, come quello per cui è causa.
9 Ciò per un verso testimonia la cautela del legislatore unionale nell'estendere oltremodo il
sacrificio dei diritti dei terzi nell'ambito delle pur favorite soluzioni di risanamento delle imprese,
per altro verso induce a interpretare restrittivamente e rigorosamente i maggiori "spiragli"
lasciati aperti dalla normativa nazionale, in linea con il cd. obbligo di interpretazione conforme
che deriva dal principio di leale cooperazione ex art. 4, par. 3, T.U.E..
Le direttive invero, pur non essendo (come noto) direttamente applicabili negli ordinamenti
nazionali - per esserne forme e mezzi di attuazione rimessi alla discrezionalità degli Stati membri
(art. 288, par. 3, T.F.U.E.) - generano, sin dalla loro entrata in vigore, non solo l'obbligo del
legislatore nazionale di astenersi dall'adottare misure che possano compromettere il
conseguimento dei risultati perseguiti (cd. stand stil/), ma anche l'obbligo degli organi
giurisdizionali di interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla loro lettera e ratio,
obbligo gradualmente esteso dalle norme di recepimento all'intero diritto nazionale, anteriore o
successivo (cd. interpretazione conforme o adeguatrice), se non altro con riferimento ai principi
stabiliti dalla direttiva in modo preciso e incondizionato (cfr., ex multis, Corte Giust. 10 aprile
1984, e 13 novembre 1990, Marleasing;
5 ottobre 2004, Pfeiffer;
22 Per_2 Per_3
novembre 2005, Mangold;
15 aprile 2008, Impact;
19 gennaio 2010, Kücükdeveci; Cass. Sez. U,
27310/2008).
Le superiori considerazioni inducono a ritenere che, ove entrambi i contraenti non abbiano adempiuto la propria prestazione debba trovare applicazione l'art. 97 CCII.
Ed invero, posto che la richiesta di sospensione, non riguarda il contratto di finanziamento, ma la cessione del credito - vincolata a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma oggetto del finanziamento - il contratto di cessione del credito deve ritenersi ancora pendente con riferimento alle prestazioni di entrambe le parti: ciò in quanto il debitore/cedente
(IU) è tenuto a non ostacolare la cessione, in adempimento dell'obbligo di garanzia prestato con il contratto di finanziamento ed accettare che i pagamenti del suo debitore – con funzione
10 liberatoria - avvengano in favore del cessionario;
il creditore/cessionario ( è tenuto ad Parte_1
CO accettare i pagamenti che volta per volta vengono eseguiti dal debitore ceduto ( in esecuzione degli accordi intervenuti fra le parti con la cessione, imputando tali pagamenti a deconto del debito derivante dal contratto di finanziamento.
In altri termini, – in adempimento del contratto di finanziamento, ovvero a garanzia del CP_1
rimborso delle relative rate – ha ceduto, in favore dell'istituto erogatore ( , i crediti Parte_1
CO vantati nei confronti del proprio debitore ( , e maturati via via che incassava dallo stesso la controprestazione delle forniture di energia.
Non è pertanto revocabile in dubbio che il caso di specie, si collochi nell'ambito di applicabilità
dei commi 1 e 14 dell'art. 97 CCII,
3. La novità delle questioni trattate induce a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in persona del l.r.p.t., con atto depositato il 2/8/2024, avverso il Parte_1
decreto n. 67-1/2024 del Tribunale di Lecce, in data 16/7/2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) spese compensate;
3) dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228
(legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 13
marzo 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
11 Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott. Riccardo Mele
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