Articolo 22 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1
Articolo 21
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20 gennaio 1981
Art. 22.
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' prorogato di novanta giorni.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1981
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