Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1999, n. 397
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Sentenza 16 gennaio 1999

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Ai fini della dichiarazione di fallimento, il passaggio dall'esercizio della impresa in forma individuale a quello in forma collettiva, pur nell'assunto della responsabilità della società di persone rispetto all'intera esposizione debitoria già facente capo al singolo imprenditore, non necessariamente comporta che all'insolvenza di quest'ultimo corrisponda quella della società, la cui sussistenza deve, invece, essere concretamente accertata dal giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1999, n. 397
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 397
    Data del deposito : 16 gennaio 1999

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