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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 744/2023 R.G. promossa
DA
( ) nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Per_1 C.F._2
Renato Torrisi
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ) in persona del legale rappresentante p.t., anche nella affermata P.IVA_1
qualità di mandatario di rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Francesco Velardi
Appellato
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 786/2023 dell'1.03.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da Per_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2022 0003455946, notificato il 15.09.2022, con il quale l' aveva richiesto il pagamento della somma di euro 35.489,64 CP_1
a titolo di contributi, sanzioni e accessori dovuti alla gestione commercianti per il periodo gennaio 2015 - dicembre 2020.
Dato atto della tempestività dell'opposizione e ritenuta la legittimazione passiva dell'ente previdenziale alla luce dei principi affermati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 7514/2022, il primo giudice rilevava che l' aveva eseguito lo sgravio dei contributi richiesti con CP_1
l'avviso di addebito afferenti il periodo successivo alla cancellazione della società - di cui la ricorrente era socia Parte_2
amministratrice e liquidatrice dall'8.10.2015 -, avvenuta, come da documentazione in atti, il 14.09.2016 con la cancellazione della partita IVA, comunicata all'Agenzia delle Entrate.
Nel resto, premesso che i contributi residui non oggetto di sgravio riguardavano, per il 2016, quelli dovuti in riferimento ai periodi anteriori alla cancellazione e, per il 2015, quelli relativi al periodo intercorso dall'1/2015 al
3/2015 e che in ordine a tutti i contributi residui la ricorrente aveva eccepito la prescrizione, rilevava che, data la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale (per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), la data di maturazione della prescrizione era slittata in avanti di 311 giorni e, per conseguenza, alla data di notifica dell'avviso di addebito, i contributi richiesti per l'anno 2016 non oggetto di sgravio non erano prescritti.
Annullava pertanto l'avviso di addebito limitatamente ai crediti sgravati dall' nel provvedimento di sgravio parziale (datato 9.12.2022) e CP_1 3
dichiarava estinti per prescrizione i crediti portati dall'avviso di addebito impugnato afferenti al periodo dall'1/2015 al 3/2015; dichiarava dovuti i crediti residui anno 2016 non oggetto di sgravio.
Compensava tra le parti le spese processuali, ritenendo sussistere eccezionali ragioni (parziale riconoscimento delle ragioni della ricorrente, come da provvedimento di sgravio parziale;
estinzione per prescrizione delle contribuzioni afferenti al periodo dall'1/2015 al 3/2015).
Avverso la sentenza proponeva appello parziale, con atto del 31 agosto 2023,
, nella qualità di erede di;
resisteva al gravame Parte_1 Per_1
l'ente previdenziale.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza per omessa pronuncia sull'eccepita prescrizione dei contributi richiesti per il periodo 4/2015 - 12/2015.
Lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'avviso di addebito impugnato aveva ad oggetto non soltanto i contributi e le sanzioni relativi al periodo 1/2015 - 3/2015, ma anche quelli relativi al periodo 4/2015 -
12/2015. Rileva che in relazione a tali importi la de cuius aveva insistito nell'eccezione di prescrizione, trattandosi di contributi relativi al 2015 per i quali l' , a parere dell'appellante, non avrebbe fornito prova di regolare CP_1
notifica di atti interruttivi.
Chiede quindi l'annullamento dell'avviso di addebito anche in relazione ai contributi relativi al periodo 4/2015 - 12/2015.
2. Con il secondo motivo impugna la statuizione relativa al riparto delle spese di lite. 4
Lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. rilevando che non ricorrevano né le ipotesi tassative previste per la compensazione delle spese del giudizio
(assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti), né eventuali altre gravi ed eccezionali ragioni, come richiesto dalla Corte costituzionale (sent. n. 77/2018).
Aggiunge che la compensazione delle spese risulta in contrasto anche con il principio di causalità, in quanto la de cuius aveva fornito idonea documentazione a sostegno dell'opposizione, facilmente reperibile dall' , CP_1
il quale, tuttavia, ha notificato l'avviso di addebito per contributi relativi a periodi in cui l'attività della società risultava cessata costringendo la contribuente a ricorrere al Tribunale e non ha provveduto allo sgravio degli importi relativi al 2015, seppur prescritti.
2.1. Contesta altresì la disposta compensazione delle spese, motivata dal primo giudice in ragione del “parziale riconoscimento delle ragioni del contribuente”.
Evidenzia che l' aveva richiesto un importo iniziale di euro 35.489, 64, CP_1
per il periodo 1/2015 - 12/2020, che risulta ridotto a euro 3.979,48 (considerato anche l'errore di omessa pronuncia in relazione ai crediti 04/2015 -12/2015) e che, secondo le Sezioni Unite (sent. n. 32061/2022), l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e può giustificare la compensazione totale o parziale soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c., nella specie assenti.
Chiede, pertanto, condannarsi l al pagamento delle spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. L'appello è infondato.
4. È infondato, anzitutto, il primo motivo di gravame. 5
Come evidenziato dall'appellante, l'avviso di addebito riguardava, invero, anche i periodi contributivi 4/2015-12/2015.
I relativi crediti, tuttavia, considerata la data di scadenza di pagamento delle rate, alla data di notifica dell'atto impositivo (15.09.2022, per come incontestatamente accertato dalla sentenza impugnata) non erano prescritti, atteso l'atto interruttivo - notificato, in data 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 34/2020, conv. nella legge n. 77/2020 - costituito dalla comunicazione alla de cuius della sua avvenuta iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, con conseguente obbligo di “versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996
n. 662) … con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2015” (cfr. fascicolo ). CP_1
E invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, dal collegio condiviso, “Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto" (v. Cass. n. 24054 del 25/11/2015).
L'atto notificato il 31.07.2020 possiede, invero, tutti i requisiti per valere come atto interruttivo della prescrizione, contenendo la chiara indicazione del fatto costitutivo della pretesa contributiva - ovvero l'iscrizione nella gestione commercianti - e della decorrenza dell'imposizione contributiva. La natura di atto interruttivo del decorso della prescrizione non è poi esclusa dalla mancata indicazione dell'importo del credito preteso. La contribuzione dovuta alla gestione commercianti è parametrata al reddito dell'impresa e a criteri di legge,
e pertanto il debitore si trova nella condizione di poterla quantificare autonomamente.
Recentemente la Suprema Corte (ord. n. 24913/2022) ha in ogni caso 6
ulteriormente ribadito - richiamando un proprio precedente in termini (Cass.,
n. 15766/2006) - che “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art.
2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”.
Con la comunicazione notificata il 31.07.2020, l' ha chiaramente CP_1
esercitato il proprio diritto di ottenere il versamento dei contributi nei confronti del debitore inadempiente, interrompendo così il termine di prescrizione.
5. È parimenti infondato il secondo motivo di gravame.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 32061/2022, pur richiamata dalla difesa dell'appellante), “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nella specie, non si era in presenza (in primo grado) di domanda articolata in più capi o di una pluralità di domande contrapposte, avendo ad oggetto il ricorso in opposizione unicamente la richiesta di annullamento dell'avviso di addebito impugnato. Per conseguenza, non avrebbe certamente potuto essere condannato al pagamento delle spese processuali l' , parzialmente CP_1
vittorioso, bensì semmai - avendo riguardo al minor importo effettivamente dovuto - l'opponente.
6. L'appello va pertanto rigettato. 7
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornati al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia
(devolutum in appello) e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPS delle spese processuali del grado, che liquida in euro 1.458,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%).
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese