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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4393 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 7433/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata C.F._2
all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Antonio Ascolese, presso il cui studio, sito in Sarno alla via Prolungamento Matteotti n. 19, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA: ) in persona
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luigi Amendola, presso il cui studio, sito in alla via Giovanni Angelo Papio n. 35, Pt_1
elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
E
(P.IVA: ), in persona legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., e per essa quale procuratrice e mandataria Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti CP_3
conferita con atto per Notar in Velletri del Persona_1
23/09/2013, Rep. n. 64574, Racc. n. 19587, dall'Avv. Antonella Merola, presso il cui studio, sito in alla via A. Lerro n. 6, elettivamente Pt_1
domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 02/7/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato e Parte_1
hanno proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Parte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 834/2021, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'opposta, della somma pari ad €
121.343,36 quale debitoria derivante dal contratto di mutuo chirografario n.
020/118861 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Gli opponenti hanno dedotto: che della notifica di tale Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. hanno avuto conoscenza soltanto il 10/9/2021, allorquando, recandosi presso l'Istituto di credito per compiere alcune operazioni, sono stati informati non solo dell'avvenuta notificazione del provvedimento monitorio, ma anche dell'atto di precetto e del successivo pignoramento immobiliare;
che con PEC del 13/9/2021 l'Avv. Luigi
Amendola inviava al loro procuratore costituito le scansioni conformi agli originali in suo possesso degli atti notificati ex art. 143 c.p.c.; che, dunque,
è da tale data che è possibile computare il “dies a quo” per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.; che la notificazione del Decreto Ingiuntivo effettuata dall'Ufficiale Giudiziario nei loro confronti è affetta da nullità; che, infatti, nonostante essi risiedessero in Sarno alla via Sarno-Palma n. 115, come da certificazione rilasciata dall'Ufficio anagrafe del Comune di Sarno,
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza l'Ufficiale Giudiziario in calce alla relata dava atto che a tale indirizzo non aveva potuto notificare in quanto il nome dei sigg.ri e Pt_2 Pt_1
non era presente sui citofoni e sulle cassette postali, e che non c'era nessuno per assumere informazioni;
che come se non bastasse, nonostante l'impossibilità temporanea di effettuare la notifica (circostanza per la quale l'Ufficiale giudiziario avrebbe dovuto quantomeno effettuare il deposito dell'atto ex art. 140 c.p.c.), l'Ufficiale giudiziario su impulso della ha CP_1
poi provveduto, in data 30/4/2021, ad effettuare un secondo accesso sul luogo di residenza, notificando il Decreto Ingiuntivo ai sensi dell'art. 143
c.p.c., benchè sulla via Sarno-Palma vi siano due insigne recanti la ditta
“PENSIONE SALERNO”, una delle attività della famiglia Per_2
, presso la quale, se l'Ufficiale Giudiziario avesse effettivamente
[...]
svolto le indagini indicate nella precedente relata di notifica del 15/4/2021, avrebbe potuto tranquillamente assumere tutte le informazioni necessarie per la notifica dell'atto a mani degli opponente;
che, dunque, atteso che presupposto per la notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. è la mancata conoscenza della residenza, Dimora o domicilio del destinatario e che tale ignoranza sia dovuta ad una situazione oggettiva tale da non poter essere superata attraverso le indagini da svolgere con l'ordinaria diligenza, ne consegue che l'Ufficiale giudiziario non ha asvolto le accurate indagini per individuare il luogo della notifica, con conseguente nullità della notifica ex art. 143 c.p.c.; che, peraltro, alla via Sarno-Palma, si trova fin dagli anni '80
l'arcinota “PENSIONE SALERNO”, attività ricettivo-alberghiera degli opponenti;
che tale attività è chiaramente indicate su due insigne recanti la ditta “PENSIONE SALERNO”; che tale insegna si trova in prossimità dei numeri civici 112 e 115 di via Sarno-Palma; che con la presenza di simili elementi identificativi su via Sarno-Palma di Sarno, sarebbe stato facilmente possibile assumere informazioni e provvedere, se non alla notifica a mani proprie, alla notifica del Decreto Ingiuntivo ex art. 140 c.p.c.; che dalla
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario non si evincono le indagini che l'hanno indotto a ritenere come definitiva ed oggettiva tale assenza sul luogo della notifica;
che, nel merito, nonostante la Banca avesse provveduto ad instaurare il procedimento monitorio, ha comunque continuato a svolgere le trattative con gli opponenti, ingenerando in loro l'affidamento sulla desistenza dall'azione, che fino al 13/9/2021 è stata ignorata da loro;
che la ha indotto in loro il legittimo affidamento circa la rinegoziazione del CP_1
mutuo mediante un significativo abbassamento dell'entità delle rate, con conseguente prolungamento del piano di rientro;
che tale comportamento integra una pratica commerciale scorretta, da sanzionare;
che la ha CP_1
abusivamente incassato la cambiale pagabile “a vista”, da loro sottoscritta,
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di mutuo.
In virtù di quanto innanzi esposto e Parte_1 Parte_2
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 834/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ANTONIO
ASCOLESE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
deducendo: che l'opposizione è inammissibile, avendo i sigg.ri e Pt_1
proposto opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. innanzi al Pt_2
Tribunale di Nocera Inferiore, deducendo la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
che tale opposizione ha comportato la sanatoria del dedotto vizio di notificazione, applicandosi anche alla detta ipotesi l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., a mente del quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
che parte opponente non ha contestato il credito azionato in via monitoria;
che l'eccezione di nullità della notificazione del Decreto
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza Ingiuntivo è infondata;
che, infatti, essa si fonda sulla apodittica affermazione che il processo notificatorio sarebbe da considerarsi nullo perché gli opponenti sarebbe stati reperibili presso la Pensione Salerno, struttura ricettiva ubicata in Sarno alla via Sarno Palma n. 112/115, come da estratto di Google Maps ritraente l'insegna, peraltro del tutto generica, della Pensione Salerno ubicata, secondo il medesimo, al civico 112/115;
Innanzitutto, la pensione è ubicata alla via Sarno Palma ma al Pt_1
diverso civico n. 109; che gli opponenti omettono di considerare che nella relazione di notificazione, effettuata il 15/4/2021, l'Ufficiale Giudiziario attesta che non ha potuto notificare, stante la mancata presenza dei nomi dei rispettivi destinatari sui citofoni e sulle cassette postali, per cui la sua condotta è stata diligente, atteso che non potendo egli notificare gli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c., ha provveduto ad effettuare la notifica ex art. 143 c.p.c.; che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, essa non ha tenuto un comportamento scorretto;
che essa, infatti, ancor prima di agire “in executivis” nei confronti dei sigg.ri Pt_1
e , nonostante il perdurante inadempimento dei debitori ingiunti, Pt_2
solo un anno più tardi, provvedeva a comunicare con lettera a mezzo raccomandata a/r nr. 15456164472-3 dalla sig.ra Pt_3 Parte_2
ed dal sig. il 05/2/2021, la risoluzione del
[...] Parte_1
contratto di mutuo chirografario n. 020/118861/36, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto e della decadenza dal beneficio del termine invitando i debitori al pagamento dell'importo di €
121.343,36 nei 15 giorni allora decorrenti con avvertimento che in mancanza avrebbe provveduto alla scritturazione a sofferenza con automatica segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia; che, rimaste insolute le rate mensili con decorrenza dal 21/2/2020, ha attergato il pagherò cambiario per l'importo di € 121.343,36, pari al totale dell'esposizione debitoria risultante al 02/2/2021 (quale debito residuo alla
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza data dell'ultima rata scaduta e non pagata del 21/1/2021), decurtando la somma di € 27.101,44; che essa è creditrice nei confronti degli opponenti della complessiva somma di € 121.343,36, oltre interessi al tasso convenzionale sulla sorta capitale dal 02/2/2021 e sino al soddisfo, e comunque con la specifica indicazione che la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.
n. 108/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite che la misura sia pari al limite medesimo;
che tale credito trae origine dall'effetto cambiario bollato a tergo per € 15,00 ed emesso a il Pt_1
21/5/2019 dai sigg.ri e , pagabile “a Parte_2 Parte_1
vista” per la somma di € 148.444,80 in favore della
[...]
a garanzia del contratto di mutuo Controparte_4
chirografario n. 020/118861 sottoscritto a il 21/5/2019 dagli Pt_1
opponenti, con il quale la Controparte_4
mutuò la somma di € 136.000,00 da accreditarsi, come in effetti è avvenuto, sul conto corrente n. 020/347041/72, da restituirsi in n. 60 rate posticipate comprensive di capitale ed interessi la prima con scadenza al
21/6/2019 secondo il piano di ammortamento approvato e sottoscritto dalle parti e di cui si allega l'estratto conto ex art. 50 T.U.B., nonché l'estratto conto del c/c. n. 020/347041/72, attestante l'avvenuta erogazione della somma mutuata;
che con comunicazione inviata a mezzo PEC il
08/2/2021, la sig.ra ha richiesto alla Banca la Parte_2
rinegoziazione del piano di rientro del contratto di mutuo chirografario n.
020/118861/36 stipulato a il 21/5/2019 per l'importo originario di Pt_1
€ 136.000.00, la quale è stata interamente rigettata dalla ricorrente CP_1
perché non supportata da alcuna garanzia a fronte della dichiarata incapacità economica.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ha Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 834/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del Decreto Ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. ed assegnava alla parte opposta il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 30/1/2022 da parte opposta).
Con comparsa depositata telematicamente il 05/7/2022 si costituiva in giudizio la quale procuratrice e mandataria di Controparte_2
deducendo: che in data 16/11/2021 essa ha concluso, CP_3
tra l'altro, con l'opposta, un contratto di cessione di crediti “in blocco”, come da avviso di cessione di crediti pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25/11/2021; che in forza di tale contratto essa ha, pertanto, acquistato “pro soluto” dalle
Banche cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e vantati verso debitori classificati “a sofferenza”; che, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, essa (anche in nome e per conto della Banca Cedente) ha reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti interessati;
che, dunque, essa è succeduta, a titolo particolare, nelle ragioni di credito rappresentate dai crediti già di titolarità delle Banche cedenti, ad esclusione delle passività esistenti in relazione ai medesimi;
che, al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, essa con atto autenticato in data 01/12/2021, Rep. n. 309339, Racc. n.
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza 39756 per Notar di Pordenone, registrato a Pordenone il Persona_3
09/12/2021al n. 20243 Serie 1T, ha conferito procura speciale alla mandataria affinché provveda a compiere, in nome e per CP_3
conto della mandataria ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la mandante è o sarà titolare, ivi comprese legali, esecutive e/o concorsuali, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie costituite a favore delle cedenti ovvero di fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico di cui sopra, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge;
che tra i crediti da essa acquistati sono compresi quelli di cui al presente giudizio, dalla cedente
[...]
azionati, originariamente in Parte_4
sede monitoria, nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
[...]
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ha Controparte_1
concluso riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte opposta.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 02/7/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULL'AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE
1. - In via del tutto preliminare occorre scrutinare il profilo relativo
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza all'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. spiegata dagli opponenti.
Il Codice di rito, infatti, subordina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla sussistenza di due elementi, che devono ricorrere cumulativamente: la scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva avverso il
Decreto Ingiuntivo e l'esistenza di un'irregolarità della notificazione oppure di una circostanza integrante gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore. Pertanto, in assenza di anche solo uno dei presupposti di cui sopra, l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650
c.p.c. va dichiarata inammissibile ed è precluso al Giudice l'esame del merito della stessa.
Venendo ora al caso di specie, risulta provato documentalmente ed incontestato tra le parti che il Decreto Ingiuntivo n. 834/2021 è stato emesso dal Tribunale di Salerno in data 03/4/2021 e notificato ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. agli opponenti in data 15/4/2021 – 22/4/2021, ragion per cui, essendo stata l'opposizione tardiva proposta soltanto in data
29/9/2021, è evidente che sussista il presupposto legale della scadenza del termine ex art. 641, co. 1, c.p.c. di 40 giorni per proporre tempestivamente opposizione.
Tuttavia nella fattispecie concreta difetta l'ulteriore requisito dell'assenza di conoscenza del provvedimento monitorio da parte degli opponenti a causa della nullità della notificazione del Decreto Ingiuntivo stesso.
Invero, risulta documentalmente provato che l'Ufficiale Giudiziario a ciò incaricato dalla Banca opposta ha tentato la notifica presso la residenza dei sigg.ri e presso l'indirizzo risultante dal certificato Pt_2 Pt_1
anagrafico di questi ultimi, in Sarno alla via Sarno-Palma n. 115, ma che non ha potuto eseguirla poiché, come riportato nella relata di notificazione,
“Sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]
(SA) alla via Sarno Palma 115, anzi, non ho potuto notificare in quanto il nome della destinataria non è presente sui citofoni e cassette postali,
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza nessuno ivi per assumere informazioni 15/04/2021 – Sig. , Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla via Sarno Palma
115, ci si riporta alla prima relata, 15/04/2021” (cfr. all. 3 della produzione di parte opponente).
Da tanto consegue, dunque, che non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto i sigg.ri e presso il loro indirizzo di residenza, come Pt_2 Pt_1
risultante dal certificato dell'anagrafe (cfr. all. 3 della produzione di parte opponente) e non avendo ivi rinvenuto il nominativo dei destinatari della notifica, odierni opponenti, né sui citofoni, né sulle cassette postali ed avendo dato atto di non avere rinvenuto nessuno per assumere informazioni, la notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. è stata validamente da questi effettuata.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n.
10912/2017) è costante nel ritenere che “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).”. Di talchè, avendo
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza l'Ufficiale giudiziario provveduto ad effettuare le ricerche in base alle risultanze anagrafiche del Comune di Sarno e non avendo rinvenuto nessuno che potesse fornire ulteriori informazioni sul luogo, ha provveduto a notificare il Decreto Ingiuntivo in forza del disposto dell'articolo 143 c.p.c.
Stante la regolarità del Decreto Ingiuntivo n. 834/2021, ne consegue che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. spiegata dagli opponenti va dichiarata inammissibile.
Dall'inammissibilità dell'opposizione consegue la conferma integrale del
Decreto Ingiuntivo n. 834/2021.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
2. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'inammissibilità dell'opposizione, sono poste quindi a carico di e in Parte_2 Parte_1
solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 121.343,36, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, second i parametri del D.M. n. 55/2014 (come modificato con
D.M. n. 147/2022( in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), nonché € 504,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(consistente nella sola fase dell'attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
4. - Inoltre, stante il disposto dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 30/1/2022), i sigg.ri Parte_2
e vanno condannati al versamento all'entrata del
[...] Parte_1
bilancio dello Stato di una somma pari al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio.
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'opposizione inammissibile e, per l'effetto, conferma il
Decreto Ingiuntivo n. 834/2021;
2) Condanna e alla refusione, Parte_2 Parte_1
in favore della
[...]
e della Controparte_1 [...]
e per essa quale procuratrice e mandataria Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_3
7.556,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A e C.P.A.;
3) Condanna e al versamento, Parte_2 Parte_1
in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 03/11/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 7433/2021 - Sentenza