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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.301/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) c.f. COroparte_1 P.IVA_1 COroparte_2
con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio COroparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO LA IA
RZ CHIAMATO
Oggi 15/04/2025 ad ore 14.36 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA OSCAR per il terzo chiamato l'avv. Umberto Scarfò in sostituzione dell'avv. DI TORO
LA IA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare: 1) accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge CP_ e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per la convenuta per il periodo dal 1.8.2018 al
14.4.2019 e dal 12.1.2020 al 31.12.2021 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2) accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa 3) accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Tras. Sped. in premessa indicato e CP_5
comunque applicare al predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal
CCNL sopra citato;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di
E.a.r. - Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario, TFR ed errato inquadramento, conseguentemente, 5) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 19978,48 lorde di cui €
19446,11 lorde a titolo di differenze retributive e € 532,37 lorde per trattamento di fine rapporto, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità 6) in ogni caso, condannare le convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare parte convenuta al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del
CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. 7)
Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e iva 22% di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale diretta sui fatti narrati nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi.
PARTE RESISTENTE COroparte_6
In via preliminare 1) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di COroparte_7 C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via
[...] P.IVA_3
Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420
c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 2) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e al pagamento della minor somma che sarà COroparte_2 CP_1
ritenuta di giustizia e, per nei limiti della responsabilità solidale;
Nei confronti del CP_1
Terzo Chiamato: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi C.F. / P.I.V.A. CP_1 COroparte_7
, con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia CP_1
conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
RZ CHIAMATO COroparte_7
in principalità 1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di COroparte_7
anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle
[...]
domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare
[...]
al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di COroparte_7 giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 301/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) e on il COroparte_1 P.IVA_1 COroparte_2 patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR
PARTE RESISTENTE
E
c.f. ) con il patrocinio COroparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO LA IA
RZ CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per il cui Parte_1 accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente della (d'ora in avanti COroparte_2
anche soltanto ) dal 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 12/1/2020 al 31/12/2021 presso lo CP_2
stabilimento sito in Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti anche soltanto;
CP_1 COroparte_1 CP_1
di essere stato assunto con inquadramento al livello 6J fino al 30/9/2020 sebbene avesse sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute e la terza chiamata si sono costituite in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva innanzitutto che è incontestato che il ricorrente abbia svolto sin dalla sua assunzione le mansioni di addetto al picking occupandosi delle mansioni puntualmente descritte dalla parte convenuta ai punti 17, CP_2
18 e 19 della propria memoria di costituzione.
È documentato che in base alle previsioni del CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e d'ora in avanti anche soltanto CCNL) appartengono al 5° liv. “I lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi […] attività di preparazione degli ordini
(Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.)” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
La società datrice di lavoro ha allegato e dedotto che in base allo stesso CCNL
l'inquadramento del lavoratore risulta essere stato corretto.
In particolare, è stato allegato che
- la declaratoria del livello 6°J, prevede che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- la declaratoria del livello 6°J, prevista dall'Accordo di rinnovo del CCNL Logistica,
Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017 (cfr. doc. n. 20 fascicolo ), CP_2
riprendendo la declaratoria del livello 6°J del precedente CCNL 2013, specifica che il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo le seguenti tempistiche: - Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2018; - dopo 18 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2019; -
Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2020; - che la scheda sintetica esplicativa allegata al CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (cfr. doc. n. 21 fascicolo resistente), dispone che “in seguito alla stipula del Ccnl
26.1.2011, sono introdotti i nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello 6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b.
Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci
Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta”.
Pertanto, le resistenti hanno dedotto che il ricorrente essendo stato assunto in data 1° agosto 2018 è stato correttamente inquadrato nel livello 6J, il quale è stato mantenuto per il periodo di inserimento previsto dal CCNL.
2.1. La deduzione non merita accoglimento.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che la dichiarazione a verbale svolta dalle
Associazioni cooperative, con la quale hanno inteso chiarire che il livello 6j ed il 6s sono livelli di inserimento per i Soci cooperatori non ha natura negoziale e, quindi, vincolante per i lavoratori.
Invero, si tratta di una dichiarazione unilaterale.
In ogni caso la previsione deve essere interpretata in combinato con la declaratoria del
6° livello e di quello 6J.
Invero appartengono al livello 6 i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi Operai: - attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.”
Appartengono, invece, al livello 6J i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo
24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Il ricorrente non ha mai svolto le mansioni specificate nei livelli anzidetti.
Le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.8.2018, come dettagliate dianzi, sono sussumibili nel superiore 5° livello rivendicato avendo egli fatto l'attività di prelevamento della merce con l'utilizzo di carrelli elettrici.
Ne consegue che l'assegnazione alle mansioni superiori è avvenuta con esclusività.
Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 2103 cod. civ. in base al quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 7 del CCNL prescrive che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.”
Si ritiene che la previsione del CCNL circa il necessario periodo di inserimento non possa trovare un'applicazione generalizzata per tutti i dipendenti neoassunti dalla cooperativa ma che la stessa debba riguardare solo coloro che sono in grado di svolgere solo le mansioni di cui ai livelli 6s e 6j.
A sostegno della conclusione si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. la sentenza di questo Tribunale n. 60/2024 del 5 novembre 2024: “I livelli di inserimento riguardano coloro che sono assunti per svolgere le mansioni ivi esposte e non certo coloro che sono assunti per svolgere mansioni diverse e superiori, e sono definiti di
“inserimento” semplicemente perché prevedono che i neoassunti restino inquadrati nei relativi livelli soltanto per un periodo predeterminato dal CCNL (che secondo le parti sociali
è idoneo a far acquisire al neoassunto la necessaria formazione e pratica professionale) e dagli accordi sindacali, dovendo poi essere inquadrati nel livello superiore (24 mesi se si tratta di apprendisti che poi dovranno essere inquadrati nel livello superiore, e 30 mesi se si tratta di non apprendisti che a loro volta, trascorso questo periodo, dovranno essere inquadrati nel livello superiore). E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte. Deve dunque certamente escludersi che le previsioni specifiche richiamate dai resistenti possano interpretarsi nel senso di ritenere sempre necessario svolgere un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere
l'inquadramento nel 5° livello. A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura (facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili. Come è già stato osservato in giurisprudenza, “l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il socio lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione carichi, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, è in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate. […] E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte” (così, in parte motiva, Corte d'Appello
Brescia Sez. lavoro, Sent., n 218 del 12/12/2022). E' stato altresì condivisibilmente osservato che la dichiarazione in calce al verbale di accordo del 8 maggio 2015 “lungi dall'essere concordata con i sindacati firmatari dell'accordo, risulta una mera dichiarazione unilaterale delle Associazioni Cooperative […] in quanto tale non idonea a derogare a quanto stabilito nel CCNL” (così Tribunale Firenze sez. lav., 10/06/2022, n. 424). Si ribadisce con forza che
l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, sia in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate.
Come espressamente affermato dalla C.d.A di Brescia in analoga fattispecie, “..il fatto che secondo le declaratorie contrattuali i livelli 6J e 6S, corrispondenti alle mansioni più semplici, costituiscano i livelli di inserimento dei soci lavoratori neoassunti, certo non legittima l'inquadramento nei livelli 6J e 6S di nuovi soci lavoratori che sin dall'assunzione siano addetti allo svolgimento dimansioni più complesse..” (C.d.A. Brescia, sentenza n. 24 del 3.2.2022).
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 5° livello nel periodo compreso tra il 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 4/2/2020 al 30/9/2020.
3. Parte ricorrente ha anche allegato l'avvenuta corresponsione da parte del datore di lavoro di una retribuzione ordinaria inferiore al numero di ore contrattualmente pattuite.
La lettera di assunzione prodotta dal ricorrente (cfr. doc. n. 14 fascicolo ricorrente) prevede sì una paga oraria ma al punto 7 del contratto è stabilita la durata dell'orario di lavoro nella misura di 39 ore settimanali corrispondenti a 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana in adesione, peraltro, a quanto previsto dal contratto collettivo.
L'art. 9 del CCNL prevede infatti che l'orario normale di lavoro è pari 39 ore settimanali.
Parte ricorrente ha allegato e documentato che per alcune mensilità l'ammontare delle ore lavorate e retribuite è stato inferiore a quello contrattualmente previsto.
L'art. 3 della legge n. 142 del 2001 stabilisce che “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore”.
La disposizione è espressamente richiamata dall'art. 7 del Decreto-Legge 31 dicembre
2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51).
Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. Cass. n. 5189/2019).
In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 17583/2014, 19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.
Deve, pertanto, ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione. Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è peraltro consentito al datore di lavoro di ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Le cooperative, al pari delle altre imprese, devono garantire ai soci lavoratori,
l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito, a meno che non esistano accordi collettivi che prevedano un orario multiperiodale o situazioni di reale crisi aziendale deliberate dall'assemblea e comprovate da una riduzione del fatturato (cfr. trib. Milano sez. lavoro sent. 19.4.2013; Trib Milano sez. lavoro 19.9.2014; Trib Milano sez. lavoro sent.
11.6.2013; Trib Milano sent del 20.4.2021; Trib. Milano Sent n° 600/2021 e sent. Trib. di
Milano n. 5160 del 2024).
Sul punto, si è pronunciato anche l'intestato Tribunale con la pronuncia dianzi evidenziata.
Con riferimento alla questione degli scatti di anzianità e del calcolo del TFR, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia della Corte di appello di
Milano (n. 1027/2024) la quale ha ritenuto fondato l'assunto del lavoratore in forza delle espresse previsioni del CCNL del settore applicato, così motivando: “Nel disciplinare la composizione della retribuzione globale mensile dei lavoratori, l'art. 61 del CCNL oltre a disporre che in tale retribuzione rientrano anche “ eventuali aumenti periodici di anzianità “ precisa che “ La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168”.
Tale retribuzione globale è poi a base della tredicesima e quattordicesima mensilità ai sensi degli articoli, correttamente richiamati dall'appellante, 18 e 19 del CCNL . Risulta pertanto dalle disposizioni del CCNL richiamate che i ratei degli istituti differiti debbano essere conteggiati sulla base dell'orario contrattuale individuale e non sulla base delle ore effettivamente svolte. In forza poi della disciplina prevista dall'art. 37 del CCNL il TFR deve essere calcolato avendo riguardo alla retribuzione maggiorata non solo della tredicesima e quattordicesima, ma anche degli aumenti periodici di anzianità e sulla scorta dell'orario contrattuale”.
Sussiste in definitiva il diritto del ricorrente ad essere retribuito per un ammontare di tempo pari a 39 ore alla settimana, eccezion fatta per i periodi di sospensione imputabili a vicende e/o iniziative del lavoratore.
3.0.1. Detta statuizione ha effetti conseguenti anche sugli istituti di seguito elencati.
Sussiste il diritto del ricorrente a vedere rideterminate la 13^ e 14^ mensilità per ciascuna annualità in conseguenza del suo diritto a vedersi riconosciuta una retribuzione globale di fatto che sia almeno corrispondente a quella dovuta per 39 ore lavorative settimanali.
3.0.2. Parimenti deve essere accolta la domanda di rideterminazione del trattamento di fine rapporto.
3.1. È stato anche richiesto il pagamento delle prestazioni equivalenti previste per la mancata adesione della società AN agli enti bilaterali previsti dal CCNL.
La convenuta ha allegato di aver attivato l'adesione dal mese di gennaio del 2021 alla Parte
. d alla CP_8 CP_9
Parte
Per la mancata iscrizione al fondo sanitario . ARTI l'accordo del 3 dicembre 2017 prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione"
(E.a.r.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità.
Allo stesso tempo era stato previsto che l'azienda che ometta il versamento della
Parte contribuzione a .ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Pertanto, il profilo retributivo rivendicato dal ricorrente e quello risarcitorio invocato dalla resistente non sono tra loro alternativi ma sono cumulabili. CP_2
Per la mancata adesione all' il contratto collettivo aveva previsto un e.a.r. di CP_9
euro 5 mensile per dodici mensilità.
L'accordo richiamato prevede anche che l'importo dovuto per la mancata adesione alla bilateralità “non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione
(E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r..
Pertanto, spettano al ricorrente quale elemento aggiuntivo della retribuzione per il periodo nel quale è stato dipendente della le somme dianzi specificate fino al CP_2
31/12/2020.
3.2. Parte ricorrente ha allegato il mancato pagamento dell'importo forfettario una tantum nel 2018 e nel 2021 per il mancato rinnovo contrattuale;
parte convenuta ha allegato che gli aumenti sono dovuti in forza del contratto firmato il 30 maggio 2019 (cfr. doc. n. 28 fascicolo parte convenuta ). CP_2
Con tale accordo le cooperative si sono impegnate a corrispondere gli adeguamenti della paga base previsti dall'accordo del 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma dell'accordo stesso.
Occorre evidenziare che dalle buste paga dei mesi di luglio 2021, ottobre 2021 i pagamenti una tantum risulta essere stati erogati al lavoratore.
3.3. Per quanto riguarda gli scatti di anzianità l'articolo 17 del CCNL applicato prevede:
1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
Essendo il ricorrente stato assunto direttamente dalla il 1.8.2018 lo stesso ha CP_2
diritto all'aumento periodico di anzianità dal 1.8.2020 sulla base del V livello: i periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato devono essere considerati nel calcolo della anzianità di servizio nel momento in cui il lavoratore passa ad un contratto a tempo indeterminato. La domanda va dunque accolta.
3.4. Come richiesto dal lavoratore gli emolumenti erogati a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo vanno evidentemente calcolati sulla base del 5° livello riconosciuto.
3.5. Parte ricorrente ha allegato in modo generico, senza operarne alcuna quantificazione, l'avvenuta sottrazione indebita di giorni di ferie da parte del datore di lavoro e la mancata fruizione dei permessi retribuiti e delle festività; pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
4. Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art.
CO 29 d.lgs. 276/2003 nei confronti della quale committente e della quale appaltatrice CP_1 del servizio di movimentazione svolto all'interno dello stabilimento della prima società per conto della datrice di lavoro . CP_2
È provato, poiché incontestato, il fatto che il ricorrente abbia lavorato, per il periodo oggetto di causa ed anche in precedenza, presso il deposito di Stradella della CP_1
Sono provati altresì documentalmente (cfr. docc. n. da 33 a 39 fascicolo CEVA) i rapporti contrattuali aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico relativo alla
CO movimentazione merci all'interno di tale deposito tra e CP_1
Ne discende che la Ceva debba rispondere ex art. 29 d.lgs 276/2003 dei crediti sopra
CO individuati al pari della
I crediti riconosciuti hanno tutti natura retributiva essendo stata rigettata la domanda in materia di ferie, permessi e festività non goduti.
CO
4.1. ha chiesto di essere manlevata dalla CP_1
La domanda deve essere accolta.
La clausola n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in data 1/7/2020 stabilisce che
CO si impegnava, in ogni caso, a manlevare, risarcire e tenere integralmente indenne
“da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o CP_1
costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a CP_1
, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o CP_1 indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente COratto”. CO In particolare, la si è impegnata a “manlevare, risarcire e tenere indenne CP_1 in relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi CP_1
contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi”
Dunque, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente
CO all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di quanto da CP_1
questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente
5 Rilevato che le parti non sono in accordo sulla liquidazione del credito di parte ricorrente, si rende necessario rimettere la causa sul ruolo onde pervenire ad una quantificazione congiunta dello stesso ovvero allo svolgimento di una ctu contabile.
6. Le spese di lite devono essere liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento al 5° livello di cui al
CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per tutto il periodo durante il quale è stato alle dipendenze della Coop. compreso tra il CP_10
1/8/2018 ed il 30/9/2020 ed ottenere le differenze retributive specificate in parte motiva;
2. rigetta le domande risarcitorie per ferie, permessi e festività non godute;
3. accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e della terza chiamata in relazione ai crediti riconosciuti in favore di parte ricorrente;
4. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla COroparte_1 [...]
da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza CP_7
del presente provvedimento
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) c.f. COroparte_1 P.IVA_1 COroparte_2
con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio COroparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO LA IA
RZ CHIAMATO
Oggi 15/04/2025 ad ore 14.36 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA OSCAR per il terzo chiamato l'avv. Umberto Scarfò in sostituzione dell'avv. DI TORO
LA IA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare: 1) accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge CP_ e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per la convenuta per il periodo dal 1.8.2018 al
14.4.2019 e dal 12.1.2020 al 31.12.2021 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2) accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa 3) accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Tras. Sped. in premessa indicato e CP_5
comunque applicare al predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal
CCNL sopra citato;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di
E.a.r. - Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario, TFR ed errato inquadramento, conseguentemente, 5) condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 19978,48 lorde di cui €
19446,11 lorde a titolo di differenze retributive e € 532,37 lorde per trattamento di fine rapporto, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità 6) in ogni caso, condannare le convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare parte convenuta al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del
CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. 7)
Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e iva 22% di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale diretta sui fatti narrati nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi.
PARTE RESISTENTE COroparte_6
In via preliminare 1) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di COroparte_7 C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via
[...] P.IVA_3
Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420
c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 2) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e al pagamento della minor somma che sarà COroparte_2 CP_1
ritenuta di giustizia e, per nei limiti della responsabilità solidale;
Nei confronti del CP_1
Terzo Chiamato: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi C.F. / P.I.V.A. CP_1 COroparte_7
, con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia CP_1
conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
RZ CHIAMATO COroparte_7
in principalità 1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di COroparte_7
anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle
[...]
domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare
[...]
al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di COroparte_7 giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 301/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) e on il COroparte_1 P.IVA_1 COroparte_2 patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR
PARTE RESISTENTE
E
c.f. ) con il patrocinio COroparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO LA IA
RZ CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per il cui Parte_1 accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente della (d'ora in avanti COroparte_2
anche soltanto ) dal 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 12/1/2020 al 31/12/2021 presso lo CP_2
stabilimento sito in Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti anche soltanto;
CP_1 COroparte_1 CP_1
di essere stato assunto con inquadramento al livello 6J fino al 30/9/2020 sebbene avesse sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute e la terza chiamata si sono costituite in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva innanzitutto che è incontestato che il ricorrente abbia svolto sin dalla sua assunzione le mansioni di addetto al picking occupandosi delle mansioni puntualmente descritte dalla parte convenuta ai punti 17, CP_2
18 e 19 della propria memoria di costituzione.
È documentato che in base alle previsioni del CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e d'ora in avanti anche soltanto CCNL) appartengono al 5° liv. “I lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi […] attività di preparazione degli ordini
(Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.)” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
La società datrice di lavoro ha allegato e dedotto che in base allo stesso CCNL
l'inquadramento del lavoratore risulta essere stato corretto.
In particolare, è stato allegato che
- la declaratoria del livello 6°J, prevede che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- la declaratoria del livello 6°J, prevista dall'Accordo di rinnovo del CCNL Logistica,
Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017 (cfr. doc. n. 20 fascicolo ), CP_2
riprendendo la declaratoria del livello 6°J del precedente CCNL 2013, specifica che il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo le seguenti tempistiche: - Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2018; - dopo 18 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2019; -
Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2020; - che la scheda sintetica esplicativa allegata al CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (cfr. doc. n. 21 fascicolo resistente), dispone che “in seguito alla stipula del Ccnl
26.1.2011, sono introdotti i nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello 6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b.
Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci
Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta”.
Pertanto, le resistenti hanno dedotto che il ricorrente essendo stato assunto in data 1° agosto 2018 è stato correttamente inquadrato nel livello 6J, il quale è stato mantenuto per il periodo di inserimento previsto dal CCNL.
2.1. La deduzione non merita accoglimento.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che la dichiarazione a verbale svolta dalle
Associazioni cooperative, con la quale hanno inteso chiarire che il livello 6j ed il 6s sono livelli di inserimento per i Soci cooperatori non ha natura negoziale e, quindi, vincolante per i lavoratori.
Invero, si tratta di una dichiarazione unilaterale.
In ogni caso la previsione deve essere interpretata in combinato con la declaratoria del
6° livello e di quello 6J.
Invero appartengono al livello 6 i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi Operai: - attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.”
Appartengono, invece, al livello 6J i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo
24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Il ricorrente non ha mai svolto le mansioni specificate nei livelli anzidetti.
Le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.8.2018, come dettagliate dianzi, sono sussumibili nel superiore 5° livello rivendicato avendo egli fatto l'attività di prelevamento della merce con l'utilizzo di carrelli elettrici.
Ne consegue che l'assegnazione alle mansioni superiori è avvenuta con esclusività.
Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 2103 cod. civ. in base al quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 7 del CCNL prescrive che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.”
Si ritiene che la previsione del CCNL circa il necessario periodo di inserimento non possa trovare un'applicazione generalizzata per tutti i dipendenti neoassunti dalla cooperativa ma che la stessa debba riguardare solo coloro che sono in grado di svolgere solo le mansioni di cui ai livelli 6s e 6j.
A sostegno della conclusione si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. la sentenza di questo Tribunale n. 60/2024 del 5 novembre 2024: “I livelli di inserimento riguardano coloro che sono assunti per svolgere le mansioni ivi esposte e non certo coloro che sono assunti per svolgere mansioni diverse e superiori, e sono definiti di
“inserimento” semplicemente perché prevedono che i neoassunti restino inquadrati nei relativi livelli soltanto per un periodo predeterminato dal CCNL (che secondo le parti sociali
è idoneo a far acquisire al neoassunto la necessaria formazione e pratica professionale) e dagli accordi sindacali, dovendo poi essere inquadrati nel livello superiore (24 mesi se si tratta di apprendisti che poi dovranno essere inquadrati nel livello superiore, e 30 mesi se si tratta di non apprendisti che a loro volta, trascorso questo periodo, dovranno essere inquadrati nel livello superiore). E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte. Deve dunque certamente escludersi che le previsioni specifiche richiamate dai resistenti possano interpretarsi nel senso di ritenere sempre necessario svolgere un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere
l'inquadramento nel 5° livello. A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura (facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili. Come è già stato osservato in giurisprudenza, “l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il socio lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione carichi, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, è in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate. […] E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte” (così, in parte motiva, Corte d'Appello
Brescia Sez. lavoro, Sent., n 218 del 12/12/2022). E' stato altresì condivisibilmente osservato che la dichiarazione in calce al verbale di accordo del 8 maggio 2015 “lungi dall'essere concordata con i sindacati firmatari dell'accordo, risulta una mera dichiarazione unilaterale delle Associazioni Cooperative […] in quanto tale non idonea a derogare a quanto stabilito nel CCNL” (così Tribunale Firenze sez. lav., 10/06/2022, n. 424). Si ribadisce con forza che
l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, sia in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate.
Come espressamente affermato dalla C.d.A di Brescia in analoga fattispecie, “..il fatto che secondo le declaratorie contrattuali i livelli 6J e 6S, corrispondenti alle mansioni più semplici, costituiscano i livelli di inserimento dei soci lavoratori neoassunti, certo non legittima l'inquadramento nei livelli 6J e 6S di nuovi soci lavoratori che sin dall'assunzione siano addetti allo svolgimento dimansioni più complesse..” (C.d.A. Brescia, sentenza n. 24 del 3.2.2022).
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 5° livello nel periodo compreso tra il 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 4/2/2020 al 30/9/2020.
3. Parte ricorrente ha anche allegato l'avvenuta corresponsione da parte del datore di lavoro di una retribuzione ordinaria inferiore al numero di ore contrattualmente pattuite.
La lettera di assunzione prodotta dal ricorrente (cfr. doc. n. 14 fascicolo ricorrente) prevede sì una paga oraria ma al punto 7 del contratto è stabilita la durata dell'orario di lavoro nella misura di 39 ore settimanali corrispondenti a 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana in adesione, peraltro, a quanto previsto dal contratto collettivo.
L'art. 9 del CCNL prevede infatti che l'orario normale di lavoro è pari 39 ore settimanali.
Parte ricorrente ha allegato e documentato che per alcune mensilità l'ammontare delle ore lavorate e retribuite è stato inferiore a quello contrattualmente previsto.
L'art. 3 della legge n. 142 del 2001 stabilisce che “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore”.
La disposizione è espressamente richiamata dall'art. 7 del Decreto-Legge 31 dicembre
2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51).
Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. Cass. n. 5189/2019).
In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 17583/2014, 19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.
Deve, pertanto, ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione. Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è peraltro consentito al datore di lavoro di ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Le cooperative, al pari delle altre imprese, devono garantire ai soci lavoratori,
l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito, a meno che non esistano accordi collettivi che prevedano un orario multiperiodale o situazioni di reale crisi aziendale deliberate dall'assemblea e comprovate da una riduzione del fatturato (cfr. trib. Milano sez. lavoro sent. 19.4.2013; Trib Milano sez. lavoro 19.9.2014; Trib Milano sez. lavoro sent.
11.6.2013; Trib Milano sent del 20.4.2021; Trib. Milano Sent n° 600/2021 e sent. Trib. di
Milano n. 5160 del 2024).
Sul punto, si è pronunciato anche l'intestato Tribunale con la pronuncia dianzi evidenziata.
Con riferimento alla questione degli scatti di anzianità e del calcolo del TFR, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia della Corte di appello di
Milano (n. 1027/2024) la quale ha ritenuto fondato l'assunto del lavoratore in forza delle espresse previsioni del CCNL del settore applicato, così motivando: “Nel disciplinare la composizione della retribuzione globale mensile dei lavoratori, l'art. 61 del CCNL oltre a disporre che in tale retribuzione rientrano anche “ eventuali aumenti periodici di anzianità “ precisa che “ La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168”.
Tale retribuzione globale è poi a base della tredicesima e quattordicesima mensilità ai sensi degli articoli, correttamente richiamati dall'appellante, 18 e 19 del CCNL . Risulta pertanto dalle disposizioni del CCNL richiamate che i ratei degli istituti differiti debbano essere conteggiati sulla base dell'orario contrattuale individuale e non sulla base delle ore effettivamente svolte. In forza poi della disciplina prevista dall'art. 37 del CCNL il TFR deve essere calcolato avendo riguardo alla retribuzione maggiorata non solo della tredicesima e quattordicesima, ma anche degli aumenti periodici di anzianità e sulla scorta dell'orario contrattuale”.
Sussiste in definitiva il diritto del ricorrente ad essere retribuito per un ammontare di tempo pari a 39 ore alla settimana, eccezion fatta per i periodi di sospensione imputabili a vicende e/o iniziative del lavoratore.
3.0.1. Detta statuizione ha effetti conseguenti anche sugli istituti di seguito elencati.
Sussiste il diritto del ricorrente a vedere rideterminate la 13^ e 14^ mensilità per ciascuna annualità in conseguenza del suo diritto a vedersi riconosciuta una retribuzione globale di fatto che sia almeno corrispondente a quella dovuta per 39 ore lavorative settimanali.
3.0.2. Parimenti deve essere accolta la domanda di rideterminazione del trattamento di fine rapporto.
3.1. È stato anche richiesto il pagamento delle prestazioni equivalenti previste per la mancata adesione della società AN agli enti bilaterali previsti dal CCNL.
La convenuta ha allegato di aver attivato l'adesione dal mese di gennaio del 2021 alla Parte
. d alla CP_8 CP_9
Parte
Per la mancata iscrizione al fondo sanitario . ARTI l'accordo del 3 dicembre 2017 prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione"
(E.a.r.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità.
Allo stesso tempo era stato previsto che l'azienda che ometta il versamento della
Parte contribuzione a .ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Pertanto, il profilo retributivo rivendicato dal ricorrente e quello risarcitorio invocato dalla resistente non sono tra loro alternativi ma sono cumulabili. CP_2
Per la mancata adesione all' il contratto collettivo aveva previsto un e.a.r. di CP_9
euro 5 mensile per dodici mensilità.
L'accordo richiamato prevede anche che l'importo dovuto per la mancata adesione alla bilateralità “non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione
(E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r..
Pertanto, spettano al ricorrente quale elemento aggiuntivo della retribuzione per il periodo nel quale è stato dipendente della le somme dianzi specificate fino al CP_2
31/12/2020.
3.2. Parte ricorrente ha allegato il mancato pagamento dell'importo forfettario una tantum nel 2018 e nel 2021 per il mancato rinnovo contrattuale;
parte convenuta ha allegato che gli aumenti sono dovuti in forza del contratto firmato il 30 maggio 2019 (cfr. doc. n. 28 fascicolo parte convenuta ). CP_2
Con tale accordo le cooperative si sono impegnate a corrispondere gli adeguamenti della paga base previsti dall'accordo del 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma dell'accordo stesso.
Occorre evidenziare che dalle buste paga dei mesi di luglio 2021, ottobre 2021 i pagamenti una tantum risulta essere stati erogati al lavoratore.
3.3. Per quanto riguarda gli scatti di anzianità l'articolo 17 del CCNL applicato prevede:
1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
Essendo il ricorrente stato assunto direttamente dalla il 1.8.2018 lo stesso ha CP_2
diritto all'aumento periodico di anzianità dal 1.8.2020 sulla base del V livello: i periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato devono essere considerati nel calcolo della anzianità di servizio nel momento in cui il lavoratore passa ad un contratto a tempo indeterminato. La domanda va dunque accolta.
3.4. Come richiesto dal lavoratore gli emolumenti erogati a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo vanno evidentemente calcolati sulla base del 5° livello riconosciuto.
3.5. Parte ricorrente ha allegato in modo generico, senza operarne alcuna quantificazione, l'avvenuta sottrazione indebita di giorni di ferie da parte del datore di lavoro e la mancata fruizione dei permessi retribuiti e delle festività; pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
4. Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art.
CO 29 d.lgs. 276/2003 nei confronti della quale committente e della quale appaltatrice CP_1 del servizio di movimentazione svolto all'interno dello stabilimento della prima società per conto della datrice di lavoro . CP_2
È provato, poiché incontestato, il fatto che il ricorrente abbia lavorato, per il periodo oggetto di causa ed anche in precedenza, presso il deposito di Stradella della CP_1
Sono provati altresì documentalmente (cfr. docc. n. da 33 a 39 fascicolo CEVA) i rapporti contrattuali aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico relativo alla
CO movimentazione merci all'interno di tale deposito tra e CP_1
Ne discende che la Ceva debba rispondere ex art. 29 d.lgs 276/2003 dei crediti sopra
CO individuati al pari della
I crediti riconosciuti hanno tutti natura retributiva essendo stata rigettata la domanda in materia di ferie, permessi e festività non goduti.
CO
4.1. ha chiesto di essere manlevata dalla CP_1
La domanda deve essere accolta.
La clausola n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in data 1/7/2020 stabilisce che
CO si impegnava, in ogni caso, a manlevare, risarcire e tenere integralmente indenne
“da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o CP_1
costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a CP_1
, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o CP_1 indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente COratto”. CO In particolare, la si è impegnata a “manlevare, risarcire e tenere indenne CP_1 in relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi CP_1
contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi”
Dunque, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente
CO all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di quanto da CP_1
questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente
5 Rilevato che le parti non sono in accordo sulla liquidazione del credito di parte ricorrente, si rende necessario rimettere la causa sul ruolo onde pervenire ad una quantificazione congiunta dello stesso ovvero allo svolgimento di una ctu contabile.
6. Le spese di lite devono essere liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento al 5° livello di cui al
CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per tutto il periodo durante il quale è stato alle dipendenze della Coop. compreso tra il CP_10
1/8/2018 ed il 30/9/2020 ed ottenere le differenze retributive specificate in parte motiva;
2. rigetta le domande risarcitorie per ferie, permessi e festività non godute;
3. accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e della terza chiamata in relazione ai crediti riconosciuti in favore di parte ricorrente;
4. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla COroparte_1 [...]
da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza CP_7
del presente provvedimento
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina