Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3113/2022
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3113 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A D.I. n. 532/2022
TRA
, in persona del titolare, Parte_1 elettivamente domiciliata in Gragnano alla via Roma n. 28 presso lo studio dell'avv. Raffaele Liguori che la rapp. e dif. in virtù di procura rilasciata su foglio separato e depositata unitamente all'atto di citazione--- attrice opponente
E
, in persona titolare, elett.te dom.ta in Gragnano Controparte_1 alla Piazza Aubry n.4, presso lo studio dell'avv. Giulio Pepe che la rapp.ta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo--- convenuta opposta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO
In data 25 aprile 2022 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo
n. 532 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare alla la somma CP_1
di € 8.976,00 oltre accessori, per fornitura merce alimentare.
Avverso il decreto proponeva opposizione la Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 30.5.2022 deducendo di non aver Parte_1
mai ordinato e di conseguenza di non aver mai ricevuto le forniture a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi parte opposta al
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risarcimento dei danni ex art. 96 comma III c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che contestava la domanda chiedendo confermarsi il D.I. evidenziando che v'erano stati rapporti commerciali durati a lungo nel tempo e depositando copiosa documentazione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto la causa veniva istruita con l'ammissione della prova testimoniale articolata dalle parti nonché a mezzo dell'interrogatorio formale richiesto dall'opposta.
All'esito, acquisita documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente i testi hanno entrambi confermato la sussistenza di rapporti commerciali fra le parti e la fornitura (da parte di di alimenti caseari. CP_1
In particolare, mentre il titolare del ristorante ha riferito dei Parte_1 Parte_1
frequenti e stretti rapporti commerciali con la ditta che si interrompevano solo CP_1
nel periodo pasquale del 2017, periodo precedente a quello indicato nelle fatture oggetto del presente giudizio;
tale ultima circostanza è stata smentita dal teste Testimone_1
dipendente della ditta e indifferente al presente giudizio, il quale ha dichiarato CP_1
che l'interruzione dei rapporti commerciali tra le parti in causa deve farsi risalire al settembre del 2017.
Inoltre, il teste, presa visione delle fatture e dei DDT prodotti in giudizio, ha affermato che gli stessi corrispondevano alla merce da questi effettivamente consegnata presso l'esercizio commerciale dell'odierno opponente.
In ragione della qualità di dipendente, che gli ha permesso di avere scienza diretta sulle circostanze per cui è causa, e della posizione di indifferenza rispetto alle parti, il Guida
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appare particolarmente attendibile.
Ed oltre a quanto riferito dai testi, l'opposta ha depositato documentazione del pari probante, quale i documenti di consegna intestati al ristorante “ ” con riferimento Pt_1
dettagliato della merce ivi recapitata;
fatture che, sebbene singolarmente considerate non possono fondare la decisione, non sono mai state contestate in via stragiudiziale dall'opponente e dimostrano vieppiù l'esistenza dei rapporti indicati da parte opposta (in particolare va fatto riferimento alle fatture depositate e pacificamente saldate – non oggetto del presente giudizio – ma idonee a provare un perdurante rapporto di fornitura tra le parti in causa, in base al quale ingenti quantità di merci venivano mensilmente fornite dalla all'opponente --- Inoltre si noti che nel registro fatture della CP_1 CP_1
risultano debitamente annotate le fatture contestate).
A fronte di tutto ciò l'opponente nulla ha dimostrato, depositando esclusivamente due registri ordini relativi agli anni 2016-2017 in cui non vi è annotata neppure una fattura proveniente dalla circostanza questa inverosimile atteso il rapporto di giornaliera CP_1
fornitura della opposta, provato documentalmente nonché confermato dai testi escussi.
Pertanto risulta ampiamente sconfessata la ricostruzione dei fatti che l'opponente ha fornito nella citazione in opposizione.
A fronte delle prove fornite da essa opposta e della mancanza di prova e contestazioni specifiche da parte dell'opponente, deve ritenersi che anche le forniture e/o attività di cui alle fatture poste a base del ricorso per D.I. siano state effettivamente espletate per cui deve confermarsi l'impugnata ingiunzione di pagamento con il rigetto della presente opposizione.
In definitiva la domanda andrà pertanto rigettata e per l'effetto confermato l'opposto d.i.
Sulla domanda proposta da parte opposta ex art. 96 c.p.c., la stessa va rigettata, non essendo stato provato alcun danno patito.
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Le spese del giudizio di opposizione devono seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al Difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ditta individuale
, in persona del titolare, nei confronti della ditta Parte_1
individuale , in persona del titolare, in opposizione al D.I n. 532 Controparte_1
del 25.4.2022 così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'impugnato D.I.
- condanna l'opponente , in persona del Parte_1
titolare, al pagamento, in favore dell'Avv. Giulio Pepe, difensore distrattario, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi euro 3.200,00 oltre importo C.U. ed accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata addì 24.3.2025.
IL GIUDICE
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