Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/1983, n. 1113
CASS
Sentenza 14 febbraio 1983

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Il tentativo di conciliazione cui si riferisce l'art. 420 cod. proc. civ., pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità. Pertanto, la sua omissione o l'esito negativo di esso - sia pure per difetto, in uno dei soggetti nei cui confronti è esperito, dei necessari poteri di rappresentanza della parte - non incidono sulla validità del rapporto processuale e non possono essere prospettati come motivo di nullità deducibile in appello, e, tanto meno, in Cassazione, dove le circostanze predette non sono rilevabili d'ufficio e costituiscono oggetto di questione nuova, e, come tale, inammissibile, se non dedotte già in secondo grado. ( V 2298/82, mass n 420178; ( V 95/79, mass n 396156; ( V 5213/78, mass n 394970).*

La procedura di verificazione è prescritta soltanto per le scritture provenienti dai soggetti del processo e nell'ipotesi di negazione della propria firma da parte di quel soggetto contro il quale esse siano state prodotte. Pertanto, nella controversia concernente la legittimità del licenziamento, intimato al lavoratore per la falsificazione di un certificato medico, legittimamente il giudice del merito accerta la falsità dell'atto, proveniente da un terzo, senza il ricorso alla procedura anzidetta. ( Conf 766/66, mass n 321538; ( Conf 1471/64, mass n 302090; ( Conf 2518/62, mass n 253766).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/1983, n. 1113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1113
    Data del deposito : 14 febbraio 1983

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