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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/03/2024, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 43/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa AN Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 43/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 24 gennaio 2024 da:
( ), elettivamente domiciliato in Roma (RM), Parte_1 C.F._1
via Luigi Calamatta, 16, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Pensarella che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
( ), elettivamente domiciliata in Carsoli Parte_2 C.F._2
(AQ), via Roma, 62, presso lo studio dell'avv. Loreto Alessandro Marcangeli che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dai coniugi e depositato in atti in data 24 gennaio 2024.
Tali condizioni prevedono:
1 I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2 Il marito vivrà, come già vive, nell'immobile sito invia dei Gladioli n. 27, Oricola (AQ), posto al piano seminterrato, porzioni immobiliare dell'edificio sito in via dei gladioli n. 25 rispetto al quale
è posto sulla destra, con ingresso autonomo. Detto immobile in comproprietà tra i coniugi verrà usato in via esclusiva dal marito.
3 La moglie vivrà, come già vive, nell'immobile sito invia dei Gladioli n 25, Oricola (AQ), posto al piano terra e primo piano (o meglio piano rialzato). Detto immobile in comproprietà tra i coniugi verrà usato in via esclusiva dalla moglie.
4 Le parti si danno atto che nel caso in cui tale assetto abitativo dovesse creare problemi verrà rivalutato alla luce delle nuove esigenze al fine di una richiesta di modifiche delle condizioni di separazione.
5 La figlia minorenne, AN, nata a [...] il [...] è affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, mantenendo la propria residenza in via dei Gladioli n. 25 e collocata prevalentemente presso l'abitazione in uso alla madre anche se in comproprietà fra i coniugi. Entrambi i genitori prenderanno per lei congiuntamente e di comune accordo, le decisioni più importanti nel suo interesse e, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa, limitatamente alle questioni di amministrazione straordinaria e con l'eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione per le quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente come già avviene.
6 Quando la figlia sarà con il padre, sig. lo stesso accoglierà la figlia presso la sua Parte_1 abitazione.
7 La figlia AN starà con i genitori a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio, alle
15:00, alla domenica sera dopo la cena, fino alle ore 23,00. Inoltre AN starà con il padre la sera nei giorni infrasettimanali ogni volta che lo vorrà. I coniugi faranno in modo che sia garantita almeno una sera a settimana presso il padre, compatibilmente con gli impegni e le preferenze di
AN, indicativamente si stabilisce la sera del venerdì.
2 8 La minore continuerà ad avere rapporti significativi con i nonni paterni e materni e ciascuno dei genitori ha la facoltà disgiunta di delegare i propri genitori o altro proprio stretto familiare (da intendersi nonni, fratelli, sorelle e cognati), o altra persona nota e gradita all'altro genitore, ad accompagnare e riprendere la figlia a scuola e/o ad altri impegni ludico/sportivi.
9 Per quanto riguarda le festività, anche in tal caso fatto salvo ogni diverso accordo, esse saranno regolate assicurando l'alternanza fra i genitori per ciascun anno come di seguito a partire da quest'anno:
-Vacanze natalizie: il 24 ed il 25 dicembre con la madre, il 26 con il padre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con il padre (questo per il Natale 2024 e Capodanno 2025 e successivamente al contrario, facendo ad anni alterni). Anche l'Epifania verrà trascorsa ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, a partire quest'anno con la madre.
-Vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre (questo per il 2024 e successivamente ad anni alterni).
- le festività seguiranno l'alternanza annuale.
10 Riguardo alle vacanze estive la figlia trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nei mesi di giugno luglio e/o agosto da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno in accordo con le esigenze primarie della minore. Le restanti settimane di luglio ed agosto seguiranno il regime ordinario.
11 Quando la figlia viaggerà con un genitore per vacanza con quel genitore o nell'interesse di quel genitore, le spese di trasporto e soggiorno verranno sostenute interamente dal genitore interessato.
12 I viaggi in assenza del genitore potranno avvenire con l'accordo di entrambi i genitori sia per quel che riguarda l'opportunità di far fare il viaggio sia per quel che riguarda le spese di viaggio.
13 I coniugi provvedono ciascuno con le proprie risorse a sé ed alla figlia e non hanno rivendicazioni economiche l'uno verso l'altra o viceversa. I coniugi danno atto, quindi, di essere economicamente indipendenti, di avere provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
14 Il sig. verserà la somma di euro 1.000,00 quale mantenimento per la propria figlia Pt_1
AN. La somma verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno rispetto alla data di omologazione degli accordi di separazione, il mantenimento alla figlia sarà dovuto fino al raggiungimento della completa indipendenza economica.
3 15 L'assegno unico per i figli verrà interamente percepito dalla madre.
16 Per quanto attiene le spese di carattere straordinario, la madre del padre concordano di provvedere in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, seguendo le linee guida che si allegano (doc 8).
17 Il pagamento delle utenze dei due immobili (acqua luce e gas) e delle imposte (Ama o altro), fino a quando non verranno separati contatori (o frazionato al catasto), verrà corrisposto dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.
18 La signora è proprietaria di un'autovettura che resterà nella sua piena proprietà Parte_2
e disponibilità.
19 I coniugi, sin d'ora, si scambiano il consenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti.
20 I coniugi rispetteranno il piano genitoriale che si allega, da essi sottoscritto.
21 Le parti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 24 gennaio 2024 i coniugi, e Parte_1 [...]
, deducendo di aver contratto matrimonio in data 25 giugno 2005 e che, da Parte_2
tale unione, è nata la figlia AN (in data 15 giugno 2011), hanno adito l'intestato
Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 28 febbraio 2024 i coniugi, mediante deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi all'accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
4 Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose del superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale tra (nato a [...]_1
il 15/01/1975) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni di cui Parte_2 all'accordo sopra riprodotte.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Massa D'Albe (AQ) (atto n.
4 - parte II – Serie A- Anno 2005)
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 4 marzo 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Proia dott.ssa AN Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa AN Errichelli.
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa AN Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 43/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 24 gennaio 2024 da:
( ), elettivamente domiciliato in Roma (RM), Parte_1 C.F._1
via Luigi Calamatta, 16, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Pensarella che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
( ), elettivamente domiciliata in Carsoli Parte_2 C.F._2
(AQ), via Roma, 62, presso lo studio dell'avv. Loreto Alessandro Marcangeli che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dai coniugi e depositato in atti in data 24 gennaio 2024.
Tali condizioni prevedono:
1 I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2 Il marito vivrà, come già vive, nell'immobile sito invia dei Gladioli n. 27, Oricola (AQ), posto al piano seminterrato, porzioni immobiliare dell'edificio sito in via dei gladioli n. 25 rispetto al quale
è posto sulla destra, con ingresso autonomo. Detto immobile in comproprietà tra i coniugi verrà usato in via esclusiva dal marito.
3 La moglie vivrà, come già vive, nell'immobile sito invia dei Gladioli n 25, Oricola (AQ), posto al piano terra e primo piano (o meglio piano rialzato). Detto immobile in comproprietà tra i coniugi verrà usato in via esclusiva dalla moglie.
4 Le parti si danno atto che nel caso in cui tale assetto abitativo dovesse creare problemi verrà rivalutato alla luce delle nuove esigenze al fine di una richiesta di modifiche delle condizioni di separazione.
5 La figlia minorenne, AN, nata a [...] il [...] è affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, mantenendo la propria residenza in via dei Gladioli n. 25 e collocata prevalentemente presso l'abitazione in uso alla madre anche se in comproprietà fra i coniugi. Entrambi i genitori prenderanno per lei congiuntamente e di comune accordo, le decisioni più importanti nel suo interesse e, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa, limitatamente alle questioni di amministrazione straordinaria e con l'eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione per le quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente come già avviene.
6 Quando la figlia sarà con il padre, sig. lo stesso accoglierà la figlia presso la sua Parte_1 abitazione.
7 La figlia AN starà con i genitori a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio, alle
15:00, alla domenica sera dopo la cena, fino alle ore 23,00. Inoltre AN starà con il padre la sera nei giorni infrasettimanali ogni volta che lo vorrà. I coniugi faranno in modo che sia garantita almeno una sera a settimana presso il padre, compatibilmente con gli impegni e le preferenze di
AN, indicativamente si stabilisce la sera del venerdì.
2 8 La minore continuerà ad avere rapporti significativi con i nonni paterni e materni e ciascuno dei genitori ha la facoltà disgiunta di delegare i propri genitori o altro proprio stretto familiare (da intendersi nonni, fratelli, sorelle e cognati), o altra persona nota e gradita all'altro genitore, ad accompagnare e riprendere la figlia a scuola e/o ad altri impegni ludico/sportivi.
9 Per quanto riguarda le festività, anche in tal caso fatto salvo ogni diverso accordo, esse saranno regolate assicurando l'alternanza fra i genitori per ciascun anno come di seguito a partire da quest'anno:
-Vacanze natalizie: il 24 ed il 25 dicembre con la madre, il 26 con il padre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con il padre (questo per il Natale 2024 e Capodanno 2025 e successivamente al contrario, facendo ad anni alterni). Anche l'Epifania verrà trascorsa ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, a partire quest'anno con la madre.
-Vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre (questo per il 2024 e successivamente ad anni alterni).
- le festività seguiranno l'alternanza annuale.
10 Riguardo alle vacanze estive la figlia trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nei mesi di giugno luglio e/o agosto da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno in accordo con le esigenze primarie della minore. Le restanti settimane di luglio ed agosto seguiranno il regime ordinario.
11 Quando la figlia viaggerà con un genitore per vacanza con quel genitore o nell'interesse di quel genitore, le spese di trasporto e soggiorno verranno sostenute interamente dal genitore interessato.
12 I viaggi in assenza del genitore potranno avvenire con l'accordo di entrambi i genitori sia per quel che riguarda l'opportunità di far fare il viaggio sia per quel che riguarda le spese di viaggio.
13 I coniugi provvedono ciascuno con le proprie risorse a sé ed alla figlia e non hanno rivendicazioni economiche l'uno verso l'altra o viceversa. I coniugi danno atto, quindi, di essere economicamente indipendenti, di avere provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
14 Il sig. verserà la somma di euro 1.000,00 quale mantenimento per la propria figlia Pt_1
AN. La somma verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno rispetto alla data di omologazione degli accordi di separazione, il mantenimento alla figlia sarà dovuto fino al raggiungimento della completa indipendenza economica.
3 15 L'assegno unico per i figli verrà interamente percepito dalla madre.
16 Per quanto attiene le spese di carattere straordinario, la madre del padre concordano di provvedere in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, seguendo le linee guida che si allegano (doc 8).
17 Il pagamento delle utenze dei due immobili (acqua luce e gas) e delle imposte (Ama o altro), fino a quando non verranno separati contatori (o frazionato al catasto), verrà corrisposto dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.
18 La signora è proprietaria di un'autovettura che resterà nella sua piena proprietà Parte_2
e disponibilità.
19 I coniugi, sin d'ora, si scambiano il consenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti.
20 I coniugi rispetteranno il piano genitoriale che si allega, da essi sottoscritto.
21 Le parti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 24 gennaio 2024 i coniugi, e Parte_1 [...]
, deducendo di aver contratto matrimonio in data 25 giugno 2005 e che, da Parte_2
tale unione, è nata la figlia AN (in data 15 giugno 2011), hanno adito l'intestato
Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 28 febbraio 2024 i coniugi, mediante deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi all'accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
4 Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose del superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale tra (nato a [...]_1
il 15/01/1975) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni di cui Parte_2 all'accordo sopra riprodotte.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Massa D'Albe (AQ) (atto n.
4 - parte II – Serie A- Anno 2005)
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 4 marzo 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Proia dott.ssa AN Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa AN Errichelli.
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