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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 704 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. RIVIERA GIOVANNA
(C.F. Parte_2 C.F._1 con l'Avv. RIVIERA GIOVANNA
- RICORRENTE contro
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 con l'Avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie. Oggetto del presente giudizio è l'azione di accertamento negativo proposta dalle Con parti ricorrenti avverso il verbale unico di accertamento e notificazione e di Brescia n. 2020002714/DDL del 30.09.2020 con il quale è stato richiesto CP_1 il pagamento dell'importo di euro 91.707,13 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 01/1/2015 al 24/07/2018 (cui deve aggiungersi l'importo di euro 59.383,59 a titolo di somme aggiuntive, interessi di mora e sanzioni civili) in quanto gli ispettori avevano rilevato la sussistenza di appalti non genuini ed avevano, di conseguenza, imputato l'obbligazione contributiva in capo all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. In particolare gli ispettori avevano contestato alla società ricorrente che alcuni lavoratori che svolgevano le loro mansioni nel contesto aziendale, nonostante l'assunzione formale presso altro e distinto datore di lavoro, erano eterodiretti dall'utilizzatrice e lavoravano in modo promiscuo con gli altri dipendenti della società. Si tratta dei lavoratori: 1) , formalmente assunto in data 20.01.2015 sino al Per_1 Parte_3
30.11.2015 con contratto di lavoro subordinato part time al 75% dalla San Marco Servizi Soc. Coop. ed applicazione del CCNL S.A.F.I., con qualifica di operaio di 5° livello addetto alla smaterozzatura dei pezzi prodotti, e poi, a far data dal 01.01.2018 assunto dalla full time, con Controparte_3 applicazione del CCNL Multiservizi dal 01.01.2018 sino al 19.07.2018;
2) , formalmente assunto in data 20.01.2015 sino al 31.12.2017 Parte_4 con contratto di lavoro subordinato part time al 62,50% dalla San Marco Servizi Soc. Coop. ed applicazione del CCNL S.A.F.I., addetto all'imballaggio dei pezzi prodotti, e poi, a far data dal 01.01.2018 assunto dalla Controparte_3
part time al 87,50%, con applicazione del CCNL Multiservizi sino al
[...]
19.07.2018;
3) formalmente assunto in data 13.01.2015 sino al Parte_5
30.11.2015 e poi dal 04.02.2016 sino al 28.02.2017, con contratto di lavoro subordinato full time dalla San Marco Servizi Soc. Coop. quale attrezzista di officina;
4) formalmente assunto in data 15.12.2016 sino al Parte_6
31.12.2017 con contratto di lavoro subordinato full time, dalla San Marco Servizi Soc. Coop. ed applicazione del CCNL S.A.F.I., come operaio addetto al forno, e poi, a far data dal 01.01.2018 assunto dalla full Controparte_3 time, con applicazione del CCNL Multiservizi sino al 19.07.2018;
2 5) , formalmente assunto dal 23.02.2017 sino al 31.12.2017 con Parte_7 contratto di lavoro subordinato full time, dalla San Marco Servizi Soc. Coop., ed applicazione del CCNL S.A.F.I., come addetto alla smaterozzatura dei pezzi prodotti, e poi, assunto dal 01.01.2018 dalla full Controparte_3 time, con applicazione del CCNL Multiservizi sino al 19.07.2018;
6) formalmente assunto dal 14.03.2018 sino al 19.07.2018 Parte_8 con contratto di lavoro subordinato full time, dalla Controparte_3 full time, con applicazione del CCNL Multiservizi e con mansione di operaio addetto al forno. Nel verbale ispettivo era stata altresì invocata l'applicazione dell'art. 29 comma 1° D. Lgs. n. 276/2003 in relazione ai contributi derivanti dalla corretta retribuzione dovuta ai lavoratori sulla base delle disposizioni del CCNL applicato dalla utilizzatrice e del riconoscimento di un diverso livello di inquadramento professionale in ragione delle mansioni svolte. Parte ricorrente, dopo aver minutamente descritto il contesto produttivo e l'organizzazione delle lavorazioni, ha affermato che aveva esternalizzato “alcune attività, di valenza e natura autonoma, nonché ben distinte dal vero e proprio ciclo produttivo.” In particolare ha sottolineato che solamente l'attività di mero controllo visivo della qualità del prodotto e quella di pulizia dei macchinari erano state esternalizzate (ossia appaltate o commissionate ad altre società) e che si trattava di attività di natura manuale, continuativa, ripetitiva, priva di elementi di creatività e di innovazione, e variabile unicamente in relazione al tipo di pezzi standard da controllare e dal numero dei medesimi e tale da non necessitare dell'utilizzo di alcun tipo di strumentazione. Quindi, dopo aver analiticamente ricostruito le attività svolte dai singoli lavoratori in questione, ha affermato che erano controllate e gestite dalla referente
\responsabile della loro datrice di lavoro, tale (ved. allegato Persona_2 doc.9 e 10) unico soggetto con cui si interfacciavano i responsabili della società
, che dava loro le direttive sia in ordine al tipo di attività da Parte_1 svolgersi sia in relazione alle modalità di effettuazione del controllo. Era sempre alla , quale referente delle varie cooperative appaltatrici succedutesi nel Per_2 tempo, che la società aveva puntualmente trasmesso le Parte_1 procedure standard afferenti le modalità del controllo qualità e pulizia mezzi nonché i relativi aggiornamenti. Era alle cooperative che doveva essere ricondotta la vigilanza disciplinare e quella relativa al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza. In diritto ha svolto eccezioni preliminari:
- di decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 4, della Legge n. 183/2010 evidenziando che nessuno dei lavoratori che hanno prestato servizio alle dipendenze della “San Marco Servizi Soc. Coop.” ovvero della “ Parte_9
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
, aveva provveduto ad impugnare i suddetti contratti entro il termine
[...] perentorio di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla data di estromissione degli stessi dal contesto aziendale della cooperativa;
- di decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 2, della Legge n. 276/2003 e relative conseguenze giuridiche stante l'applicabilità anche all'ente previdenziale o assicurativo del termine decadenziale biennale previsto dalla citata disposizione;
-di prescrizione delle somme per il decorso del termine quinquennale in relazione ai contributi richiesti dal 01.01.2015 sino al successivo 30.11.2015. Affermata poi l'inesistenza di alcuna obbligazione solidale ex art. 29 comma 2° D. Lgs. n. 276/2003 in capo al committente avuto riguardo alle sanzioni civili ed interessi di mora, ha ribadito nel merito la liceità degli appalti ed ha negato che le risultanze del verbale ispettivo dimostrassero la fondatezza della richiesta formulata nei suoi confronti. L' si è tempestivamente costituito in giudizio contestando gli assunti in fatto CP_1 ed in diritto della parte ricorrente richiamando il contenuto del verbale ispettivo e le conclusioni raggiunte in tale sede e svolgendo domanda riconvenzionale del seguente letterale tenore “ Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la genuinità dei contratti di appalto intercorsi tra la società ricorrente e le cooperaive SAN MARCO SERVIZI soc. coop. e Controparte_3
accertare e dichiarare la responsabilità solidale della società ricorrente
[...] per gli obblighi contributivi di cui al verbale di accertamento ispettivo oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la società ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali indicati nel medesimo verbale, per l'importo di € 30.499,07, o per il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, oltre agli accessori di legge a titolo di sanzioni, interessi e rivalutazione monetaria. “ In relazione a tale domanda parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità e la infondatezza nel merito.
*** L'eccezione di decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 4, della Legge n. 183/2010 formulata sulla base della considerazione che “nessuno dei lavoratori che hanno prestato servizio alle dipendenze della “San Marco Servizi Soc. Coop.” ovvero della “ , aveva provveduto ad Controparte_3 impugnare i suddetti contratti entro il termine perentorio di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla data di estromissione degli stessi dal contesto aziendale della cooperativa” è infondata e va respinta. Si tratta, infatti, di decadenza applicabile esclusivamente alla materia del lavoro (cfr. Corte d'Appello di Brescia, Sez. Lav., sentenza del 2 ottobre 2014 n. 406), ma non certo a quella previdenziale che è sottratta alla disponibilità dei lavoratori. In effetti, a
4 prescindere dalla invocata (da parte dell' ) accessorietà del rapporto CP_1 previdenziale, non può certo essere rimesso alla discrezionalità dei lavoratori, l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi eventualmente dovuti per la violazione della vigente normativa. Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione è pacifica l'efficacia interruttiva della notifica dei verbali di accertamento ispettivo (ex plurimis Cass., 6 luglio 2017, n. 16676) come del resto affermato dalla stessa parte ricorrente che individua, a tal fine, solamente il periodo che cade nel quinquennio anteriore alla notifica, avvenuta il 30 settembre 2020, del verbale di accertamento e relativa diffida. Nel caso di specie, tuttavia, può essere considerato prescritto esclusivamente il periodo antecedente la sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020, in relazione alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e decorrente dal 23 febbraio al 30 giugno 2020. Quanto al prolungamento del termine della prescrizione da quinquennale a decennale invocato dall' (art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/1995) per effetto CP_1 della denuncia del lavoratore, si deve rilevare che riguarda esclusivamente i contributi relativi alla posizione di (ved. richiesta di Parte_5 intervento doc. 2 fascicolo ) che quindi non si sono prescritti. CP_1
Passando ad esaminare il merito, l' , su cui grava l'onere probatorio ha CP_1 sostenuto la sua tesi esclusivamente richiamando le risultanze del verbale ispettivo e offrendo prove testimoniali a sostegno di tali assunti. Come noto, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014). Tuttavia poichè “non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass. 4743/2005; n. 2627/1980)” va fatta “corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto CP_4 ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare,
5 mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. ( così ex multis Cassazione 23 settembre 2020 ordinanza n.19982). Ciò posto, nel verbale ispettivo in esame è stato chiarito che le conclusioni circa la illiceità degli appalti stipulati dalla società ricorrente con le cooperative sono state tratte dal verbale unico di accertamento e notificazione n. BS00002/2018 -158 -01 redatto dai funzionari dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia del Lavoro in data 29/11/2018 di cui hanno richiamato un ampio stralcio “ Dalle indagini svolte si é appurato che i predetti lavoratori, continuando a svolgere lo stesso tipo di attività, hanno alternato periodi in cui erano in forza alla committente con periodi in cui sono transitati Parte_1
“formalmente" alle dipendenze di altre società. In particolare, prima della società , tal lavoratori erano in fora alla Controparte_3
Cooperativa SAN MARCO SERVIZI SOC. COOP. di Roma nel periodo dal 12/01/2015 al 31/12/2017. Le mansioni svolte dai predetti operai sono sempre rimaste sotto il costante controllo e la supervisione di alias Persona_3
, consigliere di amministrazione della .L, come Per_4 Parte_10 fossero ancora dipendenti diretti della il sig. ha Parte_1 Pt_1 continuato a fornire, ogni giorno, le direttive specifiche e le indicazioni operative. Il sig. stabiliva, infatti, se rinnovare i contratti di lavoro, concedere le Pt_1 ferie e dettare gli orari di lavoro. Perciò si evince che i predetti operai delle due cooperative di cui sopra, in servizio presso lo stabilimento in parola, non erano effettivamente coordinati da preposti delle cooperative medesime, bensì da personale della gli stessi lavoratori hanno confermato che Parte_1 vedevano solo per la consegna delle buste -paga la sig.ra , nata Persona_2
a Seriate (BG), il 12/06/1962, "referente" prima della SAN MARCO SOC. COOP. e poi della . L'attività lavorativa svolta dagli Controparte_3 operai inviati dalle due cooperative non aveva alcuna autonomia operativa rispetto al resto dell'organizzazione della fonderia , Parte_1 anzi si trattava di mansioni che rientravano appieno nella normale attività economica e produttiva della fonderia medesima. Inoltre gli operai lavoravano in modo promiscuo coni dipendenti della fonderia, ossia senza alcuna specifica delimitazione di spazi o di aree. Si evince, quindi, che gli operai sopra individuati erano, di fatto, pienamente integrati nel personale della Parte_1
Sia la legale rappresentante della società sia la referente Parte_1 della sig.ra , hanno Parte_11 Persona_2 confermato che il compenso dell'appalto variava esclusivamente in base al numero di ore lavorate dai dipendenti. A tal fine, tutti i lavoratori sono stati muniti di cartellino marcatempo dalla petimbrare le Parte_1 presenze. Tale circostanza risulta, comunque, confermata dagli importi delle
6 fatture, nelle quali i compensi sono ulteriormente dettagliati per singolo lavoratore. La legale rappresentante della società SEROTTI S GHIDINI, sig.ra
, ha confermato che chiamava i lavoratori delle cooperative in Parte_2 questione per far fronte a picchi produttivi e che era lei stessa ad indicare il numero di lavoratori necessari. All'atto dell'accesso si è appurato che i lavoratori della indossavano le stesse tute da lavoro dei Controparte_3 dipendenti della società SEROTTI S GHIDINI. Si precisa che dagli accertamenti e emerso che i predetti lavoratori hanno svolto attività lavorativa presso la formalmente alle dipendenze delle summenzionate cooperative, per Pt_1 almeno n. 8 ore giornaliere e n. 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, svolgendo mansioni corrispondenti a quelle di un di 5 livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani, applicato dalla società committente
[...]
, con le modalità sopra descritte e per i periodi specificati nel Parte_1 presente verbale. Si evidenzia, altresì, che le mansioni svolte presso la
[...] dai suddetti lavoratori, sia come dipendenti della medesima sia come Parte_1 lavoratori formalmente assunti dalle cooperative, nel corso del tempo sono state le medesime e, nello specifico: mansioni di addetto alla smaterozzatura, al forni (compresa attività di pulizia), alle macchine, al controllo qualità. Le due anzidette cooperative si sono perciò limitate a inviare i suddetti operai allo stabilimento della ad elaborare i relativi prospetti di paga Parte_1 mensili e ad accreditare le retribuzioni, oltre che ad emettere le fatture a carico della predetta per il lavoro svolto”. Parte_1
Innanzitutto questo Giudice osserva che la circostanza che taluni dei lavoratori in questione suo fratello e Parte_5 Parte_6 Parte_7
abbiano lavorato in precedenza presso la società ricorrente e,
[...] successivamente, siano stati assunti dalle cooperative ed abbiano svolto il loro lavoro in prevalenza presso la è del tutto irrilevante in quanto Parte_1
è la stessa parte ricorrente ad aver precisato che aveva deciso di esternalizzare alcune delle sue attività, appunto quelle poi affidate ai lavoratori della cooperativa. Si deve, peraltro, evidenziare come nel caso del ricorrente
[...]
sia emerso che la successione fra i datori di lavoro era dipesa da un Parte_7 problema personale del lavoratore che al riguardo ha riferito: “ adr si in precedenza ero stato dipendente della e poi mi sono ammalato di
Pt_1 Pt_1 leucemia e superata il periodo di malattia avevo superato i 9 mesi e ho perso il posto di lavoro e poi ho fatto un periodo di disoccupazione mentre ero in chemioterapia per un anno e mezzo e dopo ho trovato il lavoro con adr Per_2 si lavoro ancora lì ma con l' agenzia Nexas adr si lavoro sempre alla e
Pt_1 adr si faccio sempre lo stesso lavoro adr facevo sempre lo stesso lavoro
Pt_1 anche quando ero dipendente dalla . Adr io lavoravo anche con il
Pt_1 CP_5
7 sabato e la domenica a part time che mi mandava in altre ditte dove c'era lavoro di pulizia“. In merito alla questione della successione dei rapporti di lavoro ha offerto degli esaustivi chiarimenti la teste , referente delle cooperative presso la Per_2 società ricorrente, la quale ha affermato “adr si è vero io ho contattato i lavoratori di cui al punto 6 in quanto all'epoca lavoravo per la cooperativa San Marco e la cooperativa aveva bisogno di persona e li ho contattati non tanto per la professionalità come mi chiede lei ma in quanto erano persone della zona adr quando io le ho contattate non lavorano più per la e altrimenti Pt_1 Pt_1 non avrei potuto assumerli preciso che sono persone che si conoscono fra loro ed erano loro stessi che mi suggerivano chi era libero per lavorare quando mi serviva una persona chiedevo sempre a chi era del posto se aveva un amico o qualcuno che volesse o avesse bisogno di lavorare adr si certo io ho chiesto alle Contr citate persone una volta che era stato stipulato il contratto di appalto con la se voleva passere o meno alla cooperativa se volevano venire a lavorare con me e lo chiesi a loro e anche alla azienda ma i lavoratori non erano certo obbligati adr si loro sono passati a lavorare per questa cooperativa mi hanno seguito praticamente “ A questo punto merita rilevare che, trattandosi di appalti c.d. labour intensive, ai fini dell'accertamento della genuinità del contratto di appalto per cui è causa, deve essere verificata l'effettività dell'esercizio dei poteri di organizzazione e direzione, costituendo l'esercizio di tali poteri il parametro di riferimento al quale ancorare l'esclusione della illecita interposizione di manodopera realizzata attraverso un appalto non genuino. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (così S.L. 9139/2018, conf. S.L. 15615/2011). A questo punto è opportuno precisare che, dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori dai lavoratori della cooperativa prodotte in giudizio (in parte assai sintetiche), risultano solo generici riferimenti al fatto: di aver preso ordini da
( ); che era il che gli diceva Persona_5 Parte_4 Persona_5 cosa fare ); che era il capo ( Pt_7 Parte_7 Persona_6 Per_7 dipendente diretto della società ricorrente).
[...]
8 Le deposizioni più articolate sono state rese dal lavoratore che aveva fatto la richiesta di intervento all' e da suo fratello Controparte_7 [...] che, tuttavia dichiarando di avere difficoltà nel parlare l'italiano, Parte_6 si sono fatti assistere entrambi da , rispettivamente nipote e figlio. Persona_8
E' quindi evidente che tali dichiarazioni non possono considerarsi completamente attendibili in quanto le risposte sono state mediate da un altro soggetto di cui non è noto il grado di comprensione delle domande e della accuratezza della traduzione. A prescindere da ciò, si deve sottolineare che anche nelle citate dichiarazioni si fa un generico riferimento alle indicazioni fornite da che paiono Persona_5 attenere alla mera esecuzione del lavoro commissionato. Peraltro, stante le palesate difficoltà di entrambi nel comprendere l'italiano avanti agli ispettori, non è possibile ritenere che potessero relazionarsi direttamente con quest'ultimo. In conclusione, dal contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, del tutto generiche quanto al reale contenuto delle direttive, non si può certo evincere che si sia trattato di richieste riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorative, rilevanti ai fini della configurabilità dell'appalto non genuino, e non già di richieste attinenti all'effettiva esecuzione del risultato del lavoro commissionato, inidonee, come tali, a ravvisare i presupposti di un appalto illecito. Ciò chiarito in merito al contenuto delle dichiarazioni prodotte in giudizio dall' ed alle scarne informazioni dalle stesse emerse ai fini della valutazione CP_1 che deve essere effettuata da questo giudice, si ricorda il principio affermato da Cass. S.L. 15557/2019 secondo cui “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art.29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.”. Detto principio rileva nel caso in esame considerato che le risultanze istruttorie hanno confermato quanto dedotto dalle parti ricorrenti e cioè che erano state esternalizzate le attività di controllo dei pezzi prodotti e della pulizia dell'impianto di produzione, per l'esecuzione delle quali aveva stipulato i Parte_1 contratti di appalto con le cooperative alle cui dipendenze avevano lavorato, nell'arco del periodo in contestazione, i lavoratori in relazione ai quali il verbale ispettivo ha intimato il pagamento dei contributi alla committente.
9 Sull'oggetto dell'attività svolta dai dipendenti delle cooperative e sull'assenza di promiscuità fra il loro lavoro e quello espletato dai dipendenti della società hanno reso deposizioni concordi tutti i testi escussi e persino i lavoratori interessati che, peraltro, avevano già riferito nel medesimo senso avanti agli Ispettori.
dipendente della società ricorrente dal 2016 e magazziniere nel Testimone_1 magazzino controllo qualità ha chiarito “Gli operai che lei cita al capitolo 5 non lavoravano con me perché io lavoro in magazzino adr arrivano i pezzi dei fornitori alcuni arrivano verniciati altri invece hanno magari dei graffi adr io faccio i controllo finali guardavo i pezzi non lavoro sulle macchine adr gli altri operai loro lavorano a bordo macchina prendono i pezzi che scendono dallo scivolo della macchina e li mettono in una scatola in un cestone adr non so dire se loro devono controllare se i pezzi erano giusti adr in magazzino c'erano altri ragazzi che lavoravano con me ma io non ero dipendente della cooperativa io ero dipendente della adr sin dal mio primo giorno di lavoro sono Parte_1 stato dipendente di e e richiesto di riferire sull'attività dei Pt_1 Pt_1 lavoratori oggetto del verbale ha precisato “Io passavo di li per uscire adr non li ho mai visto con attrezzi solo avevano dei guanti prendevano i pezzi che uscivano e li mettevano nelle scatole.” Del resto si tratta di affermazioni coerenti con quanto in precedenza dichiarato dal teste agli ispettori a cui ha sostanzialmente riferito della propria attività di lavoro e dei rapporti con il , ma Persona_5 nulla di specifico in merito all'unico lavoratore della cooperativa presente nel suo reparto salvo descriverne il contenuto della mansione che Parte_4 consisteva nel prendere “i pezzi che uscivano dalle macchine” e metterli “in un cestone “ confermando così che l'oggetto della attività svolta dal dipendente della cooperativa anche nel suo reparto era proprio quella che la società ricorrente aveva esternalizzato. La teste già avanti agli ispettori aveva confermato quanto Testimone_2 esposto dall' rispetto al lavoro svolto dal personale della cooperativa, ed in Per_7 udienza ha reso una deposizione più articolata :” sono addetta al controllo qualità presso la ditta adr lavoro lì da 17 anni circa adr si ho sempre Parte_1 lavorato al controllo qualità a volta controllavo i pezzi ai raggi adr si certo non faccio solo controllo visivo ma controllo con attrezzatura adr noi siamo io e i miei colleghi siamo in una parte chiusa non vediamo le macchine né nulla siamo in un settore a parte adr siamo tutti solo dipendenti dove lavoro io poi invece Pt_1 sulle macchine ci sono le cooperative adr ci sono i ragazzi che prendono il pezzo guardano il pezzo grossolanamente e lo mettono nelle ceste e poi fanno le pulizia adr nulla so se vi sono o meno state due cooperative né i loro nomi adr so che ci sono dei ragazzi sulle macchine che fanno parte di cooperativa cioè loro devono stare alla macchina prendere il pezzo che scende lo controllano e lo mettono nella cesta e poi c'è un ragazzo della cooperativa che ne porta uno a noi per fare
10 il controllo più accurato adr Quello che ci porta il pezzo è che fa Parte_4 parte della cooperativa e che noi chiamiamo Pam” ed ha precisato “ no loro non possono intervenire sulla macchina c'è un addetto per questo adr uno è il teste che è uscito prima e poi c'è il che è il meccanico che sistema le Testimone_3 macchine” A domanda ha ulteriormente chiarito: “il loro compito era solo quello di dare una controllata e metterlo nella cesta scartarlo se tipo era rotto a metà cose evidenti e basta adr poteva farlo chiunque quel lavoro lì adr no a me non risulta che fosse controllato da qualcuno il loro lavoro avevano solo quel compito lì” Il lavoratore premesso di aver lavorato “sotto agenzia Persona_9 dentro lo stabilimento della “ ha così descritto la sua mansione Parte_1
“adr se c'è qualcosa li chiamo io guardavo i pezzi che prendevo quando erano pronti vedevo se avevano preso colpi o meno e poi metto i buoni in una cesta e i non buoni quelli rotti nell'altra cesta adr si la sera pulivo le macchine usavano una carta per pulirli adr si ho fatto solo questo lavoro”. Si tratta del resto proprio della attività che gli ispettori hanno dichiarato di avergli visto fare e riportata nel verbale delle dichiarazioni dopo aver preso atto che lo stesso “ Parla poco l'Italiano”.
ha ricordato: “ io lavoravo per la agenzia adr Parte_7 CP_3 lavoravo a da e adr io controllo i pezzi vedo se ci Parte_13 Pt_1 Pt_1 sono buchi o bolle se tutto va bene metto in un cestone e se non andavano bene butto via adr con le mani prendevo controllavo il pezzo ( il lavorator fa il gesto con le mani). Io pulivo le macchine la sera quando è finito il lavoro e preparavo Con per domani” in relazione a quanto dichiarato alla precisa:” si faccio lo scarico dei pezzi come ho detto prima ma non il carico “ Il contesto in cui i dipendenti della cooperativa lavoravano è stato descritto bene da , dipendente della società ricorrente con mansioni di Persona_10 attrezzista: “si lo stampaggio è il reparto produzione adr la struttura è unica come ho detto non ci sono divisori solo il controllo qualità di cui ho detto prima e l'ufficio amministrativo è un ufficio grosso dove ci sono quelli che controllano tutto e la amministrazione ma io non entro lì adr io stavo nel reparto produzione adr e' il che è il mio responsabile che è quello che può intervenire Persona_11 sulle macchine stampatrici adr Poi ci sono i nostri dipendenti adr quelli della cooperativa io li vedevo fare il controllo del pezzo cioè prendevano il pezzo che arrivava davanti lo guardano e se è buono lo mettono in una cesta se non è buono lo mettono in un'altra cesta e poi la sera quando spegnevamo le macchine le pulivano, cioè pulivano lo stampo e il macchinario con uno straccio adr non so dire se c'è sia o meno un magazzino io sto nella mia zona di competenza e giro solo lì adr si i lavoratori della cooperativa controllavano il pezzo a vista se è buono o va scartato è un controllo visivo il loro “adr lavoro nel reparto di
11 produzione che è la fonderia dove ci sono 15 isole robotizzate che lavorano in autonomia io le avvio alla mattina e una volta avviato il ciclo produttivo io seguo la loro produzione verificando che non ci siano problemi agli impianti tecnici o idraulici o elettrici perchè l'impianto deve funzionare in autonomia adr ci sono io ed un mio collega che mi aiuta e essendo un reparto aperto vi sono anche persone che vengono in fonderia per fare il loro lavoro come ad esempio il responsabile della qualità e dell'ufficio tecnico che deve fare i suoi controlli sui pezzi Inoltre ci sono gli operai a fine linea che prendono il pezzo e lo depositano o fra gli scarti o nella cesta dei pezzi buoni oppure in un cassone dei pezzi buoni a seconda delle dimensioni del pezzo ect”
responsabile della manutenzione e produzione della Persona_11 [...]
che non era presente all'ispezione e non è stato sentito ha riferito in Parte_1 udienza : “preciso che i dipendenti della cooperativa facevano un controllo visivo grossolano alla fine della linea e poi dovevano decidere se il pezzo in base alle indicazioni contenute nelle missive consegnate alla era da scartare o Per_2 meno e poi facevano le pulizie dei macchinari a fine giornata, noi lavoriamo a giornata “ e ancora “adr certo il controllo che si fa a fine turno è meramente visivo si verifica ad esempio che non vi siano pezzi rotti o pezzi di stampo che hanno lasciato segni strani sulla stampata tutte le altre cose più specifiche vengono controllate con appositi macchinari dai membri dell'ufficio tecnico oltre che da quello che viene a girare nel reparto di cui ho parlato prima lui usa alcuni macchinari altri ve ne sono nell'ufficio tecnico che usano anche gli altri adr la pulizia delle macchina a fine turno è fatta a mano: vi era un prodotto sgrassatore che serve per levare il grasso dallo stampo che viene lubrificato dato che questo liquido si deposita sugli stampi e sulla macchina e viene levato con uno straccio e il prodotto ad hoc. Questo era il lavoro di pulizia che facevano gli addetti della cooperativa oltre al controllo visivo di cui ho detto prima”.. Adesso non so se le persone presenti che fanno quel lavoro siano o meno assunti direttamente dalla società o tramite cooperativa o agenzia. Posso dire che all'epoca era un lavoro esternalizzato”. Richiesto di chiarire le attività ed i compiti dei lavoratori della società ha affermato “adr la persona che girava nel reparto di cui ho detto prima era una persona che faceva parte dell'ufficio tecnico: nell'ufficio tecnico c'erano anche il responsabile dell'ufficio tecnico che progettava lo utilizzo degli stampi e poi un responsabile per il dimensionale più quello della qualità che fa radioscopia che si occupano delle problematiche che via via si pongono e le risolvono e cioè dall'usura dello stampo alla temperatura del forno ect adr poi c'è la amministrazione con le impiegate e poi c'è il reparto di finitura dove si confeziona il prodotto e si spedisce al cliente adr adesso saranno una decina i dipendenti di quel reparto adr qualcuno è dipendente della e qualcuno mi Pt_1 pare sia dipendente di agenzia o cooperativa adr in questo momento io ho il
12 potere di intervenire nel caso di siano problemi sulla macchina oppure se il pezzo non è conforme per interrompere o sospendere le attività ma qualche anno fa prima di fermare il processo produttivo mi confrontavo con il mio titolare per verificare se era possibile proseguire fino a fine turno. adr Non so dire di preciso anche se penso che chi lavora in amministrazione siano tutti dipendenti della società ma sono certo che tutti i membri dell'ufficio tecnico sono dipendenti della società e “adr si certo è un reparto aperto se uno deve andare da Pt_1 Pt_1 una parte all'latra della azienda deve passare nel reparto attraverso percorsi segnati per la sicurezza adr certo confermo il capitolo 46 siamo appunto io e il io collega che facciamo queste attività” La collocazione dei lavoratori della cooperativa ed i luoghi sono stati ben descritti anche dalla , già referente della cooperativa:”adr io ricordo che si entrava Per_2 dal cancello cioè dal portone che si alzava e poi all'interno da una parte vi erano gli uffici e da una parte vi era un camminatoio che ti portava a dei reparti e dall'altra parte al magazzino e dietro c'erano altre postazioni di lavoro e più avanti un'altra zona, gli uffici erano praticamente in mezzo a queste diverse postazione in mezzo a dove si diramavano i vari camminatoi di strisce gialle adr i nostri dipendenti li ho visti in una zona che sta dietro a controllare ma tante volte il più delle volte nella zona di destra dove vi erano dei macchinari da cui venivano giù i pezzi era un ambiente aperto dove vi erano varie di queste macchine adr non so se era il reparto di produzione anche perché la maggior parte di questi macchinari andavano da soli e non vi era qualcuno a cui chiedere. I nostri addetti stavano al termine alla fine della macchina a fare la cernita dei prodotti finiti era una cernita grossolane per vedere che i pezzi non fossero danneggiati . adr ricordo bene perché avevo chiesto varie volte se qualcuno della società veniva o meno lì e mi fu riferito che ogni tanto passava un attrezzista della società che le caricava, ma quelli della cooperativa erano a zero competenze non potevano certo fare il caricamento delle macchine” Nel corso del presente giudizio è emersa la prova dell'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte della cooperativa e della utilizzazione da parte dei dipendenti della stessa di materiali e dispositivi di prevenzione individuali consegnati dalla referente della cooperativa stessa. Innanzitutto ciò risulta dalla deposizione della che ha affermato Persona_2 che era lei ad individuare le maestranze da inserire nell'appalto, ad occuparsi della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, ad esercitare il controllo sull'attività dei lavoratori e sul rispetto della normativa in materia di sicurezza. La teste, oramai dipendente di altra società e del tutto indifferente all'esito del giudizio, ha riferito quanto segue: “conosco la società e lavoravo Parte_1 come preposto alla cooperativa adr la Controparte_3 cooperativa svolgeva un lavoro di controllo dei pezzi un primo controllo della
13 sgrossatura, verificava se tutto era senza grossi difetti e la pulizia dei macchinari, i nostri dipendenti stavano alla fine della macchina . A domanda dell'avvocato Moschini se facessero anche la pulizia del pezzo risponde: no a me non risulta che loro staccassero il pezzo dal macchinario per pulirlo comunque non so se fosse da staccare ma in tal caso sarebbe stato compreso nell'appalto perché era compresa anche la smattazzatura. adr a fine macchina vengono giù dei pezzi attaccati ad un pezzo di metallo e quindi si deve staccare con le mani il pezzo dal metallo e poi si fa il controllo visivo anche se non ricordo che i nostri dipendenti in quel caso dovessero staccare il pezzo dalla macchina ricordo bene che dovevano fare il controllo visivo dei pezzi che scendevano dalla macchina e poi facevano la pulizia della macchina adr non so se dovevano fare la pulizia del pezzo se dovessero levare delle macchie dai pezzi ma di solito no, non si faceva lì. adr il mio compito era assicurarmi di andare una volta alla settimana in azienda vedere quello che c'era da fare o con il sig. con i sig. e poi CP_8 Per_3 decidere le persone, stabilire quante ne dovevo mandare durante la settima in relazione a quanti pezzi dovevano fare. adr Certo ero io che organizzavo il servizio dato che la tipologia di lavoro era sempre una cernita e quindi cambiava il numero dei pezzi adr ero io che dovevo organizzare la presenza degli operai durante la settimana alcun volte il lavoro era di un tipo due giorni e di un tipo gli altri tre e così io spiegavo appunto che tipo di lavoro dovevano fare nel tal giorno adr erano sempre gli stessi addetti che quando gli operai, cioè gli attrezzisti della società finivano il lavoro, loro dovevano pulire le macchine adr certo tutte le settimane andavo presso la società adr io ho visto fare progettazione dal personale della e negli uffici quando andavo ad incontrare per Pt_1 Pt_1 discutere della settimana o degli errori Adr noi non davano personale amministrativo assolutamente no adr si certo era un controllo visivo quello che facevano i nostri dipendenti adr per la pulizia delle macchine usavano dei panni e dei prodotti apposta che portavamo noi e che gli addetti prendevano adr serviva a sgrassare le macchine adr utilizzavano i panni e il prodotto per fare la pulizia non c'era altro da usare per pulire le macchine adr certo ero io che portavo i DPI, le scarpe, i tacchi, i guanti ed ero sempre io che li riprendeva dato che varie volte mi è stato segnalato che non li usavano e allora dovevo andare in azienda a riprenderli e anche per far scrivere le lettere di richiamo che non scrivevo io ma che scriveva la amministrazione su mia segnalazione adr per entrare nel reparto io avevo contatto con il sig che era la persona che conosceva la Per_11 organizzazione del lavoro della azienda per la settimana adr si ogni tanto entrava anche che passava a vedere controllando un pezzo a caso per vedere se Per_4 il personale lavorava bene ed era lui che mi mandava la segnalazione se qualcuno non usava i DPI e la signora io la incontravo in ufficio e Pt_2 facevo due chiacchiere con lei aveva già 75 anni era un incontro di cortesia adr
14 si certo andavo il lunedì di ogni settimana se non ero via e capitava anche a volte che andassi anche durante la settimana ma ci scambiavamo anche mail con le varie indicazioni di lavoro adr adesso non ho più l'accesso alle mail e non posso essere più precisa ma certamente la società le ha adr certo confermo il capitolo 23 anche in relazione al monte ora complessivo che era tuttavia abbastanza stabile salvo periodo in cui hanno lavorato meno ore o stavano fermi qualche giorno adr si certo quando andavo un giorno decidevo cosa fare e durante la settimana era sempre per vedere qualcosa che non andava mi chiamavano lì adr si certo mi è capitato che mi venisse consegnata una lettera in cui dicevano che il lavoro era tornato indietro e poi io la passavo in amministrazione perché chiedevano il risarcimento ma sola una volta in effetti abbiamo dovuto risarcire il danno effettivamente e ci siamo messi d'accordo sull'importo ma erano cose che seguiva la amministrazione adr se dovevano fare meno ore io dicevo tu oggi devi fare 6 ore o 5 ore oppure devi entrare alle 12 oppure non devi venire il tal giorno ect. , ma se erano in azienda dovevano seguire l'orario aziendale normalmente e quando vi era pieno lavoro loro dovevano seguire lo stesso orario di lavoro dell'azienda adr si in genere facevano 8 ore di lavoro salvo il caso che io dicessi loro che dovevano farne meno o dovevano andare via mezza giornata come è capitato varie volte adr non potevano derogare dall'orario dell'azienda se dovevano stare tutto il giorno adr i dipendenti chiedevano a me le ferie e io informavo la azienda perché le loro ferie non coincidevano mai con il periodo di chiusura della azienda perché magari andavano in Pakistan e quando erano malati lo comunicavano a me e chiedevano a me anche i permessi loro dicevamo che sarebbero mancati e poi io lo comunicavo all'azienda precisando se potevo o meno sostituirli dicevo che quel giorno se non fossi riuscita a sostituirlo sarebbe mancato un lavoratore ect adr si certo ero io che se vi era necessità sostituivo le persone che mancavano e di solito dovevo sostituire quelli che andavano in ferie visto che dicevamo sto via un mese ma poi si sa che per tre mesi non si vedeva nessuno e quindi dovevo sostituirli adr io facevo la sostituzione del lavoratore anche per un mese o due adr si certo confermo il capitolo 39 loro hanno fatto sempre lo stesso tipo di lavoro sia alla San Marco che alla adr le CP_3 direttive che erano che non dovevano assolutamente toccare le macchine in quanto il lavoro veniva giù da solo alla fine della macchina sono macchine talmente tecnologiche che non si possono toccare era vietato che andassero a toccare qualcosa oltre che pulire a macchina ferma adr si i nostri dipendenti avevano una tuta che non ricordo più se avesse le maniche o meno o le bretelle le nostre tute erano blu e i nostri dipendenti non avevano il logo sulle tute adr io vedevo dove c'erano i dipendenti della e che giravano con i muletti Pt_14 Pt_1 che avevano un logo il nome della azienda mi pare così adr nel reparto certo che passavano i dipendenti della e per forza per controllare le Pt_1 Pt_1
15 macchine per forza qualcuno che passava c'era a me capitava di vederne uno per volta non vedevo un transito di maestranze magari vedevo una persona che andava dietro la macchina non ricordo traffico di personale in quella zona lì mentre quando entravo nel reparto magazzino vedevo i dipendenti della Pt_1 ma non era compito mio controllarli adr non so dire chi della cooperativa nello specifico si occupasse del versamento dei contributi posso solo dire che mandavo tutto a Roma in amministrazione e che era l'amministrazione che si occupava di fare le buste paga e degli adempimenti siamo dipendenti non seguivo questa parte di attività . Dopo la rilettura la teste precisa che i dipendenti che l'hanno seguita di cui ha parlato prima in precedenza hanno dato le dimissioni dalla San Marco e Contr poi sono stati assunti dalla ” In merito al materiale la deposizione della è stata confermata anche dal Per_2 lavoratore “adr serve gasolio o qualcosa del genere per pulire e mi Parte_7 dava tutto anche la carta per pulire . adr era sempre la che Per_2 Per_2 mi diceva che lavoro dovevo fare in e le ore che dovevo fare adr Parte_1 Pt_1 era la cooperativa che mi aveva dato i dpi cioè la adr io chiedevo le Per_2 ferie e i permessi alla e mandavo i messaggi per ferie o malattia adr Per_2 mentre lavoravo io avevo il logo della agenzia pantaloni e scarpe erano diversi da quelli della E ancora “adr viene una o due volte Parte_1 Per_2 la settimana se ci sono lavori diversi se è lo stesso lavoro per due o tre settimane o due o tre mesi viene solo una volta alla settimana adr si timbro il cartellino della agenzia adr si abbiamo un cartellino come agenzia adr si lavoro a giornata mattina e pomeriggio quando serve a e lavoro sempre lì.” Pt_1 Pt_1
“confermo di avere preso dei permessi di un ora e mandavo il messaggio il giorno prima a adr si io controllavo i pezzi di filtro.” Per_2
Ulteriore conferma è giunta dal lavoratore “adr tutto i Persona_9 guanti e le scarpe ce li dava la agenzia “ che già aveva ricordato la presenza delle avanti agli Testimone_2 Per_2 ispettori ha ulteriormente precisato;
adr so da quello che ricordo, perchè l'ho vista un paio di volte il lunedi mattina veniva un signora piccolina e mora che dava le protezioni ai ragazzi e gli diceva cosa dovevano fare, io li ho sempre visti prendere ordini da questa persona che mi pare si chiami o adr Per_12 Per_2
a volte quando attraversavo per timbrare la vedevo che parlava nel corridoio con i ragazzi egli spiegava ma proprio due minuti e gli consegnava la roba adr il lorochiami o adr non so dire chi organizzava i loro turni io Per_12 Per_2 penso la signora lì so che il e l' gestivano noi Per_4 Controparte_9 dipendenti e vedevo che il lunedì lei impostava i ragazzi sulle macchine adr i ragazzi della cooperativa hanno un badge diverso dal nostro noi abbiamo lo stemma della non so se loro hanno un loro stemma o hanno solo il Parte_1 nome . adr noi abbiamo divise con il logo e e loro hanno le tute Pt_1 Pt_1
16 normali senza logo si capiva che erano dipendenti di una cooperativa e non della nostra società adr no sulle macchine il controllo visivo lo facevano solo i ragazzi della cooperativa ma è un lavoro grossolano niente di che adr eravamo divisi io so che io lavoravo da lunedì a venerdì e so che loro timbrano alle 8 come me, ma non so il loro orario di lavoro. adr si ricordo la responsabile della cooperativa che veniva di lunedì e io l'ho beccata una volta mentre stavo andando in bagno di mercoledì o giovedì ma non so il giorno preciso. ha dichiarato: “Non ho conosciuto la ma me ne hanno Persona_10 Per_2 parlato i colleghi, i colleghi mi hanno spiegato chi era questa persona che entrava e usciva dalla azienda e mi hanno detto che era la capa dei ragazzi della cooperativa adr sinceramente non la vedevo spesso ma di solito di lunedì e ogni tanto la sera ma poi io facevo le mie mansioni e non stavo a guardare adr si esatto per le mie mansioni io mi spostavo nei reparti adr io prendo ordini da o dal e poi con altri non parlo e non conosco i nomi delle persone Per_11 Pt_1 che li mi cita non so dire di che cooperativa si trattasse io sapevo dalla committenza che c'era dentro una cooperativa con il suo personale ma altro non so adr la nostra azienda è grossa abbiamo un grande spazio e si vede tutto non ci sono i muri e poi abbiamo una sala dove c'è gente specializzata nelle misurazioni e nei controlli di qualità, fanno cose più particolari e c'è anche l'ufficio della amministrazione adr dr il lunedì mattina questa signora ( ) che entrava Per_2 dall'esterno portava bidoni e scatoloni con indumenti e stracci per la pulizia dei macchinari e portava via quelli sporchi adr nulla so sulla attività della di Per_2 cui mi chiede (capitolo 18) Adr confermo che la vedevo tutti i lunedì e ogni tanto alla sera negli altri giorni adr il lunedi mattina mi pare andasse negli uffici amministrativi: arrivava lasciava i bidoni e gli scatoloni nello stanzino dove c'erano i suoi operai e poi andava in ufficio con e e poi tornava Per_11 Pt_1 allo stanzino dove c'erano i suoi operai e penso dicesse loro cosa dovevano fare adr io so che il ogni tanto passava e controllava i pezzi e poi lo vedevo Pt_1 che chiamava al telefono arrabbiato e poi dopo poco tempo dallatelefonata arrivava la signora ( ) e parlava con l'operaio per questo penso che la Per_2 telefonata fosse rivolta a lei adr la signora ( ) il lunedì mattina quando Per_2 arrivava portava le loro tute diverse dalle nostre che hanno il nostro logo della società e vedevo che entravano vestiti normali e uscivano con i dispositivi le cuffie e gli occhiali pronti per lavorare e quindi penso che li prendessero da quello che portava la adr nulla so delle loro ferie o dei permessi adr non ho mai Per_2 visto nessun dipendente della cooperativa lavorare sugli impianti di stampaggio io non li ho mai visti addosso alla macchina adr per chi la metteva su la tuta era blu, noi siamo obbligati a mettere la nostra che ci dà la nostra azienda con il logo, loro mettevano la loro divisa penso che gliela fornisse la loro titolare adr Non era loggata era una semplice tuta adr si certo era un unico reparto lo
17 stampaggio e la zona dove facevano il controllo visivo gli operari della cooperativa no c'erano divisori adr Sinceramente non so dirle chi lo faceva se lo facevano anche i dipendenti della nostra ditta ma io sapevo il mio lavoro adr. Ma ha visto qualcun con la tuta della società e a controllare i pezzi ? si
Pt_1 Pt_1 certo il anche lui controllava i pezzi e anche il va là e prende il Per_11 Pt_1 pezzo e lo controlla . adr io li ho visti che controllavano il pezzo non gli operai che controllavano i pezzi adr e guardavano i pezzi che erano dentro Per_11 Tes_4 le ceste. Adr No il sabato mattina siamo presenti solo io e non vi Per_11 Pt_1 erano gli operari che facevano il controllo visivo adr si certo il controllo dei pezzi che facevano e era un controllo una tantum “
Pt_1 Per_11 ha ricordato “ la la conoscevo e lei lavorava presso una Persona_11 Per_2 cooperativa e veniva da noi in azienda per gestire il lavoro che il le
Pt_1 commissionava adr il le dava le schede tecniche dei pezzi tramite missive
Pt_1 con il lavoro che dovevamo fare e lei di solito veniva da noi e in base alle schede che il le aveva dato e in base al numero dei pezzi che dovevamo stampare
Pt_1 portava un certo numero di dipendenti della cooperativa adr non ricordo il cui numero di preciso ma variavano, non erano sempre uguali a volte erano 2 a volte 3 a volte 4 ed era il che specificava il lavoro che dovevano fare alla
Pt_1
ed era la che lo spiegava ai dipendenti della cooperativa adr io a Per_2 Per_2 volte ero presente quando c'erano degli avvii di nuova produzione dato che il era un commerciale ed io potevo portare la visione delle cose da fare al Pt_1 che modificava le missive o spiegava altri particolari del lavoro alla Pt_1
adr le persone che lei mi cita al capitolo 6 le conosco perché qualcuna di
Per_2 loro in passato ha lavorato presso la società e qualcuno lavora anche adesso presso di noi adr al tempo erano dipendenti della cooperativa mentre non so dire se quelli ancora presenti siano assunti da qualche agenzia o cooperativa o dalla nostra società adr nulla so del capitolo 7 adr sul capitolo 8. adr era le
Per_2 che forniva loro i messaggi con la indicazione di quello che dovevano controllare sul pezzo visto che i pezzi sono diversi. Io ho sempre visto solo la e mi
Per_2 sono riferito sempre e solo alla per il lavoro dei dipendenti della
Per_2 cooperativa ma non so poi nello specifico se vi erano altre persone io ho sempre visto lei adr il lunedi la era sempre presente e poi veniva qualche volta
Per_2 durante la settimana se si riscontravano dei problemi perchè noi li segnalavamo al e lui avvisava la adr magari si riscontravano dei problemi Pt_1 Per_2 sulla sicurezza se vedevamo che qualche dipendente non aveva guanti o tappi o dpi e avvisavamo il oppure se nei pezzi selezionati a fine linea vedevamo Pt_1 che vi erano pezzi buoni nello scarto o pezzi non adatti fra quelli buoni . In tal caso la veniva per rispiegare di nuovo le varie missive e le varie
Per_2 indicazioni che evidentemente i lavoratori non avevano ben campito magari anche per problemi di lingua. Adr Si io non li riprendevo se vedevo che non
18 usavano i DPI ma avvisavo il che avvisava la . Sul capitolo 22 lei Pt_1 Per_2 capitava anche durante la settimana e verificava se i suoi operai stavano bene o se avevano delle problematiche adr si lei si informava se il lavoro fatto era andato bene o se era a posto ma non controllava di persona i pezzi nella cesta. Adr no a me pare che le persone che facevano il controllo visivo e la pulizia della macchine fossero le stesse persone che portava la all'inizio della Per_2 settimana. Adr era la che forniva i dispositivi antinfortunistici ai Per_2 dipendenti della cooperativa lei aveva un ufficietto prima dell'ingresso dove teneva sia i dispositivi antiinfortunistici sia gli stracci sia gli shampi o gli sgrassatori che gli operai utilizzavano per le pulizie adr penso che gli operai rimanessero in base alle ore che dovevano svolgere io vedevo qualcuno la mattina e qualcuno il pomeriggio non avevano lo stesso orario adr timbravano per la sicurezza all'entrata essendo un ambiente a rischio tutti anche fornitori e clienti se entrano devono passare un budge per segnalare che sono in azienda. Adr no ogni tanto mi è capitato di sentire la per il discorso della questura Per_2 perché dovevano andare per il discorso dei permessi di soggiorno, sentivo che chiedevano il permesso ma non so dire nulla sulle ferie penso che li gestisse direttamente la adr non so nulla sul capitolo 37 adr si confermo quanto Per_2 al capitolo 39 hanno sempre e solo fatto lavoro di controllo visivo e di pulizia adr noi abbiamo divise loggate e loro avevano tute normali ognuno di Pt_1 Pt_1 loro si vestiva un po come voleva per noi era importante verificare che lavorassero con i dpi e non come si vestivano. Adr Ho partecipato a qualche riunione con la alcune volte in cui il era arrabbiato perchè dei Per_2 Pt_1 pezzi erano stati mandati al cliente anche se erano da scartare Poi non so l'entità del danno lui a me diceva che voleva uno sconto dalla fattura ma non so in concreto se al di là di quelle che diceva lui effettivamente fosse o meno rimborsato il danno.” Le articolate deposizioni sopra richiamate sono state, peraltro, corroborate dall'ampia documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente in relazione ai rapporti intercorsi con le cooperative ed all'esercizio del potere disciplinare. Conclusivamente si deve affermare alla luce della articolata attività istruttoria espletata che difetta la prova della non genuinità del contratto di appalto stipulato tra la società ricorrente e le cooperative datrici di lavoro dei lavoratori oggetto del verbale ispettivo. Dalla acclarata liceità degli appalti consegue l'assenza di alcun obbligo contributivo a carico della committente. La domanda riconvenzionale dell' di applicazione dell'art. 29 secondo CP_1 comma D.Lgs.n. 276\2003 è infondata e va respinta. Dal tenore letterale delle conclusioni assunte è evidente che il suo accoglimento presuppone l'accertamento della applicabilità al caso di specie delle retribuzioni e
19 di istituti contrattuali previsti dal CCNL Metalmeccanica Artigiani in relazione ad un orario settimanale di 40 ore ed al superiore livello di inquadramento. Ebbene in presenza di appalto lecito ed in relazione alla tipologia di mansioni svolte dai lavoratori come emersa in giudizio, non è possibile disporre il pagamento di contributi parametrati sul livello di inquadramento professionale e sul CCNL dell'utilizzatrice bensì va fatto riferimento a quelli dell'effettivo datore di lavoro. Inoltre dal verbale unico di accertamento e notificazione oggetto di impugnazione, si evince che tali contributi sono stati quantificati per differenza in relazione a sopra riferiti parametri individuati considerando appalti illeciti. Pertanto la circostanza che le cooperative abbiano versato contributi per complessivi € 61.208,06 e che l' abbia omesso di esporre e documentare le CP_1 ragioni per cui tale pagamento, ad opera dei soggetti obbligati, sarebbe parziale anche in presenza di appalti leciti, impone il rigetto della domanda per carenza di prova. Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147\22, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accoglie il ricorso;
respinge la domanda riconvenzionale formulata dall' ; CP_1 condanna l' a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5000,00, oltre spese generali al 15% oltre IVA, CPA. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Brescia il 07/07/2025 il Giudice del lavoro Dott. Mariarosa Clara Pipponzi;
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella sentenza n .867\22 del Tribunale di Brescia prodotta in giudizio, che ha affrontato la questione relativamente al lavoratore la sussistenza di un appalto illecito è stata esclusa. Parte_12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. RIVIERA GIOVANNA
(C.F. Parte_2 C.F._1 con l'Avv. RIVIERA GIOVANNA
- RICORRENTE contro
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 con l'Avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie. Oggetto del presente giudizio è l'azione di accertamento negativo proposta dalle Con parti ricorrenti avverso il verbale unico di accertamento e notificazione e di Brescia n. 2020002714/DDL del 30.09.2020 con il quale è stato richiesto CP_1 il pagamento dell'importo di euro 91.707,13 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 01/1/2015 al 24/07/2018 (cui deve aggiungersi l'importo di euro 59.383,59 a titolo di somme aggiuntive, interessi di mora e sanzioni civili) in quanto gli ispettori avevano rilevato la sussistenza di appalti non genuini ed avevano, di conseguenza, imputato l'obbligazione contributiva in capo all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. In particolare gli ispettori avevano contestato alla società ricorrente che alcuni lavoratori che svolgevano le loro mansioni nel contesto aziendale, nonostante l'assunzione formale presso altro e distinto datore di lavoro, erano eterodiretti dall'utilizzatrice e lavoravano in modo promiscuo con gli altri dipendenti della società. Si tratta dei lavoratori: 1) , formalmente assunto in data 20.01.2015 sino al Per_1 Parte_3
30.11.2015 con contratto di lavoro subordinato part time al 75% dalla San Marco Servizi Soc. Coop. ed applicazione del CCNL S.A.F.I., con qualifica di operaio di 5° livello addetto alla smaterozzatura dei pezzi prodotti, e poi, a far data dal 01.01.2018 assunto dalla full time, con Controparte_3 applicazione del CCNL Multiservizi dal 01.01.2018 sino al 19.07.2018;
2) , formalmente assunto in data 20.01.2015 sino al 31.12.2017 Parte_4 con contratto di lavoro subordinato part time al 62,50% dalla San Marco Servizi Soc. Coop. ed applicazione del CCNL S.A.F.I., addetto all'imballaggio dei pezzi prodotti, e poi, a far data dal 01.01.2018 assunto dalla Controparte_3
part time al 87,50%, con applicazione del CCNL Multiservizi sino al
[...]
19.07.2018;
3) formalmente assunto in data 13.01.2015 sino al Parte_5
30.11.2015 e poi dal 04.02.2016 sino al 28.02.2017, con contratto di lavoro subordinato full time dalla San Marco Servizi Soc. Coop. quale attrezzista di officina;
4) formalmente assunto in data 15.12.2016 sino al Parte_6
31.12.2017 con contratto di lavoro subordinato full time, dalla San Marco Servizi Soc. Coop. ed applicazione del CCNL S.A.F.I., come operaio addetto al forno, e poi, a far data dal 01.01.2018 assunto dalla full Controparte_3 time, con applicazione del CCNL Multiservizi sino al 19.07.2018;
2 5) , formalmente assunto dal 23.02.2017 sino al 31.12.2017 con Parte_7 contratto di lavoro subordinato full time, dalla San Marco Servizi Soc. Coop., ed applicazione del CCNL S.A.F.I., come addetto alla smaterozzatura dei pezzi prodotti, e poi, assunto dal 01.01.2018 dalla full Controparte_3 time, con applicazione del CCNL Multiservizi sino al 19.07.2018;
6) formalmente assunto dal 14.03.2018 sino al 19.07.2018 Parte_8 con contratto di lavoro subordinato full time, dalla Controparte_3 full time, con applicazione del CCNL Multiservizi e con mansione di operaio addetto al forno. Nel verbale ispettivo era stata altresì invocata l'applicazione dell'art. 29 comma 1° D. Lgs. n. 276/2003 in relazione ai contributi derivanti dalla corretta retribuzione dovuta ai lavoratori sulla base delle disposizioni del CCNL applicato dalla utilizzatrice e del riconoscimento di un diverso livello di inquadramento professionale in ragione delle mansioni svolte. Parte ricorrente, dopo aver minutamente descritto il contesto produttivo e l'organizzazione delle lavorazioni, ha affermato che aveva esternalizzato “alcune attività, di valenza e natura autonoma, nonché ben distinte dal vero e proprio ciclo produttivo.” In particolare ha sottolineato che solamente l'attività di mero controllo visivo della qualità del prodotto e quella di pulizia dei macchinari erano state esternalizzate (ossia appaltate o commissionate ad altre società) e che si trattava di attività di natura manuale, continuativa, ripetitiva, priva di elementi di creatività e di innovazione, e variabile unicamente in relazione al tipo di pezzi standard da controllare e dal numero dei medesimi e tale da non necessitare dell'utilizzo di alcun tipo di strumentazione. Quindi, dopo aver analiticamente ricostruito le attività svolte dai singoli lavoratori in questione, ha affermato che erano controllate e gestite dalla referente
\responsabile della loro datrice di lavoro, tale (ved. allegato Persona_2 doc.9 e 10) unico soggetto con cui si interfacciavano i responsabili della società
, che dava loro le direttive sia in ordine al tipo di attività da Parte_1 svolgersi sia in relazione alle modalità di effettuazione del controllo. Era sempre alla , quale referente delle varie cooperative appaltatrici succedutesi nel Per_2 tempo, che la società aveva puntualmente trasmesso le Parte_1 procedure standard afferenti le modalità del controllo qualità e pulizia mezzi nonché i relativi aggiornamenti. Era alle cooperative che doveva essere ricondotta la vigilanza disciplinare e quella relativa al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza. In diritto ha svolto eccezioni preliminari:
- di decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 4, della Legge n. 183/2010 evidenziando che nessuno dei lavoratori che hanno prestato servizio alle dipendenze della “San Marco Servizi Soc. Coop.” ovvero della “ Parte_9
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
, aveva provveduto ad impugnare i suddetti contratti entro il termine
[...] perentorio di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla data di estromissione degli stessi dal contesto aziendale della cooperativa;
- di decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 2, della Legge n. 276/2003 e relative conseguenze giuridiche stante l'applicabilità anche all'ente previdenziale o assicurativo del termine decadenziale biennale previsto dalla citata disposizione;
-di prescrizione delle somme per il decorso del termine quinquennale in relazione ai contributi richiesti dal 01.01.2015 sino al successivo 30.11.2015. Affermata poi l'inesistenza di alcuna obbligazione solidale ex art. 29 comma 2° D. Lgs. n. 276/2003 in capo al committente avuto riguardo alle sanzioni civili ed interessi di mora, ha ribadito nel merito la liceità degli appalti ed ha negato che le risultanze del verbale ispettivo dimostrassero la fondatezza della richiesta formulata nei suoi confronti. L' si è tempestivamente costituito in giudizio contestando gli assunti in fatto CP_1 ed in diritto della parte ricorrente richiamando il contenuto del verbale ispettivo e le conclusioni raggiunte in tale sede e svolgendo domanda riconvenzionale del seguente letterale tenore “ Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la genuinità dei contratti di appalto intercorsi tra la società ricorrente e le cooperaive SAN MARCO SERVIZI soc. coop. e Controparte_3
accertare e dichiarare la responsabilità solidale della società ricorrente
[...] per gli obblighi contributivi di cui al verbale di accertamento ispettivo oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la società ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali indicati nel medesimo verbale, per l'importo di € 30.499,07, o per il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, oltre agli accessori di legge a titolo di sanzioni, interessi e rivalutazione monetaria. “ In relazione a tale domanda parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità e la infondatezza nel merito.
*** L'eccezione di decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 4, della Legge n. 183/2010 formulata sulla base della considerazione che “nessuno dei lavoratori che hanno prestato servizio alle dipendenze della “San Marco Servizi Soc. Coop.” ovvero della “ , aveva provveduto ad Controparte_3 impugnare i suddetti contratti entro il termine perentorio di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla data di estromissione degli stessi dal contesto aziendale della cooperativa” è infondata e va respinta. Si tratta, infatti, di decadenza applicabile esclusivamente alla materia del lavoro (cfr. Corte d'Appello di Brescia, Sez. Lav., sentenza del 2 ottobre 2014 n. 406), ma non certo a quella previdenziale che è sottratta alla disponibilità dei lavoratori. In effetti, a
4 prescindere dalla invocata (da parte dell' ) accessorietà del rapporto CP_1 previdenziale, non può certo essere rimesso alla discrezionalità dei lavoratori, l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi eventualmente dovuti per la violazione della vigente normativa. Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione è pacifica l'efficacia interruttiva della notifica dei verbali di accertamento ispettivo (ex plurimis Cass., 6 luglio 2017, n. 16676) come del resto affermato dalla stessa parte ricorrente che individua, a tal fine, solamente il periodo che cade nel quinquennio anteriore alla notifica, avvenuta il 30 settembre 2020, del verbale di accertamento e relativa diffida. Nel caso di specie, tuttavia, può essere considerato prescritto esclusivamente il periodo antecedente la sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020, in relazione alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e decorrente dal 23 febbraio al 30 giugno 2020. Quanto al prolungamento del termine della prescrizione da quinquennale a decennale invocato dall' (art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/1995) per effetto CP_1 della denuncia del lavoratore, si deve rilevare che riguarda esclusivamente i contributi relativi alla posizione di (ved. richiesta di Parte_5 intervento doc. 2 fascicolo ) che quindi non si sono prescritti. CP_1
Passando ad esaminare il merito, l' , su cui grava l'onere probatorio ha CP_1 sostenuto la sua tesi esclusivamente richiamando le risultanze del verbale ispettivo e offrendo prove testimoniali a sostegno di tali assunti. Come noto, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass. 15702/2014). Tuttavia poichè “non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (vd. Cass. 4743/2005; n. 2627/1980)” va fatta “corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto CP_4 ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare,
5 mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. ( così ex multis Cassazione 23 settembre 2020 ordinanza n.19982). Ciò posto, nel verbale ispettivo in esame è stato chiarito che le conclusioni circa la illiceità degli appalti stipulati dalla società ricorrente con le cooperative sono state tratte dal verbale unico di accertamento e notificazione n. BS00002/2018 -158 -01 redatto dai funzionari dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia del Lavoro in data 29/11/2018 di cui hanno richiamato un ampio stralcio “ Dalle indagini svolte si é appurato che i predetti lavoratori, continuando a svolgere lo stesso tipo di attività, hanno alternato periodi in cui erano in forza alla committente con periodi in cui sono transitati Parte_1
“formalmente" alle dipendenze di altre società. In particolare, prima della società , tal lavoratori erano in fora alla Controparte_3
Cooperativa SAN MARCO SERVIZI SOC. COOP. di Roma nel periodo dal 12/01/2015 al 31/12/2017. Le mansioni svolte dai predetti operai sono sempre rimaste sotto il costante controllo e la supervisione di alias Persona_3
, consigliere di amministrazione della .L, come Per_4 Parte_10 fossero ancora dipendenti diretti della il sig. ha Parte_1 Pt_1 continuato a fornire, ogni giorno, le direttive specifiche e le indicazioni operative. Il sig. stabiliva, infatti, se rinnovare i contratti di lavoro, concedere le Pt_1 ferie e dettare gli orari di lavoro. Perciò si evince che i predetti operai delle due cooperative di cui sopra, in servizio presso lo stabilimento in parola, non erano effettivamente coordinati da preposti delle cooperative medesime, bensì da personale della gli stessi lavoratori hanno confermato che Parte_1 vedevano solo per la consegna delle buste -paga la sig.ra , nata Persona_2
a Seriate (BG), il 12/06/1962, "referente" prima della SAN MARCO SOC. COOP. e poi della . L'attività lavorativa svolta dagli Controparte_3 operai inviati dalle due cooperative non aveva alcuna autonomia operativa rispetto al resto dell'organizzazione della fonderia , Parte_1 anzi si trattava di mansioni che rientravano appieno nella normale attività economica e produttiva della fonderia medesima. Inoltre gli operai lavoravano in modo promiscuo coni dipendenti della fonderia, ossia senza alcuna specifica delimitazione di spazi o di aree. Si evince, quindi, che gli operai sopra individuati erano, di fatto, pienamente integrati nel personale della Parte_1
Sia la legale rappresentante della società sia la referente Parte_1 della sig.ra , hanno Parte_11 Persona_2 confermato che il compenso dell'appalto variava esclusivamente in base al numero di ore lavorate dai dipendenti. A tal fine, tutti i lavoratori sono stati muniti di cartellino marcatempo dalla petimbrare le Parte_1 presenze. Tale circostanza risulta, comunque, confermata dagli importi delle
6 fatture, nelle quali i compensi sono ulteriormente dettagliati per singolo lavoratore. La legale rappresentante della società SEROTTI S GHIDINI, sig.ra
, ha confermato che chiamava i lavoratori delle cooperative in Parte_2 questione per far fronte a picchi produttivi e che era lei stessa ad indicare il numero di lavoratori necessari. All'atto dell'accesso si è appurato che i lavoratori della indossavano le stesse tute da lavoro dei Controparte_3 dipendenti della società SEROTTI S GHIDINI. Si precisa che dagli accertamenti e emerso che i predetti lavoratori hanno svolto attività lavorativa presso la formalmente alle dipendenze delle summenzionate cooperative, per Pt_1 almeno n. 8 ore giornaliere e n. 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, svolgendo mansioni corrispondenti a quelle di un di 5 livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani, applicato dalla società committente
[...]
, con le modalità sopra descritte e per i periodi specificati nel Parte_1 presente verbale. Si evidenzia, altresì, che le mansioni svolte presso la
[...] dai suddetti lavoratori, sia come dipendenti della medesima sia come Parte_1 lavoratori formalmente assunti dalle cooperative, nel corso del tempo sono state le medesime e, nello specifico: mansioni di addetto alla smaterozzatura, al forni (compresa attività di pulizia), alle macchine, al controllo qualità. Le due anzidette cooperative si sono perciò limitate a inviare i suddetti operai allo stabilimento della ad elaborare i relativi prospetti di paga Parte_1 mensili e ad accreditare le retribuzioni, oltre che ad emettere le fatture a carico della predetta per il lavoro svolto”. Parte_1
Innanzitutto questo Giudice osserva che la circostanza che taluni dei lavoratori in questione suo fratello e Parte_5 Parte_6 Parte_7
abbiano lavorato in precedenza presso la società ricorrente e,
[...] successivamente, siano stati assunti dalle cooperative ed abbiano svolto il loro lavoro in prevalenza presso la è del tutto irrilevante in quanto Parte_1
è la stessa parte ricorrente ad aver precisato che aveva deciso di esternalizzare alcune delle sue attività, appunto quelle poi affidate ai lavoratori della cooperativa. Si deve, peraltro, evidenziare come nel caso del ricorrente
[...]
sia emerso che la successione fra i datori di lavoro era dipesa da un Parte_7 problema personale del lavoratore che al riguardo ha riferito: “ adr si in precedenza ero stato dipendente della e poi mi sono ammalato di
Pt_1 Pt_1 leucemia e superata il periodo di malattia avevo superato i 9 mesi e ho perso il posto di lavoro e poi ho fatto un periodo di disoccupazione mentre ero in chemioterapia per un anno e mezzo e dopo ho trovato il lavoro con adr Per_2 si lavoro ancora lì ma con l' agenzia Nexas adr si lavoro sempre alla e
Pt_1 adr si faccio sempre lo stesso lavoro adr facevo sempre lo stesso lavoro
Pt_1 anche quando ero dipendente dalla . Adr io lavoravo anche con il
Pt_1 CP_5
7 sabato e la domenica a part time che mi mandava in altre ditte dove c'era lavoro di pulizia“. In merito alla questione della successione dei rapporti di lavoro ha offerto degli esaustivi chiarimenti la teste , referente delle cooperative presso la Per_2 società ricorrente, la quale ha affermato “adr si è vero io ho contattato i lavoratori di cui al punto 6 in quanto all'epoca lavoravo per la cooperativa San Marco e la cooperativa aveva bisogno di persona e li ho contattati non tanto per la professionalità come mi chiede lei ma in quanto erano persone della zona adr quando io le ho contattate non lavorano più per la e altrimenti Pt_1 Pt_1 non avrei potuto assumerli preciso che sono persone che si conoscono fra loro ed erano loro stessi che mi suggerivano chi era libero per lavorare quando mi serviva una persona chiedevo sempre a chi era del posto se aveva un amico o qualcuno che volesse o avesse bisogno di lavorare adr si certo io ho chiesto alle Contr citate persone una volta che era stato stipulato il contratto di appalto con la se voleva passere o meno alla cooperativa se volevano venire a lavorare con me e lo chiesi a loro e anche alla azienda ma i lavoratori non erano certo obbligati adr si loro sono passati a lavorare per questa cooperativa mi hanno seguito praticamente “ A questo punto merita rilevare che, trattandosi di appalti c.d. labour intensive, ai fini dell'accertamento della genuinità del contratto di appalto per cui è causa, deve essere verificata l'effettività dell'esercizio dei poteri di organizzazione e direzione, costituendo l'esercizio di tali poteri il parametro di riferimento al quale ancorare l'esclusione della illecita interposizione di manodopera realizzata attraverso un appalto non genuino. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (così S.L. 9139/2018, conf. S.L. 15615/2011). A questo punto è opportuno precisare che, dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori dai lavoratori della cooperativa prodotte in giudizio (in parte assai sintetiche), risultano solo generici riferimenti al fatto: di aver preso ordini da
( ); che era il che gli diceva Persona_5 Parte_4 Persona_5 cosa fare ); che era il capo ( Pt_7 Parte_7 Persona_6 Per_7 dipendente diretto della società ricorrente).
[...]
8 Le deposizioni più articolate sono state rese dal lavoratore che aveva fatto la richiesta di intervento all' e da suo fratello Controparte_7 [...] che, tuttavia dichiarando di avere difficoltà nel parlare l'italiano, Parte_6 si sono fatti assistere entrambi da , rispettivamente nipote e figlio. Persona_8
E' quindi evidente che tali dichiarazioni non possono considerarsi completamente attendibili in quanto le risposte sono state mediate da un altro soggetto di cui non è noto il grado di comprensione delle domande e della accuratezza della traduzione. A prescindere da ciò, si deve sottolineare che anche nelle citate dichiarazioni si fa un generico riferimento alle indicazioni fornite da che paiono Persona_5 attenere alla mera esecuzione del lavoro commissionato. Peraltro, stante le palesate difficoltà di entrambi nel comprendere l'italiano avanti agli ispettori, non è possibile ritenere che potessero relazionarsi direttamente con quest'ultimo. In conclusione, dal contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, del tutto generiche quanto al reale contenuto delle direttive, non si può certo evincere che si sia trattato di richieste riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorative, rilevanti ai fini della configurabilità dell'appalto non genuino, e non già di richieste attinenti all'effettiva esecuzione del risultato del lavoro commissionato, inidonee, come tali, a ravvisare i presupposti di un appalto illecito. Ciò chiarito in merito al contenuto delle dichiarazioni prodotte in giudizio dall' ed alle scarne informazioni dalle stesse emerse ai fini della valutazione CP_1 che deve essere effettuata da questo giudice, si ricorda il principio affermato da Cass. S.L. 15557/2019 secondo cui “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art.29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore.”. Detto principio rileva nel caso in esame considerato che le risultanze istruttorie hanno confermato quanto dedotto dalle parti ricorrenti e cioè che erano state esternalizzate le attività di controllo dei pezzi prodotti e della pulizia dell'impianto di produzione, per l'esecuzione delle quali aveva stipulato i Parte_1 contratti di appalto con le cooperative alle cui dipendenze avevano lavorato, nell'arco del periodo in contestazione, i lavoratori in relazione ai quali il verbale ispettivo ha intimato il pagamento dei contributi alla committente.
9 Sull'oggetto dell'attività svolta dai dipendenti delle cooperative e sull'assenza di promiscuità fra il loro lavoro e quello espletato dai dipendenti della società hanno reso deposizioni concordi tutti i testi escussi e persino i lavoratori interessati che, peraltro, avevano già riferito nel medesimo senso avanti agli Ispettori.
dipendente della società ricorrente dal 2016 e magazziniere nel Testimone_1 magazzino controllo qualità ha chiarito “Gli operai che lei cita al capitolo 5 non lavoravano con me perché io lavoro in magazzino adr arrivano i pezzi dei fornitori alcuni arrivano verniciati altri invece hanno magari dei graffi adr io faccio i controllo finali guardavo i pezzi non lavoro sulle macchine adr gli altri operai loro lavorano a bordo macchina prendono i pezzi che scendono dallo scivolo della macchina e li mettono in una scatola in un cestone adr non so dire se loro devono controllare se i pezzi erano giusti adr in magazzino c'erano altri ragazzi che lavoravano con me ma io non ero dipendente della cooperativa io ero dipendente della adr sin dal mio primo giorno di lavoro sono Parte_1 stato dipendente di e e richiesto di riferire sull'attività dei Pt_1 Pt_1 lavoratori oggetto del verbale ha precisato “Io passavo di li per uscire adr non li ho mai visto con attrezzi solo avevano dei guanti prendevano i pezzi che uscivano e li mettevano nelle scatole.” Del resto si tratta di affermazioni coerenti con quanto in precedenza dichiarato dal teste agli ispettori a cui ha sostanzialmente riferito della propria attività di lavoro e dei rapporti con il , ma Persona_5 nulla di specifico in merito all'unico lavoratore della cooperativa presente nel suo reparto salvo descriverne il contenuto della mansione che Parte_4 consisteva nel prendere “i pezzi che uscivano dalle macchine” e metterli “in un cestone “ confermando così che l'oggetto della attività svolta dal dipendente della cooperativa anche nel suo reparto era proprio quella che la società ricorrente aveva esternalizzato. La teste già avanti agli ispettori aveva confermato quanto Testimone_2 esposto dall' rispetto al lavoro svolto dal personale della cooperativa, ed in Per_7 udienza ha reso una deposizione più articolata :” sono addetta al controllo qualità presso la ditta adr lavoro lì da 17 anni circa adr si ho sempre Parte_1 lavorato al controllo qualità a volta controllavo i pezzi ai raggi adr si certo non faccio solo controllo visivo ma controllo con attrezzatura adr noi siamo io e i miei colleghi siamo in una parte chiusa non vediamo le macchine né nulla siamo in un settore a parte adr siamo tutti solo dipendenti dove lavoro io poi invece Pt_1 sulle macchine ci sono le cooperative adr ci sono i ragazzi che prendono il pezzo guardano il pezzo grossolanamente e lo mettono nelle ceste e poi fanno le pulizia adr nulla so se vi sono o meno state due cooperative né i loro nomi adr so che ci sono dei ragazzi sulle macchine che fanno parte di cooperativa cioè loro devono stare alla macchina prendere il pezzo che scende lo controllano e lo mettono nella cesta e poi c'è un ragazzo della cooperativa che ne porta uno a noi per fare
10 il controllo più accurato adr Quello che ci porta il pezzo è che fa Parte_4 parte della cooperativa e che noi chiamiamo Pam” ed ha precisato “ no loro non possono intervenire sulla macchina c'è un addetto per questo adr uno è il teste che è uscito prima e poi c'è il che è il meccanico che sistema le Testimone_3 macchine” A domanda ha ulteriormente chiarito: “il loro compito era solo quello di dare una controllata e metterlo nella cesta scartarlo se tipo era rotto a metà cose evidenti e basta adr poteva farlo chiunque quel lavoro lì adr no a me non risulta che fosse controllato da qualcuno il loro lavoro avevano solo quel compito lì” Il lavoratore premesso di aver lavorato “sotto agenzia Persona_9 dentro lo stabilimento della “ ha così descritto la sua mansione Parte_1
“adr se c'è qualcosa li chiamo io guardavo i pezzi che prendevo quando erano pronti vedevo se avevano preso colpi o meno e poi metto i buoni in una cesta e i non buoni quelli rotti nell'altra cesta adr si la sera pulivo le macchine usavano una carta per pulirli adr si ho fatto solo questo lavoro”. Si tratta del resto proprio della attività che gli ispettori hanno dichiarato di avergli visto fare e riportata nel verbale delle dichiarazioni dopo aver preso atto che lo stesso “ Parla poco l'Italiano”.
ha ricordato: “ io lavoravo per la agenzia adr Parte_7 CP_3 lavoravo a da e adr io controllo i pezzi vedo se ci Parte_13 Pt_1 Pt_1 sono buchi o bolle se tutto va bene metto in un cestone e se non andavano bene butto via adr con le mani prendevo controllavo il pezzo ( il lavorator fa il gesto con le mani). Io pulivo le macchine la sera quando è finito il lavoro e preparavo Con per domani” in relazione a quanto dichiarato alla precisa:” si faccio lo scarico dei pezzi come ho detto prima ma non il carico “ Il contesto in cui i dipendenti della cooperativa lavoravano è stato descritto bene da , dipendente della società ricorrente con mansioni di Persona_10 attrezzista: “si lo stampaggio è il reparto produzione adr la struttura è unica come ho detto non ci sono divisori solo il controllo qualità di cui ho detto prima e l'ufficio amministrativo è un ufficio grosso dove ci sono quelli che controllano tutto e la amministrazione ma io non entro lì adr io stavo nel reparto produzione adr e' il che è il mio responsabile che è quello che può intervenire Persona_11 sulle macchine stampatrici adr Poi ci sono i nostri dipendenti adr quelli della cooperativa io li vedevo fare il controllo del pezzo cioè prendevano il pezzo che arrivava davanti lo guardano e se è buono lo mettono in una cesta se non è buono lo mettono in un'altra cesta e poi la sera quando spegnevamo le macchine le pulivano, cioè pulivano lo stampo e il macchinario con uno straccio adr non so dire se c'è sia o meno un magazzino io sto nella mia zona di competenza e giro solo lì adr si i lavoratori della cooperativa controllavano il pezzo a vista se è buono o va scartato è un controllo visivo il loro “adr lavoro nel reparto di
11 produzione che è la fonderia dove ci sono 15 isole robotizzate che lavorano in autonomia io le avvio alla mattina e una volta avviato il ciclo produttivo io seguo la loro produzione verificando che non ci siano problemi agli impianti tecnici o idraulici o elettrici perchè l'impianto deve funzionare in autonomia adr ci sono io ed un mio collega che mi aiuta e essendo un reparto aperto vi sono anche persone che vengono in fonderia per fare il loro lavoro come ad esempio il responsabile della qualità e dell'ufficio tecnico che deve fare i suoi controlli sui pezzi Inoltre ci sono gli operai a fine linea che prendono il pezzo e lo depositano o fra gli scarti o nella cesta dei pezzi buoni oppure in un cassone dei pezzi buoni a seconda delle dimensioni del pezzo ect”
responsabile della manutenzione e produzione della Persona_11 [...]
che non era presente all'ispezione e non è stato sentito ha riferito in Parte_1 udienza : “preciso che i dipendenti della cooperativa facevano un controllo visivo grossolano alla fine della linea e poi dovevano decidere se il pezzo in base alle indicazioni contenute nelle missive consegnate alla era da scartare o Per_2 meno e poi facevano le pulizie dei macchinari a fine giornata, noi lavoriamo a giornata “ e ancora “adr certo il controllo che si fa a fine turno è meramente visivo si verifica ad esempio che non vi siano pezzi rotti o pezzi di stampo che hanno lasciato segni strani sulla stampata tutte le altre cose più specifiche vengono controllate con appositi macchinari dai membri dell'ufficio tecnico oltre che da quello che viene a girare nel reparto di cui ho parlato prima lui usa alcuni macchinari altri ve ne sono nell'ufficio tecnico che usano anche gli altri adr la pulizia delle macchina a fine turno è fatta a mano: vi era un prodotto sgrassatore che serve per levare il grasso dallo stampo che viene lubrificato dato che questo liquido si deposita sugli stampi e sulla macchina e viene levato con uno straccio e il prodotto ad hoc. Questo era il lavoro di pulizia che facevano gli addetti della cooperativa oltre al controllo visivo di cui ho detto prima”.. Adesso non so se le persone presenti che fanno quel lavoro siano o meno assunti direttamente dalla società o tramite cooperativa o agenzia. Posso dire che all'epoca era un lavoro esternalizzato”. Richiesto di chiarire le attività ed i compiti dei lavoratori della società ha affermato “adr la persona che girava nel reparto di cui ho detto prima era una persona che faceva parte dell'ufficio tecnico: nell'ufficio tecnico c'erano anche il responsabile dell'ufficio tecnico che progettava lo utilizzo degli stampi e poi un responsabile per il dimensionale più quello della qualità che fa radioscopia che si occupano delle problematiche che via via si pongono e le risolvono e cioè dall'usura dello stampo alla temperatura del forno ect adr poi c'è la amministrazione con le impiegate e poi c'è il reparto di finitura dove si confeziona il prodotto e si spedisce al cliente adr adesso saranno una decina i dipendenti di quel reparto adr qualcuno è dipendente della e qualcuno mi Pt_1 pare sia dipendente di agenzia o cooperativa adr in questo momento io ho il
12 potere di intervenire nel caso di siano problemi sulla macchina oppure se il pezzo non è conforme per interrompere o sospendere le attività ma qualche anno fa prima di fermare il processo produttivo mi confrontavo con il mio titolare per verificare se era possibile proseguire fino a fine turno. adr Non so dire di preciso anche se penso che chi lavora in amministrazione siano tutti dipendenti della società ma sono certo che tutti i membri dell'ufficio tecnico sono dipendenti della società e “adr si certo è un reparto aperto se uno deve andare da Pt_1 Pt_1 una parte all'latra della azienda deve passare nel reparto attraverso percorsi segnati per la sicurezza adr certo confermo il capitolo 46 siamo appunto io e il io collega che facciamo queste attività” La collocazione dei lavoratori della cooperativa ed i luoghi sono stati ben descritti anche dalla , già referente della cooperativa:”adr io ricordo che si entrava Per_2 dal cancello cioè dal portone che si alzava e poi all'interno da una parte vi erano gli uffici e da una parte vi era un camminatoio che ti portava a dei reparti e dall'altra parte al magazzino e dietro c'erano altre postazioni di lavoro e più avanti un'altra zona, gli uffici erano praticamente in mezzo a queste diverse postazione in mezzo a dove si diramavano i vari camminatoi di strisce gialle adr i nostri dipendenti li ho visti in una zona che sta dietro a controllare ma tante volte il più delle volte nella zona di destra dove vi erano dei macchinari da cui venivano giù i pezzi era un ambiente aperto dove vi erano varie di queste macchine adr non so se era il reparto di produzione anche perché la maggior parte di questi macchinari andavano da soli e non vi era qualcuno a cui chiedere. I nostri addetti stavano al termine alla fine della macchina a fare la cernita dei prodotti finiti era una cernita grossolane per vedere che i pezzi non fossero danneggiati . adr ricordo bene perché avevo chiesto varie volte se qualcuno della società veniva o meno lì e mi fu riferito che ogni tanto passava un attrezzista della società che le caricava, ma quelli della cooperativa erano a zero competenze non potevano certo fare il caricamento delle macchine” Nel corso del presente giudizio è emersa la prova dell'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte della cooperativa e della utilizzazione da parte dei dipendenti della stessa di materiali e dispositivi di prevenzione individuali consegnati dalla referente della cooperativa stessa. Innanzitutto ciò risulta dalla deposizione della che ha affermato Persona_2 che era lei ad individuare le maestranze da inserire nell'appalto, ad occuparsi della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, ad esercitare il controllo sull'attività dei lavoratori e sul rispetto della normativa in materia di sicurezza. La teste, oramai dipendente di altra società e del tutto indifferente all'esito del giudizio, ha riferito quanto segue: “conosco la società e lavoravo Parte_1 come preposto alla cooperativa adr la Controparte_3 cooperativa svolgeva un lavoro di controllo dei pezzi un primo controllo della
13 sgrossatura, verificava se tutto era senza grossi difetti e la pulizia dei macchinari, i nostri dipendenti stavano alla fine della macchina . A domanda dell'avvocato Moschini se facessero anche la pulizia del pezzo risponde: no a me non risulta che loro staccassero il pezzo dal macchinario per pulirlo comunque non so se fosse da staccare ma in tal caso sarebbe stato compreso nell'appalto perché era compresa anche la smattazzatura. adr a fine macchina vengono giù dei pezzi attaccati ad un pezzo di metallo e quindi si deve staccare con le mani il pezzo dal metallo e poi si fa il controllo visivo anche se non ricordo che i nostri dipendenti in quel caso dovessero staccare il pezzo dalla macchina ricordo bene che dovevano fare il controllo visivo dei pezzi che scendevano dalla macchina e poi facevano la pulizia della macchina adr non so se dovevano fare la pulizia del pezzo se dovessero levare delle macchie dai pezzi ma di solito no, non si faceva lì. adr il mio compito era assicurarmi di andare una volta alla settimana in azienda vedere quello che c'era da fare o con il sig. con i sig. e poi CP_8 Per_3 decidere le persone, stabilire quante ne dovevo mandare durante la settima in relazione a quanti pezzi dovevano fare. adr Certo ero io che organizzavo il servizio dato che la tipologia di lavoro era sempre una cernita e quindi cambiava il numero dei pezzi adr ero io che dovevo organizzare la presenza degli operai durante la settimana alcun volte il lavoro era di un tipo due giorni e di un tipo gli altri tre e così io spiegavo appunto che tipo di lavoro dovevano fare nel tal giorno adr erano sempre gli stessi addetti che quando gli operai, cioè gli attrezzisti della società finivano il lavoro, loro dovevano pulire le macchine adr certo tutte le settimane andavo presso la società adr io ho visto fare progettazione dal personale della e negli uffici quando andavo ad incontrare per Pt_1 Pt_1 discutere della settimana o degli errori Adr noi non davano personale amministrativo assolutamente no adr si certo era un controllo visivo quello che facevano i nostri dipendenti adr per la pulizia delle macchine usavano dei panni e dei prodotti apposta che portavamo noi e che gli addetti prendevano adr serviva a sgrassare le macchine adr utilizzavano i panni e il prodotto per fare la pulizia non c'era altro da usare per pulire le macchine adr certo ero io che portavo i DPI, le scarpe, i tacchi, i guanti ed ero sempre io che li riprendeva dato che varie volte mi è stato segnalato che non li usavano e allora dovevo andare in azienda a riprenderli e anche per far scrivere le lettere di richiamo che non scrivevo io ma che scriveva la amministrazione su mia segnalazione adr per entrare nel reparto io avevo contatto con il sig che era la persona che conosceva la Per_11 organizzazione del lavoro della azienda per la settimana adr si ogni tanto entrava anche che passava a vedere controllando un pezzo a caso per vedere se Per_4 il personale lavorava bene ed era lui che mi mandava la segnalazione se qualcuno non usava i DPI e la signora io la incontravo in ufficio e Pt_2 facevo due chiacchiere con lei aveva già 75 anni era un incontro di cortesia adr
14 si certo andavo il lunedì di ogni settimana se non ero via e capitava anche a volte che andassi anche durante la settimana ma ci scambiavamo anche mail con le varie indicazioni di lavoro adr adesso non ho più l'accesso alle mail e non posso essere più precisa ma certamente la società le ha adr certo confermo il capitolo 23 anche in relazione al monte ora complessivo che era tuttavia abbastanza stabile salvo periodo in cui hanno lavorato meno ore o stavano fermi qualche giorno adr si certo quando andavo un giorno decidevo cosa fare e durante la settimana era sempre per vedere qualcosa che non andava mi chiamavano lì adr si certo mi è capitato che mi venisse consegnata una lettera in cui dicevano che il lavoro era tornato indietro e poi io la passavo in amministrazione perché chiedevano il risarcimento ma sola una volta in effetti abbiamo dovuto risarcire il danno effettivamente e ci siamo messi d'accordo sull'importo ma erano cose che seguiva la amministrazione adr se dovevano fare meno ore io dicevo tu oggi devi fare 6 ore o 5 ore oppure devi entrare alle 12 oppure non devi venire il tal giorno ect. , ma se erano in azienda dovevano seguire l'orario aziendale normalmente e quando vi era pieno lavoro loro dovevano seguire lo stesso orario di lavoro dell'azienda adr si in genere facevano 8 ore di lavoro salvo il caso che io dicessi loro che dovevano farne meno o dovevano andare via mezza giornata come è capitato varie volte adr non potevano derogare dall'orario dell'azienda se dovevano stare tutto il giorno adr i dipendenti chiedevano a me le ferie e io informavo la azienda perché le loro ferie non coincidevano mai con il periodo di chiusura della azienda perché magari andavano in Pakistan e quando erano malati lo comunicavano a me e chiedevano a me anche i permessi loro dicevamo che sarebbero mancati e poi io lo comunicavo all'azienda precisando se potevo o meno sostituirli dicevo che quel giorno se non fossi riuscita a sostituirlo sarebbe mancato un lavoratore ect adr si certo ero io che se vi era necessità sostituivo le persone che mancavano e di solito dovevo sostituire quelli che andavano in ferie visto che dicevamo sto via un mese ma poi si sa che per tre mesi non si vedeva nessuno e quindi dovevo sostituirli adr io facevo la sostituzione del lavoratore anche per un mese o due adr si certo confermo il capitolo 39 loro hanno fatto sempre lo stesso tipo di lavoro sia alla San Marco che alla adr le CP_3 direttive che erano che non dovevano assolutamente toccare le macchine in quanto il lavoro veniva giù da solo alla fine della macchina sono macchine talmente tecnologiche che non si possono toccare era vietato che andassero a toccare qualcosa oltre che pulire a macchina ferma adr si i nostri dipendenti avevano una tuta che non ricordo più se avesse le maniche o meno o le bretelle le nostre tute erano blu e i nostri dipendenti non avevano il logo sulle tute adr io vedevo dove c'erano i dipendenti della e che giravano con i muletti Pt_14 Pt_1 che avevano un logo il nome della azienda mi pare così adr nel reparto certo che passavano i dipendenti della e per forza per controllare le Pt_1 Pt_1
15 macchine per forza qualcuno che passava c'era a me capitava di vederne uno per volta non vedevo un transito di maestranze magari vedevo una persona che andava dietro la macchina non ricordo traffico di personale in quella zona lì mentre quando entravo nel reparto magazzino vedevo i dipendenti della Pt_1 ma non era compito mio controllarli adr non so dire chi della cooperativa nello specifico si occupasse del versamento dei contributi posso solo dire che mandavo tutto a Roma in amministrazione e che era l'amministrazione che si occupava di fare le buste paga e degli adempimenti siamo dipendenti non seguivo questa parte di attività . Dopo la rilettura la teste precisa che i dipendenti che l'hanno seguita di cui ha parlato prima in precedenza hanno dato le dimissioni dalla San Marco e Contr poi sono stati assunti dalla ” In merito al materiale la deposizione della è stata confermata anche dal Per_2 lavoratore “adr serve gasolio o qualcosa del genere per pulire e mi Parte_7 dava tutto anche la carta per pulire . adr era sempre la che Per_2 Per_2 mi diceva che lavoro dovevo fare in e le ore che dovevo fare adr Parte_1 Pt_1 era la cooperativa che mi aveva dato i dpi cioè la adr io chiedevo le Per_2 ferie e i permessi alla e mandavo i messaggi per ferie o malattia adr Per_2 mentre lavoravo io avevo il logo della agenzia pantaloni e scarpe erano diversi da quelli della E ancora “adr viene una o due volte Parte_1 Per_2 la settimana se ci sono lavori diversi se è lo stesso lavoro per due o tre settimane o due o tre mesi viene solo una volta alla settimana adr si timbro il cartellino della agenzia adr si abbiamo un cartellino come agenzia adr si lavoro a giornata mattina e pomeriggio quando serve a e lavoro sempre lì.” Pt_1 Pt_1
“confermo di avere preso dei permessi di un ora e mandavo il messaggio il giorno prima a adr si io controllavo i pezzi di filtro.” Per_2
Ulteriore conferma è giunta dal lavoratore “adr tutto i Persona_9 guanti e le scarpe ce li dava la agenzia “ che già aveva ricordato la presenza delle avanti agli Testimone_2 Per_2 ispettori ha ulteriormente precisato;
adr so da quello che ricordo, perchè l'ho vista un paio di volte il lunedi mattina veniva un signora piccolina e mora che dava le protezioni ai ragazzi e gli diceva cosa dovevano fare, io li ho sempre visti prendere ordini da questa persona che mi pare si chiami o adr Per_12 Per_2
a volte quando attraversavo per timbrare la vedevo che parlava nel corridoio con i ragazzi egli spiegava ma proprio due minuti e gli consegnava la roba adr il lorochiami o adr non so dire chi organizzava i loro turni io Per_12 Per_2 penso la signora lì so che il e l' gestivano noi Per_4 Controparte_9 dipendenti e vedevo che il lunedì lei impostava i ragazzi sulle macchine adr i ragazzi della cooperativa hanno un badge diverso dal nostro noi abbiamo lo stemma della non so se loro hanno un loro stemma o hanno solo il Parte_1 nome . adr noi abbiamo divise con il logo e e loro hanno le tute Pt_1 Pt_1
16 normali senza logo si capiva che erano dipendenti di una cooperativa e non della nostra società adr no sulle macchine il controllo visivo lo facevano solo i ragazzi della cooperativa ma è un lavoro grossolano niente di che adr eravamo divisi io so che io lavoravo da lunedì a venerdì e so che loro timbrano alle 8 come me, ma non so il loro orario di lavoro. adr si ricordo la responsabile della cooperativa che veniva di lunedì e io l'ho beccata una volta mentre stavo andando in bagno di mercoledì o giovedì ma non so il giorno preciso. ha dichiarato: “Non ho conosciuto la ma me ne hanno Persona_10 Per_2 parlato i colleghi, i colleghi mi hanno spiegato chi era questa persona che entrava e usciva dalla azienda e mi hanno detto che era la capa dei ragazzi della cooperativa adr sinceramente non la vedevo spesso ma di solito di lunedì e ogni tanto la sera ma poi io facevo le mie mansioni e non stavo a guardare adr si esatto per le mie mansioni io mi spostavo nei reparti adr io prendo ordini da o dal e poi con altri non parlo e non conosco i nomi delle persone Per_11 Pt_1 che li mi cita non so dire di che cooperativa si trattasse io sapevo dalla committenza che c'era dentro una cooperativa con il suo personale ma altro non so adr la nostra azienda è grossa abbiamo un grande spazio e si vede tutto non ci sono i muri e poi abbiamo una sala dove c'è gente specializzata nelle misurazioni e nei controlli di qualità, fanno cose più particolari e c'è anche l'ufficio della amministrazione adr dr il lunedì mattina questa signora ( ) che entrava Per_2 dall'esterno portava bidoni e scatoloni con indumenti e stracci per la pulizia dei macchinari e portava via quelli sporchi adr nulla so sulla attività della di Per_2 cui mi chiede (capitolo 18) Adr confermo che la vedevo tutti i lunedì e ogni tanto alla sera negli altri giorni adr il lunedi mattina mi pare andasse negli uffici amministrativi: arrivava lasciava i bidoni e gli scatoloni nello stanzino dove c'erano i suoi operai e poi andava in ufficio con e e poi tornava Per_11 Pt_1 allo stanzino dove c'erano i suoi operai e penso dicesse loro cosa dovevano fare adr io so che il ogni tanto passava e controllava i pezzi e poi lo vedevo Pt_1 che chiamava al telefono arrabbiato e poi dopo poco tempo dallatelefonata arrivava la signora ( ) e parlava con l'operaio per questo penso che la Per_2 telefonata fosse rivolta a lei adr la signora ( ) il lunedì mattina quando Per_2 arrivava portava le loro tute diverse dalle nostre che hanno il nostro logo della società e vedevo che entravano vestiti normali e uscivano con i dispositivi le cuffie e gli occhiali pronti per lavorare e quindi penso che li prendessero da quello che portava la adr nulla so delle loro ferie o dei permessi adr non ho mai Per_2 visto nessun dipendente della cooperativa lavorare sugli impianti di stampaggio io non li ho mai visti addosso alla macchina adr per chi la metteva su la tuta era blu, noi siamo obbligati a mettere la nostra che ci dà la nostra azienda con il logo, loro mettevano la loro divisa penso che gliela fornisse la loro titolare adr Non era loggata era una semplice tuta adr si certo era un unico reparto lo
17 stampaggio e la zona dove facevano il controllo visivo gli operari della cooperativa no c'erano divisori adr Sinceramente non so dirle chi lo faceva se lo facevano anche i dipendenti della nostra ditta ma io sapevo il mio lavoro adr. Ma ha visto qualcun con la tuta della società e a controllare i pezzi ? si
Pt_1 Pt_1 certo il anche lui controllava i pezzi e anche il va là e prende il Per_11 Pt_1 pezzo e lo controlla . adr io li ho visti che controllavano il pezzo non gli operai che controllavano i pezzi adr e guardavano i pezzi che erano dentro Per_11 Tes_4 le ceste. Adr No il sabato mattina siamo presenti solo io e non vi Per_11 Pt_1 erano gli operari che facevano il controllo visivo adr si certo il controllo dei pezzi che facevano e era un controllo una tantum “
Pt_1 Per_11 ha ricordato “ la la conoscevo e lei lavorava presso una Persona_11 Per_2 cooperativa e veniva da noi in azienda per gestire il lavoro che il le
Pt_1 commissionava adr il le dava le schede tecniche dei pezzi tramite missive
Pt_1 con il lavoro che dovevamo fare e lei di solito veniva da noi e in base alle schede che il le aveva dato e in base al numero dei pezzi che dovevamo stampare
Pt_1 portava un certo numero di dipendenti della cooperativa adr non ricordo il cui numero di preciso ma variavano, non erano sempre uguali a volte erano 2 a volte 3 a volte 4 ed era il che specificava il lavoro che dovevano fare alla
Pt_1
ed era la che lo spiegava ai dipendenti della cooperativa adr io a Per_2 Per_2 volte ero presente quando c'erano degli avvii di nuova produzione dato che il era un commerciale ed io potevo portare la visione delle cose da fare al Pt_1 che modificava le missive o spiegava altri particolari del lavoro alla Pt_1
adr le persone che lei mi cita al capitolo 6 le conosco perché qualcuna di
Per_2 loro in passato ha lavorato presso la società e qualcuno lavora anche adesso presso di noi adr al tempo erano dipendenti della cooperativa mentre non so dire se quelli ancora presenti siano assunti da qualche agenzia o cooperativa o dalla nostra società adr nulla so del capitolo 7 adr sul capitolo 8. adr era le
Per_2 che forniva loro i messaggi con la indicazione di quello che dovevano controllare sul pezzo visto che i pezzi sono diversi. Io ho sempre visto solo la e mi
Per_2 sono riferito sempre e solo alla per il lavoro dei dipendenti della
Per_2 cooperativa ma non so poi nello specifico se vi erano altre persone io ho sempre visto lei adr il lunedi la era sempre presente e poi veniva qualche volta
Per_2 durante la settimana se si riscontravano dei problemi perchè noi li segnalavamo al e lui avvisava la adr magari si riscontravano dei problemi Pt_1 Per_2 sulla sicurezza se vedevamo che qualche dipendente non aveva guanti o tappi o dpi e avvisavamo il oppure se nei pezzi selezionati a fine linea vedevamo Pt_1 che vi erano pezzi buoni nello scarto o pezzi non adatti fra quelli buoni . In tal caso la veniva per rispiegare di nuovo le varie missive e le varie
Per_2 indicazioni che evidentemente i lavoratori non avevano ben campito magari anche per problemi di lingua. Adr Si io non li riprendevo se vedevo che non
18 usavano i DPI ma avvisavo il che avvisava la . Sul capitolo 22 lei Pt_1 Per_2 capitava anche durante la settimana e verificava se i suoi operai stavano bene o se avevano delle problematiche adr si lei si informava se il lavoro fatto era andato bene o se era a posto ma non controllava di persona i pezzi nella cesta. Adr no a me pare che le persone che facevano il controllo visivo e la pulizia della macchine fossero le stesse persone che portava la all'inizio della Per_2 settimana. Adr era la che forniva i dispositivi antinfortunistici ai Per_2 dipendenti della cooperativa lei aveva un ufficietto prima dell'ingresso dove teneva sia i dispositivi antiinfortunistici sia gli stracci sia gli shampi o gli sgrassatori che gli operai utilizzavano per le pulizie adr penso che gli operai rimanessero in base alle ore che dovevano svolgere io vedevo qualcuno la mattina e qualcuno il pomeriggio non avevano lo stesso orario adr timbravano per la sicurezza all'entrata essendo un ambiente a rischio tutti anche fornitori e clienti se entrano devono passare un budge per segnalare che sono in azienda. Adr no ogni tanto mi è capitato di sentire la per il discorso della questura Per_2 perché dovevano andare per il discorso dei permessi di soggiorno, sentivo che chiedevano il permesso ma non so dire nulla sulle ferie penso che li gestisse direttamente la adr non so nulla sul capitolo 37 adr si confermo quanto Per_2 al capitolo 39 hanno sempre e solo fatto lavoro di controllo visivo e di pulizia adr noi abbiamo divise loggate e loro avevano tute normali ognuno di Pt_1 Pt_1 loro si vestiva un po come voleva per noi era importante verificare che lavorassero con i dpi e non come si vestivano. Adr Ho partecipato a qualche riunione con la alcune volte in cui il era arrabbiato perchè dei Per_2 Pt_1 pezzi erano stati mandati al cliente anche se erano da scartare Poi non so l'entità del danno lui a me diceva che voleva uno sconto dalla fattura ma non so in concreto se al di là di quelle che diceva lui effettivamente fosse o meno rimborsato il danno.” Le articolate deposizioni sopra richiamate sono state, peraltro, corroborate dall'ampia documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente in relazione ai rapporti intercorsi con le cooperative ed all'esercizio del potere disciplinare. Conclusivamente si deve affermare alla luce della articolata attività istruttoria espletata che difetta la prova della non genuinità del contratto di appalto stipulato tra la società ricorrente e le cooperative datrici di lavoro dei lavoratori oggetto del verbale ispettivo. Dalla acclarata liceità degli appalti consegue l'assenza di alcun obbligo contributivo a carico della committente. La domanda riconvenzionale dell' di applicazione dell'art. 29 secondo CP_1 comma D.Lgs.n. 276\2003 è infondata e va respinta. Dal tenore letterale delle conclusioni assunte è evidente che il suo accoglimento presuppone l'accertamento della applicabilità al caso di specie delle retribuzioni e
19 di istituti contrattuali previsti dal CCNL Metalmeccanica Artigiani in relazione ad un orario settimanale di 40 ore ed al superiore livello di inquadramento. Ebbene in presenza di appalto lecito ed in relazione alla tipologia di mansioni svolte dai lavoratori come emersa in giudizio, non è possibile disporre il pagamento di contributi parametrati sul livello di inquadramento professionale e sul CCNL dell'utilizzatrice bensì va fatto riferimento a quelli dell'effettivo datore di lavoro. Inoltre dal verbale unico di accertamento e notificazione oggetto di impugnazione, si evince che tali contributi sono stati quantificati per differenza in relazione a sopra riferiti parametri individuati considerando appalti illeciti. Pertanto la circostanza che le cooperative abbiano versato contributi per complessivi € 61.208,06 e che l' abbia omesso di esporre e documentare le CP_1 ragioni per cui tale pagamento, ad opera dei soggetti obbligati, sarebbe parziale anche in presenza di appalti leciti, impone il rigetto della domanda per carenza di prova. Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147\22, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accoglie il ricorso;
respinge la domanda riconvenzionale formulata dall' ; CP_1 condanna l' a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5000,00, oltre spese generali al 15% oltre IVA, CPA. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Brescia il 07/07/2025 il Giudice del lavoro Dott. Mariarosa Clara Pipponzi;
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella sentenza n .867\22 del Tribunale di Brescia prodotta in giudizio, che ha affrontato la questione relativamente al lavoratore la sussistenza di un appalto illecito è stata esclusa. Parte_12