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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 362/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 362/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANNELLA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA e dell'avv. PANNELLA ANNALISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALLOCCHI CP_1 C.F._2
GABRIELE
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“A. I coniugi vivranno liberi e separati, con obbligo di reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove meglio riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicarsi ogni variazione della stessa entro 30 giorni dalla modifica, ciò nell'esclusivo interesse della figlia minore;
B. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, in ossequio a quanto dispone la legge vigente, con collocazione principale e residenza presso la madre;
C. le decisioni ordinarie e straordinarie relative alla prole minore verranno assunte congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, mentre quelle relative alla vita quotidiana verranno assunte da ciascun genitore in via esclusiva nel periodo in cui la figlia si trova presso ciascuno di essi.
Entrambi i genitori si atterranno ad un modello educativo di riferimento condiviso tra loro,
attraverso regole concordate chiare e precise, che vincolino in modo univoco il comportamento della figlia, indispensabili per una corretta crescita della minore.
I genitori collaboreranno fattivamente nelle funzioni di accudimento e cura della figlia e, per l'effetto, si impegnano a ricorrere in via preferenziale all'aiuto e ausilio dell'altro genitore nell'ipotesi in cui il genitore in quel momento collocatario fosse impedito o, più semplicemente,
in difficoltà nel disbrigo, anche quotidiano, di tali funzioni e/o incombenti.
Nell'esclusivo interesse della minore, dovrà sempre essere mantenuto un corretto rapporto tra i genitori, evitando di denigrare in qualsiasi modo la figura del padre e/o della madre, entrambi di pari importanza;
D. quanto alle modalità di visita e tenuta della figlia da parte del padre non collocatario, salvo diversi accordi successivamente e congiuntamente raggiunti direttamente tra i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi dei minori, nonché alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé la figlia nei fine settimana in modalità alternata con la madre, con pernottamento da valutarsi e definirsi in accordo tra i genitori, dopo il compimento del 2 anno di età della figlia. Nell'ipotesi vi saranno le condizioni nel futuro i genitori si accorderanno per maggiori periodi di tenuta e visita della figlia minore da parte del padre e ciò anche durante la settimana, condividendo tempi, orari ecc., il tutto sempre compatibilmente con le necessità scolastiche e parascolastiche della figlia,
e degli impegni lavorativi dei genitori.
Per quanto attiene le festività principali i genitori troveranno soluzioni condivise in modo da ripartire tra loro equamente i periodi. In ogni caso, nell'impossibilità di trovare una diversa soluzione concordata, - durante le festività natalizie e sospensione delle attività scolastiche, la minore trascorrà ad anni alterni tra i genitori la metà delle vacanze scolastiche, avendo cura di alternare tra loro i genitori il periodo Natalizio (24-25 e 26 dicembre/31 dicembre e 1 e 6
gennaio); - durante le festività pasquali Pasqua e Pasquetta e sospensione delle attività
scolastiche, la minore trascorrerà ad anni alterni tra i genitori la metà del periodo di vacanze scolastiche, avendo cura di alternare tra loro la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con la figlia, ciò nel periodo di sospensione dalle attività scolastiche dei mesi di giugno, luglio, agosto e prime due settimane di settembre di ogni anno.
Nell'ipotesi in cui la madre decida di trascorrere con la figlia un periodo di vacanza in Marocco
nei periodi di vacanza di cui sopra, il padre avrà diritto di recuperare le visite con la figlia al rientro.
L'esatta cadenza dei suddetti periodi di vacanza estiva, così come quella dei loro eventuali frazionamenti, dovrà essere concordata tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno.
La settimana di ferragosto di ogni anno sarà concessa ad anni alterni ad ognuno dei genitori,
salvo diverso accordo;
- per quanto riguarda le altre festività scolastiche (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre,
8 dicembre e ad altre, ivi comprese elezioni, scioperi e chiusure scolastiche), i genitori concorderanno all'inizio dell'anno, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno la suddivisione di dette giornate;
- i genitori si impegnano, se e per quanto possibile, a trascorrere insieme con la figlia la giornata corrispondente al compleanno, onde consentire a lei di festeggiare la ricorrenza con entrambi i genitori ed i familiari più stretti. In caso di oggettiva impossibilità a raggiungere un accordo, la figlia festeggerà i compleanni nella giornata con i genitori in occasioni separate e/o giorno prima o successivo.
In ogni caso, entrambi i genitori, quando avranno con loro la figlia, dovranno essere raggiungibili telefonicamente e comunicare eventuali spostamenti in altre località almeno una volta al giorno in orario congruo;
E. ciascun genitore si impegna ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia nei tempi come previsti al precedente punto. Nell'ipotesi in cui l'altro genitore non possa sostituirlo per impegni precedentemente presi e non prorogabili, verrà deciso, di comune accordo, l'affidamento a persona di fiducia di entrambi
(nonni e/o altri parenti e familiari e/o baby sitter). In caso di affidamento a persona estranea al nucleo (babysitter o similari) le eventuali spese relative saranno a carico del genitore che in quel momento dovrà tenere la figlia con sé.
Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la figlia non potrà recarsi a scuola per malattia scioperi ecc.
ecc.
Nel caso in cui uno dei due genitori non dovesse riuscire ad esercitare il proprio diritto di tenuta e visita con la figlia, gli stessi si impegnano a trovare una soluzione al fine di recuperare tale periodo, ciò nell'esclusivo interesse della minore a vedere garantito il rapporto con entrambi i genitori. In caso di malattia della figlia, il periodo di visita del genitore verrà recuperato non appena cessata la degenza, previo accordo tra i genitori sulle giornate.
In ogni caso, il genitore in quel momento collocatario, acconsentirà all'altro di visitare la minore presso la propria abitazione e ciò nell'interesse preminente della stessa;
F. il padre provvederà al mantenimento ordinario della figli con versamento di € 250,00 Per_1
mensili, rivalutabili secondo indici ISTAT, da versarsi su conto corrente della madre entro il giorno 10 di ogni mese, in via anticipata.
I genitori suddivideranno, inoltre al 50% tra loro tutte le spese straordinarie necessarie a soddisfare le più svariate esigenze della figlia, così come previsto dal vigente Protocollo
approvato dal Tribunale di Modena, che qui si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) da parte dell'altro genitore, dovrà manifestare motivato dissenso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa.
In caso di spese straordinarie anticipate da uno solo dei due genitori nell'interesse della figlia,
l'altro genitore rimborserà a chi le ha anticipate la propria quota di spettanza della somma totale e ciò all'atto della esibizione della ricevuta di pagamento attestante il corrispettivo, con versamento entro e non oltre il mese successivo dall'esibizione della documentazione attestante la spesa, a mezzo bonifico bancario;
G. l'assegno unico e/o assegni familiari e/o ogni altro eventuali beneficio/agevolazione fiscale e
/o contributiva verrà percepito al 100% dalla madre;
H. ogni comunicazione riguardante la gestione della figlia dovrà essere fatta via sms, whatsapp o e-mail, avendo sempre un riscontro tracciabile, giustificativo di ogni accordo preso da i genitori, così come ogni spesa verrà bonificata e non versata a mani, sempre al fine di avere una tracciabilità del pagamento;
I. i genitori autorizzano sin d'ora il rilascio e/o il rinnovo della carta identità valida per espatrio,
del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per la figlia,
pur con l'accordo che ogni viaggio all'estero dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori. Sul punto il padre si impegna sin da ora a fattivamente collaborare con la madre per il buon esito della domanda di rinnovo dei documenti validi per espatrio per i genitori e per la figlia, rilasciando espresse autorizzazioni e/o presenziando agli appuntamenti presso Comune
e/o Commissariato- Questura per espresso atto di assenso;
L. i coniugi, sposati in regime di separazione dei beni, dichiarano di essere autosufficienti ed indipendenti l'una dall'altra, rinunciano ad avanzare ogni pretesa in ordine al reciproco mantenimento;
Cont on riferimento ad ogni questione economico-patrimoniale, eventuali pregressi rapporti ancora in essere tra le parti verranno definiti con successivi accordi e, in mancanza, ogni parte si riterrà libera di procedere nelle opportune sedi;
N. ai coniugi restano singolarmente assegnati in proprietà e responsabilità esclusiva tutti i beni,
rapporti, denari (in voce attiva o passiva) ovunque tenuti ed ai medesimi intestati, impegnandosi ed obbligandosi gli stessi, con la sottoscrizione delle condizioni di separazione, a tenersi reciprocamente indenni e manlevati da ogni pretesa, domanda, eccezione e/o azione da chiunque eventualmente esercitata o esercitabile in forza di detti titoli e rapporti, ogni azione,
eccezione, pretesa, domanda e/o rivalsa da entrambi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo;
O. per tutto quanto non espressamente pattuito e che eventualmente si rendesse necessario per la cura e la crescita della figlia minore, i genitori si impegnano a prestarsi leale collaborazione e decideranno, di comune accordo, il da farsi ogni qual volta se ne presenti la necessità;
P. spese legali compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
11/08/2002 e ato a HEL MERBAA (MAROCCO) il 03/09/1996; CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2023, atto n.68, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale