Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5237 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12682/2023 R.G.A.C.
Tribunale di OL
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 05.05.25 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281uc sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 12682/2023 del Ruolo Generale degli Affa- ri Contenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Azzurra Lepre del Foro di OL, con stu- C.F._2 dio in OL alla Piazza Nicola Amore n. 10, comunicazioni e notifiche all'indirizzo PEC: oppure al n. Email_1 fax 08231544728;
RICORRENTE
E
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( ), in persona del legale rapp.nte p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ti Annalisa Intorcia e Francesco Lembo ed elettivamente domiciliata in OL, alla Via Comunale del Principe 13/a, presso il Servizio Affari Legali, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da atti e verbali di causa nonché da memo- rie conclusive in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgi- mento del processo).
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_2 di OL, in persona del legale rapp.nte p.t., per sentir-
[...] la condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per ef- fetto della colposa condotta dei sanitari nell'esecuzione della prestazio- ne sanitaria ricevuta presso la struttura resistente.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 la quale, nel merito, in via principale, chiedeva il ri-
[...] getto della domanda per infondatezza della stessa, stante l'assenza di profili di responsabilità in relazione al proprio operato;
in via subordina- ta, concludeva per la rideterminazione dell'entità del risarcimento ri- chiesto nella misura del giusto ed equo.
Acquisita la CTU medico-legale eseguita nel processo introdotto con ri- corso ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n. 11357/2021, all'udienza carto- lare del 05.05.2025 la causa è stata decisa ex art. 281 u.c. sexies cpc in combinato disposto con l'articolo 127 ter cpc.
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La domanda formulata da parte ricorrente è fondata e, pertanto, va ac- colta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni diretta- mente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta
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negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizza- zione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che con-
nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di Pt_2 nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restan- do invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professiona- le sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati de- terminati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, e l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello rela- tivo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere pro- vato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) del- la patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitu- tivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 feb- braio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un vali- do nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di
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un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possi- bili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei principi di diritto su richiamati, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi pie- namente provati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte ricorrente nonché della Consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di istruzione preventiva, ai cui condivisibili rilievi questo Giudice integralmente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è te- nuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di par- te, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
La relazione tecnica, a firma del CTU dott.ssa ha evidenzia- Persona_1 to che: a) nel caso di specie, sono certamente ravvisabili profili di re- sponsabilità del personale sanitario nell'esecuzione della prestazione sanitaria, segnatamente, in relazione alla fase esecutiva del trattamento chirurgico cui è stata sottoposta la paziente presso l'Ospedale “
[...]
” di OL in data 20.07.2011 atteso che, all'esito del Controparte_2 suddetto intervento, a causa di inadeguate manovre intraoperatorie, non veniva integralmente rimosso dalla sede addominale il tubo di dre- naggio precedentemente apposto;
b) i postumi invalidanti lamentati dal- la paziente sono ascrivibili alla permanenza del suddetto corpo estraneo nella cavità addominale;
In considerazione delle esposte argomentazioni, il CTU ha concluso af- fermando: “tutti gli elementi a nostra disposizione sono convergenti sul fatto che la dimenticanza del tubo di drenaggio in cavità addominale debba ricondursi all'intervento chirurgico di colecistectomia effettuato il 20/7/2011 presso l'ospedale “ ” di OL. Controparte_2
L'abbandono di un tubo di drenaggio nell'addome della paziente Pt_1
per una probabile rimozione incompleta dello stesso effettuata
[...] il giorno 01/08/2011 presso l'ospedale “S.M. di Loreto Nuovo” di OL è da attribuire a profili di colpa generica nella condotta del personale della predetta struttura”.
La relazione tecnica - che si intende condividere per logicità, specificità e congruenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/04/2024, n.9529) - evidenzia, con chiarezza logica, che i postumi invalidanti lamentati dalla ricorrente sono ascrivibili, secondo il criterio probabilistico che presiede all'accertamento della causalità in materia civilistica, all'errata esecuzio- ne delle manovre espletate dal personale sanitario successivamente al trattamento chirurgico cui la medesima è stata sottoposta presso l'Ospedale “Santa Maria di Loreto Nuovo” di OL in data 20.07.2011 per il trattamento della sintomatologia algica addominale (colica addo-
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minale). Ed invero, come si evince dall'esame della documentazione clini- ca versata in atti, successivamente all'espletamento dell'intervento di colecistectomia, eseguito presso la struttura resistente in data 20.07.2011, e alla successiva rimozione del drenaggio tubulare eseguita in data 01.08.2011, la paziente, a causa della persistenza di sintomato- logia dolorosa in sede addominale, protrattasi per diversi anni, in data 25.08.2018, si ricoverava presso altro nosocomio ove veniva sottoposta ad esame TC addominale il cui referto evidenziava, in sede addominale, la “presenza di un tubo di drenaggio endoperitoneale con estremo cra- niale in loggia colecistica ed estremo caudale in corrispondenza della fa- scia/piano sottocutaneo”, circostanza che, tuttavia, non induceva i sani- tari all'espletamento, in quella sede, di un ulteriore intervento per la sua rimozione in ragione delle condizioni cliniche generali nonché delle co- morbilità riportate della paziente. Tale circostanza veniva, inoltre, con- fermata all'esito di un successivo controllo strumentale dell'addome eseguito dalla paziente in data 01.04.2019.
Orbene, la presenza di un corpo estraneo nella cavità addominale, do- cumentalmente provata dai referti degli esami strumentali espletati dal- la paziente in epoca successiva al ricovero della stessa presso la struttu- ra resistente, appare riconducibile, con verosimile certezza, all'errata esecuzione della procedura di rimozione del drenaggio tubulare espleta- ta presso la struttura resistente in data 01.08.2011, nel corso della qua- le il personale sanitario, per negligenza ed imperizia nell'esecuzione delle manovre intraoperatorie, non si avvedeva della mancata integrale rimo- zione, dalla cavità addominale, del tubo di drenaggio apposto nel corso dell'intervento di colecistectomia espletato in data 20.07.2011, ed in particolare, dell'avvenuto distacco di un frammento del medesimo.
Evidenzia al riguardo il CTU: “nel caso in esame, tutti gli elementi portano ad ipotizzare che vi sia stata una certa “superficialità” da parte dell'operatore che non si è reso conto che, durante la rimozione del tubo di drenaggio, si era verificato il distacco di un frammento dello stesso rimasto ritenuto e, pertanto, è da presumere che nel corso di tale ma- novra non abbia controllato l'integrità del presidio rimosso. D'altronde, non vi sono elementi per sostenere che nel corso dell'intervento chirur- gico di colecistectomia cui è stata sottoposta la sig.ra é tanto- Pt_1 meno nel semplice intervento di rimozione successiva del tubo di dre- naggio siano insorte complicanze e/o difficoltà chirurgiche e/o aneste- siologiche tali da distogliere l'attenzione dell'operatore sui mezzi usati, né tantomeno risulta che gli operatori si siano accorti dell'accaduto.”
Orbene, alla luce di tali elementi, può dunque affermarsi che la perma- nenza di un frammento del tubo di drenaggio in sede addominale ri- scontrata nella paziente all'esito degli esami strumentali espletati, sia verosimilmente dipesa dall'impropria effettuazione delle manovre di ri- mozione del drenaggio tubulare da parte dei sanitari, circostanza che, in assenza di condizioni che rendessero il trattamento praticato connotato
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da particolari difficoltà tecniche, poteva essere certamente preveduta e altresì evitata con l'uso della ordinaria diligenza e perizia, richieste in re- lazione alla specifica attività svolta.
Conclude, sul punto, l'ausiliario: “la persistenza in addome di un corpo estraneo ritenuto, in questo caso un frammento di tubo di drenaggio, dopo un intervento di colecistectomia e successiva rimozione del tubo di drenaggio effettuata presso il PO “S.Maria di Loreto Nuovo” di OL è da attribuire a profili di colpa generica nella condotta del personale della predetta struttura”.
L'assenza di prove, tempestive e puntuali, del corretto adempimento della prestazione assistenziale quanto alle dovute azioni utili a prevenire gli effetti invalidanti lamentati dalla ricorrente consente, dunque, di ri- tenere che il pregiudizio lamentato sia in rapporto causale con la con- dotta imperita posta in essere dal personale sanitario.
Per tali motivi, la struttura sanitaria convenuta
[...] di OL va condannata al risarcimento Controparte_4 dei danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite.
Venendo all'accertamento delle conseguenze dannose collegate ai pro- fili di inadempimento accertati con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dall'istante, il Tribunale reputa condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU il quale ha correttamente descritto i postumi perma- nenti, residuati a carico della paziente, quantificandoli nella misura del 6% dell'integrità psicofisica (considerando il notevole tempo trascorso (pari a circa 12 anni), di quanto ad oggi residuato per effetto dell'inadempimento contestato ossia la persistenza del tubo di drenag- gio o, comunque, di un segmento di esso in addome a cui, come precisa- to dall'ausiliario, si può ricondurre esclusivamente una modesta accen- tuazione di una sintomatologia algica in un soggetto già affetto dagli esiti di un intervento chirurgico (di asportazione di una colecisti empie- matosa e svuotamento di una raccolta ascessuale subfrenica e di una pregressa sindrome aderenziale) ed indicando la Inabilità Temporanea Totale (ITT) in giorni 30 (trenta) corrispondenti al lasso di tempo durante il quale l'esaminata fu costretta ad una temporanea una assoluta inabili- tà (periodo di ricovero presso A.O.R.N Cardarelli di OL per la rimozio- ne del frammento, poi non effettuata per decisione dei sanitari).
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, questo Giudice ritiene appli- cabili, in via equitativa, i parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, così come aggiornate al 2024.
Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la li- quidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) pervenen- do, quindi, " - non correttamente - all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di
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danno" (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e quindi, anche per questo motivo, la Suprema Corte ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella li- quidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico, il Tribunale di Mi- lano si è adeguato, elaborando una nuova tabella (pubblicate con gli ag- giornamenti ISTAT in data 5.6.2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 (che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale) una tabella aggiornata (pubblicata per la prima volta nel marzo del 2021) ove, fermo il valore monetario unitario, è stato indicato l'importo di cia- scuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Orbene, valutati i postumi permanenti nella misura del 6%, la scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età della paziente (nata in data [...]) al momento dell'evento lesivo fonte del lamentato danno (01.08.2011) pari a 66 anni, determina il quantum debeatur per il danno biologico residuato alla ricorrente, nel- la somma di € 7.759,00 per i postumi permanenti, nonché in quella di € 3.450,00 per Invalidità Temporanea Totale (€ 115 per 30 gg), per un to- tale di complessivi € 11.209,00.
Nessuna somma può, viceversa, essere riconosciuta a titolo di danno morale o “esistenziale”, dotati pacificamente oramai di una propria au- tonomia rispetto a quello c.d. biologico, non essendone stata fornita la relativa ed adeguata prova ex art. 2697 cc.
Del resto, la S.C. (cfr. Cass. n. 25164/2020), in ordine al “cd. danno esi- stenziale” (dinamico-relazionale) ha oramai chiarito come “questa Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarci- mento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 -che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicu- razioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifi- ci aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secon- do il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circo- stanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Con riferimento, invece, al c.d. “danno morale”, la S.C., nella pronuncia succitata, ha confermato “come sia del tutto conforme a diritto, ed inte- gralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e
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non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di na- tura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un com- penso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019)… Premessa la diversa (e non più discu- tibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente af- fermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudi- zio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fatti- specie, siano idonei a fornire la serie con catenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere suffi- ciente la dimostra- zione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussi- stente il diritto al risarcimento)…In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con spe- cifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconduci- bili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta de- scrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualifica- zione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia)”.
Pertanto, la cd. personalizzazione del danno sarebbe stata possibile solo in presenza di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, che, nel caso in esame, non sono state neppure dedotte ed allegate, oltre che assoluta- mente non dimostrate.
Ugualmente, il ricorso alle presunzioni, ai fini della liquidazione del cd. danno morale, sarebbe stato possibile sono in caso di puntuale descri- zione delle sofferenze interiori patite da parte ricorrente in conseguen- za dell'evento lesivo.
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni esposte, la
[...]
O “ ” di Controparte_5Controparte_6 Controparte_2
OL deve essere condannata al risarcimento integrale del danno, co- me sopra quantificato, a titolo di danno subito dall'istante per i fatti di causa.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quan- to agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarci-
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toria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della sva- lutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche median- te l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio su- bito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mone- taria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni parte resistente dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di agosto del 2011 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di € 8.903,10 (Indice aprile 2025: 120,3– Indice agosto 2011: 103.02 – Raccordo Indici: 1.071 – Indice di devalutazione 0,794) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella an- nualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno esse- re corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, ivi incluse quelle relative al procedimento di istruzione preventiva, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va- lore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del decisum (scaglio- ne fino ad € 26.000) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc in fa- vore del procuratore costituito che se ne è dichiarato anticipatario.
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Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vanno poste in via definitiva a carico di parte resistente rimasta soccombente, con onere di rimborso in favore di parte attrice per tutto quello che la stessa ha dovuto al fine anticipare.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda formulata da parte ricorrente nei confronti della struttura resistente Controparte_7 di OL e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pa-
[...] gamento di € 11.209,00 in favore di , a titolo di ri- Parte_1 sarcimento dei danni oltre interessi come in motivazione;
• condanna la ” di Controparte_8 Controparte_2
OL al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, li- quidate in € 300 per esborsi ed in € 2.337 per compensi professionali del procuratore relativi al procedimento di istruzione preventiva, nonché in € 300 per esborsi ed in € 5.077 relativi al presente giudizio di merito oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distra- zione in favore del procuratore costituito dichiaratisi antistatario;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte resistente ri- masta soccombente.
Così deciso in OL il 5.5.2025
Il Giudice
(dr.ssa Barbara Di Tonto)
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