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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3446/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO FALLARINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 03/04/2025;
FATTO
Con ricorso del 13/11/2024 (iscritto a ruolo il 14/11/2024), deduceva: di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 28/03/2004, registrato negli atti di matrimonio CP_1
del Comune di San Leucio del Sannio (atto n. 2, parte I, serie Ufficio 1, Reg. Atti di
Matrimonio anno 2004); che da tale unione non nascevano figli;
che, a causa delle profonde differenze caratteriali tra i coniugi e del diverso modo di intendere la gestione della vita coniugale, la convivenza diventava intollerabile e veniva meno l'affectio coniugalis, sicché già da svariati anni i coniugi vivono separati e non hanno alcun contatto: in particolare, il
1 ricorrente risiede in San Leucio del Sannio alla Via Vittorio Emanuele II, mentre la resistente si trasferiva in Santa Maria La Fossa al Corso Umberto I, n. 119, rendendosi però irreperibile dal 27/02/2017, come da certificato di residenza alla cancellazione, allegato al ricorso introduttivo;
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi.
Il ricorso introduttivo -unitamente al decreto di fissazione dell'udienza- veniva notificato - ai sensi dell'art. 143 c.p.c.- mediante deposito di copia dell'atto nella casa Comunale di Santa
Maria La Fossa, ultimo Comune di residenza nota, attesa la irreperibilità della resistente, che non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 03/04/2025, il ricorrente confermava la propria volontà di separarsi dalla moglie e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di attesa la sua CP_1 mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione.
Quanto al merito della vicenda dedotta in giudizio, occorre osservare, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che “[…] la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità” (cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. I - 29/04/2015, n. 8713 e, in senso conforme, Cassazione civile sez. I -
05/08/2020, n. 16698).
Sicché, in applicazione della disciplina e dei principi di diritto sopra richiamati, deve osservarsi che, nel caso di specie: da una parte, il ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della
2 prosecuzione della convivenza con la resistente e la conseguente cessazione della stessa, ormai da anni, atteso l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente;
(cfr. verbale di udienza del 03/04/2025); dall'altra parte, la resistente non si è costituita in giudizio, per cui - nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente . Parte_1
Pertanto, alla luce delle deduzioni del ricorrente (e, in particolare, del dedotto allontanamento dalla casa coniugale da parte di ), del tenore della domanda dallo CP_1
stesso formulata in giudizio (e, in particolare, della sua limitazione alla sola pronuncia della separazione), nonché del comportamento processuale di controparte (che, non costituendosi in giudizio, nemmeno ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21, comprovando un effettivo disinteresse rispetto ai fatti oggetto di causa), devono ritenersi sussistere i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 2, C.F._1 CP_1 C.F._2
parte I, serie Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2004);
II. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Leucio del Sannio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
III. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento,22.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3446/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO FALLARINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 03/04/2025;
FATTO
Con ricorso del 13/11/2024 (iscritto a ruolo il 14/11/2024), deduceva: di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 28/03/2004, registrato negli atti di matrimonio CP_1
del Comune di San Leucio del Sannio (atto n. 2, parte I, serie Ufficio 1, Reg. Atti di
Matrimonio anno 2004); che da tale unione non nascevano figli;
che, a causa delle profonde differenze caratteriali tra i coniugi e del diverso modo di intendere la gestione della vita coniugale, la convivenza diventava intollerabile e veniva meno l'affectio coniugalis, sicché già da svariati anni i coniugi vivono separati e non hanno alcun contatto: in particolare, il
1 ricorrente risiede in San Leucio del Sannio alla Via Vittorio Emanuele II, mentre la resistente si trasferiva in Santa Maria La Fossa al Corso Umberto I, n. 119, rendendosi però irreperibile dal 27/02/2017, come da certificato di residenza alla cancellazione, allegato al ricorso introduttivo;
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi.
Il ricorso introduttivo -unitamente al decreto di fissazione dell'udienza- veniva notificato - ai sensi dell'art. 143 c.p.c.- mediante deposito di copia dell'atto nella casa Comunale di Santa
Maria La Fossa, ultimo Comune di residenza nota, attesa la irreperibilità della resistente, che non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 03/04/2025, il ricorrente confermava la propria volontà di separarsi dalla moglie e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di attesa la sua CP_1 mancata costituzione in giudizio, nonostante l'intervenuta rituale notificazione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione.
Quanto al merito della vicenda dedotta in giudizio, occorre osservare, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che “[…] la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità” (cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. I - 29/04/2015, n. 8713 e, in senso conforme, Cassazione civile sez. I -
05/08/2020, n. 16698).
Sicché, in applicazione della disciplina e dei principi di diritto sopra richiamati, deve osservarsi che, nel caso di specie: da una parte, il ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della
2 prosecuzione della convivenza con la resistente e la conseguente cessazione della stessa, ormai da anni, atteso l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente;
(cfr. verbale di udienza del 03/04/2025); dall'altra parte, la resistente non si è costituita in giudizio, per cui - nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale “neutro” e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente . Parte_1
Pertanto, alla luce delle deduzioni del ricorrente (e, in particolare, del dedotto allontanamento dalla casa coniugale da parte di ), del tenore della domanda dallo CP_1
stesso formulata in giudizio (e, in particolare, della sua limitazione alla sola pronuncia della separazione), nonché del comportamento processuale di controparte (che, non costituendosi in giudizio, nemmeno ha consentito l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 473 bis.21, comprovando un effettivo disinteresse rispetto ai fatti oggetto di causa), devono ritenersi sussistere i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 2, C.F._1 CP_1 C.F._2
parte I, serie Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2004);
II. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Leucio del Sannio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
III. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento,22.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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