Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5752/2019 R.G., avente per oggetto: “”;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
, c.f. , , c.f.
[...] C.F._3 Parte_4
, c.f. C.F._4 Parte_5
, c.f. C.F._5 Parte_6
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi C.F._6
Edoardo Ferlito giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._7
difeso dall'avv. Francesco Giuffrida giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
1
, c.f.
[...] C.F._9
PARTE CHIAMATA IN CAUSA all'udienza dell'8 aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente vanno esaminate tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
Innanzitutto, quanto all'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione, la stessa è tardiva perché non formulata alla prima udienza di comparizione;
né, peraltro, può sostenersi che l'azione di riduzione non risulta proposta con l'originario atto di citazione. Infatti, con l'atto di citazione gli attori, oltre alle domande relative alla “rendita vitalizia” e alla simulazione del detto contratto, deducono la violazione delle norme sulla successione “legittima”
perché la de cuius disponeva non solo della quota disponibile, ma anche di quella non disponibile, della quale non poteva disporre liberamente dovendo rispettare i diritti dei figli legittimari, e chiedono l'inefficacia dell'atto simulato. Indi, gli attori agiscono a tutela della loro quota di riserva, chiedendo “l'inefficacia” dell'atto nei loro confronti, di guisa che la domanda risulta formulata (questione diversa attiene alla legittimità, o meno, della richiesta in caso di eventuale accoglimento della domanda).
Parimenti infondata appare anche l'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione per non aver accettato con beneficio di inventario;
infatti, è vero che l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità è condizione indispensabile per l'esercizio dell'azione di
2 riduzione nei confronti di soggetti non legittimari, come nella specie, e viene individuata nella tutela dei legatari e donatari estranei, per i quali
è necessaria la preventiva constatazione ufficiale della consistenza dell'asse ereditario che accerti l'effettiva lesione. Tuttavia, tale accettazione non è necessaria quando il legittimario sia stato totalmente pretermesso dal testatore, non essendo concepibile che intervenga accettazione in mancanza di delazione ereditaria.
Nella specie gli attori hanno sostenuto che il bene in questione era l'unico di proprietà della de cuius e il convenuto non ha contestato, di guisa che l'accettazione con beneficio di inventario non era necessaria pur anche avendo agito contro un terzo trattandosi di soggetti pretermessi.
Quanto, poi, alla qualificazione del contratto, la stessa spetta al giudice e, pertanto, qualunque prospettazione del convenuto appare tempestiva trattandosi di un'attività demandata di ufficio all'autorità giudiziaria.
Passando all'esame del merito, con contratto del 14 ottobre 2009 la de cuius cedeva al nipote , la Persona_1 Controparte_1
nuda proprietà dell'immobile sito in Catania via Macallé n. 7, e il in cambio si obbligava «di corrispondere alla cedente per CP_1
tutta la durata della vita di quest'ultima, tutti gli alimenti ed i servizi di cui la medesima potesse avere bisogno, compresi i servizi personali di casa, l'assistenza anche infermieristica, le spese mediche e di malattia, vestiario e quant'altro potrà occorrere, tenendo eventualmente la stessa ospite nella sua casa, secondo il tenore di vita della sua famiglia.
È patto espresso che se il sig. non corrisponderà Controparte_1
gli alimenti e le altre prestazioni anzidette, il presente atto si risolverà.
3 …
Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore dell'immobile in nuda proprietà è di euro settantaseimila (€ 76.000,00) e che il valore delle
prestazioni da corrispondere alla cedente è di pari importo» (cfr. copia del contratto in atti).
Orbene, questo contratto deve essere qualificato come “vitalizio assistenziale” e non anche come rendita vitalizia;
infatti, il contratto atipico di 'vitalizio alimentare' o 'vitalizio assistenziale' consiste nel sinallagma per cui, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, un soggetto si obbliga a prestare all'altro, per tutta la durata della sua vita, un'assistenza materiale e morale. La rendita vitalizia,
invece, è connotata dalla dazione periodica di denaro o di cose fungibili.
L'elemento che accomuna le due figure è l'alea, ma nel vitalizio alimentare-assistenziale l'alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia, perché correlata a due fattori incerti (la durata della vita del vitalizio e la variabilità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno e di salute del beneficiario).
Per la validità di un contratto atipico di mantenimento, che prevede il trasferimento della nuda proprietà di un immobile a fronte dell'obbligo di prestare assistenza, è necessaria la presenza di un'alea,
ossia di un'incertezza relativa al vantaggio o al sacrificio che deriva dall'adempimento del contratto.
Il contratto atipico di vitalizio alimentare, improprio o assistenziale,
si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle
4 prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo.
Nella fattispecie in esame gli attori sostengono la simulazione del contratto in questione e, ai fini della prova, deducono l'impossibilità per il di poter adempiere in quanto al momento della stipulazione CP_1
del contratto, nonostante l'età, era disoccupato e non poteva adempiere alla prestazione, considerato, peraltro, che la de cuius era titolare di pensione, di cui il nipote poteva disporre liberamente essendo mandatario a riscuotere.
A tal proposito, innanzitutto va osservato che gli attori agiscono quali legittimari lesi e al fine di tutelare il proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima;
il legittimario pretermesso che impugna per simulazione un atto di vendita compiuto dal de cuius
agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo la qualità
di erede solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione. Non trovano pertanto applicazione nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, potendo egli provare la simulazione per testimoni e presunzioni senza soggiacere ai limiti fissati dalla legge.
Nella specie, però, questa prova non è stata raggiunta.
Ed infatti, come detto sopra, il vitalizio alimentare ha natura aleatoria: in esso l'alea si correla a un duplice fattore di incertezza,
costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno e di salute del vitaliziato. Nel vitalizio alimentare, anzi, l'alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano,
5 giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell'età e della salute del beneficiario.
Nella specie, quindi, il si impegnava a fornire tutti gli CP_1
alimenti e i servizi di cui la nonna avrebbe avuto di bisogno (cfr.
contratto in atti: «tutti gli alimenti e i servizi di cui la medesima potesse
avere bisogno, compresi i servizi personali, l'assistenza anche infermieristica, le spese mediche e di malattia, vestiario e quant'altro potrà occorrere, tenendo eventualmente la stessa ospite nella sua casa
secondo il tenore di vita della sua famiglia»).
Orbene, le condizioni economiche del sono CP_1
assolutamente irrilevanti tenuto conto sia della situazione patrimoniale della de cuius al momento della stipulazione del contratto, la quale poteva contare su una propria entrata (la stessa era titolare di una pensione) e sulla casa di abitazione, sia dell'alea tipica del contratto;
d'altra parte, il avrebbe potuto affrontare nell'immediato CP_1
qualche imprevista esigenza economica della nonna anche grazie all'aiuto di terzi (il ha sostenuto di poter fare affidamento CP_1
sull'aiuto economico della madre e sulle lezioni private impartite, come anche riferito dal testimone ). E, poi, in ogni caso per il Testimone_1
futuro di certo il avrebbe potuto contare su una sistemazione CP_1
lavorativa più certa.
E ciò anche in considerazione di quanto detto sopra sulla qualificazione giuridica del contratto de quo, non come rendita vitalizia
(dazione periodica di una somma di denaro), bensì come vitalizio assistenziale (assistenza materiale e morale) e sull'alea che caratterizza questo contratto sia con riferimento alla durata della vita del vitaliziato,
sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, che, nella specie,
6 proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante (al momento della stipulazione del contratto la beneficiaria, pur godendo di buona salute in relazione all'età – nessuno sostiene il contrario –
poteva aver bisogno di tanta assistenza, non solo economica, ma anche e soprattutto meramente materiale e morale).
Né, d'altra parte, vi è prova – in effetti non è stato nemmeno allegato
– di qualche bisogno economico della de cuius non soddisfatto dal
. CP_1
In effetti, gli attori, quale sintomo della simulazione dell'atto in questione, hanno solo allegato le condizioni economiche del , CP_1
di guisa che nessun'altro elemento indiziario – senza allegazione dello stesso – può essere esaminato da questo Tribunale.
Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, la domanda di simulazione del contratto di vitalizio assistenziale, in quanto dissimulante una donazione, deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda di simulazione comporta anche il rigetto della domanda di riduzione non sussistendo la prova di una donazione della de cuius in favore del nipote.
Ad analoga pronuncia di rigetto ritiene il Tribunale di dover pervenire con riferimento alla risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per inadempimento del . CP_1
A tal riguardo va premesso che gli attori agiscono nella qualità di eredi pretermessi della de cuius e, quindi, come terzi.
7 Orbene, secondo la giurisprudenza della S.C. (Cass. n.
20150/2022), solo nel rapporto diretto discendente dal contratto atipico di vitalizio alimentare tra beneficiario delle prestazioni assistenziali e vitaliziante, il primo che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Perciò, con riferimento alla vicenda dedotta in giudizio, ai fini dell'eventuale declaratoria di risoluzione di detto contratto stipulato per atto pubblico tra il (nipote) e la nonna, è necessario che gli CP_1
attori (in quanto terzi rispetto a tale contratto) allegassero specificamente i fatti sui quali si fondava l'asserito inadempimento imputabile alla vitaliziante e che assolvessero, poi, al relativo onere probatorio relativo ai fatti costitutivi dell'addotto inadempimento del
. CP_1
Senonché, nel caso in esame, gli attori non forniscono detta prova;
infatti, le testimoni sentite, tutte figlie di questo o quell'altro attore, non solo sono state molto generiche sui fatti asseriti come inadempimento,
ma, comunque, hanno riferito episodi isolati (cfr. dichiarazioni di
, figlia dell'attrice : Testimone_2 Parte_1
« era spesso fuori casa e notavo che l'immobile non Controparte_1
era tenuto molto in ordine come prima»; dichiarazioni di
[...]
figlia dell'attrice «… spesso Testimone_3 Parte_4
mia madre andava per rassettare la casa, talvolta, quasi sempre, le portava la spesa… Ricordo che negli ultimi tempi, essendo rotta la lavatrice, mia mamma si occupava anche di lavare la biancheria ….
8 Aggiungo che personalmente avevo occasione di recarmi a casa di mia
nonna circa una volta al mese. Nelle altre occasioni mi limitavo ad
accompagnare e riprendere mia mamma con la macchina senza salire presso l'appartamento. … Preciso che nelle occasioni in cui mi recavo nell'appartamento di mia nonna, notavo polvere e talvolta il letto non rifatto»).
Dichiarazioni, queste, assolutamente generiche e limitate a un episodio (guasto della lavatrice, o scelta di un figlio di portare qualcosa alla madre durante le visite), di certo non significativo di un inadempimento (addirittura, a dire della testimone, l'attrice si occupava anche della biancheria del nipote a causa del guasto della lavatrice,
quindi, un caso eccezionale).
La mancanza di prova dell'inadempimento già è sufficiente ai fini del rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
In ogni caso, al contrario, il fornisce la prova del suo CP_1
esatto adempimento.
Infatti, il medico curante della de cuius, , ha detto Persona_2
di aver visitato la donna, periodicamente, prima presso lo studio medico e, poi, per circa dieci anni, presso il domicilio della donna con cadenza mensile e a volte anche più ravvicinata, e di aver visto sempre il nipote che, prima, accompagnava la nonna presso lo studio e, poi, era sempre presente a casa.
Queste dichiarazioni, pienamente attendibili proprio perché
provengono da una persona completamente estranea alla presente controversia, evidenziano in maniera incontrovertibile un rapporto continuo negli anni di assistenza del nipote nei confronti della nonna.
9 Anche l'altro testimone, , amico del , ha Testimone_1 CP_1
riferito di frequentarlo da molto tempor e di aver visto personalmente che l'amico si prodigava per assistere la nonna, per comprare le medicine e farle assumere, per sbrigare le faccende fuori casa relative alla nonna;
il testimone ha detto di aver provveduto a ricompensare il anche in denaro in cambio dell'aiuto fornitogli dal CP_1 CP_1
per i suoi studi (lezioni private).
Lo ha aggiunto che il conviveva con la nonna e si Tes_1 CP_1
preoccupava di tutte le sue esigenze (acquisto cibo, preparazione dei pasti…).
In ogni caso, nessuno dei testimoni, nemmeno quelli indicati da parte attrice, hanno mai riferito nel corso degli anni di lamentele da parte della beneficiaria (il contratto di vitalizio assistenziale risulta concluso ben dieci anni prima della morte della nonna).
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori, in solido, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia così come dichiarato da parte attrice (da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
Restano a carico degli attori, in solido, le spese anticipate per la chiamata in causa di e nei Controparte_4 Controparte_3
confronti delle quali non è stata formulata alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5752/2019 R.G.,
rigetta tutte le domande.
10 Condanna gli attori, in solido, al rimborso in favore di
[...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_1
14.103,00 per compensi, di cui euro 2.552,00 fase di studio, euro
1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase istruttoria-
trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 22 maggio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)
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