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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. ER NT - Presidente rel.
Dott.ssa Elena Mara Grazioli - Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1374/2025 promossa da
(già (C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 tempore ing. con sede in Isernia, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Visco Parte_3
(C.F. ) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il difensore C.F._1
- domicilio digitale - indirizzo pec Email_1
- appellante - contro
(C.F. ), con sede in Milano alla via Maro- Controparte_1 P.IVA_2 stica n. 1, in persona dei legali rappresentanti pro tempore dott. e Controparte_2 dott.ssa , elettivamente domiciliata in Milano, via Cusani n. 5, presso lo studio CP_3 degli Avv.ti Vincenzo Golino (C.F. ) – pec C.F._2 [...]
e KA RA (C.F. ) pec Email_2 C.F._3 [...]
che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti Email_3
- appellata-
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CONCLUSIONI
Per l'appellante:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto ap- pello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9560/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, in data 05 novembre 2024, pubblicata nella medesima data, accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare e dichiarare l'indebita applica- zione delle accise provinciali sull'energia elettrica per il periodo 2010-2011, in violazione del- la normativa comunitaria;
- condannare alla restituzione in favore Controparte_1 di della somma di € 16.368,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Parte_1
Condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distra- zione in favore del sottoscritto difensore antistatario;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Per l'appellato:
- rigettare l'appello proposto dalla per i motivi esposti in narrativa del presente atto;
Parte_1
- condannare la al pagamento in favore della delle spese, Parte_1 Controparte_1 competenze e degli onorari del giudizio, oltre cassa avvocati e iva come per legge. Con riser- va di depositare documenti e articolare istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione notificata il 30 aprile 2025, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
9560/2024, pubblicata il 5 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda da essa proposta nei confronti di avente ad oggetto la ri- Controparte_1 petizione della somma di € 16.368,53 versata a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010–2011; somma che l'appellante afferma di avere pagato indebitamente trattandosi di imposta addizionale istituita da norma - successi- vamente abrogata - contrastante con la normativa comunitaria.
2. Il Tribunale ha rigettato la domanda sul rilievo che, in base alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22), il consu- matore finale non può agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell'indebito, in quanto, non producendo le direttive comunitarie non trasposte, quandanche chiare, precise ed pagina 2 di 7 incondizionate, effetti diretti nei rapporti tra privati, la normativa nazionale, anche ove in con- trasto con la direttiva europea, non è disapplicabile da parte dell'organo giudicante. Nel riget- tare la domanda, il primo giudice ha peraltro compensato le spese del giudizio tra le parti
“trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurispruden- ziali intervenuti”.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
3.1 Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in una controversia tra privati, il giudice nazionale non possa disapplicare la normativa interna in contrasto con una direttiva comunitaria priva di effetto diretto. In particolare, l'appellante contesta l'affermazione secondo cui la Direttiva 2008/118/CE non sarebbe invocabile nei rap- porti inter-privatistici, sostenendo invece che, al contrario, secondo l'interpretazione vincolan- te fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il giudice nazionale, in applicazione del principio di effettività, dovrebbe disapplicare la norma interna incompatibile anche nei rapporti tra privati, e che ciò, quindi, di conseguenza, legittimerebbe l'azione di ripetizione dell'indebito proposta nei confronti del fornitore odierno appellato.
3.2 Con il secondo motivo, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 43 Parte_1 del 15 aprile 2025 con la quale, nelle more del giudizio, è stata dichiarata l'illegittimità costi- tuzionale della norma istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, commi
1, lett. c), e 2, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio
2007, n. 26), norma invero già abrogata nel 2012, per contrasto con il diritto dell'Unione Eu- ropea, e, in particolare, con la Direttiva 2008/118/CE. Secondo l'appellante, avendo detta pronuncia rimosso dall'ordinamento, con efficacia ex tunc, la norma istitutiva dell'addizionale, il pagamento della stessa è ab origine indebito con la conseguenza che il consumatore finale è legittimato ad agire nei confronti del fornitore per la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c.
4. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
4.1 L'appellata ribadisce la correttezza della decisione di primo grado, fondata sull'orientamento giurisprudenziale secondo cui le direttive comunitarie prive di effetto diret- to non possono essere invocate nei rapporti tra privati, con la conseguenza che l'unico sogget- to legittimato passivo per la ripetizione dell'indebito sarebbe lo Stato, tramite l'
[...]
Deduce che la sentenza della Corte costituzionale richiamata Parte_4
pagina 3 di 7 dall'appellante non ha effetto sui rapporti, quale quello oggetto del presente giudizio, da rite- nersi esauriti a seguito del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del
T.U. 26/10/1994 n. 504 per la richiesta all'erario, da parte del soggetto passivo dell'imposta, del rimborso dell'accisa indebitamente pagata. In ogni caso, ad avviso dell'appellata, la
[...]
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si sarebbe limitata a ribadire che il consumatore è legittimato ad esercitare - per quanto corrisposto al fornitore in relazione all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica
- l'azione diretta nei confronti dello Stato italiano, come pure riconosciuto dalla giurispruden- za della Corte di Cassazione successiva alla sentenza della Corte di Giustizia dell'aprile 2024 già più volte citata.
5. All'odierna udienza, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito del- la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
6. Il secondo motivo di appello - che si esamina in via prioritaria attesa la sua natura diri- mente - è fondato.
6.1. Il giudice a quo, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di ripetizione d'indebito proposta da ritenendo che, in una controversia tra privati, il giudice na- Parte_1 zionale non possa disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva priva di effet- to diretto. In particolare, ha affermato che la Direttiva 2008/118/CE non può essere invocata dal consumatore finale nei confronti del fornitore e che l'unico soggetto legittimato passivo per la ripetizione dell'indebito sarebbe lo Stato, tramite l' Controparte_5
[...]
6.2 L'assunto del Tribunale è stato di fatto superato dalla successiva pronuncia del Giudice delle leggi che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2 del
D.L. 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 per vio- lazione degli artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione, in relazione all'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE.
6.3. Con detta sentenza la Corte Cost. ha chiarito che, in considerazione dell'impossibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati una norma interna in contrasto con una direttiva priva di effetto diretto, al fine di garantire tutela piena ed effettiva, è necessario ricorrere allo strumento della declaratoria di incostituzionalità. Tale meccanismo costituisce, d'altronde, l'unico rimedio idoneo a espungere la norma illegittima pagina 4 di 7 dall'ordinamento con efficacia ex tunc, rendendo così giuridicamente praticabile l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore, che ha percepito somme in applicazione di una disposizione successivamente dichiarata incostituzionale.
6.4. La pronuncia della Corte Costituzionale ha quindi inciso in modo determinante sull'assetto normativo e interpretativo della materia, con effetti diretti anche nel caso di spe- cie, trattandosi, diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, di rapporto non esaurito, po- sto che la controversia riguarda un diritto (sub judice) in relazione al quale non è decorso il termine di prescrizione.
6.5 Oggetto di causa, infatti, è il rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore (unico soggetto passivo dell'imposta) e consumatore finale, il quale ha per oggetto non l'imposta, ma il suo equivalente economico (dal fornitore traslato sul consumatore sulla base della norma tributa- ria dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale), e non già il rapporto d'imposta intercor- rente esclusivamente tra l'erario e il fornitore di energia, al quale solo è applicabile il termine di decadenza richiamato dall'appellata, previsto dall'art. 14, 2° comma T.U. 26/10/1994 n.
504. Nell'ambito del rapporto civilistico intercorrente tra fornitore e consumatore finale il di- ritto alla ripetizione dell'indebito non è soggetto a decadenza, ma si prescrive in dieci anni, termine che, nel caso di specie, non è decorso anteriormente al primo atto interruttivo posto in essere dall'odierna appellante (v. diffida 22/9/2020, doc. n. 6). A prescindere, dunque, dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 14, 4° comma T.U. cit., se il soggetto obbligato al paga- mento dell'accisa è condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il termine di decadenza per la richiesta di rimborso (da parte del soggetto passivo d'imposta all'Erario) è di novanta giorni e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme, si è in presenza di rapporto non esauri- to.
6.6 Consegue a quanto esposto che, in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo, appunto, per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale, i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripeti- zione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, riva- lersi nei confronti dello Stato) nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale
(cfr. Cass. 22 maggio 2025 n. 13740, secondo cui “in tema di rimborso dell'addizionale pro- vinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore
pagina 5 di 7 di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto euro- unitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebi- to oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 let. c) e 2 d.l. n. 511 del 1988, come conver- tito e sostituito”).
7. In conclusione, venuto meno il fondamento normativo dell'imposizione, le somme ver- sate dal consumatore al fornitore a titolo di rivalsa Parte_1 Controparte_1 dell'addizionale provinciale devono considerarsi indebitamente corrisposte ai sensi dell'art. 2033 c.c., sicché, in accoglimento dell'appello, deve essere con- Controparte_1 dannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite, complessivamente pari a €
16.368,53 (l'importo pagato a titolo di rivalsa dell'addizionale risulta dai documenti - fatture, partitario aziendale e estratti conto bancari - prodotti in primo grado da e, comun- Parte_1 que, sul punto non vi è contestazione in appello), oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma c.c. dalla data dell'intimazione di pagamento alla data dell'introduzione del giudizio e al saggio i cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effet- tivo (sulla portata di carattere generale della norma di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. v., da ultimo, Cass. n. 7677/2025).
8. In considerazione della peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pro- nuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'erario, e considerato che l'appello è stato deciso, in via dirimente, sulla base di pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ricor- rono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 9560/2024, pubblicata il 5 novembre 2024, e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 16.368,53, oltre a interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di intimazione del pagamento alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
pagina 6 di 7 b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 28 ottobre 2025
Il Presidente est.
ER NT
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Agostino
Araneo.
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