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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5137/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento negativo di credito da somministrazione di energia elettrica
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1
Lodato, come da procura in atti;
ATTORE
E
(GIA' Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Pilone, come da
[...] procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
adiva l'intestata A.G. al fine di vedere accolta la domanda di
[...] accertamento negativo del credito azionata nei confronti della convenuta
[...]
e per l'effetto ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_2 risarcimento del danno morale ed esistenziale ex art. 2043 cod. civ., quantificato nella somma di euro 5.000,00. A fondamento della domanda il nella qualità di titolare della propria ditta individuale, esponeva Parte_1 di essere cliente di da diversi anni, giusta codice di Controparte_2 identificazione n. e codice POD n. IT001E040004 e che in data P.IVA_1
9.12.2013 riceveva la fattura n. 653971351611327, con la quale gli veniva richiesto, inspiegabilmente, il pagamento dell'importo di euro 15.794,25 per cui, per il tramite del proprio legale, con racc. a.r. del 3.02.2014, contestava la fattura, in quanto fondata su periodi di fornitura già pagati e per i quali mai
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 nessuna richiesta di pagamento era stata avanzata da essa società di maggior tutela. Rilevava, inoltre, che i conteggi eseguiti sul calcolo dei consumi derivavano dal contatore non funzionante e non sostituito repentinamente dalla società fornitrice dell'energia elettrica. Nonostante la prima esorbitante richiesta di pagamento per consumi legati al solo bimestre novembre – dicembre 2013, seguiva un'ulteriore richiesta di pagamento ai danni del medesimo assistito, per la somma pari ad euro 1.167,45. Ne seguiva che la società procedeva in data 14.04.2014 ad una riduzione di Controparte_3 potenza dell'energia da 11 kw a 1 kw, causando una serie di danni all'attività commerciale esercitata dal In data 09.05.2014 inviata una Parte_1 missiva alla perché si astenesse dal sospendere la Controparte_4 fornitura di energia, invitandola a ripristinare l'erogazione del servizio, la società convenuta riattivava la fornitura ed intimava il pagamento dell'importo dovuto con termine sino al 21.07.2014, poi prorogato sino al 30/9/2014, pena il distacco del servizio di fornitura dell'energia elettrica. L'attore evidenziava che dal dettaglio della fattura di euro 15.794,25 si evinceva che la bolletta era stata calcolata tenendo conto delle letture dal
25.09.2009 al 23.09.2013: circostanza che contrastava con quanto dichiarato dalla stessa nella medesima fattura , dove indicava che le bollette CP_2 precedenti già scadute risultavano ritualmente pagate. A fronte dei predetti avvenimenti veniva notificata in data 17/4/2014 alla convenuta formale diffida a non sospendere l'erogazione della fornitura di energia elettrica, con riserva di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 9/1/2015, quindi tempestivamente rispetto alla data di prima comparizione indicata in citazione per il 27.01.2015, come slittata in automatico d'ufficio all'udienza del 29.01.2015 ai sensi del comma 4° dell'art. 168- bis c.p.c., l'
[...]
divenuta nel corso del giudizio Controparte_2 Controparte_1
deduceva che in sede di fatturazione dei corrispettivi dei consumi, per
[...] quanto riguarda le partite contabili in contestazione, la convenuta aveva emesso in data 9.12.2009 fattura n. 653971351611321 di euro 3.783,23, riferentesi ad un consumo di kwh 12.971, tutti calcolati in acconto a partire dalla lettura del 1.4.2007 di attivazione del misuratore, con matricola
936062363, che risultava pari a kwh 130.595, come da documento prodotto in giudizio. Aggiungeva che in data 9.12.13, la stessa società emetteva fattura n.
653971351611327 di euro 15724,95 relativa al conguaglio derivante dalla lettura del misuratore tradizionale con matricola 936062363 sostituito in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 25.9.09 con lettura di rimozione pari a kwh 173.809, come da bollettino di sostituzione del misuratore, nonché comprensiva del conguaglio consumi, sul nuovo misuratore, dalla data del 23.9.13 alla data del 31.10.13, come da sommatoria dei consumi per complessivi kwh 82.889 (kWh 11.269 + kWh
68.132+ kWh 1.773 + kWh 1.715). Il corrispettivo monetario di detto consumo, come ripartito applicando i prezzi dell'energia per i singoli periodi di riferimento, ammontava ad euro 15724,95. Riguardo alla seconda fattura contestata dall'attore, quella di euro 1167,45 emessa in data 9.2.2014 con n.
653971351611328, essa era scaturita dai consumi rilevati al 31.10.2023,
3.01.2014 con in più l'ulteriore consumo stimato in acconto dal 3.1.14 al
9.2.14 di kwh 2.293. La valorizzazione di questi ultimi consumi come su specificati, aveva condotto alla somma complessiva di euro 1167,45. Per tali motivi la convenuta chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la condanna dall'attore al pagamento della somma di euro
17.272,09 oltre interessi legali dalla domanda, derivante dalle due fatture contestate in atti ( fattura n. 653971351611327 di euro 15.724,95 del
19/12/2013 e n. 653971351611328 di euro 1.167,45 del 09/02/2014) oltre ad una terza fattura n. 653971351611323 di euro 379,69 del 05/10/2014 non indicata in citazione dall'attore in quanto successiva alla notificazione dell'atto ma risultante insoluta al momento della costituzione in giudizio di essa convenuta.
Assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata. Va invece accolta la domanda riconvenzionale della convenuta.
Invero l'analisi ricostruttiva dei consumi e, per l'effetto, dei corrispettivi fatturati, è stata genericamente contestata dall'attore, laddove invece la convenuta ha prodotto tutti i dati relativi alla verifica delle letture effettuate dalla società distributrice e proprietaria della rete e dei misuratori, che ne ha confermato l'esattezza. Incontestato risulta essere anche il bollettino di sostituzione di misuratore del 25.9.09 redatto in contraddittorio con la parte somministrata, senza rilevazione di anomalie o malfunzionamenti dell'apparecchio.
La stessa prova dichiarativa, per quel che può valere in tale controversie, ha confermato che nel caso in esame non ci sono state revisioni di fatturato generate da errori di lettura o ricalcoli per l'adozione di tariffe errate. Le tariffe applicate risultano essere in linea sia con l'art. 5 del contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto dalle parti, che prevede il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 pagamento di acconti, sia con la Delibera n.200/99 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas del 28.12.1999.
D'altra parte l'attore ha fondato la sua domanda su mere generiche prospettazioni di consumi assolutamente sproporzionati rispetto al normale utilizzo dell'attore, senza che siano state provate in giudizio specifiche concrete circostanze da cui dedurre il sospetto della anomalia dei consumi fatturati. Invero “grava sul creditore l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito richiesto. Diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).”
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna l'attore al pagamento in favore della predetta della somma di euro 17.272,09 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
3) Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5137/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento negativo di credito da somministrazione di energia elettrica
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1
Lodato, come da procura in atti;
ATTORE
E
(GIA' Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Pilone, come da
[...] procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1
adiva l'intestata A.G. al fine di vedere accolta la domanda di
[...] accertamento negativo del credito azionata nei confronti della convenuta
[...]
e per l'effetto ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_2 risarcimento del danno morale ed esistenziale ex art. 2043 cod. civ., quantificato nella somma di euro 5.000,00. A fondamento della domanda il nella qualità di titolare della propria ditta individuale, esponeva Parte_1 di essere cliente di da diversi anni, giusta codice di Controparte_2 identificazione n. e codice POD n. IT001E040004 e che in data P.IVA_1
9.12.2013 riceveva la fattura n. 653971351611327, con la quale gli veniva richiesto, inspiegabilmente, il pagamento dell'importo di euro 15.794,25 per cui, per il tramite del proprio legale, con racc. a.r. del 3.02.2014, contestava la fattura, in quanto fondata su periodi di fornitura già pagati e per i quali mai
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 nessuna richiesta di pagamento era stata avanzata da essa società di maggior tutela. Rilevava, inoltre, che i conteggi eseguiti sul calcolo dei consumi derivavano dal contatore non funzionante e non sostituito repentinamente dalla società fornitrice dell'energia elettrica. Nonostante la prima esorbitante richiesta di pagamento per consumi legati al solo bimestre novembre – dicembre 2013, seguiva un'ulteriore richiesta di pagamento ai danni del medesimo assistito, per la somma pari ad euro 1.167,45. Ne seguiva che la società procedeva in data 14.04.2014 ad una riduzione di Controparte_3 potenza dell'energia da 11 kw a 1 kw, causando una serie di danni all'attività commerciale esercitata dal In data 09.05.2014 inviata una Parte_1 missiva alla perché si astenesse dal sospendere la Controparte_4 fornitura di energia, invitandola a ripristinare l'erogazione del servizio, la società convenuta riattivava la fornitura ed intimava il pagamento dell'importo dovuto con termine sino al 21.07.2014, poi prorogato sino al 30/9/2014, pena il distacco del servizio di fornitura dell'energia elettrica. L'attore evidenziava che dal dettaglio della fattura di euro 15.794,25 si evinceva che la bolletta era stata calcolata tenendo conto delle letture dal
25.09.2009 al 23.09.2013: circostanza che contrastava con quanto dichiarato dalla stessa nella medesima fattura , dove indicava che le bollette CP_2 precedenti già scadute risultavano ritualmente pagate. A fronte dei predetti avvenimenti veniva notificata in data 17/4/2014 alla convenuta formale diffida a non sospendere l'erogazione della fornitura di energia elettrica, con riserva di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 9/1/2015, quindi tempestivamente rispetto alla data di prima comparizione indicata in citazione per il 27.01.2015, come slittata in automatico d'ufficio all'udienza del 29.01.2015 ai sensi del comma 4° dell'art. 168- bis c.p.c., l'
[...]
divenuta nel corso del giudizio Controparte_2 Controparte_1
deduceva che in sede di fatturazione dei corrispettivi dei consumi, per
[...] quanto riguarda le partite contabili in contestazione, la convenuta aveva emesso in data 9.12.2009 fattura n. 653971351611321 di euro 3.783,23, riferentesi ad un consumo di kwh 12.971, tutti calcolati in acconto a partire dalla lettura del 1.4.2007 di attivazione del misuratore, con matricola
936062363, che risultava pari a kwh 130.595, come da documento prodotto in giudizio. Aggiungeva che in data 9.12.13, la stessa società emetteva fattura n.
653971351611327 di euro 15724,95 relativa al conguaglio derivante dalla lettura del misuratore tradizionale con matricola 936062363 sostituito in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 25.9.09 con lettura di rimozione pari a kwh 173.809, come da bollettino di sostituzione del misuratore, nonché comprensiva del conguaglio consumi, sul nuovo misuratore, dalla data del 23.9.13 alla data del 31.10.13, come da sommatoria dei consumi per complessivi kwh 82.889 (kWh 11.269 + kWh
68.132+ kWh 1.773 + kWh 1.715). Il corrispettivo monetario di detto consumo, come ripartito applicando i prezzi dell'energia per i singoli periodi di riferimento, ammontava ad euro 15724,95. Riguardo alla seconda fattura contestata dall'attore, quella di euro 1167,45 emessa in data 9.2.2014 con n.
653971351611328, essa era scaturita dai consumi rilevati al 31.10.2023,
3.01.2014 con in più l'ulteriore consumo stimato in acconto dal 3.1.14 al
9.2.14 di kwh 2.293. La valorizzazione di questi ultimi consumi come su specificati, aveva condotto alla somma complessiva di euro 1167,45. Per tali motivi la convenuta chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la condanna dall'attore al pagamento della somma di euro
17.272,09 oltre interessi legali dalla domanda, derivante dalle due fatture contestate in atti ( fattura n. 653971351611327 di euro 15.724,95 del
19/12/2013 e n. 653971351611328 di euro 1.167,45 del 09/02/2014) oltre ad una terza fattura n. 653971351611323 di euro 379,69 del 05/10/2014 non indicata in citazione dall'attore in quanto successiva alla notificazione dell'atto ma risultante insoluta al momento della costituzione in giudizio di essa convenuta.
Assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata. Va invece accolta la domanda riconvenzionale della convenuta.
Invero l'analisi ricostruttiva dei consumi e, per l'effetto, dei corrispettivi fatturati, è stata genericamente contestata dall'attore, laddove invece la convenuta ha prodotto tutti i dati relativi alla verifica delle letture effettuate dalla società distributrice e proprietaria della rete e dei misuratori, che ne ha confermato l'esattezza. Incontestato risulta essere anche il bollettino di sostituzione di misuratore del 25.9.09 redatto in contraddittorio con la parte somministrata, senza rilevazione di anomalie o malfunzionamenti dell'apparecchio.
La stessa prova dichiarativa, per quel che può valere in tale controversie, ha confermato che nel caso in esame non ci sono state revisioni di fatturato generate da errori di lettura o ricalcoli per l'adozione di tariffe errate. Le tariffe applicate risultano essere in linea sia con l'art. 5 del contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto dalle parti, che prevede il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 pagamento di acconti, sia con la Delibera n.200/99 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas del 28.12.1999.
D'altra parte l'attore ha fondato la sua domanda su mere generiche prospettazioni di consumi assolutamente sproporzionati rispetto al normale utilizzo dell'attore, senza che siano state provate in giudizio specifiche concrete circostanze da cui dedurre il sospetto della anomalia dei consumi fatturati. Invero “grava sul creditore l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito richiesto. Diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).”
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna l'attore al pagamento in favore della predetta della somma di euro 17.272,09 oltre interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
3) Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4