Articolo 2 della Legge 13 dicembre 1986, n. 876
Articolo 1Articolo 3
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21 dicembre 1986
Art. 2. 1. Nei casi disciplinati dall' articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252 , le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell' articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al precedente articolo 1.
Note all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 252/1974 (Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione), e' il seguente:
"Art. 7. - I soggetti di cui al primo comma del precedente art. 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti di tutto il personale e sull'intero territorio nazionale.
L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo da versare e' fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , nella misura prevista per le aziende esercenti attivita' di natura commerciale e i professionisti e artisti.
Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari, dovuti e non prescritti".
- Il testo dell' art. 41 della legge n. 153/1969 e' il seguente:
"Art. 41. - Il termine di prescrizione di cui all' art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' elevato a dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986
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