Articolo 1 della Legge 10 giugno 1978, n. 292
Versione
11 luglio 1978
Art. 1. Articolo unico

Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 . Detta riscossione avverra' tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalita' stabilite nel citato testo unico.
L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

Entrata in vigore il 11 luglio 1978
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