Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2006, n. 5233
CASS
Sentenza 10 marzo 2006

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Massime1

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel caso in cui l'impresa assicuratrice venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ai fini della liquidazione del danno da parte del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, devono applicarsi i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato, e non da quella vigente alla data del d.m. di liquidazione coatta amministrativa, ed è sulla base di tali massimali che dev'essere calcolato il danno da "mala gestio", al cui risarcimento è tenuta l'impresa designata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2006, n. 5233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5233
    Data del deposito : 10 marzo 2006

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