Sentenza 10 marzo 2006
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel caso in cui l'impresa assicuratrice venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ai fini della liquidazione del danno da parte del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, devono applicarsi i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato, e non da quella vigente alla data del d.m. di liquidazione coatta amministrativa, ed è sulla base di tali massimali che dev'essere calcolato il danno da "mala gestio", al cui risarcimento è tenuta l'impresa designata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2006, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. DURANTE NO - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS FR, BR CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato NOSCHESE GIUSEPPE, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CENTOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, difeso dagli avvocati POTI MARIO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
UNIASS ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore ing. Voglino Alessandro, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CIDDIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
OL AZ, AN LM, IG AN, IN AN, NUOVA MAA ASSIC S.P.A., CC IA IA, ES NA IA, LCA SANREMO ASSIC S.P.A.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 09712/02 proposto da:
NUOVA MAA ASSIC S.P.A., in persona del Vice Direttore generale Dott. Erbetta Emanuele, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che la difende unitamente all'avvocato EDOARDO ZUCCA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente, legale rappresentante, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, difeso dagli avvocati MANLIO NARDI, MARIO POTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
UNIASS ASSIC S.P.A., AS FR, ES NAIA, BR CA, OL AZ, AN LM, IG AN, IN AN, CC IA IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 504/01 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa il 24/01/2001, depositata il 20/02/2001, R.G. 2475/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/2005 dal Consigliere Dott. NO DURANTE;
udito l'Avvocato Virgilio MANFREDI FRATTARELLI (per delega Avv. Maurizio TROPIANO);
udito l'Avvocato Francesco CIDDIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso AS;
accoglimento del ricorso, NUOVA MAA, previa riunione di essi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21.2.1988 venivano in collisione l'autovettura di UC IA, condotta dalla stessa, assicurata con l'Uniass, e l'autovettura di NA IA EL, condotta da FR OM, assicurata con la SA assicurazioni.
Nella collisione riportavano lesioni i conducenti, nonché le persone trasportate, LA EZ, IL PA, NI LA, IA NO.
La EZ, la PA e l'NI instauravano tre separati giudizi innanzi al tribunale di Monza contro la EL, il OM, la SA, la UC e la Uniass per ottenere il risarcimento dei danni;
altrettanto facevano il OM ed il NO contro la UC e l'Uniass, le quali si costituivano in giudizio.
Riuniti i primi tre giudizi, spiegava intervento l'INPS, che chiedeva il rimborso delle prestazioni erogate in favore della UC, rimasta invalida a causa del sinistro.
I processi riuniti, interrotti per la messa in l.c.a. della SA, erano riassunti anche nei confronti del commissario liquidatore. A questo punto intervenivano la Nuova Maa assicurazioni, impresa designata dal F.G.V.S., ed LA RD, datrice di lavoro dell'NI.
Veniva successivamente disposta la riunione ai processi già riuniti di quelli instaurati dal OM e dal NO.
Il tribunale, quindi, emetteva varie pronunce di condanna contro il OM, la EL, la UC, l'Uniass, la Nuova Maa, il commissario liquidatore della SA ed a favore della EZ, dell'NI, della ravanello, della RD, del NO, del OM, della UC, dell'INPS, con la precisazione che doveva essere fatto salvo il massimale di legge erogabile dal F.G.V.S. maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza resa il 24.1.2001, dichiarava il OM responsabile esclusivo del sinistro e lo condannava in solido con il commissario liquidatore della SA e la Maa assicurazioni al risarcimento dei danni come liquidati dal tribunale.
Per quanto ancora interessa la corte ha aderito alla ricostruzione delle modalità del sinistro operata dal c.t.u. ed ha ritenuto, quindi, che, nel mentre la UC si è tenuta nella propria mezzeria, il OM ha invaso quella opposta alla sua, derivandone la colpa esclusiva dello stesso;
ha affermato che "il massimale di legge costituisce limite invalicabile riguardo alla somma capitale, ma non relativamente agli interessi legali e la rivalutazione, che possono esorbitare dallo stesso massimale".
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi autonomi la Nuova Maa, deducendo un solo motivo;
il OM ed il NO, affidandosi a tre motivi;
l'INPS ha resistito ad entrambi i ricorsi;
l'Uniass a quello del OM e del NO;
la Nuova Maa ha depositato memoria;
all'udienza del 27.5.2005 è stata ordinata la notifica del ricorso della Nuova Maa al OM, alla EL, al NO, alla EZ, alla Ravanelli, all'NI, alla RD ed alla SA in l.c.a.; all'ordinanza è stata data esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza ed, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. Il ricorso proposto dal OM e dal NO, che, risulta notificato per primo, assume il ruolo di principale;
l'altro, notificato a distanza di pochi giorni, il ruolo di incidentale.
3. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la nullità dell'intero giudizio di appello per essere stata l'impugnazione notificata alla EL non già presso il suo domicilio, come avrebbe dovuto, essendo stata la medesima contumace nel giudizio di primo grado, ma presso gli avvocati Centola e Graziani sull'erroneo presupposto che avesse eletto domicilio presso di loro.
3.1. Il motivo è privo di fondamento.
3.2. Ribadito che la L. n. 990 del 1969, art. 23 il quale dispone che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore deve essere chiamato il responsabile del danno, configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, con inscindibilità delle cause in fase di impugnazione (ex plurimis Cass. 9.12.2003, n. 18724; Cass. 26.2.2003, n. 2888), va rilevato che dall'esame degli atti, possibile per la natura del vizio denunciato, risulta che la EL ha ricevuto la notifica a mezzo posta di atto di citazione per chiamata di contumace in grado di appello, con la conseguenza che è stata posta nelle condizioni di partecipare al detto grado di giudizio.
4. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si lamenta che la Corte di merito 1) ha prestato adesione alla c.t.u., ritenendo che l'autovettura condotta dal OM ha invaso la corsia opposta alla sua, senza fornire alcuna motivazione;
2) non ha rilevato che la c.t.u. contrasta con una serie di elementi oggettivi;
3) non ha applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2. 4.1. Pure questo motivo è privo di fondamento.
4.2. Occorre premettere al riguardo che il Giudice di merito è libero di aderire o no alla c.t.u.; tuttavia, se aderisce, non è tenuto a motivare, come è invece tenuto a fare nel caso contrario. Ciò premesso, va rilevato che si risolve in una censura di merito, come tale inammissibile, la tesi che la c.t.u. è contrastata da una serie di elementi oggettivi.
Va aggiunto che ben a ragione la Corte di merito ha negato applicazione alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, una volta che ha ritenuto la responsabilità esclusiva del OM nella produzione dell'evento dannoso (Cass. 16.7.2003, n. 11143).
5. Con il terzo motivo si. deduce che le voci di danno debbono essere adeguate e rapportate al grado del concorso di colpa da determinare nel nuovo giudizio di merito.
5.1. Il motivo è dipendente da quello che lo precede e segue la stessa sorte.
6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia "violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4, e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c. per erronea e, comunque, contraddittoria motivazione circa alcuni punti decisivi della controversia"; in sostanza si lamenta che la corte di merito, dopo avere affermato che "il massimale di legge costituisce limite invalicabile riguardo alla somma capitale, ma non relativamente agli interessi legali e la rivalutazione, che possono esorbitare dallo stesso massimale", ha pronunciato condanna dell'impresa designata al pagamento delle medesime somme del responsabile e del commissario liquidatore senza verificare se tali somme superassero o meno il massimale previsto legislativamente ed in caso affermativo se fosse ravvisabile "mala gestio" dell'impresa designata e le somme esuberanti fossero contenute nella rivalutazione e negli interessi.
6.1. il motivo è fondato e va accolto.
6.2. Va in primo luogo confermato che nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, ai fini della liquidazione del danno da parte del fondo di garanzia vittime della strada, debbono essere applicati i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui si è verificato il danno e non da quella vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa (Cass. 20.8.2003, n. 12217) e che il danno da "mala gestio", al cui risarcimento è tenuta l'impresa designata, va calcolato sulla base del massimale minimo di legge (Cass. 29.9.1999, n. 10765). Va quindi rilevato che la Corte di merito non ha accertato quale fosse in concreto il massimale previsto per legge, stabilendo se le somme liquidate rientrassero o meno in esso, ed, in caso negativo, se ricorresse "mala gestio", estendendo solo in tale caso la tenutezza dell'impresa designata oltre il limite del massimale per interessi e rivalutazione monetaria.
7. E, pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale la sentenza impugnata va cassata "in parte qua" con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano incaricata di procedere a nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione;
il ricorso principale va, invece, rigettato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006