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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2061/2025 vg
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2061/2025 vg promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI
ROBERTA
e
CP 1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. DONGIOVANNI
ANDREA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nell'abitazione coniugale, sita in San Felice sul Panaro (MO), via Silvio Pellico n. 90, della quale i coniugi sono comproprietari in comune ed in parti uguali (doc. 4), rimarrà il marito che continuerà ad abitarla, unitamente alla figlia Per_1 sopportandone in via esclusiva tutte le relative spese, finquando l'abitazione medesima non diverrà di sua esclusiva proprietà come precisato al punto 3 che segue, mentre la moglie, d'accordo con il marito, trasferirà la propria dimora in Scauri (LT) via Petrosi n. 70 entro lo stesso termine previsto per la stipula dell'atto notarile di cui al citato punto 3 che segue, impegnandosi pure a trasferire la propria residenza anagrafica entro 8 mesi dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza di separazione personale dei coniugi.
3. A regolazione dei rapporti familiari, la Sig.ra Parte 1 cederà e trasferirà, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza di separazione personale dei coniugi, al Sig. CP 1 che accetta - mediante atto notarile, che avrà causa nel presente '
procedimento, in quanto verrà stipulato in esecuzione della sentenza di separazione consensuale
- la propria quota (di proprietà) pari ad 1/2 pro indiviso dell'immobile adibito ad abitazione coniugale sito in San Felice sul Panaro (MO), via Silvio Pellico n.90, al prezzo concordato di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che verrà corrisposto dal Sig. CP 1 alla Sig.ra Parte 1 nei seguenti termini e con le seguenti modalità: euro 10.000,00 (diecimila/00)
corrisposti mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: verranno
[...]CC0010158637 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, e i restanti euro 40.000,00 (quarantamila/00) verranno corrisposti contestualmente alla stipula dell'atto notarile predetto mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Sig.ra [...]
Parte 1 Detto immobile è posto in Comune di San Felice sul Panaro (MO), via Silvio Pellico
.
n. 90, ed è costituito da: una villetta sui piani terra e primo con autorimessa e corte esclusiva, il tutto distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 45 particella 32
- sub. 4 via Silvio Pellico n. 90 p. T-1 cat. A/7 cl. 2 vani 8 rendita euro 702,38;
- sub. 1 via Silvio Pellico n. 90 p. T cat. C/6 cl. mq. 20 rendita euro 50,61
L'area di sedime del fabbricato e circostante è censita al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 45 particella 32, ente urbano di mq. 532.
Il tutto meglio descritto nell'atto "RINUNCIA AD AZIONE DI RIDUZIONE VENDITA" a Persona 2 in data 31 maggio 2011, Repertorio n. 1.069, Raccolta ministero Notaio Dott.
n. 371, Registrato a Bologna 2 il 06.06.2011 n. 7217 Serie 1T, trascritto a Modena il 09.06.2011
al n. reg. generale 16823, n. reg. particolare 10641, trascritto a Modena il 09.06.2011 al n. reg.
generale 16824, n. reg. particolare 10642 (doc. 4).
I coniugi danno atto che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. La Sig.ra Parte 1 si impegna a collaborare affinché sia corrisposta al Notaio ogni documentazione necessaria al trasferimento e affinché si possa ottenere, a cura e spese del Sig. , ogni eventuale certificazione necessaria al CP 1
trasferimento immobiliare anche previa esecuzione di interventi che dovessero rendersi necessari ai sensi di legge;
l'atto pubblico - le cui spese tutte, compreso il compenso del Notaio, verranno sostenute interamente dal Sig. CP 1 verrà stipulato avanti un Notaio di fiducia di quest'ultimo, entro e non oltre il termine essenziale di due mesi dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza di separazione personale. I coniugi chiedono sin da ora che agli effetti fiscali il trasferimento venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art. 8 lett. F della tariffa parte prima di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 nonché
dall'art. 19 L. 06.06.1987 n. 74. 4. Le parti convengono che i mobili posti all'interno del predetto immobile, resteranno di proprietà esclusiva del Sig. CP 1
5. I signori Parte_1 e CP_1, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, chiedono di usufruire di tutti i benefici e di tutte le agevolazioni ed esenzioni di cui all'art. 19 L.74/1987 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le parti, con il puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, si danno atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai rapporti economico patrimoniali tra le stesse intercorsi.
7. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire, essi si impegnano reciprocamente alla più leale collaborazione.
8. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio o al rinnovo di passaporto o carta d'identità
valida per l'espatrio.
9. Le spese legali verranno interamente compensate nel senso che ciascuna di loro provvederà a pagare il professionista dal quale è assistita."
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere
-
ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte 1 e CP 1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a [...]
il 20/01/1970 e CP 1 nato a [...] il
24/01/1974
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla figlia e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MINTURNO (LATINA) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1999, atto n.16, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2061/2025 vg promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI
ROBERTA
e
CP 1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. DONGIOVANNI
ANDREA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nell'abitazione coniugale, sita in San Felice sul Panaro (MO), via Silvio Pellico n. 90, della quale i coniugi sono comproprietari in comune ed in parti uguali (doc. 4), rimarrà il marito che continuerà ad abitarla, unitamente alla figlia Per_1 sopportandone in via esclusiva tutte le relative spese, finquando l'abitazione medesima non diverrà di sua esclusiva proprietà come precisato al punto 3 che segue, mentre la moglie, d'accordo con il marito, trasferirà la propria dimora in Scauri (LT) via Petrosi n. 70 entro lo stesso termine previsto per la stipula dell'atto notarile di cui al citato punto 3 che segue, impegnandosi pure a trasferire la propria residenza anagrafica entro 8 mesi dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza di separazione personale dei coniugi.
3. A regolazione dei rapporti familiari, la Sig.ra Parte 1 cederà e trasferirà, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza di separazione personale dei coniugi, al Sig. CP 1 che accetta - mediante atto notarile, che avrà causa nel presente '
procedimento, in quanto verrà stipulato in esecuzione della sentenza di separazione consensuale
- la propria quota (di proprietà) pari ad 1/2 pro indiviso dell'immobile adibito ad abitazione coniugale sito in San Felice sul Panaro (MO), via Silvio Pellico n.90, al prezzo concordato di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che verrà corrisposto dal Sig. CP 1 alla Sig.ra Parte 1 nei seguenti termini e con le seguenti modalità: euro 10.000,00 (diecimila/00)
corrisposti mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: verranno
[...]CC0010158637 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, e i restanti euro 40.000,00 (quarantamila/00) verranno corrisposti contestualmente alla stipula dell'atto notarile predetto mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Sig.ra [...]
Parte 1 Detto immobile è posto in Comune di San Felice sul Panaro (MO), via Silvio Pellico
.
n. 90, ed è costituito da: una villetta sui piani terra e primo con autorimessa e corte esclusiva, il tutto distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 45 particella 32
- sub. 4 via Silvio Pellico n. 90 p. T-1 cat. A/7 cl. 2 vani 8 rendita euro 702,38;
- sub. 1 via Silvio Pellico n. 90 p. T cat. C/6 cl. mq. 20 rendita euro 50,61
L'area di sedime del fabbricato e circostante è censita al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 45 particella 32, ente urbano di mq. 532.
Il tutto meglio descritto nell'atto "RINUNCIA AD AZIONE DI RIDUZIONE VENDITA" a Persona 2 in data 31 maggio 2011, Repertorio n. 1.069, Raccolta ministero Notaio Dott.
n. 371, Registrato a Bologna 2 il 06.06.2011 n. 7217 Serie 1T, trascritto a Modena il 09.06.2011
al n. reg. generale 16823, n. reg. particolare 10641, trascritto a Modena il 09.06.2011 al n. reg.
generale 16824, n. reg. particolare 10642 (doc. 4).
I coniugi danno atto che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. La Sig.ra Parte 1 si impegna a collaborare affinché sia corrisposta al Notaio ogni documentazione necessaria al trasferimento e affinché si possa ottenere, a cura e spese del Sig. , ogni eventuale certificazione necessaria al CP 1
trasferimento immobiliare anche previa esecuzione di interventi che dovessero rendersi necessari ai sensi di legge;
l'atto pubblico - le cui spese tutte, compreso il compenso del Notaio, verranno sostenute interamente dal Sig. CP 1 verrà stipulato avanti un Notaio di fiducia di quest'ultimo, entro e non oltre il termine essenziale di due mesi dalla pubblicazione della pronuncianda sentenza di separazione personale. I coniugi chiedono sin da ora che agli effetti fiscali il trasferimento venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art. 8 lett. F della tariffa parte prima di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 nonché
dall'art. 19 L. 06.06.1987 n. 74. 4. Le parti convengono che i mobili posti all'interno del predetto immobile, resteranno di proprietà esclusiva del Sig. CP 1
5. I signori Parte_1 e CP_1, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, chiedono di usufruire di tutti i benefici e di tutte le agevolazioni ed esenzioni di cui all'art. 19 L.74/1987 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le parti, con il puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, si danno atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai rapporti economico patrimoniali tra le stesse intercorsi.
7. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire, essi si impegnano reciprocamente alla più leale collaborazione.
8. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio o al rinnovo di passaporto o carta d'identità
valida per l'espatrio.
9. Le spese legali verranno interamente compensate nel senso che ciascuna di loro provvederà a pagare il professionista dal quale è assistita."
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere
-
ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte 1 e CP 1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a [...]
il 20/01/1970 e CP 1 nato a [...] il
24/01/1974
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla figlia e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MINTURNO (LATINA) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1999, atto n.16, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale