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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15729-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 7 novembre 2025, davanti al Giudice AN FO, chia-
mata la causa iscritta al n. 15729/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
DR EN, in sostituzione dell'Avv. Barresi, per ON RA
e l'avv. Andrea Ienzi, in sostituzione dell'Avv. Franco, per CP_1
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. EN chiede la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Bar-
resi Mauro, per l'attività professionale prestata in favore di RA
ON, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AN FO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:40, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15729/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
RA ON ( ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Mauro Barresi ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, per essa la mandataria Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco (
[...] [...]
per procura allegata alla comparsa di rispo- Email_2
sta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da RA ON e revoca il decreto ingiuntivo n. 3922/2023 del Tribunale di Palermo deposi-
tato il 13 ottobre 2023;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da RA ON avverso il decreto ingiuntivo n. 3922/2023 di questo Tribunale (depositato il 13
ottobre 2023 e notificato il successivo 9 novembre 2023), con cui si è in-
giunto alla predetta - in solido con - il pagamento in fa- Controparte_4
vore di (già della somma di € Controparte_2 Controparte_2
14.476,34 a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di prestito per-
sonale (n. 12521282) stipulato con PA il giorno 3 giugno 2013 (poi ceduto all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedimento moni-
torio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento.
Sempre in via preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione solle-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
vata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di CP_1
per mancanza di prova della presunta cessione del credito in-
[...]
giunto. In particolare, lamenta l'opponente che “La documentazione pro-
CP dotta da per dimostrare l'asserita cessione dei crediti è carente e ini-
donea a provare la successione nel rapporto controverso … non consente,
dunque, di conoscere i criteri, pur solo generali, di individuazione dei crediti
ceduti in blocco né se il credito, specificamente oggetto del presente giudi-
zio, sia in effetti stato oggetto o meno della cessione in blocco” [cfr. atto di cita-
zione in opposizione, pag. 4 e note conclusive pag. 3].
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che non vi è prova in ordi-
ne alla (presunta) cessione del credito da parte di PA all'odierna opposta, essendosi quest'ultima limitata ad allegare, al fine di provare la propria legittimazione attiva, il contratto di cessione privo degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti.
Invero, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di cessione
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
(completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati) quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indeterminato.
Invero, non prova la titolarità del credito in capo alla cessionaria il contratto che non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco”
dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, l'opposta, come rilevato, ha prodotto il contratto di cessione privo però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non potendosi pertanto ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che il con-
tratto, così come depositato, non contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito (che, al contrario, viene effettuata in maniera assolutamente generica) e la sua certa inclusione nella cessione
(Cass. civ., III, Ord. 6/2/2024 n. 3405; Cass. civ., 20/7/2023, n. 21821).
L'onere probatorio gravante sull'opposta, infatti, non può dirsi assolto dalla produzione dell'elenco omissato dei crediti ceduti, c.d. [cfr. CP_5
produzione opposta] in quanto atto di formazione unilaterale (privo di qualsi-
voglia autenticazione che lo possa con certezza riferire all'allegato contrat-
to) dal quale non è possibile desumere alcuna prova in ordine alla pre-
sunta intervenuta cessione.
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione può dirsi raggiunta mediante il deposito della comunicazione
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
al debitore della detta cessione. Invero, la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. La notifica della ces-
sione di credito al debitore ceduto non incide, quindi, sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessio-
nario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di ve-
rificare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non Controparte_2
ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito da PA (originaria titolare del credito) all'odierna opposta e la consequenziale successione nella titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal Controparte_2
momento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fon-
damento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da RA ON.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il decreto ingiuntivo n. 3922/2023 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 7 novembre 2025
Il Giudice
AN FO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
AN FO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto
delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 7 novembre 2025, davanti al Giudice AN FO, chia-
mata la causa iscritta al n. 15729/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
DR EN, in sostituzione dell'Avv. Barresi, per ON RA
e l'avv. Andrea Ienzi, in sostituzione dell'Avv. Franco, per CP_1
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. EN chiede la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Bar-
resi Mauro, per l'attività professionale prestata in favore di RA
ON, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AN FO
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:40, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15729/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
RA ON ( ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Mauro Barresi ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, per essa la mandataria Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco (
[...] [...]
per procura allegata alla comparsa di rispo- Email_2
sta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da RA ON e revoca il decreto ingiuntivo n. 3922/2023 del Tribunale di Palermo deposi-
tato il 13 ottobre 2023;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da RA ON avverso il decreto ingiuntivo n. 3922/2023 di questo Tribunale (depositato il 13
ottobre 2023 e notificato il successivo 9 novembre 2023), con cui si è in-
giunto alla predetta - in solido con - il pagamento in fa- Controparte_4
vore di (già della somma di € Controparte_2 Controparte_2
14.476,34 a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di prestito per-
sonale (n. 12521282) stipulato con PA il giorno 3 giugno 2013 (poi ceduto all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedimento moni-
torio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento.
Sempre in via preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione solle-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
vata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di CP_1
per mancanza di prova della presunta cessione del credito in-
[...]
giunto. In particolare, lamenta l'opponente che “La documentazione pro-
CP dotta da per dimostrare l'asserita cessione dei crediti è carente e ini-
donea a provare la successione nel rapporto controverso … non consente,
dunque, di conoscere i criteri, pur solo generali, di individuazione dei crediti
ceduti in blocco né se il credito, specificamente oggetto del presente giudi-
zio, sia in effetti stato oggetto o meno della cessione in blocco” [cfr. atto di cita-
zione in opposizione, pag. 4 e note conclusive pag. 3].
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che non vi è prova in ordi-
ne alla (presunta) cessione del credito da parte di PA all'odierna opposta, essendosi quest'ultima limitata ad allegare, al fine di provare la propria legittimazione attiva, il contratto di cessione privo degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti.
Invero, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di cessione
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
(completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati) quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indeterminato.
Invero, non prova la titolarità del credito in capo alla cessionaria il contratto che non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco”
dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, l'opposta, come rilevato, ha prodotto il contratto di cessione privo però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, non potendosi pertanto ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che il con-
tratto, così come depositato, non contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito (che, al contrario, viene effettuata in maniera assolutamente generica) e la sua certa inclusione nella cessione
(Cass. civ., III, Ord. 6/2/2024 n. 3405; Cass. civ., 20/7/2023, n. 21821).
L'onere probatorio gravante sull'opposta, infatti, non può dirsi assolto dalla produzione dell'elenco omissato dei crediti ceduti, c.d. [cfr. CP_5
produzione opposta] in quanto atto di formazione unilaterale (privo di qualsi-
voglia autenticazione che lo possa con certezza riferire all'allegato contrat-
to) dal quale non è possibile desumere alcuna prova in ordine alla pre-
sunta intervenuta cessione.
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione può dirsi raggiunta mediante il deposito della comunicazione
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
al debitore della detta cessione. Invero, la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, secondo il dettato dell'art. 1264 cod. civ. La notifica della ces-
sione di credito al debitore ceduto non incide, quindi, sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessio-
nario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di ve-
rificare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non Controparte_2
ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito da PA (originaria titolare del credito) all'odierna opposta e la consequenziale successione nella titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal Controparte_2
momento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fon-
damento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da RA ON.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il decreto ingiuntivo n. 3922/2023 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 7 novembre 2025
Il Giudice
AN FO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
AN FO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto
delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile