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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/07/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1010/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: domanda di divorzio,
promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello BONAVENTURA, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Carmelo Orazio PAPPALARDO, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 03/03/2025, i coniugi Parte_1
ed , esponendo che con sentenza n. 703/2024 pubblicata il 05/02/2024 nel Parte_2
procedimento R.G. n. 10772/2023 il Tribunale di Catania aveva omologato le condizioni della loro separazione consensuale e che la separazione si era protratta interrottamente sin da prima della data di udienza fissata, nell'ambito del relativo procedimento, al 12/12/2023 e sostituita dal deposito di note scritte, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio [rectius: la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario, come da estratto dell'atto di matrimonio in atti] da loro contratto a Pedara (CT)
in data 12/05/2007, alle medesime condizioni già omologate in sede di separazione ed in questa sede reiterate, precisando che dalla loro unione sono nate, a Catania, le figlie (in data Per_1
23/07/2010) e (in data 16/12/2011). Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 703/2024, emessa dal Tribunale di Catania in data 12/01/2024 e pubblicata in data
05/02/2024 nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 10772/2023 R.G., e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito di confermare le condizioni della separazione consensuale, richiamate in ricorso e qui di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando ove riterranno opportuno la loro residenza, con
obbligo di reciproca comunicazione.
2) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso ed il nulla osta per il rilascio dei
rispettivi passaporti;
3) Le figlie minorenni e restano affidate a entrambi i genitori ed avranno la loro Per_1 Per_2
residenza prevalente con la madre nella casa coniugale sita in Giarre (CT) via U. Foscolo n.96
che resta alla stessa assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle
decisioni di particolare rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute delle figlie, mentre
sarà esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel
periodo di frequentazione e convivenza di ciascun genitore con la prole.
Il padre compatibilmente con le esigenze delle figlie, potrà tenere la prole presso di sé
quando vorrà, pur tuttavia i genitori, al fine di mantenere una certa stabilità nella frequentazione
e, altresì, per le ipotesi eventuali di disaccordo, hanno convenuto che le figlie staranno con il
padre almeno nei seguenti periodi e giorni:
- i fine settimana alternati dalle ore 13.30 del sabato alle ore 22 della domenica;
- due pomeriggi infrasettimanali dalle 15 alle 22;
3 - sette giorni durante le vacanze di fine anno, comprensivi ad anni alterni del Natale e del
Capodanno;
- due giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nel
periodo pasquale;
- sette giorni nel periodo estivo;
- festività civili e religiose alternate.
Il padre, compatibilmente con l'ottenimento di permesso di lavoro da parte del proprio
datore di lavoro, si impegna ad accompagnare le figlie a scuola il martedì e il giovedì mattina,
prelevandole dalla casa della madre.
Entrambi i coniugi si impegnano a collaborare nell'interesse superiore delle minori per
garantirne la serena crescita e al fine di consentire una piena partecipazione del genitore non
convivente alla vita delle figlie.
4) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, il padre corrisponderà alla
madre, entro il giorno cinque di ogni mese e con decorrenza dal deposito del presente ricorso, la
somma di euro 550,00 mensili (cinquecentocinquanta/00) mensili, importo da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre la madre contribuirà al mantenimento delle figlie
in forma diretta. Le necessarie spese straordinarie per le figlie saranno suddivise al 50% tra i
coniugi. Al fine della loro individuazione, specificazione e regolamentazione si fa espresso rinvio
alle “linee guida sul mantenimento dei figli” predisposte dal Tribunale di Catania del 25.7.2018,
che si allegano e da intendersi qui integralmente richiamate e riportate.
L'assegno unico e universale sarà richiesto e percepito al 50% da ciascun coniuge.
5) I coniugi dichiarano di rinunziare, reciprocamente, ad ogni diritto di mantenimento e/o
alimenti, essendo economicamente autosufficienti.
6) Le parti confermano di aver prima d'ora regolato ogni reciproco rapporto di dare ed
4 avere, anche con riguardo a somme di denaro, depositi e investimenti bancari o postali e di non
aver più nulla pretendere l'uno dall'altra.”.
Rilevato che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pedara (CT) in data 12/05/2007 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Pedara al n. 10, parte 2, serie A, anno 2007, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pedara (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24/07/2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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