Articolo 1509 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1480 bisArticolo 1480 quater
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9 ottobre 2010
Art. 1509. Reclutamento e formazione di personale musicante 1. Ciascuna Forza armata puo' disporre della relativa banda per il reclutamento, ovvero per la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata. 2. La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella relativa banda e' curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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