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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1509. Reclutamento e formazione di personale musicante 1. Ciascuna Forza armata puo' disporre della relativa banda per il reclutamento, ovvero per la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata. 2. La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella relativa banda e' curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.
Commentario • 1
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Rassegna di giurisprudenza (e spunti di dottrina) sul concordato preventivo in seguito al d.l. 83/2015 Pubblicato il 07/06/16 00:00 [Articolo 1509]
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Giurisprudenza • 5
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