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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7977/2022 R. G.
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
(c.f. , (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f. ), tutti C.F._7 Parte_8 C.F._8
elettivamente domiciliati in Campobasso, Via Monforte n. 7, presso lo studio dell'avvocato
Domenico De Angelis del Foro di Campobasso, che li rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso
-Ricorrenti-
e
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, (c.f. /p.i.: ), elettivamente domiciliata in , Via P.IVA_1 CP_1
Aloi n. 26, presso lo studio dell'avv. prof. Sebastiano Bruno Caruso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Resistente- oggetto: demansionamento – risarcimento danni
Conclusioni: come da ricorso introduttivo, da memoria di costituzione, da note difensive autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 9 settembre 2022 i ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di essere tutti dipendenti dell' ; Controparte_1 Controparte_1
1 - di prestare la loro attività professionale, dalle rispettive date meglio indicate in ricorso, presso l' in qualità di collaboratori professionali sanitari infermieri, Controparte_2
inquadrati nella categoria contrattuale «D» del C.C.N.L. Comparto Sanità, triennio 2016 – 2018, rispettivamente, da novembre 2015 a tutt'oggi, da settembre 2011 a tutt'oggi, Pt_1 Parte_2 da marzo 1990 a tutt'oggi, da settembre 2003 a tutt'oggi, da giugno 2019 a Pt_3 Pt_4 Pt_5 tutt'oggi, da marzo 2015 a tutt'oggi, da novembre 2011 a tutt'oggi, Parte_6 Parte_7 da gennaio 1990 a tutt'oggi; Parte_8
- che la dispone di 20 posti letto, con dotazione organica di personale Controparte_2
infermieristico di 11 unità, che ruota su tre (3) turni giornalieri: quello antimeridiano, che comprende la fascia oraria cha va dalle ore 07:00 alle ore 14:00; quello pomeridiano, dalle ore
14:00 alle ore 20:00, e quello notturno, dalle 20:00 alle ore 7:00 del giorno seguente;
- che alla predetta unità, fino a tutto l'anno 2020, non era mai stata assegnata nessuna unità di operatore sociosanitario (OSS), mentre risultano assegnati solo degli ausiliari/pulizieri, non già
OSS, in misura pari a due (2) unità nel turno antimeridiano, una (1) nel turno pomeridiano e nessuna durante quello notturno;
- che il suddetto personale ausiliario si occupava e si occupa prevalentemente delle distinte attività tutte analiticamente indicate in ricorso, quali, ad esempio, la pulizia delle stanze di degenza, dei bagni, dei vari studi medici, la rimozione della biancheria in occasione delle dimissioni del paziente, la disinfezione dell'unità di base, il trasporto dei degenti in sala operatoria o per esami diagnostici, il trasporto di documenti, di esami ematici e campioni microbiologici, dei ritiro materiale dai vari magazzini, economato e farmacia;
- che, a causa della totale assenza di personale con la qualifica di operatore sociosanitario (OSS), nel corso delle loro quotidiane attività lavorative essi ricorrenti si sono sempre occupati anche, a far data dalla loro assegnazione all'Unità, dello svolgimento di mansioni non strettamente inerenti alla propria qualifica professionale, prestando attività di assistenza diretta ai degenti, segnatamente disimpegnando compiti igienico - sanitari e domestico - alberghieri;
- che durante il turno di lavoro giornaliero, gli istanti si sono occupati e si occupano del giroletti con igiene personale a letto per i degenti non autosufficienti, del cambio dei pannoloni, ogni qual volta se ne presenti la necessità, del cambio delle sacche di urina e del posizionamento della padella, dove necessaria, dell'accompagnamento dei pazienti in bagno, quando viene richiesto, della sistemazione dei pazienti per l'assunzione dei pasti (colazione-pranzo-cena) imboccando i degenti, ove necessario, della sistemazione dei carrelli con reintegro dei materiali, del rifacimento del letto vuoto o occupato, della risposta ai campanelli, (per provvedere, su richiesta dei pazienti al posizionamento delle spondine del letto o ad alzare o abbassare la testiera del
2 letto, ad accendere o a spegnere la luce, ad abbassare o alzare le tapparelle, a sistemare i comodini) , della mobilizzazione dei pazienti;
- che, tenuto conto della differenza dei compiti tra gli operatori sociosanitari e il personale infermieristico, le mansioni da essi svolte non corrispondevano a quelle del livello di formale inquadramento, in violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001;
- che, alla stregua di quanto disposto dal CCNL integrativo del 20.9.2001, l'infermiere rientra nella categoria “D” delle declaratorie contrattuali, alla quale appartengono «i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale», per cui oramai quella infermieristica costituisce una professione intellettuale;
- che l'attività infermieristica è disciplinata anche dall'art. 1 D.M. n. 739 del 1994;
- che l'art. 5 dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2001 recita testualmente: «Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto»;
- che, come risulta dalle linee guida di esplicitazione delle mansioni dell'operatore socio- sanitario redatte dalla Commissione costituita dall'OPI di in data 29.1.2018, le CP_1
suindicate attività prestate da essi ricorrenti, svolte quotidianamente e sistematicamente in ogni turno, rientrano nella competenza dell'O.S.S. (attività di alimentazione, attività assistenziali correlate, attività di eliminazione urinaria, attività di eliminazione intestinale, attività di mobilizzazione e posizionamento, attività di spostamento, attività sonno e riposo, attività di igiene della persona, attività di cambio della biancheria, attività di riassetto dopo l'igiene);
- che, a tal fine, rileva altresì quanto evidenziato dal dott. nella relazione Controparte_3
peritale da egli redatta e prodotta in atti;
- che l'assegnazione di un OSSS a far data dal mese di gennaio 2021 era comunque inferiore a quella prevista dai D.A. dell'assessore alla sanità della regione Sicilia n.1868/2010 e n.1380/2015, nonché dalla delibera di giunta regionale della regione Sicilia n.382 del
25/10/2019, che contemplano un parametro corrispondente ad un rapporto numerico di 0,15/0,25
OSS per posto letto, ciò significando nel nostro caso che per n.20 posti letto ci debbano essere da un minimo di 3 ad un massimo di 4 OSS, tanto più che, come osservato dalla dott.ssa Per_1
nel proprio elaborato peritale, «nei reparti di cardiologia la presenza di personale OSS è
3 direttamente proporzionale al grado di autonomia del paziente.
Considerato che
, in tali reparti sono prevalentemente ricoverate persone anziane, la cui funzionalità ed instabilità cardiaca determinano una condizione di prevalente allettamento, con la perdita parziale o totale di autonomia, ciò determina una maggiore necessità in termini di termini di assistenza…a titolo esemplificativo anche il semplice bisogno di muoversi o di mantenere una posizione adatta, al fine di prevenire complicazioni polmonari da stasi (polmoniti) o lesioni da pressioni (piaghe da decupito) possono essere soddisfatti dall'OSS in autonomia o su attribuzione del personale infermieristico, come si evince dalla documentazione fornita sul sito dell'ordine delle professioni infermieristiche di »; CP_1
- che non rileva il blocco del turn-over, ben potendo l' procedere all'esternalizzazione CP_1 dell'attività di competenza degli OSS;
- che, a causa della promiscuità delle mansioni inferiori, quotidianamente disimpegnate, essi ricorrenti avevano subito un'evidente dequalificazione professionale, oltre che un danno all'immagine e alla dignità professionale, stante la confusione ingeneratasi in tal modo nell'utenza che non era e non è più in grado di distinguere tra la figura dell'infermiere professionale e quella degli altri profili impegnati nell'assistenza del paziente;
- che, nell'ultimo decennio precedente alla lettera di messa in mora, ciò ha determinato uno stato di permanente demansionamento con evidente e sostanziale scollamento tra l'inquadramento formale e le mansioni ad esso ricollegate e quelle di fatto da loro quotidianamente svolte, le quali ultime incidono sull'attività lavorativa quotidianamente espletata nella misura del cinquanta per cento sull'orario del turno giornaliero;
- che detto demansionamento si è protratto ininterrottamente dall'anno della loro assunzione a tutt'oggi;
- che dallo stesso è conseguito un danno professionale e morale, valutabile equitativamente nella misura del cinquanta (50) per cento della retribuzione mensile lorda spettante lungo tutto l'arco temporale in cui si è consumato il demansionamento, nel limite della prescrizione decennale;
- che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e con nota del 15.11.2021 e Parte_5 Parte_6 Parte_7 con nota del 14.2.2022 avevano messo in mora l'azienda al fine di Parte_8
rappresentare tale situazione di fatto, diffidando il per la cessazione di tale condotta, CP_1
chiedendo il ristoro dei danni subiti;
Tutto quanto sopra premesso, nei limiti della prescrizione decennale, i ricorrenti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «A) accertare e dichiarare che i dott.ri , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
4 , , hanno svolto abitualmente, Pt_6 Parte_7 Parte_8
continuativamente, sistematicamente e quotidianamente dalla data di assegnazione di ciascuno all'UOC di cardiologia dell'ospedale , la da novembre 2015 a tutt'oggi, la CP_1 Pt_1
da settembre 2011 a tutt'oggi, il da marzo 1990 a tutt'oggi, il da Parte_2 Pt_3 Pt_4 settembre 2003 a tutt'oggi, la da giugno 2019 a tutt'oggi, la da marzo 2015 a Pt_5 Parte_6 tutt'oggi, la da novembre 2011 a tutt'oggi, il da gennaio 1990 ed a Parte_7 Parte_8 tutt'oggi continuano a svolgere – attività inferiori appartenenti alla categoria del personale di supporto OSS (operatore socio sanitario) di carattere igienico-sanitarie e domestico alberghiere, consistenti in: giroletti con igiene personale a letto per i degenti non autosufficienti, cambio dei pannoloni, ogni qual volta se ne presenti la necessità, cambio delle sacche di urina e del posizionamento della padella, dove necessaria, accompagnamento dei pazienti in bagno, quando viene richiesto, sistemazione dei pazienti per l'assunzione dei pasti (colazione-pranzo- cena) imboccando i degenti, ove necessario, sistemazione dei carrelli
con reintegro dei materiali, rifacimento del letto vuoto o occupato, risposta ai campanelli, (per provvedere, su richiesta dei pazienti al posizionamento delle spondine del letto
o ad alzare o abbassare la testiera del letto, ad accendere o a spegnere la luce, ad abbassare o alzare le tapparelle, a sistemare i comodini) , mobilizzazione dei pazienti;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare la dequalificazione professionale subita dei dott.ri
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , in violazione dell'art.
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
2103 c.c. e dell'art. 52 D.Lgs 165/2001;
C) per l'effetto ancora condannare l' Controparte_4
in persona del Direttore Generale p.t. all'immediata cessazione consistente
[...] nell'adibizione dei ricorrenti allo svolgimento delle descritte mansioni di competenza dell'OSS, nonché al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma pari al 50% della retribuzione mensile lorda per tutti i mesi dell'arco temporale in cui si è consumato il citato demansionamento, ovvero al pagamento di una minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia ex art. 1226 c.c. e ciò a titolo di risarcimento del danno professionale e morale così subito, oltre interessi e legali e rivalutazione monetaria il tutto nei limiti del termine prescrizionale decennale
e più precisamente a far data dai dieci anni precedenti la lettera di messa in mora del
15/11/2021 per i signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , del 14/02/2022 per i signori
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ;
[...] Parte_8
5 D) condannare l' in Controparte_4
persona del Direttore Generale p.t., ad assegnare con immediatezza i ricorrenti in via esclusiva allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla categoria contrattuale “D”, profilo di
“infermiere” D.M. 739/1994 del C.C.N.L. Comparto Sanità, 2016-2018;
E) condannare l' , in Controparte_4
persona del Direttore Generale p.t, al pagamento delle spese e competenze professionali di avvocato della presente procedura da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
Con memoria difensiva depositata in data 19 maggio 2023 si è costituita in giudizio l'
[...]
la quale, resistendo, ha spiegato ampie Controparte_1
difese, contestando quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto.
Sotto il profilo fattuale, innanzitutto, l' ha dedotto: CP_1
- che presso l' operano 15 unità di Parte_9
personale infermieristico, di cui solo gli otto odierni istanti hanno reputato di promuovere il presente giudizio, ritenendo che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alla persona del paziente, da essi disimpegnate, possano integrare un pregiudizio alla loro dignità professionale;
- che la dotazione di 15 unità di personale infermieristico in un reparto che, come quello in oggetto, consta di 2O posti letto, è congrua e consente all' resistente di ottemperare a CP_1
quanto previsto dalle più recenti Linee Guida regionali per la determinazione dei piani di fabbisogno e delle dotazioni organiche delle Aziende del SSR, ove si prevede che per i reparti di
Terapia intensiva il rapporto tra infermieri e posti letto debba oscillare da un minimo di 0,70 ad un massimo di 0,75;
- che ciò equivale a dire che la dotazione di personale infermieristico nel reparto in esame dovrebbe variare da un minimo di 14 infermieri (0,75 x 20 posti letto) ad un massimo di 15, a fronte di una presenza presso il reparto ad oggi di 15 unità;
- che presso sino al 2020 non aveva prestato servizio alcun operatore sociosanitario CP_2
(OSS), essenzialmente come effetto di una risalente circolare dell'Assessorato Regionale alla
Salute, con la quale era stato introdotto in sanità il c.d. blocco assunzionale, successivamente rimosso solo a far data dalla seconda metà dell'anno 2017;
- che ai sensi di quanto previsto dalle menzionate Linee Guida regionali dell'Assessorato regionale della Salute il rapporto tra e posti letto deve essere commisurato ad un range Pt_10
ricompreso tra 0,15 e 0,30, con la conseguenza che la dotazione di personale nel reparto Pt_10
in questione deve essere pari, a pieno organico, a 3 unità (0,15 x 20 posti letto);
6 - che nel reparto in questione i 15 infermieri in servizio si fanno carico delle funzioni di assistenza alberghiera dei pazienti, che a regime dovrebbe garantire lavoro ad una singola unità di O.S.S. (rectius 0,7);
- che i 15 infermieri si sono fatti carico tra loro, in proporzione, della attività che avrebbero dovuto svolgere 3 O.S.S., di guisa che ognuno degli infermieri ha assunto su di sé un impegno assistenziale aggiuntivo modesto ed estremamente ridotto;
- che l' , in considerazione del blocco assunzionale regionale e della Controparte_4
conseguente carenza di personale addetto alle funzioni alberghiere, ha provveduto comunque ad esternalizzare i relativi servizi, fornendo al reparto tre ausiliari al giorno negli anni che vanno dal
2018 al 2022, i quali hanno garantito un monte orario annuo di complessive 546 ore, così come comprovato dalla certificazione fornita dalla Direzione sanitaria e versata in atti;
- che per l'innanzi il predetto servizio è stato esternalizzato anche nel periodo 2009 - 2016, con aggiudicazione di appalto alla ditta Seriana 2000 - Soc. coop. soc. Onlus, e poi alla FPE S.p.A. dal 2016 in poi [;
- che tra le mansioni affidate agli ausiliari esternalizzati rientrano il «rifacimento del letto non occupato e igienizzazione dell'unità di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature, etc.); il rifacimento del letto occupato in collaborazione con l'infermiere e cambio della biancheria;
la preparazione dell'ambiente per il pasto e aiuto nella distribuzione dello stesso;
il riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto;
la collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al paziente;
il trasporto dei pazienti in barella e in carrozzella e al loro accompagnamento;
il supporto all'infermiere nel cambio della biancheria del paziente e nelle operazioni fisiologiche»;
- che, stante quanto sopra indicato, il preteso impegno aggiuntivo assistenziale ed alberghiero dagli istanti asseritamente espletato deve essere rivisto al ribasso, tenendo conto che delle predette funzioni si è sempre fatto carico, invero, il personale ausiliario di supporto esterno, dipendente dalle ditte appaltatrici del servizio, adibito ad attività alberghiere del tutto simili, se non identiche, a quelle di competenza degli O.S.S.;
- che inoltre a partire dal 2020 soni state assegnate al reparto di Cardiologia tre unità di OSS;
- che in questo modo appare priva di qualsiasi fondamento ogni pretesa circa il demansionamento degli infermieri ricorrenti.
In punto di diritto, poi, l ha dedotto che le mansioni di competenza degli OSS e quelle CP_1
degli Infermieri professionali sono tra loro funzionalmente e strumentalmente connesse, rientrando entrambe in una rinnovata nozione di assistenza generale del paziente, così come definita dal D. M. n. 739/94, già richiamato dai ricorrenti, trattandosi di figure tra loro
7 strutturalmente omogenee, seppure nella diversità delle rispettive competenze medico - scientifiche, con la conseguenza che allorquando l'infermiere si fa carico di attività di competenza dell'OSS non si configura, per ciò stesso, un pregiudizio alla sua dignità professionale e il conseguente demansionamento, anche tenuto conto che le mansioni dell' Pt_10 ben possono rientrare nelle funzioni affidate all'infermiere professionale, il quale - come l'art. 1,
c. 3, lett. f) del DM n. 739/1994 espressamente prevede - nel corso del loro svolgimento può avvalersi «ove necessario» dell'opera del personale di supporto, nel senso che l'infermiere, cui viene demandata la responsabilità dell'assistenza generale del paziente, può anche assolvere in prima persona a tutti i segmenti di cui tale attività si compone, ivi comprese quelle di spettanza
Parte degli senza che per ciò solo possa configurarsi un demansionamento, attesa la naturale complementarietà delle attività rispettivamente attribuite.
La resistente, tra l'altro, ha dedotto che solo successivamente alla rimozione del blocco assunzionale, intervenuto nella seconda metà dell'anno 2017, ha potuto riavviare il percorso utile alla copertura dei posti di O.S.S. previsti nei piani del proprio fabbisogno e che lo svolgimento di mansioni aggiuntive e in via residuale non ha intaccato la professionalità del personale infermieristico, né ha limitato lo svolgimento, in via prevalente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.
L'azienda resistente ha poi evidenziato che i pazienti ricoverati nella degenza di CP_2
hanno una criticità minore, che non richiede una assidua e costante attività di assistenza materiale o alberghiera.
In via subordinata, la resistente ha dedotto il factum principisquale causa di impossibilità della prestazione non imputabile all'azienda ex art. 1218 c.c., stante che lo stesso è stato determinato dal divieto posto in capo alle aziende sanitarie siciliane di procedere a qualsiasi nuova assunzione a partire dal 2012 e non già da fatto dipendente dalla volontà dell' CP_1
Sotto altro profilo, l' resistente ha eccepito l'assenza di qualsivoglia effetto interruttivo CP_1
della prescrizione estintiva ricollegabile alle missive trasmesse dai ricorrenti, stante il fatto che le stesse appaiono solo genericamente formulate, senza alcuna quantificazione delle somme spettanti ai ricorrenti e senza una inequivoca messa in mora, contenendo al più solo dei meri inviti a cessare l'asserita condotta demansionante e una generica richiesta di risarcimento.
Alla luce della specificità dell'attività del reparto in questione, pertanto, la resistente ha dedotto anche l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali riportati in ricorso e l'applicabilità dei principi generali desumibili dalle pronunce della Corte di Cassazione, che evidenziano l'assenza di ius variandi e/o di dequalificazione, laddove vi sia omogeneità nelle mansioni svolte e sia garantito il concreto rispetto della competenza e del patrimonio professionale del dipendente.
8 Premesso quanto sopra, pertanto, la parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: «in via pregiudiziale:
− Rideterminare la data in cui si è verificato l'evento interruttivo della prescrizione, identificandolo con la data di notifica del presente ricorso, avvenuta in data 19.09.2022; nel merito:
− Escludere la sussistenza di una fattispecie di demansionamento per carenza dei relativi presupposti qualitativi e quantitativi
− Accertare e dichiarare che l'asserito svolgimento di mansioni inferiori non ha comunque pregiudicato il pieno assolvimento delle funzioni assistenziali affidate alla competenza dei ricorrenti
− Accertare e dichiarare, in subordine, che, ove ritenuto sussistente, l'asserito demansionamento sarebbe riconducibile a causa non imputabile alla resistente ex art. 1218 c.c.
− Accertare e dichiarare, in ulteriore subordine, che nessun risarcimento è comunque dovuto alla luce del difetto di allegazione di controparte, e per l'effetto
− Rigettare, in quanto del tutto infondate e improbate, le domande risarcitorie ex adverso spiegate con il ricorso introduttivo
▪ In via gradata:
− Escludere comunque dalla liquidazione del danno i periodi in cui i ri-correnti sono stati assenti dal servizio per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione della prestazione, e, in ogni caso, fare ampio uso del potere riduttivo».
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione e disposto l'interrogatorio libero delle parti, all'esito dell'udienza del 31.5.2023 la causa è stata rinviata all'udienza del 4 ottobre 2023 per l'esame delle istanze istruttorie. Ammessa ed espletata – all'udienza del 22.4.2024 – la prova per testi, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 12.3.2025. Sostituita
l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale – professionale e morale - derivante dall'aver quotidianamente svolto per oltre la metà del turno di lavoro mansioni di carattere igienico-sanitarie e domestico-alberghiere inferiori a quelle di inquadramento contrattuale, avanzata dai ricorrenti in epigrafe emarginati, tutti dipendenti dell' e tutti inquadrati nella categoria Controparte_4
9 contrattuale D C.C.N.L., comparto Sanità, triennio 2016-2018, e assegnati alla
[...]
rispettivamente, da novembre 2015, da settembre Controparte_2 Pt_1 Parte_2
2011, da marzo 1990, da settembre 2003, da giugno 2019, da Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6
marzo 2015, da novembre 2011, da gennaio 1990. Parte_7 Parte_8
3. In punto di diritto, osserva il Tribunale che le fattispecie dedotte in giudizio, essendo ricomprese nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzati ex art. 2, comma 1,
d.lgs. n. 165/2001, sono regolate dall'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, che disciplina l'esercizio dello jus variandi da parte dal datore di lavoro pubblico.
Il primo comma della richiamata disposizione legislativa stabilisce che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore lettera a)».
3.1. Con riferimento a tale previsione normativa, la Suprema Corte ha affermato che «la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo» (v. Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto la legittimità della adibizione del dipendente a mansioni inferiori «per esigenze di servizio», sempre che fosse assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (v. Cass. n.
4301/2013).
La Corte di cassazione ha ribadito tali principi, elaborando il principio di diritto di ordine generale, secondo cui nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
Tale principio è stato poi confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
10 3.2. Il demansionamento può peraltro essere configurabile anche con riferimento ad una pluralità di lavoratori tutti addetti alle medesime attività o ad uno stesso reparto o dipartimento, allorquando le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa rivelino una costante assegnazione a mansioni inferiore di tutti i dipendenti addetti a quelle medesime attività ed operanti in uno stesso reparto o dipartimento;
trattandosi all'evidenza di questione fattuale da verificare caso per caso anche mediante l'istruttoria orale.
Non può pertanto avere seguito la suggestione di parte resistente secondo cui la circostanza che la medesima domanda sia stata nel caso a mano introdotta da più ricorrenti è invero indice dell'insussistenza del demansionamento e dell'infondatezza della pretesa.
4. Ciò chiarito, al fine di applicare il suesposto principio di diritto al caso di specie, occorre individuare le mansioni proprie dell'inquadramento di appartenenza dei ricorrenti e quelle proprie del personale di supporto OSS le cui mansioni i ricorrenti hanno dedotto di aver svolto per lunghi anni, in ragione dell'assenza di tale personale nel reparto in cui hanno prestato servizio.
4.1. Con precipuo riferimento all'individuazione delle mansioni proprie dell'infermiere professionale di categoria D e di quelle proprie dell'OSS, reputa il Tribunale di riportare la ricognizione ricostruttiva già effettuata dall'Ufficio in precedente sentenza emessa nei confronti dell'azienda ospedaliera resistente e prodotta in atti da parte ricorrente, richiamando la detta pronuncia in maniera testuale ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Segnatamente, il Tribunale con la sentenza Trib. Catania n. 2063/2023, emessa nel procedimento n.
3190/2020 R.G., est. dott.ssa Laura Renda, ha come segue ricostruito le mansioni di cui alla categoria contrattuale D C.C.N.L., comparto Sanità, triennio 2016-2018, e le mansioni di OSS:
«Nel caso a mano, i ricorrenti è pacifico che siano inquadrati in categoria D, cui appartengono, secondo contratto "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale".
Il C.C.N.L. rimanda al DM 14 settembre 1994, n. 739 (Regolamento concernente
l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere) per la specifica individuazione dei compiti e del ruolo. L'art. 1, di tale decreto ministeriale definisce l'infermiere come "l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica".
11 Prosegue nel prevedere che "l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto [...]".
La figura dell'operatore socio sanitario è stata invece individuata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, con accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome.
E' tale "l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente"; che svolge le seguenti attività:
"a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo".
La tabella A allegata all'accordo così specifica le attività di competenza della figura professionale in parola:
a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: "Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale";
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale: "Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in
12 atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale";
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo: "Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici".
Alla luce delle diverse competenze proprie delle figure professionali sopra descritte, deve escludersi che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (ossia, alberghiera, igienica, di trasporto, di mobilizzazione ed accompagnamento) rientrino tra i doveri degli infermieri professionali» (così Trib. Catania n. 2063/2023, emessa nel procedimento n. 3190/2020 R.G., est. dott.ssa Laura Renda).
5. Così individuati i tratti caratterizzanti le mansioni proprie della categoria D in cui sono inquadrati i ricorrenti e quelli caratterizzanti il profilo professionale degli OSS, rileva il
Tribunale in punto di fatto che dagli elementi probatori acquisiti attraverso l'escussione dei testi sentiti all'udienza del 22.4.2024, uno peraltro comune ad entrambe le parti ed aventi il ruolo,
, di Direttore della Struttura complessa Cardiologia Unità Coronarica, e gli Testimone_1
altri, , coordinatrice dal mese di aprile 2018 della Testimone_2 [...]
, e ne , Site manager della società P.F.E. che Parte_11 Pt_12 ha fornito all'Azienda resistente il personale ausiliario dal 2018, è emerso che:
i) gli istanti , , , e nell'arco Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_6 Parte_7 Parte_8
temporale decorrente dal 2016 e, diversamente, per la ricorrente , a partire Pt_5 dall'assegnazione presso la dell' Controparte_2 Controparte_4
, risalente al mese di giugno 2016, sino alla data di deposito del ricorso introduttivo
[...]
(9.9.2022), hanno continuato a svolgere tutte le molteplici mansioni proprie della qualifica rivestita, ma non si sono limitati a svolgere le dette mansioni, espletando anche attività di igiene personale del paziente a letto, di cambio dei pannoloni e delle sacche di urina, del posizionamento della padella, dovendo pertanto frequentemente interrompere lo svolgimento delle attività infermieristiche per espletare le attività alberghiere e igienico-sanitarie di igiene dei pazienti, di svuotamento delle sacche di urina, di cambio dei pannoloni, di svuotamento e sostituzione delle padelle, oltre che di accompagnamento in bagno dei pazienti, di sistemazione dei pazienti per il pasto, di imboccare i pazienti non autosufficienti, oltre che di rifacimento dei letti vuoti, di rispondere ai campanelli suonati dai pazienti, di posizionamento delle spondine e
13 delle testate dei letti, di accendere e spegnere le luci, di regolare le tapparelle e sistemare i comodini (v. deposizioni testi e escussi all'udienza del 22.4.2024); Tes_1 Tes_2
ii) l'indicata delimitazione temporale di cui al punto i) si impone, in quanto il teste Tes_1
e la teste hanno deposto con riferimento ai fatti conosciuti in forza delle
[...] Testimone_2 rispettive qualifiche ricoperte all'interno della , acquisite, rispettivamente, Controparte_2
il 19.9.2016 e a partire dal mese di aprile 2018 (v. deposizioni testi e escussi Tes_1 Tes_2 all'udienza del 22.4.2024), non potendosi pertanto prendere in considerazione il precedente periodo temporale rispetto al quale mancano testimoni in grado di riferire sul contenuto delle mansioni espletate quotidianamente dai ricorrenti;
iii) gli istanti si sono occupati delle attività igienico-sanitarie-domestico-alberghiere per circa
1/3 della durata del turno (v. deposizione teste ), sino ad impiegare un tempo di Testimone_1 tre ore o tre ore e mezza nell'arco di un turno, al punto di non riuscire «a fare i prelievi all'orario stabilito, ossia alle 6.00, perché sono impiegati a fare altro» (v. deposizione teste
; Tes_2
iv) i ricorrenti ruotano nei seguenti turni di lavoro: la mattina dalle 7.00 alle 14.00, il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00 e la notte dalle 20.00 alle 7.00 dell'indomani mattina (v. deposizioni testi e;
Tes_1 Tes_2
v) nel reparto in cui prestano servizio i ricorrenti sono presenti venti pazienti pazienti, di cui il 20
% non pienamente autosufficiente o che hanno comunque bisogno di assistenza intensiva (v. deposizione testi e escussi all'udienza del 25.3.2024) e circa il 50 % Tes_1 Tes_2
rappresentato da popolazione anziana (v. deposizione teste;
Tes_1
vi) la permanenza dei pazienti nella Degenza della U.O.C. di è di circa «tolto il 20 % CP_2
dei pazienti, che sono affetti da malattie croniche e che hanno una degenza più lunga quantificata in 7-10 giorni, gli altri pazienti hanno una degenza media di 4 o massimo 5 giorni»
(v. deposizione teste e di circa «a seconda della patologia: i pazienti cronici possono Tes_1
stare anche 15-20 giorni;
per i pazienti che necessitano dell'impianto di pacemaker 6-7 giorni;
per i pazienti che necessitano la di fare una coronarografia 2 o 3 giorni» (v. deposizione teste
; Tes_2
vii) nel periodo in esame nella U.O.C. di Cardiologia, oltre al personale infermieristico, hanno prestato servizio dal 2018 tre ausiliari, che turnavano due la mattina e uno il pomeriggio (v. deposizione teste e teste;
mentre il reparto è rimasto sfornito di OSS Testimone_3 Tes_2 sino al mese di maggio 2020 (v. concordi deposizioni testi e escussi all'udienza Tes_2 Tes_1
del 22.4.2024), quando è stato assegnato al reparto un OSS, cui si è aggiunto sempre nel 2020 un
14 altro OSS, che fruiva dei permessi della l. n. 104/1992 e che si era poi messo in aspettativa (v. deposizione teste;
Tes_2
viii) gli ausiliari si occupavano e si occupano della pulizia dei locali, della pulizia dei comodini, della pulizia dei bagni, si occupavano e si occupano di andare a prendere e riconsegnare documenti, di prendere provette delle analisi, di prendere farmaci in farmacia, della bonifica del letto in caso di dimissioni del paziente. Si occupano altresì di portare prelievi, campioni microbiologici, esami ematici, di intermediazione con la direzione sanitaria, qualora siano richieste cartelle o od altro (v. deposizione teste e . Pt_12 Tes_2
5.1. Ora, la superiore ricostruzione non può essere incrinata dalla circostanza che il teste Tes_1
durante la deposizione, abbia affermato che i ricorrenti si occupavano delle attività igienico- sanitarie e domestico alberghiere durante il turno di lavoro occasionalmente e comunque in una misura quantitativamente pari all'incirca ad 1/3 della durata del turno di lavoro, per poi invece affermare di non poter quantificare esattamente il tempo dai ricorrenti dedicato alle predette attività, in quanto tale affermazione è stata dallo stesso teste motivata in ragione della sua saltuaria presenza in reparto, correlata e dipendente dal ruolo di Direttore della rivestito CP_2
e dal connesso compito di doversi occupare del giro delle visite dei pazienti;
circostanze queste ultime che implicano quindi una inevitabile conoscenza non esatta e precisa del quantitativo di tempo dedicato dai ricorrenti alle mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale.
5.2. Del pari, la superiore ricostruzione non è inficiata dall'affermazione di parte resistente secondo cui la teste avrebbe reso tali dichiarazioni, perché interessata nel giudizio per Tes_2
aver essa stessa introdotto una controversia di analogo tenore alla presente in relazione al periodo in cui, prima di essere assegnata all'U.O.C. di Cardiologia, aveva prestato servizio presso l'UOC di Grandi Ustioni e Chirurgia Plastica dell' . CP_5
Ed invero, la pendenza di una controversia fra la teste ed una delle parti in causa, pur se avente ad oggetto questioni di diritto analoghe a quelle oggetto della causa pendente tra le parti (e non anche di fatto, tenuto conto che ciascuna U.O.C. ha una diversa realtà organizzativa), non determina la sussistenza di un interesse del teste nella causa in cui deve deporre (Cass. n.
9832/1998), ponendosi al più una questione relativa alla valutazione dell'attendibilità del teste
(Cass. n. 4347/1999).
6. Così sciolti i dubbi sull'asserita non attendibilità della teste e appurato in fatto quanto Tes_2 sopra esposto al § 5, occorre ora verificare se l'espletamento da parte dei ricorrenti delle attività sopra indicate, che senza dubbio esulano dalle attività proprie dell'inquadramento ricevuto e che rientrano nel mansionario delle categorie inferiori, abbia assunto o meno carattere marginale.
15 6.1. Ebbene, dal quadro offerto dall'espletata istruttoria orale è emerso che il reparto U.O.C.
Cardiologia degenza aveva venti posti letto, con una percentuale di pazienti non autosufficienti e bisognosi di assistenza continua circa pari al 20 % ossia a 4 pazienti (v. deposizione e Tes_1
teste Tes_2
Dall'istruttoria orale espletata è altresì emerso che l'espletamento da parte dei ricorrenti delle attività domestico-alberghiere e igienico-sanitarie sopra indicate si era resa necessaria in ragione
Parte dell'assenza della figura professionale dell' sino al mese di maggio 2020 e della presenza di soli tre ausiliari, che turnavano due la mattina ed uno il pomeriggio e che si occupavano esclusivamente della pulizia dei locali, della pulizia dei comodini, della pulizia dei bagni, di andare a prendere e riconsegnare documenti, di prendere provette delle analisi e farmaci in farmacia, essendo rimasta priva di riscontro probatorio la tesi di parte resistente secondo cui gli ausiliari si erano occupati altresì delle attività alberghiere e di assistenza.
6.2. Inoltre, come già accertato e nell'ottica di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 sì come interpretato dalla Corte di cassazione, l'esecuzione delle mansioni igienico-sanitarie e domestiche-alberghiere non ha assunto nel caso a mano carattere marginale, non venendo invece in rilievo nel caso a mano il concetto di prevalenza invocato da parte resistente.
Ora, lo svolgimento delle mansioni igienico-sanitarie e domestiche-alberghiere non ha appunto assunto carattere marginale, ma ha occupato un lasso di tempo ricompreso tra un minimo di 1/3 della durata del turno di lavoro, occupando dunque 2 ore e 20 minuti rispetto ad un turno di sette ore (v. deposizione teste citato da parte resistente), sino ad arrivare ad Testimone_1
occupare un massimo di tre ore e mezza rispetto ad un turno di sette ore(v. deposizione teste citata da parte ricorrente), aggiungendosi quotidianamente allo svolgimento delle Tes_2 mansioni proprie dell'infermiere professionale, in modo peraltro quantitativamente prevalente.
Ed infatti gli infermieri ricorrenti erano costretti per oltre la metà del turno di lavoro anche all'espletamento di semplici attività quali il giroletto, il cambio dei pannoloni e delle sacche di urina, lo svuotamento della padella e l'igiene e l'accompagnamento in bagno dei pazienti (v. teste ma anche deposizione teste . Tes_2 Tes_1
6.3. In senso contrario non incide l'osservazione di parte resistente secondo cui mal si comprende sotto il profilo logico come «a fronte di un numero consistente di ausiliari (in numero di 4) e di infermieri (in numero di 14) assegnati al reparto e di un numero limitato di soli 4 pazienti non autosufficienti i ricorrenti abbiano individualmente dedicato “tre ore o tre ore mezzo” di ogni turno lavorativo allo svolgimento delle asserite attività demansionanti» (v. pagine 9 e 10 note autorizzate), in quanto, per un verso, le attività di livello inferiore per cui è causa sono diverse da quelle proprie degli ausiliari socio sanitari, e, per altro verso, i quattordici
16 infermieri addetti alla non prestavano contemporaneamente servizio, ma Controparte_2
ruotavano su tre turni, con diritto al giorno di riposo;
con la conseguenza che, anche ammettendo la contemporanea presenza in servizio di tre o quattro infermieri, il dover prestare assistenza continua a quattro pazienti non pienamente autosufficienti ben poteva impiegare fino a tre ore e mezzo di lavoro, stante l'accertata necessità di provvedere altresì all'igiene del paziente, al cambio dei pannoloni e delle sacche delle urine, allo svuotamento delle padelle, oltre che alla preparazione del paziente per il pasto, ad imboccarli, all'accompagnamento in bagno e al provvedere alle esigenze di volta in volta manifestate dai pazienti.
6.4. Ricorrono, quindi, senza dubbio i requisiti fissati dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, in quanto appunto l'espletamento da parte dei ricorrenti delle attività igienico-sanitarie- domestico-alberghiere risulta non marginale e in quanto si tratta di mansioni, da un lato, non completamente estranee alla professionalità propria del dipendente (v. Cass. n. 19419/2020), come peraltro ammesso anche da parte resistente, sebbene come visto avulse alla professionalità dell'infermiere professionale di categoria D, e, dall'altro lato, comunque consistenti in operazioni materiali quali lo svuotamento dei cd. pappagalli, il rispondere ai dispositivi di chiamata attivati etc., che non possono essere ritenute connesse o strumentali ad altre di loro competenza.
6.5. In senso contrario non giovano le osservazioni datoriali relative all'autosufficienza dei pazienti caratterizzante il reparto in cui sono impiegati i ricorrenti e il blocco del turn-over.
6.5.1. Ed invero, quanto al primo profilo, sia il Direttore della UOC che la coordinatrice, sentiti come testi, hanno dato atto della tendenziale presenza in reparto di una percentuale del 20 % di pazienti non autosufficienti, di una percentuale del 50 % di anziani ricoverati, quantificando la durata media dei ricoveri in 15-20 giorni oppure in 7-10 per i pazienti cronici (v. teste , Tes_2
in 4-5 giorni per le altre patologie.
6.5.2. Quanto al secondo profilo, osserva il Tribunale che parte resistente, con riferimento alle deduzioni dei ricorrenti relative alla possibilità per l'Azienda ospedaliera di sopperire al blocco del turn-over mediante l'esternalizzazione del servizio di OSS, così come fatto per il servizio fornito dagli ausiliari, si è limitata ad affermare che all'epoca nella regione Sicilia non esisteva la figura dell'OSS, di tal guisa tuttavia sovrapponendo la questione relativa all'esternalizzazione di un servizio avente ad oggetto fornitura di tutte le attività di assistenza igienico-sanitarie e domestico alberghiere sic et simpliciter a quella del medesimo servizio sì come fornito esclusivamente dalla figura professionale denominata OSS.
6.5.3. Non risulta quindi integrata nel caso a mano un'ipotesi di causa non imputabile all'obbligato atta ad escludere la responsabilità da inadempimento contrattuale.
17 6.6. Ancora, la ricostruzione dei fatti di causa offerta sulla scorte delle risultanze della piattaforma probatoria acquisita agli atti di causa non può essere incisa dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dalla Direttrice Sanitaria, all'udienza del 31.5.2023, non Per_2
assurgendo dette dichiarazioni ad elementi di prova liberamenti valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., stante peraltro anche la diversa funzione chiarificatoria assegnata dal codice di rito all'interrogatorio libero rispetto anzitutto all'interrogatorio formale e, in via generale, agli altri mezzi di prova.
7. Così esclusa la fondatezza delle eccezioni di parte resistente, reputa il Tribunale che l'attribuzione ai ricorrenti di mansioni igienico-sanitarie-domestiche-alberghiere nei limiti e con le modalità in precedenza indicate conferma l'assunto attoreo secondo cui dette attività avevano assorbito più della metà del tempo dell'attività lavorativa in contrasto con il disposto dell'art. 52, comma 1, d.lg.s. n. 165/2001.
Pertanto, sulla base delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle risultanze dell'attività istruttoria espletata, così come complessivamente valutate, e facendo applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova in materia, è sussistente il dedotto inadempimento datoriale.
8. L'inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico alle obbligazioni di cui all'art. 52
d.lgs. n. 165/2001 è suscettibile di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, che non patrimoniali, così da potersi ascrivere alla condotta datoriale, illegittima ed illecita, un connotato di plurioffensività.
8.1. Reputa sul punto il Tribunale di riportare la ricostruzione teorica in punto di diritto già effettuata dall'Ufficio in precedente sentenza emessa nei confronti dell'azienda ospedaliera resistente e prodotta in atti da parte ricorrente, richiamando la detta pronuncia in maniera testuale ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Segnatamente, il Tribunale con la sentenza Trib. Catania n. 2063/2023, emessa nel procedimento n.
3190/2020 R.G., est. dott.ssa Laura Renda, ha come segue ricostruito la materia che ci occupa, affermando: «In ordine alla prova del prospettato danno, va poi detto che condivide l' Pt_13
l'orientamento secondo il quale può dimostrarsi con ogni mezzo, anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, il pregiudizio subìto in ragione alle caratteristiche del demansionamento, alla sua gravità (vista l'assegnazione ai ricorrenti di incombenze proprie anche di qualifiche inferiori di due livelli rispetto alla qualifica di loro appartenenza), alla sua durata, alla sua pacifica conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, al rapporto con l'utenza non in grado di discernere in ordine a ruoli e mansioni esigibili. Secondo il costante
18 orientamento della Suprema Corte 6, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile. Tale pregiudizio seppure non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con
l'inadempimento datoriale (così Cass. 05/12/2017 n. 29407 ), può essere tuttavia provato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento ed assume in tal senso rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno (così Cass. 19/12/2008 n.
29832).
La Cassazione (Cass. n.24585 del 02/10/2019; id. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008 ), nel dichiarare risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale laddove determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, considerando
l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, ha precisato che tale esigenza viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge, come appunto nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
Lo stesso Collegio dedica adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e 32 della Costituzione, costruisce come diritto inviolabile;
descrive quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa".
Quanto alla liquidazione di tali danni, la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta
19 commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l'unica fonte di convincimento del giudice (Cass.
SS.UU. n. 26972/2008; id. n. 9295/2020; 4100/ 2020; 2056/2018; 7483/2020).
Fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, compete tuttavia al giudice di merito non solo ogni accertamento e valutazione di fatto circa la concreta sussistenza e la individuazione della specie del danno, ma anche la sua liquidazione - in ipotesi anche equitativa - sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione.
I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento.
Inoltre (cfr. Cassazione Sez. L. n. 9901 del 20/04/2018) “nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti”.
Astrattamente l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (tra le altre v. Cass. n. 11045 del 2004; Cass. n. 14199 del
2009; conf. Cassazione n. 330/2018). La modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti.» (Trib. Catania n. 2063/2023, emessa nel procedimento n. 3190/2020 R.G., est. dott.ssa Laura Renda).
9. Applicando i principi anzidetti al caso di specie, ritiene il Tribunale che la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale possa essere accolta.
20 Ricorrono infatti gravi, precisi e concordanti elementi di fatto univocamente idonei a far presumere la sussistenza di un danno da demansionamento di natura non patrimoniale, che ha superato la soglia della normale tollerabilità, consistenti i) nella durata dell'adibizione dei ricorrenti a mansioni di livello inferiore, iniziata a partire dalla loro assegnazione all'unità operativa di dell'azienda ospedaliera resistente e perdurata sino alla data Controparte_2
del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, dovendo la cognizione essere limitata temporalmente alla data di proposizione della domanda, alla luce delle conclusioni ivi rassegnate;
ii) dal fatto che tali mansioni, meramente materiali ed elementari, erano proprie di personale inquadrato nella categoria B/ B super e, quindi, in due livelli inferiori rispetto a quello dei ricorrenti, inquadrati nella categoria D;
iii) dal fatto che l'Azienda ospedaliera ha lasciato a
Parte lungo il reparto privo della figura di con un comportamento che non poteva non determinare nei ricorrenti un sentimento di frustrazione e disistima di sé (così Trib. Roma, sentenza pronunciata a definizione dei procedimenti riuniti n. R.G. 8400, 8491 e 8493 dell'anno
2020, est. Giovanni Pascarella); iv) dalla percezione dello svolgimento di tali mansioni non solo da parte di altri dipendenti presenti in reparto, ma anche da parte dei pazienti degenti, ai quali finiva per sfuggire la differenza di posizione professionale tra i ricorrenti ed in personale di supporto delle categorie A e B, atteso che i primi venivano chiamati anche per rispondere ai dispositivi di chiamata attivati.
Può, quindi, ritenersi provato il danno morale e all'immagine professionale.
10. Ai fini della liquidazione dei danni in parola, reputa il Tribunale di dare continuità all'orientamento già espresso dall'Ufficio e sopra richiamato e, pertanto, di fare riferimento, quale parametro, per la quantificazione del danno morale al trattamento mensile omnicomprensivo percepito dai ricorrenti.
10.1. Va esclusa infatti l'esistenza di un danno alla professionalità, non essendo emersa la prova di un impoverimento dalla capacità professionale acquisita dai ricorrenti.
Ed invero, i ricorrenti hanno continuato a svolgere in misura prevalente le mansioni proprie della qualifica di inquadramento e dall'espletata istruttoria orale non è emerso che l'esercizio delle aggiuntive mansioni di livello inferiore abbia determinato l'impoverimento della capacità professionale dei ricorrenti oppure gli abbia impedito l'acquisizione di ulteriori conoscenze o di partecipare a corsi di aggiornamento o a procedure selettive o concorsuali.
10.2. Diverso discorso deve essere fatto con riferimento al danno morale e all'immagine.
Al riguardo, tenuto conto della natura promiscua delle mansioni espletate dai ricorrenti, i danni anzidetti possono essere liquidati, per il periodo intercorso dal 2016, non essendo emersa in giudizio alcuna prova in ordine al contenuto delle mansioni espletate dai ricorrenti per il periodo
21 precedente, e, con riferimento alla ricorrente , dalla successiva data di assegnazione al Pt_5
reparto, risalente al mese di giugno 2019, sino alla data del deposito del ricorso (9.9.2022), in misura pari al 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo ai ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso la
[...]
; ciò, tuttavia, sino al mese di maggio 2020 stante la riconosciuta assegnazione al CP_2
predetto reparto, dapprima, di un OSS e, successivamente, di un altro OSS, rilevando con riferimento a quest'ultima figura la circostanza che detto OSS fruisse dei permessi ex lege 104 e che avesse richiesto l'aspettativa ai fini della quantificazione del risarcimento, nel senso di non determinarne un'ulteriore riduzione rispetto a quella già riconosciuta in forza dell'assegnazione di un OSS al reparto a partire dal mese di maggio 2020. Considerata l'anzidetta modifica intervenuta e l'assegnazione alla suddetta UOC di un OSS nel mese di maggio 2020, a partire da tale mese andrà quindi riconosciuta a titolo di risarcimento danni la minore percentuale del 5% del suddetto trattamento retributivo mensile.
Il risarcimento deve essere riconosciuto sino alla data del deposito del ricorso introduttivo e nei limiti dell'eccepita prescrizione decennale, dovendosi qualificare come ordinaria – in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità – la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v. ex multis Cass. n. 10414/2013, Cass. n. 9318/2018).
La questione della prescrizione è tuttavia nel caso a mano non rilevante, stante l'avvenuto accertamento del demansionamento a partire dall'anno 2016.
È dunque assorbita la questione dell'inidoneità delle lettere di messa in mora prodotte dai ricorrenti ad interrompere la prescrizione.
10.3. Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 2.7.2020, n. 13624).
11. Alla luce dell'esito del giudizio e della delimitazione temporale della raggiunta prova del demansionamento per cui è causa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione di metà delle spese di lite.
La restante metà segue la soccombenza.
Le spese sono liquidate sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, applicato l'art. 4, commi 2 e 4, d.mm. n. 55/2014, sì come interpretato dalla recente
Corte cass. n. 10367/2024, che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, anche quando le pretese dei
22 suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la
c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata».
Ebbene, alla luce dei suesposti principi di diritto reputa il Tribunale che il caso di specie rientri nelle ipotesi di cui all'art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c. ossia di connessione impropria, avendo i ricorrenti proposto tutti domande che impongono la risoluzione di identiche questioni di diritto (relative al demansionamento) e di fatto (relative al contenuto delle attività in concreto espletate), tra loro distinte solo quantitativamente.
I ricorrenti si trovano quindi certamente nella medesima posizione processuale (sul punto v. anche Cass. n. 15946/2024), con la conseguenza che sussistono i presupposti per disporre l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, anche tenuto conto dell'obbligatorietà del medesimo, avendo il difensore dei ricorrenti concluso la propria prestazione professionale dopo il 23.10.2023 (v. principi di diritto di cui alle lett. a) e b)).
Sussistono inoltre ad avviso del Tribunale i presupposti per l'applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014, tenuto conto che come accennato le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto e in diritto, avendo i ricorrenti espletato tutti le medesime mansioni e distinguendosi le pretese solo quantitativamente in relazione al diverso arco temporale di riferimento (v. principio di diritto di cui alla lett. e)).
23 Le spese di lite devono, poi, essere quantificate in ragione dei minimi, vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura seriale e documentale della controversia, oltre che del valore della stessa, determinato sulla scorta della domanda di più elevato importo (v. Cass. n. 10367/2024, principio di diritto di cui alla lett. g)), e della concreta attività difensiva profusa.
L'importo così ottenuto (pari ad euro 4.628,5) deve essere ridotto del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014. L'importo a sua volta ottenuto da questa riduzione (pari ad euro
3.240,1) deve essere aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 e, quindi, maggiorato del 30% per ogni soggetto oltre il primo, nel caso a mano per sette, essendo complessivamente otto i ricorrenti (e quindi della misura di 972,03x7=6.804,21).
L'importo complessivo dovuto a titolo di spese di lite è dunque pari ad euro 10.044,31
[=3.240,1+(972,03x7)].
Le spese devono poi essere distratte in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara, nei termini di cui in parte motiva, l'illegittimità del demansionamento dei ricorrenti e, per l'effetto, ordina all' , in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., di attribuire ai ricorrenti le mansioni della categoria formale di inquadramento;
- dichiara che in ragione dell'accertato demansionamento nei termini di cui in motivazione, sussiste il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale subito che si quantifica in misura pari al 10% sino al mese di maggio 2020 e poi in misura pari al 5% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto tempo per tempo nel periodo in discussione di permanenza ed effettiva presenza presso la
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(ad esclusione dunque dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra CP_2 legittima ragione di sospensione della prestazione) e per l'effetto condanna l' CP_1
resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrisponderlo per ciascun mese a decorrere dal 19.9.2016 per i ricorrenti Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7
e a decorrere dal mese di giugno 2019 per Parte_8 Parte_5
sino alla data del deposito del ricorso introduttivo (9.9.2022), il tutto oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
24 - condanna l' , in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., alla refusione in favore dei ricorrenti di metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 10.044,31 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
compensando la restante metà delle spese di lite;
con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv.
Domenico De Angelis.
Così deciso in Catania, il 13 marzo 2025
La giudice
Federica Porcelli
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