Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2829/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2829 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, al Parte_1 C.F._1
viale Atlantici n. 27, presso lo studio dell'avv. Mario Izzo, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, Controparte_1 C.F._2
al viale Atlantici n. 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caporaso, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in Campoli del Monte Taburno (Bn), l'8.6.2019, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 1, parte I, serie, anno 2019.
In base a tale accordo:
“1) I ricorrenti vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'immobile sito in Vitulano (BN) alla Via S. Croce n.87 rimane nella disponibilità ed uso del SI . Rilevato che tale immobile è stato ristrutturato in Controparte_1
costanza di matrimonio con i proventi di un finanziamento contratto dal sig. CP_1
e dal di lui padre, lo stesso si impegna e si fa integrale ed esclusivo carico del
[...]
pagamento dei relativi ratei fino alla naturale scadenza e fino alla totale estinzione della suddetta obbligazione, manlevando e tenendo indenne da ogni esborso la SI.ra
; Parte_1
3) La figlia è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo Per_1
paritetico e di comune accordo le funzioni genitoriali impegnandosi a mantenerla, curarla, allevarla, educarla, istruirla e assisterla moralmente, assumendo concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la sua educazione, la sua istruzione, la sua salute, la sua formazione e la scelta della sua residenza abituale nel rispetto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni, secondo gli obblighi e i doveri imposti dalla legge ai genitori. I ricorrenti si impegnano a mantenere sempre ed in ogni caso un comportamento di massima armonia e serenità in presenza della figlia e, in particolare, ad evitare qualsiasi critica, commento, allusione e giudizio comunque offensivo o denigrante la figura dell'altro genitore. vivrà prevalentemente con la madre in Campoli del Monte Taburno Per_1
(BN) alla Via Olivella n.13 presso la casa di proprietà del SI. , Persona_2 padre dell'odierna ricorrente . Il padre avrà ampia facoltà di Parte_1
incontrare e tenere con sé e la madre si impegna a non frapporre alcun tipo di Per_1
ostacolo ad una serena e continuativa frequentazione della figlia con il padre. In particolare: il sig. ha facoltà di vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1
nei weekend, a settimane alterne, dal sabato dalle ore 16:00 alla domenica sera Per_1
alle ore 22:00. Il padre, inoltre, quando il fine settimana è di spettanza della madre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 Per_1 alle ore 22:00 mentre, quando è di spettanza del padre, quest'ultimo trascorrerà con la piccola il martedì ed il giovedì dalle 18:00 alle ore 22:00, con flessibilità di tale Per_1
diritto tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore nonché degli impegni personali e lavorativi di entrambi genitori. Si precisa che nelle giornate e negli orari in cui la figlia starà con il padre, sarà quest'ultimo ad occuparsi di tutte le esigenze della stessa e che le giornate infrasettimanali del martedì e giovedì potranno essere recuperate in altre giornate della medesima settimana. I genitori potranno trascorrere insieme compleanni ed onomastici della figlia, ma in caso di disaccordo la figlia starà alternativamente, di anno in anno, con la madre ed il padre. Salvo diverso contingente accordo tra le parti, durante le festività natalizie la figlia potrà trascorrere ad anni alterni la vigilia di Natale e Santo Stefano con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore.
Lo stesso avverrà per le vacanze pasquali, per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, che potranno essere trascorsi ad anni alterni con un genitore e con l'altro.
Resta inteso che è fatta salva la possibilità per i genitori di trascorre con la figlia ponti festivi e lunghi periodi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vacanze estive e invernali, da concordarsi nel rispetto delle reciproche esigenze di organizzazione delle rispettive vacanze. In tal senso il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé la minore per una settimana consecutiva per le sole vacanze estive. Il padre potrà comunicare telefonicamente o a mezzo messaggi con la figlia quotidianamente e non oltre le ore
22:00. I genitori si dovranno impegnare a far mantenere buoni i rapporti fra la minore ed i nonni, sia paterni che materni. Pertanto, i coniugi dovranno rigorosamente comunicare ed informarsi tra di loro (e non per il tramite della figlia) sulle decisioni di maggior interesse per la figlia. Viceversa, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà la figlia con sé, per decisioni su questioni ordinarie o improcrastinabili.
In disparte le su riportate indicazioni generali, resta comunque inteso che i genitori, al fine di garantire il prioritario ed ineludibile diritto di di mantenere un rapporto Per_1
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, saranno liberi di concordare con buon senso, equilibrio e spirito di leale cooperazione, modalità e tempi di visita e di permanenza diversi rispetto a quelli innanzi indicati, disciplinando gli stessi in modo da renderli sempre compatibili con gli impegni scolastici, di studio ed extrascolastici della figlia e con gli oneri lavorativi dei genitori stessi.
I ricorrenti si obbligano a comunicarsi i propri recapiti anche telefonici e dei luoghi di villeggiatura e, in particolare, ad informare l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia.
In caso di impossibilità o impedimento di uno o di entrambi i genitori, essi si autorizzano vicendevolmente a che possa essere accompagnata o ritirata da Per_1
scuola ovvero da attività extrascolastiche da altri familiari di ciascun ramo genitoriale.
Sul punto i ricorrenti richiamano e si riportano al piano genitoriale depositato di cui chiedono l'approvazione e che costituisce parte integrante del presente atto;
4) Entrambi i genitori devono contribuire, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale al mantenimento della prole, sicché il sig. provvederà a versare alla sig.ra entro il giorno Controparte_1 Parte_1
15 (quindici) di ogni mese e con decorrenza dal Mese di settembre 2024 quale contributo per mantenimento della figlia e fino a che la stessa non sarà Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la somma di € 300.00 (trecento/00) per la figlia a mezzo di bonifico bancario e/o accredito bancario su conto Per_1
corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate IBAN Parte_1
[...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT come per legge.
5) Saranno a carico di entrambi i genitori e nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno obbligatorie che non necessitano di preventivo accordo e le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, così come meglio elencate e distinte nella pagina 3 del Protocollo adottato con Decreto n.101 del 25/10/2021 del
Presidente del Tribunale di Benevento e che costituisce parte integrante del presente atto. Resta inteso che tutte le menzionate spese straordinarie devono essere debitamente documentate. Il suddetto Protocollo viene richiamato anche in ordine alle modalità di rimborso delle suddette spese. I ricorrenti precisano, tuttavia, che le spese relative al pre-scuola /dopo-scuola, alla eventuale baby sitter ed alle attività extrascolastiche e ludiche della minore (es. sport etc ) saranno ripartite al 50% e non si intendono comprese nell'assegno di mantenimento;
6) L'assegno per il nucleo familiare, determinato in relazione al nucleo composto dalla madre e dalla figlia, spetterà integralmente alla SI.ra che potrà Parte_1
formulare, pertanto, espressa richiesta al fine di ottenere il trattamento di famiglia e la relativa corresponsione. Il SI. , pertanto, con la sottoscrizione del Controparte_1
presente atto autorizza espressamente la SI.ra a percepire Parte_1 mensilmente il predetto assegno o indennità equivalenti, rinunciando sin d'ora ad ogni diritto sugli stessi.
7) I ricorrenti provvederanno ognuno al proprio sostentamento e reciprocamente rinunciano all'assegno divorzile e ad avanzare qualsivoglia pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
8) Le parti dichiarano che non esistono beni immobili di proprietà comune, di non essere proprietarie in comune di beni mobili registrati, di non avere conti correnti bancari o postali cointestati e di non avere alcuna forma di risparmio finanziario condiviso, né alcun debito in comune nei confronti di terzi. Dichiarano altresì di avere già provveduto alla divisione dei beni personali e dei beni mobili e degli arredi della casa coniugale.
La SI.ra , tuttavia, ha rilasciato fideiussione personale in favore della Parte_1
a garanzia dell'obbligazione di mutuo contratta dai SI.ri Controparte_3
e con atto per Notaio del Controparte_1 Persona_3 Persona_4
19/10/2021 (repertorio n.26973, raccolta n.14005). Il SI. continuerà Controparte_1
a farsi carico in modo esclusivo sino alla scadenza del pagamento dei ratei mensili dovuti in relazione al mutuo stipulato impegnandosi a tenere indenne la SI.ra Pt_1
da ogni esborso e pregiudizio che possa derivare dalla suddetta obbligazione
[...]
contratta con la In caso di inadempimento rispetto a tale Controparte_3
punto da parte del SI. ed eventuale comunicazione di decadenza dal Controparte_1
beneficio del termine da parte della il SI. Controparte_3 Controparte_1
– tenuto conto degli interessi coinvolti - riconosce sin d'ora come dovuta in favore della
SI.ra la somma pari ad €25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di Parte_1
penale risarcitoria ex art. 1382 c.c. per ogni pregiudizio che possa derivare dal suddetto inadempimento, oltre al diritto della SI.ra di ripetere tutto Parte_1
quanto eventualmente versato in favore del terzo beneficiario della summenzionata fideiussione.
9) Le parti dichiarano e si danno vicendevolmente atto di avere concordemente disciplinato e, per quanto qui non previsto, in precedenza regolato tutte le questioni ed i rapporti economico-patrimoniali tra essi esistenti ed esistiti derivanti dal rapporto di coniugio, nessuno escluso od eccettuato, con reciproca ed integrale soddisfazione e pertanto - salvo buon fine di quanto previsto ai punti n.2) e n.8) - dichiarano reciprocamente di non avere nulla da pretendere o far pretendere, per ogni causa, titolo o ragione.
10) I ricorrenti si impegnano a concedersi vicendevolmente l'assenso e a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo all'altro genitore e alla figlia minore del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. Resta fermo l'obbligo per ciascun genitore sino a quando la figlia non avrà raggiunto la maggiore età di preavvisare l'altro con congruo anticipo in ogni caso di espatrio.
11) I ricorrenti dichiarano, altresì, che non vi sono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse con quelle di cui al presente ricorso;
12) Tutte le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti in eguale misura e ciascuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio difensore.”
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con decreto dell'8.6.2023 (n.
1115/2023 r.g.).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l.
898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti e della prole, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Campoli del Monte
Taburno (Bn), l'8.6.2019, tra (n. a Benevento il 18.9.1995) e Parte_1
(n. a Benevento il 15.3.1996) secondo le modalità di cui al ricorso Controparte_1
congiuntamente depositato dalle parti e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campoli del Monte Taburno
(Bn) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 1, parte I, serie, anno 2019).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.