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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. nel procedimento N. R.G. 700/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CIURLI NICOLA;
- parte attrice opponente - contro
cod. fisc. rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._1 sa dall'avv. ZACCARIA ANTONIA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: ” nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 28/20224 emesso il 15/01/2024 dal Tribunale di Pistoia;
- in via riconvenzionale dichiarare il sig.
[...] tenuto a restituire la cauzione di € 1.200,00, oltre interessi dal 9 marzo 2019 sino a Pt_2 quello della sua consegna;
- rilevato il pagamento banco iudicis eseguito dalla sig.ra Pt_1 dichiarare la compensazione tra il credito dell'opposto per il pagamento dei canoni di loca- zione dei mesi di gennaio e febbraio 2023 e quello per la cauzione vantato dall'opponente, condannando il primo al pagamento della differenza risultante per il calcolo degli interessi sull'importo cauzionale;
- condannare il sig. ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei CP_1 danni da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni parte convenuta: “Nel merito: Rilevare d'ufficio la tardività del pre- sente giudizio di opposizione per violazione del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e così con condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali. Nel merito: Con- fermare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni evidenziate in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la signora alla refusione di tutte le spese legali sostenu- Parte_1 te dal signor nonché rigettare tutte le domande promosse dalla signora Controparte_1 [...]
compresa la domanda riconvenzionale, per la infondatezza della pretesa ricon- CP_2 venzione, il tutto con condanna della stessa alla refusione delle spese. In denegata ipotesi: determinare le somme dovute dal conduttore comprensive degli interessi di legge, e comun-
1 que condannare la signora al pagamento delle spese processuali, sia della Parte_1 fase monitoria, che del presente giudizio di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha depositato ricorso deducendo di avere sottoscritto Controparte_1 con accordo transattivo in virtù del quale, a fronte della restitu- Parte_1 zione dell'immobile concesso in locazione, quest'ultima si era impegnata a corri- spondere i canoni di locazione per i mesi di gennaio e febbraio 2023 (€ 1.200,00)
e le relative bollette di gas, acqua e rifiuti (€ 633,95) per un totale di € 2.233,95.
In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale aveva quindi emes- so il decreto ingiuntivo 15 gennaio 2024 n. 66.
Parte attrice ha proposto opposizione a detto provvedimento eccependo che:
a) la notifica del decreto ingiuntivo “è figlia di una grave omissione di verifi- ca della titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata in capo alla sig.ra
che “è titolare dell'indirizzo pec ragion per cui essa Pt_1 Email_1 sarebbe nulla;
b) “la pretesa di controparte … relativa al pagamento della penale di €
400,00 che le parti avevano pattuito per il caso in cui l'immobile fosse rilasciato dopo la data del 28 febbraio 2023 è immotivata” poiché “la restituzione dell'immobile avveniva il 28 febbraio 2023, quindi nei termini convenuti nell'atto di transazione”;
c) che “i consumi delle utenze dell'immobile condotto in locazione nei mesi di gennaio e febbraio 2023 sono riconosciute come dovute” offrendo assegno circolare del medesimo importo non riconoscendo tuttavia gli importi a titolo di mora in quanto dette somme non erano state precedentemente richieste;
d) “inesistenza del diritto del sig. alla ritenzione della cauzione di € CP_1
1.200,00 versata dalla sig.ra invocando la compensazione con l'eventuale Pt_1 maggio debito: peraltro, il tendaggio – la cui sostituzione era stata invocata come danno coperto dal deposito cauzionale – “erano stati restituiti freschi di tintoria, in sede di sopralluogo al sig. il 15 luglio 2022, e la sig.ra li aveva restitui- CP_1 Pt_1 ti nelle esatte condizioni nelle quali li aveva ricevuti” contestando anche la quanti- ficazione dei relativi costi.
2 si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo la remis- Controparte_1 sione in termini (“in seguito alla mancata partecipazione alla prima udienza del 23 maggio 2024, causata da una malattia del difensore, per la quale si è proceduto a richiedere rimessione in termini nella quale si confida nell'accoglimento”), ha riba- dito:
a) la piena validità della notifica del decreto ingiuntivo;
b) “la signora è inadempiente in quanto secondo gli accordi dalla stessa Pt_1 sottoscritti non ha proceduto al pagamento dei canoni di locazione, e soprattutto mai notizia è giunta nei tre giorni dell'avvenuto bonifico...” e “non ha proceduto al pagamento dei canoni di locazione, e soprattutto mai notizia è giunta nei tre giorni dell'avvenuto bonifico”;
c) “la signora preparava il “pacco” fresco di lavanderia, ovvero le tende Pt_1 rovinate ed opportunamente impacchettate al fine di non potere verificare lo stato di fatto delle stesse”;
d) infondata sarebbe la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
2.- Preliminarmente deve confermarsi il rigetto della istanza di remissione in termini proposta dall'avv. Zaccaria dal momento che, come è evidente, il certi- ficato depositato (“la suddetta paziente necessita di giorni tre di riposo a causa di problemi di salute”) non esplicita la tipologia dei (non) riferiti “problemi di salute”, con conseguente impossibilità per il Tribunale di verificare la loro incidenza sui termini di costituzione dell'opposto e anche a prescindere dal fatto che essa do- veva avvenire in via telematica senza quindi necessità di spostamenti.
Ciò premesso, irrilevanti sono anche la questioni relative alla notifica del decreto ingiuntivo dal momento che, anche ove fosse avvenuta oltre i termini dell'art. 544 c.p.c., in ogni caso avrebbe comunque introdotto una valida doman- da giudiziale.
Parte opponente ha, nella propria comparsa, offerto il pagamento delle somme a titolo di utenze e tasse come ingiunto ovvero € 633,95.
Con riguardo al pagamento dei canoni nessun dubbio può sussistere in ordine alla debenza di quelli di gennaio e febbraio 2023 in quanto la riconsegna è avvenuta il 28 febbraio 2023. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo transatti- vo, la penale era dovuta “nel solo caso in cui ( ) non liberasse Parte_1
3 l'immobile entro il 28/2/2023” ed avendo pacificamente l'opponente effettuato la prestazione nei termini nessuna penale è dovuta.
Venendo poi alla questione del tendaggio – rispetto al quale la parte oppo- sta ha preteso il ristoro per i danni arrecati – è mancata totalmente la prova né dell'esistenza di esso, la sue caratteristiche iniziali né lo stato al momento della cessazione del contratto, con la conseguenza che la domanda di incameramento della cauzione non può trovare accoglimento.
Conclusivamente, fermo restando il pagamento di € 633,95 in corso di giudizio, deve essere condannata al pagamento della somma di € Parte_1
1.200,00 a il quale a sua volta dovrà restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 1.300,00; operate le dovute compensazioni, dovra Controparte_1 restituire la somma di € 100,00 a favore di . Parte_1
Venendo alle spese legali, non si può non considerare che solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha corrisposto la somma sopra Parte_1 indicata mentre la propria eccezione riconvenzionale di compensazione ha trovato accoglimento residuando un credito a suo favore di € 100,00.
Queste sono le ragioni per le quali le spese legali meritano di essere inte- gralmente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione:
- revoca il decreto ingiuntivo 15 gennaio 2024 n. 66;
- condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 100,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Pistoia, 19/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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