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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario TT.SA Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 17 e il 20 Marzo
2025 in sostituzione dell'udienza del 21 Marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2284 del ruolo generale dell'anno 2024, promoSA da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Ducezio n. 15, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Canicattì, nel Viale Regina Margherita n. 210, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Ingrao, dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c. depositato il 16/07/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sua sede provinciale di Agrigento, sita nella via Picone n. 20/30,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D.L. n. 203/2005, convertito con la legge n. 248/2005, nonché a norma del D.P.C.M. n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario
TT.SA Sandra Di Mino, designato con ordine di servizio del direttore di sede n.
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 Con ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c. depositato il 16 Luglio 2024 la signora premetteva di avere presentato il 24 Parte_1
Novembre 2022 apposite domande amministrative finalizzate alla verifica della sussistenza a suo favore dei requisiti sanitari sia per avere diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12
della legge n. 118 del 30 Marzo 1971; sia per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992. Esponendo che, a seguito delle visite alle quali era stata sottoposta il 20 Marzo 2024 le competenti Commissioni Mediche le avevano attribuito una invalidità civile nella misura del 67%, riconoscendole lo status di handicap lieve a norma del I comma del citato art. 3 della legge n. 104/1992. Pertanto, con il ricorso in limine indicato adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro,
convenendo in giudizio l'ente resistente, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza in capo a eSA istante di tutti i requisiti prescritti per legge per avere concessi i benefici assistenziali in parola sin dall'epoca di presentazione delle cennate domande amministrative.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'11 Dicembre 2024 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del menzionato ricorso, poiché la ricorrente non aveva rispettato il termine perentorio per la sua notifica stabilito dal Giudice designato alla rispettiva trattazione con il decreto di fiSAzione
della prima udienza, né quello a difesa. Per il resto, prendeva posizione in ordine alle istanze spiegate dalla signora Parte_1
Mediante provvedimento adottato il 15 Gennaio 2025, accogliendo l'istanza appositamente depositata dall'ente resistente il 14 Gennaio 2025, il prefato Giudice revocava non solo il decreto del 18 Agosto 2024, limitatamente alla parte in cui aveva nominato come C.T.U. la
TT.SA ; ma, anche, l'ordinanza emeSA il 13 Dicembre 2024, con la quale Persona_1 aveva dato atto dell'avvenuto giuramento di quest'ultima.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 Marzo 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 17 e il 20 Marzo 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, rigettando tutte le richieste formulate dalla ricorrente.
2.- Il ricorso introduttivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio sottoposto a disamina, depositato dalla signora il 16 Luglio 2024, è Parte_1
2 improcedibile. Allo scopo di corroborare la correttezza di tale constatazione è neceSArio evidenziare alcuni significativi e dirimenti aspetti. Invero, l'art. 445bis c.p.c. prevede che “il giudice procede a norma dell'art. 696 bis codice procedura civile, in quanto compatibile
(…..)”. L'art. 696bis c.p.c. richiama l'art. 696, III comma, c.p.c., il quale, a sua volta, fa espresso riferimento all'art. 694 c.p.c. Or dunque, ai sensi di quest'ultima disposizione codicistica il termine per la notifica del decreto di fiSAzione dell'udienza di comparizione è “perentorio”.
Prendendo le mosse da tali delucidazioni si palesa incontrovertibile che, nel caso di specie il decreto di fiSAzione dell'udienza di comparizione delle parti, emesso da codesto Giudice il 18
Agosto 2024, è stato notificato all' , unitamente all'enunciato ricorso, in data 5 Dicembre CP_2
2024, ossia abbondantemente oltre il termine, di natura perentoria, di trenta giorni per farlo assegnato alla ricorrente con il primo. Peraltro, è agevole appurare che, la notificazione in esame non ha nemmeno rispettato il termine a comparire di trenta giorni prescritto dall'art. 415,
V comma, c.p.c. Il mancato rispetto da parte della istante del termine perentorio di cui sopra,
contrariamente a quanto sostenuto dalla steSA, non consente la concessione di un nuovo termine per la notifica del nominato ricorso, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 153 c.p.c.
Ebbene, nella ipotesi che ci occupa la signora non ha fornito la prova di Parte_1
essere incorsa nella decadenza in questione per causa a lei non imputabile. D'altro canto, il fatto che l'ente resistente si è costituito nel presente giudizio non vale a sanare la mancata osservanza a opera della ricorrente del ricordato termine perentorio. Di conseguenza, il ricorso che ha incoato il procedimento de quo deve dichiararsi improcedibile.
3.- Infine, tenuto conto della particolarità della questione trattata, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la TT.SA Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità del ricorso introduttivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio de quo;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento in data 21 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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