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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2104/2017 R.G.
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Simon Dario Sorice (comunicazioni a Parte_1
Email_1
- Attore- convenuto in riconvenzione
e
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Ronchi (comunicazioni a Controparte_1
Email_2
- Convenuto – attore in riconvenzione subordinata
OGGETTO: “azione di regolamento di confini;
domanda riconvenzionale di usucapione”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 12.10.2023)
Per tutte le parti costituite: come da verbale dell'udienza del 12.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di essere proprietario di un Parte_1
fondo rustico sito in Trani alla contrada “Lamamare” in catasto al fg. 17, p.lla 130 in forza di atto di compravendita del 15.2.2016 a rogito del notaio rep. 33897, confinante con il fondo di Per_1
proprietà della odierna convenuta, sig. in catasto al fg. 17, p.lla 114; deduceva Controparte_1
che, pochi giorni dopo la stipula dell'atto di compravendita, si recava presso il fondo in questione con la planimetria rilasciata dal notaio in occasione della stipula dell'atto di compravendita e si accorgeva che lo stato dei luoghi non era corrispondente a quello riportato nel documento in suo possesso.
1 Infatti, si accorgeva che il confine con la particella di proprietà della convenuta era assolutamente incerto per assenza di termini lapidei, con conseguente incertezza nell'estensione del fondo di proprietà del , essendo il confine tra le due particelle 114, di proprietà della sig. Parte_1 [...]
e 130, di proprietà dell'odierno attore, completamente difforme, in danno dell'attore, CP_1
rispetto agli atti di provenienza ed al frazionamento redatto dal geom. del Controparte_2
05/04/1968 allegato all'atto di compravendita del 04/05/1968 autenticato dal notaio come Per_2
da relazione a firma del geometra;
inoltre, deduceva che l'accesso al fondo di sua Per_3
proprietà si presentava incerto e non ben definito sia nel percorso che nelle dimensioni.
Precisava di aver più volte, invano, invitato la sig. di anche a mezzo di raccomandata CP_1
AR, a procedere alla verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi ed alla determinazione del confine tra i due fondi con contestuale apposizione dei termini lapidei;
vano era risultato altresì il tentativo di comporre bonariamente la insorgenda controversia a mezzo di procedimento di mediazione obbligatoria, stante la mancata comparizione e partecipazione della parte convenuta.
In base a quanto sopra dedotto, vi era dunque la necessità di un accertamento circa l'estensione e l'individuazione dei confini dei fondi appartenenti alle parti dell'odierno procedimento;
infatti,
deduceva il che l'attuale stato dei luoghi non corrisponde affatto a quanto stabilito negli Parte_1
atti di provenienza ed in particolare nella planimetria di frazionamento allegata all'atto del notaio del 04/05/1968 nonché nelle odierne mappe catastali. Per_2
I riscontri tecnici evidenziavano dunque difformità relative al restringimento del cosiddetto vialone esistente tra i due fondi, il cui tracciato tende addirittura a scomparire in corrispondenza del fondo del sig. ; tale restringimento, da ricondurre con probabilità ad una condotta Parte_1
della convenuta di rastremazione nel tempo del predetto viale fino a ridurlo a poco più di un sentiero, costituisce pregiudizio per il il quale, data la necessità di procedere a Parte_1
miglioramento fondiario ed in particolare ad impianto di vigneto, non può accedere al proprio fondo per le operazioni culturali. La posizione dei termini lapidei è dunque necessaria per definirne i confini tra le reciproche proprietà e per ricostruire il percorso, il sito e le dimensioni del vialone carrabile come da rogito del notaio del 4.5.1968, in modo da far cessare la Per_4
promiscuità nel possesso creatasi nella zona confinante e permettere l'accesso carrabile da parte del signor al fondo di sua proprietà. Parte_1
Concludeva pertanto chiedendo accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 950 cc., l'esatta estensione e confini dei fondi di proprietà del sig. e della sig. di ubicati in Parte_1 CP_1
2 Trani alla contrada “Lamamare” in catasto al fg. 17 rispettive particelle 130 e 114 e, per l'effetto,
ordinare alla convenuta di il rilascio della zona di terreno compresa tra i due CP_1
fondi e ricadente nel cosiddetto vialone al fine di garantire al sig. l'accesso al proprio Parte_1
fondo e l'esercizio della servitù come originariamente prevista negli atti di provenienza, nonché
ristabilire l'esatta corrispondenza dello stato dei luoghi a quella giuridicamente accertata, con condanna dell'odierna convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio,
oltre accessori.
Con comparsa di costituzione del 17.6.2017 si costituiva il convenuto (avv. B. Controparte_1
Ronchi), che deduceva l'improponibilità della domanda per mancanza del presupposto di esercizio dell'azione consistente nella confinazione tra i due fondi, mancante nel caso che ci occupa come emerge dalla scrittura privata del 4.5.1968 e del 7.11.1980, in particolare frapponendosi tra i due fondi il vialone;
deduceva, inoltre la carenza di legittimazione passiva atteso che il fondo rustico dell'attore confina con il vialone in proprietà non dell'odierno convenuto, ma dei signori come ricavabile dalle scritture sopra citate;
infondatezza della domanda atteso che con la CP_3
citazione in atti l'attore formula domanda volta all'accertamento della estensione e confini dei fondi e non, invece, volta alla determinazione di confini dei fondi, come è nella invocata norma ex art. 950 c.c.; inoltre, formula domanda di rilascio della porzione di terreno per cui è domanda;
deduceva, poi, l'avvenuto usucapione da parte dei convenuti della porzione di terreno controversa, nonché la temerarietà della lite instaurata dall'attore; concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed, in via riconvenzionale subordinata, ossia nel caso di accoglimento di una delle domande proposte da parte attrice, dichiarare, previo accertamento del possesso pieno ed esclusivo, oltre che ventennale, l'acquisto per usucapione della striscia di terreno rivendicata dall'attore ai sensi dell'art. 1158 c.c., con condanna dell'attore al risarcimento per lite temeraria ex artt. 96 co. 1 e 3 c.p.c., e condanna dell'attore delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito in quanto antistatario.
Alla udienza di prima comparizione del 18.7.2017, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed assegnati su richiesta in termini ex art. 183 c.p.c., all'esito era ammessa ed esperita l'istruttoria orale e disposta ctu al fine di “rispondere ai seguenti quesiti: “letti gli atti, vista la
documentazione prodotta, effettui i necessari sopralluoghi, il ctu - descriva i terreni in proprietà delle parti in
3 causa e individui la precisa estensione degli stessi, alla luce della documentazione prodotta agli atti (in
speciale modo, il contratto del 4.5.1968); - individui il percorso e l'estensione della strada interpoderale posta
tra le due proprietà, tenendo conto della estensione dei terreni frontistanti;
- dica se la sede della strada
interpoderale sia stata in tutto o in parte occupata da una delle due parti;
- segni i termini ove apporre le
pietre lapidee atte a contrassegnare il limite dei due terreni frontistanti, facendo salvo il terreno occupato
dalla strada interpoderale” ed all'esito riservata la causa per la decisione, poi rinviata in considerazione del mutamento del titolare del ruolo, infine assunta in riserva all'udienza del
12.10.2023 per il deposito degli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano insistendo per le domande in precedenza formulate.
Diritto.
Con la citazione in atti, , proprietario del fondo sito in Trani alla contrada Parte_1
“Lamamare” in catasto al fg. 17, p.lla 130, chiedeva accertare l'esatta estensione ed i confini del fondo in proprietà e di quello della convenuta sig. in catasto al fg. 17, p.lla 114 Controparte_1
e, per l'effetto, ordinare alla convenuta il rilascio della zona di terreno compresa tra i due fondi e ricadente nel cd. “vialone” al fine di garantire all'attore l'esercizio della servitù di passaggio sul predetto viale come originariamente prevista dagli atti di provenienza.
Deduceva, in sostanza, la necessità dell'accertamento dell'estensione e dell'individuazione dei confini dei fondi vicini e del rilascio della zona ricadente nel cd. “vialone” esistente tra i due fondi avendo riscontrato un restringimento del relativo tracciato che imputava alla progressiva azione di rastrematura da parte della convenuta.
Com'è noto, "l'azione di regolamento di confini non è diretta alla risoluzione di una controversia in ordine
ai rispettivi diritti di proprietà, ma è volta ad eliminare una incertezza sulla effettiva estensione di tali diritti
e, dunque, alla demarcazione dei fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto. Presupposto
dell'azione è dunque la esistenza di situazione di incertezza dei confini, che può configurarsi in senso
oggettivo, quando vi è promiscuità nel possesso della zona confinaria, ovvero in senso soggettivo, quando vi è
un confine apparente che si assume erroneo, richiedendosi la determinazione dell'esatto tracciato in base ai
rispettivi titoli di acquisto derivativi, che non vengano in discussione tra le parti. Tale azione, prevista
dall'art. 950 c.c., si configura pertanto come una vindicatio incertae partis in quanto sia all'attore che alla
convenuta incombe l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'accertamento della esatta
linea di confine. Tale azione, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa
4 incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi ma non sul
diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle
rispettive proprietà" (cfr. Trib. Prato, sent. 20.04.2020, n. 191).
Nel caso che ci occupa vi è che, in primo luogo, non possono essere accolte le eccezioni di improponibilità della domanda e di carenza di legittimazione formulate dalla parte convenuta.
Infatti, quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per essere i fondi non confinanti tra loro per la presenza del vialone in proprietà di terzi, vi è che parte convenuta articola tale rilievo per la seguente ragione.
Deduceva che con il contratto di compravendita del 4.5.1968, gli alienanti e Persona_5 Per_6
garantivano la libertà dei fondi da oneri, pesi e privilegi “salvo una servitù di passaggio con qualsiasi
mezzo a favore dei fondi retrostanti di proprietà di riportati in catasto al fg. 17, p.lla Parte_2
6-115, servitù da esercitarsi sul vialone esistente, che resta di proprietà comune tra gli acquirenti signori
n. il 29.8.1948, e n. il 15.9.1958”; deduceva poi Parte_3 Controparte_4 Parte_3
che la circostanza per cui nei successivi passaggi di proprietà, fino a quello in capo all'attore
(con atto del 7.11.1980 i vendevano a che vendeva Parte_1 CP_3 Controparte_1
al sig. il quale poi cedeva il fondo a ), il bene fosse stato ceduto Persona_7 Parte_1
affermandone la libertà da oneri, pesi e privilegi comportava che il tratto di terreno interessato dal viale e gravato dalla servitù di passaggio non fosse stato oggetto di trasferimento.
Tale rilievo, con il corollario in termini di difetto di legittimazione passiva, introduce un motivo di contrasto tra titoli e dunque di incertezza circa i rispettivi diritti di proprietà che non è oggetto della presente domanda.
Quanto all'onere della prova nell'azione di regolamento di confini, si afferma trattarsi di un'azione duplice, nel senso che nel regolamento di confini entrambe le parti hanno l'onere di provare l'estensione dei rispettivi fondi e, se le parti non forniscono tale prova, il giudice, in virtù del disposto di cui all'art. 950, co. 3 c.c., ha comunque l'obbligo di delimitare i confini (Cass., sent. n.
1491/1987).
La prova, inoltre, può essere fornita con ogni mezzo, anche tecnico o presuntivo, nonché a mezzo di consuetudini circa la reciproca posizione dei fondi, ovvero a mezzo di testimonianze della collocazione dei termini, dovendo il giudice solo in mancanza ricorrere all'ausilio delle mappe catastali che, pertanto, hanno natura di prova sussidiaria.
5 Nel caso che ci occupa, all'esito dell'esperimento della consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. il ctu accertava la coincidenza dell'estensione delle particelle come Persona_8
riportate in catasto con quelle indicate nel documento di frazionamento redatto dal geom.
[...]
in data 4.5.1968 e, sulla base di tale documentazione (catastale coincidente con la CP_2
planimetria allegata al titolo di provenienza), procedeva al rilievo topografico dei terreni in proprietà delle parti in causa e della strada interpoderale posta tra le due proprietà.
Lo stato dei luoghi come accertato dal ctu e come risultante dal rilievo topografico allegato alla relazione di consulenza di ufficio evidenzia, dunque, la presenza di una strada privata interpoderale che, partendo dal confine tra la proprietà della convenuta con Controparte_1
altra proprietà in catasto al fg. 131, prosegue verso le proprietà – solo in Parte_1 CP_1
parte sovrapponendosi al confine tra i due fondi, per poi proseguire lungo la particella in catasto al sub 130 di proprietà di parte attrice (cfr. all. B alla relazione di ctu a firma del geom. ). Persona_9
Quanto alla strada interpoderale, al ctu era chiesto di individuare “il percorso e l'estensione della
strada interpoderale posta tra le due proprietà, tenendo conto dell'estensione dei terreni frontistanti”; di dire
“se la sede della strada interpoderale sia in tutto o in parte occupata da una delle parti”.
Il ctu precisava a tal fine che il percorso e l'estensione della strada interpoderale posta tra le proprietà era stata rilevata con attrezzatura GPS e che dal predetto rilievo la strada interpoderale risultava costituita da una carreggiata di larghezza pari a circa metri 2,10.
Quanto al secondo quesito, il ctu precisava di aver consultato delle ortofoto del 1994 – 1998 ed una relativa al 2016 al fine di accertare se nel tempo fossero stati modificati i terreni oggetto di causa,
avendo invece potuto verificare che, “a partire dagli anni 1994 – 1998 ad oggi, la strada interpoderale ha
sempre mantenuto la stessa estensione senza subire restringimenti causati da un'occupazione della stessa da
parte dei proprietari delle particelle dei terreni su cui ricade”.
Provvedeva pertanto in data 21.5.2019 a posizionare i tondini in ferro indicanti i termini dove apporre le pietre lapidee atte a contrassegnare il limite dei due terreni frontistanti, facendo salvo il terreno occupato dalla strada interpoderale;
dava poi atto di aver riposizionato, in data 25.5.2019, i predetti tondini essendo stati quelli precedentemente posizionati rimossi, ad eccezione di quello ubicato sulla strada interpoderale.
Delimitato dunque il confine tra i due fondi, parte attrice formulava domanda di rilascio della porzione di fondo coincidente con il cd. vialone sul presupposto della sua occupazione da parte
6 convenuta lamentando che, in conseguenza di tale occupazione, tale passaggio tenda quasi a scomparire.
In termini generali, occorre precisare che alla domanda di accertamento della linea di demarcazione tra due fondi, può conseguire anche la domanda di accertamento dell'obbligo di rilascio di zone individuate del fondo, essendo l'istanza di rilascio conseguenza della domanda principale (Cass., sent. 1089/1977).
Nel caso che ci occupa, la domanda di rilascio non può essere accolta per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, ed in senso dirimente, vi è che l'accertamento condotto dal ctu ha escluso la ricorrenza in fatto delle circostanze su cui era fondata la richiesta di rilascio, ossia che vi fosse una occupazione del “vialone” da parte convenuta, invece riscontrando la presenza di una strada carrabile della larghezza di m. 2,10 attualmente esistente e coincidente con quella risultante dalle ortofoto esaminate a partire dagli anni 1994 – 1998.
Inoltre, la porzione di terreno di cui si chiede il rilascio costituisce bene su cui è esercitata una servitù di passaggio a servizio dei fondi finitimi, sicchè eventuali azioni devono essere proposte con gli istituti volti a tutela della servitù.
Parte convenuta proponeva poi domanda subordinata di usucapione della porzione di terreno controverso, in particolare evidenziando che sul confine del fondo della convenuta, adiacente al predetto vialone, vi sono alberi di ulivo di oltre quarant'anni, che dimostrano pacificamente che il confine tra i fondi è rimasto immutato per oltre quarant'anni (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
È noto come l'eccezione di usucapione della zona di confine proposta dal convenuto non snatura l'azione, poiché non pone in contestazione l'esistenza, validità ed efficacia del titolo di proprietà
dell'attore, ma oppone la ricorrenza di una situazione sopravvenuta (ex multis, Cass., 2332/1995 e
6594/1986).
La domanda riconvenzionale non può essere accolta avendo la parte convenuta provato, a mezzo di prova orale, la coltivazione della porzione di terreno da parte convenuta che, tuttavia, per costante giurisprudenza, non è sufficiente all'acquisto per usucapione (cfr. ex multis, Cass., ord. n.
1796/2022).
Infatti, nel corso dell'istruttoria orale, le parti ed ai testi era chiesto “se è vero che la sig. CP_1
da quando ha acquistato il fondo ubicato alla c.da Lamamare, lo ha sempre coltivato in tutta la sua
[...]
7 estensione e sino al confine con il vialone che lo separa dal fondo del sig. ” e, pur Parte_1
affermando la parte convenuta ed i testi e vera tale circostanza, Testimone_1 Testimone_2
trattasi di elemento in fatto non sufficiente a fondare l'acquisto per usucapione della porzione di terreno rivendicata dalla convenuta.
Per tali ragioni, accertato e dichiarato che gli esatti confini tra fondi sono quelli individuati dal consulente tecnico con la relazione di ctu in atti e relativi allegati, va rigetta la domanda di rilascio proposta da poiché relativa alla porzione di fondo su cui insiste il vialone, Parte_1
altresì rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da Controparte_1
È infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. proposta da parte convenuta non ricorrendone i presupposti di legge.
In relazione alle spese e competenze di lite, in considerazione della peculiarità dello stato dei luoghi, nonché dato il superamento della situazione di incertezza per entrambi i fondi, invece rigettate le ulteriori domande proposte da entrambe le parti, si ritiene ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle competenze di lite, invece poste a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2104/2017 del
Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 27.3.2017 e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'esatto confine tra i fondi per cui è
causa siti in agro di Trani alla contrada “Lamamare” e riportati in N.C.T. del Comune di
Trani rispettivamente al fg. 17, p.lla 130 (proprietà ) ed al fg. 17, p.lla 114 (proprietà Parte_1
, è quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati planimetrici a CP_1
firma dell'ing. e geom. , depositata il 12.7.2019; CP_5 Controparte_6
2. rigetta la domanda proposta da parte attrice di rilascio della porzione di fondo coincidente con il cd. “vialone”;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto con comparsa di costituzione e risposta del 17.6.2017;
4. compensa integralmente tra le parti le competenze di lite;
5. pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le competenze per
8 ctu come liquidate con decreto del 17.1.2020.
Così deciso in Trani, 29.1.2025
9
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli