CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 10/2024 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, in Parte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria viale Calabria 82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede , Pt_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Dario Cosimo Adornato, C.F. t, come da memoria di C.F._1 Email_1 costituzione di nuovo difensore appellante
CONTRO
CF , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso lo studio associato Gurnari, rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Gurnari (CF ) e Francesca Gangemi (CF ), C.F._3 C.F._4 pec - - Email_2 Email_3 fax 0965.323340 appellato E (già ) , Controparte_2 Controparte_3 C.F. in persona del legale rappresentante in carica, con sede a Roma in via P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n.14, ente pubblico economico successore a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3
ai sensi dell'art.1 del D.L. 193/2016, convertito con Controparte_4 modificazioni dalla L. n.225/2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza (C.F.
[...]
) del foro di Crotone, con studio legale in Crotone alla Via Firenze n.52, C.F._5 giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto dal Responsabile Contenzioso Calabria, , all'uopo delegato alla firma in virtù di procura speciale a Controparte_5 ministero del Dott. in Roma, Rep. n.180134, Racc. n.12348 del Persona_1 22.06.2023; pec Email_4 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. 2
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione
[...] ipotecaria recante n. 09476202200000973000, notificata il 17.10.2022, nonché avverso il sotteso avviso di addebito n. 39420180003872139000, con cui l aveva intimato il Pt_2 pagamento della somma di € 28.509,14 per contribuiti IVS coltivatori diretti e somme Pt_2 aggiuntive relative agli anni dal 2012 al 2017. Eccepiva l'inesistenza dell'obbligo di versamento dei contributi, per mancanza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura, deducendo la cancellazione da tali elenchi fin dal 17.05.2016. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti portati citato avviso di addebito per le somme dovute per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accolga l'eccezione preliminare ed annulli l'avviso di addebito e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) in subordine accolga l'eccezione preliminare limitatamente agli anni 2012 e 2013; 3) accerti e dichiari la inesistenza, in capo alla ricorrente sig.ra dei requisiti per essere iscritta nella gestione lavoratori agricoli CP_1 autonomi, in particolare nella gestione coltivatori diretti e, anche per questo, annulli l'avviso di addebito in quanto le somme non dovute nonché dichiari illegittima e priva di efficacia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 4) in subordine accerti e dichiari la non debenza delle somme portate dall'avviso di addebito opposto relativamente agli anni 2016 e 2017 con ogni ritenuta e conseguente statuizione. 5) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi”. Si costituiva l' , che, preliminarmente, riferiva che il competente Ufficio aveva Pt_2 provveduto all'annullamento delle pretese creditorie riferite ai periodi contributivi successivi alla cessazione dell'attività, con decorrenza 18.05.2016, dovuti per gli anni 2012-2016. Successivamente, l'iscrizione della ricorrente alla gestione coltivatori diretti era avvenuta a seguito di accertamento d'ufficio del 06.12.2017. I contributi dovuti, in ragione di tale circostanza, erano stati liquidati e richiesti tempestivamente, impedendo il decorso del termine prescrizionale. In assenza di impugnazione nel termine di legge, i ruoli erano divenuti definitivi, il ricorso era inammissibile e, comunque, infondato nel merito. Si costituiva , eccependo, preliminarmente, la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla doglianza volta ad accertare l'inesistenza della pretesa creditoria . In merito all'attività di riscossione, invece, Pt_2 rivendicava la regolarità del proprio operato: aveva infatti proceduto a notificare regolarmente l'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 in data 07.07.2022, successivamente alla notifica dell'avviso di addebito n.39420180003872139000 Pt_2 notificato in data 13.12.2018. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200000973000, oggetto di causa, era stata notificata il 17.10.2022.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 877/2023 pubblicata in data 11.07.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva: “1) Dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso nella parte in cui è chiesto l'accertamento sull'esistenza ed esigibilità dei crediti portati nell'avviso di Pt_2 addebito n. 39420180003872139000 e nell'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000, di cui è chiesto l'annullamento, già oggetto di identico accertamento nel giudizio rg n. 1925/2022 definito con sentenza del Tribunale di Palmi n. 267/2023 pubblicata il 07/03/2023; 2) Accoglie nel resto il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022; 3) Condanna l , alla refusione, in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida Pt_2 3
complessivamente in euro 3.291,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti e richiedenti ex art. 93 cpc”. Il Tribunale dava atto dell'avvenuto annullamento, effettuato dall' delle pretese Pt_2 creditorie iscritte a ruolo e relative ai periodi contributivi successivi alla data di cessazione attività, 17.05.2016, portati nell'avviso di addebito recante n. 39420180003872139000 e quindi nell'intimazione di pagamento successiva, che erano i titoli in forza dei quali era stata emessa la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca. Risultava dagli atti di causa che l'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e l'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000, erano già stati parzialmente annullati e, con sentenza n. 267/2023 del 07.03.2023 (provvisoriamente esecutiva), erano dichiarati prescritti i crediti per omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi Pt_2 agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Il ricorso era parzialmente inammissibile nella parte in cui era stata nuovamente proposta una domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria portata negli Pt_2 atti già annullati, (l'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e l'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000), invece, oggetto di un identico contenzioso già definito. Proprio la menzionata decisione e i fatti in essa accertati, consentiva “altresì di accogliere nel resto il ricorso ed annullare la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022, poiché emessa in forza e virtù di atti già annullati con sentenza provvisoriamente esecutiva e per la tutela di crediti dichiarati estinti per prescrizione con la medesima sentenza”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la Pt_2 riforma. Affermava la correttezza del procedimento notificatorio e, in particolare, censurava la decisione di primo grado nella parte fondamentale della sua motivazione, esclusivamente fondata sugli esiti del giudizio definito con la sentenza n. 267/2023 pubblicata il 03.03.2023, posto che esso appellante la aveva impugnata con ricorso in appello iscritto al n. 326/2023, di cui riportava pedissequamente il contenuto. In particolare, rappresentava di aver censurato la sentenza n. 267/2023 nella parte in cui in cui il giudice aveva ritenuto prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 con riferimento ai periodi 2012-2013-2014-2015-2016, erroneamente ritenendo la non identificabilità della firma apposta all'avviso di addebito
. Così ragionando, aveva erroneamente ritenuto che l'atto notificato non fosse stato Pt_2 consegnato al soggetto abilitato alla ricezione o che non risultava tale dall'attestazione del consegnatario e, di conseguenza, ritenuta invalida la notifica, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo all'omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 portati dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000. In ragione di tale errato giudizio, il Tribunale aveva ritenuto già prescritta l'intimazione di pagamento notificata dall' il giorno 04.07.2022. Controparte_6 In realtà, era stato documentalmente provato che il plico contenente l'avviso di addebito era stato consegnato a mani proprie del destinatario in data 13.12.2018 quando la prescrizione non era ancora decorsa. Tale atto, compiutamente portato a conoscenza del destinatario, aveva pienamene svolto la sua efficacia interruttiva. Tra l'altro, il procedimento notificatorio si era svolto nel pieno rispetto delle previsioni contenute nell'art. 30 del D.L. 78/2010, ai sensi del quale la notifica poteva essere eseguita direttamente dall'Ente impositore anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio non trovavano applicazione le disposizioni previste dalla l. n. 890 del 1982 disciplinanti le sole 4
notifiche a mezzo posta effettuate da parte dell'ufficiale giudiziario (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario" . Attesa la valida e rituale notifica dell'avviso di addebito, era indubitabile che alla data di deposito del ricorso (15.07.2022) i crediti non fossero prescritti, non risultando spirato il termine quinquennale di prescrizione e risultando, viceversa, spirato il termine perentorio per opporsi ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 all'avviso di addebito, con conseguente fondatezza dell'eccezione di definitività ed irretrattabilità dei crediti da essi portati. Chiedeva, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la non avvenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 con riferimento agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”. Chiedeva la riunione del presente appello al giudizio di appello già proposto, iscritto al n. 326/2023 dei due giudizi, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Ribadiva, anche nel presente gravame, la correttezza del proprio operato rammentando di aver provveduto alla notifica del contestato avviso di addebito sotteso al preavviso di iscrizione ipotecaria secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.L. 78/2010, ai sensi del quale la notifica poteva essere eseguita direttamente dall'Ente impositore anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento di cui aveva prodotto prova nel giudizio di prime cure, così dimostrando il regolare perfezionamento della notifica. Era quindi incontrovertibile che alla data di notifica sia dell'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 avvenuta il 040.7.2022, sia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200000973000 avvenuta il 17.10.2022, che i crediti non fossero prescritti, non risultando spirato il termine quinquennale di prescrizione e risultando, viceversa, spirato il termine perentorio per opporsi ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 all'avviso di addebito, con conseguente fondatezza dell'eccezione di definitività ed irretrattabilità dei crediti da esso portati. Costituitasi , preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1 gravame per violazione dell'art. 434 c.p.c. poiché esso non si reggeva su motivi autonomi ma sulla trascrizione dei motivi di appello che riguardava altra e diversa sentenza seppur connessa da ragioni soggettive e parzialmente oggettive. Nel merito, eccepiva l'illeggibilità della firma apposta al contestato avviso di ricevimento, dalla quale non era possibile evincere il sottoscrittore e, certamente, non poteva affermarsi che trattasse della firma della con conseguente declaratoria di CP_1 irritualità ed inesistenza del procedimento notificatorio illegittimo per impossibilità di identificare il consegnatario dell'atto e presumere, con opportuna certezza, che questo fosse giunto nella sfera di conoscenza di essa appellata. Tra l'altro, la consegna del plico non era avvenuta nelle mani del destinatario arrecando un ulteriore vulnus alla legittimità del procedimento notificatorio. Chiedeva la riunione del giudizio a quello recante il numero 326/2023 RGA per connessione soggettiva e parzialmente soggettiva e nel merito rigettare l'appello principale in quanto destituito di fondamento e confermare la sentenza appellata;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi. Si costituiva in giudizio l eccependo, Controparte_2 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa la legittimazione a contraddire rimane esclusivamente in capo all'ente impositore ( Pt_2 rispetto al quale l'agente della riscossione, quale mero destinatario del pagamento, resta estraneo.
Nel merito, aderendo ai motivi di gravame proposti dall'appellante, sottolineava la regolare esecuzione del procedimento notificatorio degli atti della riscossione e la 5
conseguente sussistenza degli atti interruttivi della richiesta prescrizione, tutti regolarmente e validamente notificati al contribuente. Rassegnava le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello proposto dall'
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_3 appellata condannare l'odierna appellata sig.ra al pagamento Controparte_1 dei contributi e delle sanzioni di cui al sotteso avviso di addebito n.39420180003872139000 per cui è causa, con esclusione dei periodi già oggetto di annullamento successivi alla data del 18.05.2016 di cessazione attività; - spese e competenze come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va osservato che non sussistono i prospettati vizi di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. eccepiti dall'appellata Controparte_1 sul rilievo che, avendo l riportato pedissequamente il contenuto dell'atto di
[...] Pt_2 appello iscritto al n. 326/2023, con cui aveva impugnato la sentenza n. 267/2023, sarebbero mancati i requisiti richiesti per la valida proposizione della ritualità del presente appello Infatti, l'appello ora in esame verte sulla legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022, annullata dal giudice a quo, cui era sotteso l'avviso di addebito n. 39420180003872139000 che la aveva ritenuto non correttamente notificato e tale doglianza aveva costituito CP_1 oggetto del giudizio di prime cure. Il Tribunale di Palmi, nell'accogliere la domanda della ha fondato il proprio CP_1 giudizio sulla circostanza che gli atti presupposti al preavviso di iscrizione ipotecaria, costituiti dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e dall'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000, erano già stati parzialmente annullati in altro giudizio, definito con la sentenza n. 267/2023 del 07.03.2023 ed erano altresì stati dichiarati prescritti i crediti per omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, Pt_2 2015, 2016 e 2017. Tale sentenza, tuttavia, era solo provvisoriamente esecutiva e era stata gravata dall'appello proposto dall' , iscritto al n. 326/2023, all'epoca pendente innanzi a questa Pt_2
Corte, tant'è che nell'atto introduttivo del presente giudizio aveva chiesto la riunione del procedimento oggetto di odierna decisione con il procedimento n. 326/2023, con cui era stata impugnata la sentenza n. 267/2023. Alla luce delle superiori circostanze, appare evidente che l'unica strada percorribile dall' per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, fosse proprio Parte_4 quella di riportare nell'atto di appello oggetto del presente giudizio il contenuto dell'atto di appello n. 326/2023, con cui era stata impugnata la sentenza n. 267/2023, proprio perché tale sentenza, che non aveva acquisito autorità di giudicato ed era stata impugnata, era stata posta a fondamento della sentenza n. 877/2023 pubblicata in data 11.07.2023, qui appellata, che ne aveva recepito la portata precettiva. Ne consegue che l , intendendo rimuovere le statuizioni della sentenza n. Pt_2
877/2023, oggetto del presente appello, non poteva che richiamare e riproporre le medesime doglianze con cui era stata avversata la sentenza n. 267/2023, le cui statuizioni erano state poste a fondamento della sentenza n. 877/2023.
5. Nella pendenza del presente giudizio, l'appello n. 326/2023, con cui era stata impugnata la sentenza n. 267/2023, avente ad oggetto gli atti prodromici e presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria per cui oggi è in causa, è stato definito in data 6
09.05.2025 con la sentenza n. 318/2025, emessa da questa Corte e pubblicata in pari data, documento agli atti di questo ufficio, con cui, riformando la sentenza n. 267/2023, è stato così statuito: “In accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da , con cui è stato Controparte_1 chiesto dichiarare prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e dall'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 notificata il 04.07.2022. 1. Rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di questo grado di Controparte_1 giudizio in favore di e di , liquidate per Pt_2 Controparte_2 ciascuna parte in complessivi € 4.996,00,00, oltre accessori come per legge e oltre, per il solo appellante , € 64,50 per esborsi. Pt_2
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale”. Il provvedimento, emesso fra le medesime parti, pubblicato e liberamente consultabile attraverso gli applicativi in dotazione presso il Ministero della Giustizia, impedisce la chiesta riunione e, poiché ha caducato il presupposto su cui la sentenza 877/2023 ha fondato la decisione, impone la valutazione dei motivi di appello e delle difese già oggetto dell'appello 326/2023, correttamente e necessariamente riproposti dall' . Pt_2 Ai sensi dell'art. 118 disp. att., si riporta la motivazione, per i profili ora di interesse, della sentenza n. 318/2025 emessa il 09.05.2025: “L'appello principale è fondato, non sussistendo i vizi notificatori ravvisati nella sentenza appellata: avviso di addebito consegnato a soggetto non identificato;
firma apposta sull'avviso di ricevimento non riconducibile a quella apposta dalla ricorrente, che l'aveva contestata;
atto non consegnato a soggetto abilitato alla ricezione, mancato inoltro della CAN (come dedotto dall'appellata). Deve, infatti, osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2)
o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, 7
occupandosi della questione ha dichiarato, con sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 175/2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 L. 890/82 come modificato con L. 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d. raccomandata ). Inoltre, la mancata previsione di un Parte_5 obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione” e non costituisce “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023), evenienza non dedotta dalla ricorrente. È stato pure precisato che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 8
5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). La sentenza 318/2025 del 09.05.2025 ha altresì esaminato le doglianze che l'appellata aveva articolato avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento CP_1 ed al soggetto che aveva ricevuto l'atto, osservando: “Con riferimento poi alle censure avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio del destinatario, va ribadito, se ne è detto sub 4, che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5
-, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” (Cass. 946/2020, 8924/23) Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib., 22/05/2024, n. 14279). In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente 9
postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”.
“Esposti i principi di diritto regolatori della materia, va richiamato che sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, l' aveva evidenziato che l'imposizione Pt_2 contributiva relativa ai periodi 2012-2013-2014-2015-2016-2017 (I°, II°, III°, IV° trim.) era derivata da accertamento, il cui provvedimento era stato notificato in data 06.12.2017, nel rispetto dei termini di prescrizione. È stato, parimenti, documentato che l'avviso di addebito è stato notificato in data 13.12.2018, sì che la prescrizione non era maturata alla data della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 04.07.2022. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da , con cui è stato chiesto dichiarare prescritto il credito portato Controparte_1 dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e dell'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 notificata il 04.07.2022”.
6. Ai fini della decisione del presente appello, poiché gli atti prodromici e presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022, sono da ritenersi validi ed efficaci, siffatta validità ed efficacia rende infondata la doglianza proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado da con cui era stato chiesto in accoglimento dell'eccezione Controparte_1 preliminare, annullare l'avviso di addebito e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in quanto le somme non erano dovute per intervenuta prescrizione. Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello proposto dall' e in parziale Pt_2 riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata la domanda proposta dalla CP_1 10
di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 09476202200000973000, notificata il 17.10.2022. Deve prendersi atto che lo stesso ha dichiarato l'esclusione, dal sotteso avviso Pt_2 di addebito n. 39420180003872139000, dei periodi già oggetto di annullamento, successivi alla data del 18.05.2016 di cessazione attività, sì che in tal senso va disposto. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate – valore € 28.509,14, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in
€ 4.638,00, oltre accessori come per legge, per il primo grado di giudizio e € 4.996,00, oltre accessori come per legge, per il secondo grado di giudizio e oltre, per il solo appellante
, € 64,50 per esborsi. Pt_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei di ed Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 877/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
[...] pubblicata in data 11.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto dall' e, in riforma dell'impugnata Pt_2 sentenza, rigetta la domanda proposta da di annullamento della Controparte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022, di cui al sotteso avviso di addebito n. 39420180003872139000, con esclusione dei periodi già oggetto di annullamento, successivi alla data del 18.05.2016 di cessazione attività.
2. Condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio in favore di e in favore di , liquidate per Pt_2 Controparte_2 ciascuna parte in complessivi € 4.638,00, oltre accessori come per legge per il primo grado di giudizio e € 4.996,00, oltre accessori come per legge, per il secondo grado di giudizio e oltre, per il solo appellante , € 64,50 per esborsi. Pt_2
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 10/2024 R.G., vertente TRA
, con sede in Roma, in Parte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria viale Calabria 82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede , Pt_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Dario Cosimo Adornato, C.F. t, come da memoria di C.F._1 Email_1 costituzione di nuovo difensore appellante
CONTRO
CF , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso lo studio associato Gurnari, rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Gurnari (CF ) e Francesca Gangemi (CF ), C.F._3 C.F._4 pec - - Email_2 Email_3 fax 0965.323340 appellato E (già ) , Controparte_2 Controparte_3 C.F. in persona del legale rappresentante in carica, con sede a Roma in via P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n.14, ente pubblico economico successore a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_3
ai sensi dell'art.1 del D.L. 193/2016, convertito con Controparte_4 modificazioni dalla L. n.225/2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza (C.F.
[...]
) del foro di Crotone, con studio legale in Crotone alla Via Firenze n.52, C.F._5 giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto dal Responsabile Contenzioso Calabria, , all'uopo delegato alla firma in virtù di procura speciale a Controparte_5 ministero del Dott. in Roma, Rep. n.180134, Racc. n.12348 del Persona_1 22.06.2023; pec Email_4 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. 2
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione
[...] ipotecaria recante n. 09476202200000973000, notificata il 17.10.2022, nonché avverso il sotteso avviso di addebito n. 39420180003872139000, con cui l aveva intimato il Pt_2 pagamento della somma di € 28.509,14 per contribuiti IVS coltivatori diretti e somme Pt_2 aggiuntive relative agli anni dal 2012 al 2017. Eccepiva l'inesistenza dell'obbligo di versamento dei contributi, per mancanza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura, deducendo la cancellazione da tali elenchi fin dal 17.05.2016. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti portati citato avviso di addebito per le somme dovute per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accolga l'eccezione preliminare ed annulli l'avviso di addebito e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) in subordine accolga l'eccezione preliminare limitatamente agli anni 2012 e 2013; 3) accerti e dichiari la inesistenza, in capo alla ricorrente sig.ra dei requisiti per essere iscritta nella gestione lavoratori agricoli CP_1 autonomi, in particolare nella gestione coltivatori diretti e, anche per questo, annulli l'avviso di addebito in quanto le somme non dovute nonché dichiari illegittima e priva di efficacia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 4) in subordine accerti e dichiari la non debenza delle somme portate dall'avviso di addebito opposto relativamente agli anni 2016 e 2017 con ogni ritenuta e conseguente statuizione. 5) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi”. Si costituiva l' , che, preliminarmente, riferiva che il competente Ufficio aveva Pt_2 provveduto all'annullamento delle pretese creditorie riferite ai periodi contributivi successivi alla cessazione dell'attività, con decorrenza 18.05.2016, dovuti per gli anni 2012-2016. Successivamente, l'iscrizione della ricorrente alla gestione coltivatori diretti era avvenuta a seguito di accertamento d'ufficio del 06.12.2017. I contributi dovuti, in ragione di tale circostanza, erano stati liquidati e richiesti tempestivamente, impedendo il decorso del termine prescrizionale. In assenza di impugnazione nel termine di legge, i ruoli erano divenuti definitivi, il ricorso era inammissibile e, comunque, infondato nel merito. Si costituiva , eccependo, preliminarmente, la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alla doglianza volta ad accertare l'inesistenza della pretesa creditoria . In merito all'attività di riscossione, invece, Pt_2 rivendicava la regolarità del proprio operato: aveva infatti proceduto a notificare regolarmente l'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 in data 07.07.2022, successivamente alla notifica dell'avviso di addebito n.39420180003872139000 Pt_2 notificato in data 13.12.2018. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202200000973000, oggetto di causa, era stata notificata il 17.10.2022.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 877/2023 pubblicata in data 11.07.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva: “1) Dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso nella parte in cui è chiesto l'accertamento sull'esistenza ed esigibilità dei crediti portati nell'avviso di Pt_2 addebito n. 39420180003872139000 e nell'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000, di cui è chiesto l'annullamento, già oggetto di identico accertamento nel giudizio rg n. 1925/2022 definito con sentenza del Tribunale di Palmi n. 267/2023 pubblicata il 07/03/2023; 2) Accoglie nel resto il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022; 3) Condanna l , alla refusione, in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida Pt_2 3
complessivamente in euro 3.291,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti e richiedenti ex art. 93 cpc”. Il Tribunale dava atto dell'avvenuto annullamento, effettuato dall' delle pretese Pt_2 creditorie iscritte a ruolo e relative ai periodi contributivi successivi alla data di cessazione attività, 17.05.2016, portati nell'avviso di addebito recante n. 39420180003872139000 e quindi nell'intimazione di pagamento successiva, che erano i titoli in forza dei quali era stata emessa la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca. Risultava dagli atti di causa che l'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e l'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000, erano già stati parzialmente annullati e, con sentenza n. 267/2023 del 07.03.2023 (provvisoriamente esecutiva), erano dichiarati prescritti i crediti per omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi Pt_2 agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Il ricorso era parzialmente inammissibile nella parte in cui era stata nuovamente proposta una domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria portata negli Pt_2 atti già annullati, (l'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e l'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000), invece, oggetto di un identico contenzioso già definito. Proprio la menzionata decisione e i fatti in essa accertati, consentiva “altresì di accogliere nel resto il ricorso ed annullare la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022, poiché emessa in forza e virtù di atti già annullati con sentenza provvisoriamente esecutiva e per la tutela di crediti dichiarati estinti per prescrizione con la medesima sentenza”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la Pt_2 riforma. Affermava la correttezza del procedimento notificatorio e, in particolare, censurava la decisione di primo grado nella parte fondamentale della sua motivazione, esclusivamente fondata sugli esiti del giudizio definito con la sentenza n. 267/2023 pubblicata il 03.03.2023, posto che esso appellante la aveva impugnata con ricorso in appello iscritto al n. 326/2023, di cui riportava pedissequamente il contenuto. In particolare, rappresentava di aver censurato la sentenza n. 267/2023 nella parte in cui in cui il giudice aveva ritenuto prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 con riferimento ai periodi 2012-2013-2014-2015-2016, erroneamente ritenendo la non identificabilità della firma apposta all'avviso di addebito
. Così ragionando, aveva erroneamente ritenuto che l'atto notificato non fosse stato Pt_2 consegnato al soggetto abilitato alla ricezione o che non risultava tale dall'attestazione del consegnatario e, di conseguenza, ritenuta invalida la notifica, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo all'omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 portati dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000. In ragione di tale errato giudizio, il Tribunale aveva ritenuto già prescritta l'intimazione di pagamento notificata dall' il giorno 04.07.2022. Controparte_6 In realtà, era stato documentalmente provato che il plico contenente l'avviso di addebito era stato consegnato a mani proprie del destinatario in data 13.12.2018 quando la prescrizione non era ancora decorsa. Tale atto, compiutamente portato a conoscenza del destinatario, aveva pienamene svolto la sua efficacia interruttiva. Tra l'altro, il procedimento notificatorio si era svolto nel pieno rispetto delle previsioni contenute nell'art. 30 del D.L. 78/2010, ai sensi del quale la notifica poteva essere eseguita direttamente dall'Ente impositore anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio non trovavano applicazione le disposizioni previste dalla l. n. 890 del 1982 disciplinanti le sole 4
notifiche a mezzo posta effettuate da parte dell'ufficiale giudiziario (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario" . Attesa la valida e rituale notifica dell'avviso di addebito, era indubitabile che alla data di deposito del ricorso (15.07.2022) i crediti non fossero prescritti, non risultando spirato il termine quinquennale di prescrizione e risultando, viceversa, spirato il termine perentorio per opporsi ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 all'avviso di addebito, con conseguente fondatezza dell'eccezione di definitività ed irretrattabilità dei crediti da essi portati. Chiedeva, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la non avvenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 con riferimento agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”. Chiedeva la riunione del presente appello al giudizio di appello già proposto, iscritto al n. 326/2023 dei due giudizi, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Ribadiva, anche nel presente gravame, la correttezza del proprio operato rammentando di aver provveduto alla notifica del contestato avviso di addebito sotteso al preavviso di iscrizione ipotecaria secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.L. 78/2010, ai sensi del quale la notifica poteva essere eseguita direttamente dall'Ente impositore anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento di cui aveva prodotto prova nel giudizio di prime cure, così dimostrando il regolare perfezionamento della notifica. Era quindi incontrovertibile che alla data di notifica sia dell'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 avvenuta il 040.7.2022, sia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200000973000 avvenuta il 17.10.2022, che i crediti non fossero prescritti, non risultando spirato il termine quinquennale di prescrizione e risultando, viceversa, spirato il termine perentorio per opporsi ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 all'avviso di addebito, con conseguente fondatezza dell'eccezione di definitività ed irretrattabilità dei crediti da esso portati. Costituitasi , preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del Controparte_1 gravame per violazione dell'art. 434 c.p.c. poiché esso non si reggeva su motivi autonomi ma sulla trascrizione dei motivi di appello che riguardava altra e diversa sentenza seppur connessa da ragioni soggettive e parzialmente oggettive. Nel merito, eccepiva l'illeggibilità della firma apposta al contestato avviso di ricevimento, dalla quale non era possibile evincere il sottoscrittore e, certamente, non poteva affermarsi che trattasse della firma della con conseguente declaratoria di CP_1 irritualità ed inesistenza del procedimento notificatorio illegittimo per impossibilità di identificare il consegnatario dell'atto e presumere, con opportuna certezza, che questo fosse giunto nella sfera di conoscenza di essa appellata. Tra l'altro, la consegna del plico non era avvenuta nelle mani del destinatario arrecando un ulteriore vulnus alla legittimità del procedimento notificatorio. Chiedeva la riunione del giudizio a quello recante il numero 326/2023 RGA per connessione soggettiva e parzialmente soggettiva e nel merito rigettare l'appello principale in quanto destituito di fondamento e confermare la sentenza appellata;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi. Si costituiva in giudizio l eccependo, Controparte_2 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa la legittimazione a contraddire rimane esclusivamente in capo all'ente impositore ( Pt_2 rispetto al quale l'agente della riscossione, quale mero destinatario del pagamento, resta estraneo.
Nel merito, aderendo ai motivi di gravame proposti dall'appellante, sottolineava la regolare esecuzione del procedimento notificatorio degli atti della riscossione e la 5
conseguente sussistenza degli atti interruttivi della richiesta prescrizione, tutti regolarmente e validamente notificati al contribuente. Rassegnava le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello proposto dall'
[...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_3 appellata condannare l'odierna appellata sig.ra al pagamento Controparte_1 dei contributi e delle sanzioni di cui al sotteso avviso di addebito n.39420180003872139000 per cui è causa, con esclusione dei periodi già oggetto di annullamento successivi alla data del 18.05.2016 di cessazione attività; - spese e competenze come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va osservato che non sussistono i prospettati vizi di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. eccepiti dall'appellata Controparte_1 sul rilievo che, avendo l riportato pedissequamente il contenuto dell'atto di
[...] Pt_2 appello iscritto al n. 326/2023, con cui aveva impugnato la sentenza n. 267/2023, sarebbero mancati i requisiti richiesti per la valida proposizione della ritualità del presente appello Infatti, l'appello ora in esame verte sulla legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022, annullata dal giudice a quo, cui era sotteso l'avviso di addebito n. 39420180003872139000 che la aveva ritenuto non correttamente notificato e tale doglianza aveva costituito CP_1 oggetto del giudizio di prime cure. Il Tribunale di Palmi, nell'accogliere la domanda della ha fondato il proprio CP_1 giudizio sulla circostanza che gli atti presupposti al preavviso di iscrizione ipotecaria, costituiti dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e dall'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000, erano già stati parzialmente annullati in altro giudizio, definito con la sentenza n. 267/2023 del 07.03.2023 ed erano altresì stati dichiarati prescritti i crediti per omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, Pt_2 2015, 2016 e 2017. Tale sentenza, tuttavia, era solo provvisoriamente esecutiva e era stata gravata dall'appello proposto dall' , iscritto al n. 326/2023, all'epoca pendente innanzi a questa Pt_2
Corte, tant'è che nell'atto introduttivo del presente giudizio aveva chiesto la riunione del procedimento oggetto di odierna decisione con il procedimento n. 326/2023, con cui era stata impugnata la sentenza n. 267/2023. Alla luce delle superiori circostanze, appare evidente che l'unica strada percorribile dall' per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, fosse proprio Parte_4 quella di riportare nell'atto di appello oggetto del presente giudizio il contenuto dell'atto di appello n. 326/2023, con cui era stata impugnata la sentenza n. 267/2023, proprio perché tale sentenza, che non aveva acquisito autorità di giudicato ed era stata impugnata, era stata posta a fondamento della sentenza n. 877/2023 pubblicata in data 11.07.2023, qui appellata, che ne aveva recepito la portata precettiva. Ne consegue che l , intendendo rimuovere le statuizioni della sentenza n. Pt_2
877/2023, oggetto del presente appello, non poteva che richiamare e riproporre le medesime doglianze con cui era stata avversata la sentenza n. 267/2023, le cui statuizioni erano state poste a fondamento della sentenza n. 877/2023.
5. Nella pendenza del presente giudizio, l'appello n. 326/2023, con cui era stata impugnata la sentenza n. 267/2023, avente ad oggetto gli atti prodromici e presupposti alla comunicazione di iscrizione ipotecaria per cui oggi è in causa, è stato definito in data 6
09.05.2025 con la sentenza n. 318/2025, emessa da questa Corte e pubblicata in pari data, documento agli atti di questo ufficio, con cui, riformando la sentenza n. 267/2023, è stato così statuito: “In accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da , con cui è stato Controparte_1 chiesto dichiarare prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e dall'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 notificata il 04.07.2022. 1. Rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di questo grado di Controparte_1 giudizio in favore di e di , liquidate per Pt_2 Controparte_2 ciascuna parte in complessivi € 4.996,00,00, oltre accessori come per legge e oltre, per il solo appellante , € 64,50 per esborsi. Pt_2
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale”. Il provvedimento, emesso fra le medesime parti, pubblicato e liberamente consultabile attraverso gli applicativi in dotazione presso il Ministero della Giustizia, impedisce la chiesta riunione e, poiché ha caducato il presupposto su cui la sentenza 877/2023 ha fondato la decisione, impone la valutazione dei motivi di appello e delle difese già oggetto dell'appello 326/2023, correttamente e necessariamente riproposti dall' . Pt_2 Ai sensi dell'art. 118 disp. att., si riporta la motivazione, per i profili ora di interesse, della sentenza n. 318/2025 emessa il 09.05.2025: “L'appello principale è fondato, non sussistendo i vizi notificatori ravvisati nella sentenza appellata: avviso di addebito consegnato a soggetto non identificato;
firma apposta sull'avviso di ricevimento non riconducibile a quella apposta dalla ricorrente, che l'aveva contestata;
atto non consegnato a soggetto abilitato alla ricezione, mancato inoltro della CAN (come dedotto dall'appellata). Deve, infatti, osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2)
o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, 7
occupandosi della questione ha dichiarato, con sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 175/2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 L. 890/82 come modificato con L. 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d. raccomandata ). Inoltre, la mancata previsione di un Parte_5 obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione” e non costituisce “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023), evenienza non dedotta dalla ricorrente. È stato pure precisato che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 8
5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). La sentenza 318/2025 del 09.05.2025 ha altresì esaminato le doglianze che l'appellata aveva articolato avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento CP_1 ed al soggetto che aveva ricevuto l'atto, osservando: “Con riferimento poi alle censure avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio del destinatario, va ribadito, se ne è detto sub 4, che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5
-, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” (Cass. 946/2020, 8924/23) Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib., 22/05/2024, n. 14279). In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente 9
postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”.
“Esposti i principi di diritto regolatori della materia, va richiamato che sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, l' aveva evidenziato che l'imposizione Pt_2 contributiva relativa ai periodi 2012-2013-2014-2015-2016-2017 (I°, II°, III°, IV° trim.) era derivata da accertamento, il cui provvedimento era stato notificato in data 06.12.2017, nel rispetto dei termini di prescrizione. È stato, parimenti, documentato che l'avviso di addebito è stato notificato in data 13.12.2018, sì che la prescrizione non era maturata alla data della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 04.07.2022. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da , con cui è stato chiesto dichiarare prescritto il credito portato Controparte_1 dall'avviso di addebito n. 39420180003872139000 e dell'intimazione di pagamento n. 09420229003474489000 notificata il 04.07.2022”.
6. Ai fini della decisione del presente appello, poiché gli atti prodromici e presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022, sono da ritenersi validi ed efficaci, siffatta validità ed efficacia rende infondata la doglianza proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado da con cui era stato chiesto in accoglimento dell'eccezione Controparte_1 preliminare, annullare l'avviso di addebito e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in quanto le somme non erano dovute per intervenuta prescrizione. Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello proposto dall' e in parziale Pt_2 riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata la domanda proposta dalla CP_1 10
di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 09476202200000973000, notificata il 17.10.2022. Deve prendersi atto che lo stesso ha dichiarato l'esclusione, dal sotteso avviso Pt_2 di addebito n. 39420180003872139000, dei periodi già oggetto di annullamento, successivi alla data del 18.05.2016 di cessazione attività, sì che in tal senso va disposto. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate – valore € 28.509,14, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in
€ 4.638,00, oltre accessori come per legge, per il primo grado di giudizio e € 4.996,00, oltre accessori come per legge, per il secondo grado di giudizio e oltre, per il solo appellante
, € 64,50 per esborsi. Pt_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei di ed Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 877/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
[...] pubblicata in data 11.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto dall' e, in riforma dell'impugnata Pt_2 sentenza, rigetta la domanda proposta da di annullamento della Controparte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 09476202200000973000 notificata il 17.10.2022, di cui al sotteso avviso di addebito n. 39420180003872139000, con esclusione dei periodi già oggetto di annullamento, successivi alla data del 18.05.2016 di cessazione attività.
2. Condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio in favore di e in favore di , liquidate per Pt_2 Controparte_2 ciascuna parte in complessivi € 4.638,00, oltre accessori come per legge per il primo grado di giudizio e € 4.996,00, oltre accessori come per legge, per il secondo grado di giudizio e oltre, per il solo appellante , € 64,50 per esborsi. Pt_2
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti