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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8909 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36716 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. BUONAMANO, G. IZZO, F. FUSCO Parte_1
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Resistente
OGGETTO: retribuzione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 20.11.2023 e regolarmente notificato, , premesso di avere Parte_1 stipulato un contratto di lavoro per supplenze brevi dal 11.10.2018 al 14.6.2019 ai sensi dell'art.4
c.3 L.124/1999 presso l'IC A. Fanelli – F. Marini di Roma, e di avere svolto le medesime prestazioni lavorative dei colleghi quale docente di scuola primaria , lamentava come non le fosse stato corrisposto il pagamento della retribuzione professionale per i mesi di marzo, aprile, maggio , giugno 2019 , per un totale di E.174,50 mensili come previsto dall'art.38 CCNL;
deduceva in diritto circa le diverse voci retributive che compongono lo stipendio del docente di scuola pubblica, richiamava la fonte del diritto, richiamava giurisprudenza della CGE con riferimento all'art.4
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE; concludeva nel modo che segue: “ Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della “retribuzione
1 professionale docenti” di cui all'art. 7 del C.C.N.L. in relazione ai giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 2018/2019 in forza del contratto a tempo determinato stipulati;
B. E per l'effetto condannare, di conseguenza, il resistente al pagamento in favore CP_1
dell'istante dell'importo di Euro 698,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria,
con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
C. in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;
D. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali,
come per legge, in solido, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva”.
Non si costituiva parte resistente, nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto di avere svolto attività di supplenza breve nel periodo 11.1.2018-
14.6.2019 e di ciò si trova conferma nel certificato di servizio depositato come doc.2.
Lamenta, però, di non avere percepito la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art.7
CCNL 15.3.2001 e via via rinnovata e rivista nei successivi contratti collettivi, che rimanda all'art.25
CCNI 31.8.1999, il quale, a sua volta, individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Come ricordato da parte ricorrente, la Cassazione ha già affrontato e deciso la questione, stabilendo che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed
2 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (v. Cass. Ord.
20015, Ord.6293/2020).
Precisa, infatti, la S.C. in motivazione:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti 3 pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);….. 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
4 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Nel caso di specie, non emergono circostanze di fatto dalle quali dedurre che la docente abbia svolto attività diversificata rispetto agli assunti a tempo indeterminato e, pertanto, l'esclusione dalla percezione di tale tipo di voce retributiva contrasterebbe con il principio di non discriminazione nel senso sopradetto.
Ne consegue che la somma richiesta spetta alla ricorrente.
La quantificazione appare correttamente eseguita e immune da censure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione Parte_1 della “retribuzione professionale docenti” di cui all'art.7 CCNL in relazione ai giorni di sevizio prestati nell'anno scolastico 2018/2019 in forza di contratti a tempo determinato e condanna parte resistente al pagamento, in favore della stessa, della somma di E.698,00, oltre interessi come per legge;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.350,00, oltre 15%, IVA e
CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 16.9.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
5 6
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36716 /2023 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. BUONAMANO, G. IZZO, F. FUSCO Parte_1
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Resistente
OGGETTO: retribuzione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 20.11.2023 e regolarmente notificato, , premesso di avere Parte_1 stipulato un contratto di lavoro per supplenze brevi dal 11.10.2018 al 14.6.2019 ai sensi dell'art.4
c.3 L.124/1999 presso l'IC A. Fanelli – F. Marini di Roma, e di avere svolto le medesime prestazioni lavorative dei colleghi quale docente di scuola primaria , lamentava come non le fosse stato corrisposto il pagamento della retribuzione professionale per i mesi di marzo, aprile, maggio , giugno 2019 , per un totale di E.174,50 mensili come previsto dall'art.38 CCNL;
deduceva in diritto circa le diverse voci retributive che compongono lo stipendio del docente di scuola pubblica, richiamava la fonte del diritto, richiamava giurisprudenza della CGE con riferimento all'art.4
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE; concludeva nel modo che segue: “ Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della “retribuzione
1 professionale docenti” di cui all'art. 7 del C.C.N.L. in relazione ai giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 2018/2019 in forza del contratto a tempo determinato stipulati;
B. E per l'effetto condannare, di conseguenza, il resistente al pagamento in favore CP_1
dell'istante dell'importo di Euro 698,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria,
con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
C. in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;
D. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali,
come per legge, in solido, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva”.
Non si costituiva parte resistente, nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto di avere svolto attività di supplenza breve nel periodo 11.1.2018-
14.6.2019 e di ciò si trova conferma nel certificato di servizio depositato come doc.2.
Lamenta, però, di non avere percepito la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art.7
CCNL 15.3.2001 e via via rinnovata e rivista nei successivi contratti collettivi, che rimanda all'art.25
CCNI 31.8.1999, il quale, a sua volta, individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Come ricordato da parte ricorrente, la Cassazione ha già affrontato e deciso la questione, stabilendo che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed
2 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (v. Cass. Ord.
20015, Ord.6293/2020).
Precisa, infatti, la S.C. in motivazione:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti 3 pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);….. 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
4 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Nel caso di specie, non emergono circostanze di fatto dalle quali dedurre che la docente abbia svolto attività diversificata rispetto agli assunti a tempo indeterminato e, pertanto, l'esclusione dalla percezione di tale tipo di voce retributiva contrasterebbe con il principio di non discriminazione nel senso sopradetto.
Ne consegue che la somma richiesta spetta alla ricorrente.
La quantificazione appare correttamente eseguita e immune da censure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione Parte_1 della “retribuzione professionale docenti” di cui all'art.7 CCNL in relazione ai giorni di sevizio prestati nell'anno scolastico 2018/2019 in forza di contratti a tempo determinato e condanna parte resistente al pagamento, in favore della stessa, della somma di E.698,00, oltre interessi come per legge;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.350,00, oltre 15%, IVA e
CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 16.9.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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