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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6010 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 33071/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 33071/2021 R.G. il 29.07.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 21.07.2021, promossa da:
'83 (C.F. e P.I.: , corrente in Milano, Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 via Fratelli Gabba 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per
[.. brevità: “ CP_1
'91 (C.F. e P.I.: ), corrente in Milano, Parte_1 CP_2 P.IVA_2 via Fratelli Gabba 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ Pt_1 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Emanuele A. CERASO del foro di Monza e con lo stesso elettivamente domiciliate in Monza, via degli Zavattari 1, presso e nello studio dello stesso, nonché all'indirizzo PEC del medesimo giusta procure speciali ed elezioni di Email_1 domicilio allegate all'atto di citazione,
-TR-
contro
:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e ivi CP_3 C.F._1 residente al Largo Giambellino 121/a, di seguito, per brevità: “ALLASIA”, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano STEFANELLI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Matino (LE), via del Mare I Trav. 12, presso e nello studio dello stesso, nonchè all'indirizzo PEC giusta procura speciale ed Email_2 elezione di domicilio allegata alla comparsa d costituzione e risposta,
-Convenuto-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 20.03.2025
* * * OGGETTO: rivendica - indennizzo per occupazione in via esclusiva di cosa comune.
* * * pagina 1 di 18 CONCLUSIONI per le TR:
“In via principale nel merito:
▪ previa declaratoria della proprietà comune e condominiale delle porzioni immobiliari per cui è causa e, specificatamente, del lastrico solare sito al terzo piano del corpo di fabbrica in fregio a Largo Giambellino e del volume tecnico sullo stesso insistente, così come meglio descritti in atti ed in CTU, oltre che rappresentati nelle fotografie e planimetrie prodotte, e previo accertamento della inesistenza di qualsivoglia diverso diritto reale del convenuto, ordinare a quest'ultimo l'immediato rilascio di tali porzioni immobiliari, libere da cose e persone e prive di serrature che ne possano inibire l'accesso agli altri condomini e/o che ne alterino la loro destinazione d'uso
con obbligo di rimozione ed asportazione di ogni altro infisso e manufatto CP_4 ivi lasciato e/o installato;
▪ dichiararsi tenuto e quindi condannarsi il convenuto, a sua totale cura e spesa, alla riduzione in pristino di dette porzioni immobiliari, alla situazione antecedente il mese di marzo 2020, ovvero condannarlo sin d'ora al risarcimento dei danni rappresentati dai relativi costi delle necessarie opere di ripristino, così come quantificati dalla espletata CTU in almeno € 7.500,00, oltre IVA di legge, qualora lo stesso non vi provveda in un congruo termine all'uopo fissando;
▪ dichiararsi tenuto e quindi condannarsi il convenuto al pagamento, in favore delle due società attrici, di una indennità per l'occupazione abusiva delle porzioni immobiliari de quibus, per la loro quota di comproprietà, corrispondente ad almeno il 75%, così come forfettariamente determinata dal CTU, del totale complessivamente quantificato sempre dall'espletata CTU in almeno € 1.153,43 al mese (di cui € 1.041,24 mensili per il lastrico solare ed € 112,19 mensili per il locale tecnico), con decorrenza dal mese di marzo 2020 e sino all'effettivo e completo rilascio di dette unità se riconsegnate già ripristinate o, in caso contrario, del loro conseguente ripristino. In via istruttoria: si deve confermare la natura prettamente documentale del presente giudizio così come la dichiarata sufficienza delle prove orali e tecniche già espletate;
tuttavia, per la denegata ipotesi in cui la causa dovesse esser rimessa in istruttoria, si reiterano sin d'ora tutte le ulteriori istanze istruttorie già ritualmente formulate con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc depositata in data 3.10.2022, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. In ogni caso:
▪ condannarsi il convenuto alla rifusione di tutti gli esborsi e compensi professionali
-legali e tecnici- del presente giudizio, con tutti gli oneri accessori di legge;
▪ valutarsi la sussistenza dei requisiti per la condanna d'ufficio del convenuto ai danni da responsabilità aggravata, come previsto dal 3° comma del novellato art. 96 cpc.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta:
“preliminarmente, rimettere la causa in istruttoria affinché si accerti l'inesistenza dell'ascensore già dall'anno 2000 e la carenza di legittimazione passiva del signor per i fatti di causa, così come già richiesto nelle Note di Trattazione CP_5 CP_3
pagina 2 di 18 scritta per l'udienza del 28/11/2024;
- nel merito, rigettare comunque la domanda avanzata con atto di citazione notificato il 20/07/2021, compresa la richiesta di riduzione in pristino delle porzioni immobiliari oggetto di causa, nonché la richiesta di indennità per occupazione abusiva di dette porzioni immobiliari, per tutte le ragioni espresse nel presente atto;
- rigettare altresì la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria solo nella comparsa conclusionale dalle parti attrici e quindi tardiva;
con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio. FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti Le TR, con atto di citazione notificato il 20.07.2021, hanno evocato avanti il Tribunale di Milano ALLASIA, svolgendo le domande sopra riportate, a sostegno deducendo, in fatto:
- in forza di decreto di trasferimento di bene espropriato datato 5.11.2019 del Tribunale di Milano, ha acquisito la piena proprietà degli immobili espropriati CP_1 siti in Comune di Milano, largo Giambellino (già via Giambellino) 121/A e 121/B e, segnatamente, un complesso industriale costituito da corpo di fabbrica in fregio a largo Giambellino piano seminterrato, rialzato, primo;
corpo di fabbrica interno in corpo staccato: piano terra, piano primo;
aree cortilizie scoperte pertinenziali;
- nel corpo di fabbrica in fregio a largo Giambellino sono presenti al piano secondo altre due unità immobiliari, non comprese nel citato decreto di trasferimento in quanto non interessate dalla relativa procedura esecutiva, di proprietà del Convenuto, dal medesimo acquistate con atti di compravendita stipulati del 3.07.2000 e 13.09.2006;
- il complesso immobiliare in parola costituisce un “condominio negli edifici”, previsto e regolamentato dal Capo II del Titolo VII del Libro Terzo del Codice Civile;
tale complesso è infatti composto tanto da porzioni in proprietà esclusiva dei singoli condomini quanto da parti, servizi e manufatti di proprietà ad essi comune;
- con rogito del 2.03.2021 ha venduto a una parte dei detti beni, CP_1 Pt_1 segnatamente la porzione immobiliare sita in Comune di Milano, largo Giambellino 121/B, individuata nel locale ad uso deposito posto al piano terreno e censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come indicato in citazione;
- nell'anno 2020 si è illegittimamente impossessato di un locale tecnico CP_3 condominiale posto al terzo piano dell'edificio, in corrispondenza dell'uscita della scala sul lastrico solare comune, alterandone la struttura interna ed esterna, chiudendolo poi (nel marzo del 2020) con una porta dotata di serratura;
- l'abusiva esecuzione di dette opere interne, ad eccezione della porta con serratura installata solo successivamente, è stata rilevata per la prima volta dal Custode Giudiziario del Tribunale di Milano nel corso del sopralluogo effettuato il 15.01.2020 e nell'occasione ha confermato che aveva eseguito i lavori al terzo piano CP_3 assumendosene la responsabilità, onde il Custode ha fatto installare un'inferriata e ha sospeso i lavori;
CP_3
- dopo l'immissione del possesso, il 20.01.2020, ha tolto l'inferriata, per CP_1 consentire il libero accesso al terrazzo di copertura ed al vano tecnico;
pagina 3 di 18 - tuttavia, nel mese di marzo 2020, ha ripreso l'esecuzione delle opere CP_3 abusive di modifica interna e di chiusura del vano tecnico con una porta dotata di serratura;
- ha diffidato più volte dal proseguire nell'esecuzione di dette CP_1 CP_3 opere, verbalmente l'11.03.2020 e con lettera raccomandata il 12.03.2020 senza esito;
- durante il sopralluogo del 17.03.2020, ha constatato che aveva CP_1 CP_3 realizzato una porta con serratura, così impedendo l'accesso e l'esercizio dei diritti degli altri condomini nel vano tecnico, come contestato al Convenuto con missive del 17.03.2020, 23.03.2020, 5.05.2020 e 27.05.2020;
- tra settembre e ottobre del 2020, si è illegittimamente appropriato anche CP_3 dell'intero lastrico solare comune, posto al terzo piano dell'edificio principale prospiciente Largo Giambellino, avendo ivi installato anche un'altra porta munita di serratura e chiusa a chiave sul pianerottolo di arrivo del vano scala, che impedisce l'uscita sul lastrico, che nei mesi precedenti era stato totalmente riparato, come parte comune, da
CP_1
si è costituito tempestivamente ex art. 167 cpc il 1^.02.2022, resistendo alle CP_3 domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto, svolgendo le seguenti difese:
- le domande sono improcedibili ex art. 5, co. 1bis d. lgs 4.03.2010, n. 28, poiché le società attrici non hanno esperito il procedimento di mediazione obbligatorio;
- il locale tecnico ed il lastrico solare posti al terzo piano dell'edificio de quo sono sempre stati di proprietà esclusiva e/o di uso esclusivo del/dei proprietario/proprietari del/degli immobili posti al secondo piano dell'edificio;
- ha acquisito la proprietà dei piani seminterrato, rialzato e primo, nonché CP_1 delle aree cortilizie scoperte pertinenziali del complesso di cui trattasi, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare tenutasi innanzi al Tribunale di Milano, in cui il debitore espropriato era IMMOBILIARE SAN LORENZO S.R.L., di seguito, per brevità:
“SANLORENZO”;
- quest'ultima aveva acquistato a sua volta il 10.10.2012 le predette porzioni immobiliari da per mezzo di contratto di LEASING con LEASINT S.P.A., dopo CP_6 averle condotti in locazione, con opzione di riscatto, sin dal 7.07.2000;
- non può certamente aver acquisito più diritti di quelli facenti capo a CP_1
SANLORENZO;
- nell'avviso pubblico di vendita emerge che oggetto della compravendita tra e SANLORENZO sono state le seguenti unità immobiliari: fabbricato ad uso CP_7 produttivo e terziario, costituito dai piani seminterrato, terreno (rialzato) e primo, con annesse aree cortilizie pertinenziali;
- anche nel verbale di vendita senza incanto, sono indicate -quali parti comuni dell'edificio- solo i vani scala, mentre detta precisazione non è stata fatta per il lastrico solare ed il vano tecnico posti al terzo piano dell'edificio;
- SANLORENZO, sin da quando (2000) ha iniziato a condurre in locazione gli immobili oggetto del pignoramento, non ha mai utilizzato né il lastrico solare, né il vano tecnico di cui al terzo piano, che sono stati posseduti continuativamente da
[...]
, che li ha acquistati per usucapione;
ER
pagina 4 di 18 - il Convenuto non si è impossessato delle porzioni immobiliari di causa, che sono invece nel possesso esclusivo, ininterrotto ed ultraventennale di ER
.
[...]
2. Svolgimento del processo: Alla prima udienza di comparizione, tenuta il 23.02.2022 in forma cartolare, il Giudice, rilevato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, come eccepito dal Convenuto, ha assegnato alle attrici termine per lo stesso, poi svolto il 7.03.2022 con esito negativo, come da allegato alla nota attorea depositata il 24.05.2022. All'udienza del 6.07.2022, tenutasi in forma scritta, il Giudice, riservata al prosieguo la decisione sull'istanza del Convenuto diretta a disporsi la sospensione del processo ex art. 295 cpc sul rilievo che la sorella aveva promosso nelle more ER un separato giudizio volto a dichiarare l'intervento acquisto per usucapione delle porzioni immobiliari oggetto del presente giudizio, ha assegnato alle parti i termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 12.01.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha rigettato l'istanza del convenuto diretta alla sospensione del processo per difetto di nesso di pregiudizialità con la causa relativa ad accertare l'usucapione, e ha ammesso parte della prova testimoniale articolata dalle TR, abilitando il Convenuto alla prova diretta contraria come richiesta e delegando l'escussione dei testi ammessi al GOP abbinato alla Sezione, che vi ha provveduto all'udienza dell'8.06.2023. Con ordinanza riservata del 17.07.2023, il Giudice ha disposto CTU tecnica, nominando l'arch. a cui ha conferito l'incarico all'udienza del 12.09.2023 Persona_2
e che ha depositato la relazione scritta di CTU il 20.02.2024. Sentite le parti all'udienza del 7.03.2024, il Giudice con ordinanza riservata ordinanza del 6.05.2024, ha chiesto chiarimenti scritti al CTU, depositati il 31.07.2024, rinviando per l'esame dei chiarimenti e per successiva precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate, con ordinanza riservata del 27.12.2024, comunicata il 30.12.2024, ha assegnato alle parti i termini massimi ex art. 190 cpc (60 più 20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali, decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi scaduti, il 28.02.2025 e il 20.03.2025, trattenendo la causa in decisione all'esito, quindi dal 21.03.2025.
3. Thema decidendum Le TR hanno svolto contro il Convenuto le seguenti domande: 1) una domanda, qualificabile come rivendica, diretta a: a) accertare il diritto di comproprietà in capo alle TR del lastrico sito al terzo piano del fabbricato in fregio a largo Giambellino e del vano tecnico eretto su tale lastrico, in quanto parti comuni ex art. 1117 cc del composto dai fabbricati CP_8 posti in largo Giambellino civici 121 a e 121b; b) accertare l'inesistenza in capo al Convenuto di un diritto di proprietà esclusiva su tali beni;
pagina 5 di 18 c) condannare il Convenuto al rilascio e alla rimessione in pristino, con demolizione delle due porte installate che impediscono l'esercizio del diritto di comproprietà da parte delle altre due condòmine ed odierne TR;
2) una domanda diretta alla condanna del Convenuto al risarcimento del danno per l'occupazione in via esclusiva dei detti beni comuni, dal marzo 2020 sino al rilascio effettivo. Il Convenuto ha resistito chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo:
- l'infondatezza della domanda attorea, atteso che le attrici non sono comproprietarie del lastrico solare e del soprastante vano tecnico, per non avere acquistato tale comproprietà dal loro dante causa, SANLORENZO, che non ne era proprietario;
- l'infondatezza della domanda attorea, atteso che (e prima i suoi danti CP_3 causa) è proprietario del lastrico e del vano tecnico;
- la carenza della propria legittimazione passiva rispetto alla domanda di rilascio, per non avere il possesso dei detti beni, che sono nel possesso esclusivo continuativo ed ultraventennale della propria sorella, ; ER
- la carenza di prova del danno da asserita occupazione abusiva dei predetti beni.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con documenti e testi ed è stata altresì svolta CTU. Segnatamente, tra i documenti le parti hanno prodotto:
- decreto trasferimento del 5.11.2019 del Tribunale di Milano (doc. 3 fasc. Att.);
- rogito datato 2.03.2021 da a (doc. 5 fasc. Att.); CP_1 Pt_1
- certificato notarile reso ex art. 567 cpc nella causa n. 2402/15 R.G.E. Trib. Milano (doc. 6 fasc. Att.);
- rogiti del 3.07.2000 e del 13.09.2006 di acquisto delle due unità immobiliari site al secondo piano di proprietà di (docc.
7-8 fasc. Att.); CP_3
- fotografie delle opere in tesi eseguite da ALLASIA e video e foto aeree delle porzioni immobiliari controverse (docc.
9-11 fasc. Att.) e del complesso immobiliare (doc. 13 fasc. Att.);
- verbale sopralluogo Custode Giudiziario Trib. Milano 15.01.2020 (doc. 12 fasc. Att.);
- verbale di vendita senza incanto (doc. 6 fasc. Conv.). All'udienza dell'8.06.2023 sono stati sentiti i testi attorei e Persona_3 [...]
, rispettivamente operaio edile e coniuge del legale rappresentante delle Tes_1
TR, i quali hanno confermato integralmente il capitolato attoreo. Il Tribunale evidenzia che le dette deposizioni sono attendibili, in quanto rese da soggetti estranei alla lite, direttamente informati sui fatti riferiti, autori di deposizioni circostanziate, coerenti in sé e con le altre emergenze di causa, non smentite da deposizioni di testi avversari. Il compendio probatorio è stato, inoltre, esaminato con l'ausilio di un esperto, in quanto è stata disposta CTU svolta in causa, depositata il 20.02.2024, di cui si riportano di seguito alcuni passaggi salienti: “Dai documenti attestanti i passaggi di proprietà prodotti in atti dalle parti e dalle ricerche effettuate dal C.T.U. presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1 non vi è evidenza di proprietà esclusiva del lastrico solare e del pagina 6 di 18 vano tecnico….A oggi non vi è evidenza che il lastrico solare ed il vano tecnico posto in copertura del corpo di fabbrica identificato catastalmente al foglio 510 e particella 160 siano di proprietà esclusiva.” (rel. CTU pag. 9); “Attualmente il lastrico solare ed il vano tecnico risultano inaccessibili perché separati dal vano scale da due porte chiuse a chiave. Le chiavi risultano, come dichiarato dal Sig. , in mano alla sorella CP_3
Sig.ra che ne rivendica l'acquisto per usucapione. Pertanto il C.T.U. non ER
è stato messo in grado di rappresentare al Giudice l'attuale stato di fatto con misure certe e fotografie dei luoghi. I rilievi metrici e fotografici del C.T.U. sono pertanto stati eseguiti solo dall'esterno. Gli attori (doc. 19 - 20 - 32 allegati atti parte attrice) hanno eseguito il rifacimento della guaina di copertura dell'edificio nei mesi di maggio e giugno 2020 a proprie spese come documentato da parte attrice negli allegati alla 2° memoria dell'Avv. Emanuele Ceraso. Gli stessi hanno chiesto la condivisione delle spese sostenute al Sig. il quale, a oggi, non ha rimborsato alcuna somma pur godendo CP_3 della realizzazione dell'opera. Il Convenuto nel marzo 2020, come specificato nell'Atto di citazione, ha realizzato opere di modifica interna al vano tecnico e installato la porta di accesso allo stesso. Successivamente nel corso di settembre/dicembre 2020 lo stesso ha installato porta di accesso all'ingresso al lastrico solare (doc. 20 parte attrice). Sulla base dei rilievi effettuati dal C.T.U. e delle misure indicate nei documenti allegati (…) si indica per il ripristino dello stato dei luoghi precedenti le opere di modifica interna un costo pari a €/mq. 200,00 corrispondente a complessivi € 7.500,00 comprensivo della eliminazione delle due porte e dello smaltimento del materiale da costruzione ammassato nel vano comune (ex ascensore al piano copertura) e di eventuali arredi, masserizie, materiali re attrezzature da costruzione.” (rel. CTU pag. 10). Il CTU ha poi quantificato il valore locativo, con riferimento al parametro del valore locativo di magazzini della zona in stato manutentivo normale, in € 1.153,43 al mese di cui € 1.041,24 riferiti al lastrico solare ed € 112,19 riferiti al vano tecnico). Salve le precisazioni che si scriveranno in tema di valore locativo, il Giudice osserva che tutte le restanti emergenze della CTU sono condivisibili ed idonee a essere poste a fondamento della decisione, in quanto si tratta di valutazioni fondate su rilievi e descrizioni di dati oggettivi, raccolti ed elaborati nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti e i rispettivi CTP e sulla scorta di argomenti logici coerenti tra loro e immuni da vizi logici. Il Tribunale reputa che l'istruzione svolta sia ampiamente sufficienti per decidere la lite.
5. Domanda di rivendica: diritto Le azioni di rivendica e di accertamento negativo del diritto altrui sono previste e regolate dagli artt. 948 e 949 cc, del seguente tenore: “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. …. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione” e “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono pagina 7 di 18 anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”. La presunzione di condominialità è posta dall'art. 1117 cc, che sancisce: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1)tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”. Quanto alla disciplina dell'uso della cosa comune, la stessa è prevista dall'art. 1102 cc, che prevede: “ciascun partecipante della comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. In tema di azione di rivendica di cosa comune da parte di un condomino contro l'altro condòmino, la Corte di legittimità ha affermato che:
- sussiste la legittimazione attiva del singolo condòmino: “In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, avendo il diritto di ogni partecipante al condominio per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui.” (Cass. civ., sez. 2, n. 14765 del 3.09.2023),
- non c'è litisconsorzio necessario verso tutti i condòmini, salvo che il Convenuto rivendichi con accertamento di giudicato la sua proprietà esclusiva sulle cose in tesi comuni “Qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione -con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato- la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al .” (Cass. civ., SSUU, n. 25454 del CP_8
13.11.2013; conf.. Cass. civ., sez. 2, n. 27957 del 4.10.2023; Cass. civ., sez. 2, ord. n. 8593 del 16.03.2022; Cass. civ., sez. 2, ord. n. 24234 del 4.10.2018) ovvero vi sia domanda di rimessione in pristino su cose in tesi comuni (Cass. civ., sez. 2, n. 8689 del 26.06.2000); pagina 8 di 18 - l'onere della prova dell'azione di rivendica di parti comuni condominiali da parte del condòmino contro altro condomino che pretenda di averne la proprietà esclusiva è in capo a chi rivendica la proprietà esclusiva, che ha l'onere di superare la presunzione di condominialità posta dall'art. 1117 cc: “La presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della "res", sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta "probatio diabolica". Ne consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del
, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era CP_8 riservato l'esclusiva titolarità del bene.” (Cass. civ., sez. 2, ord. n. 3852 del 17.02.2020); nello stesso senso, è stato sancito: “quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 cod. civ. (la cui elencazione non è tassativa) è onere dello stesso condomino, onde vincere detta presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia sufficiente il suo titolo di acquisto ove lo stesso non contenga in modo chiaro ed inequivocabile elementi utili ad escludere la condominialità del bene.” (Cass. civ., sez. 2, n. 3862 del 7.06.1988). I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'Attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
6. Domanda di rivendica: decisione delle domande di accertamento Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare e delle emergenze di causa, la domanda attorea di rivendicazione consistente nell'accertamento della comproprietà del lastrico solare e del vano tecnico soprastante è risultata fondata e deve essere accolta integralmente per i motivi appresso esposti. Anzi tutto, si evidenzia che il contraddittorio è stato ritualmente integrato verso tutti i condòmini del condominio di largo Giambellino 121a e 121b: i condòmini sono in tutto solo tre, come pacifico tra le parti, e sono attualmente proprietari delle varie unità pagina 9 di 18 immobiliari di cui si compone il detto plesso, come accertato dal CTU (cfr: relazione CTU pag. 7 e rel. chiarimenti CTU pag. 4 in fondo). Trattandosi di soli tre condòmini la nomina dell'amministratore di condominio è facoltativa ex art. 1129 cc, e nel caso di specie non risulta che sia stato nominato onde deve concludersi che il contraddittorio è stato ritualmente e pienamente instaurato con la presenza in causa di tutti i condòmini alla data della domanda. Sussiste la legittimazione processuale attiva delle TR, quali proprietarie esclusive delle varie unità immobiliari del condominio (diverse da quelle di ), ad agire contro CP_3 il rimanente condòmino, , formulando la domanda di rivendica di parti comuni CP_3 descritta nel paragrafo dedicato al thema decidendum, e del pari sussiste la legittimazione processuale passiva del medesimo , atteso che le TR hanno dedotto che CP_3 costui si sarebbe impossessato illegittimamente del possesso esclusivo delle cose in tesi comuni. Nel merito, si evidenzia che dalle fotografie aeree prodotte dalle TR (docc. 11 e 13 fasc. Att.), nonché da quelle allegate dalla CTU alla relazione scritta, emerge in maniera inequivocabile che rispetto alle cose controverse (lastrico solare sito al piano terzo di un edificio e vano tecnico soprastante) sussiste la presunzione di condominialità posta dall'art. 1117 cc, emergendo dalla strutturazione e conformazione dell'edificio che dette cose sono a servizio delle unità immobiliari sottostanti. Quanto al lastrico solare, lo stesso ha la naturale funzione di copertura di tutti le unità immobiliari sottostanti (come si ricava dalle menzionate fotografie e come anche si legge nel verbale di vendita senza incanto “Il lastrico solare al terzo piano (raggiungibile mediante la scala “A” con relativo vano tecnico, su cui insiste ulteriore corpo aggiunto) funge da copertura agli appartamenti del piano secondo ma, costituendo anche copertura del fabbricato su Largo Giambellino, dovrà esserne garantito l'accesso per i necessari interventi di manutenzione”, cfr pag. 35 doc. 6 fasc. Conv.); orbene, la funzione di copertura non può che configurarsi come una di quelle che qualificano la proprietà come comune, stante che il lastrico solare ha infatti funzione di copertura tanto dei beni di proprietà esclusiva di quanto di quelli CP_3 sottostanti di onde rientra pertanto nell'ambito di applicazione oggettivo della CP_1 norma sopra richiamata. Quanto al vano tecnico, si tratta chiaramente di vano pertinenziale al lastrico solare, che consente la copertura dagli elementi atmosferici delle rampe di scale onde accedere in sicurezza al lastrico solare. Orbene, come già evidenziato dalla relazione scritta del CTU e come si ricava ictu oculi dalla lettura dei due titoli di acquisto da parte di della proprietà esclusiva delle CP_3 due unità immobiliari site al secondo piano, da tali titoli non emerge affatto che lo stesso abbia acquistato anche la proprietà esclusiva del lastrico solare del terzo piano e del vano tecnico soprastante. Al contrario, si legge che costui ha acquistato la proprietà esclusiva delle unità immobiliari site al secondo piano e la quota spettate delle parti comuni dell'edificio (docc.
7-8 fasc. Att.). Stesse identiche indicazioni si leggono nei titoli di acquisto delle due TR (docc. 3 e 5 fasc. Att.). Alla luce di tanto emerge che le TR hanno provato:
- che le unità immobiliari di loro rispettiva proprietà esclusiva si trovano in un pagina 10 di 18 edificio a più piani fuori terra appartenente a più soggetti (circostanza emergente per tabulas dalle fotografie, dalle visure catastali e dai rogiti, verificata dal CTU e comunque incontestata specificamente dalla controparte, che ha svolto difese incompatibili con la negazione di tali emergenze), con conseguente costituzione ex lege del condominio in edificio;
- che le res controverse (lastrico solare e vano tecnico accessorio) hanno natura e funzione di cosa strutturalmente a servizio delle singole unità immobiliari dell'edificio, come si ricava dalle fotografie dimesse, come accertato dal CTU, circostanza del resto mai contestata specificamente dalla controparte, onde si applica la presunzione di condominialità alle res controverse. Il Convenuto non ha provato di avere la proprietà esclusiva delle dette cose in forza del suo titolo di acquisto, men che meno ha provato che la proprietà esclusiva di queste cose fosse in capo ai suoi danti causa: di conseguenza, il Convenuto non ha vinto la presunzione di condominialità posta dall'art. 1117 cc. Le domande di accertamento positivo e negativo svolte dalle TR sono dunque fondate e debbono essere accolte come da dispositivo. Per completezza, quanto alle eccezioni e difese svolte dal Convenuto, si evidenzia che le stesse non sono meritevoli di accoglimento, per le seguenti ragioni. Quanto all'eccezione svolta dal Convenuto in ordine all'asserito intervenuto acquisto per usucapione del lastrico e del vano da parte di un terzo nella specie la sorella
[...]
, l'eccezione è risultata infondata, come accertato con sentenza n. ER
5732 del 5.06.2024 dal Tribunale di Milano nella causa n. 8500/2022 R.G., promossa dalla predetta , sentenza prodotta dalle TR con nota del ER
6.06.2004, rilevandosi che si tratta di documento ammissibile, sia perché formatosi dopo il decorso dei termini istruttori, sia in quanto rilevante ai fini della verifica del possibile contrasto di giudicato. Quanto alla difesa del Convenuto fondata sul fatto che dal decreto di trasferimento di bene espropriato del 5.11.2019 del Tribunale di Milano emergerebbe, ad avviso del Convenuto, che il lastrico non è stato trasferito quale parte comune, perché sono menzionate solo parti comuni cortilizie, si osserva che l'argomento difensivo è infondato in fatto, prima che in diritto: nel detto decreto infatti si legge: “TRASFERISCE la piena proprietà degli immobili espropriati appresso descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive eventuali, a corpo e non a misura, e con la proporzionale quota delle parti comuni dell'edificio…” (doc. 3 fasc. Att.), dal che discende che ha acquistato anche la CP_1 proporzionale quota di proprietà delle parti comuni, sia quelle espressamente menzionate, come i cortili, sia quelle non menzionate, come le fondamento, le mura perimetrali, il lastrico, eccetera. Nelle comparse conclusive il Convenuto ha per la prima volta dedotto che il vano tecnico non sarebbe a norma al punto di vista urbanistico, circostanza invero irrilevante, atteso che la presente domanda giudiziale non concerne il trasferimento di tale bene, ma l'accertamento della sua proprietà come cosa comune condominiale. Del pari, la richiesta del convenuto di rimessione della causa in istruttoria per pagina 11 di 18 approfondire questioni inerenti la mancata realizzazione dell'ascensore nel fabbricato di che trattasi è un'istanza difensivo priva di pregio e da respingersi, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini del decidere.
7. Domanda di rivendica: decisione della domanda di condanna Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare e delle emergenze di causa, anche la conseguente domanda delle TR in rivendicazione, diretta alla condanna del Convenuto al rilascio e alla rimessione in pristino è risultata fondata e deve essere accolta per i motivi appresso esposti. I testimoni sentiti, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno ambedue confermato che nel corso dell'anno 2020 ebbe a eseguire delle opere di CP_1 impermeabilizzazione del lastrico solare, mediante posa di una guaina, circostanza che ha trovato anche riscontro nelle numerose fatture dimesse dalle TR (docc. 21-27 fasc. Att.), mentre il Convenuto ha eseguito delle opere volte a impedire l'accesso dei condòmini al vano tecnico e al lastrico, mediante posa di due porte munite di serratura, la prima apposta all'ingresso del vano tecnico e la seconda apposta nel punto di sbarco delle scale al terzo piano con accesso al lastrico solare. Tali circostanze, dedotte dalle TR non solo sono state confermate dai testi, ma non sono state mai contestate specificamente dal Convenuto, onde sono anche incontestate ex art. 115 cpc, a tacere che risultano altresì dal verbale di sopralluogo del custode giudiziario del 15.01.2020 in cui ha ammesso la sua responsabilità per CP_3
l'esecuzione di tali manufatti (doc. 12, pagina 2, fasc. Att.) e la persistenza di tali porte è stata altresì confermata dalla CTU in sede di suo sopralluogo, non completato sul lastrico proprio perché l'accesso è stato impedito da una porta chiusa a chiave. Da tanto discende che alla data di esecuzione delle dette opere il Convenuto aveva la piena disponibilità delle res comuni controverse. Quanto all'eccezione difensiva, svolta da , per cui oggi non avrebbe più il CP_3 possesso di tali beni, che a suo dire sarebbe in capo a sua sorella ER
, il Tribunale osserva che si tratta di un'eccezione da un lato infondata e,
[...] dall'altro, del tutto irrilevante ai fini del decidere. L'eccezione è infondata, atteso che non ha fornito alcuna prova a sostegno di CP_3 tale asserto e, anzi, è emerso in causa che la domanda svolta da ER
di usucapione dei beni per cui è lite è stata finanche rigettata dal Tribunale di
[...]
Milano, ciò smentendo l'esistenza dell'asserito possesso ad usucapionem in capo a
[...]
. ER
L'eccezione è comunque anche irrilevante ai fini del decidere a mente dell'art. 948 cc, spettando al Convenuto che abbia perso il possesso per fatto proprio di recuperare la cosa dal terzo. In conclusione, deve condannarsi al rilascio in favore delle TR, quali CP_3 condòmine, del lastrico solare e del vano tecnico posti al terzo piano del fabbricato facente parte del condominio di largo Giambellino 121a e 121b, mediante la demolizione a sua cura e spese delle due porte realizzate e chiuse a chiave, il tutto entro giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza. pagina 12 di 18 Deve sin d'ora prevedersi, in caso di inottemperanza di al sopra prescritto CP_3 facere, il diritto di ciascuna delle TR di provvedere a propria cura alle demolizioni con diritto di rivalsa a carico di nel limite complessivo massimo di € 7.500,00 oltre CP_3
IVA (somma indicata dal CTU a pagina 10 quali costi di demolizione e rimessione in pristino del vano tecnico).
8. Domanda attorea diretta alla condanna al pagamento dell'indennizzo per l'uso esclusivo della cosa comune: diritto Come scritto nel paragrafo 5 che precede, a mente dell'art. 1102 cc: “ciascun partecipante della comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. L'art. 1103 cc stabilisce che ciascun partecipante può cedere il suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Sul punto, la Corte di legittimità ha sancito come in forza dell'art. 1102 cc l'uso esclusivo della cosa comune da parte di un comproprietario non integra di per sé l'obbligo in capo allo stesso di corrispondere all'altro comproprietario che non ne usi una quota del valore locativo, atteso che tale uso esclusivo non è di per sé illegittimo e potrebbe essere stato concordato ovvero consapevolmente tollerato. In altre parole, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, l'uso esclusivo di un bene comune da parte di un singolo comunista non determina di per sé una condotta illecita e lesiva dei diritti dominicali degli altri comproprietari, costituendo espressione del diritto di comproprietà, a condizione che non implichi un'alterazione della destinazione d'uso del bene stesso o in un impedimento per gli altri partecipanti di farne parimenti uso. Il concetto di uso paritetico non deve essere inteso in senso assoluto, cioè come uso identico del bene da parte di tutti i comproprietari, in quanto è consentito ad alcuni di essi di farne un uso maggiore e più intenso, dal momento che il titolo (il diritto di comproprietà) investe il bene in comunione nella sua interezza, a patto che ciò non determini una compressione qualitativa e/o quantitativa dell'utilizzo che potrebbero farne gli altri contitolari (ex multis: Cass. civ., sez. 2, sent. n. 21902 del 19.11.2004). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità: “ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e pagina 13 di 18 non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune». (Cass. civ. sez. 2 sent. n. 2423 del 9.02.2015; nello stesso senso: Cass. civ. sez. 2 ord. n. 2047 del 19.01.2024; Cass. civ. sez. 2 ord. n. 31105 dell'8.11.2023; Cass. civ. sez. 2 ord. n. 7019 del 12.03.2019). E ancora più chiaramente:
“In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile” (Cass. civ. sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18.04.2023). In conclusione, il comunista che assume di avere diritto all'indennizzo per uso esclusivo di altro comunista è tenuto a provare, oltre al proprio diritto di comproprietà e il fatto dell'altrui uso esclusivo, anche di avere richiesto all'altro comunista, utilizzatore esclusivo, di usare in via diretta o indiretta -mediante locazione a terzi- dell'immobile comune. Per quanto riguarda il danno da occupazione abusiva, la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. civ., SS.UU., 15.11.2022, n. 33645). Ancora, nella medesima sentenza si legge che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”
9. Domanda attorea diretta alla condanna al pagamento dell'indennizzo per l'uso esclusivo della cosa comune: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto e delle emergenze di causa, la domanda attorea è risultata parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, per i seguenti motivi. Le TR hanno dimostrato che all'epoca unica proprietaria esclusiva di tutte le CP_1 unità immobiliari diverse da quelle di proprietà di , sin dal 17.03.2020 con CP_3
pagina 14 di 18 plurime missive ha contestato al Convenuto l'apposizione della porta (prima una, poi due porte), chiedendone la rimozione al fine di avere accesso al vano tecnico e al lastrico solare (cfr. docc. 15-18 fasc. Att.), con ciò manifestando espressamente di poter fruire del bene, senza esito. Ne discende che (e anche dal 2.03.2021, data di trasferimento di CP_1 Pt_1 un'unità immobiliare da a ) hanno diritto all'indennizzo per l'uso CP_1 Pt_1 esclusivo non autorizzato né tollerato delle cose comuni da parte di sino CP_3 all'attualità. Ora, il Tribunale evidenzia che il CTU ha quantificato il valore locativo del lastrico e del vano tecnico con riferimento al valore locativo del magazzino in normale stato manutentivo nella stessa zona nel complessivo importo di € 1.153,43/mese di cui di € 1.041,24 per il lastrico solare ed € 112,19 per il locale tecnico, come si legge a pagina 11 della CTU: “per il calcolo del valore locativo del lastrico solare di superficie indicativa pari a circa mq. 407,00 e del vano tecnico di superficie lorda indicativa pari a circa mq. 37,50 si è proceduto per analogia comparando dette superfici all'uso magazzino” (CTU pag. 11). Reputa il Tribunale che il parametro del valore locativo del magazzino sia pertinente ma che debba essere temperato ed opportunamente adattato al caso di specie come segue. Il lastrico solare è -per definizione- una superficie scoperta, onde la stessa non può essere in alcun modo usata come magazzino, posto che la merce ricoverata sul lastrico solare sarebbe esposta alle intemperie. Le TR non hanno indicato che uso avrebbero fatto del lastrico, a parte l'ordinario uso della manutenzione dell'impermeabilizzazione, onde alcun indennizzo risulta in concreto riconoscibile per il mancato co-uso del lastrico nel periodo 2020-2025 perché, secondo il principio della regolarità causale, propugnata dalla citata Cass. SSUU n. 33645/2022 per la quantificazione dell'indennizzo, alcun valore locativo di mercato è possibile ravvisare in relazione a un lastrico solare scoperto. Quanto al vano tecnico, lo stesso potrebbe in astratto essere usato come magazzino, onde il mancato co-uso di tale vano per fatto di ALLASIA -secondo il principio della regolarità causale- è idoneo a fondare il diritto delle TR ad un indennizzo, avente natura latu sensu risarcitoria. Segnatamente, tenuto conto che si tratta di un vano posto al terzo piano senza ascensore, l'importo di € 112,19, previsto per un magazzino in normali condizioni manutentive deve essere abbattuto di circa un quarto, per la obiettiva scomodità dell'uso a magazzino, onde si reputa congruo ed equo ex art. 1226 cc l'ammontare di € 84,00/mese (3/4 di € 112,19 =
€ 84,14, da arrotondare a € 84,00). Deve altresì tenersi conto della quota di comproprietà di delle parti comuni, CP_3 pari a circa il 25%, come indicato dal CTU alla pagina 13 della sua relazione. Ne discende che a fronte dell'uso esclusivo da parte di del vano tecnico posto CP_3 sul lastrico solare al terzo piano le TR hanno diritto all'indennizzo complessivo di € 63,00/mese (¾ di € 84,00 = € 63,00) dal 17.03.2020 sino al rilascio effettivo mediante demolizione delle due porte. In assenza di indicazione delle quote di proprietà di spettanza di ciascuna Attrice sulle pagina 15 di 18 parti comuni, e trattandosi di importi molto modesti, è possibile in via equitativa ex art. 1226 cc attribuire il detto indennizzo congiuntamente alle due TR dal 17.03.2020 in poi, con riparto interno al 50%. Segnatamente, dal 17.03.2020 all'attualità sono passati 64 mesi onde l'indennizzo è pari a
€ 4.032,00 (€ 63,00 x 64 mesi = € 4.032,00), in valuta attuale, oltre € 63,00/mese da domani sino alla data di effettivo rilascio. Si tratta di un credito di valore onde alle TR spettano altresì gli interessi legali ex art. 1284 co. 1 cc su € 4.032,00 da domani al saldo effettivo.
10. Spese di lite e domanda ex art. 96 cpc Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza del Convenuto su tutte le domande svolte e, di conseguenza, deve essere condannato a rifondere CP_3 integralmente le spese di lite delle TR, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza: in particolare, risultando del tutto marginale rispetto all'economia della decisione la circostanza che la domanda attorea di condanna a pagare somme di denaro sia stata accolta solo in parte. Quanto alla liquidazione delle spese delle TR, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, considerato il valore indeterminabile della controversia, di complessità media, si reputano congrui i parametri medi delle fasi introduttiva, di studio e decisionale del processo e aumentati al massimo per la fase istruttoria (più gravosa della media, in quanto sono stati sentiti testimoni ed è stata espletata CTU), previsti dalla tabella 2 per lo scaglione di valore applicabile, pari a € 12.729,00 per compenso, oltre aumento ex art. 4 co. 2 per il numero di parti ed ex art. 4 co. 1bis d.m. n. 55/2014 per la navigazione ipertestuale, aumento che si stima congruo nella misura del 10% per ciascuna voce, e quindi in complessivi € 15.402,09 (€ 12.729,00 + 10% = € 14.001,90 + 10% = € 15.402,09), da arrotondare a € 15.402,00, oltre € 560,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u., diritti di Cancelleria e spese di notificazione documentate), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice. Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 1^.12.2024 (€ 2.259,73, oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari) debbono essere poste in via definitiva a carico integrale del Convenuto, con diritto delle TR di ripetere dal medesimo quanto le stesse abbiano anticipato alla CTU in esecuzione dei decreti del Giudice. Quanto alla sollecitazione ex art. 96 co. 3 cpc la stessa è da disattendersi, per difetto dei presupposti, atteso che la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro è stata pagina 16 di 18 accolta solo in parte e tanto preclude la configurabilità dell'abuso del processo.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara che il lastrico solare sito al terzo piano del fabbricato in fregio a Largo Giambellino, facente parte del condominio sito in Largo Giambellino 121/a e 121/b, e il volume tecnico insistente su tale lastrico solare, di cui alla planimetria allegato 6 alla CTU di seguito riprodotta, sono parti comuni ex art. 1117 cc del detto condominio;
dichiara che non è titolare della piena proprietà in via esclusiva dei sopra CP_3 indicati lastrico solare e volume tecnico sullo stesso insistente, di cui alla planimetria allegato 6 alla CTU sopra riprodotta;
per l'effetto, condanna
al rilascio delle dette cose e alla rimessione in pristino, a mezzo di CP_3 demolizione delle due porte con serratura, che impediscono l'accesso al detto lastrico solare e al vano tecnico, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, con diritto delle TR, ove il Convenuto non ottemperi nel termine, a procedere a tali demolizioni da sé con persone di loro fiducia, e con diritto di rivalsa per gli esborsi conseguenti, nel limite massimo di € 7.500,00 oltre IVA;
infine, condanna
a pagare a favore di '83 e di CP_3 Controparte_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno per Controparte_9 occupazione abusiva esclusiva del vano tecnico sito sul lastrico solare dal mese di marzo 2020 in poi, la somma complessiva di € 4.032,00, in valuta attuale, per il mancato uso dal pagina 17 di 18 marzo 2021 ad oggi, oltre € 63,00 al mese, sino alla demolizione materiale delle due porte, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 cc su € 4.032,00 da domani al saldo;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna
a pagare a favore di e di CP_3 Parte_2
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, Controparte_9 la somma complessiva di € 15.962,00, di cui € 15.402,00 per compenso ed € 560,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale delle aventi diritto;
pone le spese della CTU, come liquidate in corso di (€ 2.259,73, oltre 4% ed IVA), in via definitiva a carico integrale del Convenuto, con diritto delle TR di ripetere dal medesimo quanto ciascuna abbia anticipato alla CTU in esecuzione del decreto del Giudice. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 17.07.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 33071/2021 R.G. il 29.07.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 21.07.2021, promossa da:
'83 (C.F. e P.I.: , corrente in Milano, Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 via Fratelli Gabba 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per
[.. brevità: “ CP_1
'91 (C.F. e P.I.: ), corrente in Milano, Parte_1 CP_2 P.IVA_2 via Fratelli Gabba 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ Pt_1 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Emanuele A. CERASO del foro di Monza e con lo stesso elettivamente domiciliate in Monza, via degli Zavattari 1, presso e nello studio dello stesso, nonché all'indirizzo PEC del medesimo giusta procure speciali ed elezioni di Email_1 domicilio allegate all'atto di citazione,
-TR-
contro
:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e ivi CP_3 C.F._1 residente al Largo Giambellino 121/a, di seguito, per brevità: “ALLASIA”, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano STEFANELLI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Matino (LE), via del Mare I Trav. 12, presso e nello studio dello stesso, nonchè all'indirizzo PEC giusta procura speciale ed Email_2 elezione di domicilio allegata alla comparsa d costituzione e risposta,
-Convenuto-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 20.03.2025
* * * OGGETTO: rivendica - indennizzo per occupazione in via esclusiva di cosa comune.
* * * pagina 1 di 18 CONCLUSIONI per le TR:
“In via principale nel merito:
▪ previa declaratoria della proprietà comune e condominiale delle porzioni immobiliari per cui è causa e, specificatamente, del lastrico solare sito al terzo piano del corpo di fabbrica in fregio a Largo Giambellino e del volume tecnico sullo stesso insistente, così come meglio descritti in atti ed in CTU, oltre che rappresentati nelle fotografie e planimetrie prodotte, e previo accertamento della inesistenza di qualsivoglia diverso diritto reale del convenuto, ordinare a quest'ultimo l'immediato rilascio di tali porzioni immobiliari, libere da cose e persone e prive di serrature che ne possano inibire l'accesso agli altri condomini e/o che ne alterino la loro destinazione d'uso
con obbligo di rimozione ed asportazione di ogni altro infisso e manufatto CP_4 ivi lasciato e/o installato;
▪ dichiararsi tenuto e quindi condannarsi il convenuto, a sua totale cura e spesa, alla riduzione in pristino di dette porzioni immobiliari, alla situazione antecedente il mese di marzo 2020, ovvero condannarlo sin d'ora al risarcimento dei danni rappresentati dai relativi costi delle necessarie opere di ripristino, così come quantificati dalla espletata CTU in almeno € 7.500,00, oltre IVA di legge, qualora lo stesso non vi provveda in un congruo termine all'uopo fissando;
▪ dichiararsi tenuto e quindi condannarsi il convenuto al pagamento, in favore delle due società attrici, di una indennità per l'occupazione abusiva delle porzioni immobiliari de quibus, per la loro quota di comproprietà, corrispondente ad almeno il 75%, così come forfettariamente determinata dal CTU, del totale complessivamente quantificato sempre dall'espletata CTU in almeno € 1.153,43 al mese (di cui € 1.041,24 mensili per il lastrico solare ed € 112,19 mensili per il locale tecnico), con decorrenza dal mese di marzo 2020 e sino all'effettivo e completo rilascio di dette unità se riconsegnate già ripristinate o, in caso contrario, del loro conseguente ripristino. In via istruttoria: si deve confermare la natura prettamente documentale del presente giudizio così come la dichiarata sufficienza delle prove orali e tecniche già espletate;
tuttavia, per la denegata ipotesi in cui la causa dovesse esser rimessa in istruttoria, si reiterano sin d'ora tutte le ulteriori istanze istruttorie già ritualmente formulate con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc depositata in data 3.10.2022, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. In ogni caso:
▪ condannarsi il convenuto alla rifusione di tutti gli esborsi e compensi professionali
-legali e tecnici- del presente giudizio, con tutti gli oneri accessori di legge;
▪ valutarsi la sussistenza dei requisiti per la condanna d'ufficio del convenuto ai danni da responsabilità aggravata, come previsto dal 3° comma del novellato art. 96 cpc.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta:
“preliminarmente, rimettere la causa in istruttoria affinché si accerti l'inesistenza dell'ascensore già dall'anno 2000 e la carenza di legittimazione passiva del signor per i fatti di causa, così come già richiesto nelle Note di Trattazione CP_5 CP_3
pagina 2 di 18 scritta per l'udienza del 28/11/2024;
- nel merito, rigettare comunque la domanda avanzata con atto di citazione notificato il 20/07/2021, compresa la richiesta di riduzione in pristino delle porzioni immobiliari oggetto di causa, nonché la richiesta di indennità per occupazione abusiva di dette porzioni immobiliari, per tutte le ragioni espresse nel presente atto;
- rigettare altresì la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria solo nella comparsa conclusionale dalle parti attrici e quindi tardiva;
con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio. FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti Le TR, con atto di citazione notificato il 20.07.2021, hanno evocato avanti il Tribunale di Milano ALLASIA, svolgendo le domande sopra riportate, a sostegno deducendo, in fatto:
- in forza di decreto di trasferimento di bene espropriato datato 5.11.2019 del Tribunale di Milano, ha acquisito la piena proprietà degli immobili espropriati CP_1 siti in Comune di Milano, largo Giambellino (già via Giambellino) 121/A e 121/B e, segnatamente, un complesso industriale costituito da corpo di fabbrica in fregio a largo Giambellino piano seminterrato, rialzato, primo;
corpo di fabbrica interno in corpo staccato: piano terra, piano primo;
aree cortilizie scoperte pertinenziali;
- nel corpo di fabbrica in fregio a largo Giambellino sono presenti al piano secondo altre due unità immobiliari, non comprese nel citato decreto di trasferimento in quanto non interessate dalla relativa procedura esecutiva, di proprietà del Convenuto, dal medesimo acquistate con atti di compravendita stipulati del 3.07.2000 e 13.09.2006;
- il complesso immobiliare in parola costituisce un “condominio negli edifici”, previsto e regolamentato dal Capo II del Titolo VII del Libro Terzo del Codice Civile;
tale complesso è infatti composto tanto da porzioni in proprietà esclusiva dei singoli condomini quanto da parti, servizi e manufatti di proprietà ad essi comune;
- con rogito del 2.03.2021 ha venduto a una parte dei detti beni, CP_1 Pt_1 segnatamente la porzione immobiliare sita in Comune di Milano, largo Giambellino 121/B, individuata nel locale ad uso deposito posto al piano terreno e censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune come indicato in citazione;
- nell'anno 2020 si è illegittimamente impossessato di un locale tecnico CP_3 condominiale posto al terzo piano dell'edificio, in corrispondenza dell'uscita della scala sul lastrico solare comune, alterandone la struttura interna ed esterna, chiudendolo poi (nel marzo del 2020) con una porta dotata di serratura;
- l'abusiva esecuzione di dette opere interne, ad eccezione della porta con serratura installata solo successivamente, è stata rilevata per la prima volta dal Custode Giudiziario del Tribunale di Milano nel corso del sopralluogo effettuato il 15.01.2020 e nell'occasione ha confermato che aveva eseguito i lavori al terzo piano CP_3 assumendosene la responsabilità, onde il Custode ha fatto installare un'inferriata e ha sospeso i lavori;
CP_3
- dopo l'immissione del possesso, il 20.01.2020, ha tolto l'inferriata, per CP_1 consentire il libero accesso al terrazzo di copertura ed al vano tecnico;
pagina 3 di 18 - tuttavia, nel mese di marzo 2020, ha ripreso l'esecuzione delle opere CP_3 abusive di modifica interna e di chiusura del vano tecnico con una porta dotata di serratura;
- ha diffidato più volte dal proseguire nell'esecuzione di dette CP_1 CP_3 opere, verbalmente l'11.03.2020 e con lettera raccomandata il 12.03.2020 senza esito;
- durante il sopralluogo del 17.03.2020, ha constatato che aveva CP_1 CP_3 realizzato una porta con serratura, così impedendo l'accesso e l'esercizio dei diritti degli altri condomini nel vano tecnico, come contestato al Convenuto con missive del 17.03.2020, 23.03.2020, 5.05.2020 e 27.05.2020;
- tra settembre e ottobre del 2020, si è illegittimamente appropriato anche CP_3 dell'intero lastrico solare comune, posto al terzo piano dell'edificio principale prospiciente Largo Giambellino, avendo ivi installato anche un'altra porta munita di serratura e chiusa a chiave sul pianerottolo di arrivo del vano scala, che impedisce l'uscita sul lastrico, che nei mesi precedenti era stato totalmente riparato, come parte comune, da
CP_1
si è costituito tempestivamente ex art. 167 cpc il 1^.02.2022, resistendo alle CP_3 domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto, svolgendo le seguenti difese:
- le domande sono improcedibili ex art. 5, co. 1bis d. lgs 4.03.2010, n. 28, poiché le società attrici non hanno esperito il procedimento di mediazione obbligatorio;
- il locale tecnico ed il lastrico solare posti al terzo piano dell'edificio de quo sono sempre stati di proprietà esclusiva e/o di uso esclusivo del/dei proprietario/proprietari del/degli immobili posti al secondo piano dell'edificio;
- ha acquisito la proprietà dei piani seminterrato, rialzato e primo, nonché CP_1 delle aree cortilizie scoperte pertinenziali del complesso di cui trattasi, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare tenutasi innanzi al Tribunale di Milano, in cui il debitore espropriato era IMMOBILIARE SAN LORENZO S.R.L., di seguito, per brevità:
“SANLORENZO”;
- quest'ultima aveva acquistato a sua volta il 10.10.2012 le predette porzioni immobiliari da per mezzo di contratto di LEASING con LEASINT S.P.A., dopo CP_6 averle condotti in locazione, con opzione di riscatto, sin dal 7.07.2000;
- non può certamente aver acquisito più diritti di quelli facenti capo a CP_1
SANLORENZO;
- nell'avviso pubblico di vendita emerge che oggetto della compravendita tra e SANLORENZO sono state le seguenti unità immobiliari: fabbricato ad uso CP_7 produttivo e terziario, costituito dai piani seminterrato, terreno (rialzato) e primo, con annesse aree cortilizie pertinenziali;
- anche nel verbale di vendita senza incanto, sono indicate -quali parti comuni dell'edificio- solo i vani scala, mentre detta precisazione non è stata fatta per il lastrico solare ed il vano tecnico posti al terzo piano dell'edificio;
- SANLORENZO, sin da quando (2000) ha iniziato a condurre in locazione gli immobili oggetto del pignoramento, non ha mai utilizzato né il lastrico solare, né il vano tecnico di cui al terzo piano, che sono stati posseduti continuativamente da
[...]
, che li ha acquistati per usucapione;
ER
pagina 4 di 18 - il Convenuto non si è impossessato delle porzioni immobiliari di causa, che sono invece nel possesso esclusivo, ininterrotto ed ultraventennale di ER
.
[...]
2. Svolgimento del processo: Alla prima udienza di comparizione, tenuta il 23.02.2022 in forma cartolare, il Giudice, rilevato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, come eccepito dal Convenuto, ha assegnato alle attrici termine per lo stesso, poi svolto il 7.03.2022 con esito negativo, come da allegato alla nota attorea depositata il 24.05.2022. All'udienza del 6.07.2022, tenutasi in forma scritta, il Giudice, riservata al prosieguo la decisione sull'istanza del Convenuto diretta a disporsi la sospensione del processo ex art. 295 cpc sul rilievo che la sorella aveva promosso nelle more ER un separato giudizio volto a dichiarare l'intervento acquisto per usucapione delle porzioni immobiliari oggetto del presente giudizio, ha assegnato alle parti i termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 12.01.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha rigettato l'istanza del convenuto diretta alla sospensione del processo per difetto di nesso di pregiudizialità con la causa relativa ad accertare l'usucapione, e ha ammesso parte della prova testimoniale articolata dalle TR, abilitando il Convenuto alla prova diretta contraria come richiesta e delegando l'escussione dei testi ammessi al GOP abbinato alla Sezione, che vi ha provveduto all'udienza dell'8.06.2023. Con ordinanza riservata del 17.07.2023, il Giudice ha disposto CTU tecnica, nominando l'arch. a cui ha conferito l'incarico all'udienza del 12.09.2023 Persona_2
e che ha depositato la relazione scritta di CTU il 20.02.2024. Sentite le parti all'udienza del 7.03.2024, il Giudice con ordinanza riservata ordinanza del 6.05.2024, ha chiesto chiarimenti scritti al CTU, depositati il 31.07.2024, rinviando per l'esame dei chiarimenti e per successiva precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate, con ordinanza riservata del 27.12.2024, comunicata il 30.12.2024, ha assegnato alle parti i termini massimi ex art. 190 cpc (60 più 20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali, decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi scaduti, il 28.02.2025 e il 20.03.2025, trattenendo la causa in decisione all'esito, quindi dal 21.03.2025.
3. Thema decidendum Le TR hanno svolto contro il Convenuto le seguenti domande: 1) una domanda, qualificabile come rivendica, diretta a: a) accertare il diritto di comproprietà in capo alle TR del lastrico sito al terzo piano del fabbricato in fregio a largo Giambellino e del vano tecnico eretto su tale lastrico, in quanto parti comuni ex art. 1117 cc del composto dai fabbricati CP_8 posti in largo Giambellino civici 121 a e 121b; b) accertare l'inesistenza in capo al Convenuto di un diritto di proprietà esclusiva su tali beni;
pagina 5 di 18 c) condannare il Convenuto al rilascio e alla rimessione in pristino, con demolizione delle due porte installate che impediscono l'esercizio del diritto di comproprietà da parte delle altre due condòmine ed odierne TR;
2) una domanda diretta alla condanna del Convenuto al risarcimento del danno per l'occupazione in via esclusiva dei detti beni comuni, dal marzo 2020 sino al rilascio effettivo. Il Convenuto ha resistito chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo:
- l'infondatezza della domanda attorea, atteso che le attrici non sono comproprietarie del lastrico solare e del soprastante vano tecnico, per non avere acquistato tale comproprietà dal loro dante causa, SANLORENZO, che non ne era proprietario;
- l'infondatezza della domanda attorea, atteso che (e prima i suoi danti CP_3 causa) è proprietario del lastrico e del vano tecnico;
- la carenza della propria legittimazione passiva rispetto alla domanda di rilascio, per non avere il possesso dei detti beni, che sono nel possesso esclusivo continuativo ed ultraventennale della propria sorella, ; ER
- la carenza di prova del danno da asserita occupazione abusiva dei predetti beni.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con documenti e testi ed è stata altresì svolta CTU. Segnatamente, tra i documenti le parti hanno prodotto:
- decreto trasferimento del 5.11.2019 del Tribunale di Milano (doc. 3 fasc. Att.);
- rogito datato 2.03.2021 da a (doc. 5 fasc. Att.); CP_1 Pt_1
- certificato notarile reso ex art. 567 cpc nella causa n. 2402/15 R.G.E. Trib. Milano (doc. 6 fasc. Att.);
- rogiti del 3.07.2000 e del 13.09.2006 di acquisto delle due unità immobiliari site al secondo piano di proprietà di (docc.
7-8 fasc. Att.); CP_3
- fotografie delle opere in tesi eseguite da ALLASIA e video e foto aeree delle porzioni immobiliari controverse (docc.
9-11 fasc. Att.) e del complesso immobiliare (doc. 13 fasc. Att.);
- verbale sopralluogo Custode Giudiziario Trib. Milano 15.01.2020 (doc. 12 fasc. Att.);
- verbale di vendita senza incanto (doc. 6 fasc. Conv.). All'udienza dell'8.06.2023 sono stati sentiti i testi attorei e Persona_3 [...]
, rispettivamente operaio edile e coniuge del legale rappresentante delle Tes_1
TR, i quali hanno confermato integralmente il capitolato attoreo. Il Tribunale evidenzia che le dette deposizioni sono attendibili, in quanto rese da soggetti estranei alla lite, direttamente informati sui fatti riferiti, autori di deposizioni circostanziate, coerenti in sé e con le altre emergenze di causa, non smentite da deposizioni di testi avversari. Il compendio probatorio è stato, inoltre, esaminato con l'ausilio di un esperto, in quanto è stata disposta CTU svolta in causa, depositata il 20.02.2024, di cui si riportano di seguito alcuni passaggi salienti: “Dai documenti attestanti i passaggi di proprietà prodotti in atti dalle parti e dalle ricerche effettuate dal C.T.U. presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1 non vi è evidenza di proprietà esclusiva del lastrico solare e del pagina 6 di 18 vano tecnico….A oggi non vi è evidenza che il lastrico solare ed il vano tecnico posto in copertura del corpo di fabbrica identificato catastalmente al foglio 510 e particella 160 siano di proprietà esclusiva.” (rel. CTU pag. 9); “Attualmente il lastrico solare ed il vano tecnico risultano inaccessibili perché separati dal vano scale da due porte chiuse a chiave. Le chiavi risultano, come dichiarato dal Sig. , in mano alla sorella CP_3
Sig.ra che ne rivendica l'acquisto per usucapione. Pertanto il C.T.U. non ER
è stato messo in grado di rappresentare al Giudice l'attuale stato di fatto con misure certe e fotografie dei luoghi. I rilievi metrici e fotografici del C.T.U. sono pertanto stati eseguiti solo dall'esterno. Gli attori (doc. 19 - 20 - 32 allegati atti parte attrice) hanno eseguito il rifacimento della guaina di copertura dell'edificio nei mesi di maggio e giugno 2020 a proprie spese come documentato da parte attrice negli allegati alla 2° memoria dell'Avv. Emanuele Ceraso. Gli stessi hanno chiesto la condivisione delle spese sostenute al Sig. il quale, a oggi, non ha rimborsato alcuna somma pur godendo CP_3 della realizzazione dell'opera. Il Convenuto nel marzo 2020, come specificato nell'Atto di citazione, ha realizzato opere di modifica interna al vano tecnico e installato la porta di accesso allo stesso. Successivamente nel corso di settembre/dicembre 2020 lo stesso ha installato porta di accesso all'ingresso al lastrico solare (doc. 20 parte attrice). Sulla base dei rilievi effettuati dal C.T.U. e delle misure indicate nei documenti allegati (…) si indica per il ripristino dello stato dei luoghi precedenti le opere di modifica interna un costo pari a €/mq. 200,00 corrispondente a complessivi € 7.500,00 comprensivo della eliminazione delle due porte e dello smaltimento del materiale da costruzione ammassato nel vano comune (ex ascensore al piano copertura) e di eventuali arredi, masserizie, materiali re attrezzature da costruzione.” (rel. CTU pag. 10). Il CTU ha poi quantificato il valore locativo, con riferimento al parametro del valore locativo di magazzini della zona in stato manutentivo normale, in € 1.153,43 al mese di cui € 1.041,24 riferiti al lastrico solare ed € 112,19 riferiti al vano tecnico). Salve le precisazioni che si scriveranno in tema di valore locativo, il Giudice osserva che tutte le restanti emergenze della CTU sono condivisibili ed idonee a essere poste a fondamento della decisione, in quanto si tratta di valutazioni fondate su rilievi e descrizioni di dati oggettivi, raccolti ed elaborati nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti e i rispettivi CTP e sulla scorta di argomenti logici coerenti tra loro e immuni da vizi logici. Il Tribunale reputa che l'istruzione svolta sia ampiamente sufficienti per decidere la lite.
5. Domanda di rivendica: diritto Le azioni di rivendica e di accertamento negativo del diritto altrui sono previste e regolate dagli artt. 948 e 949 cc, del seguente tenore: “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. …. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione” e “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono pagina 7 di 18 anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”. La presunzione di condominialità è posta dall'art. 1117 cc, che sancisce: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1)tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”. Quanto alla disciplina dell'uso della cosa comune, la stessa è prevista dall'art. 1102 cc, che prevede: “ciascun partecipante della comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. In tema di azione di rivendica di cosa comune da parte di un condomino contro l'altro condòmino, la Corte di legittimità ha affermato che:
- sussiste la legittimazione attiva del singolo condòmino: “In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, avendo il diritto di ogni partecipante al condominio per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui.” (Cass. civ., sez. 2, n. 14765 del 3.09.2023),
- non c'è litisconsorzio necessario verso tutti i condòmini, salvo che il Convenuto rivendichi con accertamento di giudicato la sua proprietà esclusiva sulle cose in tesi comuni “Qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione -con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato- la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al .” (Cass. civ., SSUU, n. 25454 del CP_8
13.11.2013; conf.. Cass. civ., sez. 2, n. 27957 del 4.10.2023; Cass. civ., sez. 2, ord. n. 8593 del 16.03.2022; Cass. civ., sez. 2, ord. n. 24234 del 4.10.2018) ovvero vi sia domanda di rimessione in pristino su cose in tesi comuni (Cass. civ., sez. 2, n. 8689 del 26.06.2000); pagina 8 di 18 - l'onere della prova dell'azione di rivendica di parti comuni condominiali da parte del condòmino contro altro condomino che pretenda di averne la proprietà esclusiva è in capo a chi rivendica la proprietà esclusiva, che ha l'onere di superare la presunzione di condominialità posta dall'art. 1117 cc: “La presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della "res", sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta "probatio diabolica". Ne consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del
, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era CP_8 riservato l'esclusiva titolarità del bene.” (Cass. civ., sez. 2, ord. n. 3852 del 17.02.2020); nello stesso senso, è stato sancito: “quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 cod. civ. (la cui elencazione non è tassativa) è onere dello stesso condomino, onde vincere detta presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia sufficiente il suo titolo di acquisto ove lo stesso non contenga in modo chiaro ed inequivocabile elementi utili ad escludere la condominialità del bene.” (Cass. civ., sez. 2, n. 3862 del 7.06.1988). I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'Attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
6. Domanda di rivendica: decisione delle domande di accertamento Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare e delle emergenze di causa, la domanda attorea di rivendicazione consistente nell'accertamento della comproprietà del lastrico solare e del vano tecnico soprastante è risultata fondata e deve essere accolta integralmente per i motivi appresso esposti. Anzi tutto, si evidenzia che il contraddittorio è stato ritualmente integrato verso tutti i condòmini del condominio di largo Giambellino 121a e 121b: i condòmini sono in tutto solo tre, come pacifico tra le parti, e sono attualmente proprietari delle varie unità pagina 9 di 18 immobiliari di cui si compone il detto plesso, come accertato dal CTU (cfr: relazione CTU pag. 7 e rel. chiarimenti CTU pag. 4 in fondo). Trattandosi di soli tre condòmini la nomina dell'amministratore di condominio è facoltativa ex art. 1129 cc, e nel caso di specie non risulta che sia stato nominato onde deve concludersi che il contraddittorio è stato ritualmente e pienamente instaurato con la presenza in causa di tutti i condòmini alla data della domanda. Sussiste la legittimazione processuale attiva delle TR, quali proprietarie esclusive delle varie unità immobiliari del condominio (diverse da quelle di ), ad agire contro CP_3 il rimanente condòmino, , formulando la domanda di rivendica di parti comuni CP_3 descritta nel paragrafo dedicato al thema decidendum, e del pari sussiste la legittimazione processuale passiva del medesimo , atteso che le TR hanno dedotto che CP_3 costui si sarebbe impossessato illegittimamente del possesso esclusivo delle cose in tesi comuni. Nel merito, si evidenzia che dalle fotografie aeree prodotte dalle TR (docc. 11 e 13 fasc. Att.), nonché da quelle allegate dalla CTU alla relazione scritta, emerge in maniera inequivocabile che rispetto alle cose controverse (lastrico solare sito al piano terzo di un edificio e vano tecnico soprastante) sussiste la presunzione di condominialità posta dall'art. 1117 cc, emergendo dalla strutturazione e conformazione dell'edificio che dette cose sono a servizio delle unità immobiliari sottostanti. Quanto al lastrico solare, lo stesso ha la naturale funzione di copertura di tutti le unità immobiliari sottostanti (come si ricava dalle menzionate fotografie e come anche si legge nel verbale di vendita senza incanto “Il lastrico solare al terzo piano (raggiungibile mediante la scala “A” con relativo vano tecnico, su cui insiste ulteriore corpo aggiunto) funge da copertura agli appartamenti del piano secondo ma, costituendo anche copertura del fabbricato su Largo Giambellino, dovrà esserne garantito l'accesso per i necessari interventi di manutenzione”, cfr pag. 35 doc. 6 fasc. Conv.); orbene, la funzione di copertura non può che configurarsi come una di quelle che qualificano la proprietà come comune, stante che il lastrico solare ha infatti funzione di copertura tanto dei beni di proprietà esclusiva di quanto di quelli CP_3 sottostanti di onde rientra pertanto nell'ambito di applicazione oggettivo della CP_1 norma sopra richiamata. Quanto al vano tecnico, si tratta chiaramente di vano pertinenziale al lastrico solare, che consente la copertura dagli elementi atmosferici delle rampe di scale onde accedere in sicurezza al lastrico solare. Orbene, come già evidenziato dalla relazione scritta del CTU e come si ricava ictu oculi dalla lettura dei due titoli di acquisto da parte di della proprietà esclusiva delle CP_3 due unità immobiliari site al secondo piano, da tali titoli non emerge affatto che lo stesso abbia acquistato anche la proprietà esclusiva del lastrico solare del terzo piano e del vano tecnico soprastante. Al contrario, si legge che costui ha acquistato la proprietà esclusiva delle unità immobiliari site al secondo piano e la quota spettate delle parti comuni dell'edificio (docc.
7-8 fasc. Att.). Stesse identiche indicazioni si leggono nei titoli di acquisto delle due TR (docc. 3 e 5 fasc. Att.). Alla luce di tanto emerge che le TR hanno provato:
- che le unità immobiliari di loro rispettiva proprietà esclusiva si trovano in un pagina 10 di 18 edificio a più piani fuori terra appartenente a più soggetti (circostanza emergente per tabulas dalle fotografie, dalle visure catastali e dai rogiti, verificata dal CTU e comunque incontestata specificamente dalla controparte, che ha svolto difese incompatibili con la negazione di tali emergenze), con conseguente costituzione ex lege del condominio in edificio;
- che le res controverse (lastrico solare e vano tecnico accessorio) hanno natura e funzione di cosa strutturalmente a servizio delle singole unità immobiliari dell'edificio, come si ricava dalle fotografie dimesse, come accertato dal CTU, circostanza del resto mai contestata specificamente dalla controparte, onde si applica la presunzione di condominialità alle res controverse. Il Convenuto non ha provato di avere la proprietà esclusiva delle dette cose in forza del suo titolo di acquisto, men che meno ha provato che la proprietà esclusiva di queste cose fosse in capo ai suoi danti causa: di conseguenza, il Convenuto non ha vinto la presunzione di condominialità posta dall'art. 1117 cc. Le domande di accertamento positivo e negativo svolte dalle TR sono dunque fondate e debbono essere accolte come da dispositivo. Per completezza, quanto alle eccezioni e difese svolte dal Convenuto, si evidenzia che le stesse non sono meritevoli di accoglimento, per le seguenti ragioni. Quanto all'eccezione svolta dal Convenuto in ordine all'asserito intervenuto acquisto per usucapione del lastrico e del vano da parte di un terzo nella specie la sorella
[...]
, l'eccezione è risultata infondata, come accertato con sentenza n. ER
5732 del 5.06.2024 dal Tribunale di Milano nella causa n. 8500/2022 R.G., promossa dalla predetta , sentenza prodotta dalle TR con nota del ER
6.06.2004, rilevandosi che si tratta di documento ammissibile, sia perché formatosi dopo il decorso dei termini istruttori, sia in quanto rilevante ai fini della verifica del possibile contrasto di giudicato. Quanto alla difesa del Convenuto fondata sul fatto che dal decreto di trasferimento di bene espropriato del 5.11.2019 del Tribunale di Milano emergerebbe, ad avviso del Convenuto, che il lastrico non è stato trasferito quale parte comune, perché sono menzionate solo parti comuni cortilizie, si osserva che l'argomento difensivo è infondato in fatto, prima che in diritto: nel detto decreto infatti si legge: “TRASFERISCE la piena proprietà degli immobili espropriati appresso descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive eventuali, a corpo e non a misura, e con la proporzionale quota delle parti comuni dell'edificio…” (doc. 3 fasc. Att.), dal che discende che ha acquistato anche la CP_1 proporzionale quota di proprietà delle parti comuni, sia quelle espressamente menzionate, come i cortili, sia quelle non menzionate, come le fondamento, le mura perimetrali, il lastrico, eccetera. Nelle comparse conclusive il Convenuto ha per la prima volta dedotto che il vano tecnico non sarebbe a norma al punto di vista urbanistico, circostanza invero irrilevante, atteso che la presente domanda giudiziale non concerne il trasferimento di tale bene, ma l'accertamento della sua proprietà come cosa comune condominiale. Del pari, la richiesta del convenuto di rimessione della causa in istruttoria per pagina 11 di 18 approfondire questioni inerenti la mancata realizzazione dell'ascensore nel fabbricato di che trattasi è un'istanza difensivo priva di pregio e da respingersi, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini del decidere.
7. Domanda di rivendica: decisione della domanda di condanna Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare e delle emergenze di causa, anche la conseguente domanda delle TR in rivendicazione, diretta alla condanna del Convenuto al rilascio e alla rimessione in pristino è risultata fondata e deve essere accolta per i motivi appresso esposti. I testimoni sentiti, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno ambedue confermato che nel corso dell'anno 2020 ebbe a eseguire delle opere di CP_1 impermeabilizzazione del lastrico solare, mediante posa di una guaina, circostanza che ha trovato anche riscontro nelle numerose fatture dimesse dalle TR (docc. 21-27 fasc. Att.), mentre il Convenuto ha eseguito delle opere volte a impedire l'accesso dei condòmini al vano tecnico e al lastrico, mediante posa di due porte munite di serratura, la prima apposta all'ingresso del vano tecnico e la seconda apposta nel punto di sbarco delle scale al terzo piano con accesso al lastrico solare. Tali circostanze, dedotte dalle TR non solo sono state confermate dai testi, ma non sono state mai contestate specificamente dal Convenuto, onde sono anche incontestate ex art. 115 cpc, a tacere che risultano altresì dal verbale di sopralluogo del custode giudiziario del 15.01.2020 in cui ha ammesso la sua responsabilità per CP_3
l'esecuzione di tali manufatti (doc. 12, pagina 2, fasc. Att.) e la persistenza di tali porte è stata altresì confermata dalla CTU in sede di suo sopralluogo, non completato sul lastrico proprio perché l'accesso è stato impedito da una porta chiusa a chiave. Da tanto discende che alla data di esecuzione delle dette opere il Convenuto aveva la piena disponibilità delle res comuni controverse. Quanto all'eccezione difensiva, svolta da , per cui oggi non avrebbe più il CP_3 possesso di tali beni, che a suo dire sarebbe in capo a sua sorella ER
, il Tribunale osserva che si tratta di un'eccezione da un lato infondata e,
[...] dall'altro, del tutto irrilevante ai fini del decidere. L'eccezione è infondata, atteso che non ha fornito alcuna prova a sostegno di CP_3 tale asserto e, anzi, è emerso in causa che la domanda svolta da ER
di usucapione dei beni per cui è lite è stata finanche rigettata dal Tribunale di
[...]
Milano, ciò smentendo l'esistenza dell'asserito possesso ad usucapionem in capo a
[...]
. ER
L'eccezione è comunque anche irrilevante ai fini del decidere a mente dell'art. 948 cc, spettando al Convenuto che abbia perso il possesso per fatto proprio di recuperare la cosa dal terzo. In conclusione, deve condannarsi al rilascio in favore delle TR, quali CP_3 condòmine, del lastrico solare e del vano tecnico posti al terzo piano del fabbricato facente parte del condominio di largo Giambellino 121a e 121b, mediante la demolizione a sua cura e spese delle due porte realizzate e chiuse a chiave, il tutto entro giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza. pagina 12 di 18 Deve sin d'ora prevedersi, in caso di inottemperanza di al sopra prescritto CP_3 facere, il diritto di ciascuna delle TR di provvedere a propria cura alle demolizioni con diritto di rivalsa a carico di nel limite complessivo massimo di € 7.500,00 oltre CP_3
IVA (somma indicata dal CTU a pagina 10 quali costi di demolizione e rimessione in pristino del vano tecnico).
8. Domanda attorea diretta alla condanna al pagamento dell'indennizzo per l'uso esclusivo della cosa comune: diritto Come scritto nel paragrafo 5 che precede, a mente dell'art. 1102 cc: “ciascun partecipante della comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. L'art. 1103 cc stabilisce che ciascun partecipante può cedere il suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Sul punto, la Corte di legittimità ha sancito come in forza dell'art. 1102 cc l'uso esclusivo della cosa comune da parte di un comproprietario non integra di per sé l'obbligo in capo allo stesso di corrispondere all'altro comproprietario che non ne usi una quota del valore locativo, atteso che tale uso esclusivo non è di per sé illegittimo e potrebbe essere stato concordato ovvero consapevolmente tollerato. In altre parole, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, l'uso esclusivo di un bene comune da parte di un singolo comunista non determina di per sé una condotta illecita e lesiva dei diritti dominicali degli altri comproprietari, costituendo espressione del diritto di comproprietà, a condizione che non implichi un'alterazione della destinazione d'uso del bene stesso o in un impedimento per gli altri partecipanti di farne parimenti uso. Il concetto di uso paritetico non deve essere inteso in senso assoluto, cioè come uso identico del bene da parte di tutti i comproprietari, in quanto è consentito ad alcuni di essi di farne un uso maggiore e più intenso, dal momento che il titolo (il diritto di comproprietà) investe il bene in comunione nella sua interezza, a patto che ciò non determini una compressione qualitativa e/o quantitativa dell'utilizzo che potrebbero farne gli altri contitolari (ex multis: Cass. civ., sez. 2, sent. n. 21902 del 19.11.2004). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità: “ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e pagina 13 di 18 non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune». (Cass. civ. sez. 2 sent. n. 2423 del 9.02.2015; nello stesso senso: Cass. civ. sez. 2 ord. n. 2047 del 19.01.2024; Cass. civ. sez. 2 ord. n. 31105 dell'8.11.2023; Cass. civ. sez. 2 ord. n. 7019 del 12.03.2019). E ancora più chiaramente:
“In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile” (Cass. civ. sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18.04.2023). In conclusione, il comunista che assume di avere diritto all'indennizzo per uso esclusivo di altro comunista è tenuto a provare, oltre al proprio diritto di comproprietà e il fatto dell'altrui uso esclusivo, anche di avere richiesto all'altro comunista, utilizzatore esclusivo, di usare in via diretta o indiretta -mediante locazione a terzi- dell'immobile comune. Per quanto riguarda il danno da occupazione abusiva, la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. civ., SS.UU., 15.11.2022, n. 33645). Ancora, nella medesima sentenza si legge che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”
9. Domanda attorea diretta alla condanna al pagamento dell'indennizzo per l'uso esclusivo della cosa comune: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto e delle emergenze di causa, la domanda attorea è risultata parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, per i seguenti motivi. Le TR hanno dimostrato che all'epoca unica proprietaria esclusiva di tutte le CP_1 unità immobiliari diverse da quelle di proprietà di , sin dal 17.03.2020 con CP_3
pagina 14 di 18 plurime missive ha contestato al Convenuto l'apposizione della porta (prima una, poi due porte), chiedendone la rimozione al fine di avere accesso al vano tecnico e al lastrico solare (cfr. docc. 15-18 fasc. Att.), con ciò manifestando espressamente di poter fruire del bene, senza esito. Ne discende che (e anche dal 2.03.2021, data di trasferimento di CP_1 Pt_1 un'unità immobiliare da a ) hanno diritto all'indennizzo per l'uso CP_1 Pt_1 esclusivo non autorizzato né tollerato delle cose comuni da parte di sino CP_3 all'attualità. Ora, il Tribunale evidenzia che il CTU ha quantificato il valore locativo del lastrico e del vano tecnico con riferimento al valore locativo del magazzino in normale stato manutentivo nella stessa zona nel complessivo importo di € 1.153,43/mese di cui di € 1.041,24 per il lastrico solare ed € 112,19 per il locale tecnico, come si legge a pagina 11 della CTU: “per il calcolo del valore locativo del lastrico solare di superficie indicativa pari a circa mq. 407,00 e del vano tecnico di superficie lorda indicativa pari a circa mq. 37,50 si è proceduto per analogia comparando dette superfici all'uso magazzino” (CTU pag. 11). Reputa il Tribunale che il parametro del valore locativo del magazzino sia pertinente ma che debba essere temperato ed opportunamente adattato al caso di specie come segue. Il lastrico solare è -per definizione- una superficie scoperta, onde la stessa non può essere in alcun modo usata come magazzino, posto che la merce ricoverata sul lastrico solare sarebbe esposta alle intemperie. Le TR non hanno indicato che uso avrebbero fatto del lastrico, a parte l'ordinario uso della manutenzione dell'impermeabilizzazione, onde alcun indennizzo risulta in concreto riconoscibile per il mancato co-uso del lastrico nel periodo 2020-2025 perché, secondo il principio della regolarità causale, propugnata dalla citata Cass. SSUU n. 33645/2022 per la quantificazione dell'indennizzo, alcun valore locativo di mercato è possibile ravvisare in relazione a un lastrico solare scoperto. Quanto al vano tecnico, lo stesso potrebbe in astratto essere usato come magazzino, onde il mancato co-uso di tale vano per fatto di ALLASIA -secondo il principio della regolarità causale- è idoneo a fondare il diritto delle TR ad un indennizzo, avente natura latu sensu risarcitoria. Segnatamente, tenuto conto che si tratta di un vano posto al terzo piano senza ascensore, l'importo di € 112,19, previsto per un magazzino in normali condizioni manutentive deve essere abbattuto di circa un quarto, per la obiettiva scomodità dell'uso a magazzino, onde si reputa congruo ed equo ex art. 1226 cc l'ammontare di € 84,00/mese (3/4 di € 112,19 =
€ 84,14, da arrotondare a € 84,00). Deve altresì tenersi conto della quota di comproprietà di delle parti comuni, CP_3 pari a circa il 25%, come indicato dal CTU alla pagina 13 della sua relazione. Ne discende che a fronte dell'uso esclusivo da parte di del vano tecnico posto CP_3 sul lastrico solare al terzo piano le TR hanno diritto all'indennizzo complessivo di € 63,00/mese (¾ di € 84,00 = € 63,00) dal 17.03.2020 sino al rilascio effettivo mediante demolizione delle due porte. In assenza di indicazione delle quote di proprietà di spettanza di ciascuna Attrice sulle pagina 15 di 18 parti comuni, e trattandosi di importi molto modesti, è possibile in via equitativa ex art. 1226 cc attribuire il detto indennizzo congiuntamente alle due TR dal 17.03.2020 in poi, con riparto interno al 50%. Segnatamente, dal 17.03.2020 all'attualità sono passati 64 mesi onde l'indennizzo è pari a
€ 4.032,00 (€ 63,00 x 64 mesi = € 4.032,00), in valuta attuale, oltre € 63,00/mese da domani sino alla data di effettivo rilascio. Si tratta di un credito di valore onde alle TR spettano altresì gli interessi legali ex art. 1284 co. 1 cc su € 4.032,00 da domani al saldo effettivo.
10. Spese di lite e domanda ex art. 96 cpc Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza del Convenuto su tutte le domande svolte e, di conseguenza, deve essere condannato a rifondere CP_3 integralmente le spese di lite delle TR, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza: in particolare, risultando del tutto marginale rispetto all'economia della decisione la circostanza che la domanda attorea di condanna a pagare somme di denaro sia stata accolta solo in parte. Quanto alla liquidazione delle spese delle TR, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, considerato il valore indeterminabile della controversia, di complessità media, si reputano congrui i parametri medi delle fasi introduttiva, di studio e decisionale del processo e aumentati al massimo per la fase istruttoria (più gravosa della media, in quanto sono stati sentiti testimoni ed è stata espletata CTU), previsti dalla tabella 2 per lo scaglione di valore applicabile, pari a € 12.729,00 per compenso, oltre aumento ex art. 4 co. 2 per il numero di parti ed ex art. 4 co. 1bis d.m. n. 55/2014 per la navigazione ipertestuale, aumento che si stima congruo nella misura del 10% per ciascuna voce, e quindi in complessivi € 15.402,09 (€ 12.729,00 + 10% = € 14.001,90 + 10% = € 15.402,09), da arrotondare a € 15.402,00, oltre € 560,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u., diritti di Cancelleria e spese di notificazione documentate), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice. Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 1^.12.2024 (€ 2.259,73, oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari) debbono essere poste in via definitiva a carico integrale del Convenuto, con diritto delle TR di ripetere dal medesimo quanto le stesse abbiano anticipato alla CTU in esecuzione dei decreti del Giudice. Quanto alla sollecitazione ex art. 96 co. 3 cpc la stessa è da disattendersi, per difetto dei presupposti, atteso che la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro è stata pagina 16 di 18 accolta solo in parte e tanto preclude la configurabilità dell'abuso del processo.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara che il lastrico solare sito al terzo piano del fabbricato in fregio a Largo Giambellino, facente parte del condominio sito in Largo Giambellino 121/a e 121/b, e il volume tecnico insistente su tale lastrico solare, di cui alla planimetria allegato 6 alla CTU di seguito riprodotta, sono parti comuni ex art. 1117 cc del detto condominio;
dichiara che non è titolare della piena proprietà in via esclusiva dei sopra CP_3 indicati lastrico solare e volume tecnico sullo stesso insistente, di cui alla planimetria allegato 6 alla CTU sopra riprodotta;
per l'effetto, condanna
al rilascio delle dette cose e alla rimessione in pristino, a mezzo di CP_3 demolizione delle due porte con serratura, che impediscono l'accesso al detto lastrico solare e al vano tecnico, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, con diritto delle TR, ove il Convenuto non ottemperi nel termine, a procedere a tali demolizioni da sé con persone di loro fiducia, e con diritto di rivalsa per gli esborsi conseguenti, nel limite massimo di € 7.500,00 oltre IVA;
infine, condanna
a pagare a favore di '83 e di CP_3 Controparte_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno per Controparte_9 occupazione abusiva esclusiva del vano tecnico sito sul lastrico solare dal mese di marzo 2020 in poi, la somma complessiva di € 4.032,00, in valuta attuale, per il mancato uso dal pagina 17 di 18 marzo 2021 ad oggi, oltre € 63,00 al mese, sino alla demolizione materiale delle due porte, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 cc su € 4.032,00 da domani al saldo;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna
a pagare a favore di e di CP_3 Parte_2
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, Controparte_9 la somma complessiva di € 15.962,00, di cui € 15.402,00 per compenso ed € 560,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale delle aventi diritto;
pone le spese della CTU, come liquidate in corso di (€ 2.259,73, oltre 4% ed IVA), in via definitiva a carico integrale del Convenuto, con diritto delle TR di ripetere dal medesimo quanto ciascuna abbia anticipato alla CTU in esecuzione del decreto del Giudice. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 17.07.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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