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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 331/2023 e 1796/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA RATTAZZI n. C.F._1
51, AVOLA, presso lo studio dell'avv. ADRIANA LUMINOSO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando
1 che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo del proc. n. 331/2023 R.G. , depositato in data 2 febbraio 2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il provvedimento della Sede di Siracusa Mod. AC/DEL01 CP_1 del 14.01.2022, notificato in data 26.01.2022 a mezzo lettera raccomandata con a.r. n.68980894246-5, con cui il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti come titolare d'impresa relativamente all'azienda cod. 21696674 MX, con inizio attività dal 21.07.2004 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.06.2019. Il ricorrente ha esposto:
• che l'accertamento è stato effettuato dall' sulla base CP_1 della carica sociale rivestita dal senza ulteriori Parte_1 controlli in merito alla sua partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, dal 06.06.2019 in qualità di amministratore e dal 30.11.2021 di liquidatore della;
Parte_2
• che l'attività di verifica dei requisiti del 04.01.2022 si è limitata a riscontri meramente documentali;
che la
[...]
non dispone di uffici, essendo Parte_2 la sede legale della stessa posta presso l'immobile in cui risiede il ricorrente e da diversi anni la società è inattiva;
• che il non poteva essere iscritto alla gestione Parte_1 commercianti per il periodo dal 21.07.2004 al 30.09.2006 durante il quale è stato docente scolastico di scuola pubblica a tempo pieno ed indeterminato né per il periodo dal 01.10.2006 al 30.05.2019 durante il quale è stato pensionato iscritto alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS);
• che è prescritto il diritto dell' di iscrivere il ricorrente a CP_1 gestione separata antecedentemente alla data del 14.01.2022; che, prima del 06.06.2019, il non era socio unico Parte_1 della essendone soltanto socio al Parte_2
51%, e durante il periodo dal 28.02.2007 al 02.01.2017, non è
2 stato amministratore della società per cui difetta il presupposto di iscrivibilità con decorrenza retroattiva dal 21.07.2004. ha concluso chiedendo dichiararsi che non Parte_1 sussistono i presupposti per l' iscrizione d'ufficio di Parte_1 alla gestione commercianti e, conseguentemente, dichiarre nullo l'opposto provvedimento della Sede di Siracusa Mod. AC/DEL01 del CP_1
14.01.2022. Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito: che il possiede il 100% delle quote societarie e quale socio unico è Parte_1 equiparabile ad un imprenditore individuale con conseguente obbligo di iscrizione e di pagamento della relativa contribuzione;
che il ricorrente non ha dedotto di essersi dedicato, nel periodo oggetto di causa, ad attività diverse da quelle esercitate nell'ambito della società, non risulta esercitare altre attività imprenditoriali né in proprio né quale socio di altre società e sussiste la piena corresponsabilità personale del all'attività di Parte_1 impresa societaria;
che, quindi, sussistono i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti. E' stata chiesta la riunione al proc. n. 331/2023 del giudizio iscritto al n. 1796/2024 R.G. Si osserva che il proc. R.G. 1796/2024 ha ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito n. 598 2024 000001509 20 000 del 24.02.2024, portante il complessivo importo di €.23.524,11, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, afferente i contributi accertati e asseritamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti a seguito del controllo della posizione contributiva relativamente al periodo dal giugno 2019 al dicembre 2023; tali somme sono state richieste sempre sulla base dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti come titolare d'impresa relativamente all'azienda cod. 21696674 MX;
e le ragioni di opposizione si basano sempre sulla eccepita insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio di alla gestione Parte_1 commercianti. I due procedimenti - n. 331/2023 e n. 1796/2024 – sono stati riuniti con provvedimenti del 10.06.2025. Si rileva che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, sostituendo la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, ha previsto che:
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive
3 modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge ossia la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (Cass., n. 5444/2013). In giurisprudenza si è affermato che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza siano da riferire ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno all' attività aziendale costituente l'oggetto sociale della al netto Pt_2 dell'attività esercitata in quanto amministratore e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. n. 8474 del 31.03.2017). In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998) reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 voleva evitare che grazie allo schermo societario della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata. Per il socio della l'obbligo assicurativo sussiste se egli presta la Pt_2 propria attività all'interno della società in modo abituale e prevalente,
4 indipendentemente dal numero di soci e a prescindere dal numero di dipendenti che lavorano nella società stessa;
il lavoro prestato, che fa sorgere l'obbligo di contribuzione, può essere sia esecutivo che meramente direzionale e può essere retribuito oppure no. Nel caso di socio unico che sia contemporaneamente amministratore unico si ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti perché il socio svolge attività nell'impresa in modo continuativo ed abituale sotto forma di direzione e controllo (Tribunale Roma, 01/03/2023, n. 2102). Nel caso in esame, risulta iscritto alla gestione Parte_1 commercianti di Siracusa, codice azienda n° 21696674, con inizio attività e inizio imposizione 06/2019 quale socio unico della ditta Parte_2 della quale è liquidatore dal 15/12/2021 e precedentemente
[...] amministratore;
l'iscrizione d'ufficio è avvenuta a seguito di delibera di variazione trasmessa il 12/01/2022 dalla CCIAA. E' pacifico che il ricorrente detenga l'intero capitale Parte_1 sociale della società in questione, costituendone l'unico socio e non vi sono altri soggetti in grado di svolgere l'attività non avendo la società dipendenti, per cui può ritenersi documentalmente provato che la gestione commerciale sia stata effettuata direttamente dal , il quale, Parte_1 peraltro, non svolgeva nel periodo per cui è causa alcuna altra attività come risulta dall'estratto contributivo allegato in atti. Il ricorrente non ha dedotto di essersi dedicato, nel periodo oggetto di causa, ad attività diverse da quelle esercitate nell'ambito della società ed non risulta infatti esercitare altre attività imprenditoriali, né in proprio né quale socio di altre società, non ponendosi dunque un problema di prevalenza di attività né di incompatibilità della doppia iscrizione tra le eterogenee attività di lavoro subordinato ed attività di lavoro autonomo;
l' attività di consulenza descritta in ricorso, resa occasionalmente alla da singoli professionisti quali il Parte_2 commercialista, non comporta una gestione della S.rl.. da parte di codesti professionisti, risultando l'attività gestionale della società svolta dal ricorrente quale Amministratore e socio unico. L'eventuale esiguità dell'attività svolta dalla società è irrilevante, in quanto la normativa di riferimento non prevede che l'obbligo contributivo sia correlato a determinati livelli quantitativi;
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti deriva dall'avere il socio, per legge, la gestione stabile dell'impresa commerciale, il relativo rischio e le connesse
5 responsabilità nei confronti dei terzi, non rilevando che gli adempimenti relativi all'oggetto sociale siano eseguiti in proprio o delegati. Nel caso in esame, l'opponente non ha contestato l'esistenza ed il contenuto della documentazione prodotta dall' consistente nella CP_1 visura camerale della società per cui può ritenersi Parte_2 soddisfatto l'onere probatorio gravante sull' Ente previdenziale. Nella fattispecie in oggetto, è pacifico che la società non abbia una struttura articolata e sia priva di lavoratori dipendenti;
l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti è scaturita da dati documentali e l'obbligo contributivo è collegato all'esistenza di una situazione di fatto che lo determina;
in presenza dei dati documentali citati e non contestati, risulta provato che la realtà aziendale non sia diversa da quanto emergente in base alla documentazione spontaneamente e formalmente resa (Trib. Roma, II sez. lav. , sent. n.6606/2013). Occorre altresì rilevare che, nel caso in cui l'incarico della liquidazione sia affidato ad uno dei soci, il medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra richiamate e, ovviamente, non oltre la data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.; soltanto qualora, prima o durante le operazioni di liquidazione della società, l'attività svolta da uno o più soci perda i requisiti dell'abitualità e della prevalenza, deve escludersi che permanga per gli stessi l'obbligo contributivo e si pone la necessità di ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercio (Corte appello Trento sez. lav., 28/04/2018, n.17). In relazione alla fattispecie esaminata, l'assunto del mancato svolgimento in concreto di alcuna attività rilevante ai fini contributivi non è stato corredato da documenti e da deposizioni testimoniali;
la permanenza dell'iscrizione nella gestione è idonea a fare presumere lo svolgimento dell'attività lavorativa che determina l'insorgenza degli obblighi contributivi compresa quella svolta durante il periodo della liquidazione della società, in rapporto di strutturale continuità con la fisiologica attività commerciale ed agenziale svolta in precedenza. Il ricorrente è pacificamente rimasto iscritto presso il registro delle imprese come socio amministratore prima e socio liquidatore poi (dal 30.11.2021) della , il che - considerata la Parte_2 previsione di cui all'art. 44 co. 8 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, per cui le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle CCIAA "hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge,
6 anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali" - consente di presumere la prestazione di attività commerciale. Tanto premesso è possibile considerare raggiunta la prova dello svolgimento da parte dell' opponente di lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza nel periodo cui si riferisce il provvedimento contestato, anche con riferimento alle attività caratteristiche, necessarie ed immanenti alla fase della liquidazione della società, ovvero l'impiego di altri e diversi fattori della produzione (per esempio consulenti e professionisti esterni), così da poter considerare la sua attività prevalente in termini tali da ritenere integrati i presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti. L'iscrizione d'ufficio da parte dell' alla gestione commercianti, CP_1 effettuata con provvedimento del 14.01.2022, notificato al ricorrente in data 26.01.2022 a mezzo lettera raccomandata con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.06.2019, costituisce inoltre atto idoneo a determinare l'interruzione dei termini prescrizionali quinquennali (Trib. Milano n. 869 del 2013). Risultano inconferenti le difese del ricorrente relative alla sua precedente attività lavorativa in quanto non coincidenti con i periodi oggetto della richiesta dell' mediante il provvedimento contestato. CP_1
Per queste ragioni, i ricorsi – successivamente riuniti - non possono trovare accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività espletata dalle parti nel giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 331/2023 e 1796/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta i ricorsi riuniti;
condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida nella somma di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 29/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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