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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1814/2023
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MONTERISI DOMENICO ROSARIO, come da procura Parte_1
in atti e da ( ) VIA G. DE NITTIS 45 BARLETTA;
Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
E
c.f. ) assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LACERENZA ANTONIO (c.f. ) e da avv. C.F._3
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2023, , quale titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
adiva il Tribunale del Lavoro di Trani convenendo per proporre opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 25/2023, reso in data 27.01.2023 da questo stesso organo giudicante nell'ambito del procedimento iscritto al n. 620/2023 R.G. In particolare, il predetto d.i. veniva reso provvisoriamente esecutivo per l'importo di euro 41.007,61 a titolo di T.F.R. maturato al 31.12.2021 e non percepito dall'odierno resistente al termine del rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente, intercorso dal 02.09.2002 al 10.11.2022, data del licenziamento del
CP_1
Dunque, l'opponente chiedeva di revocare la provvisoria esecuzione del d.i. opposto n. 25/2023 e, comunque, di revocare il medesimo d.i., dichiarando non dovuta la differenza tra la somma di euro
41.007,61 e la somma già versata di euro 29.169,35, sia in considerazione del pagamento già avvenuto in costanza di rapporto di acconto sul T.F.R. pari ad euro 12.500,00, sia in forza dei maggiori crediti vantati dalla ditta a titolo di danni asseritamente subìti per i comportamenti tenuti dall'odierno Parte_1 resistente nonché quantificati in euro 101.643,78.
Infine, l'odierno ricorrente chiedeva di condannare il anche in via riconvenzionale, al pagamento CP_1
in favore dell'opponente della somma su indicata e alla restituzione di quella versata a titolo di spese del procedimento monitorio e del precetto di pagamento. Il tutto, peraltro, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che la somma pari ad Controparte_1
euro 31.568,02 corrisposta dal corrispondesse a T.F.R. e mensilità di ottobre 2022, non facente Parte_1 parte del decreto ingiuntivo.
Dunque, chiedeva confermarsi l'efficacia del d.i. opposto, rigettando il ricorso poiché ritenuto infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato.
Infine, l'odierno resistente chiedeva di rigettare la domanda riconvenzionale ritenuta infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Inoltre, il chiedeva di accertare e dichiarare che il avesse illegittimamente estratto dal CP_1 Parte_1 computer aziendale, al termine del rapporto di lavoro, la documentazione posta a suffragio della domanda, ovverosia i messaggi di posta elettronica e le conversazioni di cui alla messaggistica WhatsAppWeb, in violazione dell'art. 15 Cost.; dell'art. 616, co. 4, c.p.; dell'art. 4 della L. 300/70; degli artt. 1175 e 1375 c.c.; dell'art.
3.3 Informativa di cui alle linee guida del Garante per posta elettronica e internet Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 10 marzo 2007 - Registro delle deliberazioni - Del. n. 13 del 1° marzo 2007; degli artt. 3, 11, comma 1, lett. a), d) ed e), 13 e 114 del Codice della Privacy;
degli artt. 143, co. 1, lett. c) e 154, co. 1, lett.
d), D. Lgs. n. 196/2003.
Ancora, chiedeva di accertare e dichiarare che il non avesse mai vietato ai propri dipendenti l'uso Parte_1
del computer aziendale, né redatto ordini di servizio che regolassero l'uso di tali strumenti, né mai brevettato sistemi o formulari per la partecipazione alle gare di appalto, essendo stato proprio il CP_1
ad occuparsi di tutto quanto appena detto. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, con ordinanza del 31.07.2023 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto n. 25/2023 e, comunque, ritenuta la domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni formulata dal ricorrente soltanto in modo generico, in quanto non sufficientemente supportata da idonee circostanze di prova.
Pertanto, non veniva ritenuto necessario l'espletamento dell'attività istruttoria, mentre veniva espletata la consulenza contabile a mezzo del CTU nominato, Dott. . Persona_1
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Va detto che, con sentenza n. 2524/2024 emessa il 10.02.2025 da questo Tribunale (nella persona del
Giudice Dott. Luca Caputo), veniva accolta l'impugnativa di licenziamento depositata dal nel CP_1
procedimento iscritto al n. 4431/2023 e, quindi, condannato il alla reintegrazione del lavoratore Parte_1
nel posto di lavoro, oltre pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. Lav. e versamento dei relativi contributi e che tale pronuncia, sia pur oggetto di impugnazione, ha riguardato gli stessi fatti storici oggetto della riconvenzionale formulata in questa sede dall' opponente.
Tutto quanto fin qui premesso, si condividono le risultanze della CTU contabile poiché correttamente espletata e congruamente motivata.
In particolare, il CTU nominato, Dott. , concludeva che “Sulla base degli indici di Persona_1
rivalutazione del T.F.R. riferiti agli anni dal 2017 al 2021, si è proceduto a calcolare l'importo dell'anticipazione di euro 12.250,00 rivalutato al 31/12/2021 da sottrarre dall'importo del T.F.R. al
31/12/2021 riportato sulla CU/2022 (euro 41.007,61). Il T.F.R. spettante al lavoratore alla data del
31/12/2021, al netto dell'anticipazione di euro 12.250,00 corrisposto nell'anno 2016, è pari ad euro
27.219,61. Sulla base delle buste paga riferite alle mensilità da gennaio 2022 a ottobre 2022, si è proceduto
a calcolare il T.F.R. maturato dal sig. nel periodo dall'1/1/2022 al 24/10/222. Il risultato ottenuto CP_1
è pari ad euro 1.978,85 […]. L'importo del T.F.R. maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro
(24/10/2022), considerando il tasso di rivalutazione fissato per la mensilità di ottobre 2022 corrispondente al 9,018362%, è pari a complessivi euro 31.653,22 […]. Confrontando l'importo del T.F.R. spettante al sig. così come calcolato dal sottoscritto C.T.U. pari ad euro 31.653,22 lordi e l'importo percepito dal CP_1
medesimo lavoratore con la busta paga di ottobre 2022, pari ad euro 32.256,74 lordi, risulta una differenza
a credito del datore di lavoro pari ad euro 603,52 lordi”.
Tali risultanze non hanno formato oggetto di contestazione alcuna.
Per quanto attinente alla presunta infedeltà e tutte le altre argomentazioni portate a suffragio della domanda di risarcimento danni, così come formulata dalla ditta individuale, si ritiene che i predetti danni siano rimasti indimostrati e la relativa domanda sfornita di qualsivoglia elemento probatorio. Pertanto, tale domanda dev'essere rigettata.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
ribadendosi infatti che il datore di lavoro ha diritto a percepire la residua somma di euro 603,52
a titolo di T.F.R. corrisposto in eccesso.
Pur tuttavia, considerando comunque che l'opposizione a decreto ingiuntivo si era resa necessaria posto che l'ingiunzione di pagamento era stata chiesta e ottenuta per un importo maggiore di oltre euro
12.250,00 rispetto al dovuto, atteso che il aveva già percepito talune somme a titolo di anticipo CP_1
del TFR nel corso del rapporto di lavoro, e considerato che lo stesso deve comunque restituire la somma di cui sopra;
considerato comunque il rigetto della riconvenzionale proposta dall' opponente , si determina quindi una sostanziale soccombenza reciproca, e quindi appare ragionevole la compensazione delle spese.
Le spese di ctu invero si pongono a carico del atteso l' esito della stessa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , titolare dell'omonima ditta individuale, con ricorso depositato in data Parte_1
11.03.2023 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 25/2023, nei confronti di , Controparte_1 così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto n. 25/2023; condanna il CP_1
alla restituzione in favore del della somma di euro 603,52;rigetta ogni altra domanda;
compensa Parte_1
le spese, ad eccezione di quelle di ctu che pone definitivamente a carico del CP_1
Così deciso in Trani, il 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MONTERISI DOMENICO ROSARIO, come da procura Parte_1
in atti e da ( ) VIA G. DE NITTIS 45 BARLETTA;
Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
E
c.f. ) assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LACERENZA ANTONIO (c.f. ) e da avv. C.F._3
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2023, , quale titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
adiva il Tribunale del Lavoro di Trani convenendo per proporre opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 25/2023, reso in data 27.01.2023 da questo stesso organo giudicante nell'ambito del procedimento iscritto al n. 620/2023 R.G. In particolare, il predetto d.i. veniva reso provvisoriamente esecutivo per l'importo di euro 41.007,61 a titolo di T.F.R. maturato al 31.12.2021 e non percepito dall'odierno resistente al termine del rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente, intercorso dal 02.09.2002 al 10.11.2022, data del licenziamento del
CP_1
Dunque, l'opponente chiedeva di revocare la provvisoria esecuzione del d.i. opposto n. 25/2023 e, comunque, di revocare il medesimo d.i., dichiarando non dovuta la differenza tra la somma di euro
41.007,61 e la somma già versata di euro 29.169,35, sia in considerazione del pagamento già avvenuto in costanza di rapporto di acconto sul T.F.R. pari ad euro 12.500,00, sia in forza dei maggiori crediti vantati dalla ditta a titolo di danni asseritamente subìti per i comportamenti tenuti dall'odierno Parte_1 resistente nonché quantificati in euro 101.643,78.
Infine, l'odierno ricorrente chiedeva di condannare il anche in via riconvenzionale, al pagamento CP_1
in favore dell'opponente della somma su indicata e alla restituzione di quella versata a titolo di spese del procedimento monitorio e del precetto di pagamento. Il tutto, peraltro, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
si costituiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che la somma pari ad Controparte_1
euro 31.568,02 corrisposta dal corrispondesse a T.F.R. e mensilità di ottobre 2022, non facente Parte_1 parte del decreto ingiuntivo.
Dunque, chiedeva confermarsi l'efficacia del d.i. opposto, rigettando il ricorso poiché ritenuto infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato.
Infine, l'odierno resistente chiedeva di rigettare la domanda riconvenzionale ritenuta infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Inoltre, il chiedeva di accertare e dichiarare che il avesse illegittimamente estratto dal CP_1 Parte_1 computer aziendale, al termine del rapporto di lavoro, la documentazione posta a suffragio della domanda, ovverosia i messaggi di posta elettronica e le conversazioni di cui alla messaggistica WhatsAppWeb, in violazione dell'art. 15 Cost.; dell'art. 616, co. 4, c.p.; dell'art. 4 della L. 300/70; degli artt. 1175 e 1375 c.c.; dell'art.
3.3 Informativa di cui alle linee guida del Garante per posta elettronica e internet Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 10 marzo 2007 - Registro delle deliberazioni - Del. n. 13 del 1° marzo 2007; degli artt. 3, 11, comma 1, lett. a), d) ed e), 13 e 114 del Codice della Privacy;
degli artt. 143, co. 1, lett. c) e 154, co. 1, lett.
d), D. Lgs. n. 196/2003.
Ancora, chiedeva di accertare e dichiarare che il non avesse mai vietato ai propri dipendenti l'uso Parte_1
del computer aziendale, né redatto ordini di servizio che regolassero l'uso di tali strumenti, né mai brevettato sistemi o formulari per la partecipazione alle gare di appalto, essendo stato proprio il CP_1
ad occuparsi di tutto quanto appena detto. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, con ordinanza del 31.07.2023 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto n. 25/2023 e, comunque, ritenuta la domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni formulata dal ricorrente soltanto in modo generico, in quanto non sufficientemente supportata da idonee circostanze di prova.
Pertanto, non veniva ritenuto necessario l'espletamento dell'attività istruttoria, mentre veniva espletata la consulenza contabile a mezzo del CTU nominato, Dott. . Persona_1
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Va detto che, con sentenza n. 2524/2024 emessa il 10.02.2025 da questo Tribunale (nella persona del
Giudice Dott. Luca Caputo), veniva accolta l'impugnativa di licenziamento depositata dal nel CP_1
procedimento iscritto al n. 4431/2023 e, quindi, condannato il alla reintegrazione del lavoratore Parte_1
nel posto di lavoro, oltre pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. Lav. e versamento dei relativi contributi e che tale pronuncia, sia pur oggetto di impugnazione, ha riguardato gli stessi fatti storici oggetto della riconvenzionale formulata in questa sede dall' opponente.
Tutto quanto fin qui premesso, si condividono le risultanze della CTU contabile poiché correttamente espletata e congruamente motivata.
In particolare, il CTU nominato, Dott. , concludeva che “Sulla base degli indici di Persona_1
rivalutazione del T.F.R. riferiti agli anni dal 2017 al 2021, si è proceduto a calcolare l'importo dell'anticipazione di euro 12.250,00 rivalutato al 31/12/2021 da sottrarre dall'importo del T.F.R. al
31/12/2021 riportato sulla CU/2022 (euro 41.007,61). Il T.F.R. spettante al lavoratore alla data del
31/12/2021, al netto dell'anticipazione di euro 12.250,00 corrisposto nell'anno 2016, è pari ad euro
27.219,61. Sulla base delle buste paga riferite alle mensilità da gennaio 2022 a ottobre 2022, si è proceduto
a calcolare il T.F.R. maturato dal sig. nel periodo dall'1/1/2022 al 24/10/222. Il risultato ottenuto CP_1
è pari ad euro 1.978,85 […]. L'importo del T.F.R. maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro
(24/10/2022), considerando il tasso di rivalutazione fissato per la mensilità di ottobre 2022 corrispondente al 9,018362%, è pari a complessivi euro 31.653,22 […]. Confrontando l'importo del T.F.R. spettante al sig. così come calcolato dal sottoscritto C.T.U. pari ad euro 31.653,22 lordi e l'importo percepito dal CP_1
medesimo lavoratore con la busta paga di ottobre 2022, pari ad euro 32.256,74 lordi, risulta una differenza
a credito del datore di lavoro pari ad euro 603,52 lordi”.
Tali risultanze non hanno formato oggetto di contestazione alcuna.
Per quanto attinente alla presunta infedeltà e tutte le altre argomentazioni portate a suffragio della domanda di risarcimento danni, così come formulata dalla ditta individuale, si ritiene che i predetti danni siano rimasti indimostrati e la relativa domanda sfornita di qualsivoglia elemento probatorio. Pertanto, tale domanda dev'essere rigettata.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
ribadendosi infatti che il datore di lavoro ha diritto a percepire la residua somma di euro 603,52
a titolo di T.F.R. corrisposto in eccesso.
Pur tuttavia, considerando comunque che l'opposizione a decreto ingiuntivo si era resa necessaria posto che l'ingiunzione di pagamento era stata chiesta e ottenuta per un importo maggiore di oltre euro
12.250,00 rispetto al dovuto, atteso che il aveva già percepito talune somme a titolo di anticipo CP_1
del TFR nel corso del rapporto di lavoro, e considerato che lo stesso deve comunque restituire la somma di cui sopra;
considerato comunque il rigetto della riconvenzionale proposta dall' opponente , si determina quindi una sostanziale soccombenza reciproca, e quindi appare ragionevole la compensazione delle spese.
Le spese di ctu invero si pongono a carico del atteso l' esito della stessa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , titolare dell'omonima ditta individuale, con ricorso depositato in data Parte_1
11.03.2023 in opposizione a decreto ingiuntivo n. 25/2023, nei confronti di , Controparte_1 così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto n. 25/2023; condanna il CP_1
alla restituzione in favore del della somma di euro 603,52;rigetta ogni altra domanda;
compensa Parte_1
le spese, ad eccezione di quelle di ctu che pone definitivamente a carico del CP_1
Così deciso in Trani, il 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore