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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7048/2022
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7048/2022 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4 Pt_1
Parte_5
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 giugno 2025 ad ore 12.45 innanzi alla Giudice Antonella Rimondini, sono comparsi:
Per gli attori l'avv. COLIVA DANIELE
Per l'avv. CARUSO FABIO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Francesca Meneghello Barbieri.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. COLIVA DANIELE precisa le conclusioni come da atto di citazione. Ribadisce i vizi della procedura esecutiva per essere stata attivata la procedura esecutiva prima dello spirare del termine dilatorio.
Vi è poi una questione di merito, poiché la tutela esecutiva richiesta non è compresa nell'ambito del giudicato fatto valere. L'aggravio è una qualità della situazione di fatto che deve essere oggetto di un autonomo processo di cognizione ordinario. Peraltro, il manufatto non incide sulla servitù di passaggio. pagina 1 di 6 Per l'avv. Meneghello Barbieri precisa le conclusioni come Controparte_1 da comparsa di risposta, ribadendo la disponibilità del proprio assistito alla definizione secondo l'accordo descritto nel febbraio 2025.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
La Giudice
Antonella Rimondini
pagina 2 di 6 N. R.G. 7048/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7048/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_6 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
Con il patrocinio dell'avv. DANIELE COLIVA
ATTORE/I
c o n t r o
C.F. ) Controparte_1 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. CARUSO FABIO
CONVENUTO/I
In punto a: opposizione ex art. 615/617 c.p.c..
C O N C L U S I O N I
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di risposta.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E ha proposto ricorso ex art. 612 c.p.c. innanzi al Giudice Controparte_1 dell'Esecuzione affinché fossero determinate le corrette modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 231/2020 con la quale era stata accertata l'esistenza di una servitù di passaggio, pedonale e pagina 3 di 6 carraia, gravante sul mappale 43 relativo ad un immobile sito in Anzola Emilia di proprietà di Pt_1
, e e in favore del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 mappale 44 del convenuto, ordinando ai proprietari del fondo servente di rimuovere ogni ostacolo frapposto al pieno esercizio del diritto reale.
Gli attori hanno proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c.. contestando la validità del titolo esecutivo e l'improponibilità dell'azione esecutiva per omesso rispetto del termine di cui all'art. 482 c.p.c..
Sentite le parti, con ordinanza del 12.3.2022, il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione, compensato le spese di lite della fase e assegnato termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 hanno quindi introdotto il presente giudizio riproponendo le doglianze già fatte valere innanzi al giudice dell'esecuzione. ha resistito al giudizio, contestando le domande attoree ed Controparte_1 eccependo, come già rilevato innanzi al giudice dell'esecuzione, la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi perché proposta oltre il termine di giorni venti.
Preliminarmente va evidenziato che, in base al principio della ragione più liquida (cfr. Cass., sez. VI- lav., 28.5.2014, n. 12002; Cass., sez. VI-III, ord. 26.11.2019, 30745), appare preferibile trattare le ragioni di opposizione ex art. 617 c.p.c., astrattamente idonee a definire l'intero giudizio.
Al riguardo va osservato che parte attrice ha lamentato, fin dalla fase innanzi al giudice dell'esecuzione, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 482 c.p.c..
Tale doglianza attiene certamente alla regolarità formale degli atti relativi al processo esecutivo e di quelli prodromici al suo avvio. Conseguentemente l'azione è soggetta al termine di decadenza di giorni venti decorrenti dal giorno in cui l'opponente ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato.
Come già rilevato dal giudice dell'esecuzione, nella fattispecie l'opposizione è stata proposta tempestivamente, atteso che gli attori possono avere avuto conoscenza dell'esecuzione promossa ai loro danni solo a seguito della notificazione del ricorso ex art. 612 c.p.c. e del relativo decreto di fissazione udienza e non al momento del deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c. in Tribunale. Ne deriva che, essendo la notifica intervenuta in data 16.4.2021, l'opposizione depositata in data 28.4.2021 è certamente tempestiva.
Nel merito, va osservato che – come è noto - l'atto di precetto deve indicare il termine – non inferiore a giorni dieci (art. 480 c.p.c.) - entro il quale adempiere. Si tratta di un termine avente natura pagina 4 di 6 dilatoria poiché rappresenta il tempo concesso al debitore per eseguire spontaneamente agli obblighi contenuti nel titolo esecutivo.
Nel caso di violazione del suddetto termine, il debitore – che non abbia ancora eseguito – può denunciare il vizio proponendo opposizione agli atti esecutivi, come in effetti avvenuto nel caso di specie.
Il convenuto ha effettivamente violato il suddetto termine per le ragioni indicate nel provvedimento del giudice dell'esecuzione che si intendono qui richiamate e condivise. L'art. 479 c.p.c., infatti, prevede per qualsiasi tipo di procedimento esecutivo, sia in forma generica per sia specifica, l'onere per il creditore di preannunciare il suo intento di agire notificando, appunto, titolo esecutivo ed il precetto. Nel caso in esame tali atti “sono stati notificati alle parti opponenti, come documentalmente provato, in data 23.1.2021 e l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 612 cpc in data 1.2.2021 ossia nel nono giorno e non dopo il decorso del decimo, non rientrando la fattispecie in esame, per l'assenza di elementi in tal senso, in quella soggetta a termine inferiore. Il predetto termine di 10 giorni si intende pacificamente libero e, quindi, anche a voler seguire il computo effettuato da parte opposta (con dies a quo verosimilmente coincidente con il giorno dell'avvenuta notificazione) il procedimento esecutivo è stato comunque ante tempus introdotto, con conseguente invalidità e/o comunque improcedibilità dello stesso”.
La suddetta violazione determina, sulla base della doglianza fatta valere dei debitori, la nullità del pignoramento (cfr. Cass., sez. III, 15.5.1971, n. 1426), dovendosi escludere che – proprio per effetto della tempestiva opposizione di parte attrice – che la stessa possa avere efficacia sanante, dimostrando solo i debitori hanno avuto conoscenza dell'esecuzione, senza evidentemente ripristinare il termine per adempiere ormai irrimediabilmente violato.
Tali considerazioni sono sufficienti per ritenere fondata l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. con conseguente nullità dell'esecuzione promossa dal convenuto.
Le ragioni della decisione rendono superfluo esaminare i restanti motivi di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente esperita. La liquidazione delle spese è basata sui parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, così come aggiornati dal D.M. 13.8.2022, tenendo conto che il presente procedimento è stato preceduto da una fase cautelare comportante lo studio delle medesime questioni e le cui spese sono già state regolate.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 [...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
pagina 5 di 6 1. accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'esecuzione promossa ex art. 612 c.p.c. da Controparte_1
2. condanna rifondere le spese di lite a favore degli attori in CP_1 CP_1 solido, liquidandole in complessivi € 3.800,00 per compensi ed euro 518 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 19 giugno 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7048/2022 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4 Pt_1
Parte_5
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 giugno 2025 ad ore 12.45 innanzi alla Giudice Antonella Rimondini, sono comparsi:
Per gli attori l'avv. COLIVA DANIELE
Per l'avv. CARUSO FABIO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Francesca Meneghello Barbieri.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. COLIVA DANIELE precisa le conclusioni come da atto di citazione. Ribadisce i vizi della procedura esecutiva per essere stata attivata la procedura esecutiva prima dello spirare del termine dilatorio.
Vi è poi una questione di merito, poiché la tutela esecutiva richiesta non è compresa nell'ambito del giudicato fatto valere. L'aggravio è una qualità della situazione di fatto che deve essere oggetto di un autonomo processo di cognizione ordinario. Peraltro, il manufatto non incide sulla servitù di passaggio. pagina 1 di 6 Per l'avv. Meneghello Barbieri precisa le conclusioni come Controparte_1 da comparsa di risposta, ribadendo la disponibilità del proprio assistito alla definizione secondo l'accordo descritto nel febbraio 2025.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
La Giudice
Antonella Rimondini
pagina 2 di 6 N. R.G. 7048/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7048/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_6 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
Con il patrocinio dell'avv. DANIELE COLIVA
ATTORE/I
c o n t r o
C.F. ) Controparte_1 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. CARUSO FABIO
CONVENUTO/I
In punto a: opposizione ex art. 615/617 c.p.c..
C O N C L U S I O N I
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di risposta.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E ha proposto ricorso ex art. 612 c.p.c. innanzi al Giudice Controparte_1 dell'Esecuzione affinché fossero determinate le corrette modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 231/2020 con la quale era stata accertata l'esistenza di una servitù di passaggio, pedonale e pagina 3 di 6 carraia, gravante sul mappale 43 relativo ad un immobile sito in Anzola Emilia di proprietà di Pt_1
, e e in favore del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 mappale 44 del convenuto, ordinando ai proprietari del fondo servente di rimuovere ogni ostacolo frapposto al pieno esercizio del diritto reale.
Gli attori hanno proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c.. contestando la validità del titolo esecutivo e l'improponibilità dell'azione esecutiva per omesso rispetto del termine di cui all'art. 482 c.p.c..
Sentite le parti, con ordinanza del 12.3.2022, il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione, compensato le spese di lite della fase e assegnato termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 hanno quindi introdotto il presente giudizio riproponendo le doglianze già fatte valere innanzi al giudice dell'esecuzione. ha resistito al giudizio, contestando le domande attoree ed Controparte_1 eccependo, come già rilevato innanzi al giudice dell'esecuzione, la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi perché proposta oltre il termine di giorni venti.
Preliminarmente va evidenziato che, in base al principio della ragione più liquida (cfr. Cass., sez. VI- lav., 28.5.2014, n. 12002; Cass., sez. VI-III, ord. 26.11.2019, 30745), appare preferibile trattare le ragioni di opposizione ex art. 617 c.p.c., astrattamente idonee a definire l'intero giudizio.
Al riguardo va osservato che parte attrice ha lamentato, fin dalla fase innanzi al giudice dell'esecuzione, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 482 c.p.c..
Tale doglianza attiene certamente alla regolarità formale degli atti relativi al processo esecutivo e di quelli prodromici al suo avvio. Conseguentemente l'azione è soggetta al termine di decadenza di giorni venti decorrenti dal giorno in cui l'opponente ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato.
Come già rilevato dal giudice dell'esecuzione, nella fattispecie l'opposizione è stata proposta tempestivamente, atteso che gli attori possono avere avuto conoscenza dell'esecuzione promossa ai loro danni solo a seguito della notificazione del ricorso ex art. 612 c.p.c. e del relativo decreto di fissazione udienza e non al momento del deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c. in Tribunale. Ne deriva che, essendo la notifica intervenuta in data 16.4.2021, l'opposizione depositata in data 28.4.2021 è certamente tempestiva.
Nel merito, va osservato che – come è noto - l'atto di precetto deve indicare il termine – non inferiore a giorni dieci (art. 480 c.p.c.) - entro il quale adempiere. Si tratta di un termine avente natura pagina 4 di 6 dilatoria poiché rappresenta il tempo concesso al debitore per eseguire spontaneamente agli obblighi contenuti nel titolo esecutivo.
Nel caso di violazione del suddetto termine, il debitore – che non abbia ancora eseguito – può denunciare il vizio proponendo opposizione agli atti esecutivi, come in effetti avvenuto nel caso di specie.
Il convenuto ha effettivamente violato il suddetto termine per le ragioni indicate nel provvedimento del giudice dell'esecuzione che si intendono qui richiamate e condivise. L'art. 479 c.p.c., infatti, prevede per qualsiasi tipo di procedimento esecutivo, sia in forma generica per sia specifica, l'onere per il creditore di preannunciare il suo intento di agire notificando, appunto, titolo esecutivo ed il precetto. Nel caso in esame tali atti “sono stati notificati alle parti opponenti, come documentalmente provato, in data 23.1.2021 e l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 612 cpc in data 1.2.2021 ossia nel nono giorno e non dopo il decorso del decimo, non rientrando la fattispecie in esame, per l'assenza di elementi in tal senso, in quella soggetta a termine inferiore. Il predetto termine di 10 giorni si intende pacificamente libero e, quindi, anche a voler seguire il computo effettuato da parte opposta (con dies a quo verosimilmente coincidente con il giorno dell'avvenuta notificazione) il procedimento esecutivo è stato comunque ante tempus introdotto, con conseguente invalidità e/o comunque improcedibilità dello stesso”.
La suddetta violazione determina, sulla base della doglianza fatta valere dei debitori, la nullità del pignoramento (cfr. Cass., sez. III, 15.5.1971, n. 1426), dovendosi escludere che – proprio per effetto della tempestiva opposizione di parte attrice – che la stessa possa avere efficacia sanante, dimostrando solo i debitori hanno avuto conoscenza dell'esecuzione, senza evidentemente ripristinare il termine per adempiere ormai irrimediabilmente violato.
Tali considerazioni sono sufficienti per ritenere fondata l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. con conseguente nullità dell'esecuzione promossa dal convenuto.
Le ragioni della decisione rendono superfluo esaminare i restanti motivi di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente esperita. La liquidazione delle spese è basata sui parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, così come aggiornati dal D.M. 13.8.2022, tenendo conto che il presente procedimento è stato preceduto da una fase cautelare comportante lo studio delle medesime questioni e le cui spese sono già state regolate.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 [...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
pagina 5 di 6 1. accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'esecuzione promossa ex art. 612 c.p.c. da Controparte_1
2. condanna rifondere le spese di lite a favore degli attori in CP_1 CP_1 solido, liquidandole in complessivi € 3.800,00 per compensi ed euro 518 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 19 giugno 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
pagina 6 di 6