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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1735/2022 R.G.L., cui è riunita la causa n. 3570/2023
R.G.L., vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Milena Nicosia e Katia Vella;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Controparte_1 P.IVA_1
Li Vigni;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 03/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2022 (introduttivo del proc. n. 1735/2022 r.g.l.)
ha chiesto che, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione Parte_1 dal servizio e dalla retribuzione adottato dall giusta nota prot. n. 31550 del CP_1
3 dicembre 2021 (ancora in vigore al momento dell'introduzione della causa), la convenuta venga condannata al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. A sostegno della suddetta pretesa la ricorrente, dirigente sanitario psicologa dipendente della
1 convenuta, ha contestato l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dalla datrice di lavoro perché, diversamente da quanto ritenuto da quest'ultima, la certificazione medica prodotta sarebbe stata idonea ad esonerarla dall'obbligo vaccinale previsto dal d.l. 44/2021, con il consequenziale diritto al risarcimento del danno subito
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 maggio 2023 l' , in via CP_1
preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il certificato di esenzione del 22 aprile 2021 risultava rilasciato da un medico (dott.
non operante nella campagna vaccinale;
il certificato del 7 settembre 2021 Persona_1
risultava rilasciato da un medico (dott. ) differente dal medico curante Persona_2 della privo dell'indicazione circa la partecipazione del dott. alla Pt_1 Persona_2
campagna vaccinale, privo dell'indicazione del Servizio Vaccinale di riferimento e conforme ai criteri previsti dal d.l. 105/2021, ma non anche a quelli del d.l. 44/2021; il certificato di esenzione dell'8 febbraio 2022, pur rilasciato da un medico di medicina generale certificato, andava ritenuto invalido perché non generato dalla piattaforma nazionale DGC;
tutti e tre i certificati, infine, omettevano ogni riferimento alle patologie del paziente, alle specifiche condizioni cliniche ostative alla vaccinazione e alla correlazione tra quest'ultime e l'accertato pericolo per la salute, così come stabilito dalla sentenza n. 8454/2021 del Consiglio di Stato (cfr. memoria).
Con ricorso depositato il 21 marzo 2023 (introduttivo del proc. 3570/2023 r.g.l.)
[...]
ha chiesto che, accertati l'illegittimità ed il carattere discriminatorio sia della Parte_1 nota dell'8 settembre 2021 con cui veniva assegnata al Padiglione n. 46 di via La Loggia sia della scheda di valutazione della performance dell'anno 2021, l'Asp di venga CP_1 condannata al risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in via equitativa. A sostegno di tale pretesa la ricorrente ha contestato la legittimità ed eccepito il carattere discriminatorio del provvedimento con cui la datrice di lavoro la trasferiva presso un'altra sede di lavoro in ragione dell'omessa vaccinazione, anche in considerazione, da un lato, dell'inidoneità ed insalubrità di detta sede e, dall'altro lato, della carenza di predisposizione di dispositivi di protezione individuale e di strumenti di lavoro (web cam e strumenti di chiamata diretta ai pazienti); sotto diverso profilo, inoltre, ha contestato la
2 valutazione della performance dell'anno 2021, visto che per stessa ammissione della datrice di lavoro l'attribuzione di 70 punti (di gran lunga inferiori a quelli conseguiti negli Cont altri anni) sarebbe conseguita all'adozione da parte dell di provvedimenti illegittimi, quali il trasferimento ad altra sede, l'obbligo di svolgere l'attività lavorativa da remoto e la sospensione dal servizio per lunghi periodi (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 giugno 2023 l' , in via CP_1
preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la legittimità del proprio operato (cfr. memoria).
Con ordinanza del 23 giugno 2023 il Tribunale, rilevandone la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione delle due cause.
Ciò detto, può procedersi all'esame delle questioni controverse.
Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta è infondata perché, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di pubblico impiego contrattualizzato la controversia relativa alla sospensione dal servizio per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19 “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'attività di verifica dell'osservanza di tale obbligo, da parte del datore di lavoro, non è ascrivibile all'ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge” (Cass., S.U., ordinanza n. 9403 del 5 aprile 2023).
I fatti di causa. Contr Dal 2 dicembre 1991 la ricorrente è dipendente dell' convenuta con mansioni di dirigente sanitario – psicologa.
Con certificato del 22 aprile 2021 il Medico di Medicina Generale e medico curante della ricorrente, dott. attestava che la vaccinazione anti Covid della paziente doveva Per_1 essere differita almeno fino al 31 dicembre 2021 (cfr. allegato n. 2 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
3 Con certificato del 7 settembre 2021 il Medico di Medicina Generale dott.
[...]
attestava che la ra soggetto esente dalla vaccinazione anti covid fino al 30 Per_2 Pt_1
settembre 2021 (cfr. allegato n. 3 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
Con la nota dell'8 settembre 2021 l' disponeva che gli operatori non CP_1
vaccinati, tra cui la ricorrente, avrebbero continuato a svolgere la propria attività presso l'ex centro Spoke di via La Loggia (cfr. allegato n. 4 del ricorso introduttivo del proc. n.
3570/2023 r.g.l.). Cont Con nota del 3 dicembre 2021 l' disponeva l'immediata sospensione della dal Pt_1 servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. 44/2021, conv. in L. 76/2021
(cfr. allegato n. 11 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
Con certificato del 13 dicembre 2021 il MMG dott. attestava che la necessità di Per_1 differire la vaccinazione della paziente almeno fino al 13 luglio 2022 “per accertamenti in corso in relazione a sue specifiche condizioni cliniche documentate” (cfr. allegato n. 15 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
Con certificato dell'8 febbraio 2022 (immediatamente trasmesso alla convenuta) il medico certificatore dott.ssa attestava che la era esente dalla Persona_3 Pt_1 vaccinazione anti Covid, perché temporaneamente inidonea alla medesima, fino al 28 febbraio 2022 (cfr. allegato n. 17 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
A seguito del riscontro negativo da parte della convenuta, la ricorrente si procurava copia del medesimo certificato in formato digitale e con QR code, ritrasmettendolo alla propria datrice di lavoro l'11 febbraio 2022. Cont Con nota del 4 marzo 2022 l' revoca la sospensione dal servizio della dall'11 Pt_1 febbraio al 28 febbraio 2022 (cfr. allegato n. 24 del ricorso introduttivo del proc. n.
3570/2023 r.g.l.).
In data 7 marzo 2022 la ricorrente comunicava alla propria datrice di lavoro di aver trasmesso all'Ordine degli psicologi un nuovo certificato attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale dal 2 al 31 marzo 2022 (cfr. allegato n. 25 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.). Cont Con provvedimento del 10 marzo 2022 l' revocava la sospensione dal servizio con decorrenza dall'8 marzo fino al 31 marzo 2022 (cfr. allegato n. 26 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
4 La performance della ricorrente nell'anno 2021 veniva valutata con il punteggio di 70, inferiore a quello degli anni precedenti (mai inferiore a 90).
Da settembre 2021 fino (almeno) all'introduzione della seconda causa (21 marzo 2023) la ricorrente, nei periodi in cui non era sospesa dal servizio, prestava la propria attività lavorativa presso l'ex centro Spoke.
La sospensione dal servizio (proc. n. 1735/2022 r.g.l.).
Parte ricorrente, con il primo ricorso, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento con cui la datrice di lavoro l'aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione ritenendo invalidi il certificato del 22 aprile 2021 del dott. il certificato del 7 settembre 2021 del dott. Per_1
ed il certificato del 13 dicembre 2021 del dott. mentre neppure Persona_2 Per_1 aveva provveduto in relazione al certificato dell'8 febbraio 2022 della dott.ssa Per_3
(cfr. ricorso).
La convenuta ha contestato le doglianze avversarie, insistendo nell'invalidità dei tre certificati del 2021 (cfr. memoria).
Ciò detto, occorre verificare se, alla luce della normativa vigente tempo per tempo, i tre certificati fossero validi o meno.
Il certificato del 22 aprile 2021 del dott. Per_1
Cont
Secondo l' il certificato del 22 aprile 2021 non sarebbe valido perché CP_1
redatto da un medico non operante nella campagna vaccinale, oltre che privo del riferimento alle patologie del paziente, alle specifiche condizioni cliniche ostative alla vaccinazione e alla correlazione tra quest'ultime e l'accertato pericolo per la salute, così come stabilito dalla sentenza n. 8454/2021 del Consiglio di Stato. Detto convincimento sarebbe basato sulle disposizioni contenute nel d.l. 44/2021, nel d.l. 105/2021 e nella circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 (cfr. memoria di costituzione).
Ora, per vagliare la correttezza del ragionamento della convenuta occorre prendere in considerazione la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione del 3 dicembre 2021, cioè l'atto datoriale di cui la ha denunciato Pt_1
l'illegittimità.
L'art. 4 del d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, vigente tra il 27 novembre 2021 ed il 25 gennaio 2022, dopo aver stabilito l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedeva al secondo comma che “solo in caso di accertato
5 pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”. (cfr., altresì, il comma 7 del medesimo articolo: “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”).
La circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 8 agosto 2021 espressamente richiamata dalla resistente, poi, disponeva quanto segue: “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina
Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”.
La stessa circolare, inoltre, stabiliva espressamente che i certificati non avrebbero potuto
(e, quindi, dovuto) contenere dati sensibili del soggetto interessato ulteriori rispetto ai suoi Cont dati identificativi: per tale ragione, seguendo la stessa prospettiva difensiva dell' la motivazione secondo cui il certificato sarebbe stato invalido per la mancata specificazione delle patologie, della condizione clinica e della correlazione tra quest'ultima ed il pericolo per la salute è senz'altro infondata.
A questo punto occorre verificare se il dott. quale Medico di Medicina Generale Per_1 curante della ma non partecipante alla campagna di vaccinazione (circostanza Pt_1
pacifica), fosse legittimato ad emettere il certificato di esenzione.
Ebbene, la tesi attorea non merita di essere condivisa perché la circolare ministeriale citata dalla stessa ricorrente stabiliva chiaramente che i certificati di esenzione potevano essere rilasciati, oltre che dai medici vaccinatori, soltanto dai Medici di Medicina Generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anticovid.
In questo senso il riferimento all'Accordo per la partecipazione dei Medici di Medicina
Generale alla campagna vaccinale Sars-Cov-2 (secondo cui “MMG che non partecipano alla campagna debbono in ogni caso pianificare la vaccinazione ai propri assistiti, comunicando al
Dipartimento di Cure Primarie dell'azienda sanitaria provinciale di competenza l'elenco dei propri assistiti target. Tali pazienti saranno sottoposti a vaccinazione da personale aziendale o da altri
6 Medici di Medicina generale dell'Azienda iscritti nel registro aziendale che abbiano dato disponibilità”) appare privo di pregio nella misura in cui prevedeva la “partecipazione” alla campagna vaccinale proprio dei “ che non partecipano alla campagna”, mantenendo Parte_2
salda, quindi, la distinzione tra medici che eseguono i vaccini e medici che non li eseguono.
D'altra parte, l'unica possibilità per dare un senso all'espressione “Medici di Medicina
Generale (…) dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-
CoV-2 nazionale” è quella di intenderla riferita ai medici impegnati nelle vaccinazioni, visto che in caso contrario coinciderebbe con l'intera categoria dei Medici di Medicina Generale.
Per le ragioni che precedono la valutazione dell'Asp circa l'inidoneità del certificato del dott. va ritenuta corretta. Per_1
Il certificato del 7 settembre 2021 del dott. . Persona_2
Anche in relazione al certificato emesso il 2 settembre 2021 dal dott. , Persona_2
secondo questo Tribunale, la sospensione dal servizio va ritenuta corretta perché il professionista in questione, pur operante nella campagna vaccinale, non era il medico curante della circostanza pacifica). Pt_1
Come già notato, infatti, la circolare ministeriale stabiliva espressamente che i certificati di esenzione potevano essere emessi esclusivamente dai “Medici di Medicina Generale (…) dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione”.
Il certificato del 13 dicembre 2021 del dott. Per_1
Con riguardo al secondo certificato del dott. debbono valere le stesse Per_1
considerazioni già svolte in relazione al primo.
Il certificato del 13 dicembre 2021 va ritenuto inidoneo ai fini del mantenimento in servizio perché rilasciato dal medico curante della ricorrente, non operante, però, nella campagna vaccinale.
Sull'illegittimità della sospensione disposta dalla datrice di lavoro.
Tutte le considerazioni che precedono conducono a ritenere legittima la sospensione dal Cont lavoro e dalla retribuzione disposta dall' nei confronti della con la conseguente Pt_1
infondatezza della corrispondente pretesa risarcitoria.
7 Sul diritto al risarcimento del danno alla professionalità e del danno conseguente alla perdita di retribuzione in dipendenza della valutazione della performance dell'anno 2021 (proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
Con la seconda iniziativa giudiziaria la ricorrente ha denunciato l'illegittimità dell'operato della sua datrice di lavoro nella parte in cui prima la trasferiva dalla sua sede di lavoro (in via Marchese di Villabianca) all'ex centro Spoke di via La Loggia (in locali fatiscenti, priva dei Dispositivi Individuali di Protezione e degli strumenti lavoro, tra cui essenzialmente la web cam indispensabile per lo svolgimento delle visite da remoto) e poi la sospendeva dal servizio (cfr. ricorso), evidenziando come tale condotta complessiva, discriminatoria anche con riguardo ad altri dipendenti non vaccinati, avrebbe cagionato non soltanto un danno alla sua professionalità, ma anche un concreto pregiudizio economico (“E', di tutta evidenza, secondo il parere di questa difesa, che gli illegittimi e discriminatori comportamenti e provvedimenti adottati dall'azienda convenuta nei riguardi della
Dott.ssa hanno provocato a quest'ultima danni alla sua professionalità e, inoltre, hanno Pt_1 determinato una ingiustificata riduzione della sua valutazione con conseguente decurtazione della sua retribuzione. L'odierna ricorrente ha subito un pregiudizio professionale ancor più significativo se si pensi che svolge diligentemente l'attività di psicologo da ben trentadue anni”).
Ora, a prescindere dalla verifica dell'illegittimità del provvedimento di assegnazione ad altra sede di lavoro (laddove la legittimità della sospensione risulta già accertata), è opinione di questo Tribunale che le pretese risarcitorie di cui di discute vadano immediatamente respinte perché prive di adeguata allegazione.
E' noto che chi agisce in giudizio per il risarcimento di un danno è tenuto non soltanto a dimostrare l'inadempimento di un'obbligazione (nel caso di responsabilità da inadempimento, cd. contrattuale) o la commissione di un fatto doloso o colposo (nel caso di responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.), ma anche l'esistenza del pregiudizio di cui si chiede il ristoro.
Ebbene, nel caso di specie tanto il pregiudizio alla professionalità (neppure specificato nella sua effettiva consistenza: basti prestare attenzione al fatto che la on ha neppure Pt_1
illustrato in cosa consisterebbe), quanto il danno economico asseritamente conseguente ad una valutazione della performance dell'anno 2021 inferiore a quelle degli anni precedenti
(rimasto del tutto imprecisato non soltanto nella sua eventuale consistenza, ma perfino, si
8 badi, nella sua ipotizzata esistenza, visto che questo giudice non è in grado di sapere, né valutare l'eventuale pregiudizio economico subito) nella prospettazione difensiva attorea sono rimasti del tutto indeterminati.
La considerazione che precede, come già anticipato, è sufficiente per il rigetto della pretesa risarcitoria, rimanendo di per sé irrilevante una più completa verifica dell'illegittimità della condotta datoriale.
Esito complessivo dei giudizi e regolamentazione delle spese giudiziali.
Nonostante l'integrale soccombenza della ricorrente, questo giudice ritiene che sussistano gravi motivi, derivanti dall'oggettiva complessità interpretativa della normativa applicabile al caso di specie, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta i due ricorsi riuniti;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 03/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO MO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1735/2022 R.G.L., cui è riunita la causa n. 3570/2023
R.G.L., vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Milena Nicosia e Katia Vella;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Controparte_1 P.IVA_1
Li Vigni;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 03/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2022 (introduttivo del proc. n. 1735/2022 r.g.l.)
ha chiesto che, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione Parte_1 dal servizio e dalla retribuzione adottato dall giusta nota prot. n. 31550 del CP_1
3 dicembre 2021 (ancora in vigore al momento dell'introduzione della causa), la convenuta venga condannata al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. A sostegno della suddetta pretesa la ricorrente, dirigente sanitario psicologa dipendente della
1 convenuta, ha contestato l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dalla datrice di lavoro perché, diversamente da quanto ritenuto da quest'ultima, la certificazione medica prodotta sarebbe stata idonea ad esonerarla dall'obbligo vaccinale previsto dal d.l. 44/2021, con il consequenziale diritto al risarcimento del danno subito
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 16 maggio 2023 l' , in via CP_1
preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il certificato di esenzione del 22 aprile 2021 risultava rilasciato da un medico (dott.
non operante nella campagna vaccinale;
il certificato del 7 settembre 2021 Persona_1
risultava rilasciato da un medico (dott. ) differente dal medico curante Persona_2 della privo dell'indicazione circa la partecipazione del dott. alla Pt_1 Persona_2
campagna vaccinale, privo dell'indicazione del Servizio Vaccinale di riferimento e conforme ai criteri previsti dal d.l. 105/2021, ma non anche a quelli del d.l. 44/2021; il certificato di esenzione dell'8 febbraio 2022, pur rilasciato da un medico di medicina generale certificato, andava ritenuto invalido perché non generato dalla piattaforma nazionale DGC;
tutti e tre i certificati, infine, omettevano ogni riferimento alle patologie del paziente, alle specifiche condizioni cliniche ostative alla vaccinazione e alla correlazione tra quest'ultime e l'accertato pericolo per la salute, così come stabilito dalla sentenza n. 8454/2021 del Consiglio di Stato (cfr. memoria).
Con ricorso depositato il 21 marzo 2023 (introduttivo del proc. 3570/2023 r.g.l.)
[...]
ha chiesto che, accertati l'illegittimità ed il carattere discriminatorio sia della Parte_1 nota dell'8 settembre 2021 con cui veniva assegnata al Padiglione n. 46 di via La Loggia sia della scheda di valutazione della performance dell'anno 2021, l'Asp di venga CP_1 condannata al risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in via equitativa. A sostegno di tale pretesa la ricorrente ha contestato la legittimità ed eccepito il carattere discriminatorio del provvedimento con cui la datrice di lavoro la trasferiva presso un'altra sede di lavoro in ragione dell'omessa vaccinazione, anche in considerazione, da un lato, dell'inidoneità ed insalubrità di detta sede e, dall'altro lato, della carenza di predisposizione di dispositivi di protezione individuale e di strumenti di lavoro (web cam e strumenti di chiamata diretta ai pazienti); sotto diverso profilo, inoltre, ha contestato la
2 valutazione della performance dell'anno 2021, visto che per stessa ammissione della datrice di lavoro l'attribuzione di 70 punti (di gran lunga inferiori a quelli conseguiti negli Cont altri anni) sarebbe conseguita all'adozione da parte dell di provvedimenti illegittimi, quali il trasferimento ad altra sede, l'obbligo di svolgere l'attività lavorativa da remoto e la sospensione dal servizio per lunghi periodi (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 giugno 2023 l' , in via CP_1
preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la legittimità del proprio operato (cfr. memoria).
Con ordinanza del 23 giugno 2023 il Tribunale, rilevandone la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione delle due cause.
Ciò detto, può procedersi all'esame delle questioni controverse.
Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta è infondata perché, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di pubblico impiego contrattualizzato la controversia relativa alla sospensione dal servizio per la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19 “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'attività di verifica dell'osservanza di tale obbligo, da parte del datore di lavoro, non è ascrivibile all'ambito pubblicistico, ma a quello degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppur vincolati nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione dalla previsione di legge” (Cass., S.U., ordinanza n. 9403 del 5 aprile 2023).
I fatti di causa. Contr Dal 2 dicembre 1991 la ricorrente è dipendente dell' convenuta con mansioni di dirigente sanitario – psicologa.
Con certificato del 22 aprile 2021 il Medico di Medicina Generale e medico curante della ricorrente, dott. attestava che la vaccinazione anti Covid della paziente doveva Per_1 essere differita almeno fino al 31 dicembre 2021 (cfr. allegato n. 2 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
3 Con certificato del 7 settembre 2021 il Medico di Medicina Generale dott.
[...]
attestava che la ra soggetto esente dalla vaccinazione anti covid fino al 30 Per_2 Pt_1
settembre 2021 (cfr. allegato n. 3 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
Con la nota dell'8 settembre 2021 l' disponeva che gli operatori non CP_1
vaccinati, tra cui la ricorrente, avrebbero continuato a svolgere la propria attività presso l'ex centro Spoke di via La Loggia (cfr. allegato n. 4 del ricorso introduttivo del proc. n.
3570/2023 r.g.l.). Cont Con nota del 3 dicembre 2021 l' disponeva l'immediata sospensione della dal Pt_1 servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. 44/2021, conv. in L. 76/2021
(cfr. allegato n. 11 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
Con certificato del 13 dicembre 2021 il MMG dott. attestava che la necessità di Per_1 differire la vaccinazione della paziente almeno fino al 13 luglio 2022 “per accertamenti in corso in relazione a sue specifiche condizioni cliniche documentate” (cfr. allegato n. 15 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
Con certificato dell'8 febbraio 2022 (immediatamente trasmesso alla convenuta) il medico certificatore dott.ssa attestava che la era esente dalla Persona_3 Pt_1 vaccinazione anti Covid, perché temporaneamente inidonea alla medesima, fino al 28 febbraio 2022 (cfr. allegato n. 17 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
A seguito del riscontro negativo da parte della convenuta, la ricorrente si procurava copia del medesimo certificato in formato digitale e con QR code, ritrasmettendolo alla propria datrice di lavoro l'11 febbraio 2022. Cont Con nota del 4 marzo 2022 l' revoca la sospensione dal servizio della dall'11 Pt_1 febbraio al 28 febbraio 2022 (cfr. allegato n. 24 del ricorso introduttivo del proc. n.
3570/2023 r.g.l.).
In data 7 marzo 2022 la ricorrente comunicava alla propria datrice di lavoro di aver trasmesso all'Ordine degli psicologi un nuovo certificato attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale dal 2 al 31 marzo 2022 (cfr. allegato n. 25 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.). Cont Con provvedimento del 10 marzo 2022 l' revocava la sospensione dal servizio con decorrenza dall'8 marzo fino al 31 marzo 2022 (cfr. allegato n. 26 del ricorso introduttivo del proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
4 La performance della ricorrente nell'anno 2021 veniva valutata con il punteggio di 70, inferiore a quello degli anni precedenti (mai inferiore a 90).
Da settembre 2021 fino (almeno) all'introduzione della seconda causa (21 marzo 2023) la ricorrente, nei periodi in cui non era sospesa dal servizio, prestava la propria attività lavorativa presso l'ex centro Spoke.
La sospensione dal servizio (proc. n. 1735/2022 r.g.l.).
Parte ricorrente, con il primo ricorso, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento con cui la datrice di lavoro l'aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione ritenendo invalidi il certificato del 22 aprile 2021 del dott. il certificato del 7 settembre 2021 del dott. Per_1
ed il certificato del 13 dicembre 2021 del dott. mentre neppure Persona_2 Per_1 aveva provveduto in relazione al certificato dell'8 febbraio 2022 della dott.ssa Per_3
(cfr. ricorso).
La convenuta ha contestato le doglianze avversarie, insistendo nell'invalidità dei tre certificati del 2021 (cfr. memoria).
Ciò detto, occorre verificare se, alla luce della normativa vigente tempo per tempo, i tre certificati fossero validi o meno.
Il certificato del 22 aprile 2021 del dott. Per_1
Cont
Secondo l' il certificato del 22 aprile 2021 non sarebbe valido perché CP_1
redatto da un medico non operante nella campagna vaccinale, oltre che privo del riferimento alle patologie del paziente, alle specifiche condizioni cliniche ostative alla vaccinazione e alla correlazione tra quest'ultime e l'accertato pericolo per la salute, così come stabilito dalla sentenza n. 8454/2021 del Consiglio di Stato. Detto convincimento sarebbe basato sulle disposizioni contenute nel d.l. 44/2021, nel d.l. 105/2021 e nella circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 (cfr. memoria di costituzione).
Ora, per vagliare la correttezza del ragionamento della convenuta occorre prendere in considerazione la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione del 3 dicembre 2021, cioè l'atto datoriale di cui la ha denunciato Pt_1
l'illegittimità.
L'art. 4 del d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, vigente tra il 27 novembre 2021 ed il 25 gennaio 2022, dopo aver stabilito l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedeva al secondo comma che “solo in caso di accertato
5 pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”. (cfr., altresì, il comma 7 del medesimo articolo: “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”).
La circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 8 agosto 2021 espressamente richiamata dalla resistente, poi, disponeva quanto segue: “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina
Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”.
La stessa circolare, inoltre, stabiliva espressamente che i certificati non avrebbero potuto
(e, quindi, dovuto) contenere dati sensibili del soggetto interessato ulteriori rispetto ai suoi Cont dati identificativi: per tale ragione, seguendo la stessa prospettiva difensiva dell' la motivazione secondo cui il certificato sarebbe stato invalido per la mancata specificazione delle patologie, della condizione clinica e della correlazione tra quest'ultima ed il pericolo per la salute è senz'altro infondata.
A questo punto occorre verificare se il dott. quale Medico di Medicina Generale Per_1 curante della ma non partecipante alla campagna di vaccinazione (circostanza Pt_1
pacifica), fosse legittimato ad emettere il certificato di esenzione.
Ebbene, la tesi attorea non merita di essere condivisa perché la circolare ministeriale citata dalla stessa ricorrente stabiliva chiaramente che i certificati di esenzione potevano essere rilasciati, oltre che dai medici vaccinatori, soltanto dai Medici di Medicina Generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anticovid.
In questo senso il riferimento all'Accordo per la partecipazione dei Medici di Medicina
Generale alla campagna vaccinale Sars-Cov-2 (secondo cui “MMG che non partecipano alla campagna debbono in ogni caso pianificare la vaccinazione ai propri assistiti, comunicando al
Dipartimento di Cure Primarie dell'azienda sanitaria provinciale di competenza l'elenco dei propri assistiti target. Tali pazienti saranno sottoposti a vaccinazione da personale aziendale o da altri
6 Medici di Medicina generale dell'Azienda iscritti nel registro aziendale che abbiano dato disponibilità”) appare privo di pregio nella misura in cui prevedeva la “partecipazione” alla campagna vaccinale proprio dei “ che non partecipano alla campagna”, mantenendo Parte_2
salda, quindi, la distinzione tra medici che eseguono i vaccini e medici che non li eseguono.
D'altra parte, l'unica possibilità per dare un senso all'espressione “Medici di Medicina
Generale (…) dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-
CoV-2 nazionale” è quella di intenderla riferita ai medici impegnati nelle vaccinazioni, visto che in caso contrario coinciderebbe con l'intera categoria dei Medici di Medicina Generale.
Per le ragioni che precedono la valutazione dell'Asp circa l'inidoneità del certificato del dott. va ritenuta corretta. Per_1
Il certificato del 7 settembre 2021 del dott. . Persona_2
Anche in relazione al certificato emesso il 2 settembre 2021 dal dott. , Persona_2
secondo questo Tribunale, la sospensione dal servizio va ritenuta corretta perché il professionista in questione, pur operante nella campagna vaccinale, non era il medico curante della circostanza pacifica). Pt_1
Come già notato, infatti, la circolare ministeriale stabiliva espressamente che i certificati di esenzione potevano essere emessi esclusivamente dai “Medici di Medicina Generale (…) dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione”.
Il certificato del 13 dicembre 2021 del dott. Per_1
Con riguardo al secondo certificato del dott. debbono valere le stesse Per_1
considerazioni già svolte in relazione al primo.
Il certificato del 13 dicembre 2021 va ritenuto inidoneo ai fini del mantenimento in servizio perché rilasciato dal medico curante della ricorrente, non operante, però, nella campagna vaccinale.
Sull'illegittimità della sospensione disposta dalla datrice di lavoro.
Tutte le considerazioni che precedono conducono a ritenere legittima la sospensione dal Cont lavoro e dalla retribuzione disposta dall' nei confronti della con la conseguente Pt_1
infondatezza della corrispondente pretesa risarcitoria.
7 Sul diritto al risarcimento del danno alla professionalità e del danno conseguente alla perdita di retribuzione in dipendenza della valutazione della performance dell'anno 2021 (proc. n. 3570/2023 r.g.l.).
Con la seconda iniziativa giudiziaria la ricorrente ha denunciato l'illegittimità dell'operato della sua datrice di lavoro nella parte in cui prima la trasferiva dalla sua sede di lavoro (in via Marchese di Villabianca) all'ex centro Spoke di via La Loggia (in locali fatiscenti, priva dei Dispositivi Individuali di Protezione e degli strumenti lavoro, tra cui essenzialmente la web cam indispensabile per lo svolgimento delle visite da remoto) e poi la sospendeva dal servizio (cfr. ricorso), evidenziando come tale condotta complessiva, discriminatoria anche con riguardo ad altri dipendenti non vaccinati, avrebbe cagionato non soltanto un danno alla sua professionalità, ma anche un concreto pregiudizio economico (“E', di tutta evidenza, secondo il parere di questa difesa, che gli illegittimi e discriminatori comportamenti e provvedimenti adottati dall'azienda convenuta nei riguardi della
Dott.ssa hanno provocato a quest'ultima danni alla sua professionalità e, inoltre, hanno Pt_1 determinato una ingiustificata riduzione della sua valutazione con conseguente decurtazione della sua retribuzione. L'odierna ricorrente ha subito un pregiudizio professionale ancor più significativo se si pensi che svolge diligentemente l'attività di psicologo da ben trentadue anni”).
Ora, a prescindere dalla verifica dell'illegittimità del provvedimento di assegnazione ad altra sede di lavoro (laddove la legittimità della sospensione risulta già accertata), è opinione di questo Tribunale che le pretese risarcitorie di cui di discute vadano immediatamente respinte perché prive di adeguata allegazione.
E' noto che chi agisce in giudizio per il risarcimento di un danno è tenuto non soltanto a dimostrare l'inadempimento di un'obbligazione (nel caso di responsabilità da inadempimento, cd. contrattuale) o la commissione di un fatto doloso o colposo (nel caso di responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.), ma anche l'esistenza del pregiudizio di cui si chiede il ristoro.
Ebbene, nel caso di specie tanto il pregiudizio alla professionalità (neppure specificato nella sua effettiva consistenza: basti prestare attenzione al fatto che la on ha neppure Pt_1
illustrato in cosa consisterebbe), quanto il danno economico asseritamente conseguente ad una valutazione della performance dell'anno 2021 inferiore a quelle degli anni precedenti
(rimasto del tutto imprecisato non soltanto nella sua eventuale consistenza, ma perfino, si
8 badi, nella sua ipotizzata esistenza, visto che questo giudice non è in grado di sapere, né valutare l'eventuale pregiudizio economico subito) nella prospettazione difensiva attorea sono rimasti del tutto indeterminati.
La considerazione che precede, come già anticipato, è sufficiente per il rigetto della pretesa risarcitoria, rimanendo di per sé irrilevante una più completa verifica dell'illegittimità della condotta datoriale.
Esito complessivo dei giudizi e regolamentazione delle spese giudiziali.
Nonostante l'integrale soccombenza della ricorrente, questo giudice ritiene che sussistano gravi motivi, derivanti dall'oggettiva complessità interpretativa della normativa applicabile al caso di specie, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta i due ricorsi riuniti;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 03/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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