Ordinanza collegiale 24 giugno 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/01/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14919/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14919 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annachiara Barocco e Andrea Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OL D'NO in Roma, via S. Tommaso D'Aquino N 116;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'interno K10/-OMISSIS- datato 15.05.2019, notificato il 05.09.2019, di respingimento dell'istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa NT DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 2 agosto 2013.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. 15 maggio 2019, ha respinto la domanda, in considerazione dei pregiudizi di carattere penale a carico dell’interessato.
Avverso il suddetto provvedimento di diniego il ricorrente è insorto con l’odierno gravame, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell’art. 9 della L. n. 91/1992 per errata valutazione da parte del Ministero dell’Interno dell’esistenza di pregiudizi penali a carico del sig. -OMISSIS-;
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti nonché per carenza di istruttoria in quanto il ricorrente non ha e non ha avuto pregiudizi di carattere penale;
3) Violazione art. 3 l. 241/90. eccesso di potere per contrasti con i recedenti e contraddittorietà. difetto di motivazione.
Il ricorrente, in particolare, assume, e documenta, che i pregiudizi penali su cui si fonda l’impugnato decreto di rigetto della cittadinanza, riguarderebbero non il ricorrente ma un’altra persona, omonima, domiciliata non Vicenza ma a Bologna, come sarebbe emerso già in sede di ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Vicenza proposto avverso il decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, successivamente annullato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente e ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 12453 del 24 giugno 2025 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della resistente “ Ritenuto necessario, ai fini del decidere e per completezza di trattazione, tenuto conto della motivazione dell’avversato provvedimento di diniego nonché delle allegazioni e dei motivi dedotti da parte attrice, acquisire una documentata relazione di chiarimenti su fatti e deduzioni posti a fondamento del gravame, oltre che sui motivi ostativi posti a fondamento del diniego, con particolare riferimento alla presunta omonimia dedotta dall’interessato ”.
L’amministrazione non ha ottemperato a detta ordinanza istruttoria, essendosi limitata a seguito della stessa a versare in atti in data 10 dicembre 2025 la medesima relazione difensiva (anche se recante una data ed un numero di protocollo diversi) e i medesimi documenti già depositati in data 26 maggio 2025.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. - Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento, alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti della Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al caso di specie, con l’atto introduttivo del giudizio si confuta la correttezza dell’operato dell’amministrazione, che ha fondato la propria sfavorevole determinazione sulla riconducibilità al ricorrente di elementi di controindicazione di carattere penale, che non riguarderebbero il ricorrente ma un’altra persona, omonima del ricorrente, domiciliata a Bologna e non a Vicenza. A questo proposito, si assume che tale situazione di omonimia sarebbe già stata evidenziata in sede di ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Vicenza in merito al decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, successivamente annullato.
Alla luce dei fatti e delle deduzioni posti a fondamento del Gravame, con ordinanza collegiale n. 12453/2025 questa Sezione ha ritenuto necessario disporre, a carico della p.a. resistente, di fornire elementi informativi di maggiore dettaglio, con particolare riferimento alla prospettata omonimia del ricorrente rispetto ad altro presunto soggetto, cui andrebbero in realtà riferiti i reati contestati.
L’amministrazione non risulta avere adempiuto, visto che, a seguito della pubblicazione della suddetta ordinanza n. 12453 del 24 giugno 2025, ha solo depositato, in data 10 dicembre 2025, la stessa relazione difensiva (essendo identico il contenuto, malgrado la data e il numero di protocollo diversi) e gli stessi documenti versati in atti in data 26 giugno 2025, senza aggiungere alcunché né tantomeno dare esplicito riscontro al suddetto ordine istruttorio.
Considerato che nel processo ammnistrativo incombe sull'Amministrazione resistente un obbligo di collaborazione all'attività istruttoria disposta dal giudice, l'inottemperanza alle richieste di produzione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione può essere valutata a sfavore della parte pubblica (cfr., T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 11/11/2022, n. 283)
Detto principio, di cui all'art. 64, comma 4, cod. proc. amm., assume ancor più pregnanza, quando, come nel caso di specie, ciò non contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del giudizio, consentendo al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, che non si pongano in conflitto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa.
Il Ministero dell’interno, peraltro, nulla ha dedotto su quanto prospettato da parte attrice, confortato, tra l’altro, dalla produzione documentale relativa all’esito favorevole del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio della carta di soggiorno, fondato su pregiudizi penali del richiedente poi ritenuti superati, al contrario, è rimasto inadempiente all’incombente istruttorio disposto con la richiamata ordinanza n. 12453/2025, rendendo impossibile rinvenire elementi di prova incontrovertibili per ritenere l’avversato diniego sorretto da concrete ragioni in grado di giustificare adeguatamente il formulato giudizio di inaffidabilità e non integrazione (v. da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, 193/2023).
Il ricorso deve essere pertanto conclusivamente accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NT DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT DI | NA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.