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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/05/2024, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
n. 2063/2019 r.g.
Tribunale di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2063/2019 r.g. promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di tutti rappresentati e difesi dall'avv. MAURO FELICETTI e Persona_1 dell'avv. DIMITRI FRASCARELLI, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAURO FELICETTI
ATTORI nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
MARIO MATTEI, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in piazza Italia n. 9 presso il difensore avv. MARIO MATTEI CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI Conclusioni di parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
1. accertare e dichiarare la responsabilità medica dell' Controparte_1
e per essa dei propri sanitari, per aver eseguito l'errato ed inadeguato
[...] monitoraggio cui è stato sottoposto , quantomeno a decorrere dal periodo successivo Persona_1 alla TAC del 27/02/2009;
2. accertare e dichiarare che a causa di tale errato ed inadeguato monitoraggio cui è stato sottoposto
, questi ha subito una grave compromissione della qualità della vita, nonché una Persona_1 grave perdita di chance, specificamente una riduzione della probabilità di un prolungamento della propria vita e della qualità della stessa, se non addirittura il poter conseguire la guarigione;
3. accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della erronea certificazione del Persona_1 22/07/2011 dell' , e resa per essa dal Controparte_1
Dott. , con la quale veniva esclusa ogni ripresa della patologia neoplastica, si è sottoposto Parte_4 all'inutile ed inopportuno intervento chirurgico di asportazione dell'ernia del 28/07/2011; 4. accertare e dichiarare che il Sig. per l'intervento di asportazione dell'ernia Persona_1 discale, eseguito presso la di il 28/07/2011, ha sopportato una inutile Controparte_2 CP_1 spesa pari ad € 6.983,62; pagina 1 di 9
5. conseguentemente, condannare l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore degli attori quali eredi, di tutti i danni sofferti, che di seguito si riepilogano:
- per invalidità temporanea totale giorni 120, € 11.760,00;
- per danno biologico permanente pari al 20%, € 90.457,00;
- per perdita di chance € 100.000,00;
- per spese sostenute € 6.983,62, ovvero delle diverse somme, minori o maggiori, che saranno accertate in corso di causa, ovvero ritenute eque e di giustizia. Per ciascuno degli attori iure proprio, a titolo di danno parentale da morte anticipata, la somma di € 100.000,00 per ciascuno, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, ovvero ritenuta equa e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto all'effettivo saldo ed in ogni caso nei limiti della complessiva somma di € 520.000,00; 6. condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa, oltre spese generali, C.F. ed IVA, come per legge»
Conclusioni di parte convenuta: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia contrariis reiectis: in via principale: rigettare la domanda risarcitoria formulata nel presente giudizio nei confronti dell'
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese, funzioni, Controparte_1 ed onorari di lite, oltre Iva e Cap come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
I. Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.4.2019, e Parte_1 Parte_2
- in proprio e quali eredi di rispettivamente loro marito e Parte_3 Persona_1 padre - esponevano:
che il loro congiunto nel 2006 aveva sviluppato un carcinoma del glande, per Persona_1 la cura del quale il 10.7.2006 si era sottoposto presso l'azienda ospedaliera di a un CP_1 intervento chirurgico di amputazione del glande ed exeresi del linfonodo sentinella;
che nell'aprile 2011 le condizioni di salute del sig. erano peggiorate, in quanto Persona_1 erano comparsi dolori lombosciatalgici;
che una RM eseguita il 18.5.2011 aveva documentato la formazione di un'ernia discale L4-L5;
che, dopo aver acquisito certificazione dell'oncologo dell'azienda ospedaliera di che CP_1 escludeva la ripresa della malattia neoplastica, in data 28.7.2011 il sig. si era Per_1 sottoposto a intervento chirurgico di asportazione dell'ernia discale presso la Casa CP_2
di ; CP_2 CP_1
che una TC total body con contrasto, eseguita il 17.8.2011, aveva evidenziato in maniera chiara una estesa ripresa della malattia neoplastica sia a livello osseo, sia a livello polmonare;
che dopo un ciclo di trattamento radioterapico il sig. era deceduto in data 11.10.2011 Per_1 per una sepsi stafilococcica.
Quindi, deducevano la responsabilità dell' per l'operato dei suoi Controparte_1 sanitari, i quali: 1) avevano omesso un adeguato monitoraggio delle condizioni del paziente dopo la diagnosi di carcinoma e l'intervento chirurgico del 2006, in quanto avevano prescritto ed eseguito le TAC solo il 6.12.2006 e il 27.2.2009, limitandosi per il resto a semplici ecografie addomino pelviche, mentre avrebbero dovuto controllare il paziente con TAC total body semestrali per i primi cinque anni;
2) in data 28.7.2011 avevano erroneamente certificato l'assenza della patologia neoplastica.
pagina 2 di 9 Evidenziavano inoltre: che, a causa dell'erronea certificazione dell'assenza di neoplasie a luglio 2011, il sig. si era sottoposto a un intervento chirurgico per il trattamento dell'ernia discale inutile Per_1 e inopportuno, riportando un'invalidità temporanea totale fino alla data del decesso;
che il sig. aveva riportato un danno biologico permanente nel periodo compreso tra la data in cui Per_1 avrebbe dovuto essere programmato il nuovo esame TAC (settembre 2009) e la data della morte, danno che quantificavano nella misura del 20%; che il sig. a causa dell'inadeguato monitoraggio Per_1 aveva visto ridotta la propria capacità di sopravvivenza nella misura del 40% e inoltre aveva perduto la chance di godere di una migliore qualità della vita nel periodo antecedente al decesso.
Su tali presupposti gli attori chiedevano, iure hereditario, il risarcimento del danno patito dal loro congiunto che specificavano nelle seguenti voci: 1) danno non patrimoniale per la Persona_1 lesione all'integrità fisica patita nel periodo di 120 giorni compreso tra l'insorgere dei dolori (ad aprile 2011) e la data della morte (il 11.10.2011), danno che quantificavano in € 11.760,00; 2) danno non patrimoniale per la lesione all'integrità fisica permanente del 20%, quantificato in € 90.457,00; 3) danno non patrimoniale da perdita di chances, quantificato in € 100.000,00; 4) danno patrimoniale per spese di cura e degenza presso la di , quantificate in € 6.983,62. Controparte_2 CP_1
Chiedevano altresì, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (che quantificavano in € 100.000,00 per ciascuno).
L' , costituendosi in giudizio, contestava ogni responsabilità, deducendo Controparte_3 la correttezza dell'operato dei propri sanitari;
in particolare evidenziava che la discopatia alle vertebre L4-L5 era effettivamente esistente e rilevava che l'ecografia addominale eseguita dal dott. era Pt_4 negativa, sicché non poteva muoversi alcun rimprovero al medico per non avere identificato le lesioni ossee di natura neoplastica, anche tenuto conto del fatto che la diffusione autogena di metastasi ossee e polmonari è evento raro nel carcinoma epidermide del pene. Contestava in ogni caso l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del dott. e la morte del paziente, rilevando come un ritardo di Pt_4 appena un mese nella diagnosi fosse del tutto ininfluente rispetto all'evoluzione della malattia.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medica d'ufficio affidata a un collegio composto dal dott. (medico legale) e dal dott. (specialista in Persona_2 Persona_3 oncologia).
II. Preliminarmente è opportuno osservare che le domande risarcitorie proposte richiedono un diverso inquadramento, a seconda che attengano ai pregiudizi sofferti dal defunto e fatti valere iure hereditatis
o che attengano ai pregiudizi sofferti direttamente dagli attori.
Va infatti ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. Pertanto, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, deve trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 21404/21; Cass. n. 14258/20).
pagina 3 di 9 Rientrano invece nel novero delle azioni di responsabilità contrattuale quelle proposte iure hereditario.
III. Venendo alla fattispecie che ci occupa, parte attrice ha lamentato l'inesatto adempimento della prestazione di cura, sotto i profili dell'inadeguatezza del monitoraggio svolto nel quinquennio successivo all'intervento chirurgico del luglio 2006 e dell'omessa diagnosi del carcinoma da parte del dott. nel luglio 2011 e ha dedotto l'esistenza di un nesso di causalità tra il primo inadempimento Pt_4 e il ritardo nelle cure del carcinoma osseo, nonché l'esistenza di un nesso di causalità tra il secondo inadempimento e l'esecuzione di un intervento chirurgico superfluo, ossia quello di asportazione dell'ernia discale.
All'esito dell'espletata consulenza medico legale è certamente rimasta esclusa l'esistenza del primo inadempimento contestato, ossia quello relativo alla inesatta programmazione ed esecuzione di controlli sul paziente oncologico (cd. follow up oncologico).
Va premesso che il carcinoma del pene è una malattia rara e per tale ragione la letteratura in merito è scarsa e solo poche società scientifiche hanno emanato raccomandazioni o linee guida sul follow-up più appropriato da tenere nei soggetti dopo chirurgia per tumore del pene (cfr. pag. 58 e 59 della relazione di c.t.u.).
Ciò posto, le linee guida esistenti1 concordano nel definire il periodo di osservazione totale in 5 anni, nonché nel prevedere una cadenza dei controlli tri-quadrimestrale nei primi due anni e semestrale nei restanti tre. Non sono invece fornite indicazioni circa il tipo di esami strumentali di controllo da eseguire.
Ed infatti tutti gli autori consigliano, per un corretto follow-up nel carcinoma del pene, l'esame obiettivo clinico accompagnato, in caso di sospetti clinici, da rx del torace ed altri esami mirati come ecografia, tomografia computerizzata (TC) ed RM;
infine, altri esami diagnostici (es. scintigrafia ossea, PET) sono consigliati per l'approfondimento di precedenti esami dubbi o in caso di sintomi (cfr. pag.
60 della relazione di c.t.u.).
Dunque, il ventaglio di esami strumentali consigliati prevede l'utilizzo di rx torace, ecografia addominale, TC, RM e PET sulla base del rischio o del sospetto clinico, lasciando al medico la scelta in base alla sua esperienza ed al sospetto (cfr. pag. 72 della relazione).
Se ne ricava che, affinché sussista l'indicazione a uno specifico esame strumentale, occorre che vi siano sintomi (rilevabili dall'esame obiettivo clinico o lamentati dal paziente) e che sarà il sintomo riscontrato a guidare il medico nella scelta dell'esame più idoneo all'indagine (cfr. pag. 80 della relazione).
Deve dunque darsi evidenza che l'affermazione attorea secondo cui un corretto follow up avrebbe richiesto la ripetizione della TAC total body ogni sei mesi (nel quinquennio successivo alla conclusione dell'iter terapeutico) non ha trovato riscontro nella letteratura di settore, sicché deve escludersi che vi fosse un obbligo dei sanitari di attenersi a questa regola di condotta. Tanto chiarito, va dato atto che la frequenza e la tipologia dei controlli eseguiti dal sig. Per_1 appaiono conformi alle linee guida, anche con riguardo al IV e V anno (che vengono in rilievo nella presente sede, considerato che il 27.2.2009 era stata eseguita una TAC total body che aveva escluso con certezza la presenza di metastasi), essendo stato il paziente sottoposto a visita ed ecografia addominale e non essendo emersi prima dell'aprile 2011 sintomi che giustificassero l'esecuzione di ulteriori esami strumentali (cfr. pag. 79).
In effetti risulta dalle allegazioni degli stessi attori (oltre che dalle prove testimoniali assunte) che il sig. cominciò ad accusare dolori in sede lombare solamente nel marzo/aprile 2011. Persona_1
Fino a questo momento dunque i controlli eseguiti su di lui risultavano congrui e conformi alle prescrizioni delle linee guida, sicché risulta superfluo accertare se vi fosse stata o meno la presa in carico del paziente da parte dell'azienda ospedaliera convenuta per il percorso di sorveglianza successivo al completamento del trattamento primario del cancro.
Al riguardo vi è effettivamente una carenza probatoria, mancando agli atti del giudizio la cartella clinica di day-hospital o ambulatoriale che – di norma e per ordinaria prassi clinico-assistenziale – viene formata al momento della programmazione di follow up oncologico e che riporta il diario dei singoli accessi, con descrizione dello stato del paziente, degli esami eseguiti e di quelli richiesti, della data del successivo controllo di follow-up e di tutte le osservazioni utili (cfr. pag. 75 della relazione di c.t.u.).
A ciò si aggiunga che gli esami e le visite di controllo eseguiti nel quinquennio successivo all'intervento del luglio 2006, non risultano essere stati svolti tutti presso l'azienda ospedaliera di in quanto alcuni sono stati eseguiti presso l'ospedale di Foligno ed altri presso strutture private. CP_1
Tuttavia, come evidenziato anche dai cc.tt.u., la predetta lacuna può ritenersi superata alla luce della documentazione attestante l'effettivo svolgimento dei controlli e degli esami riportati nella tabella 3 a pag. 73 della relazione di consulenza e considerata la rispondenza degli stessi alle indicazioni delle linee guida.
Infatti, anche a voler ritenere che, a seguito del completamento del trattamento primario del cancro al pene praticato dall'azienda ospedaliera di nel 2006, fosse sorto l'obbligo per quest'ultima CP_1 struttura di svolgere anche il successivo percorso di sorveglianza e anche a voler ritenere che tale obbligo non fosse venuto meno per la scelta del paziente di eseguire i primi esami (la tac e l'ecografia addominale dell'ottobre 2006) presso altra struttura sanitaria (quale è l'ospedale di Foligno), così giungendo a ipotizzare che visite ed esami successivi agli interventi del 2006 siano stati eseguiti su indicazione dei medici dell'ospedale di , dovrebbe in ogni caso escludersi l'esistenza di una CP_1 colpa di questi ultimi stante la sostanziale correttezza del percorso di sorveglianza seguito fino ad aprile
2011.
Diverso discorso deve farsi con riguardo alla condotta tenuta dopo l'insorgenza del sintomo del dolore lombare e segnatamente con riguardo alla condotta dell'oncologo dell'azienda convenuta che visitò il sig. in data 22 luglio 2007 certificando l'esclusione della ripresa della patologia tumorale e Per_1 consigliando solo l'esecuzione di ecografia addominale, che veniva eseguita il 25.7.2011 con esito negativo.
Sul punto i consulenti d'ufficio, non hanno rinvenuto alcuna negligenza, affermando che la prescrizione dell'ecografia addominale soddisfaceva le indicazioni delle linee guida, in quanto esame idoneo a escludere uno dei siti principali di recidiva, ossia i linfonodi addominali (cfr. pag. 89 della relazione).
pagina 5 di 9 Ritiene tuttavia il tribunale di dover dissentire da tale giudizio.
Non può tralasciarsi che, rispetto ai controlli ordinariamente eseguiti nei primi quattro anni dal completamento della terapia del carcinoma al pene, era sopravvenuto un elemento nuovo, ossia il forte dolore in sede lombare insorto nell'aprile 2011. Tale circostanza era ben nota all'oncologo dell'ospedale di che nel suo certificato dava atto della predetta sintomatologia dolorosa (pur CP_1 attribuendola esclusivamente alla discopatia e alla compressione radicolare).
Tale circostanza avrebbe dovuto indurre il personale medico dell'azienda convenuta a eseguire esami strumentali specificamente rivolti a indagare la presenza di recidive neoplastiche proprio nella sede di sviluppo della sintomatologia dolorosa, ossia la zona lombare.
Del resto a questo precipuo fine, in data 21.7.2011, era stata richiesta dal neurochirurgo della
[...] la valutazione oncologica del paziente in vista dell'intervento di asportazione dell'ernia, CP_2 precisandosi espressamente la necessità di escludere la concomitanza (con l'ernia discale) di altra patologia di natura neoplastica.
I medici dell'azienda ospedaliera perugina si sono invece limitati a eseguire un controllo di routine (l'ecografia addominale), analogo a quelli svolti negli ultimi controlli periodici, omettendo una valutazione ulteriore volta a indagare la struttura ossea sul presupposto (rivelatosi erroneo) che il dolore in sede lombare fosse determinato esclusivamente dall'ernia discale.
Così facendo, dunque, il personale della struttura convenuta ometteva di attribuire rilevanza a un sintomo importante (il forte dolore lombare) e procedeva a compiere la diagnosi differenziale, sollecitata dal neurochirurgo, senza tenere conto della sintomatologia recentemente sopravvenuta.
Ciò posto, deve osservarsi che il ragionamento svolto dai c.t.u. risulta contraddittorio laddove, nel rispondere (a pag. 89) al quesito i) dell'ordinanza ammissiva della consulenza, essi escludono una negligenza dei medici ricordando che «le linee guida o raccomandazioni non definiscono gli esami da richiedere, salvo l'ecografia addominale o TAC per la valutazione dei linfonodi, in quanto per gli altri esami rimandano alla eventuale sintomatologia presente o rilievi clinici all'esame obbiettivo»: la motivazione con ogni evidenza non si attaglia al caso di specie in cui una sintomatologia era presente e avrebbe quindi richiesto un ulteriore approfondimento.
Per tali ragioni deve escludersi che parte convenuta abbia fornito prova dell'esatto adempimento della prestazione medica richiestale e rilevarsi che, al contrario, gli accertamenti svolti depongono per un errore diagnostico colpevole.
Deve tuttavia escludersi l'esistenza di un nesso causale tra tale condotta e la morte del paziente o comunque la perdita, da parte di questi, di possibilità di cura e dunque di chances di sopravvivenza.
Risulta infatti dalla relazione di c.t.u. che «quando la neoplasia del pene diviene francamente metastatica, tutti gli AA concordano nel riportare che nonostante gli approcci chemioterapici e/o radioterapici: “…La sopravvivenza (OS) dei pazienti con malattia metastatica (oltre i nodi pelvici) è dello 0% a 5 anni e <10% a 2 anni”» (cfr. pag. 72 della relazione).
pagina 6 di 9 Tale rilievo, tratto dall'esame della letteratura di settore dettagliatamente indicata dai consulenti ed allegata alla relazione finale, giustifica ampiamente la conclusione secondo cui l'esecuzione di una scintigrafia ossea – ove ipoteticamente prescritta nel corso della visita del 22.07.2011 – avrebbe sì anticipato la diagnosi di 13-17gg (stimando un lasso di tempo di circa 10/14 giorni tra la prescrizione e l'esecuzione dell'esame e considerando che la TAC che consentì di diagnosticare la recidiva neoplastica fu eseguita il 17.8.2011), ma tale anticipazione sarebbe stata in concreto ininfluente sulla prognosi di sopravvivenza (cfr. pag. 83 della relazione).
Non possono dunque ricondursi al ritardo diagnostico né il decesso del paziente, né la perdita di chances di sopravvivenza, purtroppo comunque estremamente ridotte al momento dell'insorgenza di chiare metastasi.
Deve invece considerarsi accertata una relazione causale tra il predetto ritardo diagnostico della neoplasia ossea e l'esecuzione dell'intervento di microdiscectomia eseguito dal sig. per la Per_1 cura della discopatia, dovendo ritenersi che, ove fosse tempestivamente intervenuta la diagnosi oncologica, il paziente non avrebbe eseguito il detto intervento chirurgico alla colonna vertebrale.
Ed infatti, i consulenti d'ufficio – rispondendo al quesito j), che chiedeva loro di «chiarire se – nel caso in cui la neoplasia e la patologia dell'ernia discale [fossero risultate] essere concause concorrenti
[de]lla sintomatologia dolorosa – vi sarebbe stata comunque l'indicazione all'esecuzione dell'intervento di asportazione microchirurgica dell'ernia discale» – hanno evidenziato che «in un soggetto che ha già metastasi documentate seppur non diagnosticate, un intervento quale quello effettuato deve essere valutato e ponderato sulla base della potenziale sopravvivenza globale in relazione alle metastasi, dei rischi oggettivi, dei presumibili vantaggi clinici e delle terapie alternative alla chirurgia che possono ridurre e controllare il dolore nel concetto di non alterare la qualità di vita» (cfr. pag. 90 della relazione).
Tenuto conto delle bassissime aspettative di vita che aveva il sig. al momento Per_1 dell'insorgenza di chiare metastasi ossee e polmonari (dello 0% a 5 anni e inferiori al 10% a 2 anni, secondo la letteratura di settore riportata dai cc.tt.u.), è più probabile che sia le indicazioni terapeutiche dei sanitari, sia la scelta del paziente sarebbero state orientate verso una terapia del dolore piuttosto che non verso un iter chirurgico, con la sua inevitabile convalescenza post operatoria.
Può dunque concludersi che, ove nel corso della visita del 22.7.2011 fossero stati disposti i necessari approfondimenti diagnostici, si sarebbe giunti a una corretta diagnosi di recidiva neoplastica prima dell'esecuzione all'intervento di microdiscectomia, al quale il sig. non si sarebbe più Per_1 sottoposto (secondo il criterio del più probabile che non).
Ne consegue che la lesione temporanea dell'integrità fisica connessa all'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione dell'ernia discale è causalmente riconducibile al ritardo diagnostico.
In ordine alla quantificazione del detto danno alla salute, i consulenti d'ufficio hanno individuato in giorni 4 il periodo di invalidità temporanea assoluta (corrispondente alla degenza presso la clinica) e in ulteriori giorni 17 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%.
Tale periodo coincide peraltro con quello intercorso tra l'intervento chirurgico e l'esecuzione della
TAC che consentiva di accertare la recidiva neoplastica, ossia il periodo durante il quale il sig. continuò a soffrire dei dolori in sede lombare nonostante l'asportazione dell'ernia (secondo Per_1 quanto risulta dal diario clinico del ricovero in oncologia del 18/8/11, ove si riporta che il dolore osseo dopo l'intervento alla colonna non era regredito, circostanza che lascia ragionevolmente supporre che pagina 7 di 9 la sintomatologia algica fosse provocata principalmente dalle lesioni ossee metastatiche, come ipotizzato dai cc.tt.u. a pag. 91 della loro relazione).
E dunque, oltre all'inabilità temporanea connessa all'ordinario decorso post operatorio dell'intervento di discectomia, deve considerarsi anche quella connessa alla persistenza della sintomatologia dolorosa, avendo il ritardo diagnostico differito l'accesso del paziente alla terapia del dolore, normalmente praticata nei pazienti oncologici con la finalità di limitare le alterazioni della qualità della vita (come ricordato anche dai cc.tt.u. a pag. 90 della relazione).
Per tale ragione ritiene il tribunale di dover considerare che per l'intero periodo di 21 giorni individuato dai consulenti il sig. versò in condizioni di invalidità assoluta. Per_1
Tanto premesso, il danno non patrimoniale per l'inabilità temporanea può essere liquidato equitativamente – facendo applicazione delle tabelle del tribunale di Milano – nella somma di €
2.079,00 (punto base 99,00 € x 21 gg).
Non può invece riconoscersi alcun risarcimento per il danno permanente alla salute, tenuto conto del fatto che il sig. è purtroppo deceduto in data 11.10.2011 e che pertanto il danno dinamico- Per_1 relazionale per le concrete rinunce indotte dalla menomazione alla sua integrità psicofisica ha avuto certamente solo una durata temporanea.
Si ribadisce tuttavia che nel quantificare la durata di tale invalidità temporanea non può considerarsi l'intero periodo compreso tra l'intervento di microdiscectomia e il decesso del paziente, dovendosi valutare che a partire dalla data in cui fu effettuata la diagnosi corretta (il 17.8.2011 con l'esecuzione della TAC) il sig. ebbe accesso alle cure oncologiche, ivi compresa la terapia del dolore. Per_1
Spetta inoltre agli attori il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche inutilmente sostenute per l'intervento di microdiscectomia nella misura di € 6.983,62, secondo le risultanze della fattura in atti (doc. 14 del fascicolo di parte attrice).
L'ammontare complessivo del credito risarcitorio andrà determinato alla data dell'inadempimento (22.7.2011), previa devalutazione del credito per il risarcimento del danno non patrimoniale, innanzi liquidato in € 2.079,00 a valore attuale (l'importo devalutato risulta pari a € 1.672,57). Il credito totale è dunque pari a € 8.656,19 (€ 1.672,57+ € 6.983,62) alla data del sinistro.
Poiché la somma sopra determinata costituisce debito di valore, deve essere riconosciuto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. civ., Sez. Un., 10 settembre 1998, n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità.
Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto, rivalutata anno per anno secondo l'indice Foi-Istat, applicando su tale importo un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
La somma che così si ottiene ammonta ad € 12.271,74 (di cui € 1.512,10 per interessi).
pagina 8 di 9 In applicazione del principio di soccombenza la convenuta va condannata alla refusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00; tutte le fasi a valori medi).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna l al pagamento, in favore degli attori, della somma di € Controparte_1
12.271,74, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
Condanna l' al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.249,79 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Perugia, 8 maggio 2024
Il giudice
Gaia Muscato
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le linee guida dell'European Society of Medical Oncology (ESMO); Le linee guida dell'European Association of Urology
(EAU); il PDTA della;
Le linee guida della rete oncologica Controparte_4 lombarda (ROL), tutte allegate alla relazione di c.t.u. pagina 4 di 9
Tribunale di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2063/2019 r.g. promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di tutti rappresentati e difesi dall'avv. MAURO FELICETTI e Persona_1 dell'avv. DIMITRI FRASCARELLI, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAURO FELICETTI
ATTORI nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
MARIO MATTEI, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in piazza Italia n. 9 presso il difensore avv. MARIO MATTEI CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI Conclusioni di parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
1. accertare e dichiarare la responsabilità medica dell' Controparte_1
e per essa dei propri sanitari, per aver eseguito l'errato ed inadeguato
[...] monitoraggio cui è stato sottoposto , quantomeno a decorrere dal periodo successivo Persona_1 alla TAC del 27/02/2009;
2. accertare e dichiarare che a causa di tale errato ed inadeguato monitoraggio cui è stato sottoposto
, questi ha subito una grave compromissione della qualità della vita, nonché una Persona_1 grave perdita di chance, specificamente una riduzione della probabilità di un prolungamento della propria vita e della qualità della stessa, se non addirittura il poter conseguire la guarigione;
3. accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della erronea certificazione del Persona_1 22/07/2011 dell' , e resa per essa dal Controparte_1
Dott. , con la quale veniva esclusa ogni ripresa della patologia neoplastica, si è sottoposto Parte_4 all'inutile ed inopportuno intervento chirurgico di asportazione dell'ernia del 28/07/2011; 4. accertare e dichiarare che il Sig. per l'intervento di asportazione dell'ernia Persona_1 discale, eseguito presso la di il 28/07/2011, ha sopportato una inutile Controparte_2 CP_1 spesa pari ad € 6.983,62; pagina 1 di 9
5. conseguentemente, condannare l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore degli attori quali eredi, di tutti i danni sofferti, che di seguito si riepilogano:
- per invalidità temporanea totale giorni 120, € 11.760,00;
- per danno biologico permanente pari al 20%, € 90.457,00;
- per perdita di chance € 100.000,00;
- per spese sostenute € 6.983,62, ovvero delle diverse somme, minori o maggiori, che saranno accertate in corso di causa, ovvero ritenute eque e di giustizia. Per ciascuno degli attori iure proprio, a titolo di danno parentale da morte anticipata, la somma di € 100.000,00 per ciascuno, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, ovvero ritenuta equa e di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto all'effettivo saldo ed in ogni caso nei limiti della complessiva somma di € 520.000,00; 6. condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa, oltre spese generali, C.F. ed IVA, come per legge»
Conclusioni di parte convenuta: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia contrariis reiectis: in via principale: rigettare la domanda risarcitoria formulata nel presente giudizio nei confronti dell'
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese, funzioni, Controparte_1 ed onorari di lite, oltre Iva e Cap come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
I. Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.4.2019, e Parte_1 Parte_2
- in proprio e quali eredi di rispettivamente loro marito e Parte_3 Persona_1 padre - esponevano:
che il loro congiunto nel 2006 aveva sviluppato un carcinoma del glande, per Persona_1 la cura del quale il 10.7.2006 si era sottoposto presso l'azienda ospedaliera di a un CP_1 intervento chirurgico di amputazione del glande ed exeresi del linfonodo sentinella;
che nell'aprile 2011 le condizioni di salute del sig. erano peggiorate, in quanto Persona_1 erano comparsi dolori lombosciatalgici;
che una RM eseguita il 18.5.2011 aveva documentato la formazione di un'ernia discale L4-L5;
che, dopo aver acquisito certificazione dell'oncologo dell'azienda ospedaliera di che CP_1 escludeva la ripresa della malattia neoplastica, in data 28.7.2011 il sig. si era Per_1 sottoposto a intervento chirurgico di asportazione dell'ernia discale presso la Casa CP_2
di ; CP_2 CP_1
che una TC total body con contrasto, eseguita il 17.8.2011, aveva evidenziato in maniera chiara una estesa ripresa della malattia neoplastica sia a livello osseo, sia a livello polmonare;
che dopo un ciclo di trattamento radioterapico il sig. era deceduto in data 11.10.2011 Per_1 per una sepsi stafilococcica.
Quindi, deducevano la responsabilità dell' per l'operato dei suoi Controparte_1 sanitari, i quali: 1) avevano omesso un adeguato monitoraggio delle condizioni del paziente dopo la diagnosi di carcinoma e l'intervento chirurgico del 2006, in quanto avevano prescritto ed eseguito le TAC solo il 6.12.2006 e il 27.2.2009, limitandosi per il resto a semplici ecografie addomino pelviche, mentre avrebbero dovuto controllare il paziente con TAC total body semestrali per i primi cinque anni;
2) in data 28.7.2011 avevano erroneamente certificato l'assenza della patologia neoplastica.
pagina 2 di 9 Evidenziavano inoltre: che, a causa dell'erronea certificazione dell'assenza di neoplasie a luglio 2011, il sig. si era sottoposto a un intervento chirurgico per il trattamento dell'ernia discale inutile Per_1 e inopportuno, riportando un'invalidità temporanea totale fino alla data del decesso;
che il sig. aveva riportato un danno biologico permanente nel periodo compreso tra la data in cui Per_1 avrebbe dovuto essere programmato il nuovo esame TAC (settembre 2009) e la data della morte, danno che quantificavano nella misura del 20%; che il sig. a causa dell'inadeguato monitoraggio Per_1 aveva visto ridotta la propria capacità di sopravvivenza nella misura del 40% e inoltre aveva perduto la chance di godere di una migliore qualità della vita nel periodo antecedente al decesso.
Su tali presupposti gli attori chiedevano, iure hereditario, il risarcimento del danno patito dal loro congiunto che specificavano nelle seguenti voci: 1) danno non patrimoniale per la Persona_1 lesione all'integrità fisica patita nel periodo di 120 giorni compreso tra l'insorgere dei dolori (ad aprile 2011) e la data della morte (il 11.10.2011), danno che quantificavano in € 11.760,00; 2) danno non patrimoniale per la lesione all'integrità fisica permanente del 20%, quantificato in € 90.457,00; 3) danno non patrimoniale da perdita di chances, quantificato in € 100.000,00; 4) danno patrimoniale per spese di cura e degenza presso la di , quantificate in € 6.983,62. Controparte_2 CP_1
Chiedevano altresì, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale (che quantificavano in € 100.000,00 per ciascuno).
L' , costituendosi in giudizio, contestava ogni responsabilità, deducendo Controparte_3 la correttezza dell'operato dei propri sanitari;
in particolare evidenziava che la discopatia alle vertebre L4-L5 era effettivamente esistente e rilevava che l'ecografia addominale eseguita dal dott. era Pt_4 negativa, sicché non poteva muoversi alcun rimprovero al medico per non avere identificato le lesioni ossee di natura neoplastica, anche tenuto conto del fatto che la diffusione autogena di metastasi ossee e polmonari è evento raro nel carcinoma epidermide del pene. Contestava in ogni caso l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del dott. e la morte del paziente, rilevando come un ritardo di Pt_4 appena un mese nella diagnosi fosse del tutto ininfluente rispetto all'evoluzione della malattia.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medica d'ufficio affidata a un collegio composto dal dott. (medico legale) e dal dott. (specialista in Persona_2 Persona_3 oncologia).
II. Preliminarmente è opportuno osservare che le domande risarcitorie proposte richiedono un diverso inquadramento, a seconda che attengano ai pregiudizi sofferti dal defunto e fatti valere iure hereditatis
o che attengano ai pregiudizi sofferti direttamente dagli attori.
Va infatti ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. Pertanto, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, deve trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 21404/21; Cass. n. 14258/20).
pagina 3 di 9 Rientrano invece nel novero delle azioni di responsabilità contrattuale quelle proposte iure hereditario.
III. Venendo alla fattispecie che ci occupa, parte attrice ha lamentato l'inesatto adempimento della prestazione di cura, sotto i profili dell'inadeguatezza del monitoraggio svolto nel quinquennio successivo all'intervento chirurgico del luglio 2006 e dell'omessa diagnosi del carcinoma da parte del dott. nel luglio 2011 e ha dedotto l'esistenza di un nesso di causalità tra il primo inadempimento Pt_4 e il ritardo nelle cure del carcinoma osseo, nonché l'esistenza di un nesso di causalità tra il secondo inadempimento e l'esecuzione di un intervento chirurgico superfluo, ossia quello di asportazione dell'ernia discale.
All'esito dell'espletata consulenza medico legale è certamente rimasta esclusa l'esistenza del primo inadempimento contestato, ossia quello relativo alla inesatta programmazione ed esecuzione di controlli sul paziente oncologico (cd. follow up oncologico).
Va premesso che il carcinoma del pene è una malattia rara e per tale ragione la letteratura in merito è scarsa e solo poche società scientifiche hanno emanato raccomandazioni o linee guida sul follow-up più appropriato da tenere nei soggetti dopo chirurgia per tumore del pene (cfr. pag. 58 e 59 della relazione di c.t.u.).
Ciò posto, le linee guida esistenti1 concordano nel definire il periodo di osservazione totale in 5 anni, nonché nel prevedere una cadenza dei controlli tri-quadrimestrale nei primi due anni e semestrale nei restanti tre. Non sono invece fornite indicazioni circa il tipo di esami strumentali di controllo da eseguire.
Ed infatti tutti gli autori consigliano, per un corretto follow-up nel carcinoma del pene, l'esame obiettivo clinico accompagnato, in caso di sospetti clinici, da rx del torace ed altri esami mirati come ecografia, tomografia computerizzata (TC) ed RM;
infine, altri esami diagnostici (es. scintigrafia ossea, PET) sono consigliati per l'approfondimento di precedenti esami dubbi o in caso di sintomi (cfr. pag.
60 della relazione di c.t.u.).
Dunque, il ventaglio di esami strumentali consigliati prevede l'utilizzo di rx torace, ecografia addominale, TC, RM e PET sulla base del rischio o del sospetto clinico, lasciando al medico la scelta in base alla sua esperienza ed al sospetto (cfr. pag. 72 della relazione).
Se ne ricava che, affinché sussista l'indicazione a uno specifico esame strumentale, occorre che vi siano sintomi (rilevabili dall'esame obiettivo clinico o lamentati dal paziente) e che sarà il sintomo riscontrato a guidare il medico nella scelta dell'esame più idoneo all'indagine (cfr. pag. 80 della relazione).
Deve dunque darsi evidenza che l'affermazione attorea secondo cui un corretto follow up avrebbe richiesto la ripetizione della TAC total body ogni sei mesi (nel quinquennio successivo alla conclusione dell'iter terapeutico) non ha trovato riscontro nella letteratura di settore, sicché deve escludersi che vi fosse un obbligo dei sanitari di attenersi a questa regola di condotta. Tanto chiarito, va dato atto che la frequenza e la tipologia dei controlli eseguiti dal sig. Per_1 appaiono conformi alle linee guida, anche con riguardo al IV e V anno (che vengono in rilievo nella presente sede, considerato che il 27.2.2009 era stata eseguita una TAC total body che aveva escluso con certezza la presenza di metastasi), essendo stato il paziente sottoposto a visita ed ecografia addominale e non essendo emersi prima dell'aprile 2011 sintomi che giustificassero l'esecuzione di ulteriori esami strumentali (cfr. pag. 79).
In effetti risulta dalle allegazioni degli stessi attori (oltre che dalle prove testimoniali assunte) che il sig. cominciò ad accusare dolori in sede lombare solamente nel marzo/aprile 2011. Persona_1
Fino a questo momento dunque i controlli eseguiti su di lui risultavano congrui e conformi alle prescrizioni delle linee guida, sicché risulta superfluo accertare se vi fosse stata o meno la presa in carico del paziente da parte dell'azienda ospedaliera convenuta per il percorso di sorveglianza successivo al completamento del trattamento primario del cancro.
Al riguardo vi è effettivamente una carenza probatoria, mancando agli atti del giudizio la cartella clinica di day-hospital o ambulatoriale che – di norma e per ordinaria prassi clinico-assistenziale – viene formata al momento della programmazione di follow up oncologico e che riporta il diario dei singoli accessi, con descrizione dello stato del paziente, degli esami eseguiti e di quelli richiesti, della data del successivo controllo di follow-up e di tutte le osservazioni utili (cfr. pag. 75 della relazione di c.t.u.).
A ciò si aggiunga che gli esami e le visite di controllo eseguiti nel quinquennio successivo all'intervento del luglio 2006, non risultano essere stati svolti tutti presso l'azienda ospedaliera di in quanto alcuni sono stati eseguiti presso l'ospedale di Foligno ed altri presso strutture private. CP_1
Tuttavia, come evidenziato anche dai cc.tt.u., la predetta lacuna può ritenersi superata alla luce della documentazione attestante l'effettivo svolgimento dei controlli e degli esami riportati nella tabella 3 a pag. 73 della relazione di consulenza e considerata la rispondenza degli stessi alle indicazioni delle linee guida.
Infatti, anche a voler ritenere che, a seguito del completamento del trattamento primario del cancro al pene praticato dall'azienda ospedaliera di nel 2006, fosse sorto l'obbligo per quest'ultima CP_1 struttura di svolgere anche il successivo percorso di sorveglianza e anche a voler ritenere che tale obbligo non fosse venuto meno per la scelta del paziente di eseguire i primi esami (la tac e l'ecografia addominale dell'ottobre 2006) presso altra struttura sanitaria (quale è l'ospedale di Foligno), così giungendo a ipotizzare che visite ed esami successivi agli interventi del 2006 siano stati eseguiti su indicazione dei medici dell'ospedale di , dovrebbe in ogni caso escludersi l'esistenza di una CP_1 colpa di questi ultimi stante la sostanziale correttezza del percorso di sorveglianza seguito fino ad aprile
2011.
Diverso discorso deve farsi con riguardo alla condotta tenuta dopo l'insorgenza del sintomo del dolore lombare e segnatamente con riguardo alla condotta dell'oncologo dell'azienda convenuta che visitò il sig. in data 22 luglio 2007 certificando l'esclusione della ripresa della patologia tumorale e Per_1 consigliando solo l'esecuzione di ecografia addominale, che veniva eseguita il 25.7.2011 con esito negativo.
Sul punto i consulenti d'ufficio, non hanno rinvenuto alcuna negligenza, affermando che la prescrizione dell'ecografia addominale soddisfaceva le indicazioni delle linee guida, in quanto esame idoneo a escludere uno dei siti principali di recidiva, ossia i linfonodi addominali (cfr. pag. 89 della relazione).
pagina 5 di 9 Ritiene tuttavia il tribunale di dover dissentire da tale giudizio.
Non può tralasciarsi che, rispetto ai controlli ordinariamente eseguiti nei primi quattro anni dal completamento della terapia del carcinoma al pene, era sopravvenuto un elemento nuovo, ossia il forte dolore in sede lombare insorto nell'aprile 2011. Tale circostanza era ben nota all'oncologo dell'ospedale di che nel suo certificato dava atto della predetta sintomatologia dolorosa (pur CP_1 attribuendola esclusivamente alla discopatia e alla compressione radicolare).
Tale circostanza avrebbe dovuto indurre il personale medico dell'azienda convenuta a eseguire esami strumentali specificamente rivolti a indagare la presenza di recidive neoplastiche proprio nella sede di sviluppo della sintomatologia dolorosa, ossia la zona lombare.
Del resto a questo precipuo fine, in data 21.7.2011, era stata richiesta dal neurochirurgo della
[...] la valutazione oncologica del paziente in vista dell'intervento di asportazione dell'ernia, CP_2 precisandosi espressamente la necessità di escludere la concomitanza (con l'ernia discale) di altra patologia di natura neoplastica.
I medici dell'azienda ospedaliera perugina si sono invece limitati a eseguire un controllo di routine (l'ecografia addominale), analogo a quelli svolti negli ultimi controlli periodici, omettendo una valutazione ulteriore volta a indagare la struttura ossea sul presupposto (rivelatosi erroneo) che il dolore in sede lombare fosse determinato esclusivamente dall'ernia discale.
Così facendo, dunque, il personale della struttura convenuta ometteva di attribuire rilevanza a un sintomo importante (il forte dolore lombare) e procedeva a compiere la diagnosi differenziale, sollecitata dal neurochirurgo, senza tenere conto della sintomatologia recentemente sopravvenuta.
Ciò posto, deve osservarsi che il ragionamento svolto dai c.t.u. risulta contraddittorio laddove, nel rispondere (a pag. 89) al quesito i) dell'ordinanza ammissiva della consulenza, essi escludono una negligenza dei medici ricordando che «le linee guida o raccomandazioni non definiscono gli esami da richiedere, salvo l'ecografia addominale o TAC per la valutazione dei linfonodi, in quanto per gli altri esami rimandano alla eventuale sintomatologia presente o rilievi clinici all'esame obbiettivo»: la motivazione con ogni evidenza non si attaglia al caso di specie in cui una sintomatologia era presente e avrebbe quindi richiesto un ulteriore approfondimento.
Per tali ragioni deve escludersi che parte convenuta abbia fornito prova dell'esatto adempimento della prestazione medica richiestale e rilevarsi che, al contrario, gli accertamenti svolti depongono per un errore diagnostico colpevole.
Deve tuttavia escludersi l'esistenza di un nesso causale tra tale condotta e la morte del paziente o comunque la perdita, da parte di questi, di possibilità di cura e dunque di chances di sopravvivenza.
Risulta infatti dalla relazione di c.t.u. che «quando la neoplasia del pene diviene francamente metastatica, tutti gli AA concordano nel riportare che nonostante gli approcci chemioterapici e/o radioterapici: “…La sopravvivenza (OS) dei pazienti con malattia metastatica (oltre i nodi pelvici) è dello 0% a 5 anni e <10% a 2 anni”» (cfr. pag. 72 della relazione).
pagina 6 di 9 Tale rilievo, tratto dall'esame della letteratura di settore dettagliatamente indicata dai consulenti ed allegata alla relazione finale, giustifica ampiamente la conclusione secondo cui l'esecuzione di una scintigrafia ossea – ove ipoteticamente prescritta nel corso della visita del 22.07.2011 – avrebbe sì anticipato la diagnosi di 13-17gg (stimando un lasso di tempo di circa 10/14 giorni tra la prescrizione e l'esecuzione dell'esame e considerando che la TAC che consentì di diagnosticare la recidiva neoplastica fu eseguita il 17.8.2011), ma tale anticipazione sarebbe stata in concreto ininfluente sulla prognosi di sopravvivenza (cfr. pag. 83 della relazione).
Non possono dunque ricondursi al ritardo diagnostico né il decesso del paziente, né la perdita di chances di sopravvivenza, purtroppo comunque estremamente ridotte al momento dell'insorgenza di chiare metastasi.
Deve invece considerarsi accertata una relazione causale tra il predetto ritardo diagnostico della neoplasia ossea e l'esecuzione dell'intervento di microdiscectomia eseguito dal sig. per la Per_1 cura della discopatia, dovendo ritenersi che, ove fosse tempestivamente intervenuta la diagnosi oncologica, il paziente non avrebbe eseguito il detto intervento chirurgico alla colonna vertebrale.
Ed infatti, i consulenti d'ufficio – rispondendo al quesito j), che chiedeva loro di «chiarire se – nel caso in cui la neoplasia e la patologia dell'ernia discale [fossero risultate] essere concause concorrenti
[de]lla sintomatologia dolorosa – vi sarebbe stata comunque l'indicazione all'esecuzione dell'intervento di asportazione microchirurgica dell'ernia discale» – hanno evidenziato che «in un soggetto che ha già metastasi documentate seppur non diagnosticate, un intervento quale quello effettuato deve essere valutato e ponderato sulla base della potenziale sopravvivenza globale in relazione alle metastasi, dei rischi oggettivi, dei presumibili vantaggi clinici e delle terapie alternative alla chirurgia che possono ridurre e controllare il dolore nel concetto di non alterare la qualità di vita» (cfr. pag. 90 della relazione).
Tenuto conto delle bassissime aspettative di vita che aveva il sig. al momento Per_1 dell'insorgenza di chiare metastasi ossee e polmonari (dello 0% a 5 anni e inferiori al 10% a 2 anni, secondo la letteratura di settore riportata dai cc.tt.u.), è più probabile che sia le indicazioni terapeutiche dei sanitari, sia la scelta del paziente sarebbero state orientate verso una terapia del dolore piuttosto che non verso un iter chirurgico, con la sua inevitabile convalescenza post operatoria.
Può dunque concludersi che, ove nel corso della visita del 22.7.2011 fossero stati disposti i necessari approfondimenti diagnostici, si sarebbe giunti a una corretta diagnosi di recidiva neoplastica prima dell'esecuzione all'intervento di microdiscectomia, al quale il sig. non si sarebbe più Per_1 sottoposto (secondo il criterio del più probabile che non).
Ne consegue che la lesione temporanea dell'integrità fisica connessa all'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione dell'ernia discale è causalmente riconducibile al ritardo diagnostico.
In ordine alla quantificazione del detto danno alla salute, i consulenti d'ufficio hanno individuato in giorni 4 il periodo di invalidità temporanea assoluta (corrispondente alla degenza presso la clinica) e in ulteriori giorni 17 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%.
Tale periodo coincide peraltro con quello intercorso tra l'intervento chirurgico e l'esecuzione della
TAC che consentiva di accertare la recidiva neoplastica, ossia il periodo durante il quale il sig. continuò a soffrire dei dolori in sede lombare nonostante l'asportazione dell'ernia (secondo Per_1 quanto risulta dal diario clinico del ricovero in oncologia del 18/8/11, ove si riporta che il dolore osseo dopo l'intervento alla colonna non era regredito, circostanza che lascia ragionevolmente supporre che pagina 7 di 9 la sintomatologia algica fosse provocata principalmente dalle lesioni ossee metastatiche, come ipotizzato dai cc.tt.u. a pag. 91 della loro relazione).
E dunque, oltre all'inabilità temporanea connessa all'ordinario decorso post operatorio dell'intervento di discectomia, deve considerarsi anche quella connessa alla persistenza della sintomatologia dolorosa, avendo il ritardo diagnostico differito l'accesso del paziente alla terapia del dolore, normalmente praticata nei pazienti oncologici con la finalità di limitare le alterazioni della qualità della vita (come ricordato anche dai cc.tt.u. a pag. 90 della relazione).
Per tale ragione ritiene il tribunale di dover considerare che per l'intero periodo di 21 giorni individuato dai consulenti il sig. versò in condizioni di invalidità assoluta. Per_1
Tanto premesso, il danno non patrimoniale per l'inabilità temporanea può essere liquidato equitativamente – facendo applicazione delle tabelle del tribunale di Milano – nella somma di €
2.079,00 (punto base 99,00 € x 21 gg).
Non può invece riconoscersi alcun risarcimento per il danno permanente alla salute, tenuto conto del fatto che il sig. è purtroppo deceduto in data 11.10.2011 e che pertanto il danno dinamico- Per_1 relazionale per le concrete rinunce indotte dalla menomazione alla sua integrità psicofisica ha avuto certamente solo una durata temporanea.
Si ribadisce tuttavia che nel quantificare la durata di tale invalidità temporanea non può considerarsi l'intero periodo compreso tra l'intervento di microdiscectomia e il decesso del paziente, dovendosi valutare che a partire dalla data in cui fu effettuata la diagnosi corretta (il 17.8.2011 con l'esecuzione della TAC) il sig. ebbe accesso alle cure oncologiche, ivi compresa la terapia del dolore. Per_1
Spetta inoltre agli attori il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche inutilmente sostenute per l'intervento di microdiscectomia nella misura di € 6.983,62, secondo le risultanze della fattura in atti (doc. 14 del fascicolo di parte attrice).
L'ammontare complessivo del credito risarcitorio andrà determinato alla data dell'inadempimento (22.7.2011), previa devalutazione del credito per il risarcimento del danno non patrimoniale, innanzi liquidato in € 2.079,00 a valore attuale (l'importo devalutato risulta pari a € 1.672,57). Il credito totale è dunque pari a € 8.656,19 (€ 1.672,57+ € 6.983,62) alla data del sinistro.
Poiché la somma sopra determinata costituisce debito di valore, deve essere riconosciuto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. civ., Sez. Un., 10 settembre 1998, n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità.
Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto, rivalutata anno per anno secondo l'indice Foi-Istat, applicando su tale importo un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
La somma che così si ottiene ammonta ad € 12.271,74 (di cui € 1.512,10 per interessi).
pagina 8 di 9 In applicazione del principio di soccombenza la convenuta va condannata alla refusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00; tutte le fasi a valori medi).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna l al pagamento, in favore degli attori, della somma di € Controparte_1
12.271,74, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
Condanna l' al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.249,79 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Perugia, 8 maggio 2024
Il giudice
Gaia Muscato
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le linee guida dell'European Society of Medical Oncology (ESMO); Le linee guida dell'European Association of Urology
(EAU); il PDTA della;
Le linee guida della rete oncologica Controparte_4 lombarda (ROL), tutte allegate alla relazione di c.t.u. pagina 4 di 9