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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.554/2022 RGN
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Fabio D'Auria Parte_1
e dall'avv.Valeria D'Auria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Scafati (SA) alla via Luigi Sturzo n.18- appellante
E
rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 dall'avv.EM ON ed EM ON rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Nocera Inferiore (SA) alla via N.Rossi n.7 – appellati e appellanti incidentali
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.661/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 7/5/22 e notificata il
14/5/2022.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse rigettata la domanda di ripristino dello stato dei luoghi in relazione ai tre scalini interrati con la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui era stata condannata a provvedere ai lavori necessari al recupero dei predetti scalini della scala in fabbrica di accesso al primo livello del fabbricato;
chiedeva ,
pertanto, la riforma della decisione nella parte in cui era stata disposta la compensazione parziale delle spese con la condanna degli appellati alla rifusione integrale delle spese del doppio grado del giudizio con attribuzione agli avvocati antistatari;
per gli appellati e appellanti incidentali: chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato;
in via incidentale chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente della domanda di primo grado in relazione al forno e al pozzo con la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art.1226 cc per la perpetrata turbativa al passaggio con la vittoria delle spese del primo grado comprensive di quelle di Ctu e del secondo grado con attribuzione.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 24 ottobre 2024 e con ordinanza del 7 novembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in qualità di proprietario di una porzione di Parte_2
fabbricato sita in Casali di Roccapiemonte alla via Calvanese n. 108 e di un terreno adiacente, citava davanti al Tribunale di Nocera Inferiore
i proprietari della restante porzione, e Controparte_3 Pt_3
al fine di ottenere sia il ripristino della strada di accesso
[...]
comune, modificata rispetto alle condizioni di un precedente accordo del 1987 che la rimozione dei materiali, apposti dai convenuti, che impedivano l'utilizzo del forno e del pozzo comuni e di un catenaccio apposto dai convenuti al cancello di accesso ad un balcone comune senza la messa a loro disposizione delle relative chiavi.
e si costituivano eccependo Controparte_3 Parte_3
preliminarmente la prescrizione dei diritti rivendicati dall'attore e la nullità della domanda per carenza dei requisiti ex art. 164 cpc;
nel
3 merito, sostenevano che a seguito della sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore, relativa ad un altro giudizio e del successivo precetto i luoghi erano stati rimessi in pristino senza la rimozione del cancello al balcone e senza la ricostruzione della rampa a pendenza unica e dei gradini mancanti, in assenza in proposito di una domanda.
I convenuti, inoltre, negavano di aver alterato lo stato dei luoghi che, invece, erano stati modificati da in virtù di una Parte_2
ristrutturazione posta in essere del 1996, affermavano che il verbale di accordo del 1987 richiamato da controparte era soltanto un verbale di sopralluogo, privo di alcun effetto vincolante tra le parti e funzionale ad una futura ed eventuale transazione mai posta in essere e evidenziavano che la parte attrice aveva solo un diritto di passaggio sulla strada di accesso al fabbricato pari ad 80 centimetri sulla base di quanto evincibile dal titolo.
I convenuti chiedevano il rigetto della domanda precisando,
infine, che erano esclusivi proprietari della rampa di strada e dell'area pertinenziale di cui alla particella 320, che avevano legittimamente apposto il cancello facendo salvo il diritto dell'attore di avere le relative chiavi, che erano proprietari del forno, rispetto al quale non
4 esisteva alcun diritto d'uso per l'attore e della cisterna di raccolta delle acque e che il pozzo non era più esistente.
Nel corso del procedimento veniva espletata una Ctu e a seguito del decesso di alcune parti il giudizio veniva interrotto due volte e ,
poi, riassunto.
Una prima volta la causa andava in decisione, ma veniva rimessa sul ruolo per verificare il passaggio in giudicato di un altro procedimento pendente tra le stesse parti.
Veniva predisposta anche una proposta conciliativa che non aveva seguito.
All'udienza del 10/2/2021 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda di ripristino dello stato dei luoghi condannando i convenuti a provvedere ai lavori necessari al recupero dei tre scalini della scala in fabbrica di accesso al primo livello del fabbricato interrati a seguito dei lavori già
svolti lungo la strada di accesso al fabbricato e all'aia e al ripristino dei gradini con rivestimento in lastre di granito;
rigettava la domanda di accertamento della comunione sulla rampa di strada e sull'aia di cui
5 alla particella 320; rigettava la domanda di rimozione del cancelletto apposto sul balcone del fabbricato, salvo il diritto di parte attrice ad avere una chiave del catenaccio eventualmente apposto allo stesso ai fini dell'accesso al vano wc comune ubicato alla fine della balconata;
rigettava le domande relative all'uso del forno e del pozzo di acqua sorgiva;
rigettava la domanda di risarcimento del danno;
compensava per tre quarti le spese di lite e condannava per il residuo gli attori a pagare le spese a favore dei convenuti e poneva le spese di CTU a definitivo carico delle parti precisamente per i due terzi a carico della parte attrice e per un terzo a carico della parte convenuta.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
andava rigettata l'eccezione di prescrizione poiché la domanda attorea per la riduzione in pristino della strada comune, era collegata al diritto di proprietà che non era soggetto a prescrizione, salvi i diritti acquistati dai terzi per usucapione;
lo stesso discorso valeva per i diritti relativi alla domanda di accertamento della comproprietà
sull'area di pertinenza del fabbricato di cui alla particella n. 320 della rampa di strada di lunghezza pari a 14 metri;
per il passaggio sul
6 balcone al fine di accedere al WC comune e per l'accesso al pozzo di acqua sorgiva valeva la regola di cui all'art.1073 cc in virtù del quale i i diritti reali su cosa altrui si prescrivevano per non uso ventennale;
quanto al diritto d'uso al forno sulla base di un'interpretazione del testamento di in favore tra gli altri di Parte_2 CP_2
padre dell'attore era da intendersi quale
[...] Parte_2
servitù irregolare ovvero come pattuizione di un semplice obbligo personale provvisorio , come tale cessato in seguito alla morte di
; Controparte_2
la domanda di risarcimento danni di parte attrice non poteva essere accolta non essendo stati allegati e prospettati danni patrimonialmente rilevanti ricollegabili alla modifica dello stato dei luoghi e alle turbative al passaggio prospettate, con conseguente assorbimento della questione relativa alla prescrizione;
quanto alla domanda attorea di modifica della strada di accesso al fabbricato e alla riduzione in pristino, il Tribunale riteneva condivisibili le conclusioni della CTU e la pronuncia del Tribunale di
Nocera Inferiore pure richiamata dalle parti, in virtù delle quali doveva ritenersi che in favore dell'attore sussistesse un diritto di passaggio
7 sulla strada di accesso comune e non una comproprietà, come confermato anche dall'atto di donazione e cessione del 1977 in favore di in cui venivano specificamente richiamati solo i Parte_2
diritti di comunione sulla scala in fabbrica, sul vano wc e sul pozzo di acqua sorgiva e la servitù irregolare relativa al forno e come non modificato dal successivo atto di cessione e divisione del 1981;
la domanda di ripristino dello stato dei luoghi era da accogliere solo in relazione all'interramento di tre gradini della scala in fabbrica comune, che riteneva non attribuibile all'opera di demolizione e ricostruzione della scala in fabbrica posta in essere dalla stessa parte attrice ma, in assenza di prove contrarie, presumibilmente causata dai lavori sulla strada di accesso e dalla modifica delle pendenze della strada accertate anche in sede peritale;
in relazione a tale domanda, il
Tribunale escludeva la carenza di interesse di parte attrice pur in assenza di una specifica manifestazione di volontà, sostenendo che doveva presumersi sempre esistente l'interesse del proprietario o del comproprietario al ripristino di un bene alterato, al di là della concreta utilità discrezionalmente valutabile dell'opera da farsi;
8 la domanda di rimozione del cancelletto e del lucchetto apposti lungo il balcone in fondo al quale era presente un vano wc comune andava rigettata perché, fermo il diritto di parte attrice ad avere una chiave del lucchetto apposto a chiusura del cancello, il diritto comune sul vano wc e il diritto di passaggio sulla porzione di balcone di proprietà esclusiva di parte convenuta da parte degli attori erano contemperabili con il diritto di parte convenuta di limitare l'accesso alla propria porzione di balcone tramite l'apposizione di un cancelletto;
le pretese attoree relative al forno andavano rigettate perchè la configurabilità di una servitù irregolare implicava il suo venir meno con la morte dell'originario avente diritto;
Controparte_2
le pretese attoree quanto al pozzo di acqua sorgiva non potevano essere accolte poiché non stato rinvenuto tale pozzo;
mentre nella donazione del 1941 si parlava di pozzo di acqua sorgiva, nel testamento di pubblicato nel 1951 si parlava di Parte_2
diritto di attingere l'acqua dalla cisterna e tale diverse terminologie in un contesto in cui l'agricoltura era praticata largamente deponeva per un uso proprio delle parole e, quindi, per una netta distinzione tra
9 pozzo e cisterna;
ne conseguiva che una mancata specifica previsione del diritto di attingere dal pozzo nel testamento del 1951 ne implicava l'esclusione.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)violazione dell'art. 2697 cc;
errata ricostruzione cronologica delle allegazioni e delle prove documentali;
la sentenza era censurabile nella parte in cui era stato affermato che l'interramento dei gradini non poteva essere attribuito all'opera di demolizione e ricostruzione effettuata dall'attore nell'estate del 1996 e, quindi, veniva presuntivamente addebitato ai coniugi senza adeguata Pt_1
motivazione in assenza di un sufficiente riscontro probatorio;
dalla
CTU che era stata espletata emergeva che vi era stato un accordo per realizzare la strada a pendenza unica, senza che tale accordo fosse stato mai provato;
lo stesso CTU aveva riscontrato che lo stato dei luoghi non corrispondeva a quanto oggetto di accordo, ma non significava che fosse provato chi avesse effettuato tale modifica;
aveva provato documentalmente che nell'estate del 1996, durante i lavori di ristrutturazione della sua parte di fabbricato, Pt_2
10 aveva modificato lo status quo ante, come emerso Pt_2
inequivocabilmente dalla missiva a firma dell'avv. EM ON del
28/5/2001, indirizzata ai convenuti coniugi in cui Controparte_4
veniva ammesso che la scala ed i gradini di cui si chiedeva il ripristino fosse stata demolita e ricostruita ex novo il 26/7/1996 su iniziativa dell'attore e dal preventivo della ditta G.a.m.a. s.a.s Parte_2
di AR G. & C. del 26/7/1996, indirizzato al committente Pt_2
avente ad oggetto la demolizione della scala in questione;
[...]
2)carenza di interesse ad agire;
in proposito il Tribunale aveva affermato che non si poteva affermare la carenza di interesse di parte attrice in assenza di alcuna manifestazione di volontà in tal senso,
dovendo presumersi sempre esistente l'interesse del proprietario o del comproprietario al ripristino di un bene alterato, al di là della concreta utilità discrezionalmente valutabile dell'opera da farsi;
tale ragionamento non era condivisibile in quanto in aperto contrasto con l'art 100 cpc e con l'interpretazione della stessa Suprema Corte
secondo cui l'interesse ad agire richiedeva non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospettasse l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non
11 conseguibile senza l'intervento del giudice;
invero la parte attrice non aveva mai chiarito quale fosse l'utilità dell'aggiunta di tre gradini alla scala e inoltre era evidente l'abuso del diritto dato che l'eventuale trasformazione richiesta non solo sarebbe stata inutile, ma sicuramente anche peggiorativa per lo stesso richiedente poiché il recupero di tre gradini avrebbe necessariamente comportato una loro aggiunta, per la cui lavorazione sarebbe stato necessario scavare il terreno di 50 - 60
cm, con la conseguenza illogica che l'utilizzatore della scala in fabbrica sarebbe stato costretto prima a scendere per, poi, salire tre gradini in più e viceversa.
e ON EM si CP_1 Controparte_2
costituivano e chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello per la sua infondatezza.
Proponevano a loro volta appello incidentale deducendo che contrariamente a quanto statuito e interpretato dal giudice di prime cure, da una attenta lettura dell'atto di donazione del 1941 emergeva chiaramente l'esistenza del pozzo di acqua sorgiva ubicato vicino al
12 forno e l'esistenza del diritto ad attingere l'acqua necessaria per l'irrigazione dei fondi limitrofi e che, pertanto, il diritto all'utilizzo del forno e del pozzo doveva essere qualificato come diritto reale costituito con testamento e atto di donazione in favore dei familiari del de cuius, quale servitù prediale in funzione di utilità fondiaria trasmissibile agli eredi, sostanziata in un rapporto di asservimento di fondi.
Va valutato in primis se l'appello sia ammissibile ex art.342 cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando
13 alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'interramento degli scalini oggetto del presente appello è
desumibile oltre che dalla CTU espletata in primo grado anche nella consulenza depositata il 14/12/1998 redatta dall'ing. in un Per_1
14 altro contenzioso- proc.n.1042/1997- intercorso tra le stesse parti sempre in relazione ai fatti del presente procedimento.
Invero il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico — riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato — con le altre risultanze del processo (cfr. sent. Cass.n.20739/2012; sent.Cass.
n.1593/2017)
Tali prove possono essere desunte anche da altri procedimenti intercorsi tra le stesse parti (cfr.sent.Cass.n.8603/2017)
Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle
prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su
accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre
parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare
quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie
(cfr.sent.Cass.n.8603/2017).
15 Ciò premesso, in tale consulenza è stato accertato che effettivamente la prima rampa nei luoghi oggetto di contenzioso aveva
11 scalini e non 8.
Tale situazione è, in particolare, desumibile dall'ulteriore integrazione della CTU depositata il 31/12/98 in cui veniva precisato questo specifico aspetto.
In relazione a tanto il CTU nominato in primo grado ossia l'ing.
non ha compiuto ulteriori accertamenti limitandosi ad CP_5
indicare quali fossero i costi per i conseguenti lavori di ripristino.
L'appellante ha cercato di dimostrare che fosse stato proprio il a ricostruire la prima rampa. Pt_2
A tal fine ha esibito una missiva a firma dell'avv.EM
Marrone e un preventivo dell'impresa Gama.
In realtà nel procedimento sono stati rinvenuti allegati fotografici dell'ing. che nel corso dello svolgimento della Ctu Testimone_1
aveva rinunciato all'incarico e che era stato sostituito dall'ing.
. CP_5
16 Sulla base delle foto di cui all'allegato D esibite dalla parte convenuta può dirsi che tali documenti attestino l'esecuzione di lavori in relazione alla ringhiera e, quindi, alla seconda rampa.
Ne consegue che le modifiche relative alla prima rampa sono state poste in essere dagli stessi appellati e ciò in via presuntiva in quanto nessun altro avrebbe potuto essere interessato a porre in essere una simile variazione dei luoghi.
Neppure può dirsi che vi sia carenza di interesse ad agire in quanto in primo grado la parte attrice aveva agito per il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle modifiche poste in essere in violazione degli accordi del 1987.
Proprio l'oggetto della domanda consente di affermare che vi fosse in proposito l'interesse ad agire da parte degli attori.
Anche l'appello incidentale non può essere accolto.
Invero gli appellati hanno rivendicato di aver diritto all'uso del forno e all'uso del pozzo affermando che dai titoli esibiti poteva chiaramente desumersi la costituzione di una servitù a loro favore avente ad oggetto sia il forno che il pozzo.
17 In realtà in entrambi i casi il Tribunale è pervenuto al rigetto sulla base di un'articolata interpretazione dei titoli e tale interpretazione del tutto condivisibile non è stata in alcun modo contestata mediante l'atto di appello.
In particolare quanto all'uso del pozzo il Giudice di primo grado ha compiuto un'analisi specifica della terminologia usata in relazione alla parola cisterna per affermare che non potesse essere confusa con la parola pozzo.
L'assenza di dettagliate censure sul punto non consente di pervenire all'accoglimento dell'appello incidentale.
Il rigetto di entrambi gli appelli costituisce causa di soccombenza reciproca ( sent. Cass. sez. un. n.32061/2022) con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante principale e per quello incidentale per l'applicazione dell'art.13 c.1
quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
18 1) rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto,
conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché sia l'appellante principale che quello incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 13 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.554/2022 RGN
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Fabio D'Auria Parte_1
e dall'avv.Valeria D'Auria ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Scafati (SA) alla via Luigi Sturzo n.18- appellante
E
rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 dall'avv.EM ON ed EM ON rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Nocera Inferiore (SA) alla via N.Rossi n.7 – appellati e appellanti incidentali
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.661/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 7/5/22 e notificata il
14/5/2022.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse rigettata la domanda di ripristino dello stato dei luoghi in relazione ai tre scalini interrati con la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui era stata condannata a provvedere ai lavori necessari al recupero dei predetti scalini della scala in fabbrica di accesso al primo livello del fabbricato;
chiedeva ,
pertanto, la riforma della decisione nella parte in cui era stata disposta la compensazione parziale delle spese con la condanna degli appellati alla rifusione integrale delle spese del doppio grado del giudizio con attribuzione agli avvocati antistatari;
per gli appellati e appellanti incidentali: chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato;
in via incidentale chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente della domanda di primo grado in relazione al forno e al pozzo con la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art.1226 cc per la perpetrata turbativa al passaggio con la vittoria delle spese del primo grado comprensive di quelle di Ctu e del secondo grado con attribuzione.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 24 ottobre 2024 e con ordinanza del 7 novembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in qualità di proprietario di una porzione di Parte_2
fabbricato sita in Casali di Roccapiemonte alla via Calvanese n. 108 e di un terreno adiacente, citava davanti al Tribunale di Nocera Inferiore
i proprietari della restante porzione, e Controparte_3 Pt_3
al fine di ottenere sia il ripristino della strada di accesso
[...]
comune, modificata rispetto alle condizioni di un precedente accordo del 1987 che la rimozione dei materiali, apposti dai convenuti, che impedivano l'utilizzo del forno e del pozzo comuni e di un catenaccio apposto dai convenuti al cancello di accesso ad un balcone comune senza la messa a loro disposizione delle relative chiavi.
e si costituivano eccependo Controparte_3 Parte_3
preliminarmente la prescrizione dei diritti rivendicati dall'attore e la nullità della domanda per carenza dei requisiti ex art. 164 cpc;
nel
3 merito, sostenevano che a seguito della sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore, relativa ad un altro giudizio e del successivo precetto i luoghi erano stati rimessi in pristino senza la rimozione del cancello al balcone e senza la ricostruzione della rampa a pendenza unica e dei gradini mancanti, in assenza in proposito di una domanda.
I convenuti, inoltre, negavano di aver alterato lo stato dei luoghi che, invece, erano stati modificati da in virtù di una Parte_2
ristrutturazione posta in essere del 1996, affermavano che il verbale di accordo del 1987 richiamato da controparte era soltanto un verbale di sopralluogo, privo di alcun effetto vincolante tra le parti e funzionale ad una futura ed eventuale transazione mai posta in essere e evidenziavano che la parte attrice aveva solo un diritto di passaggio sulla strada di accesso al fabbricato pari ad 80 centimetri sulla base di quanto evincibile dal titolo.
I convenuti chiedevano il rigetto della domanda precisando,
infine, che erano esclusivi proprietari della rampa di strada e dell'area pertinenziale di cui alla particella 320, che avevano legittimamente apposto il cancello facendo salvo il diritto dell'attore di avere le relative chiavi, che erano proprietari del forno, rispetto al quale non
4 esisteva alcun diritto d'uso per l'attore e della cisterna di raccolta delle acque e che il pozzo non era più esistente.
Nel corso del procedimento veniva espletata una Ctu e a seguito del decesso di alcune parti il giudizio veniva interrotto due volte e ,
poi, riassunto.
Una prima volta la causa andava in decisione, ma veniva rimessa sul ruolo per verificare il passaggio in giudicato di un altro procedimento pendente tra le stesse parti.
Veniva predisposta anche una proposta conciliativa che non aveva seguito.
All'udienza del 10/2/2021 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda di ripristino dello stato dei luoghi condannando i convenuti a provvedere ai lavori necessari al recupero dei tre scalini della scala in fabbrica di accesso al primo livello del fabbricato interrati a seguito dei lavori già
svolti lungo la strada di accesso al fabbricato e all'aia e al ripristino dei gradini con rivestimento in lastre di granito;
rigettava la domanda di accertamento della comunione sulla rampa di strada e sull'aia di cui
5 alla particella 320; rigettava la domanda di rimozione del cancelletto apposto sul balcone del fabbricato, salvo il diritto di parte attrice ad avere una chiave del catenaccio eventualmente apposto allo stesso ai fini dell'accesso al vano wc comune ubicato alla fine della balconata;
rigettava le domande relative all'uso del forno e del pozzo di acqua sorgiva;
rigettava la domanda di risarcimento del danno;
compensava per tre quarti le spese di lite e condannava per il residuo gli attori a pagare le spese a favore dei convenuti e poneva le spese di CTU a definitivo carico delle parti precisamente per i due terzi a carico della parte attrice e per un terzo a carico della parte convenuta.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
andava rigettata l'eccezione di prescrizione poiché la domanda attorea per la riduzione in pristino della strada comune, era collegata al diritto di proprietà che non era soggetto a prescrizione, salvi i diritti acquistati dai terzi per usucapione;
lo stesso discorso valeva per i diritti relativi alla domanda di accertamento della comproprietà
sull'area di pertinenza del fabbricato di cui alla particella n. 320 della rampa di strada di lunghezza pari a 14 metri;
per il passaggio sul
6 balcone al fine di accedere al WC comune e per l'accesso al pozzo di acqua sorgiva valeva la regola di cui all'art.1073 cc in virtù del quale i i diritti reali su cosa altrui si prescrivevano per non uso ventennale;
quanto al diritto d'uso al forno sulla base di un'interpretazione del testamento di in favore tra gli altri di Parte_2 CP_2
padre dell'attore era da intendersi quale
[...] Parte_2
servitù irregolare ovvero come pattuizione di un semplice obbligo personale provvisorio , come tale cessato in seguito alla morte di
; Controparte_2
la domanda di risarcimento danni di parte attrice non poteva essere accolta non essendo stati allegati e prospettati danni patrimonialmente rilevanti ricollegabili alla modifica dello stato dei luoghi e alle turbative al passaggio prospettate, con conseguente assorbimento della questione relativa alla prescrizione;
quanto alla domanda attorea di modifica della strada di accesso al fabbricato e alla riduzione in pristino, il Tribunale riteneva condivisibili le conclusioni della CTU e la pronuncia del Tribunale di
Nocera Inferiore pure richiamata dalle parti, in virtù delle quali doveva ritenersi che in favore dell'attore sussistesse un diritto di passaggio
7 sulla strada di accesso comune e non una comproprietà, come confermato anche dall'atto di donazione e cessione del 1977 in favore di in cui venivano specificamente richiamati solo i Parte_2
diritti di comunione sulla scala in fabbrica, sul vano wc e sul pozzo di acqua sorgiva e la servitù irregolare relativa al forno e come non modificato dal successivo atto di cessione e divisione del 1981;
la domanda di ripristino dello stato dei luoghi era da accogliere solo in relazione all'interramento di tre gradini della scala in fabbrica comune, che riteneva non attribuibile all'opera di demolizione e ricostruzione della scala in fabbrica posta in essere dalla stessa parte attrice ma, in assenza di prove contrarie, presumibilmente causata dai lavori sulla strada di accesso e dalla modifica delle pendenze della strada accertate anche in sede peritale;
in relazione a tale domanda, il
Tribunale escludeva la carenza di interesse di parte attrice pur in assenza di una specifica manifestazione di volontà, sostenendo che doveva presumersi sempre esistente l'interesse del proprietario o del comproprietario al ripristino di un bene alterato, al di là della concreta utilità discrezionalmente valutabile dell'opera da farsi;
8 la domanda di rimozione del cancelletto e del lucchetto apposti lungo il balcone in fondo al quale era presente un vano wc comune andava rigettata perché, fermo il diritto di parte attrice ad avere una chiave del lucchetto apposto a chiusura del cancello, il diritto comune sul vano wc e il diritto di passaggio sulla porzione di balcone di proprietà esclusiva di parte convenuta da parte degli attori erano contemperabili con il diritto di parte convenuta di limitare l'accesso alla propria porzione di balcone tramite l'apposizione di un cancelletto;
le pretese attoree relative al forno andavano rigettate perchè la configurabilità di una servitù irregolare implicava il suo venir meno con la morte dell'originario avente diritto;
Controparte_2
le pretese attoree quanto al pozzo di acqua sorgiva non potevano essere accolte poiché non stato rinvenuto tale pozzo;
mentre nella donazione del 1941 si parlava di pozzo di acqua sorgiva, nel testamento di pubblicato nel 1951 si parlava di Parte_2
diritto di attingere l'acqua dalla cisterna e tale diverse terminologie in un contesto in cui l'agricoltura era praticata largamente deponeva per un uso proprio delle parole e, quindi, per una netta distinzione tra
9 pozzo e cisterna;
ne conseguiva che una mancata specifica previsione del diritto di attingere dal pozzo nel testamento del 1951 ne implicava l'esclusione.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)violazione dell'art. 2697 cc;
errata ricostruzione cronologica delle allegazioni e delle prove documentali;
la sentenza era censurabile nella parte in cui era stato affermato che l'interramento dei gradini non poteva essere attribuito all'opera di demolizione e ricostruzione effettuata dall'attore nell'estate del 1996 e, quindi, veniva presuntivamente addebitato ai coniugi senza adeguata Pt_1
motivazione in assenza di un sufficiente riscontro probatorio;
dalla
CTU che era stata espletata emergeva che vi era stato un accordo per realizzare la strada a pendenza unica, senza che tale accordo fosse stato mai provato;
lo stesso CTU aveva riscontrato che lo stato dei luoghi non corrispondeva a quanto oggetto di accordo, ma non significava che fosse provato chi avesse effettuato tale modifica;
aveva provato documentalmente che nell'estate del 1996, durante i lavori di ristrutturazione della sua parte di fabbricato, Pt_2
10 aveva modificato lo status quo ante, come emerso Pt_2
inequivocabilmente dalla missiva a firma dell'avv. EM ON del
28/5/2001, indirizzata ai convenuti coniugi in cui Controparte_4
veniva ammesso che la scala ed i gradini di cui si chiedeva il ripristino fosse stata demolita e ricostruita ex novo il 26/7/1996 su iniziativa dell'attore e dal preventivo della ditta G.a.m.a. s.a.s Parte_2
di AR G. & C. del 26/7/1996, indirizzato al committente Pt_2
avente ad oggetto la demolizione della scala in questione;
[...]
2)carenza di interesse ad agire;
in proposito il Tribunale aveva affermato che non si poteva affermare la carenza di interesse di parte attrice in assenza di alcuna manifestazione di volontà in tal senso,
dovendo presumersi sempre esistente l'interesse del proprietario o del comproprietario al ripristino di un bene alterato, al di là della concreta utilità discrezionalmente valutabile dell'opera da farsi;
tale ragionamento non era condivisibile in quanto in aperto contrasto con l'art 100 cpc e con l'interpretazione della stessa Suprema Corte
secondo cui l'interesse ad agire richiedeva non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospettasse l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non
11 conseguibile senza l'intervento del giudice;
invero la parte attrice non aveva mai chiarito quale fosse l'utilità dell'aggiunta di tre gradini alla scala e inoltre era evidente l'abuso del diritto dato che l'eventuale trasformazione richiesta non solo sarebbe stata inutile, ma sicuramente anche peggiorativa per lo stesso richiedente poiché il recupero di tre gradini avrebbe necessariamente comportato una loro aggiunta, per la cui lavorazione sarebbe stato necessario scavare il terreno di 50 - 60
cm, con la conseguenza illogica che l'utilizzatore della scala in fabbrica sarebbe stato costretto prima a scendere per, poi, salire tre gradini in più e viceversa.
e ON EM si CP_1 Controparte_2
costituivano e chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello per la sua infondatezza.
Proponevano a loro volta appello incidentale deducendo che contrariamente a quanto statuito e interpretato dal giudice di prime cure, da una attenta lettura dell'atto di donazione del 1941 emergeva chiaramente l'esistenza del pozzo di acqua sorgiva ubicato vicino al
12 forno e l'esistenza del diritto ad attingere l'acqua necessaria per l'irrigazione dei fondi limitrofi e che, pertanto, il diritto all'utilizzo del forno e del pozzo doveva essere qualificato come diritto reale costituito con testamento e atto di donazione in favore dei familiari del de cuius, quale servitù prediale in funzione di utilità fondiaria trasmissibile agli eredi, sostanziata in un rapporto di asservimento di fondi.
Va valutato in primis se l'appello sia ammissibile ex art.342 cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando
13 alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'interramento degli scalini oggetto del presente appello è
desumibile oltre che dalla CTU espletata in primo grado anche nella consulenza depositata il 14/12/1998 redatta dall'ing. in un Per_1
14 altro contenzioso- proc.n.1042/1997- intercorso tra le stesse parti sempre in relazione ai fatti del presente procedimento.
Invero il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico — riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato — con le altre risultanze del processo (cfr. sent. Cass.n.20739/2012; sent.Cass.
n.1593/2017)
Tali prove possono essere desunte anche da altri procedimenti intercorsi tra le stesse parti (cfr.sent.Cass.n.8603/2017)
Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle
prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su
accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre
parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare
quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie
(cfr.sent.Cass.n.8603/2017).
15 Ciò premesso, in tale consulenza è stato accertato che effettivamente la prima rampa nei luoghi oggetto di contenzioso aveva
11 scalini e non 8.
Tale situazione è, in particolare, desumibile dall'ulteriore integrazione della CTU depositata il 31/12/98 in cui veniva precisato questo specifico aspetto.
In relazione a tanto il CTU nominato in primo grado ossia l'ing.
non ha compiuto ulteriori accertamenti limitandosi ad CP_5
indicare quali fossero i costi per i conseguenti lavori di ripristino.
L'appellante ha cercato di dimostrare che fosse stato proprio il a ricostruire la prima rampa. Pt_2
A tal fine ha esibito una missiva a firma dell'avv.EM
Marrone e un preventivo dell'impresa Gama.
In realtà nel procedimento sono stati rinvenuti allegati fotografici dell'ing. che nel corso dello svolgimento della Ctu Testimone_1
aveva rinunciato all'incarico e che era stato sostituito dall'ing.
. CP_5
16 Sulla base delle foto di cui all'allegato D esibite dalla parte convenuta può dirsi che tali documenti attestino l'esecuzione di lavori in relazione alla ringhiera e, quindi, alla seconda rampa.
Ne consegue che le modifiche relative alla prima rampa sono state poste in essere dagli stessi appellati e ciò in via presuntiva in quanto nessun altro avrebbe potuto essere interessato a porre in essere una simile variazione dei luoghi.
Neppure può dirsi che vi sia carenza di interesse ad agire in quanto in primo grado la parte attrice aveva agito per il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle modifiche poste in essere in violazione degli accordi del 1987.
Proprio l'oggetto della domanda consente di affermare che vi fosse in proposito l'interesse ad agire da parte degli attori.
Anche l'appello incidentale non può essere accolto.
Invero gli appellati hanno rivendicato di aver diritto all'uso del forno e all'uso del pozzo affermando che dai titoli esibiti poteva chiaramente desumersi la costituzione di una servitù a loro favore avente ad oggetto sia il forno che il pozzo.
17 In realtà in entrambi i casi il Tribunale è pervenuto al rigetto sulla base di un'articolata interpretazione dei titoli e tale interpretazione del tutto condivisibile non è stata in alcun modo contestata mediante l'atto di appello.
In particolare quanto all'uso del pozzo il Giudice di primo grado ha compiuto un'analisi specifica della terminologia usata in relazione alla parola cisterna per affermare che non potesse essere confusa con la parola pozzo.
L'assenza di dettagliate censure sul punto non consente di pervenire all'accoglimento dell'appello incidentale.
Il rigetto di entrambi gli appelli costituisce causa di soccombenza reciproca ( sent. Cass. sez. un. n.32061/2022) con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante principale e per quello incidentale per l'applicazione dell'art.13 c.1
quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
18 1) rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto,
conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché sia l'appellante principale che quello incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 13 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
19