Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 8084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8084 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03615/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3615 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON EL IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Micera, Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Marco Aurelio Severino, 30;
contro
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 25253 del 03.05.2022 - notificato il 05.05.2022 – ad “oggetto: Istanza di condono per abusi edilizi prot. n.9146 del 22/03/1995– Fascicolo n. 1416 bis, presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94 (…) Conclusione del procedimento – Rigetto dell'istanza di condono” del Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano, a firma del Dirigente e del Responsabile del Procedimento con cui: “Rigetta l'istanza di condono edilizio prot. n. 9146 del 22/03/1995 Fascicolo n. 1416 bis – presentata, ai sensi dell'art. 39 L. n. 724/94, relativa alle opere edili abusive realizzate in questo Comune alla via Palmieri n. 177, sul fondo riportato al catasto al foglio 7, p.lla 1953;
- nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compresa: la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 13016 del 04/03/2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/10/2022:
- dell’“Ordinanza di demolizione dei lavori ex art. 31 D.P.R. N° 380/2001” n. 32/2022 del 20/06/2022 (protocollo informatico n. 34892/2022 – 20/06/2022), notificata il successivo 27/06/2022, del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica;
- nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compresa la relazione prot. n. 21617 del 14.04.2022 del Settore Pianificazione Urbanistica, redatta a
seguito di sopralluogo effettuato in data 01.04.2022 congiuntamente a personale del Comando di Polizia Locale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa AR RA D'LT e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale è controversa la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono per abusi edilizi prot. n. 9146 del 22 marzo 1995, fascicolo n. 1416 bis – presentata, ai sensi dell’art. 39, L. n. 724/94, dal dante causa della odierna ricorrente, riguardante un immobile adibito ad abitazione e connesso pertinenziale garage.
1.1 Il rigetto è motivato sulla base di plurime ragioni, rilevando l’amministrazione:
- in primo luogo, “che le opere che con essa si è inteso condonare non sono state ultimate entro il richiamato termine stabilito dall'art. 39, co.1 della L.724/94” , (i.e. 31 dicembre 1993);
- la mancata presentazione della documentazione richiesta dall’ente al fine di verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, in ragione del vincolo paesaggistico gravante sull’intero territorio comunale;
- infine, la realizzazione, successivamente alla ultimazione delle opere di cui alla precitata istanza di condono, di ulteriori opere abusive, rispetto ai grafici allegati all'istanza di condono, accertate da ultimo con verbale di sopralluogo del nucleo antiabusivismo del 1° aprile 2022, le quali “ in sintesi sono riconducibili a:- ristrutturazione edilizia (ex art.3, co.1, lett. d) del D.P.R. 380/01), con riferimento agli interventi di: - scala di accesso a livello rialzato dell'abitazione; - due vani finestra sul prospetto principale; - vano finestra sul prospetto est; - nuova distribuzione degli interni all'abitazione; - nuova finestra sotto luce al locale garage;- nuova costruzione (ex art.3, co.1, lett. e) del D.P.R. 380/01), con riferimento alla realizzazione di: - un nuovo manufatto in ampliamento dell'abitazione sul lato nord dell'immobile, destinato a locale cucina di circa 4.90 m x 6.00 m ed altezza 2,70 m per un volume di circa 80.00 mc; - ampliamento del locale garage di 5.00 m x 7.50 ed altezza interna di 2.10 m per un Volume di 78,50 mc” .
1.2 La ricorrente avversa detto diniego, deducendo, a sostegno dell’impugnativa, due motivi in diritto, con cui lamenta, in estrema sintesi:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e segg. l.n. 47/85 nonché dell’art. 39 e ss. L. n. 724/1994 ed eccesso di potere per più profili (sviamento di potere, violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, violazione del principio generale di conservazione), in quanto il provvedimento si sarebbe basato su presupposto inesistente e comunque erroneo: l’appartamento destinato ad abitazione principale sarebbe stato ultimato entro il termine stabilito dall'art. 39, co.1 della L.724/94, e, difatti, alla data del sopralluogo del 9 settembre 1993, l’amministrazione avrebbe rilevato l’esistenza dell’immobile, sia pure senza il garage pertinenziale e sovrastante terrazzo. Inoltre, il provvedimento impugnato difetterebbe di qualsivoglia elemento idoneo a supportare l’assunto per cui gli interventi posti in essere successivamente alla presentazione dell’istanza, tra cui il garage realizzato in aderenza al manufatto preesistente, abbiano oggettivamente e concretamente comportato la irreversibile compromissione anche della parte ulteriore del manufatto condonando, sostenendo, al contrario, che l’appartamento avrebbe conservato intatta la sua autonomia funzionale, identità e caratteristiche;
II) violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto solo nel diniego definitivo il Comune avrebbe contestato l’abusiva realizzazione di ulteriori opere, accertate in data 1° aprile 2022, non indicate nel preavviso di rigetto del 4 marzo 2022 e che, pertanto, non avrebbero potuto costituire ulteriore argomento a base del diniego, né avrebbero una loro autonomia funzionale, per cui, a tutto concedere, sarebbero in ogni caso inidonee a stravolgere la struttura dell’edificio e a giustificare il diniego.
1.3 Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla conseguenziale ordinanza dirigenziale di demolizione dei lavori ex art. 31 DPR n. 380/01, n. 32 del 20 giugno 2022, deducendo vizi di illegittimità derivata, alla stregua delle medesime censure spiegate avverso il diniego di condono.
2. Il Comune di Ercolano si è costituito per opporsi al ricorso, difendendo la legittimità degli atti impugnati e rimarcando che dai plurimi sopralluoghi effettuati e, da ultimo nell’aprile 2022, è emersa, alla stregua della relazione del nucleo antiabusivismo, la realizzazione di un complesso ulteriore di nuove opere e interventi di ristrutturazione, successivi alla domanda di condono, che hanno direttamente interessato la struttura dell’immobile condonando, all’evidenza, stravolgendone l’originaria consistenza e precludendone la sanatoria.
3. All’udienza straordinaria del 18 settembre 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, atteso che non vi è dubbio che il completamento delle opere oggetto dell’istanza di condono ex lege 724/94 è avvenuto solo a seguito della data ultima per la presentazione dell’istanza di sanatoria.
Invero, come precisato nel provvedimento impugnato, a seguito di vari sopralluoghi effettuati nel 1993 è stata contestata la realizzazione sine titulo dell’abitazione principale oggetto di condono, mentre solo con successivo sopralluogo del 9 marzo 1996 è stata accertata l’intervenuta prosecuzione dei lavori, con violazione dei sigilli apposti e realizzazione di ulteriori opere, tra cui, in particolare, un garage in aderenza al manufatto preesistente, nonché il muro di cinta in blocchi di lapilcemento, pur oggetto dell’istanza di condono e, in seguito, la realizzazione di opere di completamento, interessanti, tra l’altro, la copertura dell’edificio.
A fronte di tali rilievi, come sottolineato nel provvedimento impugnato, non sono emersi elementi oggettivi in grado di dimostrare, già nel corso del procedimento, che il garage oggetto di condono e sovrastante terrazzo sia stato ultimato entro il 31 dicembre 1993; peraltro tale circostanza non risulta smentita dal responsabile dell’abuso in sede procedimentale né dalla ricorrente, nemmeno in giudizio, benché l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell'immobile abusivo spetti a colui che ha commesso l'abuso, mentre solo la deduzione da parte di quest'ultimo di concreti elementi di riscontro trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione (Consiglio di Stato sez. II, 7 luglio 2025, n.5851).
Peraltro, nel caso all’esame, per tali opere, come riferito anche dalla stessa ricorrente, è intervenuta sentenza di condanna del Tribunale penale di Napoli, sez. Portici, n. 119/2000, a carico del dante causa della odierna deducente, in quanto ritenuto responsabile degli abusi contestatigli e del reato ascrittogli. In particolare, in tale giudizio, per quanto ne importa, è stata proprio accertata la realizzazione - solo successivamente alla data ultima di presentazione del condono - delle opere abusive in questione ed è stata, dunque, disposta in via conseguenziale la demolizione di tali opere ( cfr. sul punto, atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Napoli per il giudizio risarcitorio promosso dalla ricorrente contro il proprio dante causa, pag. 7).
Tale circostanza, dedotta nel provvedimento impugnato, costituisce solido elemento probatorio su cui si sorregge il diniego.
4.2 Solo ad abundantiam va anche succintamente soggiunto, come sottolineato dalla memoria della difesa resistente e come è dato evincere dalla ricostruzione puntualmente operata nel provvedimento impugnato, che il complesso di opere realizzate negli anni, successivamente al 31 dicembre 1993, ha comportato, a ben vedere, una modifica strutturale dell’immobile condonando, determinandosi un sensibile incremento di superfici e volumi, che hanno dunque ampiamente giustificato il provvedimento impugnato.
Invero, la descrizione, contenuta nel provvedimento, delle opere abusivamente realizzate in prosecuzione di quelle oggetto della domanda di condono è infatti tale da rendere evidente la compenetrazione delle stesse con l’immobile preesistente e l’impossibilità di affermare l’indipendenza e autonomia degli interventi edilizi successivi alla domanda di condono, insuscettibili di essere rimossi senza intaccare la struttura (abusiva) originaria.
Deve, dunque, in questo caso ritenersi verificata la circostanza per cui, pendente la domanda di condono, l’alterazione dello stato dei luoghi avvenuta senza il rispetto del procedimento previsto per il completamento delle opere abusive dall’articolo 35, quattordicesimo comma, della legge n. 47 del 1985, in prosecuzione degli abusi commessi, ha quale conseguenza legittima il rigetto dell’istanza di sanatoria, atteso che con le ulteriori lavorazioni abusive deve effettivamente ritenersi “ stravolto lo stato dei luoghi al punto da far perdere al manufatto, quale era all’atto della presentazione della domanda di condono, la propria identità strutturale ” (cfr. sentenza Tar Napoli, Sez. III, 28 giugno 2019, n. 3544).
4.3 E’ infine infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che secondo la costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, la violazione dell’art. 10 bis L.n. 241/90 non comporta l’annullamento del provvedimento di diniego di istanza di condono se non nella ipotesi - nella specie, per quanto esposto, non ricorrente - in cui l’atto abbia natura strettamente vincolata (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3537).
5. La reiezione del ricorso implica la conseguente reiezione anche dei motivi aggiunti, proposti avverso l’ordine di demolizione, facendo valere soli vizi di illegittimità derivata.
6. La peculiarità in fatto della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AR RA D'LT, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RA D'LT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO